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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 790/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere rel. est. dr. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 790/2024, promossa DA
C.F. e P.I. rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Federica Elena Crippa, del foro di Lecco, C.F. , con studio in C.F._2
Missaglia (LC), via Palestro, n. 27, presso cui è domiciliata.
APPELLANTE CONTRO
C.F. , C.F. , Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 CP_3
C.F. e C.F. ,
[...] C.F._5 Controparte_4 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv Luisa Rusconi del foro di Lecco, C.F. con C.F._7 studio in Lecco Via Cavour, n. 26, presso cui hanno eletto domicilio;
APPELLATI
NONCHÉ CONTRO
P.I. con sede in 20154 Milano (MI), Corso Como, n. 17, Controparte_5 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Zucca del foro di Monza, C.F. , con C.F._8 studio in Monza via Parravicini, n. 30, presso cui ha eletto domicilio;
APPELLATA
pagina 1 di 8
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 22.11.2018, e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 convenivano in giudizio l' e l'arch. Controparte_4 Controparte_6 [...]
formulando istanza di sequestro conservativo e chiedendo la condanna in Parte_1 solido dei convenuti all'integrale eliminazione dei vizi, difetti e difformità riscontrati nelle opere realizzate su immobili di loro proprietà siti in Calolziocorte, ovvero, in subordine, al risarcimento del danno quantificato in € 210.316,12. Gli attori hanno altresì richiesto la condanna dell'Impresa alla restituzione di € 66.000,00 in favore di e di € 22.982,21 in favore di Controparte_3 Controparte_1
La si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_6
Si costituiva altresì l'arch. che eccepiva l'intervenuta decadenza degli attori ex art. Pt_1
1667 c.c., e comunque il rigetto delle domande per genericità ed infondatezza;
nel caso di accoglimento, in subordine chiedeva di essere manlevata da ,.di cui Controparte_5 chiedeva (ed otteneva) la chiamata in causa. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell' al pagamento di Controparte_6
€ 1.500,00, oltre oneri di legge, interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
, si costituiva eccependo l'inoperatività della polizza e comunque il Controparte_5 rigetto delle domande attoree per infondatezza e tardività, in via subordinata, di manlevare l'arch. nella misura della responsabilità accertata e nei limiti del contratto di Pt_1 assicurazione. Rigettata l'istanza di sequestro conservativo ed istruita la causa mediante produzione documentale e CTU, interrotto il processo per il fallimento dell'Impresa, lo stesso veniva riassunto dagli attori nei soli confronti dell'arch. e di Pt_1 Controparte_5
Con ordinanza del 28.1.2022 veniva dichiarata l'estinzione parziale del giudizio, a spese compensate, limitatamente al rapporto processuale tra gli attori e il Controparte_7
[...]
Quindi con sentenza n. 102/2024 il Tribunale di Lecco, ritenuta infondata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c, in quanto il termine per la denuncia dei vizi non era decorso, in esito alla CTU (che aveva accertato l'esistenza di vizi), ha stabilito che l'arch. solidalmente Pt_1 responsabile con l' fosse tenuta a risarcire interamente il danno subito dagli attori per la CP_6 somma complessiva di € 20.300,00, corrispondente ai costi per gli interventi necessari ad eliminare i vizi accertati;
ha infine compensato integralmente le spese di lite fra le parti, ponendo quelle di CTU a carico di tutte in pari misura fra loro.
pagina 2 di 8 In merito alla domanda di manleva proposta dall'arch. nei confronti di Pt_1 Controparte_5
il Tribunale l'ha rigettata rilevando che i vizi riscontrati non rientrassero nelle garanzie
[...] previste dalla polizza assicurativa, in specie perché i difetti riscontrati dal CTU -presenza di umidità sulle pareti derivante da non corretto intervento sugli intonaci, difetti superficiali sul legname di copertura, necessità di regolarizzazione della pratica edilizia, che in ogni caso non compromettono la stabilità dell'opera, né la rendono inidonea all'uso cui è destinata- non erano di gravità tale da rientrare nel campo di applicazione delle garanzie complementari (garanzia complementare A02: “comprende… gravi difetti riscontrati nell'opera progettata o diretta, manifestatisi dopo la sua ultimazione, che rendano inidonea l'opera all'uso alla quale è destinata”). Infine, ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite, e posto le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti, in pari misura fra loro. L'arch. ha interposto gravame avverso la sentenza di primo grado, Parte_1 articolata in due motivi.
“A) Decadenza di parte attrice dalle domande risarcitorie: violazione del diritto di difesa della convenuta in primo grado, Arch. . Pt_1
L'appellante censura il rigetto dell'eccezione di decadenza da lei sollevata, ritenendo che il termine di 60 giorni per la denuncia dei vizi in realtà non poteva decorrere da giugno 2016, poiché i lavori erano ancora in corso. Sostiene che tale decisione ha violato il suo diritto di difesa, poiché non sarebbe stata considerata la richiesta di acquisizione della certificazione di migrazione della sig.ra fondamentale CP_3 per dimostrare che il termine di decadenza necessariamente doveva decorrere da una data anteriore a giugno 2016. Secondo l'appellante, la mancata acquisizione di tale documento ha portato ad una valutazione errata ed ingiusta, avendo in realtà ella adempiuto al proprio onere probatorio, senza tuttavia poter ottenere la certificazione a causa di limitazioni imposte dal Comune. Insiste quindi per la declaratoria di tardività delle domande attoree, con acquisizione del certificato di migrazione per colmare il vuoto istruttorio sul corretto decorso del termine di decadenza.
“B) Violazione di legge per l'omessa/mancata/erronea applicazione delle norme di diritto sull'interpretazione del contratto di assicurazione, in particolare dell'art. 1362 e seguenti cc, sul criterio di interpretazione del contratto secondo buona fede”. L'appellante censura la decisione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto non operativa la polizza assicurativa in quanto i difetti riscontrati dal CTU non sarebbero gravi, presupposto previsto da apposita clausola, senza tuttavia fornire adeguata motivazione in merito alla dedotta violazione del principio di buona fede contrattuale, fondamentale per l'interpretazione del contratto stesso, come previsto dagli artt. 1362 e 1366 c.c. Sostiene che non ha contestato l'esistenza del contratto né la Controparte_5 tempestività della denuncia, limitandosi ad eccepire l'inoperatività della polizza in esame, che invece per la sua finalità è diretta a coprire a tutto tondo i danni derivanti da colpa professionale dell'assicurato. pagina 3 di 8 Sottolinea che ogni clausola contraria all'operatività della polizza assicurativa è da considerarsi nulla (cosi come anche affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 11295 del 23 maggio 2011). Richiama l'articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, non attenzionato dal Tribunale, il quale stabilisce che l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato per danni a terzi causati nell'esercizio della professione, inclusi i danni a cose e le perdite pecuniarie. Sostiene che l'art 22 del contratto di assicurazione, che prevede delle esclusioni, nonché l'art. 10 che esclude i danni derivanti dalla non idoneità delle opere, sarebbero nulli poiché in contraddizione con l'obbligo di copertura stabilito dall'art. 13 del contratto e che comunque per inidoneità si intende anche la non esecuzione a regola d'arte In ogni caso afferma che le garanzie complementari A01 (deroga parziale al punto 9) e A02 (deroga parziale all'art 10), che derogano alle esclusioni, devono essere considerate operative, poiché i difetti delle opere progettate o dirette, manifestatisi dopo la loro ultimazione, rientrano nella copertura assicurativa. In definitiva la polizza copre a suo dire qualsiasi ipotesi di propria colpa professionale del progettista e direttore dei lavori. Per tali ragioni ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento della domanda nei confronti di Controparte_5
Si sono costituiti gli appellati e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
chiedendo la conferma della sentenza impugnata previa declaratoria di nullità dell'atto CP_4 di appello ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., per violazione del combinato disposto degli artt. 342, comma 1, e 163, comma 2, n. 7, c.p.c. In via istruttoria si sono opposti all'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'appellante e, nella denegata ipotesi di remissione in istruttoria, hanno insistito per l'ammissione delle istanze già formulate in primo grado nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c. Si è costituita altresì chiedendo il rigetto della domanda di manleva Controparte_5 proposta dall'appellante nei suoi confronti, con conferma della sentenza impugnata. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa depositate le memorie conclusionali, all'udienza del 12.12.2024veniva rimessa al collegio per la decisione ex art,352 c.p.c.. Motivi della decisione Gli appellati hanno eccepito la nullità della citazione in appello per inidoneità dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 c.p.c. in quanto quello effettuato porta la dizione “ a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza…” quando l'art.163 prevede invece il termine di giorni 70 . L'eccezione va respinta considerato che trattasi solo di un difetto di coordinamento. L'art. 342, 1° comma, cpc prevede che “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163”, articolo che, a sua volta, post-riforma, prevede che la citazione debba contenere “l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi de nelle forme stabilita dall'art. 166 cpc”.
