Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 04/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 40/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la regione BR
composta dai magistrati:
Dott. BR IC - Presidente Dott. AN LI - Giudice - relatore Dott. Stefano Grossi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 20935 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
MA AT, (CF [...]) nato l’[...] a [...], residente a [...] in Località Quarto del Barone n.1, in proprio e quale legale rappresentante della SOCIETA’ AGRICOLA CINQUE MIGLIA S.r.l., oggi SOCIETA’ AGRICOLA CINQUE MIGLIA S.S. (C.F. e P.IVA 01890780669), con sede in RO (AQ) Loc. Quarto del Barone;
MA SE, nato a [...] il [...], residente a [...] (C.F. [...]);
UI AT nata in [...] il [...], residente a [...] int. 4 (C.F. [...]);
tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Ferdinando Bonon del Foro di AD (C.F. [...]- PEC: ferdinando.bonon@ ordineavvocatipadova.it) e dall’Avv. Diana Baraldo del Foro di AD (C.F. [...]– PEC diana.baraldo@ ordineavvocatipadova.it);
AN CA, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall’Avvocato Umberto Perilli, del Foro di AD (c.f. [...]), con studio in Conselve (PD), Via Vittorio Emanuele II n. 2/A, pec umberto.perilli@ordineavvocatipadova.it;
Uditi all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il magistrato relatore, dott. AN LI, il Procuratore regionale dott. Giacinto Dammicco, nonché gli avv. Ferdinando Bonon e Umberto Perilli per i convenuti, con l’assistenza del segretario d’udienza, dott.ssa Silvana Di Luca.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. L’atto di citazione introduttivo.
Con atto di citazione del 1° ottobre 2024 la Procura regionale presso la Corte dei conti per l’BR ha convenuto in giudizio i sigg. IS CA, IA CA, AN RA, TI OU e la Società Agricola CI GL S.r.l. (in persona di IA CA) per sentirli condannare al risarcimento, in solido, di un presunto danno erariale pari ad € 829.191,00, somma corrispondente ai contributi FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) che sarebbero stati indebitamente percepiti dalla Società Agricola CI GL S.r.l. nel periodo 2016-2020. Tale azione di responsabilità amministrativa trae origine da una segnalazione trasmessa alla Procura abruzzese dalla Procura regionale del Veneto (nota prot. n. 1805 del 21 giugno 2023), a seguito di indagini di polizia giudiziaria svolte dalla Guardia di Finanza di AD nel 2019 e di un procedimento penale avviato presso la Procura della Repubblica di AD (R.G.N.R. n. 3204/2019). Detto procedimento penale – avente ad oggetto ipotesi di truffa ai danni dell’Unione Europea nel settore degli aiuti agricoli – si è concluso con una sentenza di condanna degli odierni convenuti, confermata sia in appello dalla Corte d’Appello di Venezia sia in Cassazione (rigetto del ricorso per inammissibilità).
In particolare, nell’atto di citazione introduttivo la Procura regionale ha rappresentato che dalle indagini condotte dalla G.di F. di AD è emersa l’esistenza di un sistema fraudolento orchestrato dai sigg. IS e IA CA, in accordo con due soggetti prestanome (il sig. RA e la sig.ra OU), finalizzato all’indebita percezione di finanziamenti pubblici nel comparto della Politica Agricola Comune. Secondo la prospettazione attorea, negli anni 2015-2016 i prestanome RA e OU – formalmente titolari di neocostituite aziende agricole – avrebbero presentato domande per nuovi/giovani agricoltori dichiarando fittiziamente la conduzione di vastissime superfici pascolive in diverse regioni (BR, Marche, Umbria, Trentino Alto Adige), riuscendo così ad ottenere dalla IS ON ben 2.875 titoli di aiuto (diritti PAC), assegnati loro a titolo gratuito in quanto “nuovi agricoltori”. Tali titoli – di valore medio unitario di circa € 214 – hanno consentito ai prestanome di percepire ingenti contributi FEAGA (nell’ambito della Domanda Unica PAC) che, tuttavia, sono poi stati trasferiti integralmente ai CA. L’accusa contabile ha infatti ricostruito che, attraverso una serie di movimentazioni finanziarie e operazioni societarie, l’intero patrimonio di titoli e gli aiuti economici ottenuti fittiziamente dai due prestanome sarebbero stati di fatto trasferiti alle imprese agricole riconducibili a IA e IS CA, tra cui la Società Agricola CI GL S.r.l. con sede in BR. In altre parole, la Procura attrice contesta l’esistenza di un meccanismo fraudolento in cui i CA, pur non potendo beneficiare direttamente dei titoli riservati ai “giovani agricoltori” (avendone già usufruito altrove), li avrebbero ottenuti indirettamente servendosi dei co-convenuti RA e OU quali intestatari fittizi, per poi far confluire i titoli e i contributi sui propri conti aziendali. A supporto di questa tesi la Procura ha richiamato, per relationem, sia gli atti del procedimento penale VA (nel quale sarebbero emerse prove documentali e intercettazioni a riscontro della condotta illecita), sia la sentenza n. 12/2024 resa dalla Corte dei conti – Sez. giurisd. Veneto, la quale in un caso parallelo (riguardante analoghe condotte riferite ad altre società del “gruppo CA”) aveva già riconosciuto la sussistenza del descritto sistema fraudolento, condannando i responsabili al risarcimento integrale del danno arrecato all’erario.
Sulla base di tali risultanze, la Procura abruzzese – dopo aver emesso invito a dedurre il 26 aprile 2024 nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, contestando loro in solido l’importo di € 829.191,00 – ha dunque esercitato l’azione contabile con l’atto di citazione in esame. In esso è stato dettagliato il dedotto danno erariale pari a € 829.191,00 quale quota parte dei premi PAC indebitamente percepiti dalla Società CI GL S.r.l. negli anni 2016-2020 (in relazione a 570 titoli provenienti dalla sig.ra OU, confluiti nell’azienda abruzzese). La Procura attrice ha ritenuto tali condotte connotate da dolo amministrativo, richiamandosi anche al giudizio della Corte conti veneta, e ha chiesto la condanna di tutti i convenuti al risarcimento in solido dell’intera somma, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.
2. La costituzione in giudizio dei convenuti CA IA (anche quale legale rappresentante della Soc. Agricola CI GL S.r.l.), CA IS e OU TI.
Il 17 gennaio 2025 si sono costituiti in giudizio con atto di comparsa di costituzione e risposta i convenuti CA IA (anche quale legale rappresentante della Soc. Agricola CI GL S.r.l.), CA IS e OU TI. Con tale comparsa i convenuti hanno innanzitutto contestato in via preliminare la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 86, comma 6, del Codice di giustizia contabile, per asserito difetto del requisito di cui all’art. 86, comma 2, lett. e) c.g.c., ovvero la mancanza di un’adeguata esposizione dei fatti. In particolare, la difesa ha lamentato che la citazione fosse generica e priva della descrizione delle condotte specifiche attribuite a ciascun convenuto, essendosi la Procura limitata – a loro dire – a recepire le risultanze di altre pronunce (sentenza della Corte dei conti Veneto, atti delle indagini GdF) senza individuare puntualmente le azioni compiute dai singoli convenuti che avrebbero causato il danno erariale. Si è dedotto che ciò violerebbe il principio di “autosufficienza” dell’atto introduttivo e lederebbe il diritto di difesa, costringendo gli stessi convenuti e il Giudice a ricostruire i fatti attraverso una mole di documenti esterni.
Sempre in via preliminare, i medesimi convenuti hanno richiesto la sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c., in attesa della definizione del processo penale pendente a Venezia (r.g. n. 3204/2019), rilevando come i fatti oggetto di tale procedimento penale fossero coincidenti con quelli posti a fondamento dell’azione erariale. A sostegno di tale istanza hanno evidenziato che l’autorità amministrativa competente (GE), pur a conoscenza della vicenda dei cosiddetti “titoli tossici”, non aveva mai adottato provvedimenti di sospensione o revoca degli stessi, né vi erano stati sequestri in sede penale.
In via preliminare di merito, inoltre, la difesa dei CA e di OU ha eccepito la prescrizione parziale dell’azione risarcitoria, invocando il termine quinquennale ex art. 1, co. 2, L. 20/1994. In particolare, si è sostenuto che eventuali fatti dannosi anteriori al 16 maggio 2019 (cioè oltre cinque anni prima del primo atto interruttivo coincidente con l’invito a dedurre notificato il 16/5/2024) non potrebbero più essere perseguiti. Si è argomentato, al riguardo, che tutte le condotte contestate furono tenute alla luce del sole, in modo trasparente e sotto il controllo costante degli enti preposti (AG, Organismi pagatori, etc.), senza alcun occultamento doloso. Pertanto – ad avviso dei convenuti – il dies a quo della prescrizione coinciderebbe con la realizzazione dei fatti (2015-2016 per l’ottenimento dei titoli, oppure al più tardi le erogazioni PAC fino al 2018), con la conseguenza che buona parte del danno preteso sarebbe ormai prescritta già prima dell’azione contabile.
Nel merito, i convenuti hanno negato la sussistenza di qualsiasi responsabilità amministrativa a loro carico. Essi contestano integralmente la ricostruzione accusatoria sia in fatto sia in diritto, sostenendo che nessuna condotta illecita o fraudolenta è ravvisabile nel loro operato. In difesa, la comparsa del 15/1/2025 ha richiamato numerosi elementi documentali per dimostrare la legittimità delle operazioni effettuate: si è evidenziato che la Società Agricola CI GL S.r.l. era regolarmente costituita sin dal marzo 2013 e operativa ben prima dei fatti oggetto di causa; che nessun rapporto contrattuale è mai intercorso tra tale società e il sig. RA (né quest’ultimo le ha ceduto alcun “titolo” PAC); e che l’unico collegamento tra CI GL e la sig.ra OU consiste nell’avvenuto acquisto a titolo oneroso di n. 570 titoli PAC da parte di CI GL IM (per il tramite di CAA – Centro di Assistenza Agricola) in data 14 maggio 2016. Tale compravendita – regolarmente perfezionata e pagata – riguardava parte dei titoli che OU TI aveva legittimamente ottenuto dalla IS ON in qualità di giovane agricoltrice.
I convenuti hanno infatti sottolineato che la sig.ra OU TI, pur essendo parente dei CA (coniugata con un loro cugino), ha effettivamente svolto attività agricola imprenditoriale in proprio e disponeva di tutti i requisiti per beneficiare degli aiuti: la stessa – classe 1983, immigrata in Italia nel 2009 – risultava essere giovane imprenditrice agricola (titolare di P.IVA dal 2015) e, ottenuta la disponibilità di terreni in affitto, ha presentato domanda ad AG per l’accesso alla IS come “giovane agricoltore”. A seguito dei controlli di rito, OU ha conseguito 1.508 titoli nel 2015 e ha percepito regolarmente i contributi PAC dalla competente Agenzia pagatrice (AVEPA). La difesa ha prodotto documentazione comprovante come la sig.ra OU abbia effettivamente svolto l’attività agricola dichiarata: ad esempio fatture per l’acquisto di bestiame e per servizi di terzi, registri di pascolo e di stalla vidimati, certificati veterinari, contratto di comodato di una stalla, pagamento di contributi INPS per operai agricoli, ecc. Tali elementi, ad avviso dei convenuti, dimostrerebbero la reale operatività dell’azienda individuale di OU TI e l’assenza di qualsiasi simulazione: viene sottolineato che la sig.ra OU, lungi dall’essere un prestanome inconsapevole, detiene tuttora oltre il 50% dei titoli ottenuti (n. 726 titoli rimasti in suo possesso), avendo ceduto nel 2016 una parte dei propri diritti (compresi i 570 ceduti a CI GL S.r.l.) unicamente per far fronte a difficoltà economiche nel primo anno di attività. Anche l’acquisto di tali titoli da parte della società CI GL – che esercita la stessa attività agricola in zone montane ed era interessata ad accrescere il proprio portafoglio di diritti PAC – viene ritenuto un atto del tutto lecito e conforme alla prassi imprenditoriale, privo di intenti fraudolenti.
In sintesi, secondo la difesa, la ricostruzione della Procura sarebbe quindi priva di fondamento fattuale, stigmatizzando l’impostazione accusatoria per aver dipinto come artificioso un insieme di operazioni che, in realtà, sarebbero frutto di normali scelte imprenditoriali nell’ambito di un’attività agricola moderna. Si sostiene, infatti, che la Procura abbia fornito una visione “arcaica” dell’attività agricola, non considerando l’evoluzione normativa e giurisprudenziale di settore. A tal proposito, la difesa ha richiamato le circolari GE del 17/07/2013 e del 03/06/2015, che ammettono espressamente l’accesso alla IS ON anche da parte di società agricole e definiscono le condizioni per il riconoscimento della qualifica di giovane agricoltore anche in forma societaria. Inoltre, si è fatto presente che tutte le attività aziendali in questione furono sottoposte a successivi controlli di mantenimento da parte di GE e che nessun provvedimento sanzionatorio è mai stato adottato nei confronti della sig.ra OU (i titoli da lei ottenuti non sono mai stati né sospesi né revocati dalle autorità competenti). Ciò – a giudizio dei convenuti – confermerebbe la regolarità del loro operato, escludendo la configurabilità dell’ipotizzato sviamento di fondi pubblici.
Sul piano psicologico, i convenuti contestano decisamente di aver agito con dolo o colpa grave. Al contrario, affermano di aver operato convinti della liceità delle condotte, nel rispetto formale delle norme PAC vigenti. Viene richiamata la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2022 n. C-228/20, la quale ha stabilito che la creazione di condizioni artificiose rileva solo se comporta il mancato raggiungimento dello scopo perseguito dalla normativa comunitaria elusa. Nella specie – sostengono i convenuti – tale evenienza non si è verificata, in quanto i contributi sono stati erogati a soggetti (OU e CI GL) che possedevano tutti i requisiti richiesti e hanno effettivamente svolto l’attività per cui gli aiuti erano previsti, realizzando quindi gli obiettivi pubblici (es. mantenimento produttivo di terreni montani) senza alcun danno effettivo per l’erario. In questa prospettiva, viene negata anche la sussistenza di un danno erariale in senso proprio: i convenuti sottolineano che i fondi pubblici in questione sono stati destinati ad attività agricole genuinamente esercitate e a beneficiari formalmente e sostanzialmente legittimati, sicché non vi sarebbe stata alcuna indebita locupletazione a spese dello Stato.
Da ultimo, la comparsa del 17/1/2025 ha contestato che possa configurarsi una responsabilità solidale tra tutti i convenuti per l’intero importo. In primo luogo – ribadiscono i difensori – qualora il Giudice ravvisasse l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo (come sostenuto dalla difesa), verrebbe meno anche il presupposto per una condanna solidale ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, L. 20/1994, essendo la solidarietà limitata ai soli casi di dolo o arricchimento illecito personale. In ogni caso, si osserva che la posizione della persona giuridica Società CI GL S.r.l. andrebbe distinta, trattandosi di ente privo di “mens rea” e non imputato in sede penale: la società ha agito attraverso il proprio rappresentante legale (IA CA) e non potrebbe rispondere solidalmente per un fatto doloso altrui, soprattutto in mancanza di una formale contestazione ai sensi del d.lgs. 231/2001. I convenuti, inoltre, evidenziano l’assenza di qualsiasi collegamento diretto tra alcuni di essi (ad esempio tra RA e la società CI GL) – il che rende difficile parlare di corresponsabilità integrale – e rivendicano il principio dell’autonomia patrimoniale dell’ente societario. In via subordinata, la difesa ha chiesto che, qualora venisse comunque ravvisata una qualche responsabilità, la Corte eserciti il potere di riduzione del danno risarcitorio ex art. 52, d.lgs. 174/2016, tenuto conto della particolarità della vicenda e dei vantaggi comunque conseguiti dalla collettività (conservazione dei pascoli montani e utilizzo dei fondi per effettiva attività agricola).
3. La costituzione in giudizio del convenuto AN RA.
In data 21 gennaio 2025 si è costituito separatamente in giudizio anche il sig. AN RA (difeso dall’Avv. Umberto Perilli), depositando una propria comparsa di risposta. Le difese svolte dal convenuto si sono allineate in larga parte a quelle già illustrate, con alcune specificità. In via preliminare egli ha eccepito la nullità dell’atto di citazione per difetto di esposizione dei fatti ex art. 86, co. 6, c.g.c., rimarcando come l’atto introduttivo fosse “eccessivamente generico” e si risolvesse in rinvii per relationem a note della G.d.F. e a sentenze di altre giurisdizioni, senza indicare puntualmente i documenti rilevanti né le norme di legge asseritamente violate. RA ha inoltre segnalato un grave problema di completezza degli allegati prodotti dalla Procura: nella denuncia della Procura veneta acquisita agli atti, ben 62 file su 129 risultavano di dimensione zero e quindi illeggibili, circostanza che avrebbe ulteriormente impedito ai convenuti di comprendere con esattezza le contestazioni mosse. Anche RA ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c., aderendo all’istanza degli altri convenuti (stante la pendenza del processo penale collegato).
In via preliminare di merito, il sig. RA ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, con argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle già esposte (decorso del quinquennio dal 2016 senza occultamento doloso). Nello specifico, egli ha fatto presente che l’asserito illecito a lui imputato – consistente nell’ottenimento dei titoli PAC nel 2015-2016 – si è consumato in atti pubblici e sotto la vigilanza degli organi competenti, sicché il danno (ove sussistente) era conoscibile fin da allora; pertanto, mancando qualsiasi condotta volta a occultarlo, il relativo termine prescrizionale è spirato al più tardi entro il 2021. RA ha anche contestato l’applicabilità nel caso di specie della sospensione emergenziale dei termini di prescrizione durante il periodo Covid-19 (ex art. 85, d.l. 18/2020), rilevando che la sua situazione non rientra nei casi previsti da tale norma.
Nel merito, la difesa RA ha negato recisamente di aver agito con dolo, sostenendo semmai di essere stato un giovane allevatore inesperto che si era fatto affiancare dai CA nella gestione dell’azienda, confidando nelle loro competenze tecniche. Egli respinge l’accusa di aver preordinato un piano fraudolento per ottenere e cedere i titoli, rilevando come non vi sia alcuna prova di una simile premeditazione: l’ipotesi del PM si baserebbe su una sorta di dolus in re ipsa, ritenuto non accettabile in quanto presuntivo. La sua posizione – afferma – dovrebbe piuttosto essere valutata come un caso di colpa lieve (imperizia nell’intraprendere un’attività imprenditoriale nuova), insufficiente a fondare responsabilità erariale per un semplice privato. RA evidenzia come molte delle scelte compiute (affidarsi a terzi esperti, cedere successivamente l’azienda) siano perfettamente comprensibili e “fisiologiche” nel mondo imprenditoriale agricolo, e non già indizi di frode. In questa linea, ha richiamato anch’egli la giurisprudenza eurounitaria più recente, la quale conferma che non si può negare un aiuto PAC solo perché il richiedente si avvale di collaborazioni o non ha piena autonomia funzionale – essendo le normative volte a incentivare l’insediamento di nuovi imprenditori, anche se supportati da terzi.
Per quanto concerne il danno erariale, RA nega di aver arrecato alcun pregiudizio concreto: egli sostiene di aver ottenuto legittimamente i titoli dalla IS ON, rispettando formalmente le regole (nessuna violazione formale è contestata), e che la sua azienda ha svolto attività agricola sui terreni indicati, senza eludere gli obiettivi della PAC. La Procura contesta a lui – osserva la difesa – di aver abusato della normativa creando “artificiosamente” le condizioni per accedere ai benefici, ma secondo la difesa gli scopi della regolamentazione europea non sono stati frustrati: la produttività agricola dei fondi è stata garantita, anzi, affidandosi a chi poteva curarli al meglio, in coerenza con l’obiettivo di incrementare la produzione previsto dall’art. 39 TFUE. Le operazioni di successiva cessione dell’azienda e dei titoli al gruppo CA vengono giustificate come scelte logiche e di buon senso, considerato che lo stesso RA – alcuni anni dopo – non era in grado di proseguire autonomamente l’attività (e infatti dovette lasciare la società AB nel 2018). In definitiva, egli si dipinge non come complice di un disegno truffaldino, ma come parte marginale di una vicenda più grande e come mero strumento umano in mani altrui.
Analogamente ai co-convenuti, RA ha eccepito l’assenza di presupposti per una sua responsabilità solidale. Ha ribadito che l’elemento soggettivo del dolo non può essergli automaticamente esteso, e comunque egli non ha tratto alcun arricchimento illecito dalla vicenda – al contrario dei CA che sarebbero gli unici ad aver beneficiato economicamente dei contributi (rimarcando che nel 2016 egli versava in difficoltà economiche personali). Pertanto, anche in via subordinata, ha chiesto di escludere qualsiasi forma di condanna solidale nei suoi confronti, e in ulteriore subordine di quantificare un eventuale risarcimento in misura proporzionata al suo minimo apporto causale.
4. L’udienza dell’11 febbraio 2025, la regolarizzazione documentale e l’ordinanza di integrazione dell’atto di citazione.
