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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa AN ET Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4006 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 16.09.2025 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alessandra Milanoli, in Milano,
Via degli Scipioni, 4, che li rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 03.11.2025, in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 si è riservato di riferire al
Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 03.11.2025 che di seguito si riproducono: “a) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e nel Parte_1 Parte_2
Comune di Martellago (Ve) in data 25 marzo 2017 con atto n. 7 Parte I ANNO 2017 ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare le condizioni di divorzio di seguito indicate: 1) La figlia già maggiorenne, Per_1
ma non ancora autonoma e autosufficiente vive in via alternata settimanale presso ciascun genitore e trascorre con ciascun genitore un ugual periodo di tempo. 2) ciascun genitore continuerà a provvedere direttamente al mantenimento della figlia nei periodi di rispettiva competenza e, conseguentemente, nessun contributo reciproco è dovuto per il suo mantenimento. 3) Le spese straordinarie della figlia saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, ciascuno come da Linee Guida del Tribunale di Venezia del 20 settembre 2019, che si intendono qui richiamate e trascritte. 4) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti in quanto entrambi precettori di redditi di lavoro e dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento. 5) i coniugi dichiarano di aver già definito i rapporti patrimoniali e di aver dato piena esecuzione agli accordi assunti in sede di separazione e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e a qualsiasi altro titolo e/o ragione a che pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo ragione o causa. 6) i coniugi si danno atto che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 25.03.2017 contratto matrimonio con rito civile in Martellago era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 09.11.2021, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 5327/2021) omologata con decreto dell'11.11.2021 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 03.11.2025 in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 09.11.2021, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 5327/2021) omologata con decreto dell'11.11.2021 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse materiale della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25.03.2017 da e Parte_1
, trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Martellago al n. 7, parte I, dell'anno 2017; - Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa AN ET