pagina 4 di 8 Il rinvio all'art. 163 è tuttavia da intendersi nei limiti della compatibilità e dunque il termine di costituzione per l'appellato (cui deve conformarsi l'avviso) resta sempre di venti giorni dalla notifica dell'atto di citazione in appello (a pena di decadenza per l'appello incidentale). Ma in ogni caso va puntualizzato che “L'art. 342 c.p.c. non richiede che l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata” (Cass 10/03/2022, n.7772). Nel merito, l'appello proposto nei confronti dei committenti è privo di fondamento. Va infatti osservato che, a prescindere da ogni altra considerazione, nei rapporti tra committente e direttore lavori, poiché si verte nell'ambito di un contratto d'opera professionale, rimane ad esso estraneo l'art.1667 c.c., trovando applicazione l'ordinario termine di prescrizione ordinario decennale , certamente non maturato (“i termini di cui all'art. 2226 c.c. sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale stante l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice” Cass., sez. un. n. 15781 del 28.7. 2005, Cass. n. 28575 del 20.12.2013 e n.6886 del 24.3.2014). Parzialmente fondato è invece l'appello nei confronti della società assicuratrice, avendo errato il primo giudice a ritenere integralmente non operativa la polizza. Cont L''art. 13 delle condizioni generali (“oggetto dell'assicurazione”) prevede che “si obbliga a tenere indenne l' da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai Parte_2 sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per: Morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, colposamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell'espletamento come libero professionista delle attività di progettista, direttore dei lavori e collaudatore svolte in qualità di ingegnere, architetto, geometra o perito edile, nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa”. L'art. 22, lett. b) nn. 9) e 10) delle condizioni generali di assicurazione dispone che l'assicurazione non è valida per i danni e per le perdite pecuniarie alle “opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori” e “derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso e alle necessità cui sono destinate”. In parziale deroga della lett. b) n. 9 la garanzia complementare A01 prevede che “l'assicurazione si intende estesa ai danni direttamente causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione, da uno dei seguenti eventi: 1) rovina totale o parziale delle opere;
2) rovina e gravi difetti di parti che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera e/o il suo utilizzo”. A sua volta, in parziale deroga del punto 10) dell'art. 22, lett. b), la garanzia complementare A02, prevede che “l'assicurazione relativa all'attività di progettazione direzione dei lavori e collaudo comprende le perdite pecuniarie cagionate ai committenti di una progettazione o direzione dei pagina 5 di 8 lavori in dipendenza di gravi difetti riscontrati nell'opera progettata o diretta, manifestatisi dopo la sua ultimazione, che rendano inidonea l'opera all'uso alla quale è destinata…ma non successivamente al collaudo e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione”. In definitiva, il rischio garantito – certo non esteso a qualsiasi ipotesi di responsabilità professionale, come pretende l'appellante, che fa una lettura dell'art 13 isolata ed oltretutto errata, perché questo riguarda i “danneggiamenti a cose” (che è concetto diverso dai vizi)- ha ad oggetto sia la responsabilità per il caso di rovina in tutto o in parte dell'opera (cioè quelli che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera), sia quella per i “gravi difetti” che la rendano inidonea all'uso alla quale è destinata. In quest'ultima categoria, a parere della Corte (e diversamente da quanto sostenuto dal primo decidente), per diffusione, ampiezza ed incidenza oggettiva sulla destinazione in concreto, vi rientrano le “ampie tracce diffuse di umidità sulle pareti perimetrali…rilevabile anche in alcuni arredi e nelle suppellettili ivi contenute... superiore alle condizioni igrometriche ideali per una corretta vivibilità dell'ambiente”, tanto che per il risanamento “non è pensabile un intervento di semplice pitturazione a seguito del quale il fenomeno, che ha aggredito in profondità la malta, tornerebbe a manifestarsi in superficie”, occorrendo uno “scrostamento completo di intonaci interni fino al vivo della muratura”, per un costo totale arrotondato ad € 9.000,00 cui si aggiungono i costi di un sistema di ventilazione forzata per un costo di € 6.000,00 (importi che non sono stati oggetto di specifico motivo di appello). Si tratta di gravi difetti che rendano quei locali inidonei all'uso abitativo al quale sono destinati, con l'ulteriore precisazione che la clausola in questione va interpretata nel senso che l'inidoneità di cui si parla (al fine di ammettere l'operatività) va intesa anche in senso parziale, non dovendo necessariamente riguardare la totalità dell'opera. Vizi che si sono pacificamente manifestati “non successivamente al collaudo e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione”. Non rientrano invece nella suddetta categoria dei gravi difetti, gli altri difetti riscontrati, quali quelli superficiali sul legname di copertura o quelli relativi ai serramenti esterni o ancora le difformità rispetto alla pratica edilizia. Dunque, in parziale accoglimento dell'appello, va condannata a manlevare Controparte_5
e tenere indenne l'appellante di quanto questa è tenuta a versare ai committenti sino alla concorrenza della somma di € 15.000,00 Cont ha ribadito, in subordine, di dover in ogni caso rispondere soltanto per la quota di responsabilità propria dell'assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria. (il Tribunale ha accertato la responsabilità solidale della professionista con l'Impresa seppur ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra gli attori e il sopravvenuto Controparte_7
L'assunto della società assicuratrice non può essere condiviso. Come già statuito da precedente di questa Corte (sent.n.2018/2024) la limitazione alla quota di responsabilità diretta si configura in realtà come una deroga all'impegno tipicamente assunto pagina 6 di 8 dall'assicuratore con il contratto, introducendo una vera e propria limitazione alle conseguenze dell'evento da indennizzare, il che comporta che essa rientri nell'alveo delle clausole che limitano la responsabilità e che come tali sono soggette al regime di cui all'art. 1341 c.c.,. Ciò in conformità all'orientamento di legittimità secondo cui “la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento. Non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice (assicurato) e a svantaggio della parte debitrice (assicuratore) ma di consentire la realizzazione della ragione propria per cui un contratto di assicurazione della responsabilità civile viene stipulato tra le parti.
…l'ipotesi normale di rischio dedotto in contratto è l'esclusiva responsabilità dell'assicurato verso i terzi danneggiati e, semmai, l'ipotesi della corresponsabilità dell'assicurato può giocare preventivamente nella direzione della riduzione del rischio” (Cass. Sez. 3 n.20322 del 20.11.2012¸; Sez. 3 n. 17656 del 20/06/2023). Non risultando la doppia sottoscrizione in relazione a tale clausola, dunque, ne va dichiarata la nullità. Va invece applicata la previsione di contratto in ordine alla sussistenza di uno scoperto del 20% (con minimo di € 5.000,00 e massimo di € 35.000,00, con un massimale di € 150.000,00). Le spese processuali del presente grado nei rapporti tra arch. e committenti vanno poste Pt_1
a carico della prima in virtù della sua soccombenza (in primo grado sono state compensate ma non c'è appello incidentale degli appellati); invece nei rapporti tra la prima e la propria società assicuratrice quelle del doppio grado vanno compensate per 1/3 e per la restante parte poste a carico dell'appellata liquidate come in dispositivo e con esclusione della Controparte_5 fase istruttoria del presente grado, non espletatasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
nonché nei confronti di avverso la sentenza n. 102/2024 del CP_4 Controparte_5
Tribunale di Lecco, così dispone:
-in parziale accoglimento dell'appello proposto nei confronti di in Controparte_5 parziale riforma della impugnata sentenza, condanna a manlevare e tenere Controparte_5 indenne l'appellante di quanto questa è tenuta a versare ai committenti in virtù della Pt_1 presente pronuncia, sino alla concorrenza della somma di € 15.000,00, con scoperto del 20%;
-rigetta nel resto. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati e che liquida, in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 solido, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 3.525,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Condanna l'appellata al pagamento dei 2/3 delle spese del doppio grado Controparte_5 di giudizio in favore dell'appellante che liquida, ai sensi del D.M. Parte_1
pagina 7 di 8 147/22 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), già nella misura di 2/3, per il primo grado, in complessivi € 3,384,00; per il presente grado in complessivi € 2.644,00; oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Consigliere rel. est. Francesco Distefano
Il Presidente
Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere rel. est. dr. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 790/2024, promossa DA
C.F. e P.I. rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Federica Elena Crippa, del foro di Lecco, C.F. , con studio in C.F._2
Missaglia (LC), via Palestro, n. 27, presso cui è domiciliata.
APPELLANTE CONTRO
C.F. , C.F. , Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 CP_3
C.F. e C.F. ,
[...] C.F._5 Controparte_4 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv Luisa Rusconi del foro di Lecco, C.F. con C.F._7 studio in Lecco Via Cavour, n. 26, presso cui hanno eletto domicilio;
APPELLATI
NONCHÉ CONTRO
P.I. con sede in 20154 Milano (MI), Corso Como, n. 17, Controparte_5 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Zucca del foro di Monza, C.F. , con C.F._8 studio in Monza via Parravicini, n. 30, presso cui ha eletto domicilio;
APPELLATA
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Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 22.11.2018, e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 convenivano in giudizio l' e l'arch. Controparte_4 Controparte_6 [...]
formulando istanza di sequestro conservativo e chiedendo la condanna in Parte_1 solido dei convenuti all'integrale eliminazione dei vizi, difetti e difformità riscontrati nelle opere realizzate su immobili di loro proprietà siti in Calolziocorte, ovvero, in subordine, al risarcimento del danno quantificato in € 210.316,12. Gli attori hanno altresì richiesto la condanna dell'Impresa alla restituzione di € 66.000,00 in favore di e di € 22.982,21 in favore di Controparte_3 Controparte_1
La si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_6
Si costituiva altresì l'arch. che eccepiva l'intervenuta decadenza degli attori ex art. Pt_1
1667 c.c., e comunque il rigetto delle domande per genericità ed infondatezza;
nel caso di accoglimento, in subordine chiedeva di essere manlevata da ,.di cui Controparte_5 chiedeva (ed otteneva) la chiamata in causa. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell' al pagamento di Controparte_6
€ 1.500,00, oltre oneri di legge, interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
, si costituiva eccependo l'inoperatività della polizza e comunque il Controparte_5 rigetto delle domande attoree per infondatezza e tardività, in via subordinata, di manlevare l'arch. nella misura della responsabilità accertata e nei limiti del contratto di Pt_1 assicurazione. Rigettata l'istanza di sequestro conservativo ed istruita la causa mediante produzione documentale e CTU, interrotto il processo per il fallimento dell'Impresa, lo stesso veniva riassunto dagli attori nei soli confronti dell'arch. e di Pt_1 Controparte_5
Con ordinanza del 28.1.2022 veniva dichiarata l'estinzione parziale del giudizio, a spese compensate, limitatamente al rapporto processuale tra gli attori e il Controparte_7
[...]
Quindi con sentenza n. 102/2024 il Tribunale di Lecco, ritenuta infondata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c, in quanto il termine per la denuncia dei vizi non era decorso, in esito alla CTU (che aveva accertato l'esistenza di vizi), ha stabilito che l'arch. solidalmente Pt_1 responsabile con l' fosse tenuta a risarcire interamente il danno subito dagli attori per la CP_6 somma complessiva di € 20.300,00, corrispondente ai costi per gli interventi necessari ad eliminare i vizi accertati;
ha infine compensato integralmente le spese di lite fra le parti, ponendo quelle di CTU a carico di tutte in pari misura fra loro.
pagina 2 di 8 In merito alla domanda di manleva proposta dall'arch. nei confronti di Pt_1 Controparte_5
il Tribunale l'ha rigettata rilevando che i vizi riscontrati non rientrassero nelle garanzie
[...] previste dalla polizza assicurativa, in specie perché i difetti riscontrati dal CTU -presenza di umidità sulle pareti derivante da non corretto intervento sugli intonaci, difetti superficiali sul legname di copertura, necessità di regolarizzazione della pratica edilizia, che in ogni caso non compromettono la stabilità dell'opera, né la rendono inidonea all'uso cui è destinata- non erano di gravità tale da rientrare nel campo di applicazione delle garanzie complementari (garanzia complementare A02: “comprende… gravi difetti riscontrati nell'opera progettata o diretta, manifestatisi dopo la sua ultimazione, che rendano inidonea l'opera all'uso alla quale è destinata”). Infine, ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite, e posto le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti, in pari misura fra loro. L'arch. ha interposto gravame avverso la sentenza di primo grado, Parte_1 articolata in due motivi.
“A) Decadenza di parte attrice dalle domande risarcitorie: violazione del diritto di difesa della convenuta in primo grado, Arch. . Pt_1
L'appellante censura il rigetto dell'eccezione di decadenza da lei sollevata, ritenendo che il termine di 60 giorni per la denuncia dei vizi in realtà non poteva decorrere da giugno 2016, poiché i lavori erano ancora in corso. Sostiene che tale decisione ha violato il suo diritto di difesa, poiché non sarebbe stata considerata la richiesta di acquisizione della certificazione di migrazione della sig.ra fondamentale CP_3 per dimostrare che il termine di decadenza necessariamente doveva decorrere da una data anteriore a giugno 2016. Secondo l'appellante, la mancata acquisizione di tale documento ha portato ad una valutazione errata ed ingiusta, avendo in realtà ella adempiuto al proprio onere probatorio, senza tuttavia poter ottenere la certificazione a causa di limitazioni imposte dal Comune. Insiste quindi per la declaratoria di tardività delle domande attoree, con acquisizione del certificato di migrazione per colmare il vuoto istruttorio sul corretto decorso del termine di decadenza.
“B) Violazione di legge per l'omessa/mancata/erronea applicazione delle norme di diritto sull'interpretazione del contratto di assicurazione, in particolare dell'art. 1362 e seguenti cc, sul criterio di interpretazione del contratto secondo buona fede”. L'appellante censura la decisione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto non operativa la polizza assicurativa in quanto i difetti riscontrati dal CTU non sarebbero gravi, presupposto previsto da apposita clausola, senza tuttavia fornire adeguata motivazione in merito alla dedotta violazione del principio di buona fede contrattuale, fondamentale per l'interpretazione del contratto stesso, come previsto dagli artt. 1362 e 1366 c.c. Sostiene che non ha contestato l'esistenza del contratto né la Controparte_5 tempestività della denuncia, limitandosi ad eccepire l'inoperatività della polizza in esame, che invece per la sua finalità è diretta a coprire a tutto tondo i danni derivanti da colpa professionale dell'assicurato. pagina 3 di 8 Sottolinea che ogni clausola contraria all'operatività della polizza assicurativa è da considerarsi nulla (cosi come anche affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 11295 del 23 maggio 2011). Richiama l'articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, non attenzionato dal Tribunale, il quale stabilisce che l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato per danni a terzi causati nell'esercizio della professione, inclusi i danni a cose e le perdite pecuniarie. Sostiene che l'art 22 del contratto di assicurazione, che prevede delle esclusioni, nonché l'art. 10 che esclude i danni derivanti dalla non idoneità delle opere, sarebbero nulli poiché in contraddizione con l'obbligo di copertura stabilito dall'art. 13 del contratto e che comunque per inidoneità si intende anche la non esecuzione a regola d'arte In ogni caso afferma che le garanzie complementari A01 (deroga parziale al punto 9) e A02 (deroga parziale all'art 10), che derogano alle esclusioni, devono essere considerate operative, poiché i difetti delle opere progettate o dirette, manifestatisi dopo la loro ultimazione, rientrano nella copertura assicurativa. In definitiva la polizza copre a suo dire qualsiasi ipotesi di propria colpa professionale del progettista e direttore dei lavori. Per tali ragioni ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento della domanda nei confronti di Controparte_5
Si sono costituiti gli appellati e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
chiedendo la conferma della sentenza impugnata previa declaratoria di nullità dell'atto CP_4 di appello ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., per violazione del combinato disposto degli artt. 342, comma 1, e 163, comma 2, n. 7, c.p.c. In via istruttoria si sono opposti all'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'appellante e, nella denegata ipotesi di remissione in istruttoria, hanno insistito per l'ammissione delle istanze già formulate in primo grado nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c. Si è costituita altresì chiedendo il rigetto della domanda di manleva Controparte_5 proposta dall'appellante nei suoi confronti, con conferma della sentenza impugnata. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa depositate le memorie conclusionali, all'udienza del 12.12.2024veniva rimessa al collegio per la decisione ex art,352 c.p.c.. Motivi della decisione Gli appellati hanno eccepito la nullità della citazione in appello per inidoneità dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 c.p.c. in quanto quello effettuato porta la dizione “ a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza…” quando l'art.163 prevede invece il termine di giorni 70 . L'eccezione va respinta considerato che trattasi solo di un difetto di coordinamento. L'art. 342, 1° comma, cpc prevede che “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163”, articolo che, a sua volta, post-riforma, prevede che la citazione debba contenere “l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi de nelle forme stabilita dall'art. 166 cpc”.
pagina 4 di 8 Il rinvio all'art. 163 è tuttavia da intendersi nei limiti della compatibilità e dunque il termine di costituzione per l'appellato (cui deve conformarsi l'avviso) resta sempre di venti giorni dalla notifica dell'atto di citazione in appello (a pena di decadenza per l'appello incidentale). Ma in ogni caso va puntualizzato che “L'art. 342 c.p.c. non richiede che l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata” (Cass 10/03/2022, n.7772). Nel merito, l'appello proposto nei confronti dei committenti è privo di fondamento. Va infatti osservato che, a prescindere da ogni altra considerazione, nei rapporti tra committente e direttore lavori, poiché si verte nell'ambito di un contratto d'opera professionale, rimane ad esso estraneo l'art.1667 c.c., trovando applicazione l'ordinario termine di prescrizione ordinario decennale , certamente non maturato (“i termini di cui all'art. 2226 c.c. sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale stante l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice” Cass., sez. un. n. 15781 del 28.7. 2005, Cass. n. 28575 del 20.12.2013 e n.6886 del 24.3.2014). Parzialmente fondato è invece l'appello nei confronti della società assicuratrice, avendo errato il primo giudice a ritenere integralmente non operativa la polizza. Cont L''art. 13 delle condizioni generali (“oggetto dell'assicurazione”) prevede che “si obbliga a tenere indenne l' da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai Parte_2 sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per: Morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, colposamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell'espletamento come libero professionista delle attività di progettista, direttore dei lavori e collaudatore svolte in qualità di ingegnere, architetto, geometra o perito edile, nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa”. L'art. 22, lett. b) nn. 9) e 10) delle condizioni generali di assicurazione dispone che l'assicurazione non è valida per i danni e per le perdite pecuniarie alle “opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori” e “derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso e alle necessità cui sono destinate”. In parziale deroga della lett. b) n. 9 la garanzia complementare A01 prevede che “l'assicurazione si intende estesa ai danni direttamente causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione, da uno dei seguenti eventi: 1) rovina totale o parziale delle opere;
2) rovina e gravi difetti di parti che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera e/o il suo utilizzo”. A sua volta, in parziale deroga del punto 10) dell'art. 22, lett. b), la garanzia complementare A02, prevede che “l'assicurazione relativa all'attività di progettazione direzione dei lavori e collaudo comprende le perdite pecuniarie cagionate ai committenti di una progettazione o direzione dei pagina 5 di 8 lavori in dipendenza di gravi difetti riscontrati nell'opera progettata o diretta, manifestatisi dopo la sua ultimazione, che rendano inidonea l'opera all'uso alla quale è destinata…ma non successivamente al collaudo e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione”. In definitiva, il rischio garantito – certo non esteso a qualsiasi ipotesi di responsabilità professionale, come pretende l'appellante, che fa una lettura dell'art 13 isolata ed oltretutto errata, perché questo riguarda i “danneggiamenti a cose” (che è concetto diverso dai vizi)- ha ad oggetto sia la responsabilità per il caso di rovina in tutto o in parte dell'opera (cioè quelli che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera), sia quella per i “gravi difetti” che la rendano inidonea all'uso alla quale è destinata. In quest'ultima categoria, a parere della Corte (e diversamente da quanto sostenuto dal primo decidente), per diffusione, ampiezza ed incidenza oggettiva sulla destinazione in concreto, vi rientrano le “ampie tracce diffuse di umidità sulle pareti perimetrali…rilevabile anche in alcuni arredi e nelle suppellettili ivi contenute... superiore alle condizioni igrometriche ideali per una corretta vivibilità dell'ambiente”, tanto che per il risanamento “non è pensabile un intervento di semplice pitturazione a seguito del quale il fenomeno, che ha aggredito in profondità la malta, tornerebbe a manifestarsi in superficie”, occorrendo uno “scrostamento completo di intonaci interni fino al vivo della muratura”, per un costo totale arrotondato ad € 9.000,00 cui si aggiungono i costi di un sistema di ventilazione forzata per un costo di € 6.000,00 (importi che non sono stati oggetto di specifico motivo di appello). Si tratta di gravi difetti che rendano quei locali inidonei all'uso abitativo al quale sono destinati, con l'ulteriore precisazione che la clausola in questione va interpretata nel senso che l'inidoneità di cui si parla (al fine di ammettere l'operatività) va intesa anche in senso parziale, non dovendo necessariamente riguardare la totalità dell'opera. Vizi che si sono pacificamente manifestati “non successivamente al collaudo e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione”. Non rientrano invece nella suddetta categoria dei gravi difetti, gli altri difetti riscontrati, quali quelli superficiali sul legname di copertura o quelli relativi ai serramenti esterni o ancora le difformità rispetto alla pratica edilizia. Dunque, in parziale accoglimento dell'appello, va condannata a manlevare Controparte_5
e tenere indenne l'appellante di quanto questa è tenuta a versare ai committenti sino alla concorrenza della somma di € 15.000,00 Cont ha ribadito, in subordine, di dover in ogni caso rispondere soltanto per la quota di responsabilità propria dell'assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria. (il Tribunale ha accertato la responsabilità solidale della professionista con l'Impresa seppur ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra gli attori e il sopravvenuto Controparte_7
L'assunto della società assicuratrice non può essere condiviso. Come già statuito da precedente di questa Corte (sent.n.2018/2024) la limitazione alla quota di responsabilità diretta si configura in realtà come una deroga all'impegno tipicamente assunto pagina 6 di 8 dall'assicuratore con il contratto, introducendo una vera e propria limitazione alle conseguenze dell'evento da indennizzare, il che comporta che essa rientri nell'alveo delle clausole che limitano la responsabilità e che come tali sono soggette al regime di cui all'art. 1341 c.c.,. Ciò in conformità all'orientamento di legittimità secondo cui “la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento. Non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice (assicurato) e a svantaggio della parte debitrice (assicuratore) ma di consentire la realizzazione della ragione propria per cui un contratto di assicurazione della responsabilità civile viene stipulato tra le parti.
…l'ipotesi normale di rischio dedotto in contratto è l'esclusiva responsabilità dell'assicurato verso i terzi danneggiati e, semmai, l'ipotesi della corresponsabilità dell'assicurato può giocare preventivamente nella direzione della riduzione del rischio” (Cass. Sez. 3 n.20322 del 20.11.2012¸; Sez. 3 n. 17656 del 20/06/2023). Non risultando la doppia sottoscrizione in relazione a tale clausola, dunque, ne va dichiarata la nullità. Va invece applicata la previsione di contratto in ordine alla sussistenza di uno scoperto del 20% (con minimo di € 5.000,00 e massimo di € 35.000,00, con un massimale di € 150.000,00). Le spese processuali del presente grado nei rapporti tra arch. e committenti vanno poste Pt_1
a carico della prima in virtù della sua soccombenza (in primo grado sono state compensate ma non c'è appello incidentale degli appellati); invece nei rapporti tra la prima e la propria società assicuratrice quelle del doppio grado vanno compensate per 1/3 e per la restante parte poste a carico dell'appellata liquidate come in dispositivo e con esclusione della Controparte_5 fase istruttoria del presente grado, non espletatasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
nonché nei confronti di avverso la sentenza n. 102/2024 del CP_4 Controparte_5
Tribunale di Lecco, così dispone:
-in parziale accoglimento dell'appello proposto nei confronti di in Controparte_5 parziale riforma della impugnata sentenza, condanna a manlevare e tenere Controparte_5 indenne l'appellante di quanto questa è tenuta a versare ai committenti in virtù della Pt_1 presente pronuncia, sino alla concorrenza della somma di € 15.000,00, con scoperto del 20%;
-rigetta nel resto. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati e che liquida, in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 solido, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 3.525,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Condanna l'appellata al pagamento dei 2/3 delle spese del doppio grado Controparte_5 di giudizio in favore dell'appellante che liquida, ai sensi del D.M. Parte_1
pagina 7 di 8 147/22 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), già nella misura di 2/3, per il primo grado, in complessivi € 3,384,00; per il presente grado in complessivi € 2.644,00; oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Consigliere rel. est. Francesco Distefano
Il Presidente
Vinicia Licia Serena Calendino
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