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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2750/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2750/2024 promossa in grado d'appello
DA
E Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Corso Di Porta Vittoria 46 ,Milano presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Cianfrone Lino, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 P.IVA_2 Lamarmora 36 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. Di Rago Gianfranco, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Sulle seguenti conclusioni, come riportate negli atti richiamati in sede di discussione orale:
Per Parte_1 Nel merito, in via principale, Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, accogliere l'appello e, respinte le domande ed eccezioni tutte svolte dall'attore opponente oggi appellato , in quanto destituite di Controparte_1 qualsivoglia fondamento in fatto come in diritto, per l'effetto conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 16834/2022 del 15.10.2022 del Tribunale di Milano (R.G. 37140/2022) notificato in data 19.10.2022. In via subordinata, Accertare e dichiarare in ogni caso il , in persona Controparte_2 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, tenuto e per l'effetto, conseguentemente, condannare l'appellato al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 22.212,63, o la diversa somma Parte_1 di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo a titolo di saldo corrispettivo per le opere edili eseguite in favore dell'opponente. In via istruttoria, senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova che incombe a controparte, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del Sig. Geom. amministratore del Condominio Testimone_1 opponente sui seguenti capitoli: 1) Vero che nel periodo di gennaio 2022, in considerazione delle difficoltà di effettuare la cessione doppia del credito verificatesi a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Sostegni Ter, il Sig.
[...]
, legale rappresentante di propose all'amministratore Rag. di cedere il Parte_3 Parte_1 Testimone_1 pagina 1 di 6 credito del Condominio direttamente ad un istituto di credito e pagare l'impresa con le somme ottenute a seguito della cessione;
2) Vero che l'amministratore Rag. rifiutò la suddetta proposta del Sig. . Testimone_1 Parte_3 Ci si oppone in ogni caso alla ammissione dei capitoli di prova dedotti ex adverso per i motivi suddetti, chiedendo nella denegata ipotesi di loro ammissione in tutto o in parte, di essere abilitati a prova contraria indicandosi quale teste:
Sig. , via Giambellino 131/2, Milano. Testimone_2 Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA 22% e CPA
4% come per legge.
PER Controparte_1
Nel merito: Respingere integralmente l'avversario atto di appello, in quanto inammissibile per mancanza dei presupposti di legge e, comunque, infondato in fatto e in diritto, per i motivi di cui al presente atto, confermando per l'effetto l'impugnata sentenza. Con vittoria delle competenze legali, oltre IVA e CPA.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in avanti il ) Controparte_1 CP_1 Part conveniva in giudizio (d'ora in avanti proponendo opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n.16834/ 22 emesso dal Tribunale di Milano con cui gli veniva ingiunto il pagamento di euro 22.212.63, oltre interessi, a titoli di saldo del corrispettivo per l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico, come da contratto del 29.9.2021 e fattura n.228 del 2021. Allegava che il contratto concluso tra le parti prevedeva che l'importo pattuito venisse versato con la modalità del c.d. sconto in fattura di cui all'art. 121 D.L. 34/2020 e di avere debitamente ceduto alla società opposta il credito di imposta corrispondente all'importo indicato nella fattura n. 228/2021 azionata in sede Part monitoria. si era costituita avversando le opposte deduzioni, affermando che la cessione del credito si era perfezionata oltre il termine essenziale del 31.12.2021 sicchè era rimasta inutilizzata in ragione delle modifiche normative intervenute nel frattempo.
Con sentenza n. 7502/ 2024 il tribunale di Milano ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto impugnato, disponendo la restituzione di quanto eventualmente pagato, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.In particolare il tribunale, preso atto del disposto dell'art.5 del contratto di appalto, ha ritenuto che seppure il aveva adempiuto tardivamente non avesse rilievo il CP_1 mancato rispetto del termine del 31.12.2021 non vertendosi in tema di risoluzione del contratto per inadempimento bensì venendo in rilievo il risarcimento del danno derivante da ritardo, nel caso di specie non riconducibile ad alcun comportamento colposo del , a cui la fattura era stata CP_1 inviata il 15.12.2021, stante l'introduzione della normativa contemplante il rilascio di un visto di conformità. Per contro il tribunale ha affermato che la società opposta avrebbe potuto utilizzare il credito ceduto sicchè non vi sarebbe stata l'impossibilità di monetizzare il credito ceduto.
Part Avverso la sentenza ha interposto gravame chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, la riforma e la conferma del decreto ingiuntivo n.16834/ 22 , in subordine il pagamento della somma dovuta, deducendone l'erroneità: a) per avere fatto riferimento all'istituto del risarcimento dei danni, in presenza di domanda di adempimento in ciò integrando u vizio di ultra petizione;
b) per non avere correttamente valutato la natura pro solvendo della cessione del credito, pacificamente non riscosso dalla società a cagione della condotta di tardivo adempimento della controparte che non avrebbe rispettato il termine essenziale pattuito per il pagamento, ritardo che avrebbe comportato la successiva impossibilità di utilizzare il credito ceduto a pagina 2 di 6 fronte della emanazione del DL 4 del 27.1.2022, ciò in assenza di alcuna condotta colposa imputabile alla società. Si è costituito in appello il che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex CP_1 art. 342 c.p.c. , nel merito, contraddette le avverse pretese, ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
In esito all'udienza di trattazione del 16.1.2025, con ordinanza resa in pari data, la Corte sciogliendo la riserva assunta dal consigliere istruttore, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, ha fissato udienza ex artt. 350, co. 3, 350 bis c.p.c. davanti al giudice istruttore in data 13.2.2025.A tale udienza il consigliere istruttore ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni, che concludevano come in atti, e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 13.03.2025. Alla predetta udienza le parti discutevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del
19.03.2025.
****
Deve preliminarmente dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. atteso che si evincono con sufficiente chiarezza e specificità le censure mosse alla sentenza impugnata e le modifiche richieste alla decisione di primo grado. L'art. 342 c.p.c., infatti, non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o contenuto, ma impone all'appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum e le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Inoltre, il grado di specificità dei motivi di appello non può essere previsto in via generale e assoluta, ma deve necessariamente confrontarsi con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, evenienza assolta nel caso di specie.
Nel merito l'appello merita accoglimento.
Part E' incontestato che il ha ceduto alla in data 9.2.2022 il credito di imposta CP_1 corrispondente all'importo portato da fattura 228/ 21 emessa il 15.12.2021 (doc.2 fasc. I grado Part
, al tempo stesso è incontestato che on abbia ottenuto il pagamento dell'ultima rata CP_1 del corrispettivo gravante sul CP_1
Occorre premettere che correttamente l'appellante ha richiamato come si verta in materia di adempimento, consistente nel caso di specie nel pagamento del corrispettivo da parte della committente a fronte della esecuzione di contratto di appalto da parte della ditta appaltatrice, in mancanza di Part contestazione alcuna sull'esatto adempimento da parte di sia in ordine alla completa esecuzione dei lavori che alla loro rispondenza alle regole di buona tecnica.
Orbene seppure la modalità del pagamento mediante sconto in fattura è stata concordata tra le parti all' art. 5 del contratto, citato anche in sede di sentenza e richiamato dall'appellante, il medesimo articolo testualmente fa salva l'ipotesi che lo sconto in fattura non venisse esercitato “correttamente o tempestivamente” o che ”in base alla normativa vigente e a quanto previsto nel presente Contratto di Appalto, verso l'Agenzia delle Entrate e/o sia rimasta inefficace, anche solo parzialmente, tanto che pagina 3 di 6 l'impresa non possa fruire del credito corrispondente che ha accettato, in tutto o in parte” sancendo che “ la modalità di pagamento del saldo lavori e degli importi spettanti, così convenuta, non comporta in ogni caso la rinuncia dell'Appaltatore alla solidarietà tra i Condomini stessi, per il pagamento dell'intero prezzo dell'appalto di cui all'art. 63 disp. att. c.c. comma 2, come introdotto dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 220”).Tale ultima disposizione si salda con quella che prevede “resta fermo che il Condominio stesso, unitamente ai Condomini e/o agli altri esercenti l'opzione e sostenenti la spesa, non saranno liberati e saranno tenuti in solido, a corrispondere con bonifico c.d. “parlante” all'Impresa integralmente il restante dovuto, rispetto allo stato di avanzamento lavori approvato e fatturato, entro 15 giorni dal giorno in cui l'opzione per lo sconto in fattura è diventata inefficace”.
