Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1976, n. 864
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 gennaio 1977
Art. 3.
Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore del Fondo asiatico di sviluppo, delle somme all'uopo necessarie, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane dell'importo complessivo di dollari USA 50.800.000.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977