Articolo 54 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 53Articolo 55
Versione
30 giugno 1874
Art. 54.

Sono ammessi alla difesa in materia penale davanti la Corte di cassazione gli avvocati patrocinanti presso la medesima, giusta l'art. 15.

Oltre gli avvocati che hanno diritto di esercitare il patrocinio presso la Corte di cassazione, se il bisogno del servizio lo richiede, la Corte potra', sentito il Pubblico Ministero in Camera di Consiglio, ammettere per la difesa dei poveri gli avvocati che hanno i requisiti indicati nell'articolo 8. Gli avvocati cosi' ammessi saranno iscritti in apposito albo che sara' tenuto nella cancelleria della Corte, distinto da quello prescritto dall'articolo 15.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874