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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 565/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19.07.2022 da elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Emanuele Spata che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Andea Righi che CP_1
la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato- contro
CP_2
- appellato, non costituito-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 120/22 del Tribunale di Padova
In punto: infortunio sul lavoro
Causa trattata all'udienza del 13.03.2025
Conclusioni per parte appellante: “In principalità e di merito: accertato e dichiarato l'infortunio occorso al lavoratore in data
31/10/2018, le cui responsabili risultano essere unicamente le parti convenute, le quali non ponevano in essere tutte le misure di tutela e sicurezza idonee a preservare la salute e l'integrità dello stesso, per i motivi esposti nella narrativa in fatto ed in diritto, per l'effetto condannare le società convenute al risarcimento del danno dovuto al
Sig. a titolo di danno biologico per l'importo così Parte_1
come determinato nella misura pari ad € 5.376,50, o ad altra maggiore o minore somma che risulterà da giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino alla data del saldo definitivo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Conclusioni per parte appellata “- in via principale di CP_1
merito, rigettare integralmente e per i motivi esposti tutte le domande ex adverso proposte e relative pretese economiche nei confronti dell'odierna appellata.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Con ricorso in appello depositato in data 19.07.2022, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il
Tribunale di Padova ha respinto la domanda svolta nei confronti della società ex datrice di lavoro e nei confronti della società CP_1
committente , volta ad ottenere il risarcimento dei danni CP_2
non patrimoniali subiti all'esito di un infortunio alla mano sinistra, avvenuto in data 31.10.2018, mentre era intento a prelevare una scatola di profumi per la casa dalla scaffalatura del magazzino ove operava.
Il giudice di prime cure ha ritenuto il ricorso privo di adeguate allegazioni e ha osservato che, quand'anche le casse asseritamente cadute sulla mano del ricorrente non fossero state collocate sulla scaffalatura in modo corretto, le stesse sarebbero cadute perché urtate dal lavoratore che ben avrebbe potuto spostarle, evitando che ostruissero la sua operazione di prelievo dello scatolone di profumi per la casa. Inoltre, neppure sarebbe stato esigibile da parte del datore di lavoro un controllo continuativo e totale del posizionamento di tutte le casse collocate sulle scaffalature, potendosi verificare un loro disallineamento per i motivi più vari. Il Tribunale escludeva, poi, che la precarietà della sistemazione delle casse fosse imputabile ai ritmi imposti dal datore di lavoro perché la rottura della merce sarebbe andata a suo danno, in quanto appaltatore. Da ultimo, rilevava come nel ricorso neppure fosse stato indicato l'orario dell'infortunio, ostacolando in tal modo la deduzione di prova contraria da parte della società datrice di lavoro.
L'originario ricorrente ha proposto appello sulla base di un articolato motivo con cui si censura la sentenza per aver ritenuto il ricorso privo di sufficienti allegazioni e per aver fornito una ricostruzione degli
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
eventi sulla base di mere presunzioni, senza neppure dare ingresso alle prove orali richieste, ritenute idonee a chiarire la dinamica del sinistro.
Ha evidenziato, in particolare, come la dinamica dell'incidente fosse stata puntualmente descritta e fossero state allegate anche le violazioni della disciplina antinfortunistica ascrivibili sia al datore di lavoro, sia alla società committente.
Si è costituita in giudizio la sostenendo la correttezza della CP_1
decisione gravata e ribadendo le contestazioni già svolte in primo grado nella memoria difensiva, ove si era messo in dubbio anche lo stesso verificarsi del sinistro sul posto di lavoro ed erano stati fermamente negati sia lo stato di disordine delle scaffalature, sia l'esistenza di una direttiva datoriale secondo cui i prelievi delle merci dovevano essere effettuati in velocità, senza prestare attenzione all'ordine degli scatoloni, sia la mancanza di formazione del personale addetto al magazzino come il ricorrente, sia la necessità di utilizzare le mani per prelevare gli scatoloni, atteso che veniva utilizzato a tal fine un carrello commissionatore verticale.
Non si è costituita in giudizio . CP_2
Nel corso dell'udienza del 13.03.2025 l'appellante, dando atto di non aver provveduto alla notifica del ricorso a ha Controparte_2
rinunciato all'appello nei confronti di tale società.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 13.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'appello è infondato e va respinto.
1.1 – L'appellante ha sostenuto in primo grado – e ribadito nella fase di gravame – che l'evento infortunistico si sarebbe verificato in data
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
31.10.2018 secondo la seguente dinamica: era intento a prelevare da una scaffalatura una scatola da 12 bottiglie di profumo per la casa quando, prelevando una di tali confezioni, le altre cadevano rovinosamente sulla mano (sinistra) ferendolo.
Si afferma in ricorso che il lavoratore doveva ultimare un bancale da inviare ad un determinato punto vendita, predisponendo le casse di profumo da prelevarsi da uno scaffale in ferro situato a circa un metro e mezzo d'altezza. Tale operazione veniva compiuta servendosi di un commissionatore verticale, con cui posizionarsi all'altezza desiderata e, mentre prelevava una di queste scatole di profumo, le altre precipitavano “inevitabilmente” sulla sua mano a causa dell'instabilità del loro posizionamento, causato dallo scarso ordine delle stesse, a sua volta determinato dalle direttive aziendali secondo cui i lavoratori dovevano prelevare in velocità le merci più vicine senza prestare attenzione alla tenuta (cioè all'equilibrio e al corretto posizionamento) delle altre merci, al fine di eseguire in fretta il lavoro assegnato.
1.2 – I due capitoli di prova maggiormente funzionali a descrivere la dinamica del sinistro sono i numeri 4) e 5) che qui si riportano per comodità di lettura:
4) “Vero che il Sig. si infortunava in quanto Parte_1
prelevando la cassa che gli serviva, la quale si trovava collocata sulla parte più lontana dalla scaffalatura, le altre casse precipitavano sulla sua mano/braccio sinistro?”
5) “Vero che il Sig. trovava le altre scatole in Parte_1
posizione instabile a causa delle errate istruzioni impartite dal datore di lavoro, il quale al fine di velocizzare l'attività insisteva affinché i dipendenti prendessero le casse senza badare all'equilibrio delle medesime?”.
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Nel cap. 4, in particolare, si afferma che le altre casse precipitavano mentre il lavoratore stava prelevando la cassa / scatola che gli serviva.
Tuttavia, non si evince dove fossero posizionate tali casse prima di precipitare, potendosi solo immaginare che si trovassero sullo stesso scaffale. Non è chiaro, inoltre, se fossero poggiate sopra o di fianco a quella che stava prelevando il ricorrente e non è chiaro, parimenti, cosa abbia fatto perdere l'equilibrio a queste casse. Si potrebbe ipotizzare un urto che ha subito la scaffalatura o un urto provocato direttamente dal ricorrente mentre movimentava la cassa che stava prelevando (come affermato nella sentenza di primo rado). Inoltre, non essendo chiarita la posizione delle casse poi precipitate, il capitolo di prova non consente di chiarire se tali casse siano cadute perché poggiavano sopra la scatola prelevata dal ricorrente.
Non giova neppure il successivo capitolo n. 5, atteso che in esso si fa solamente riferimento ad una condizione di instabile equilibrio delle casse poi cadute ma, come già si è visto, non vi sono sufficienti elementi in fatto che consentano di chiarire il perché della caduta, atteso che un posizionamento non perfettamente allineato (con conseguente minore stabilità) non è di per sé causa della perdita del baricentro e della caduta in assenza di un urto o di una spinta che la provochino.
Le prove orali richieste dal ricorrente non consentono alcun chiarimento sul punto e, dunque, su un elemento essenziale per poter correttamente ricostruire la dinamica del sinistro.
1.3 - Inoltre, la descrizione dei fatti di cui al ricorso introduttivo, laddove si afferma che il ricorrente, mentre era intento a prelevare una cassa di profumi per la casa, sarebbe stato colpito alla mano da altre casse, verosimilmente collocate sulla stessa scaffalatura, contrasta con
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quanto emergente sia dal doc. n. 9, sia dal doc. n. 11 dimessi dalla stessa parte ricorrente.
Nel doc. 9, infatti, il medico che ha redatto il certificato Inail, nella sezione dedicata alla descrizione delle circostanze dell'infortunio, afferma: “mentre prendeva in [un] cartone gli è caduto addosso colpendo la mano sx”. Tale descrizione, riportata dal medico certificatore, non può che essere stata riferita dal lavoratore stesso che, pertanto, ha dichiarato di essere stato colpito alla mano dalla stessa scatola che stava prelevando e non da altre scatole impilate in modo disordinato come, invece, si afferma in ricorso.
