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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2626 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata il [...] a [...], residente in [...]
Quaranta Fioravante n. 108, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Romano Ciccone, C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia CodiceFiscale_2 in Salerno, al C.so Garibaldi n. 16, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...] ( ) difeso Controparte_1 C.F._3
e rappresentato dall'Avv.to Rosangela Boccia (C.F. ) presso il cui C.F._4 studio elettivamente domicilia in Striano (NA) alla Via Poggiomarino, 4 I trav. Dx, come da procura rilasciata in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/05/2022, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione con addebito dal coniuge , con il quale, in data 02.07.2000, Controparte_1 aveva contratto matrimonio concordatario in Salerno. La ricorrente esponeva che dall'unione erano nate due figlie: il 21.12.2000, e Per_1
il 06.11.2003. Figlie, dunque, entrambe maggiorenni ma non ancora Persona_2 economicamente autosufficienti.
La ricorrente chiedeva, altresì, che fosse disposto, a carico del resistente, un assegno di mantenimento sia per sé che per le figlie con le quali convive, al fine di poter continuare a godere dell'analogo tenore di vita creatosi in costanza di matrimonio.
La ricorrente, inoltre, domandava che le fosse assegnata la casa coniugale dove vive con le figlie.
Regolarmente si costituiva in giudizio il resistente, il quale, pur non opponendosi alla richiesta di separazione, impugnava e contestava in fatto e diritto tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e chiedeva il rigetto integrale della domanda di controparte, domandando altresì che la separazione fosse addebitata alla moglie. All'udienza del
09.01.2023, resosi inefficace il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla moglie affinché potesse vivervi insieme alle figlie, e poneva a carico del marito un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento della prole (250,00 euro per ciascuna figlia), oltre il 50% delle spese straordinarie;
sanciva altresì a carico del medesimo resistente un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge.
All'udienza del 21.11.2024, la causa, considerata matura, è stata rimessa al Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 cpc.
*
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risul- tando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alle domande di addebito occorre osservare quanto segue.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. È necessario, quindi, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare la violazione accertata a carico di un coniuge e se tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che: "In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896) .
Nel caso di specie entrambe le domande di addebito vanno rigettate.
Non sono stati, infatti, sufficientemente provati, né specificamente dedotti, fatti tali da potersi considerare violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, dotati di efficacia causale
(e non mera conseguenza) della disgregazione del vincolo.
Ciò posto, in ordine ai provvedimenti accessori, il Collegio ritiene innanzitutto di dover confermare, i provvedimenti concernenti la prole, non essendovi contestazione tra le parti in ordine alla non autosufficienza economica delle figlie né quanto alla loro residenza unitamente alla madre presso la casa coniugale. Pertanto va disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e l'obbligo in capo a di versare la somma di € Controparte_1
500,00 euro mensili a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie (250,00 euro ciascuna), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Risultando tale importo idoneo sia rispetto alla redditualità del resistente che alle presumibili esigenze delle ragazze.
Quanto poi alla domanda di assegno di mantenimento personale proposta dalla ricorrente,
l'art. 156 c.c. dispone che il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale (Cass. n. 21504/2021).
Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato, seppur lacunosamente, di trovarsi in uno stato di impossidenza. Per contro gode di un reddito pari a circa 30 mila euro Controparte_1 annui. È pur vero che egli risulta gravato dal pagamento di rate di finanziamenti ma non è dimostrato che gli stessi siano stati contratti per esigenze della famiglia.
Pertanto, considerando la durata del matrimonio e l'età delle parti, il Collegio riconosce in favore di un assegno di mantenimento mensile a carico dell'altro Parte_1 coniuge pari ad euro 200 mensili.
Detti importi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dovranno essere versati con bonifico o mezzo equivalente entro il giorno o4 di ciascun mese, in favore della ricorrente.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate, in ragione della natura della decisione e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che contrassero matrimonio in Salerno il 02.07.2000 (atto n. 166, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 2000);
b) rigetta le domande di addebito;
c) attribuisce il godimento della casa coniugale alla ricorrente che vi abiterà insieme alle figlie e maggiorenni ma non economicamente Per_1 Persona_2 autosufficienti;
d) pone a carico di l'obbligo di versare, con le modalità di cui in parte Controparte_1 motiva, a , oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, Parte_1 scolastiche etc), la somma di euro 500,00 mensili a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie (euro 250,00 ciascuna), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle medesime;
tale somma va rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
e) pone a carico di l'obbligo di versare, con le medesime modalità, Controparte_1 un assegno mensile, a favore di , a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento del coniuge, pari ad euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
f) rigetta ogni ulteriore domanda;
g) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, per le causali di cui in motivazione;
h) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Salerno di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 166, parte II, Serie A, anno 2000).
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 13.02.2025.
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Erica De Sire