All’udienza dell’11 febbraio 2025, fissata per la discussione, il Collegio ha preso atto di un problema tecnico relativo alla produzione documentale della Procura: l’Avv. Perilli (difensore di RA) ha segnalato che molti file allegati alla citazione, scaricati dal fascicolo informatico, risultavano illeggibili (0 Kb), mentre l’Avv. Bonon ha riferito di essere invece riuscito ad aprirli regolarmente. In considerazione di ciò, il Presidente ha disposto un rinvio dell’udienza al 17 giugno 2025, assegnando alla Procura l’onere di procedere alla regolarizzazione del deposito documentale e di assicurare a tutte le parti l’accesso integrale agli atti. La Procura regionale, in ottemperanza a tale disposizione, ha provveduto ad un nuovo deposito della documentazione, precisando di aver eliminato dal fascicolo gli allegati alla relazione G.d.F. ritenuti non pertinenti e non utilizzati ai fini del giudizio (indicati analiticamente in un elenco).
5. L’udienza del 17 giugno 2025.
All’udienza del 17 giugno 2025, dopo la rituale audizione del magistrato relatore e la discussione sulle conclusioni da parte del Procuratore regionale e dei difensori (Avv. Perilli per RA, Avv. Bonon – anche in sostituzione dell’Avv. Baraldo – per gli altri convenuti), il Collegio ha esaminato prioritariamente le eccezioni pregiudiziali sollevate. In particolare, l’attenzione del Giudice si è focalizzata sulla dedotta nullità dell’atto di citazione ex art. 86 c.g.c., per asserita indeterminatezza e genericità della domanda attorea. All’esito della camera di consiglio, la Sezione ha emesso la ordinanza n. 7/2025 con cui ha accolto tale eccezione. Nella motivazione dell’ordinanza il Collegio ha rilevato che effettivamente l’atto di citazione difettava della chiara indicazione delle condotte attribuite a ciascun convenuto e di un’adeguata correlazione tra fatti contestati e mezzi istruttori, risolvendosi in una esposizione per relationem non autosufficiente. Ciò è stato ritenuto integrativo della carenza del requisito essenziale dell’“esposizione dei fatti” richiesto dall’art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c., con conseguente nullità del libello introduttivo ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Pertanto, in applicazione dell’art. 86, comma 7, c.g.c., l’ordinanza ha disposto di assegnare al Pubblico Ministero un termine perentorio di 60 giorni (oltre il periodo feriale) per integrare la citazione, ferme restando le decadenze già maturate e salvi i diritti quesiti. È stato quindi ordinato al PM di notificare l’atto integrativo alle parti convenute entro detto termine e di depositarne la prova di notifica in Segreteria nei successivi dieci giorni. L’ordinanza ha infine fissato, per la ulteriore trattazione del giudizio, l’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 (ore 10:00), con termine sino a 20 giorni prima per eventuali memorie e documenti ex art. 90 c.g.c. Le spese sono state provvisoriamente riservate al definitivo.
6. L’atto di citazione integrativo del 21 agosto 2025 e la successiva difesa dei convenuti.
In esecuzione della predetta ordinanza, la Procura regionale ha provveduto a depositare nei termini un atto di citazione integrativo. Tale atto – richiamando integralmente le conclusioni già rassegnate – ha integrato la precedente citazione con una più ampia e dettagliata esposizione dei fatti e degli addebiti contestati a ciascun convenuto. In apertura, la Procura contabile ha riepilogato nuovamente l’origine della vicenda, specificando che la notitia damni era pervenuta dal Veneto a seguito delle indagini della GdF di AD (avviate nel 2019) e che dette indagini avevano condotto sia all’azione erariale veneta (per un danno complessivo stimato in € 3.896.541,00) sia ad un parallelo procedimento penale a carico degli stessi soggetti. Viene evidenziato che il procedimento penale si è concluso con la condanna di tutti gli odierni convenuti, condanna confermata dalla Corte d’Appello di Venezia e divenuta definitiva dopo la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Nel merito, l’atto integrativo ha fornito una ricostruzione cronologica più analitica della frode contestata, sostanzialmente arricchendo la narrazione con riferimenti precisi agli atti dell’indagine penale e contabile. Si ribadisce che i sigg. CA IS e CA IA – imprenditori agricoli esperti, a capo di un gruppo di aziende operanti in varie regioni – avrebbero ideato, in accordo con i coimputati RA e OU, un articolato meccanismo volto a sfruttare indebitamente i benefici riservati dalla PAC ai nuovi agricoltori. Attraverso le aziende di comodo intestate a RA e OU, negli anni 2015-2016 sarebbero stati acquisiti gratuitamente 2.875 titoli dalla IS ON (presentando domande per migliaia di ettari di pascoli dichiarati solo fittiziamente in conduzione), per poi incassarne i relativi premi FEAGA e successivamente far transitare l’intero pacchetto di titoli e contributi nel patrimonio delle imprese riferibili ai CA. L’atto integrativo cita espressamente che, in base agli accertamenti, i titoli assegnati ai prestanome furono trasferiti alle società riconducibili ai CA (come la CI GL s.r.l.) mediante conferimenti d’azienda, operazioni finanziarie infragruppo e cessioni simulate a titolo oneroso ma di fatto gratuite.
Per ottemperare alle indicazioni del Giudice sulla specificità dei fatti, la Procura ha quindi elencato una serie di episodi e dati concreti emersi dalle indagini: vengono riportati prospetti numerici relativi ai titoli ottenuti da RA e da OU (campagne 2015-2017) e al loro successivo utilizzo da parte delle aziende del gruppo CA; si elencano le società coinvolte (localizzate tra Veneto, Umbria e BR) e i conferimenti societari effettuati il 30/11/2016, con cui le aziende individuali dei prestanome confluirono in nuove società di cui i CA sono divenuti soci. Viene messo in luce come 570 titoli provenienti da OU TI furono ceduti proprio alla Società Agricola CI GL S.r.l. (oltre ad altri quantitativi trasferiti ad imprese venete del gruppo), andando ad alimentare i premi PAC percepiti da CI GL negli anni successivi. L’atto di integrazione dettaglia infatti, anno per anno, gli importi dei contributi incassati da CI GL grazie ai “titoli tossici” (ad es. € 188.365 nel 2017; € 203.454 nel 2018; € 237.210 nel 2019; € 107.105 nel 2020) e calcola in € 829.191,00 la somma complessiva indebitamente percepita dalla società abruzzese, coincidente con il danno erariale contestato.
L’atto integrativo ha valorizzato anche le risultanze delle sentenze penali di merito nel frattempo intervenute. Viene evidenziato che il quadro probatorio raccolto in sede penale coincide sostanzialmente con quello del presente giudizio e conforta pienamente la tesi accusatoria: la condotta degli odierni convenuti è stata ritenuta dal Giudice penale come una vera e propria truffa ai danni dell’UE, connotata da artifizi e raggiri, mascherata da operazioni formalmente lecite ma in realtà attuata attraverso “teste di legno” create ad arte (OU e RA) per far ottenere ai CA contributi che altrimenti non avrebbero potuto ottenere. L’integrazione cita stralci motivazionali tratti dalla sentenza penale di primo grado (IP di AD n. 1289/2023) e dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 3072/2024, che confermano la natura dolosa e non meramente elusiva delle operazioni, evidenziando come i CA fossero i dominus effettivi fin dall’inizio e come l’intera costruzione avesse deviato risorse pubbliche destinate a giovani agricoltori verso soggetti che giovani non erano. Vengono richiamate: le intercettazioni telefoniche tra IS e IA CA (che parlavano in codice di “temporali in arrivo” alludendo alle indagini in corso); gli appunti sequestrati (il nome “Guardia di Finanza” cerchiato su un foglio durante una riunione, segno dell’allarme fra gli interessati); l’analisi dei conti correnti bancari dei prestanome, da cui risulta che il sig. IA CA era delegato ad operare sui conti personali di RA e OU e vi effettuava movimenti significativi, prelevando i fondi provenienti dai contributi e riallocandoli verso le società di famiglia (es.: bonifici di decine di migliaia di euro da tali conti verso la AS LT s.r.l. e verso conti personali di IA CA stesso, giustificati come “finanziamenti” o “acconti utili”). Tali elementi indiziari, secondo la Procura, provano che i prestanome non fossero imprenditori autonomi bensì strumenti consapevoli dei CA, i quali hanno fin dall’inizio gestito in via sostanziale le aziende fittiziamente intestate ad altri.
Sulla base di questa più puntuale ricostruzione, l’atto di citazione integrativo ha confermato la contestazione del dolo in capo a tutti i convenuti, ribadendo – ora con richiamo a prove concrete – che essi agirono con piena intenzionalità di aggirare le norme per procurarsi un ingiusto profitto. Si è sottolineato, tra l’altro, che la sentenza contabile Veneto n. 12/2024 aveva già accertato “la natura dolosa della fattispecie” e la conseguente responsabilità solidale di tutti gli autori. La Procura ha affermato che tale connotazione dolosa vale anche nel presente giudizio e giustifica la chiamata in causa di tutti i soggetti coinvolti, nessuno escluso, per l’intero ammontare del danno arrecato. Non risultano modifiche alle conclusioni rassegnate: il Pubblico Ministero, integrato il libello, ha reiterato la richiesta di condanna in solido dei convenuti al pagamento di € 829.191,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese.
7. La memoria integrativa del 19 dicembre 2025 dei convenuti CA IA (anche quale legale rappresentante della Soc. Agricola CI GL S.r.l.), CA IS e OU TI.
A fronte dell’atto di citazione integrativo, i convenuti hanno depositato una memoria difensiva integrativa in data 19 dicembre 2025. In tale memoria i convenuti hanno anzitutto svolto osservazioni attinenti alla regolarità procedurale dell’integrazione. Hanno rilevato che l’atto integrativo, sebbene notificato tempestivamente a CA IS, non risulta essere stato notificato autonomamente anche agli altri convenuti nei termini: essi riferiscono di aver ricevuto dal PM, in data 22/8/2025, solo una comunicazione via PEC “di precisazione” indicante che l’atto già notificato ad IS doveva intendersi riferito anche a IA CA, TI OU e alla società CI GL. Secondo la difesa, tale modalità non soddisfa il prescritto onere di notifica integrale a ciascuna parte e determinerebbe quindi – limitatamente a IA, OU e alla Società – la mancata rinnovazione della citazione nulla, con conseguente richiesta di dichiarare l’estinzione parziale del processo ex art. 86, co. 5, c.g.c. (cancellazione dal ruolo delle posizioni non destinatarie di valida notifica integrativa).
In subordine, i convenuti hanno eccepito che, nonostante gli sforzi integrativi, permane una carenza nell’esposizione specifica dei fatti loro addebitati. Pur riconoscendo che la Procura ha inserito maggiori dettagli e allegato nuovi prospetti, la difesa sostiene che l’atto integrativo di fatto riproduce la narrazione già contenuta nella prima citazione (in larga parte mutuata dalle risultanze di AD e Venezia), senza tuttavia colmare completamente le lacune segnalate dal Giudice. In particolare, si lamenta che non siano state ancora individuate con chiarezza le singole condotte illecite attribuite a ciascun convenuto, continuando la Procura a parlare di un “fatto globale” e di un sistema fraudolento unitario. Ad esempio – evidenziano – non risulta dettagliato in che modo concreto ogni convenuto avrebbe causato la quota parte di danno contestata: non si specificano i terreni, i contratti, gli animali o gli atti che costituirebbero le azioni illecite dei singoli, né quali prove dimostrino il nesso causale tra ciascuno e il danno. Particolarmente critica è la difesa riguardo alla posizione della Società CI GL S.r.l., che – come già detto – non partecipò affatto al procedimento penale (essendo rimasta estranea al processo di AD/Venezia): ciononostante, nell’atto integrativo la sua posizione viene trattata fondandosi essenzialmente sugli esiti di quel processo penale, che però non l’ha vista coinvolta né destinataria di accertamenti specifici. In sintesi, i convenuti hanno insistito affinché anche l’atto integrativo venisse scrutinato dal Giudice sotto il profilo dell’art. 86 c.g.c., ritenendo che non tutte le indicazioni fornite nell’ordinanza n. 7/2025 siano state pienamente recepite dall’accusa.
Quanto al merito, la memoria del 19/12/2025 ribadisce integralmente le argomentazioni difensive già svolte. Viene riproposta l’eccezione di prescrizione quinquennale per gli eventi anteriori al 16/5/2019 (sulla base delle medesime considerazioni di trasparenza delle operazioni e difetto di occultamento). Si mantiene ferma la tesi per cui nessun comportamento doloso può essere addebitato ai convenuti: la difesa nega ancora una volta che vi sia stata una “regia” occulta dei CA nelle iniziative di RA e OU, sostenendo che – al più – costoro abbiano collaborato in alcune fasi per convenienza reciproca, senza che ciò costituisca reato o illecito contabile. In particolare, si sottolinea che la giovane età e inesperienza di OU e RA rende naturale che essi si siano appoggiati ai CA per la gestione delle loro aziende, e che tale circostanza non è vietata da alcuna norma (anzi, è fenomeno fisiologico e previsto dalla disciplina di settore). La memoria integrativa richiama nuovamente la copiosa documentazione prodotta, ribadendo che tutti i fatti rilevanti erano noti e controllati dalle autorità amministrative competenti: in particolare, GE ha eseguito i controlli amministrativi e in loco previsti sui requisiti dei giovani agricoltori (superfici dichiarate, densità di bestiame, etc.) e ha comunque liquidato i premi solo dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Né GE né altri enti hanno mai ravvisato la necessità di ritirare i titoli o bloccare i pagamenti a OU TI, segno che la sua posizione – anche formalmente – risultava conforme alle norme PAC vigenti. La difesa arriva ad affermare che, se davvero vi fosse stata una condotta fraudolenta così macroscopica, sarebbe stata impossibile senza il “pieno coinvolgimento” o il concorso omissivo degli organi amministrativi preposti ai controlli, il che però non è stato nemmeno prospettato dalla Procura.
Inoltre, la memoria difensiva valorizza un ulteriore elemento: i terreni condotti dalla Società CI GL S.r.l. rientrano in zone montane svantaggiate (BR), per cui la società – in qualità di impresa agricola già attiva – avrebbe potuto anch’essa accedere ai titoli della IS ON, ai sensi dell’art. 30, par. 7, Reg. (UE) 1307/2013, a titolo di abbandono di terre o compensazione di svantaggi specifici. Nelle domande PAC presentate da CI GL risulta barrata anche la casella relativa a tali fattispecie (zone montane), a riprova che la società possedeva requisiti per beneficiare di titoli su riserva, pur non essendo un “giovane agricoltore”. Questa considerazione – a parere dei convenuti – sminuisce la tesi accusatoria: non vi sarebbe stata alcuna necessità di orchestrare un artificio con prestanome per procurare titoli alla società, giacché la stessa CI GL avrebbe potuto legittimamente ottenere diritti di aiuto (anche gratuiti) in base alla propria collocazione territoriale e ai programmi di sviluppo rurale. Tale circostanza, unita al fatto che OU ha comunque mantenuto una cospicua parte dei titoli ottenuti, confermerebbe l’assenza di un disegno precostituito per dirottare tutti i diritti ai CA e dunque escluderebbe l’intento fraudolento paventato dalla Procura.
Quanto al preteso danno erariale, i convenuti ribadiscono che non si è realizzato alcuno sviamento di fondi, giacché – come più volte evidenziato – i contributi comunitari sono stati impiegati per gli scopi previsti (l’insediamento di nuove imprese agricole e la salvaguardia di superfici pascolive marginali) e in favore di soggetti che avevano titolo a percepirli. Anche a voler ritenere censurabile l’iter seguito, la difesa sottolinea che non vi è stata alcuna dissipazione di risorse pubbliche: l’Amministrazione non ha subito esborsi ulteriori rispetto a quanto dovuto per quei terreni (che, in mancanza, sarebbero stati assegnati ad altri agricoltori) e ha comunque beneficiato dell’attività di pascolamento effettivamente svolta sui fondi in questione. Infine, viene riproposta la contestazione in ordine alla responsabilità solidale. Secondo i convenuti, la Procura si è limitata ad affermarne la sussistenza in modo apodittico richiamando il “carattere doloso unitario” del fatto, ma la difesa ne contesta la configurabilità in concreto. In mancanza di dolo, ovviamente, la solidarietà non opera.
Ma anche ove fosse ravvisato un dolo comune, si insiste sul fatto che la società non può rispondere dell’elemento soggettivo (come già argomentato) e che comunque l’applicazione di un vincolo solidale indiscriminato violerebbe il principio del grado di responsabilità personale (dato che – ripetono – l’apporto causale di RA e OU è ampiamente inferiore a quello dei CA). Anche su questo punto, la difesa ha concluso chiedendo, in subordine, di escludere la condanna in via solidale o di limitarla, quantomeno distinguendo la posizione della Società CI GL e/o graduando la misura dell’eventuale risarcimento imputabile ai singoli.
8. L’udienza del 13 gennaio 2026.
Il giudizio, rigettata l’istanza di rinvio dell’avv. Bonon - motivata dall’impegno contemporaneo in altra causa - in considerazione della mancata evidenza di impossibilità di una sostituzione processuale, è quindi pervenuto all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, fissata per la fase finale di merito, all’esito della quale, a seguito della discussione del Procuratore Regionale Dammicco e degli avv. Bonon e Perilli, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Questioni preliminari: la nullità dell’atto di citazione e la notifica della citazione integrativa.
In via preliminare i convenuti hanno sollevato varie eccezioni di rito, che vanno esaminate nell’ordine. Anzitutto, la difesa di CA IA, CA IS, OU TI e della Soc. Agr. CI GL S.r.l. ha eccepito la nullità dell’atto di citazione introduttivo ex art. 86, co. 6, Cod. giust. cont. per difetto di idonea esposizione dei fatti (art. 86, co. 2, lett. e) c.g.c.). Tale eccezione è stata già esaminata e accolta da questa Sezione nell’ordinanza istruttoria n. 7/2025 del 17 giugno 2025, che ha rilevato la genericità e indeterminatezza dell’originaria citazione, disponendone l’integrazione.
L’atto di citazione integrativo è stato quindi ritualmente depositato e (per quanto consta dagli atti) notificato a tutte le parti convenute. In proposito, la difesa dei convenuti (memoria del 19/12/2025) ha eccepito la mancata integrale rinnovazione della citazione nulla nei confronti di alcuni di essi, avendo la Procura notificato formalmente l’atto integrativo soltanto a CA IS e solo comunicato via PEC, in via di “precisazione”, che tale atto doveva intendersi riferito anche a CA IA, OU TI e CI GL S.r.l.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, tale modalità di notifica, ancorché irrituale, non ha inficiato il diritto di difesa di quei convenuti, che hanno comunque ricevuto – entro il termine assegnato dall’ordinanza – l’atto integrativo e ne hanno conosciuto compiutamente il contenuto, avendo potuto depositare la propria memoria difensiva integrativa prima dell’udienza odierna. Si tratta quindi di un vizio meramente formale, privo di concreta lesività, sanato dalla raggiunta conoscenza dell’atto (arg. ex art. 156, co. 3 c.p.c.). Non può dunque accogliersi la richiesta di estinzione parziale del processo ex art. 86, co. 5, c.g.c. formulata dai difensori, dovendosi considerare valida l’intervenuta integrazione dell’atto introduttivo nei confronti di tutti i convenuti.
La difesa ha inoltre reiterato, anche rispetto all’atto di citazione integrativo, l’eccezione di nullità per asserita perdurante indeterminatezza dei fatti addebitati. Il Collegio ritiene però che l’atto integrativo – pur richiamando in larga parte il contesto fattuale già descritto nell’originaria citazione – abbia superato i rilievi di nullità, avendo esplicitato con maggior dettaglio le condotte e il ruolo di ciascun convenuto. In particolare, l’atto integrativo ha esposto cronologicamente l’iter della vicenda e gli specifici apporti dei singoli: ad esempio indicando il numero di titoli della IS ottenuti da OU TI (n. 1508) e quelli da costei ceduti alla società CI GL S.r.l. (n. 570); descrivendo l’operazione di conferimento dell’azienda di RA AN nella neocostituita società AB s.s. (con passaggio di 646 titoli residui). Risulta ora chiaro, inoltre, in che cosa consista il “danno erariale BR” oggetto del giudizio: esso è pari ai contributi FEAGA complessivamente erogati dal 2017 al 2020 all’Azienda Agricola CI GL in forza dei 570 titoli illegittimamente acquisiti da OU. L’atto integrativo ha prodotto prospetti e tabelle (allegati A-H) a supporto di tali quantificazioni, colmando le lacune di autosufficienza evidenziate nell’ordinanza n. 7/2025. Pertanto, non sussiste più la dedotta nullità ex art. 86 c.g.c., avendo la Procura adempiuto (seppur sinteticamente) alle indicazioni ricevute. Le doglianze difensive sul punto si palesano come questioni di merito, volte a negare la riconducibilità delle condotte ai convenuti, e come tali saranno esaminate infra.
10. L’istanza di sospensione del giudizio.
Parimenti infondata è la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c., avanzata dagli stessi convenuti con riferimento al procedimento penale parallelo. Va rilevato, in via di fatto, che il procedimento penale evocato – originariamente pendente avanti il Tribunale di AD (n. R.G.N.R. 3204/2019) – si è nel frattempo concluso: esso risulta definito con sentenza emessa dal IP di AD n. 1289/2023 (all. 9), confermata dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 3072/2024 del 17 settembre 2024 (all. 10) e divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 10456/2025 del 4 giugno 2025, all. 11) che ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati. La pregiudiziale penale è dunque venuta meno, essendo intervenuta una sentenza penale definitiva. Va peraltro aggiunto che la materia del contendere nel giudizio contabile non presenta profili di stretta dipendenza da un accertamento penale: in particolare, non vi erano nel caso di specie questioni che, per il loro carattere pregiudiziale, costituivano il necessario antecedente dal quale dipendeva la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento era richiesto con efficacia di giudicato demandate alla sede penale (circostanze che a norma dell’art. 106 c.g.c. rendono necessaria la sospensione). La sospensione ex art. 106 va quindi negata, sia perché divenuta improcedibile per sopravvenuta definizione del processo penale, sia perché non necessaria ai fini delle decisioni contabili. Gli elementi di fatto emersi nella sede penale possono essere liberamente valutati in questo giudizio, nell’ovvio rispetto del principio di autonomia della giurisdizione erariale (fermo restando il disposto dell’art. 651 c.p.p., non essendo applicabile l’art. 654 c.p.p., trattandosi di responsabilità amministrativa).
11. L’eccezione di prescrizione.
La difesa ha inoltre eccepito la parziale prescrizione dell’azione risarcitoria, invocando l’art. 1, co. 2, L. 20/1994 (termine quinquennale) e sostenendo che la Procura era in grado di attivarsi da tempo, essendo i fatti avvenuti “alla luce del sole” e conoscibili già nel 2015-2016.
L’eccezione non merita accoglimento. Dall’istruttoria svolta risulta che la notitia damni è pervenuta alla Procura abruzzese soltanto nel giugno 2023, a seguito della segnalazione della Procura contabile veneta e della trasmissione della corposa documentazione d’indagine raccolta dalla Guardia di Finanza di AD. Il complesso meccanismo fraudolento escogitato dai convenuti non era emerso subito agli occhi dell’amministrazione erogante, grazie all’artificiosa parvenza di regolarità che accompagnava le operazioni: ogni fase appariva formalmente legittima (dalla richiesta di titoli in qualità di “giovani agricoltori”, alle compravendite di beni e diritti, alle domande annuali di contributo, tutte attività debitamente registrate e controllate dagli organismi pagatori). Proprio questa sofisticata “creazione di una realtà formalmente regolare” – come l’ha definita il P.G. innanzi la Corte d’Appello di Venezia (sent. 3072/2024, p. 1) – ha reso particolarmente insidioso e difficile da scoprire l’illecito, che infatti è stato individuato solo grazie ad approfondite indagini di polizia giudiziaria (analisi incrociate sulle banche dati SIAN e BDN, intercettazioni telefoniche, verifiche bancarie, ecc.). Si è dunque in presenza di un occultamento doloso del danno, attuato con condotte volutamente tese a mascherare la realtà sostanziale mediante atti leciti solo all’apparenza. In tali casi il termine di prescrizione decorre dalla data di effettiva scoperta del danno (art. 1, co. 2, L. 20/1994).
Può ritenersi che la frode sia stata concretamente accertata tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, quando la Guardia di Finanza ha raccolto prove oggettive e riscontri decisivi che hanno confermato l’ipotesi investigativa iniziale.
Sebbene le indagini fossero iniziate nel 2019, con la richiesta ad AVEPA del 13 settembre 2019 per ottenere l’elenco degli agricoltori veneti che avevano presentato domande di aiuto come “nuovi” o “giovani agricoltori” con terreni fuori regione, è solo nel corso del 2020 che sono emersi elementi probatori certi.
Il primo momento chiave si registra il 16 novembre 2020, quando l’autotrasportatore ROSSI RO, sentito come persona informata sui fatti, dichiara che i rapporti per il trasporto degli animali intestati a RA AN erano in realtà gestiti esclusivamente da IS CA. Questo testimone afferma di non aver mai avuto contatti con RA, confermando così che quest’ultimo era un prestanome.
Il 16 dicembre 2020, durante una perquisizione presso l’ufficio utilizzato da RA, viene sequestrata una cartellina contenente un’e-mail del 24 luglio 2015. In essa, un dipendente della banca MPS comunica i dati del conto corrente intestato a RA direttamente alla società AS LT S.r.l., che a sua volta li inoltra a RA. Questo documento dimostra che la società dei CA aveva aperto e gestiva il conto bancario di RA, confermando la natura fittizia della sua attività agricola.
Due giorni dopo, il 18 dicembre 2020, un’intercettazione ambientale tra IA e IS CA rivela che i due erano consapevoli dell’indagine in corso e discutevano apertamente del coinvolgimento di ND CA, che aveva acquistato le quote di RA. In quella conversazione, IA ammette implicitamente che la richiesta di accesso alla IS ON era stata fatta utilizzando RA come “giovane agricoltore”, confermando così la costruzione artificiosa del meccanismo fraudolento.
Infine, il 19 aprile 2021, la veterinaria ASL Anastasia Domesi dichiara di non aver mai avuto contatti con RA e di aver ricevuto istruzioni solo da IS e IA CA. Anche questo elemento rafforza la tesi che RA non gestisse realmente l’attività agricola a lui intestata.
In conclusione, è tra novembre 2020 e aprile 2021 che gli inquirenti hanno raccolto le prove decisive per ritenere la frode pienamente accertata nei suoi elementi costitutivi. Questi riscontri – testimonianze, documenti bancari, intercettazioni e dichiarazioni di terzi – hanno trasformato l’ipotesi investigativa in una certezza giudiziaria.
Nel caso in esame la scoperta del danno può quindi farsi coincidere con l’acquisizione degli esiti investigativi del Nucleo P.T. della GdF di AD.
L’azione risulta quindi tempestivamente esercitata con invito a dedurre notificato nel 2024 e citazione depositata nel mese di ottobre 2024, ben entro il quinquennio dalla scoperta. Né rileva in senso contrario la circostanza che i fatti generatori risalgano agli anni 2015-2016 (emissione dei titoli) o 2017-2020 (erogazione dei contributi): come chiarito, il carattere fraudolento e subdolo delle operazioni impediva all’amministrazione creditrice di avvedersi della lesione contabile prima delle indagini del 2020-2021. In definitiva, il termine prescrizionale risulta sospeso sino alla scoperta del danno occultato, e da tale momento non è decorso il termine di prescrizione rispetto all’avvio della presente azione, con conseguente integrale non prescrittibilità della pretesa risarcitoria.
L’orientamento prevalente della Corte dei conti afferma infatti che in caso di condotta dolosa accompagnata da occultamento fraudolento del danno, la prescrizione quinquennale dell’azione erariale decorre dalla scoperta del fatto dannoso (scoperta della frode) in modo unitario per tutti i danni derivanti da quella condotta, anche se verificatisi in annualità diverse.
Ciò avviene perché l’ordinario decorso è rimasto sospeso finché il danno è rimasto nascosto, e solo al momento della scoperta il diritto al risarcimento ha potuto essere esercitato (ex art. 2935 c.c.).
Non può quindi essere accolta l’eccezione della difesa.
12. Nel merito: ricostruzione del meccanismo fraudolento.
Il complesso materiale probatorio – atti amministrativi, relazione di polizia giudiziaria (All. 2 citazione integrativa) e sentenze penali passate in giudicato (All. 9, 10, 11) – convergono nell’attestare l’esistenza di un sistema fraudolento unitario, ideato e attuato dai convenuti IS e IA CA, imprenditori agricoli padovani, con la piena consapevole partecipazione di AN RA e TI OU in qualità di prestanome, e con il coinvolgimento strumentale delle loro società agricole di famiglia (tra cui la Società Agricola CI GL S.r.l. in BR). Il fine perseguito era l’indebita captazione di ingenti fondi comunitari FEAGA destinati alla Politica Agricola Comune (PAC), eludendo la normativa che riserva tali aiuti a giovani o nuovi agricoltori reali.
In sintesi, i CA – già affermati imprenditori agricoli – fecero risultare sulla carta due giovani imprenditori agricoli (RA e OU), privi di esperienza ma con i requisiti anagrafici per accedere prioritariamente alla IS ON dei titoli PAC. Tramite queste due figure fittizie, nel 2015 vennero richiesti ed ottenuti gratis dall’erario ben 2.875 titoli PAC (1.367 a nome RA e 1.508 a nome OU) come premio per nuovo insediamento (v. GdF 328442/2022 p. 34). Tali titoli – ciascuno associato a un diritto annuo di contributo su ogni ettaro dichiarato – furono immediatamente ceduti o conferiti dai prestanome a favore di società riconducibili ai CA, i quali in tal modo incassarono per più anni i relativi pagamenti diretti PAC erogati dagli Organismi Pagatori nazionali e regionali (GE, AVEPA, ecc.). Questo schema base – già riscontrato dalla Corte dei conti Veneto nella sentenza n. 12/2024 (relativa alle medesime operazioni sul territorio veneto) – qualifica una truffa ai danni dell’Unione Europea, attuata con artifici e raggiri tali da ingannare gli enti erogatori sull’esistenza di giovani imprenditori e di attività agricola in realtà inesistenti. La trattazione in sede penale ha escluso recisamente che si trattasse di mere operazioni elusive lecite: al contrario, ha riconosciuto la sussistenza di artifizi e raggiri posti alla base dell’addebito per dolo, stigmatizzando l’artificiosa rappresentazione della realtà creata dai CA in concorso con i loro prestanome. I giudici penali hanno accertato che RA e OU erano meri frontmen: soggetti di giovane età anagrafica, reclutati per figurare come beneficiari formali dei titoli, mentre in realtà l’intera gestione era in mano ai CA, veterani del settore. L’apparente liceità formale di talune operazioni (es. cessioni di titoli a terzi, costituzione di nuove società agricole) non scalfisce il giudizio di frode: si è in presenza di un complesso disegno preordinato ex ante a conseguire indebitamente i benefici pubblici, aggirando la finalità pro-giovani della norma UE mediante un abuso del diritto in senso sostanziale. Significativamente, infatti, non una sola delle attività dichiarate dai prestanome è risultata reale: le indagini hanno rivelato che le terre date in subaffitto non vennero mai effettivamente coltivate o pascolate dai falsi giovani agricoltori, i capi di bestiame formalmente intestati a questi ultimi in realtà appartenevano ai CA, e i conti correnti bancari aperti a nome di RA e OU furono di fatto gestiti e movimentati dai CA stessi. In definitiva, gli aiuti comunitari, finalizzati a favorire l’ingresso di forze nuove nel settore primario, sono stati interamente drenati dai CA a proprio beneficio, svuotando lo scopo pubblico e sottraendo risorse che sarebbero spettate ad altri agricoltori onesti. Questa condotta dolosa ha cagionato un danno erariale pari all’intero valore dei contributi illecitamente percepiti, in quanto spesa pubblica sviata dalla sua funzione e divenuta sterile per il fine di legge.
