Articolo 19 della Legge 8 marzo 1975, n. 39
Articolo 18Articolo 20
Versione
10 marzo 1975
Art. 19.
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e' sostituito dal seguente:
"Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione".
Entrata in vigore il 10 marzo 1975
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