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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2364/2024 RG avente ad oggetto:
«impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione »
TRA
– rappresentata e difesa dagli Avvocati TELLA Parte_1
NICOLA e FERRUZZI Mauro, FABRIS FRANCESCO ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore – rappresentata e difesa dagli Avvocati ROSSI FRANCESCO e
CAROLLO ANTONIO EMILIO ed elettivamente domiciliata in CORSO
GARIBALDI N. 5 35122 PADOVA,
-resistente
Con il seguente DISPOSITIVO:
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente e per l'effetto ordina a la reintegrazione Parte_2 della ricorrente nel posto di lavoro;
2) condanna altresì al risarcimento del danno in favore Parte_2 della ricorrente stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello
1 dell'effettiva reintegrazione (€ 1943,88 mensili), dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, risultanti da CUD o Dichiarazione dei redditi o Buste paga, con la precisazione che in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal licenziamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
3) condanna infine per il medesimo periodo, al Parte_2 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida Parte_2 in € 9.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva
e Cpa come per legge e contributo unificato corrisposto (€ 259,00).
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Venezia, 25/03/2025
IL GIUDICE dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara
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