Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/05/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2963/2023 R.G., ivi riunita la causa iscritta al n. 2968/2023 R.G. TRA
, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 società rappresentato e difeso dall'avv. VITTORIA MARIA CP_1
BOSSIO
opponente E
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa ROSELLA SCALERCIO, dalla dott.ssa ELISABETTA BAVASSO e dalla dott.ssa SILVANA MASSARO, funzionarie delegate opposto Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con rituale atto di ricorso il Sig. nella qualità indicata in Parte_1 epigrafe, ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
[...]
142/2023/00 emessa dall'opposto in data 15.06.2023, con la CP_2 quale è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli artt. 29, comma 1, 18, comma 5 bis, del D.lgs. n. 276/2003, per come modificato dall'art. 1 comma 1 D.lgs. n. 8/2016, “poiché la società ha illecitamente utilizzato n. 31 CP_1 lavoratori forniti dalla società nel periodo dal Controparte_3
01.02.2019 al 31.03.2019, come da allegato elenco analitico dei nominativi e delle ore (per un totale di 1420 giornate di lavoro effettivo) in forza di un contratto
1
Sig. con ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione Parte_1
n. 142/2023/01, emessa per i medesimi fatti e con la medesima contestazione. Notificato il ricorso nel procedimento n. 2968/2023 R.G., contenente le medesime censure già articolate nel procedimento n. 2963/2023 R.G., si costituiva l' , chiedendo il Controparte_2 rigetto della domanda. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 07.05.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte contenenti sole istante e conclusione. Le parti hanno depositato tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
§ Rileva preliminarmente il Tribunale che nelle note scritte in sostituzione dell'udienza l' ha sollevato eccezioni che Controparte_2 non possono ritenersi tardive in quanto relative a questioni rilevabili anche d'ufficio.
2 Ha dedotto in primo luogo che il Sig. ha agito in entrambi i Parte_1 giudizi nella qualità di legale rappresentante p.t. della società e CP_1 non anche in proprio, laddove la contestazione è stata sollevata nei suoi confronti nelle due diverse qualità di “responsabile” e di legale rappresentante della CP_1
Ha, pertanto, dedotto, che “l'ordinanza per cui è causa non risulta essere stata impugnata dal sig. in proprio quale trasgressore, essendo, pertanto, Parte_1 divenuta definitiva” (il riferimento è all'ordinanza n. 142/2023/00, cfr. le note depositate il 24.04.2025 e il 24.03.2025). L'eccezione deve ritenersi fondata. Come risulta dai mandati difensivi, entrambi emessi il 21.07.2023, il Sig. ha rilasciato procura alle liti esclusivamente nella “qualità Parte_1 di legale rappresentante pro tempore della società e non anche in CP_1 proprio. Deve, pertanto, ritenersi che l'ordinanza n. 142/2023/00 sia divenuta definitiva nei confronti del Sig. in proprio, non essendo stata Parte_1 opposta nel termine di trenta giorni dalla notifica.
§ L ha poi sollevato altra eccezione: “Anche Controparte_2 qualora dovesse ritenersi che il ricorso iscritto al n. 2968/2023 sia stato proposto dal sig. quale trasgressore principale deve evidenziarsi come, nell'aver Parte_1 impugnato la medesima ordinanza-ingiunzione, notificata contestualmente sia al trasgressore principale che all'obbligato in solido, con due distinti ricorsi, il ricorrente ha violato il divieto di abuso del processo e di frammentazione del credito. Come noto, l'abuso del processo è una violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., ma anche del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost. in relazione alla sua celerità. Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 7409/2021), infatti, per aversi abuso del processo è necessario che sussistano due caratteristiche: un elemento oggettivo che consiste nell'utilizzo del processo “per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi” e un elemento soggettivo che si verifica quando questa condotta “venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza e buona fede”. Pertanto, il secondo ricorso recante numero RG 2968/2023 dovrà essere considerato illegittimo e, dunque, rigettato con sanzione del proponente a norma dell'art. 96 c.p.c. che prevede la c.d. “lite temeraria”, a mente della quale “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”. Pertanto, si fa espressa istanza in tal senso”. 3 Anche tale eccezione deve ritenersi fondata per le ragioni di seguito esposte. Rileva il Tribunale che i ricorsi proposti dal Sig. sempre Parte_1 nella qualità di legale rappresentante della società non sono due, CP_1 ma addirittura tre. È stata, infatti, la stessa Difesa del Sig. a produrre la sentenza Parte_1 emessa il 26.02.2025 dal Tribunale di Cosenza in diversa composizione nel procedimento n. 2964/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 142/2023/00 (opposta anche con il ricorso nel primo procedimento n. 2963/2023 R.G.) La sentenza, resa dopo la dichiarazione di contumacia dell
[...]
, contiene una statuizione di annullamento Controparte_2 dell'ordinanza ingiunzione opposta. Nel caso di specie, pertanto, si è sicuramente verificato un abuso del processo, atteso l'avvenuto deposito di due ricorsi aventi il medesimo oggetto (opposizione all'ordinanza ingiunzione 142/2023/00). Considerata l'assoluta identità dell'oggetto dei due giudizi non poteva evidentemente configurarsi alcun interesse del ricorrente ad una tutela processuale “frazionata” in più giudizi. Né può ritenersi che la duplicazione dei procedimenti (di cui nessuna notizia è stata fornita dall'unica parte costituita nel giudizio 2964/2023 R.G. fino alla sentenza che tale giudizio ha definito, essendo stata, pertanto, resa impossibile la riunione) sia stata generata da un errore del sistema telematico, atteso che in tal caso la parte avrebbe “coltivato” solo il primo ricorso (nel procedimento n. 2963/2023 R.G.) o avrebbe, si ripete, informato il giudice della seconda causa della contemporanea pendenza di due procedimenti identici. Al di là di tale profilo, in ogni caso, deve confermarsi che l'ordinanza ingiunzione n. 142/2023/00 è divenuta definitiva nei confronti del Sig. quale “responsabile” in proprio, non avendo questi, in tale Parte_1 qualità, proposto opposizione alcuna.
§ Ritiene il Tribunale che non possa, per contro, ritenersi sussistente un abuso del processo (nel senso di una duplicazione di domande) rispetto all'ordinanza ingiunzione n. 142/2023/01. Se è vero, infatti, che le due ordinanze ingiunzione sono identiche, così come identico è il fatto costitutivo che ha dato luogo alla loro emissione, è
4 pur vero che i due titoli sono formalmente diversi e sono stati notificati in date diverse (22.06.2023 e 14.07.2023). Tanto può aver giustificato il deposito di due ricorsi, pur se, opportunamente, attesa la stretta connessione, è stata poi disposta la riunione dei relativi procedimenti, correttamente sollecitata dall'
[...]
nella memoria di costituzione Controparte_2 depositata nel procedimento iscritto al 2968/2023 R.G.
§ Limitando, allora, l'esame delle censure al procedimento n. 2968/2023 R.G., ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata. Con riferimento all'efficacia che la sentenza penale n. 1223/2022 del Tribunale di Cosenza, passata in giudicato, dovrebbe spiegare nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p., va rilevato che il richiamo a tale disposizione deve ritenersi improprio, atteso che la norma si riferisce all'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo “di danno”. La norma applicabile al caso di specie, stante la natura del giudizio, è, invero, quella prevista dall'art. 654 c.p.p. La Suprema Corte ha da tempo affermato il seguente principio di diritto:
“Ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen. nei giudizi civili o amministrativi non di danno, come quello di opposizione a ordinanza sanzionatoria di illecito amministrativo, il giudicato penale di assoluzione, nella specie del trasgressore per non aver commesso il fatto, non è opponibile a soggetti, quale l'ente impositore, non intervenuti nel relativo processo” (cfr. Sez. III, sentenza n. 11352/2014; nello stesso senso la più recente ordinanza della Sezione Lavoro n. 15344/2020). Non essendo stato dedotto e non risultando in atti che l'
[...]
sia “intervenuto nel processo” esitato Controparte_2 nella sentenza n. 1223/2022, è da escludere, allora, che la relativa statuizione abbia efficacia di giudicato nell'odierno procedimento.
§ Quanto alla validità ed efficacia della “autorizzazione” (cfr. il documento così denominato allegato al fascicolo di parte opponente) richiamando un precedente del Tribunale di Arezzo (sentenza n. 418/2022) si osserva che l'art. 75 del D.lgs. 276/2003 concede alle parti la possibilità di certificare i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, al fine di ridurre il contenzioso. Il successivo art. 79 D.lgs. cit. stabilisce che gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, 5 anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. cit., fatti salvi i provvedimenti cautelari. Tale certificazione, dunque, se da una parte non impedisce comunque in concreto l'accertamento in fatto, da parte degli organi di pubblica vigilanza, in ordine alle concrete modalità di svolgimento del lavoro e al rispetto delle condizioni contrattuali del rapporto, dall'altra comporta la necessaria sospensione della procedura di accertamento dell'illecito e di applicazione della sanzione amministrativa fino alla conclusione degli accertamenti giudiziari relativi alla validità ed efficacia della certificazione, come chiarito peraltro dalla circolare 9/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Orbene, l'art. 76, comma 1, lett. a) del D.lgs. 276/2003 prevede che: “sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale”. La definizione di ente bilaterale la si rinviene all'art. 2, comma 1, lett. h) del D.lgs. il quale prevede che: “ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: … h) “enti bilaterali”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”. Dal combinato disposto delle due norme sopra citate, si comprende come uno dei presupposti costitutivi dell'efficacia giuridica della certificazione è rappresentato dalla circostanza che l'ente bilaterale presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità del contratto di lavoro, sia stato effettivamente costituito a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. 6 Ciò premesso, poiché la validità della certificazione rappresenta un fatto impeditivo della pretesa sanzionatoria dell' Controparte_2
, ricade sull'opponente, ex art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la
[...] rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali costitutrici dell'ente bilaterale, la quale può essere fornita valendosi degli indici tradizionalmente elaborati per individuare la maggiore rappresentatività valutati comparativamente (numero complessivo dei lavoratori occupati;
numero complessivo delle imprese associate;
diffusione territoriale ossia numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali, numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti, numero delle controversie individuali di lavoro seguite - in questo senso Cass., 9027/1991; Cass., 4218/1984; Cons. Stato, 537/2019; TAR Lazio, 1522/2018; TAR Lazio 8865/2014; Cons. Stato, 971/2007; nella prassi interpello
[...]
n. 27 del 15.12.2015). Controparte_4
Con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la certificazione del contratto di appalto deve ritenersi “tamquam non esset” e nessun effetto preclusivo della procedura di applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'organo di vigilanza potrà ritenersi sussistente (cfr. Trib. Trento, 128/2020; Trib. Cosenza, 2105/2020). Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto l'esistenza di una autorizzazione ministeriale del 2016 (cfr. il relativo documento) all'esercizio provvisorio dell'attività di somministrazione di lavoro (rilasciata dal
[...]
. Controparte_4
Come correttamente rilevato dall' Controparte_2
“la documentazione allegata da controparte fa riferimento
[...] all'autorizzazione ministeriale all'esercizio provvisorio dell'attività di somministrazione di lavoro illo tempore concessa alla PA
. Ebbene, la è
[...] PA soggetto del tutto diverso dalla che è la società Controparte_3 appaltatrice nel caso che ci occupa. Pertanto, nessuna autorizzazione alla somministrazione può essere ritenuta sussistente in capo alla
[...]
. Controparte_3
Si osserva, inoltre, che dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione in data 27 luglio 2020 risulta che il contratto di appalto stipulato tra la
[...]
e la è stato certificato dalla Commissione CP_1 Controparte_3 di Certificazione presso l'Ente Paritetico Bilaterale E.N.B.L.I. Ebbene, l'opponente non ha fornito alcuna prova circa la rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali costitutrici dell'ente bilaterale 7 E.N.B.L.I. (ed anzi dalla documentazione prodotta dall' , cfr. all. CP_2
18, risulta il contrario). Deve, pertanto, ritenersi come non sussistente una valida certificazione ex art. 75 del D.lgs. 276/2003, con conseguente legittimità dell'applicazione della sanzione amministrativa da parte dell Controparte_2
rimanendo assorbite le ulteriori censure articolate
[...] dall' in merito alla validità della certificazione. CP_2
Né rileva la mancata impugnazione da parte dell' . CP_2
Va evidenziato che l'art. 80, D.lgs. n. 276 del 2003, nello stabilire che “nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile” e che chi intenda promuovere tale iniziativa “deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile”, detta una disposizione senz'altro inapplicabile nella fattispecie, perché non riferibile all' . L resistente non può, infatti, annoverarsi tra i terzi nella cui sfera CP_7 giuridica il contratto d'appalto è destinato a produrre effetti. Appare poi non condivisibile la tesi per cui l'esercizio della potestà sanzionatoria, finalizzato alla tutela di interessi pubblicistici, possa essere subordinata ad una condizione di procedibilità.
§ Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata anche nel merito. Si premette che, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. L'art. 1655 c.c. dispone espressamente che “l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Il contratto di appalto nasce come un contratto di natura commerciale finalizzato all'esecuzione di un'opera o di un servizio e si distingue dal contratto di somministrazione che nasce invece come uno 8 strumento per la fornitura di manodopera, da parte di soggetti autorizzati per legge. Invero, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 81/2015, il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. La Suprema Corte insegna che “in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020). La disciplina delineata prevede che “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cas., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020). Pertanto, “l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca 9 un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore” (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019). Va rilevato che in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. nn. 15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. Ebbene nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dall'attività ispettiva svolta è emersa in primo luogo l'assenza di un'organizzazione dei mezzi in capo all'appaltatore Controparte_3
Le attrezzature e i beni utilizzati per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto sono stati tutti forniti dalla . Dallo stesso contratto di appalto risulta che la ha fornito alla CP_1
i beni strumentali per l'esercizio dell'attività Controparte_3 oggetto dell'appalto (distribuzione prodotti alimentari, servizio di cassa, macelleria salumeria): cassa, POS, affettatrice, grattugia, macchina per il sottovuoto, lettore ottico, frigo, coltelli, guanti, transpallet, scaffalatura. Non risulta, inoltre, l'utilizzazione di alcun altro strumento di lavoro nella diretta disponibilità dell'appaltatore e tanto è sintomatico anche del fatto che l'appaltatore non ha assunto alcun rischio di impresa, limitandosi a corrispondere le retribuzioni, sostanzialmente coperte dal corrispettivo previsto in contratto, senza rischio di perdite. Manca, quindi, la prova di una organizzazione autonoma in capo all'appaltatore, atteso l'utilizzo di beni strumentali tutti forniti dalla committente. Quanto all'esercizio di poteri direttivi e di controllo nei confronti dei lavoratori, rileva il Tribunale che le lavoratrici , Persona_1 CP_8
e hanno dichiarato di non conoscere nessuno
[...] Persona_2 della se non i colleghi di lavoro (cfr. i relativi verbali, allegato 6 della memoria). 10 Definitivamente indicativo della mancanza di esercizio di poteri di eterodirezione in capo all'appaltatore è poi la chiara dichiarazione resa da
, direttore del dove erano impegnati i Testimone_1 Parte_2 lavoratori: “Io, in qualità di direttore, organizzo l'attività del reparto ma ne rispondo … al legale rappresentante della ed al direttore amministrativo della
ed al direttore commerciale di quest'ultima. Non ho mai avuto contatti dalla dalla quale riceviamo solo i cedolini paga” (cfr. il documento allegato 13 alla memoria). In tale situazione deve, pertanto, trovare applicazione il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' del lavoro fanno CP_2 piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”(tra le altre, Cass. Sez. Lav. 19 aprile 2010, n. 9251). In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (cfr. Cass. Sez. L. n. 10427/2014). Tenuto conto, allora dei dati forniti dall Controparte_2
, relativi alla mancanza di un rischio di impresa, all'assenza in
[...] capo all'appaltatore di una autonoma organizzazione (riconducibile, per contro, alla committente “ ), al mancato esercizio di poteri CP_1 direttivi e di controllo nei confronti dei lavoratori da parte dell'appaltatore e ribadita l'assenza di una valida certificazione ex art. 75 del D.lgs. 276/2003, l'opposizione deve essere respinta. A diverse conclusioni, infatti, non potrebbe pervenirsi in base alla prova per testi articolata dall'opponente attesa la genericità delle circostanze articolate nei relativi capitoli (non sono indicati i nominativi dei preposti della che sarebbero stati incaricati di fornire direttive, organizzare i
11 turni di lavoro e le ferie;
non sono indicati i beni strumentali di proprietà dell'appaltatore che i lavoratori avrebbero utilizzato). Allo stesso modo non probanti devono ritenersi le dichiarazioni rese dalle persone sentite in sede di attività di indagine difensiva nel procedimento penale, smentite dalle risultanze dell'accertamento ispettivo.
§ Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ridotta del 20% attesa la costituzione dell'amministrazione tramite propri funzionari (art. 9, comma 2, D.lgs. 149/2015).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.415,20, oltre accessori dovuti. Cosenza, 15/05/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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