2. Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e di valorizzare le produzioni di qualita' italiane, alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31. - 1. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dall' articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 , si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, previste all'articolo 13»;
b) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
«Art. 32. - 1. A chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dagli articoli 5 e 18 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui agli articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma, e 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto dall'articolo 33»;
c) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione prevista al comma 1 si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione»;
d) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione delle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva puo' essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dall' articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 .
2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono applicate dai servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ».
3. Al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41:
1) al primo comma, dopo le parole: «e' tenuto a fornire,» sono inserite le seguenti: «a titolo gratuito,»;
2) il terzo comma e' abrogato;
b) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 21, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000»;
c) l'articolo 54 e' abrogato.
4. Alla legge 13 novembre 1960, n. 1407 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Se il fatto e' di lieve entita', la sanzione e' diminuita fino alla meta'.
3. Se il fatto e' commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantita' del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.500»;
b) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9. - 1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 6, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000».
5. L' articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza). - 1. I fondi di contabilita' speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalita' di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica nonche' di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile , nonche' dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 .
2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile , con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a vincolare l'ammontare, sempreche' esistano sulla contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi.
3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita' speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.
4. Viene effettuata secondo le stesse modalita' stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro».
- Si riporta il testo dell' art. 41 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 41. - Chiunque vende, o comunque fa commercio delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto e' tenuto a fornire, a titolo gratuito, dovunque la merce si trovi campioni a richiesta, degli ufficiali ed agenti comunali, degli agenti del dazio consumo, degli agenti giurati di cui all'art. 46, dei funzionari ed agenti delegati dai Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, dai capi degli istituti che saranno designati con apposito decreto dei Ministri competenti, e, per quanto riguarda i prodotti alimentari e i mangimi concentrati, dalla autorita' sanitaria.
In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a fornire i campioni o del suo rappresentante, il prelevamento sara' fatto d'ufficio o con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell'art. 164 Codice procedura penale ».