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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott. Corrado Croci ConIGliere
Dott.ssa Silvia Orlando ConIGliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 351/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Eva Parte_1 C.F._1
Gafà, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore e per esso del dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Controparte_2
Massimiliano Fantino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
E contro
(C.F. , in persona del Vice Controparte_3 P.IVA_2
Sindaco e legale rappresentante pro tempore dott. elettivamente domiciliata presso Controparte_4
l'Avv. Marco Gentile, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA pagina 1 di 11 Udienza di precisazione delle conclusioni del 14.1.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'On.le Corte di appello adita, in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente la sentenza n. 49/2023, emessa dal Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice dr.ssa Natalia Fiorello, in data 20.01.2023, depositata in data 31.01.2023 e in pari data notificata a mezzo pec dall'avv.
Massimiliano Fantino, e per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 09420190022646710/001.
Voglia, inoltre, condannare le appellate alla restituzione di quanto l'appellante fosse costretto a pagare, nelle more del giudizio, al solo fine di evitare atti esecutivi.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e
CPA, da distrarsi in favore del costituito difensore.
PER : Controparte_1
In via principale
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, compresa l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della sentenza n°49/2023 del Tribunale di Cuneo, Voglia la Corte di Appello di
Torino respingere, perché infondato, l'appello avversario e per l'effetto confermare, in ogni sua statuizione, la suddetta sentenza n°49 del Tribunale di Cuneo emessa in data 20-01-2023 e depositata il
31-01-2023 e, conseguentemente, confermare la regolarità della cartella esattoriale
09420190022646710001;
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte di Appello adita ritenga fondato l'appello proposto dalla IGnora Voglia la medesima – accertata e dichiarata in ogni caso la regolarità Parte_1 dell'operato dell' – mandare l'esponente esente da qualsiasi Controparte_5
responsabilità respingendo ogni domanda nei suoi confronti proposta da parte appellante.
Con il favore delle spese di lite in caso di rigetto dell'appello avversario ovvero, con compensazione delle stesse nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame.
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI : Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello in quanto inammissibile, improcedibile e del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni illustrate nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 49/23 del Tribunale di Cuneo.
Con condanna alle spese e agli onorari di giudizio.
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 comma 1 c.p.c., la IG.ra ha Parte_1 evocato in giudizio l' innanzi al Tribunale di Cuneo, chiedendo Controparte_5
l'annullamento della cartella esattoriale n. 09420190022646710001 ruolo esattoriale n. 2019/003353, con cui l' le aveva ingiunto, Controparte_6
quale coobbligata in solido con di pagare la somma complessiva di € 156.077,12 sulla Parte_2
base della sentenza n. 269/17 della Corte di Appello di Reggio Calabria.
A fondamento dell'opposizione, ha allegato che: (i) la pretesa creditoria era illegittima a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n.711/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva annullato l'identica cartella esattoriale emessa nei confronti del coobbligato in solido , essendo il Parte_2
giudicato opponibile dal condebitore al creditore ex art. 1306 c.c.; (ii) la cartella di pagamento era nulla per incompetenza territoriale dell' di che l'aveva Controparte_5 Controparte_3
emessa, ai sensi degli artt. 31 DPR 600/1973 e 12-24 DPR 602/1973 avendo la IG.ra domicilio Pt_1
fiscale a Cuneo;
(iii) la cartella era nulla per difetto di motivazione in quanto non era stata preceduta dalla notifica della sentenza in essa richiamata, e non allegata, né da altro atto esplicativo degli importi oggetto di iscrizione a ruolo e del conteggio svolto, con grave violazione del diritto di difesa e del principio di corretta formazione della pretesa tributaria.
L , costituendosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_5
passiva e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, rilevando che non poteva essere opposta la sentenza n. 711/2021 del Tribunale di Reggio Calabria perché la stessa si fondava su difetto di notifica a circostanza riconducibile unicamente alla sfera personale del medesimo;
Parte_2
che non sussisteva incompetenza territoriale perché la pretesa creditoria in esame non era finanziaria/tributaria ma di “diritto privato”, non potendosi applicare la normativa invocata;
che la cartella presentava tutti gli elementi necessari e normativamente previsti e la IG.ra era ben a Pt_1
conoscenza della sentenza n. 269/17 della Corte di Appello di Reggio Calabria.
La costituendosi, ha chiesto di rigettare la domanda Controparte_3 dell'opponente, esponendo che: quale ente impositore, in esito al giudizio concluso con sentenza n. 269/17 della Corte di Appello di Reggio Calabria, aveva intimato il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno con raccomandata del 18.07.2017, per poi procedere alla notifica dell'ingiunzione del 29.12.2017 e dell'ingiunzione del 26.06.2018; a causa del mancato pagamento, aveva iscritto al ruolo le somme;
la IG.ra era perfettamente a conoscenza della sentenza n. Pt_1
269/17 e delle ordinanze di ingiunzione notificate, avendo proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza, successivamente richiesto all'ente di attendere l'esito del giudizio promosso e depositato pagina 3 di 11 istanza ex 373 c.p.c.; la pretesa creditoria era chiara e ben specificata sia negli importi che nelle ragioni.
Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 49/2023 pubblicata il 31.1.2023, ha respinto l'opposizione rilevando che: dalla documentazione prodotta emergeva che, a seguito di giudizio avanti alla Corte di
Appello di Reggio Calabria, conclusosi con la sentenza n.269/71 di condanna di e Parte_1
(in solido) al risarcimento del danno in favore della e al Parte_2 Controparte_6
pagamento delle spese processuali (smentendosi così che si tratti di credito tributario, come invece affermato dall'attrice), è stato intimato il pagamento di dette somme con comunicazione a/r del
18.7.2017 e successivamente sono state notificate l'ingiunzione del 29.12.2017 e l'ingiunzione del
26.6.2018; poiché il pagamento non è pervenuto, l'ente impositore ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme predette, investendo quindi la IG.ra ha promosso ricorso Controparte_7 Pt_1
per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello, ha richiesto all'ente di attendere l'esito di tale giudizio prima di portare in esecuzione il titolo e ha altresì depositato istanza ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, pertanto la censura svolta nella presente opposizione sulla genericità dell'intimazione di pagamento nonché sull'ignoranza della sentenza che consacra il suo debito, appariva evidentemente infondata;
tali valutazioni assorbivano gli ulteriori motivi di opposizione;
il dedotto annullamento da parte del Tribunale di Reggio Calabria di identica cartella di pagamento notificata a era inoltre del tutto ininfluente perché Parte_2 fondato su difetto notifica a l'opposizione doveva quindi essere respinta. Parte_2
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza chiedendone la riforma, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per i motivi di seguito esposti e ha formulato le conclusioni sopra riportate.
L costituendosi, ha chiesto di respingere l'appello in quanto Controparte_8
infondato, confermando la sentenza di primo grado, e ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La , costituendosi, ha chiesto di dichiarare inammissibile o Controparte_3 infondato l'appello, formulando le conclusioni sopra riportate.
Questa Corte, con ordinanza 12.9.2023, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
II. Preliminarmente si rileva che - salvo quanto verrà esposto con riferimento al secondo motivo -
l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata, risultando l'appello sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di sentenza impugnata, i motivi di doglianza ed il diverso percorso argomentativo prospettato per giungere ad una diversa decisione.
pagina 4 di 11 III. L'appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo motivo - “Error in iudicando: nullità della sentenza impugnata per erronea valutazione delle prove, in violazione dell'art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Violazione del principio di nullità derivata per non corretta formazione della pretesa oggetto di causa. Omessa o carente motivazione” - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha accolto il profilo di opposizione relativo al difetto di motivazione della cartella impugnata, allegando che: il Giudice di primo grado non ha valutato correttamente la documentazione prodotta e i principi che regolano l'onere della prova;
con la cartella oggetto di opposizione è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 156.077,12 senza esplicitare i criteri di quantificazione di tale importo, con violazione del diritto di difesa della destinataria, che non è stata posta nelle condizioni di verificarne la legittimità
e correttezza;
la cartella impugnata è stato il primo e unico atto con cui l'ente impositore ha formalizzato la sua pretesa, non essendo stata preceduta dalla notifica di alcun atto esplicativo dei criteri di quantificazione della somma, e anche volendo tenere conto della sentenza della Corte
d'Appello di Reggio Calabria n.296/2017, prodotta in giudizio da controparte, non viene spiegato come dalla somma di € 96.282,44 si sia pervenuti all'esorbitante importo poi iscritto a ruolo;
la mancata esposizione del criterio di calcolo delle somme dovute, del tasso d'interesse applicato, dei periodi di riferimento e della sorte capitale sulla quale gli interessi sono stati determinati, comportano l'illegittimità dell'atto di riscossione;
gli atti precedenti richiamati nella sentenza sono inoltre stati inviati alla IGnora ad indirizzo in , ove la stessa non risiede da oltre 30 anni, Pt_1 Controparte_3
pertanto tale documentazione non avrebbe potuto essere posta a sostegno della pronuncia di rigetto.
L'appellata eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito richiama le difese CP_7
svolte in primo grado, in particolare replicando che: la cartella è stata formata e notificata dall'agente CP_ della riscossione in forza del ruolo emesso dalla DI , per Controparte_3
l'importo complessivo di € 151.531,19, di cui € 1.263,06 a titolo di interessi (identificati con il Codice
Tributo 1A87), come si evince sia dalla cartella di pagamento che dall'estratto di ruolo;
all'importo iscritto a ruolo dall'ente impositore, comprensivo di interessi, si sono aggiunti gli oneri per la riscossione nella forma e nella misura prevista dalla vigente normativa;
la cartella è stata redatta in osservanza dei criteri previsti dai decreti ministeriali che ne individuano il contenuto, i quali non prevedono l'indicazione del tasso e delle modalità di calcolo degli interessi;
la cartella non richiede ulteriore motivazione riproponendo il ruolo consegnato dalla e il richiamo alla Controparte_3
pagina 5 di 11 sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria è sufficiente ad adempiere all'obbligo motivazionale.
La rileva l'infondatezza del motivo richiamando le difese del Controparte_3
primo grado e in particolare osservando che: ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute dalla IG.ra , correttamente determinate secondo i criteri di calcolo dati dalla sentenza della Corte Pt_1
d'Appello di Reggio Calabria, che ha indicato l'ammontare del risarcimento del danno e i metodi di calcolo degli interessi;
la IG.ra ha dimostrato di essere a conoscenza della sentenza, della Pt_1
raccomandata di messa in mora, delle ordinanze di ingiunzione e della quantificazione operata, avendo promosso ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 269/17, chiesto all'ente impositore di attendere l'esito del giudizio prima di portare in esecuzione il titolo, chiesto ex art. 373 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza adducendo quale inizio dell'esecuzione la notifica delle ingiunzioni sopra richiamate, facendo riferimento alla somma dovuta in virtù della sentenza senza contestarne la quantificazione.
Il motivo è infondato.
La cartella di pagamento oggetto di causa è sufficientemente motivata, indicando in modo chiaro:
-l'importo totale dovuto di € 156.083,00, di cui € 151.531,19 come da ruolo emesso dalla DI
[...]
(all'epoca Provincia di , € 4.545,93 per oneri di Controparte_3 Controparte_3 riscossione spettanti all' (con indicazione delle modalità di Controparte_9
determinazione) e € 5,88 per diritti di notifica spettanti alla stessa;
-il ruolo emesso dalla DI , reso esecutivo in data 16.9.2019, Controparte_3
per recupero somme da sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.269/2017 del 10.5.2017, per complessivi € 151.531,19, di cui € 150.268,13 per “Risarcimento danno a seguito di sentenza” e
€ 1.263,06 per “Risarcimento danno a seguito di sentenza – interessi”.
La destinataria è stata posta in condizione di verificare la correttezza della quantificazione effettuata nella cartella di pagamento.
La sentenza ivi citata, n.269/2017 della Corte d'Appello di Reggio Calabria pubblicata in data
10.5.2017, è stata pronunciata nel giudizio di cui era parte e, in accoglimento Parte_1 dell'appello proposto dall'DI , l'ha condannata, in solido Controparte_3
con a pagare all'appellante medesima “a titolo di risarcimento del danno, la somma Parte_2 già rivalutata di €. 96.282,44, oltre interessi legali dal mese di novembre 1966 e fino a soddisfo, interessi da calcolare sulla somma devalutata di €. 20.766,55 e via via rivalutata anno per anno pagina 6 di 11 nell'arco di tempo compreso tra il mese di novembre 1966 e la data della liquidazione”, nonché alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio liquidate in complessivi € 3.870,12.
La sentenza quantifica la somma dovuta a titolo di risarcimento danni in € 96.282,44 per capitale e fornisce i criteri per calcolare esattamente quanto dovuto a titolo di interessi, specificando che si tratta di interessi legali, che devono essere conteggiati sulla somma devalutata specificamente indicata e via via rivalutata anno per anno, per l'arco di tempo precisamente individuato.
Le contestazioni dell'appellante sul punto sono generiche, in quanto a fronte della sentenza che fornisce criteri precisi e dettagliati per individuare la somma totale dovuta e di un importo quantificato nella cartella di pagamento e nel ruolo sulla base di tale sentenza (€ 150.268,13 per capitale e interessi alla data della sentenza e € 1.263,06 per interessi successivi), non individua specifici errori di conteggio e non determina un diverso importo dovuto.
Il richiamo alla sentenza della Corte d'Appello, unitamente agli altri dati sopra illustrati, rappresenta una motivazione adeguata e sufficiente della cartella di pagamento.
La sentenza era d'altronde ben nota all'DI appellante all'epoca della notifica della cartella esattoriale (11.11.2021), considerato che la stessa aveva già proposto nel 2018 ricorso per Cassazione avverso tale sentenza (poi respinto in pendenza del presente giudizio), chiesto alla Controparte_3 di attendere l'esito del giudizio avanti alla Cassazione per porre in esecuzione la sentenza, domandato alla Corte d'Appello con ricorso ex art. 373 c.p.c. del 14.7.2018 di sospenderne l'efficacia esecutiva
(circostanze pacifiche).
Inoltre, contrariamente a quanto affermato nel motivo di appello, la cartella di pagamento non costituisce il primo e unico atto con cui l'ente impositore ha formalizzato la sua pretesa;
infatti la
[...]
, dopo la pubblicazione della sentenza, ha inviato lettera raccomandata 18.7.2017 di CP_3
messa in mora, ricevuta dalla IG.ra il 25.7.2017, con cui ha chiesto di ottemperare alla Parte_1 sentenza versando l'importo ivi previsto e quantificato (doc. 1 del fascicolo di primo grado della
[...]
); non ottenendo il pagamento, ha emesso ordinanza ingiunzione del 29.12.2017 prot. CP_3
257102 nei confronti di e di , ingiungendo il pagamento della somma Parte_1 Parte_2 prevista nella sentenza di € 150.268,13; ha avuto conoscenza di tale atto, tanto che Parte_1 nell'istanza ex art. 373 c.p.c. proposta unitamente a (doc. 3 fascicolo di primo grado Parte_2
della ), ne ha dato atto e ha posto a fondamento dell'istanza di sospensione Controparte_3 dell'efficacia esecutiva della sentenza proprio la ricezione delle ordinanze ingiunzione di pagamento (e di rilascio dell'immobile, non oggetto del presente giudizio).
