Sentenza 7 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/11/2022, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01760/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01252/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2018, proposto da
ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro TO in Lecce, via Giuseppe Garibaldi n. 43;
contro
ARPA Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Miglietta n. 2;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- della nota ARPA Puglia 27 settembre 2018, recante “Cantiere Copertura Parco Minerale e del Parco fossile – Trasmissione del piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell ’ art. 24 del DPR 120/2017” , in uno con la nota ARPA Puglia del 26 settembre 2018 (Id: 2018_058 Co. Ge.: MASC_007) e con la nota ARPA Puglia 2 aprile 2018 (Id: 2018_020) aventi il medesimo oggetto e allegati alla comunicazione del 27 settembre 2018;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ARPA Puglia, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Preliminarmente il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, come da dichiarazione resa all’odierna camera di consiglio dal difensore della parte ricorrente.
Per tale motivo, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Considerata la definizione in rito, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO