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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 117/2022
T R A
, nella qualità di genitore del minore , rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa, dall'avv. Sebastiano Schiavone e con questo elett.te. dom.ta presso lo Studio Legale Schiavone
& – Avvocati e Commercialisti - sito in Aversa (CE) alla Via Caravaggio n. 64; CP_1
Appellante
E
CP_2
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, l'appellante, n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , aveva dedotto di aver ottenuto Persona_1 dal Tribunale di Napoli Nord decreto di omologa dell'11.3.2020 sulle condizioni sanitarie del minore richieste per fruire della indennità di frequenza con decorrenza dalla visita di revisione del 15.6.2018 CP_ e che, nonostante la notifica della omologa all' in data 8.5.2020 e la trasmissione del modello AP70, l'istituto previdenziale non aveva liquidato la prestazione. Il ricorrente aveva quindi adito il tribunale al fine di dichiarare, accertata la sussistenza del requisito socioeconomico, il suo diritto al pagamento della indennità di frequenza ex lege 289/1990 a far data dalla visita di revisione, e quindi CP_ da luglio 2018 (primo giorno del mese successivo alla domanda), con condanna dell' sia alla liquidazione della provvidenza sia al pagamento dei ratei maturati.
CP_ L' regolarmente citato non si era costituito in giudizio.
In sede di note di trattazione scritta del 7.5.2021, la ricorrente aveva rilevato che nelle more della lite, e precisamente in data 09/11/2020 l' convenuto aveva provveduto a corrispondere CP_3 parzialmente la prestazione. Aveva comunque lamentato la violazione del termine di cui al V comma dell'art. 445 bis c.p.c. essendo trascorsi dalla notifica del decreto di omologa (08/05/2020) al dì del pagamento (valuta 09/11/2020) ben 185 giorni. La istante aveva inoltre osservato che la prestazione era stata liquidata solo in parte in quanto, nonostante l'allegazione al Mod AP70 dei certificati di frequenza del Centro Santulli per trattamenti riabilitativi, erano stati esclusi dal calcolo i mesi di luglio, agosto e settembre degli anni 2018, 2019 e 2020. Aveva poi evidenziato che il pagamento era intervenuto dopo il deposito del ricorso (28/09/2020) e dopo la notifica dello stesso in data
16/10/2020.
Aveva quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per i ratei relativi alla CP_ frequenza scolastica, con condanna dell' alla corresponsione dei ratei omessi, quantificati complessivamente in euro 2.565,06 (anno 2018, 282,55 X 3 = 847,65; anno 2019, 285,66 X 3 =
856,98; anno 2020, 286,81 X 3= 860,43), Aveva inoltre chiesto la condanna del convenuto istituto alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi in base all'art. 4 DM. 55/2024 – cause di previdenza scaglione 5001 a 26.000 (valore 8187,59), con attribuzione al difensore antistatario.
CP_ Con la sentenza n. 2577/2021 pubblicata il 23.72021 il Tribunale adito ha condannato l' al pagamento in favore della quale genitore del minore , dell'indennità di Pt_1 Persona_1 frequenza per i mesi di luglio 2018, 2019, 2020, dichiarando per il resto la cessazione della materia del contendere e condannando l'istituto resistente alle spese di lite pari ad euro 1250, oltre rimborso spese generali, IVA CPA.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo gravame contestando l'omesso Parte_1 pagamento dei ratei della indennità di frequenza per i mesi di agosto e settembre 2018, 2019 e 2020 nonché la liquidazione delle spese di lite al di sotto dei parametri minimi di cui al D.M. 55 del
10.3.2014. Ha dunque chiesto, in riforma della sentenza appellata, di dichiarare il diritto del minore al pagamento della indennità di frequenza per le mensilità omesse e la condanna Persona_1 CP_ dell' alla rifusione delle spese legali e competenze professionali di primo grado da liquidarsi nella misura totale di euro 1776,00. Con vittoria delle spese del grado di appello, con distrazione.
CP_ L' non si è costituito, preferendo rimanere contumace.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento ex artt. 127-127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione
L'appello è fondato e va accolto.
Sul primo motivo di censura, relativo ai ratei della indennità di frequenza per i mesi di agosto e settembre degli anni 2018/2019/2020, va osservato che l'indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età. E' stata istituita dalla Legge n. 289 del 1990.
L'art. 1 della L. 289/90 cit. detta i requisiti per beneficiare della prestazione statuendo che:
“
1.Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2.La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3.L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4.Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5.L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”.
La Corte Costituzionale con la sentenza del 2002, n. 467, ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 cit. nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
Nella specie, mediante decreto di omologa dell'11.3.2020 il minore è stato Persona_1 riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, con conseguente accertamento del requisito sanitario necessario per fruire della indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/1990 con decorrenza dalla domanda amministrativa/revisione (cfr. decreto di omologa in atti).
CP_ A maggio 2020 la parte ricorrente ha trasmesso all' via pec il modello AP70 (in atti) sui requisiti socioeconomici necessari per fruire della prestazione. Ha prodotto certificato di frequenza scolastica per gli anni 2018/2019 e 2019/2020 nonché attestato di frequenza del Centro di Ginnastica Medica e Fisioterapia “Santulli Cinzia” di Aversa nel periodo da marzo 2018 a marzo 2020, con cadenza due volte a settimane. In sede di giudizio ha poi prodotto il certificato di frequenza del medesimo centro riabilitativo “Santulli Cinzia” per il periodo da giugno 2020 a dicembre 2020 (cfr. note dell'appellante del 7.5.2021 e l'allegata istanza di riesame del 30.11.2020).
CP_ Con note del 23.10.2020, successive al deposito e alla notifica del ricorso di primo grado, l' ha comunicato la liquidazione della prestazione “per il periodo dal 1° ottobre al 30 giugno di ogni anno fino al completamento del ciclo scolastico e comunque non oltre il diciottesimo anno di età”. Ha omesso la liquidazione della prestazione per i mesi di luglio, agosto e settembre degli anni 2018, 2019 e 2020, durante i quali il minore ha frequentato il centro riabilitativo “Santulli Cinzia”. Per_1
CP_ Il Giudice di prime cure ha condannato l' al pagamento della prestazione per i mesi di luglio 2018, 2019 e 2020, mentre ha omesso di pronunciarsi relativamente ai mesi di agosto e settembre dei medesimi anni (2018/2019/2020).
Come già osservato, risulta documentalmente la frequentazione, da parte del minore , dei Per_1 centri di riabilitazione anche per i mesi e gli anni indicati.
In riforma della impugnata sentenza, va dunque accertato il diritto dell'appellante al pagamento della indennità di frequenza per i mesi di agosto e settembre degli anni 2018/2019/2020.
Anche il secondo motivo di appello, relativo alla quantificazione delle spese di lite, è fondato.
Nel motivo la parte ha evidenziato l'erroneità della liquidazione in violazione dei minimi, in relazione ad una controversia di valore pari ad euro 8187,59. Ha rilevato che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto provvedere alla quantificazione in applicazione dei parametri forensi civili per le cause di previdenza rientranti nello scaglione 5.201,00/26.000,00, per un totale di euro 1776,00, in applicazione dei minimi tabellari (Fase studio della controversia = Min. euro 443,00; Fase introduttiva del giudizio = Min. euro 370,00; Fase decisionale = Min. euro 963,00).
Avuto riguardo al valore così determinato ed allo scaglione correttamente individuato, nella fattispecie trova applicazione ratione temporis la tariffa professionale forense approvata con d.m. 55/2014.
In applicazione dei criteri di cui al predetto D.M. risulta effettivamente violato dal Tribunale il parametro minimo;
tenuto conto, come indicato dalla parte attorea, della facoltà di riduzione massima degli importi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale (esclusa quella istruttoria che non risulta essere espletata) – il totale da liquidare in applicazione dei minimi per la causa previdenziale di valore compreso nello scaglione 5.201,00/26.000,00 di competenza del Tribunale di complessità bassa è pari a euro 1776,00.