Non è stato neanche messo in dubbio che le parti abbiano voluto accedere ad una cessione pro solvendo, e non pro soluto, sicchè non è possibile ritenere che il cedente sia liberato fino a quando l'obbligazione non si estingue con la riscossione del credito da parte del cessionario.
Emerge pertanto che se è vero che la modalità di pagamento mediante sconto in fattura è stata concordata tra le parti, trattasi pur sempre di una modalità di estinzione del debito che non costituisce essa stessa una obbligazione contrattuale che di per sé possa esaurire il contenuto dell'obbligazione gravante sul Condominio. In altre parole la circostanza che il abbia fatto ricorso alla modalità di pagamento dello CP_1 sconto in fattura per come pattuito contrattualmente non libera il Condominio dalla sua obbligazione, ove il pagamento non abbia sortito l'esito di integrare l'esatto adempimento della prestazione debitoria gravante sul stesso, realizzando il sinallagma contrattuale. CP_1
Quanto esposto consente di ritenere non dirimente la circostanza che il termine del 31.12.2021 fosse da riferire contrattualmente ai tempi di esecuzione lavori essendo previsto il versamento di“€ 22.212,13 a fine lavori entro il termine essenziale del 31.12.2021”, ciò in coerenza con art. 7, comma 1, che prevede che “i lavori avranno inizio entro il 20 ottobre 2021 e saranno ultimati entro e non oltre il 31.12.2021 (v. Cronorogramma Allegato)”, interpretazione confermata dalla previsione pattizia di un a penale giornaliera di 200 euro per ogni giorno di ritardo.
Né giova al condominio invocare la mancanza di imputabilità al dell'esito negativo della CP_1 procedura per lo sconto in fattura. Invero, posto che già dal 29.11.2021 era entrato in vigore il DL 157/ 21 che prevedeva l'obbligo del rilascio del visto di conformità, dalla documentazione in atti si evince che già dal 9.12 20 il condominio era avvisato della necessità di dotarsi di tale visto, atteso che aveva inviato all'amministratore del Condominio una nota con cui rappresentava Parte_4 la necessità di acquisire il visto di conformità obbligatorio per procedere alla comunicazione della cessione dei crediti, esponendo di potere effettuare tale servizio, cui seguiva riscontro per il dettaglio
Part dei costi del servizio. Il medesimo servizio veniva richiesto successivamente a che a propria volta riscontrava la richiesta con l'esposizione del costo preventivato, costo di cui i condomini venivano messi a conoscenza già dal 14.12.2021 (docc. 3 e ss. fasc.I grado opponente). Solo in data 5.12.2021, a
Part seguito di richiesta da parte di una consigliera, pervenuta il 31.12.2021, il condominio chiedeva a
Part il dettaglio dei costi oggetto del preventivo richiesta ed nel rappresentare la possibilità di effettuare il servizio presso altri studi professionali, ribadiva il costo già preventivato aggiungendo “ vi ricordo che non si sta rispettando la modalità di pagamento come da contratto, verrà addebitato il costo per dell'aumento per la cessione del credito” ( docc. 10,11,12 fasc.I grado opponente).