Conseguentemente non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa dell'appellante.
pagina 7 di 11 Con il secondo motivo – “Nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine al secondo motivo di ricorso. Violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. Difetto di competenza territoriale del concessionario della riscossione. Violazione degli articoli 31 del DPR 600/1973 e 24 del DPR
602/1973. Difetto di motivazione”- l'appellante lamenta che il Tribunale ha ritenuto assorbito il secondo profilo di opposizione, relativo alla nullità della cartella impugnata perché emessa dal operante al di fuori della propria competenza territoriale, non Controparte_10 pronunciandosi sul punto;
allega che il profilo non poteva considerarsi assorbito, avendo l'opponente interesse alla pronuncia a fronte del rigetto del primo profilo di opposizione;
che deve essere dichiarata la nullità della cartella, in quanto l' non poteva Controparte_6
procedere, come invece ha fatto, alla riscossione delle somme intimate con la cartella impugnata;
che infatti ai sensi degli artt. 31 DPR 600/1973, 24 e 46 DPR 602/1973, il relativo potere spettava esclusivamente all'agente della riscossione di Cuneo, competente per territorio in relazione al domicilio fiscale della IG.ra . Pt_1
L'appellata replica che: i DPR 600/1973 e 602/1973 richiamati dall'appellante, rubricati CP_7 rispettivamente “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” e
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”,regolano il solo ambito tributario e non possono trovare applicazione al caso in esame, in cui la ha Controparte_3
iscritto a ruolo una somma portata da una sentenza del giudice civile, che nulla ha a che vedere con l'ambito tributario;
inoltre il motivo di appello non considera l'evoluzione del contesto normativo di riferimento, in cui dal 1.7.2017 si è addivenuti a una realtà caratterizzata da un unico agente della riscossione ( , deputato a svolgere le funzioni di riscossione nazionale, di cui è titolare l' CP_7 [...]
, sull'intero territorio nazionale, cosicché sono venuti meno tutti i limiti territoriali CP_5
previgenti; infine, la notifica della cartella esattoriale è andata a buon fine, entrando nella sfera di conoscibilità dell'appellante, così raggiungendo il proprio scopo, dovendo ritenersi sanato ogni eventuale vizio.
La osserva che la questione è rivolta al concessionario della Controparte_3
riscossione e che comunque il motivo è infondato, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle di
CP_7
Il motivo è inammissibile.
pagina 8 di 11 Preliminarmente si rileva che il Tribunale non ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della cartella per incompetenza territoriale dell'agente della riscossione, avendo invece rigettato tale eccezione;
ha infatti ritenuto che il credito oggetto della cartella opposta non sia un credito tributario
(“così smentendosi trattarsi di credito tributario, come invece affermato dalla attrice”), pronunciando in un contesto in cui e la hanno prospettato l'inapplicabilità della normativa CP_7 Controparte_3 invocata dall'opponente perché concernente solo la materia tributaria, a cui è estraneo il credito oggetto della cartella di pagamento;
e ha respinto l'opposizione proposta dalla IG.ra “contrariis Pt_1 reiectis”, ovvero rigettando (anche) l'eccezione in questione.
L'opposizione alla cartella di pagamento per l'incompetenza territoriale dell'agente per la riscossione che l'ha emessa - secondo motivo di opposizione proposto da - è qualificabile come Parte_1
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. (opposizione “preventiva” agli atti esecutivi, essendo la cartella di pagamento equiparabile al precetto), attenendo alla regolarità formale della cartella;
nessun vincolo sul punto deriva dalla sentenza di primo grado, che non ha provveduto alla qualificazione giuridica della domanda.
Ai sensi dell'art. 618 comma 3 c.p.c. la sentenza che decide l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c., non è appellabile.
Non è pertanto ammissibile il motivo di appello in esame.
Con il terzo motivo – “Illegittimità della sentenza impugnata per mancato accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 711/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in favore del coobbligato in solido. Violazione dell'art. 276, comma 2 cpc” – l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di giudicato esterno, allegando che la decisione è ingiusta alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza che, accogliendo il ricorso proposto da uno dei coobbligati solidali, annulla l'atto impositivo, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, con la conseguenza che della statuizione favorevole intervenuta inter alios potrà avvalersi anche il condebitore che abbia impugnato il medesimo atto in un diverso giudizio.
Le parti appellate eccepiscono l'infondatezza del motivo, richiamando le proprie tesi difensive svolte nel giudizio di primo grado, accolte con la sentenza, secondo cui la sentenza pronunciata nei confronti del coobbligato in solido riguarda ragioni personali del condebitore ai sensi dell'art. 1306 comma 2
c.c..
pagina 9 di 11 Il motivo è infondato.
La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.711/2021, la cui efficacia di giudicato è invocata dall'appellante, è stata pronunciata nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale proposto da nei confronti dell e ha accolto l'opposizione Parte_2 Controparte_5
proposta perché non ha dimostrato la notifica al IG. dell'atto presupposto della CP_7 Parte_2
cartella (sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria 296/2017).
Ai sensi dell'art. 1306 comma 2 c.c., nel caso di sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, “gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore”.
La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria è fondata su ragioni personali al condebitore Parte_2
, ovvero la mancata notifica a quest'ultimo della sentenza che costituisce atto presupposto della
[...]
cartella di pagamento, e non può pertanto essere opposta al creditore da parte di . Parte_1
Le pronunce Cass. civ. 33436/2018 e Cass. civ. 33095/2019, citate nel motivo di appello, si riferiscono a casi di sentenze pronunciate nei confronti di condebitori solidali non fondate su ragioni personali e fanno applicazione dell'art. 1306 comma 2 c.c., dando espressamente atto che il giudicato non può essere invocato in caso di sentenza fondata su ragioni personali.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante e a favore di entrambe le parti appellate.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
pagina 10 di 11 -rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 49/2023 del Tribunale di Cuneo, Parte_1
pubblicata il 31.1.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore delle appellate e , che liquida per Controparte_5 Controparte_3
ciascuna di esse in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di conIGlio del 11.4.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il ConIGliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott. Corrado Croci ConIGliere
Dott.ssa Silvia Orlando ConIGliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 351/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Eva Parte_1 C.F._1
Gafà, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore e per esso del dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Controparte_2
Massimiliano Fantino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
E contro
(C.F. , in persona del Vice Controparte_3 P.IVA_2
Sindaco e legale rappresentante pro tempore dott. elettivamente domiciliata presso Controparte_4
l'Avv. Marco Gentile, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA pagina 1 di 11 Udienza di precisazione delle conclusioni del 14.1.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'On.le Corte di appello adita, in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente la sentenza n. 49/2023, emessa dal Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice dr.ssa Natalia Fiorello, in data 20.01.2023, depositata in data 31.01.2023 e in pari data notificata a mezzo pec dall'avv.
Massimiliano Fantino, e per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 09420190022646710/001.
Voglia, inoltre, condannare le appellate alla restituzione di quanto l'appellante fosse costretto a pagare, nelle more del giudizio, al solo fine di evitare atti esecutivi.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e
CPA, da distrarsi in favore del costituito difensore.
PER : Controparte_1
In via principale
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, compresa l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della sentenza n°49/2023 del Tribunale di Cuneo, Voglia la Corte di Appello di
Torino respingere, perché infondato, l'appello avversario e per l'effetto confermare, in ogni sua statuizione, la suddetta sentenza n°49 del Tribunale di Cuneo emessa in data 20-01-2023 e depositata il
31-01-2023 e, conseguentemente, confermare la regolarità della cartella esattoriale
09420190022646710001;
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte di Appello adita ritenga fondato l'appello proposto dalla IGnora Voglia la medesima – accertata e dichiarata in ogni caso la regolarità Parte_1 dell'operato dell' – mandare l'esponente esente da qualsiasi Controparte_5
responsabilità respingendo ogni domanda nei suoi confronti proposta da parte appellante.
Con il favore delle spese di lite in caso di rigetto dell'appello avversario ovvero, con compensazione delle stesse nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame.
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI : Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello in quanto inammissibile, improcedibile e del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni illustrate nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 49/23 del Tribunale di Cuneo.
Con condanna alle spese e agli onorari di giudizio.
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 comma 1 c.p.c., la IG.ra ha Parte_1 evocato in giudizio l' innanzi al Tribunale di Cuneo, chiedendo Controparte_5
l'annullamento della cartella esattoriale n. 09420190022646710001 ruolo esattoriale n. 2019/003353, con cui l' le aveva ingiunto, Controparte_6
quale coobbligata in solido con di pagare la somma complessiva di € 156.077,12 sulla Parte_2
base della sentenza n. 269/17 della Corte di Appello di Reggio Calabria.
A fondamento dell'opposizione, ha allegato che: (i) la pretesa creditoria era illegittima a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n.711/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva annullato l'identica cartella esattoriale emessa nei confronti del coobbligato in solido , essendo il Parte_2
giudicato opponibile dal condebitore al creditore ex art. 1306 c.c.; (ii) la cartella di pagamento era nulla per incompetenza territoriale dell' di che l'aveva Controparte_5 Controparte_3
emessa, ai sensi degli artt. 31 DPR 600/1973 e 12-24 DPR 602/1973 avendo la IG.ra domicilio Pt_1
fiscale a Cuneo;
(iii) la cartella era nulla per difetto di motivazione in quanto non era stata preceduta dalla notifica della sentenza in essa richiamata, e non allegata, né da altro atto esplicativo degli importi oggetto di iscrizione a ruolo e del conteggio svolto, con grave violazione del diritto di difesa e del principio di corretta formazione della pretesa tributaria.
L , costituendosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_5
passiva e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, rilevando che non poteva essere opposta la sentenza n. 711/2021 del Tribunale di Reggio Calabria perché la stessa si fondava su difetto di notifica a circostanza riconducibile unicamente alla sfera personale del medesimo;
Parte_2
che non sussisteva incompetenza territoriale perché la pretesa creditoria in esame non era finanziaria/tributaria ma di “diritto privato”, non potendosi applicare la normativa invocata;
che la cartella presentava tutti gli elementi necessari e normativamente previsti e la IG.ra era ben a Pt_1
conoscenza della sentenza n. 269/17 della Corte di Appello di Reggio Calabria.
La costituendosi, ha chiesto di rigettare la domanda Controparte_3 dell'opponente, esponendo che: quale ente impositore, in esito al giudizio concluso con sentenza n. 269/17 della Corte di Appello di Reggio Calabria, aveva intimato il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno con raccomandata del 18.07.2017, per poi procedere alla notifica dell'ingiunzione del 29.12.2017 e dell'ingiunzione del 26.06.2018; a causa del mancato pagamento, aveva iscritto al ruolo le somme;
la IG.ra era perfettamente a conoscenza della sentenza n. Pt_1
269/17 e delle ordinanze di ingiunzione notificate, avendo proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza, successivamente richiesto all'ente di attendere l'esito del giudizio promosso e depositato pagina 3 di 11 istanza ex 373 c.p.c.; la pretesa creditoria era chiara e ben specificata sia negli importi che nelle ragioni.
Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 49/2023 pubblicata il 31.1.2023, ha respinto l'opposizione rilevando che: dalla documentazione prodotta emergeva che, a seguito di giudizio avanti alla Corte di
Appello di Reggio Calabria, conclusosi con la sentenza n.269/71 di condanna di e Parte_1
(in solido) al risarcimento del danno in favore della e al Parte_2 Controparte_6
pagamento delle spese processuali (smentendosi così che si tratti di credito tributario, come invece affermato dall'attrice), è stato intimato il pagamento di dette somme con comunicazione a/r del
18.7.2017 e successivamente sono state notificate l'ingiunzione del 29.12.2017 e l'ingiunzione del
26.6.2018; poiché il pagamento non è pervenuto, l'ente impositore ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme predette, investendo quindi la IG.ra ha promosso ricorso Controparte_7 Pt_1
per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello, ha richiesto all'ente di attendere l'esito di tale giudizio prima di portare in esecuzione il titolo e ha altresì depositato istanza ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, pertanto la censura svolta nella presente opposizione sulla genericità dell'intimazione di pagamento nonché sull'ignoranza della sentenza che consacra il suo debito, appariva evidentemente infondata;
tali valutazioni assorbivano gli ulteriori motivi di opposizione;
il dedotto annullamento da parte del Tribunale di Reggio Calabria di identica cartella di pagamento notificata a era inoltre del tutto ininfluente perché Parte_2 fondato su difetto notifica a l'opposizione doveva quindi essere respinta. Parte_2
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza chiedendone la riforma, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per i motivi di seguito esposti e ha formulato le conclusioni sopra riportate.
L costituendosi, ha chiesto di respingere l'appello in quanto Controparte_8
infondato, confermando la sentenza di primo grado, e ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La , costituendosi, ha chiesto di dichiarare inammissibile o Controparte_3 infondato l'appello, formulando le conclusioni sopra riportate.
Questa Corte, con ordinanza 12.9.2023, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
II. Preliminarmente si rileva che - salvo quanto verrà esposto con riferimento al secondo motivo -
l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata, risultando l'appello sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di sentenza impugnata, i motivi di doglianza ed il diverso percorso argomentativo prospettato per giungere ad una diversa decisione.
pagina 4 di 11 III. L'appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo motivo - “Error in iudicando: nullità della sentenza impugnata per erronea valutazione delle prove, in violazione dell'art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Violazione del principio di nullità derivata per non corretta formazione della pretesa oggetto di causa. Omessa o carente motivazione” - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha accolto il profilo di opposizione relativo al difetto di motivazione della cartella impugnata, allegando che: il Giudice di primo grado non ha valutato correttamente la documentazione prodotta e i principi che regolano l'onere della prova;
con la cartella oggetto di opposizione è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 156.077,12 senza esplicitare i criteri di quantificazione di tale importo, con violazione del diritto di difesa della destinataria, che non è stata posta nelle condizioni di verificarne la legittimità
e correttezza;
la cartella impugnata è stato il primo e unico atto con cui l'ente impositore ha formalizzato la sua pretesa, non essendo stata preceduta dalla notifica di alcun atto esplicativo dei criteri di quantificazione della somma, e anche volendo tenere conto della sentenza della Corte
d'Appello di Reggio Calabria n.296/2017, prodotta in giudizio da controparte, non viene spiegato come dalla somma di € 96.282,44 si sia pervenuti all'esorbitante importo poi iscritto a ruolo;
la mancata esposizione del criterio di calcolo delle somme dovute, del tasso d'interesse applicato, dei periodi di riferimento e della sorte capitale sulla quale gli interessi sono stati determinati, comportano l'illegittimità dell'atto di riscossione;
gli atti precedenti richiamati nella sentenza sono inoltre stati inviati alla IGnora ad indirizzo in , ove la stessa non risiede da oltre 30 anni, Pt_1 Controparte_3
pertanto tale documentazione non avrebbe potuto essere posta a sostegno della pronuncia di rigetto.
L'appellata eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito richiama le difese CP_7
svolte in primo grado, in particolare replicando che: la cartella è stata formata e notificata dall'agente CP_ della riscossione in forza del ruolo emesso dalla DI , per Controparte_3
l'importo complessivo di € 151.531,19, di cui € 1.263,06 a titolo di interessi (identificati con il Codice
Tributo 1A87), come si evince sia dalla cartella di pagamento che dall'estratto di ruolo;
all'importo iscritto a ruolo dall'ente impositore, comprensivo di interessi, si sono aggiunti gli oneri per la riscossione nella forma e nella misura prevista dalla vigente normativa;
la cartella è stata redatta in osservanza dei criteri previsti dai decreti ministeriali che ne individuano il contenuto, i quali non prevedono l'indicazione del tasso e delle modalità di calcolo degli interessi;
la cartella non richiede ulteriore motivazione riproponendo il ruolo consegnato dalla e il richiamo alla Controparte_3
pagina 5 di 11 sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria è sufficiente ad adempiere all'obbligo motivazionale.
La rileva l'infondatezza del motivo richiamando le difese del Controparte_3
primo grado e in particolare osservando che: ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute dalla IG.ra , correttamente determinate secondo i criteri di calcolo dati dalla sentenza della Corte Pt_1
d'Appello di Reggio Calabria, che ha indicato l'ammontare del risarcimento del danno e i metodi di calcolo degli interessi;
la IG.ra ha dimostrato di essere a conoscenza della sentenza, della Pt_1
raccomandata di messa in mora, delle ordinanze di ingiunzione e della quantificazione operata, avendo promosso ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 269/17, chiesto all'ente impositore di attendere l'esito del giudizio prima di portare in esecuzione il titolo, chiesto ex art. 373 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza adducendo quale inizio dell'esecuzione la notifica delle ingiunzioni sopra richiamate, facendo riferimento alla somma dovuta in virtù della sentenza senza contestarne la quantificazione.
Il motivo è infondato.
La cartella di pagamento oggetto di causa è sufficientemente motivata, indicando in modo chiaro:
-l'importo totale dovuto di € 156.083,00, di cui € 151.531,19 come da ruolo emesso dalla DI
[...]
(all'epoca Provincia di , € 4.545,93 per oneri di Controparte_3 Controparte_3 riscossione spettanti all' (con indicazione delle modalità di Controparte_9
determinazione) e € 5,88 per diritti di notifica spettanti alla stessa;
-il ruolo emesso dalla DI , reso esecutivo in data 16.9.2019, Controparte_3
per recupero somme da sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.269/2017 del 10.5.2017, per complessivi € 151.531,19, di cui € 150.268,13 per “Risarcimento danno a seguito di sentenza” e
€ 1.263,06 per “Risarcimento danno a seguito di sentenza – interessi”.
La destinataria è stata posta in condizione di verificare la correttezza della quantificazione effettuata nella cartella di pagamento.
La sentenza ivi citata, n.269/2017 della Corte d'Appello di Reggio Calabria pubblicata in data
10.5.2017, è stata pronunciata nel giudizio di cui era parte e, in accoglimento Parte_1 dell'appello proposto dall'DI , l'ha condannata, in solido Controparte_3
con a pagare all'appellante medesima “a titolo di risarcimento del danno, la somma Parte_2 già rivalutata di €. 96.282,44, oltre interessi legali dal mese di novembre 1966 e fino a soddisfo, interessi da calcolare sulla somma devalutata di €. 20.766,55 e via via rivalutata anno per anno pagina 6 di 11 nell'arco di tempo compreso tra il mese di novembre 1966 e la data della liquidazione”, nonché alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio liquidate in complessivi € 3.870,12.
La sentenza quantifica la somma dovuta a titolo di risarcimento danni in € 96.282,44 per capitale e fornisce i criteri per calcolare esattamente quanto dovuto a titolo di interessi, specificando che si tratta di interessi legali, che devono essere conteggiati sulla somma devalutata specificamente indicata e via via rivalutata anno per anno, per l'arco di tempo precisamente individuato.
Le contestazioni dell'appellante sul punto sono generiche, in quanto a fronte della sentenza che fornisce criteri precisi e dettagliati per individuare la somma totale dovuta e di un importo quantificato nella cartella di pagamento e nel ruolo sulla base di tale sentenza (€ 150.268,13 per capitale e interessi alla data della sentenza e € 1.263,06 per interessi successivi), non individua specifici errori di conteggio e non determina un diverso importo dovuto.
Il richiamo alla sentenza della Corte d'Appello, unitamente agli altri dati sopra illustrati, rappresenta una motivazione adeguata e sufficiente della cartella di pagamento.
La sentenza era d'altronde ben nota all'DI appellante all'epoca della notifica della cartella esattoriale (11.11.2021), considerato che la stessa aveva già proposto nel 2018 ricorso per Cassazione avverso tale sentenza (poi respinto in pendenza del presente giudizio), chiesto alla Controparte_3 di attendere l'esito del giudizio avanti alla Cassazione per porre in esecuzione la sentenza, domandato alla Corte d'Appello con ricorso ex art. 373 c.p.c. del 14.7.2018 di sospenderne l'efficacia esecutiva
(circostanze pacifiche).
Inoltre, contrariamente a quanto affermato nel motivo di appello, la cartella di pagamento non costituisce il primo e unico atto con cui l'ente impositore ha formalizzato la sua pretesa;
infatti la
[...]
, dopo la pubblicazione della sentenza, ha inviato lettera raccomandata 18.7.2017 di CP_3
messa in mora, ricevuta dalla IG.ra il 25.7.2017, con cui ha chiesto di ottemperare alla Parte_1 sentenza versando l'importo ivi previsto e quantificato (doc. 1 del fascicolo di primo grado della
[...]
); non ottenendo il pagamento, ha emesso ordinanza ingiunzione del 29.12.2017 prot. CP_3
257102 nei confronti di e di , ingiungendo il pagamento della somma Parte_1 Parte_2 prevista nella sentenza di € 150.268,13; ha avuto conoscenza di tale atto, tanto che Parte_1 nell'istanza ex art. 373 c.p.c. proposta unitamente a (doc. 3 fascicolo di primo grado Parte_2
della ), ne ha dato atto e ha posto a fondamento dell'istanza di sospensione Controparte_3 dell'efficacia esecutiva della sentenza proprio la ricezione delle ordinanze ingiunzione di pagamento (e di rilascio dell'immobile, non oggetto del presente giudizio).
Conseguentemente non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa dell'appellante.
pagina 7 di 11 Con il secondo motivo – “Nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine al secondo motivo di ricorso. Violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. Difetto di competenza territoriale del concessionario della riscossione. Violazione degli articoli 31 del DPR 600/1973 e 24 del DPR
602/1973. Difetto di motivazione”- l'appellante lamenta che il Tribunale ha ritenuto assorbito il secondo profilo di opposizione, relativo alla nullità della cartella impugnata perché emessa dal operante al di fuori della propria competenza territoriale, non Controparte_10 pronunciandosi sul punto;
allega che il profilo non poteva considerarsi assorbito, avendo l'opponente interesse alla pronuncia a fronte del rigetto del primo profilo di opposizione;
che deve essere dichiarata la nullità della cartella, in quanto l' non poteva Controparte_6
procedere, come invece ha fatto, alla riscossione delle somme intimate con la cartella impugnata;
che infatti ai sensi degli artt. 31 DPR 600/1973, 24 e 46 DPR 602/1973, il relativo potere spettava esclusivamente all'agente della riscossione di Cuneo, competente per territorio in relazione al domicilio fiscale della IG.ra . Pt_1
L'appellata replica che: i DPR 600/1973 e 602/1973 richiamati dall'appellante, rubricati CP_7 rispettivamente “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” e
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”,regolano il solo ambito tributario e non possono trovare applicazione al caso in esame, in cui la ha Controparte_3
iscritto a ruolo una somma portata da una sentenza del giudice civile, che nulla ha a che vedere con l'ambito tributario;
inoltre il motivo di appello non considera l'evoluzione del contesto normativo di riferimento, in cui dal 1.7.2017 si è addivenuti a una realtà caratterizzata da un unico agente della riscossione ( , deputato a svolgere le funzioni di riscossione nazionale, di cui è titolare l' CP_7 [...]
, sull'intero territorio nazionale, cosicché sono venuti meno tutti i limiti territoriali CP_5
previgenti; infine, la notifica della cartella esattoriale è andata a buon fine, entrando nella sfera di conoscibilità dell'appellante, così raggiungendo il proprio scopo, dovendo ritenersi sanato ogni eventuale vizio.
La osserva che la questione è rivolta al concessionario della Controparte_3
riscossione e che comunque il motivo è infondato, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle di
CP_7
Il motivo è inammissibile.
pagina 8 di 11 Preliminarmente si rileva che il Tribunale non ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della cartella per incompetenza territoriale dell'agente della riscossione, avendo invece rigettato tale eccezione;
ha infatti ritenuto che il credito oggetto della cartella opposta non sia un credito tributario
(“così smentendosi trattarsi di credito tributario, come invece affermato dalla attrice”), pronunciando in un contesto in cui e la hanno prospettato l'inapplicabilità della normativa CP_7 Controparte_3 invocata dall'opponente perché concernente solo la materia tributaria, a cui è estraneo il credito oggetto della cartella di pagamento;
e ha respinto l'opposizione proposta dalla IG.ra “contrariis Pt_1 reiectis”, ovvero rigettando (anche) l'eccezione in questione.
L'opposizione alla cartella di pagamento per l'incompetenza territoriale dell'agente per la riscossione che l'ha emessa - secondo motivo di opposizione proposto da - è qualificabile come Parte_1
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. (opposizione “preventiva” agli atti esecutivi, essendo la cartella di pagamento equiparabile al precetto), attenendo alla regolarità formale della cartella;
nessun vincolo sul punto deriva dalla sentenza di primo grado, che non ha provveduto alla qualificazione giuridica della domanda.
Ai sensi dell'art. 618 comma 3 c.p.c. la sentenza che decide l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c., non è appellabile.
Non è pertanto ammissibile il motivo di appello in esame.
Con il terzo motivo – “Illegittimità della sentenza impugnata per mancato accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 711/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in favore del coobbligato in solido. Violazione dell'art. 276, comma 2 cpc” – l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di giudicato esterno, allegando che la decisione è ingiusta alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza che, accogliendo il ricorso proposto da uno dei coobbligati solidali, annulla l'atto impositivo, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, con la conseguenza che della statuizione favorevole intervenuta inter alios potrà avvalersi anche il condebitore che abbia impugnato il medesimo atto in un diverso giudizio.
Le parti appellate eccepiscono l'infondatezza del motivo, richiamando le proprie tesi difensive svolte nel giudizio di primo grado, accolte con la sentenza, secondo cui la sentenza pronunciata nei confronti del coobbligato in solido riguarda ragioni personali del condebitore ai sensi dell'art. 1306 comma 2
c.c..
pagina 9 di 11 Il motivo è infondato.
La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.711/2021, la cui efficacia di giudicato è invocata dall'appellante, è stata pronunciata nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale proposto da nei confronti dell e ha accolto l'opposizione Parte_2 Controparte_5
proposta perché non ha dimostrato la notifica al IG. dell'atto presupposto della CP_7 Parte_2
cartella (sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria 296/2017).
Ai sensi dell'art. 1306 comma 2 c.c., nel caso di sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, “gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore”.
La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria è fondata su ragioni personali al condebitore Parte_2
, ovvero la mancata notifica a quest'ultimo della sentenza che costituisce atto presupposto della
[...]
cartella di pagamento, e non può pertanto essere opposta al creditore da parte di . Parte_1
Le pronunce Cass. civ. 33436/2018 e Cass. civ. 33095/2019, citate nel motivo di appello, si riferiscono a casi di sentenze pronunciate nei confronti di condebitori solidali non fondate su ragioni personali e fanno applicazione dell'art. 1306 comma 2 c.c., dando espressamente atto che il giudicato non può essere invocato in caso di sentenza fondata su ragioni personali.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante e a favore di entrambe le parti appellate.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
pagina 10 di 11 -rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 49/2023 del Tribunale di Cuneo, Parte_1
pubblicata il 31.1.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore delle appellate e , che liquida per Controparte_5 Controparte_3
ciascuna di esse in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di conIGlio del 11.4.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il ConIGliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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