Nel doc. 11, contenente la perizia medico legale di parte, il consulente, nel riportare quanto riferito dal lavoratore, afferma che questi, mentre si accingeva a recuperare della merce da un bancale, uno scatolone posto a circa due metri dal suolo, del perso di circa 18
Kg, cadeva e, come meccanismo di difesa si proteggeva, esponendo la mano sinistra che veniva colpita dallo scatolone e si protraeva all'indietro. Secondo questa ulteriore e diversa ricostruzione, sarebbe stato un solo scatolone, posto a due metri dal suolo, a cadere verso il ricorrente e, sembrerebbe, in modo del tutto svincolato o non causalmente collegato al tentativo di prelievo della scatola (merce) che serviva al ricorrente e qui indicata come posizionata su un bancale
(non è chiaro dove si trovasse il bancale rispetto al punto da dove sarebbe caduto lo scatolone che l'avrebbe colpito alla mano).
1.4 – Dunque, la carenza di specificità dei capitoli di prova – evidenziata nei punti precedenti – che non consentono di chiarire il fattore causale che avrebbe determinato la caduta delle scatole e il contrasto della rappresentazione dei fatti con quanto emergente nei documenti n. 9 e 11 di parte ricorrente, determinano l'inammissibilità della prova orale richiesta sul punto e la conseguente carenza di prova
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in ordine alla dinamica del sinistro che, peraltro, il ricorrente neppure afferma essere avvenuta alla presenza di qualcuno in grado di riferire sul punto. Inoltre, il cap. 5 presenta un ulteriore profilo di inammissibilità in ragione del generico e indeterminato riferimento al soggetto persona fisica che avrebbe dato indicazione di eseguire la lavorazione in velocità senza badare all'equilibrio delle scatole (si fa generico riferimento al “datore di lavoro” ma nel caso di specie il datore di lavoro è una società di capitali con un consiglio di amministrazione e degli amministratori con deleghe, come da visura in atti dimessa dalla . CP_1
1.5 - In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., se è pur vero che la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - è altrettanto vero che sia “comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare
l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (così Cass. sez. lav. n.
8855 del 2013; nello stesso senso anche Cass. sez. lav., n. 24742 del
08/10/2018 secondo cui “L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli
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obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi”.
Facendo coerente applicazione dei menzionati principi il giudice di legittimità ha affermato che “allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, sicché il lavoratore deve fornire una descrizione del fatto materiale che consenta di individuare una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c.” (così in motivazione Cass. sez. lav., 7 maggio
2015, n. 9209).
2.1 - Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti offerta in ricorso non
è stata dimostrata e, a monte, presenta delle lacune deduttive che non consentono di comprendere (e, dunque, anche di dimostrare tramite l'istruttoria orale) il fattore causale che avrebbe determinato la caduta dello scatolone, non potendosi ritenere sufficiente, per le ragioni già esposte, l'eventuale disordinata collocazione delle scatole su di una scaffalatura. Senza contare il rilevato contrasto tra le varie versioni dei
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fatti fornite dal lavoratore che rendono ancor più incerta la stessa descrizione degli eventi fornita nel ricorso.
Attesa la carenza di prova in merito alle circostanze in cui si sarebbe verificato l'infortunio, non vi è modo neppure di valutare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro e, in particolare, l'incidenza causale rispetto al sinistro delle carenze organizzative e formative denunciate.
Parimenti, non risulta concludente la genericamente affermata mancanza del DUVRI posto che le carenze deduttive circa la dinamica del sinistro impediscono di ricondurre causalmente l'infortunio ad una carente valutazione dei rischi interferenziali (peraltro, l'appellante neppure fornisce adeguate e specifiche allegazioni circa l'esistenza di tali rischi).
3 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto nei confronti di CP_1
[...
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo valori minimi atteso l'esiguo numero di questioni oggetto della controversia.
Tenuto conto della rinuncia all'appello nei confronti di CP_2
(da qualificarsi in termini di rinuncia agli atti in grado d'appello), va dichiarata l'estinzione del giudizio in parte qua, senza nulla disporre in merito alle spese attesa la mancata costituzione in giudizio della società.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Dichiara estinto il giudizio d'appello nei confronti di CP_2
[...]
− Rigetta l'appello nei confronti di CP_1
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi Euro 1.984 CP_1
oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Lorenzo Puccetti
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