Part
La circostanza che avesse inviato la fattura in data 15.12.2021 non inficia quindi l'assunto che quantomeno dagli inizi di dicembre fosse noto che dovesse essere richiesto il visto di conformità, e che pagina 4 di 6 nonostante una prima attivazione del già dal 14.12.2021( doc.2) si è assistito ad una CP_1 dilatazione dei tempi per la scelta dello studio a cui affidare l'incarico, infine realizzato con il rilascio del visto in data 31.1.2022, quando ormai in data 27.1.2022 era entrato in vigore il DL 4/ 22. In tale contesto appare pertanto ricostruibile come l'intervento normativo inerente il richiesto visto di conformità, onere a carico della committenza, avrebbe potuto essere gestito in tempi molto più stringenti che avrebbero consentito di non ricadere nella applicazione della successiva adozione del
DL 4/ 22, cd decreto sostegni ter, ciò a tutto vantaggio del che della modalità di CP_1 pagamento mediante sconto in fattura intendeva avvalersi.
Part
Non rileva ai fini del giudizio la circostanza che o il Condominio, in ragione delle speculari deduzioni, potessero cedere il credito ad altri soggetti, ivi compresi i banche e intermediari finanziari, in quanto la disposizione dell'art. 5 contemplava espressamente la cessione verso l'Agenzia delle Entrate, sicchè ogni altra evenienza è da inserire nel contesto di una attivazione ultronea rispetto a quella pattiziamente concordata, non realizzatasi.
Infine il è da dichiararsi inadempiente alla sua obbligazione di pagamento del saldo del CP_1 Part corrispettivo pattuito n favore di L'appello deve quindi essere accolto e la sentenza integralmente riformata.
L'appellato , in quanto soccombente, deve rifondere ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla CP_1 controparte le spese di lite, sia quelle del primo grado, in riforma, sia quelle del presente grado . Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, facendo riferimento ai parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.7502/2024 pubblicata in data 30.7.2024,
[...] così provvede:
1) condanna al pagamento della somma di € 22.212,63 oltre interessi di Controparte_1 mora dal 31.12.2021 al saldo in favore di Parte_1
2) condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite Controparte_1 che liquida, per il primo grado, in € 3.387,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15% e per il secondo grado in € 3.777,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 19.03.2025.
Il cons. est. Dott. Roberta Nunnari
Il Presidente Dott. Francesco Distefano
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2750/2024 promossa in grado d'appello
DA
E Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Corso Di Porta Vittoria 46 ,Milano presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Cianfrone Lino, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 P.IVA_2 Lamarmora 36 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. Di Rago Gianfranco, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Sulle seguenti conclusioni, come riportate negli atti richiamati in sede di discussione orale:
Per Parte_1 Nel merito, in via principale, Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, accogliere l'appello e, respinte le domande ed eccezioni tutte svolte dall'attore opponente oggi appellato , in quanto destituite di Controparte_1 qualsivoglia fondamento in fatto come in diritto, per l'effetto conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 16834/2022 del 15.10.2022 del Tribunale di Milano (R.G. 37140/2022) notificato in data 19.10.2022. In via subordinata, Accertare e dichiarare in ogni caso il , in persona Controparte_2 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, tenuto e per l'effetto, conseguentemente, condannare l'appellato al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 22.212,63, o la diversa somma Parte_1 di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo a titolo di saldo corrispettivo per le opere edili eseguite in favore dell'opponente. In via istruttoria, senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova che incombe a controparte, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del Sig. Geom. amministratore del Condominio Testimone_1 opponente sui seguenti capitoli: 1) Vero che nel periodo di gennaio 2022, in considerazione delle difficoltà di effettuare la cessione doppia del credito verificatesi a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Sostegni Ter, il Sig.
[...]
, legale rappresentante di propose all'amministratore Rag. di cedere il Parte_3 Parte_1 Testimone_1 pagina 1 di 6 credito del Condominio direttamente ad un istituto di credito e pagare l'impresa con le somme ottenute a seguito della cessione;
2) Vero che l'amministratore Rag. rifiutò la suddetta proposta del Sig. . Testimone_1 Parte_3 Ci si oppone in ogni caso alla ammissione dei capitoli di prova dedotti ex adverso per i motivi suddetti, chiedendo nella denegata ipotesi di loro ammissione in tutto o in parte, di essere abilitati a prova contraria indicandosi quale teste:
Sig. , via Giambellino 131/2, Milano. Testimone_2 Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA 22% e CPA
4% come per legge.
PER Controparte_1
Nel merito: Respingere integralmente l'avversario atto di appello, in quanto inammissibile per mancanza dei presupposti di legge e, comunque, infondato in fatto e in diritto, per i motivi di cui al presente atto, confermando per l'effetto l'impugnata sentenza. Con vittoria delle competenze legali, oltre IVA e CPA.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in avanti il ) Controparte_1 CP_1 Part conveniva in giudizio (d'ora in avanti proponendo opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n.16834/ 22 emesso dal Tribunale di Milano con cui gli veniva ingiunto il pagamento di euro 22.212.63, oltre interessi, a titoli di saldo del corrispettivo per l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico, come da contratto del 29.9.2021 e fattura n.228 del 2021. Allegava che il contratto concluso tra le parti prevedeva che l'importo pattuito venisse versato con la modalità del c.d. sconto in fattura di cui all'art. 121 D.L. 34/2020 e di avere debitamente ceduto alla società opposta il credito di imposta corrispondente all'importo indicato nella fattura n. 228/2021 azionata in sede Part monitoria. si era costituita avversando le opposte deduzioni, affermando che la cessione del credito si era perfezionata oltre il termine essenziale del 31.12.2021 sicchè era rimasta inutilizzata in ragione delle modifiche normative intervenute nel frattempo.
Con sentenza n. 7502/ 2024 il tribunale di Milano ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto impugnato, disponendo la restituzione di quanto eventualmente pagato, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.In particolare il tribunale, preso atto del disposto dell'art.5 del contratto di appalto, ha ritenuto che seppure il aveva adempiuto tardivamente non avesse rilievo il CP_1 mancato rispetto del termine del 31.12.2021 non vertendosi in tema di risoluzione del contratto per inadempimento bensì venendo in rilievo il risarcimento del danno derivante da ritardo, nel caso di specie non riconducibile ad alcun comportamento colposo del , a cui la fattura era stata CP_1 inviata il 15.12.2021, stante l'introduzione della normativa contemplante il rilascio di un visto di conformità. Per contro il tribunale ha affermato che la società opposta avrebbe potuto utilizzare il credito ceduto sicchè non vi sarebbe stata l'impossibilità di monetizzare il credito ceduto.
Part Avverso la sentenza ha interposto gravame chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, la riforma e la conferma del decreto ingiuntivo n.16834/ 22 , in subordine il pagamento della somma dovuta, deducendone l'erroneità: a) per avere fatto riferimento all'istituto del risarcimento dei danni, in presenza di domanda di adempimento in ciò integrando u vizio di ultra petizione;
b) per non avere correttamente valutato la natura pro solvendo della cessione del credito, pacificamente non riscosso dalla società a cagione della condotta di tardivo adempimento della controparte che non avrebbe rispettato il termine essenziale pattuito per il pagamento, ritardo che avrebbe comportato la successiva impossibilità di utilizzare il credito ceduto a pagina 2 di 6 fronte della emanazione del DL 4 del 27.1.2022, ciò in assenza di alcuna condotta colposa imputabile alla società. Si è costituito in appello il che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex CP_1 art. 342 c.p.c. , nel merito, contraddette le avverse pretese, ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
In esito all'udienza di trattazione del 16.1.2025, con ordinanza resa in pari data, la Corte sciogliendo la riserva assunta dal consigliere istruttore, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, ha fissato udienza ex artt. 350, co. 3, 350 bis c.p.c. davanti al giudice istruttore in data 13.2.2025.A tale udienza il consigliere istruttore ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni, che concludevano come in atti, e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 13.03.2025. Alla predetta udienza le parti discutevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del
19.03.2025.
****
Deve preliminarmente dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. atteso che si evincono con sufficiente chiarezza e specificità le censure mosse alla sentenza impugnata e le modifiche richieste alla decisione di primo grado. L'art. 342 c.p.c., infatti, non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o contenuto, ma impone all'appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum e le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Inoltre, il grado di specificità dei motivi di appello non può essere previsto in via generale e assoluta, ma deve necessariamente confrontarsi con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, evenienza assolta nel caso di specie.
Nel merito l'appello merita accoglimento.
Part E' incontestato che il ha ceduto alla in data 9.2.2022 il credito di imposta CP_1 corrispondente all'importo portato da fattura 228/ 21 emessa il 15.12.2021 (doc.2 fasc. I grado Part
, al tempo stesso è incontestato che on abbia ottenuto il pagamento dell'ultima rata CP_1 del corrispettivo gravante sul CP_1
Occorre premettere che correttamente l'appellante ha richiamato come si verta in materia di adempimento, consistente nel caso di specie nel pagamento del corrispettivo da parte della committente a fronte della esecuzione di contratto di appalto da parte della ditta appaltatrice, in mancanza di Part contestazione alcuna sull'esatto adempimento da parte di sia in ordine alla completa esecuzione dei lavori che alla loro rispondenza alle regole di buona tecnica.
Orbene seppure la modalità del pagamento mediante sconto in fattura è stata concordata tra le parti all' art. 5 del contratto, citato anche in sede di sentenza e richiamato dall'appellante, il medesimo articolo testualmente fa salva l'ipotesi che lo sconto in fattura non venisse esercitato “correttamente o tempestivamente” o che ”in base alla normativa vigente e a quanto previsto nel presente Contratto di Appalto, verso l'Agenzia delle Entrate e/o sia rimasta inefficace, anche solo parzialmente, tanto che pagina 3 di 6 l'impresa non possa fruire del credito corrispondente che ha accettato, in tutto o in parte” sancendo che “ la modalità di pagamento del saldo lavori e degli importi spettanti, così convenuta, non comporta in ogni caso la rinuncia dell'Appaltatore alla solidarietà tra i Condomini stessi, per il pagamento dell'intero prezzo dell'appalto di cui all'art. 63 disp. att. c.c. comma 2, come introdotto dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 220”).Tale ultima disposizione si salda con quella che prevede “resta fermo che il Condominio stesso, unitamente ai Condomini e/o agli altri esercenti l'opzione e sostenenti la spesa, non saranno liberati e saranno tenuti in solido, a corrispondere con bonifico c.d. “parlante” all'Impresa integralmente il restante dovuto, rispetto allo stato di avanzamento lavori approvato e fatturato, entro 15 giorni dal giorno in cui l'opzione per lo sconto in fattura è diventata inefficace”.
Non è stato neanche messo in dubbio che le parti abbiano voluto accedere ad una cessione pro solvendo, e non pro soluto, sicchè non è possibile ritenere che il cedente sia liberato fino a quando l'obbligazione non si estingue con la riscossione del credito da parte del cessionario.
Emerge pertanto che se è vero che la modalità di pagamento mediante sconto in fattura è stata concordata tra le parti, trattasi pur sempre di una modalità di estinzione del debito che non costituisce essa stessa una obbligazione contrattuale che di per sé possa esaurire il contenuto dell'obbligazione gravante sul Condominio. In altre parole la circostanza che il abbia fatto ricorso alla modalità di pagamento dello CP_1 sconto in fattura per come pattuito contrattualmente non libera il Condominio dalla sua obbligazione, ove il pagamento non abbia sortito l'esito di integrare l'esatto adempimento della prestazione debitoria gravante sul stesso, realizzando il sinallagma contrattuale. CP_1
Quanto esposto consente di ritenere non dirimente la circostanza che il termine del 31.12.2021 fosse da riferire contrattualmente ai tempi di esecuzione lavori essendo previsto il versamento di“€ 22.212,13 a fine lavori entro il termine essenziale del 31.12.2021”, ciò in coerenza con art. 7, comma 1, che prevede che “i lavori avranno inizio entro il 20 ottobre 2021 e saranno ultimati entro e non oltre il 31.12.2021 (v. Cronorogramma Allegato)”, interpretazione confermata dalla previsione pattizia di un a penale giornaliera di 200 euro per ogni giorno di ritardo.
Né giova al condominio invocare la mancanza di imputabilità al dell'esito negativo della CP_1 procedura per lo sconto in fattura. Invero, posto che già dal 29.11.2021 era entrato in vigore il DL 157/ 21 che prevedeva l'obbligo del rilascio del visto di conformità, dalla documentazione in atti si evince che già dal 9.12 20 il condominio era avvisato della necessità di dotarsi di tale visto, atteso che aveva inviato all'amministratore del Condominio una nota con cui rappresentava Parte_4 la necessità di acquisire il visto di conformità obbligatorio per procedere alla comunicazione della cessione dei crediti, esponendo di potere effettuare tale servizio, cui seguiva riscontro per il dettaglio
Part dei costi del servizio. Il medesimo servizio veniva richiesto successivamente a che a propria volta riscontrava la richiesta con l'esposizione del costo preventivato, costo di cui i condomini venivano messi a conoscenza già dal 14.12.2021 (docc. 3 e ss. fasc.I grado opponente). Solo in data 5.12.2021, a
Part seguito di richiesta da parte di una consigliera, pervenuta il 31.12.2021, il condominio chiedeva a
Part il dettaglio dei costi oggetto del preventivo richiesta ed nel rappresentare la possibilità di effettuare il servizio presso altri studi professionali, ribadiva il costo già preventivato aggiungendo “ vi ricordo che non si sta rispettando la modalità di pagamento come da contratto, verrà addebitato il costo per dell'aumento per la cessione del credito” ( docc. 10,11,12 fasc.I grado opponente).
Part
La circostanza che avesse inviato la fattura in data 15.12.2021 non inficia quindi l'assunto che quantomeno dagli inizi di dicembre fosse noto che dovesse essere richiesto il visto di conformità, e che pagina 4 di 6 nonostante una prima attivazione del già dal 14.12.2021( doc.2) si è assistito ad una CP_1 dilatazione dei tempi per la scelta dello studio a cui affidare l'incarico, infine realizzato con il rilascio del visto in data 31.1.2022, quando ormai in data 27.1.2022 era entrato in vigore il DL 4/ 22. In tale contesto appare pertanto ricostruibile come l'intervento normativo inerente il richiesto visto di conformità, onere a carico della committenza, avrebbe potuto essere gestito in tempi molto più stringenti che avrebbero consentito di non ricadere nella applicazione della successiva adozione del
DL 4/ 22, cd decreto sostegni ter, ciò a tutto vantaggio del che della modalità di CP_1 pagamento mediante sconto in fattura intendeva avvalersi.
Part
Non rileva ai fini del giudizio la circostanza che o il Condominio, in ragione delle speculari deduzioni, potessero cedere il credito ad altri soggetti, ivi compresi i banche e intermediari finanziari, in quanto la disposizione dell'art. 5 contemplava espressamente la cessione verso l'Agenzia delle Entrate, sicchè ogni altra evenienza è da inserire nel contesto di una attivazione ultronea rispetto a quella pattiziamente concordata, non realizzatasi.
Infine il è da dichiararsi inadempiente alla sua obbligazione di pagamento del saldo del CP_1 Part corrispettivo pattuito n favore di L'appello deve quindi essere accolto e la sentenza integralmente riformata.
L'appellato , in quanto soccombente, deve rifondere ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla CP_1 controparte le spese di lite, sia quelle del primo grado, in riforma, sia quelle del presente grado . Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, facendo riferimento ai parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.7502/2024 pubblicata in data 30.7.2024,
[...] così provvede:
1) condanna al pagamento della somma di € 22.212,63 oltre interessi di Controparte_1 mora dal 31.12.2021 al saldo in favore di Parte_1
2) condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite Controparte_1 che liquida, per il primo grado, in € 3.387,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15% e per il secondo grado in € 3.777,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 19.03.2025.
Il cons. est. Dott. Roberta Nunnari
Il Presidente Dott. Francesco Distefano
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