Articolo 6 della Legge 21 febbraio 1984, n. 14
Articolo 5
Versione
10 marzo 1984
Art. 6.
Dopo l' articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 , e' inserito il seguente:
"Art. 36-bis. - Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte d'appello, la corte d'assise d'appello, la corte d'assise, il tribunale o la pretura piu' vicina, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, o se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo, del circondario o del mandamento".

Entrata in vigore il 10 marzo 1984
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