Pertanto, va riformata la sentenza impugnata con accertamento del diritto dell'appellante al pagamento della indennità di frequenza per i mesi di agosto e settembre degli anni 2018/2019/2020, CP_ con condanna dell' al pagamento dei predetti ratei maturati, nonché con riguardo alla CP_ quantificazione delle spese del primo grado, con condanna dell' al pagamento della somma di euro 526,00 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
CP_ Le spese del grado, del pari, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza che per il resto conferma, accerta il diritto della parte appellante alla indennità di frequenza per i mesi CP_ di agosto e settembre degli anni 2018, 2019 e 2020 e per l'effetto condanna l' al pagamento dei predetti ratei maturati, oltre accessori;
CP_
-liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 1776,00 e condanna l' al pagamento della differenza, nella misura di euro 526,00, oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese legali del presente grado, che liquida nell'importo di euro 962,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 117/2022
T R A
, nella qualità di genitore del minore , rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa, dall'avv. Sebastiano Schiavone e con questo elett.te. dom.ta presso lo Studio Legale Schiavone
& – Avvocati e Commercialisti - sito in Aversa (CE) alla Via Caravaggio n. 64; CP_1
Appellante
E
CP_2
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, l'appellante, n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , aveva dedotto di aver ottenuto Persona_1 dal Tribunale di Napoli Nord decreto di omologa dell'11.3.2020 sulle condizioni sanitarie del minore richieste per fruire della indennità di frequenza con decorrenza dalla visita di revisione del 15.6.2018 CP_ e che, nonostante la notifica della omologa all' in data 8.5.2020 e la trasmissione del modello AP70, l'istituto previdenziale non aveva liquidato la prestazione. Il ricorrente aveva quindi adito il tribunale al fine di dichiarare, accertata la sussistenza del requisito socioeconomico, il suo diritto al pagamento della indennità di frequenza ex lege 289/1990 a far data dalla visita di revisione, e quindi CP_ da luglio 2018 (primo giorno del mese successivo alla domanda), con condanna dell' sia alla liquidazione della provvidenza sia al pagamento dei ratei maturati.
CP_ L' regolarmente citato non si era costituito in giudizio.
In sede di note di trattazione scritta del 7.5.2021, la ricorrente aveva rilevato che nelle more della lite, e precisamente in data 09/11/2020 l' convenuto aveva provveduto a corrispondere CP_3 parzialmente la prestazione. Aveva comunque lamentato la violazione del termine di cui al V comma dell'art. 445 bis c.p.c. essendo trascorsi dalla notifica del decreto di omologa (08/05/2020) al dì del pagamento (valuta 09/11/2020) ben 185 giorni. La istante aveva inoltre osservato che la prestazione era stata liquidata solo in parte in quanto, nonostante l'allegazione al Mod AP70 dei certificati di frequenza del Centro Santulli per trattamenti riabilitativi, erano stati esclusi dal calcolo i mesi di luglio, agosto e settembre degli anni 2018, 2019 e 2020. Aveva poi evidenziato che il pagamento era intervenuto dopo il deposito del ricorso (28/09/2020) e dopo la notifica dello stesso in data
16/10/2020.
Aveva quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per i ratei relativi alla CP_ frequenza scolastica, con condanna dell' alla corresponsione dei ratei omessi, quantificati complessivamente in euro 2.565,06 (anno 2018, 282,55 X 3 = 847,65; anno 2019, 285,66 X 3 =
856,98; anno 2020, 286,81 X 3= 860,43), Aveva inoltre chiesto la condanna del convenuto istituto alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi in base all'art. 4 DM. 55/2024 – cause di previdenza scaglione 5001 a 26.000 (valore 8187,59), con attribuzione al difensore antistatario.
CP_ Con la sentenza n. 2577/2021 pubblicata il 23.72021 il Tribunale adito ha condannato l' al pagamento in favore della quale genitore del minore , dell'indennità di Pt_1 Persona_1 frequenza per i mesi di luglio 2018, 2019, 2020, dichiarando per il resto la cessazione della materia del contendere e condannando l'istituto resistente alle spese di lite pari ad euro 1250, oltre rimborso spese generali, IVA CPA.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo gravame contestando l'omesso Parte_1 pagamento dei ratei della indennità di frequenza per i mesi di agosto e settembre 2018, 2019 e 2020 nonché la liquidazione delle spese di lite al di sotto dei parametri minimi di cui al D.M. 55 del
10.3.2014. Ha dunque chiesto, in riforma della sentenza appellata, di dichiarare il diritto del minore al pagamento della indennità di frequenza per le mensilità omesse e la condanna Persona_1 CP_ dell' alla rifusione delle spese legali e competenze professionali di primo grado da liquidarsi nella misura totale di euro 1776,00. Con vittoria delle spese del grado di appello, con distrazione.
CP_ L' non si è costituito, preferendo rimanere contumace.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento ex artt. 127-127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione
L'appello è fondato e va accolto.
Sul primo motivo di censura, relativo ai ratei della indennità di frequenza per i mesi di agosto e settembre degli anni 2018/2019/2020, va osservato che l'indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età. E' stata istituita dalla Legge n. 289 del 1990.
L'art. 1 della L. 289/90 cit. detta i requisiti per beneficiare della prestazione statuendo che:
“
1.Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2.La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3.L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4.Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5.L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”.
La Corte Costituzionale con la sentenza del 2002, n. 467, ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 cit. nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
Nella specie, mediante decreto di omologa dell'11.3.2020 il minore è stato Persona_1 riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, con conseguente accertamento del requisito sanitario necessario per fruire della indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/1990 con decorrenza dalla domanda amministrativa/revisione (cfr. decreto di omologa in atti).
CP_ A maggio 2020 la parte ricorrente ha trasmesso all' via pec il modello AP70 (in atti) sui requisiti socioeconomici necessari per fruire della prestazione. Ha prodotto certificato di frequenza scolastica per gli anni 2018/2019 e 2019/2020 nonché attestato di frequenza del Centro di Ginnastica Medica e Fisioterapia “Santulli Cinzia” di Aversa nel periodo da marzo 2018 a marzo 2020, con cadenza due volte a settimane. In sede di giudizio ha poi prodotto il certificato di frequenza del medesimo centro riabilitativo “Santulli Cinzia” per il periodo da giugno 2020 a dicembre 2020 (cfr. note dell'appellante del 7.5.2021 e l'allegata istanza di riesame del 30.11.2020).
CP_ Con note del 23.10.2020, successive al deposito e alla notifica del ricorso di primo grado, l' ha comunicato la liquidazione della prestazione “per il periodo dal 1° ottobre al 30 giugno di ogni anno fino al completamento del ciclo scolastico e comunque non oltre il diciottesimo anno di età”. Ha omesso la liquidazione della prestazione per i mesi di luglio, agosto e settembre degli anni 2018, 2019 e 2020, durante i quali il minore ha frequentato il centro riabilitativo “Santulli Cinzia”. Per_1
CP_ Il Giudice di prime cure ha condannato l' al pagamento della prestazione per i mesi di luglio 2018, 2019 e 2020, mentre ha omesso di pronunciarsi relativamente ai mesi di agosto e settembre dei medesimi anni (2018/2019/2020).
Come già osservato, risulta documentalmente la frequentazione, da parte del minore , dei Per_1 centri di riabilitazione anche per i mesi e gli anni indicati.
In riforma della impugnata sentenza, va dunque accertato il diritto dell'appellante al pagamento della indennità di frequenza per i mesi di agosto e settembre degli anni 2018/2019/2020.
Anche il secondo motivo di appello, relativo alla quantificazione delle spese di lite, è fondato.
Nel motivo la parte ha evidenziato l'erroneità della liquidazione in violazione dei minimi, in relazione ad una controversia di valore pari ad euro 8187,59. Ha rilevato che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto provvedere alla quantificazione in applicazione dei parametri forensi civili per le cause di previdenza rientranti nello scaglione 5.201,00/26.000,00, per un totale di euro 1776,00, in applicazione dei minimi tabellari (Fase studio della controversia = Min. euro 443,00; Fase introduttiva del giudizio = Min. euro 370,00; Fase decisionale = Min. euro 963,00).
Avuto riguardo al valore così determinato ed allo scaglione correttamente individuato, nella fattispecie trova applicazione ratione temporis la tariffa professionale forense approvata con d.m. 55/2014.
In applicazione dei criteri di cui al predetto D.M. risulta effettivamente violato dal Tribunale il parametro minimo;
tenuto conto, come indicato dalla parte attorea, della facoltà di riduzione massima degli importi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale (esclusa quella istruttoria che non risulta essere espletata) – il totale da liquidare in applicazione dei minimi per la causa previdenziale di valore compreso nello scaglione 5.201,00/26.000,00 di competenza del Tribunale di complessità bassa è pari a euro 1776,00.
Pertanto, va riformata la sentenza impugnata con accertamento del diritto dell'appellante al pagamento della indennità di frequenza per i mesi di agosto e settembre degli anni 2018/2019/2020, CP_ con condanna dell' al pagamento dei predetti ratei maturati, nonché con riguardo alla CP_ quantificazione delle spese del primo grado, con condanna dell' al pagamento della somma di euro 526,00 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
CP_ Le spese del grado, del pari, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza che per il resto conferma, accerta il diritto della parte appellante alla indennità di frequenza per i mesi CP_ di agosto e settembre degli anni 2018, 2019 e 2020 e per l'effetto condanna l' al pagamento dei predetti ratei maturati, oltre accessori;
CP_
-liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 1776,00 e condanna l' al pagamento della differenza, nella misura di euro 526,00, oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese legali del presente grado, che liquida nell'importo di euro 962,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano