Ordinanza cautelare 10 dicembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01886/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1886 del 2024, proposto dalla
Mediterranea Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti:
- Decreto datato 24/07/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/103033 rilasciato in data 10/07/2024 al sig. Cavallaccio Nicola;
- del Decreto datato 29/08/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/101904 rilasciato in data 23/02/2024 al sig. Cavallaccio Nicola;
- Decreto datato 29/08/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/101929 rilasciato in data 23/02/2024 al sig. Cavallaccio Nicola;
- Decreto datato 29/08/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/101932 rilasciato in data 23/02/2024 al sig. Cavallaccio Nicola;
- Decreto datato 29/08/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/101902 rilasciato in data 23/02/2024 al sig. Cavallaccio Nicola;
- Decreto datato 29/08/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/101913 rilasciato in data 23/02/2024 al sig. Cavallaccio Nicola;
- Decreto datato 29/08/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/101905 rilasciato in data 23/02/2024 al sig. Cavallaccio Nicola;
- Decreto datato 29/08/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/101917 rilasciato in data 23/02/2024 al sig. Cavallaccio Nicola;
- Decreto datato 29/08/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/101909 rilasciato in data 23/02/2024 al sig. Cavallaccio Nicola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Marcello Faviere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’impresa epigrafata presentava in veste di datore di lavoro istanza per il rilascio di nulla osta in favore di più cittadini extracomunitari avanti la Prefettura di Grosseto, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.L. 21 giugno 2022 n. 73.
A seguito del rilascio dei titoli (avvenuto il tra il 23.02.2024 e il 10.7.2024), e del completamento dell’invio della documentazione prevista da parte della richiedente, concernente la asseverazione di cui all’art. 24-bis del D.Lgs. n. 286/1998, in data 18.07.2024 la Prefettura revocava i nulla osta a mezzo dei provvedimenti meglio descritti in epigrafe ed a seguito di rituale contraddittorio.
I provvedimenti motivano la revoca sostenendo che l’istanza è carente del modello di asseverazione redatto ai sensi dell’art. 44 ex DL 73/2022 da un professionista abilitato e iscritto all’ordine, come desumibile dal combinato disposto dell’art. 24 bis del TUI e dalla circolare 5969 del 27 ottobre 2023.
Avverso tali provvedimenti è insorta l’interessata con ricorso notificato il 24.10.2024, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamenta in un unico motivo, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 11.12.2024), che ha depositato relazione amministrativa e documentazione. La ricorrente ha depositato memoria il 4.12.2024 e il 3.04.2025.
Questo Tribunale, con ordinanza n. 726/2024, ha accolto l’istanza cautelare.
Alla udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
3. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta eccesso di potere per errore di valutazione della PA, evidenziando la completezza della compilazione della asseverazione e la competenza del professionista asseveratore che ha effettuato le dovute comunicazioni ai sensi della L. n. 12/1979.
La doglianza coglie nel segno.
Per comodità occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L’art. 24 del D.lgs. 286/1998 stabilisce che: “ 1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11 ”;
L’art. 22, comma 2, del medesimo decreto prevede, poi, che: “ 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: […]
d -bis) asseverazione di cui all'articolo 24 - bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ”.
L’art. 24 bis, comma 2, stabilisce che “ 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato ”.
L’art. 44 del D.L. 73/2022 prevede, inoltre, che: “ in relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le annualità 2021, 2022 e 2023, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato ”.
La L. n. 12/1979 stabilisce, all’art. 1, che: “ tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione alle direzioni provinciali del lavoro nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra ”.
All’art. 2 la medesima legge prevede che “ i consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente […] ”.
Il combinato disposto delle norme sopra riportate, richiamate nei provvedimenti impugnati, impone dunque che sia allegata alle richieste di nulla osta al lavoro subordinato, relative ai lavoratori extracomunitari che intendano entrare in Italia sulla base dell’annuale decreto flussi (senza limiti di annualità, in virtù dell’art. 24 bis D. Lgs. 286/1998), un’asseverazione attestante la sussistenza dei requisiti relativi all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste presentate dal medesimo datore, sottoscritta da uno dei professionisti di cui all’art. 1 della legge 12/1979.
Il suddetto articolo 1, di cui si è più sopra riportato il primo comma, individua i soggetti abilitati all’esercizio dell’attività professionale di consulenza del lavoro, consistente nell’espletamento « degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti » (art. 1 comma 1 cit.), stabilendo che sono legittimati ad assumere siffatti incarichi gli iscritti nell’albo professionale dei consulenti del lavoro (disciplinato dagli artt. 8-10 della medesima legge), senza altre condizioni, nonché gli iscritti nell’albo degli avvocati e dei commercialisti, ragionieri e periti contabili, prescrivendo in questi ultimi due casi ( iscritti all’albo degli avvocati, iscritti all’albo dei commercialisti, ragionieri e periti contabili ) che sia intervenuta un’apposita dichiarazione del professionista alle direzioni provinciali del lavoro nel cui ambito territoriale lo stesso intende svolgere la suddetta attività.
Negli stessi termini si attesta la Circolare interministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023, la quale al punto 6 ribadisce, tra l’altro, che: « Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato […] già rimesse agli ispettorati del lavoro sono demandate, ai sensi dell’art. 24 bis TUI, in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati ovvero dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1, della legge n. 12/1979[…] ».
Così ricostruito il quadro normativo, nel caso di specie l’asseverazione presentata dal richiedente è stata redatta da un professionista abilitato, iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 01.01.1995 (cfr. doc. all. n. 8 al ricorso).
Il professionista risulta altresì aver assolto all’onere di comunicazione di cui al sopra richiamato art. 1 della L. n. 12/1979 in data 26.11.2011, inoltrando la suddetta comunicazione in modalità cartacea, come previsto per le comunicazioni formulate prima del 1.03.2018 (cfr. doc. all. n. 11 al ricorso).
L’asseverazione risulta inoltre compilata sul modulo approvato dalla circolare n. 3 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 5.7.2022 (recante “art. 44, D.L. n. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” – semplificazione delle verifiche di cui all'art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999 – procedura di asseverazione).
Dal rapporto prodotto dall’amministrazione resistente emerge che in fase di controllo dell’asseverazione, avvenuta a seguito del preavviso di rigetto, nonché della abilitazione del professionista è stato rilevato che quest’ultimo non risulta iscritto nella banca dati all’uopo predisposta (cfr. all. n. 43 di parte resistente).
L’amministrazione nelle proprie memorie evidenzia inoltre che la comunicazione prodotta dal ricorrente si riferirebbe ad un ambito differente, in quanto dall’attenta lettura dell’atto si rileverebbe che il Dott. Strati ha effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 2 della citata legge, articolo che attiene alle competenze di professionisti del tutto diversi, i consulenti del lavoro. Ciò ha indotto l’amministrazione alla decisione di revoca oggi impugnata.
Tale valutazione non risulta supportata sul piano normativo.
Come già rilevato da questo Tribunale in una circostanza sovrapponibile a quella che qui occupa, “ l’obbligo di utilizzare la modalità telematica per le comunicazioni di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 decorre dal 1.03.2018. Ciò però non significa che le precedenti comunicazioni cartacee non consentano ai professionisti di continuare a svolgere la loro attività.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 32 del 15/02/2018, precisava tuttavia che: “Si rappresenta l’opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati” (cfr. doc. all. n. 7 al ricorso). Lo stesso INL ha ulteriormente chiarito, nelle FAQ relative alla Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. n. 12/1979, pubblicate in data 08.11.2022, con ultimo aggiornamento al 20/05/2024, che la comunicazione già inviata con le modalità previgenti (essenzialmente cartacea) non deve essere obbligatoriamente inoltrata di nuovo telematicamente, essendo tale adempimento solo “consigliato” in quanto non vi è un obbligo normativo in tal senso” (cfr. TAR Toscana, Sez. II, 26/03/2025, n. 550).
Parte ricorrente, come sopra evidenziato, ha fornito prova documentale della comunicazione effettuata, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, in data 26/11/2011 (corredata di segnatura di protocollo in entrata del Ministero, all. n. 11 al ricorso).
Parte resistente, comunque in possesso della comunicazione effettuata (cfr. doc. n. 44 di parte resistente), non contesta tali dati di fatto.
Non persuade peraltro la ricostruzione dell’amministrazione sulla non idoneità della comunicazione del professionista che non sarebbe stata prodotta ai sensi dell’art. 1 ma ai sensi dell’art. 2 della L. n. 12/1979.
Dalla comunicazione si legge in effetti che la stessa è funzionale all’avvio “ di tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nell’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979 n. 12 ”.
L’ambito oggettivo delineato dall’art. 1 e dall’art. 2, comma 1, della L. n. 12/1979, sopra riportati, è chiaramente il medesimo e riguarda tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.
La stessa giurisprudenza dà prova della necessità di tale lettura sistematica. Costituisce pacifico orientamento quello per cui le attività in materia di consulenza del lavoro richiedono una specifica preparazione professionale e quindi possono essere esercitate solo dai soggetti indicati negli albi dei consulenti del lavoro o negli altri albi professionali, ai sensi dell'art. 1, l. 11 gennaio 1979, n. 12 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20/05/1986, n. 645).
È altresì pacifico che ai sensi del combinato disposto degli art. 1 comma 1, 2 comma 1 e 3 e 9, l. 11 gennaio 1979 n. 12, gli adempimenti delle imprese in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale a favore dei lavoratori dipendenti, quando non siano curati dal datore di lavoro direttamente o a mezzo di proprio personale, sono riservati espressamente agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro e ai soggetti a loro equiparati dalla legge (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 02/03/1999, n. 243).
La giurisprudenza citata dall’amministrazione non solo ha ad oggetto una fattispecie diversa - vale a dire la sottoscrizione della asseverazione in data anteriore alla comunicazione di cui all’art. 1 della l. n. 12/1979 – ma apporta argomenti a sostegno di quanto argomentato in questa sede. Il Consiglio di Stato, infatti, afferma che “ in tanto il commercialista può effettuare le attività indicate dalla legge, in quanto abbia provveduto a comunicare la sua intenzione di svolgere l’attività (di asseverazione), risultando conseguentemente invalido (rectius, inefficace) il compimento di ogni suo atto prima dell’incombenza descritta ” (Cons. Stato Sez. III, 29/07/2024, n. 6781).
In conclusione i provvedimenti impugnati non risultano correttamente motivati giacché alcuna carenza è rilevabile nell’asseverazione prodotta, né sul piano oggettivo né su quello soggettivo, poiché in giudizio è stato dimostrato che la carenza di iscrizione all’albo recata in motivazione non corrisponde al vero. Gli atti sono pertanto illegittimi
Ne consegue che il motivo di ricorso è fondato.
4. Il ricorso nel suo complesso è fondato e deve pertanto essere accolto; per l’effetto i provvedimenti impugnati sono annullati.
5. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO