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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 – ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2866 dell'anno 2024 TRA
, nato a [...] il [...], rappresento e difeso dall'avv. Ettore Marzano, Parte_1 giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 24.03.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.04.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è fondata e deve essere accolta. La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n.
509/1988).
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Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in fase di a.t.p. e qui chiamato a rendere chiarimenti, al termine della prima fase di giudizio ha riconosciuto il ricorrente invalido nella misura del 70%, escludendo così la sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione richiesta.
Rispetto a tali conclusioni, parte ricorrente ha eccepito che il Consulente non avrebbe considerato l'ipoacusia neurosensoriale né il danno neurogeno degli arti inferiori nel calcolare la percentuale di invalidità a suo carico. Ebbene, a fronte di tale eccezione, il CTU ha rivisto la propria valutazione affermando “Alla luce della richiesta di chiarimenti circa la definizione della percentuale di invalidità certificata, ho avuto modo di rendermi conto di aver omesso la valutazione del danno relativo alla ipoacusia neurosensoriale bilaterale (più grave a destra), e questo per mera dimenticanza di cui mi scuso.
Alla luce di quanto sopra la percentuale di invalidità diviene tale da rendere possibile il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta, ossia l'assegno ordinario, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20/12/2022).
CONCLUSIONI
Ai quesiti si risponde: il ricorrente, signor nato a [...] il [...] e Parte_1 residente a[...], è da ritenersi invalido nella misura dell'ottanta per cento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20/12/2022)” (cfr. Chiarimenti in atti, ai quali si rinvia e che le parti non hanno specificatamente contestato).
Dunque, i chiarimenti resi dal CTU nel presente giudizio appaino esenti da vizi logici tanto da poter essere posti alla base della presente decisione, in quanto coerenti ed adeguatamente motivati.
Difatti il Consulente, dando atto di essere incorso in errore rispetto alla valutazione della percentuale di invalidità del ricorrente, ha provveduto alla rivalutazione delle patologie dello stesso ed al relativo ricalcolo, giungendo ad affermare che l'istante risulta invalido nella misura dell'80% a far data dalla domanda amministrativa.
Tale percentuale è idonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità civile. Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno mensile di invalidità a far data dalla domanda amministrativa del 20.12.2022. Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_1 Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 10.04.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1 1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno mensile di invalidità dalla domanda amministrativa del 20.12.2022;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in complessivi € 3.867,00 per compensi al difensore (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 24.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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