Nel caso qui all’esame, di competenza territoriale della Sezione BR, l’epicentro del danno è costituito dalla Società Agricola CI GL S.r.l. (odierna convenuta): essa – come meglio appresso specificato – è uno dei veicoli societari attraverso cui i CA hanno incamerato i titoli e i contributi ottenuti fittiziamente dai prestanome, ed è la beneficiaria finale dei pagamenti PAC indebitamente erogati in BR negli anni 2016-2020 (per complessivi € 829.191). Più precisamente, dalle risultanze istruttorie risulta che la prestanome OU TI cedette nel 2016 570 titoli PAC (dei 1.508 ottenuti da IS) proprio alla Società CI GL Sent. C. App. Venezia 3072/2024, p. 22), la quale – disponendo così di un ampio portafoglio di diritti all’aiuto – percepì negli anni seguenti i corrispondenti premi FEAGA. Anche il prestanome RA contribuì indirettamente allo schema, poiché la sua parallela acquisizione e cessione di titoli (seppur non confluiti in CI GL, ma in altre società dei CA) servì a completare il disegno criminoso unitario, rafforzandone la copertura e i mezzi finanziari. Si tratta dunque di condotte tra loro collegate e convergenti verso un medesimo risultato lesivo, cosicché – per costante giurisprudenza – viene in rilievo un unico evento di danno, addebitabile a tutti i partecipi (v. infra sulla responsabilità solidale dei concorrenti).
Tutto quanto sopra risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio, alla luce di plurimi elementi istruttori puntualmente richiamati anche nella memoria integrativa del Requirente: la Relazione del Nucleo PEF GDF di AD (All. 2) offre un’analisi dettagliata delle operazioni bancarie, societarie e documentali poste in essere, mentre gli atti del procedimento penale (All. 9, 10, 11) – conclusosi con la condanna definitiva degli imputati – confermano in toto la ricostruzione accusatoria. In particolare, la sentenza n. 1289/2023 IP AD (All. 9) e la successiva sentenza n. 3072/2024 Corte d’Appello Venezia (All. 10) hanno cristallizzato i seguenti punti fermi, pienamente valorizzabili in questo giudizio: (i) la natura intrinsecamente fraudolenta delle condotte, connotate da artifici (fittizie intestazioni, atti simulatori) e da un chiaro dolo intenzionale di conseguire indebitamente i contributi UE; (ii) il ruolo meramente strumentale dei prestanome RA e OU, i quali hanno agito d’intesa con i CA affinché questi ultimi potessero “portare a casa i titoli” (cfr. conversazioni WhatsApp tra CA IA e RA AN, v. Relazione Guardia di Finanza Prot. 0328442/2022) e lucrarne i benefici economici (iii) la piena consapevolezza da parte di IS e IA CA della contrarietà dello schema rispetto alla normativa PAC, come si desume dalle conversazioni captate (in cui gli stessi parlano di “temporali in arrivo” alludendo ai controlli GdF e discutono di come “giustificare i movimenti” di denaro e bestiame, v. Sent. App. Venezia n. 3073/2024 e relaz. G.d.F. 0328442/2022); (iv) l’assenza di qualsivoglia effettiva attività agricola in capo ai prestanome, evidenza questa confermata anche da testimoni terzi (il trasportatore RO RO e il veterinario Anastasia Domesi hanno dichiarato di aver sempre trattato solo con i CA in merito agli animali, non avendo mai incontrato o ricevuto istruzioni dagli intestatari formali RA e OU, v. Relazione Guardia di Finanza Prot. 0328442/2022, p. 15); (v) la riconducibilità ultima di tutti i flussi finanziari ai conti e alle società dei CA, mediante una fitta rete di bonifici e prelevamenti collegati (esemplare il caso del conto CI GL S.r.l., su cui affluirono i pagamenti PAC e dal quale uscirono somme verso altri conti del “Gruppo CA”, come dettagliato più avanti). Si aggiunga che la Corte di Cassazione (Sez. II, sent. n. 10456/2025, All. 11) ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati CA e OU, rendendo irrevocabili le predette statuizioni penali. In tal modo, anche in sede penale si è definitivamente accertata la sussistenza del dolo e l’illiceità delle operazioni. Questo quadro probatorio, nel suo insieme, è pienamente utilizzabile dal giudice contabile ex art. 116 c.p.c., non risultando smentito da elementi contrari di pari consistenza e anzi trovando ulteriori conferme nelle difese stesse dei convenuti (molte circostanze di fatto – come le cessioni di titoli e i legami tra i soggetti – sono pacifiche, differendo le parti solo nell’interpretazione giuridica).
Si può dunque procedere all’esame delle singole posizioni dei convenuti, alla luce delle condotte a ciascuno ascritte e del rispettivo apporto causale al danno contestato in BR.
13. La posizione di CA IA.
Le risultanze istruttorie collocano MA IA al centro del sistema illecito. Egli – all’epoca dei fatti quarantenne imprenditore agricolo – fu l’ideatore materiale e il principale artefice dell’operazione, nonché l’amministratore finale dei proventi illeciti. In particolare, IA figura come dominus in tutte le fasi: fu lui a istruire i prestanome sulle pratiche da presentare e sulle cessioni di titoli da effettuare, a manovrare i conti correnti e a incassare i contributi tramite le sue società. Numerose prove lo dimostrano. Già il 16 giugno 2015, a poche ore dall’inoltro delle domande alla IS ON a nome RA e OU, il CA inviava un messaggio WhatsApp a RA elogiando l’“eccellente lavoro di inserimento a sistema” delle domande e scrivendo testualmente: “facciamoci dare i titoli tutti… portiamo a casa i titoli” (v. Relazione Guardia di Finanza Prot. 0328442/2022, p. 17 e all. 45). Questa esternazione – ove i titoli sono quelli gratuiti richiesti dai finti giovani agricoltori – rivela in modo lampante l’intenzione di IA di acquisire, per sé, l’intero pacchetto di aiuti tramite i prestanome. E infatti, coerentemente, in pochi mesi egli mette in atto quanto pianificato: i) induce RA a vendere a lui medesimo 680 titoli (su 1.367) già nel maggio 2016, corrispondendo un acconto di € 18.000 (a fronte di € 75.000 pattuiti) dal proprio conto cointestato (v. Relazione Guardia di Finanza Prot. 0328442/2022 p. 6 e all. 16); ii) nel novembre 2016 costituisce assieme a RA la Società Agricola AB s.s., conferendovi l’intera azienda di quest’ultimo con i restanti 646 titoli (v. Relazione Guardia di Finanza Prot. 0328442/2022, p. 7 e all. 22) – operazione in cui viene riconosciuto a IA un credito di € 510.985 “per l’ottenimento dei contributi PAC” (segno inequivoco che il know-how e il controllo erano i suoi); iii) analogamente, induce OU TI a cedere in data 14.5.2016 ben 570 titoli alla Società Agricola CI GL S.r.l. (di cui egli stesso era socio amministratore, Relazione Guardia di Finanza Prot. 0328442/2022, p. 35) e altri 69 titoli all’azienda La Spella s.s. – entrambe società del “gruppo CA”; iv) quindi, insieme alla OU, fonda nel novembre 2016 la Società Agricola AN UC s.s. conferendovi i 726 titoli residui a nome di lei (v. Relazione Guardia di Finanza Prot. 0328442/2022, p. 35) (OU risulta poi uscita dalla società senza ottenere utili, confermando la finalità meramente strumentale dell’operazione). Attraverso tali mosse, IA CA – direttamente o tramite società a lui riconducibili – è divenuto sostanzialmente l’intestatario effettivo di tutti i 2.875 titoli indebitamente ottenuti dai prestanome (fatta salva una quota marginale ceduta a terzi minori, comunque legati alla famiglia). Egli, in altri termini, ha “portato a casa i titoli” come preannunciato, ponendo le basi per incassare i contributi su migliaia di ettari per più campagne PAC.
La successiva gestione finanziaria dei premi conferma ulteriormente il ruolo apicale di IA. Dalla Relazione GdF (All. 2, PROT. GDF 328442/2022; rel. GdF Allegato A - CNR 10) risulta che egli ottenne delega ad operare su tutti i conti correnti aperti a nome dei prestanome (sia sull’impresa individuale RA AN sia sull’impresa OU TI), e che fu l’ordinante o beneficiario finale di quasi ogni movimento di rilievo (Relazione GdF; Sentenza Corte Appello Venezia). Emblematico è il caso del conto bancario Monte Paschi n. 20537 intestato a RA: su tale conto, aperto il 23.7.2015 proprio per ricevere i pagamenti PAC, il CA figura delegato fin dall’inizio e vi compie operazioni significative (Relazione GdF, pag. 8-10). Ad esempio, in data 18.4.2016 effettua un bonifico in entrata di € 200 dal conto proprio e del padre IS, per coprire spese di tenuta del conto RA; il 15.7.2016 versa € 4.200 in contanti sul medesimo conto, subito utilizzati per pagare un modello F24 pochi giorni dopo; il 14.09.2016 effettua un ulteriore versamento di € 1.400 in contanti, anch’esso finalizzato a spese ed imposte intestate a RA (Relazione GdF, pag. 10). Questi versamenti personali sul conto del prestanome evidenziano che IA ne era il gestore di fatto, assicurandosi che nulla fosse lasciato insoluto e mantenendo il conto attivo fino al momento in cui non servì più (il conto fu chiuso nel settembre 2018 su sua decisione, come risulta da SMS acquisiti – Relazione GdF, pag. 10).
Quanto ai prelievi di denaro, il CA ha attinto a piene mani: sul conto RA si registrano numerosi prelevamenti in contanti disposti da CA IA (otto prelievi per totali € 25.500, nel solo periodo post-liquidazione PAC del 2016) (Relazione G.d.F. prot. 328442/2022, pag. 10). Contestualmente, ingenti bonifici partivano dal conto RA verso conti riferibili al CA: emblematicamente, il 30.12.2016 RA (su impulso di IA) trasferisce € 275.000 dal proprio conto alla neonata società AB (Relazione GdF, pag. 13), e l’11.01.2017 – a meno di due settimane – la società AB gira € 200.000 sul conto personale di CA IA (causale “acconto utili”), somma poi dirottata lo stesso giorno sulle casse della AS LT S.r.l. (società di famiglia) (Relazione GdF, pag. 13). Si tratta, con ogni evidenza, di un circuito chiuso tramite cui il convenuto ha incamerato nelle proprie disponibilità il denaro proveniente dai contributi PAC inizialmente accreditati al prestanome RA (Relazione GdF). Analoghe movimentazioni a specchio risultano per la partita relativa a OU TI: il 9.01.2017 dal conto di quest’ultima fu disposto un bonifico di € 300.000 alla Soc. Agr. AN UC s.s. (con causale “conferimento”), e solo due giorni dopo la AN UC trasferiva € 200.000 sul conto personale di CA IA (causale “acconto utili”), somma immediatamente girata alla AS LT s.r.l. come “finanziamento” (Relazione GdF, pag. 27). Queste operazioni, tracciate documentalmente e non contestate nel loro svolgimento, rendono palese che IA CA fu il beneficiario economico ultimo dei contributi: mediante la catena che dai prestanome e dalle società di comodo conduce alle proprie disponibilità personali egli si appropriò dei fondi pubblici erogati (Relazione GdF; Sentenza Corte Appello Venezia). Nessuna controprestazione venne realmente corrisposta ai prestanome (se si eccettuano i simbolici € 18.000 a RA, pari al 24 per cento appena del prezzo concordato per i titoli ceduti, e l’ancor più irrilevante importo corrisposto a OU per pochi titoli ceduti a La Spella) (Relazione GdF, pag. 10), il che conferma ulteriormente la natura di schermi vuoti dei due giovani intestatari.
In diritto, da quanto sopra discende in modo univoco la responsabilità gravissima, con profilo di dolo, di CA IA. Egli ha concepito e condotto un’operazione strutturalmente contraria ai fini pubblici, con pieno intendimento del carattere fraudolento: non risulta credibile – e invero è stata smentita in sede penale – la linea difensiva per cui egli avrebbe agito nella convinzione di lecitamente sfruttare qualche opportunità di mercato. Al contrario, la mens rea traspare limpida dai comportamenti: basti rilevare che IA cercò attivamente di occultare la trama, impartendo istruzioni per simulare attività inesistenti (si veda la testimonianza del vettore RO, secondo cui tutti gli accordi sul trasporto degli animali intestati a RA venivano presi con IA (Relazione G.d.F. prot. 328442/2022, pag. 15), mentre RA “non aveva alcuna conoscenza di come avvengono i carichi e scarichi” (Relazione GdF, pag. 15), e addirittura nelle loro fatture interne usavano la dicitura AS LT S.r.l. per intendere che lavoravano conto CA (Relazione GdF, pag. 15). Questa volontà di nascondere la realtà tradisce la coscienza delittuosa. In definitiva, CA IA ha apportato un contributo causale determinante al danno erariale qui considerato, avendo direttamente provocato la distrazione di € 829.191 di risorse FEAGA verso la sua sfera. La sua responsabilità amministrativa va quindi affermata integralmente.
14. La posizione di CA IS.
CA IS – padre di IA – è convenuto in qualità di compartecipe e co-ideatore della frode. Dalle fonti istruttorie risulta che egli, sebbene più defilato nelle operazioni strettamente bancarie, ebbe un ruolo di direzione e supporto essenziale: fu in sostanza il regista occulto e il garante dell’operatività logistica.
Già la genesi del piano vede la sua impronta: IS era Presidente del CdA della AS LT S.r.l., società attraverso cui i CA controllavano vasti pascoli e servizi agricoli sin dal 2008 (Relazione G.d.F. prot. 328442/2022; Sentenza Corte Appello Venezia), ed è tramite la AS LT che la truffa è stata resa possibile (Relazione GdF, pag. 3). In concreto, IS CA ha fornito ai prestanome i mezzi apparenti per qualificarsi imprenditori agricoli: la AS LT S.r.l. infatti stipulò con RA e con OU vari contratti di affitto di terreni montani e di compravendita di bestiame, cosicché i due giovani potessero dichiarare centinaia di ettari condotti e numerosi capi allevati (Relazione GdF; Sentenza Corte Appello Venezia). Tali contratti – tutti di breve durata e concentrati nel 2015-2016 – avevano carattere meramente cartolare, come accertato in sede penale. Eppure, quei contratti furono decisivi per ottenere i titoli RN: IS CA li sottoscrisse da una parte (quale rappresentante della AS LT) e dall’altra li fece figurare a favore di RA e OU (Relazione GdF).
A distanza di anni, la vicenda penale ha qualificato con nettezza tali contratti come artifici fraudolenti: essi erano un’evidente falsa copertura dei rapporti reali, poiché non prevedevano in alcun modo che i CA svolgessero effettiva attività per i due prestanome; essi in realtà lavoravano per sé stessi, al fine esclusivo di lucrare integralmente i contributi PAC a cui non avrebbero avuto diritto. È dunque evidente la responsabilità diretta di IS CA nel fornire il substrato simulato all’intera operazione.
La sua presenza attiva emerge anche in molteplici altri elementi: fu IS a mantenere i contatti con i familiari prestanome, ad esempio incontrando il cugino RE (marito di OU) per rassicurarlo e promettergli generiche compensazioni (“dare qualcosa alla moglie”, v. rel. G.d.F, p. 32); fu ancora IS che, nell’estate 2020, alle prime avvisaglie di indagini, manifestò consapevolezza del rischio (“arrivano due temporali” egli comunica cripticamente a un interlocutore) e si adoperò per predisporre pezze d’appoggio ai movimenti di denaro; infine, sul piano gestionale, se IA curava gli aspetti operativi, IS fungeva da supervisore e consigliere, come evidenziano le intercettazioni ambientali in cui padre e figlio discutono insieme delle strategie da adottare in reazione alle verifiche in corso. Pertanto, CA IS – lungi dall’essere estraneo – ha compartecipato con dolo alla causazione del danno erariale, mettendo a disposizione del figlio l’esperienza imprenditoriale, i beni (pascoli e bestiame) e la struttura societaria necessari per inscenare l’attività agricola dei prestanome. Senza il suo apporto, lo schema non avrebbe potuto realizzarsi: basti pensare che fu l’azienda AS LT di IS a possedere i pascoli in BR (Ovindoli) formalmente utilizzati da RA e OU per giustificare l’accesso alla IS. Da ciò deriva la perfetta pari responsabilità di IS rispetto a quella del figlio, non rilevando in senso esimente la circostanza che egli abbia personalmente percepito solo parte minore dei fondi: ai fini della responsabilità amministrativa, conta la lesione arrecata al pubblico erario, lesione che nel caso di specie – come già chiarito – coincide con l’intero importo vanificato dei contributi distolti dalla loro finalità (cfr. SS.UU. Cass. n. 9966/2010). L’avere destinato tali risorse a beneficiari diversi da quelli voluti dal legislatore (giovani agricoltori autentici) costituisce di per sé il danno, e IS CA ne è stato pienamente concausa dolosa. Egli va quindi ritenuto responsabile del pregiudizio erariale, in solido con gli altri convenuti.
15. La posizione di RA AN.
RA AN è uno dei due soggetti prestanome coinvolti. La sua posizione va esaminata con riferimento sia al complessivo disegno criminoso, sia al più ristretto ambito territoriale abruzzese. In via generale, è documentalmente assodato che RA accettò di prestare il proprio nominativo per conseguire titoli PAC da giovane agricoltore: costui, fino ad allora semplice impiegato in un Centro di Assistenza Agricola (CAA) a Conselve (PD), il 10 maggio 2015 aprì improvvisamente una partita IVA agricola a suo nome e, appena un mese dopo, presentò domanda per l’assegnazione di titoli da IS, dichiarando di condurre oltre 1.574 ettari di pascoli in varie regioni. Tali circostanze, di per sé anomale, hanno trovato spiegazione solo alla luce delle indagini: RA non disponeva realmente di terre o mezzi, ma fu “appoggiato” dalla rete CA per ottenere un risultato altrimenti impossibile. La Relazione GdF (All. 2) lo qualifica senza mezzi termini come “mera figura di prestanome di CA IS e IA, al fine di acquisire gratuitamente i titoli”. Numerosi indizi sorreggono questa valutazione:
(i) i finanzieri verificarono che all’indirizzo di residenza di RA non vi era traccia di alcuna impresa agricola, trattandosi di un normale appartamento cittadino (Relazione G.d.F. prot. 328442/2022, pag. 4: “Presso la sede legale della ditta individuale insiste un’unità immobiliare ad uso residenziale ove non vi è traccia di alcuna impresa agricola.”);
(ii) nell’unica località extra-veneta indicata (Castelluccio di Norcia, PG) non fu trovata alcuna sede o attività riconducibile a RA (Relazione G.d.F. prot. 328442/2022, pag. 4: “Da attività svolta da questo Reparto nelle località di Castelluccio di Norcia (PG) non risulta alcuna unità locale riconducibile alla d.i. RA AN.”);
(iii) d’altro canto, presso l’ufficio del CAA Futuro Agricoltura di Conselve fu rinvenuta e sequestrata una cartellina intestata allo RA contenente, tra l’altro, una e-mail del 24.7.2015 inviata dalla banca MPS direttamente alla casella pascolialti@alice.it (e-mail della società di IS) con i dati del conto corrente intestato a RA – segno che l’apertura del suo conto fu gestita in prima persona dai CA (Relazione G.d.F. prot. 328442/2022, pag. 16: “durante le perquisizioni del 16.12.2020 presso l’ufficio di Futuro Agricoltura Conselve in uso a CA AN, è stata sequestrata una cartellina contenente documentazione relativa alla d.i. CA AN, al cui interno è stata rinvenuta un’e-mail del 24.07.2015 (Allegato nr. 41), in cui RA IA, dipendente della Banca MPS Gestore Small Business – Sostituto titolare, comunica all’e-mail pascolialti@alice.it i dati del conto corrente acceso a nome di RA AN. Gli stessi dati vengono poi inoltrati da IA CRIVELLARI, dipendente della società PASCOLI ALTI S.r.l. a CA AN all’indirizzo mail sandro.scarabello@ eurocoltivatori.it.”);
(iv) la dott.ssa Anastasia Domesi, veterinario ASL che seguiva le aziende zootecniche, ha dichiarato che non si è mai interfacciata con RA, mai incontrato né contattato, avendo ricevuto direttive esclusivamente da IS e IA CA (Relazione G.d.F. prot. 328442/2022, pag. 15: “a.s.i. nei confronti del veterinario DOMESI Anastasia, (Allegato nr. 39) la quale sentita in atti il 19.4.2021, relativamente agli aspetti sanitari e anagrafici degli animali ha dichiarato di non essersi mai interfacciata con CA AN, non averlo mai incontrato, né ricevuto incarichi sinanche telefonicamente e di aver ricevuto direttive solo da MA IS e MA IA, suoi unici referenti.”).
Tali elementi dimostrano che RA fu un titolare solo apparente, privo di autonomia, manovrato dai CA per fungere da testa di legno.
Va però rilevato che, diversamente dal caso OU, il filone abruzzese dell’operazione non si è alimentato direttamente dei titoli intestati a RA. Egli, infatti, operò prevalentemente sul versante veneto-umbro: i suoi titoli furono dirottati verso la AB s.s. (società padovana) e verso aziende agricole in Veneto (ad es. CA S.S. di Correzzola), e i contributi indebiti associati a RA (pari a € 663.408) gravarono sul bilancio dell’AVEPA e di altri enti del Nord. Al contrario, il danno oggetto del presente giudizio – € 829.191 di contributi PAC percepiti in BR – scaturisce dai titoli ottenuti dall’altra prestanome, OU TI, e trasferiti a CI GL S.r.l. (come già esposto). Pertanto, il nome di RA AN non compare direttamente negli atti e pagamenti riguardanti il territorio abruzzese. Questa circostanza impone di delimitare con cura la sua responsabilità: infatti la Procura attrice ha convenuto RA non perché egli abbia personalmente incassato contributi in BR, ma in quanto compartecipe dell’unico disegno doloso che ha portato anche al danno in questa regione. In altri termini, la sua corresponsabilità è di natura concorsuale morale e causale: l’attività di RA (ottenere indebitamente 1367 titoli e cederli ai CA) ha rafforzato e reso più efficace l’intero sistema, aumentando il bottino complessivo di cui i CA hanno potuto godere; inoltre, la presenza di un secondo prestanome (oltre OU) ha contribuito a disperdere e confondere le attenzioni dei controlli, ritardandone forse la scoperta. Si può dunque affermare che AN RA ha concorso con dolo nel piano criminoso unitario e deve rispondere, a livello di principio, dell’intero danno derivatone, ancorché la specifica porzione abruzzese non lo abbia visto attore protagonista. Del resto, la giurisprudenza contabile riconosce la responsabilità solidale integrale in capo a tutti i partecipi di un fatto dannoso unico, specie in presenza di dolo comune finalizzato all’evento lesivo, come nella situazione odierna: il danno erariale (complessivo) è frutto dell’azione combinata dei due prestanome con i CA; ne consegue l’obbligo di ciascuno di risarcirlo per intero, salva la ripartizione interna.
Nondimeno, ai fini di giustizia sostanziale, giova sottolineare che l’apporto di RA – pur decisivo nel disegno generale – ha inciso indirettamente sulla fattispecie locale. Nessuna voce di danno specifica è riferibile direttamente a RA sul territorio abruzzese (poiché i suoi titoli e contributi attengono ad altri ambiti territoriali). Ciò, beninteso, non esclude la condanna risarcitoria in solido. Sul piano della colpevolezza, in ogni caso, la sua dolosità è conclamata. Egli non era un giovane sprovveduto tratto in inganno: al contrario, come dipendente esperto di un CAA conosceva perfettamente le regole PAC e ha volontariamente simulato la creazione di un’azienda agricola per scopi illeciti.
Nelle chat WhatsApp con IA CA, RA non manifesta perplessità ma svolge diligentemente i compiti assegnati (v. Relazione G.d.F. prot. 328442/2022, pag. 17: aggiorna IA sull’invio di raccomandate relative al proprio gregge, ben sapendo di non possedere alcun gregge reale; “Nel messaggio del 24.11.2015 CA avvisa IA che gli sta mandando due raccomandate, due multe arrivate da Montegallo (AP). IA gli chiede come mai sono arrivate a lui e AN risponde che risulta lui proprietario del gregge (Allegato nr. 45 pag. 168).”).
Inoltre, i suoi tentativi di minimizzare la partecipazione paiono smentiti dalla condotta: ad esempio, l’8.01.2016 RA inviò una mail all’amministrazione AS LT affermando “se dobbiamo tenere la contabilità delle aziende RA e OU, abbiamo bisogno delle fatture” (v. Relazione G.d.F. prot. 328442/2022, pag. 17), frase che denota come egli fosse ben consapevole dell’assenza di qualsiasi documento fiscale genuino a supporto della sua impresa fittizia. Tale consapevolezza equivale, in termini giuridici, al dolo intenzionale (volto almeno ad agevolare l’altrui disegno criminoso, da cui poi ha sperato di trarre vantaggio: ricevette infatti la promessa di € 75.000, sia pur non interamente mantenuta). In conclusione, AN RA è responsabile in solido del danno erariale derivante dalla frode, fermo restando che – sul piano descrittivo – egli non ha incassato personalmente porzioni del danno contestato in BR (come invece altri convenuti).
16. La posizione di OU TI.
OU TI, cittadina marocchina del 1983, è l’altro prestanome coinvolto (v. Relazione G.d.F. prot. 328442/2022, pag. 19). Le evidenze emerse delineano una situazione per molti versi simile a quella di RA, salve alcune differenze. Anche la sig.ra OU, infatti, non aveva alcuna pregressa esperienza imprenditoriale agricola: era casalinga, entrata in Italia per ricongiungimento familiare col marito RE CA (cugino di IS), e mai avrebbe potuto intraprendere da sé un’attività su larga scala. Ciò nondimeno, l’11 maggio 2015 – un giorno appena dopo RA – apriva anch’ella la partita IVA agricola, diventando titolare di un’omonima impresa individuale con sede fittizia a Conselve (PD). Quattro settimane dopo presentava domanda PAC come giovane agricoltrice, dichiarando di disporre di 1.776 ettari di pascoli (affittati da AS LT s.r.l.) e ottenendo così 1.508 titoli dalla IS ON per la campagna 2015 (v. Relazione G.d.F. prot. 328442/2022, pag. 23). Queste cifre – abnormi per una neofita – destarono immediatamente sospetti negli organi di controllo: la Guardia di Finanza segnalò che OU figurava tra i primissimi richiedenti in Italia per estensione di terreni dichiarati, a fronte di una media delle altre domande di poche centinaia di ettari. L’anomalia era spiegabile solo ipotizzando una testa di legno, ipotesi confermata in pieno dalle indagini successive. È emerso infatti che la sig.ra OU mise a disposizione il proprio nome su impulso dei parenti CA, e che – al pari di RA – non svolse alcuna reale attività agricola. La Relazione GdF afferma che OU fu “prestanome consapevole” nel medesimo disegno dei CA. Invero, già quattro mesi dopo aver ottenuto i titoli, la sig.ra OU iniziò a cederli: il 14 maggio 2016 trasferì – come già detto – 570 titoli alla Società Agricola CI GL, 128 titoli alla AS LT S.r.l. dei CA, 69 titoli alla Società Agricola La Spella s.s. (di CA IA) e 15 titoli alla Società Agricola CI Stelle di CA ND (fratello di IA) (v. Relazione G.d.F. prot. 328442/2022, pag. 35). Con la riserva residua di 726 titoli, continuò fino al 2017 a percepire contributi (subito retrocessi ai CA com’è emerso) per poi conferire l’intera sua azienda nella neocostituita Società AN UC s.s. insieme a IA CA. Dopodiché la OU si defilò: negli anni successivi, come risulta dalle banche dati fiscali, non dichiarò redditi significativi dall’attività agricola – prova ne sia che nel 2018 il suo imponibile da “lavoro autonomo” fu di soli € 1.840 (v. Relazione G.d.F. prot. 328442/2022, pag. 20), e negli anni seguenti cifre affini (nessun utile dalla AN UC, modesti compensi da saltuarie occupazioni estranee al settore). Questo rafforza l’idea che OU TI fungesse da prestanome priva di reale coinvolgimento imprenditoriale, cedendo subito i benefici ottenuti e traendone per sé vantaggi minimi o nulli. La stessa difesa della sig.ra OU, nelle memorie depositate, ha insistito sull’assenza di arricchimento personale, evidenziando come ella fosse rimasta estranea alla gestione effettiva e avesse percepito solo importi irrisori. Tali circostanze di fatto sono in larga parte vere, ma – come già osservato per RA – non esimono affatto da responsabilità: OU era consapevole fin dall’inizio che il suo ruolo era quello di schermo, come si desume dallo schema stesso (nessun imprenditore genuino cede i propri titoli a terzi dopo pochi mesi). Inoltre, suo marito RE CA – ascoltato il 16.12.2020 – ha confermato che l’azienda intestata alla moglie fu gestita totalmente dal cugino IS, e che né lui né la coniuge trassero reali profitti (definendo anzi l’operazione “in perdita” per loro). Ciò avvalora che OU accettò la parte di prestanome in spirito fiduciario-familiare, permettendo ai CA di utilizzare la sua identità per lo scopo programmato.
Per quanto attiene specificamente al danno riferibile al territorio della Regione BR, va ribadito che esso è interamente riconducibile ai 570 titoli ceduti da OU alla Società CI GL S.r.l. e ai contributi poi erogati su tali titoli. Dalle tabelle agli atti risulta che i pagamenti PAC percepiti dalla CI GL coincidono con i “titoli tossici” provenienti da OU TI. In altri termini, la porzione di aiuti indebitamente ottenuti in BR scaturisce proprio dall’azione della sig.ra OU. Ella ne è dunque il fattore scatenante diretto. Il fatto che non abbia incassato sul proprio conto i relativi importi è irrilevante, poiché – come detto – il danno si consuma nel momento in cui il denaro pubblico esce indebitamente dalle casse erariali, a vantaggio di soggetti non aventi diritto (fossero essi la stessa OU, ovvero i CA). Di ciò la convenuta era certamente cosciente: la conversazione WhatsApp del 16.06.2015 (la IM citata sopra) mostra che stava collaborando con RA e il CA per “inserire a sistema” le domande PAC a suo nome e a nome di RA (Relazione G.d.F. prot. 328442/2022, pag. 17: “dal 13/06/2016 al 18/07/2018 ci sono conversazioni whatsapp di notevole importanza probatoria tra MA IA e CA AN (Allegato nr. 45). I due parlano delle domande di accesso alla IS per CA AN e per UI TI e dal tono delle conversazioni è chiaro che le domande vengono compilate amministrativamente da CA, ma sono gestite totalmente da IA, che detta tempi e modalità.”) La mens rea di OU TI è dunque connotata da dolo, quantomeno eventuale (ella volle l’evento di ottenere i titoli e accettò il rischio – anzi l’alta probabilità – che ciò fosse illecito e recasse pregiudizio all’erario).
Conseguentemente, OU TI deve rispondere del danno erariale contestato. La sua responsabilità è diretta e primaria riguardo ai contributi indebitamente erogati in BR: senza la sua fittizia “azienda giovane” quei contributi non sarebbero mai usciti dallo Stato, né a CI GL sarebbe spettato alcunché. Ogni tesi difensiva sulla regolarità formale dell’operato (richiamo a circolari GE 2013 e 2015, sul fatto che anche società possono essere giovani agricoltori, ecc.) appare fuorviante: nel merito si è provato che non vi fu alcuna reale società giovanile dietro la OU, ma solo la famiglia CA. Né rileva che nessun provvedimento amministrativo di revoca sia stato (ancora) adottato sui titoli OU: l’inerzia eventuale dell’GE non legittima certo la condotta, che in questa sede viene valutata ex post in base agli effetti sostanziali. Quanto all’asserita assenza di profitto personale, si è già detto che essa riguarda semmai la fase della distribuzione interna del maltolto, ma non esclude certo la responsabilità per il danno verso la collettività (casus mixtus cum dolo: il fine di lucro altrui, perseguito con accettazione del proprio sacrificio, rientra comunque nel dolo). Per tali ragioni, OU TI va condannata in solido al risarcimento, giacché il suo apporto concorre con quello degli altri convenuti alla produzione del pregiudizio.
17. La posizione della Società Agricola CI GL S.r.l.
La Società Agricola CI GL S.r.l. (oggi CI GL S.s. dopo la trasformazione, C.F. 01890780669) è la persona giuridica mediante cui i CA hanno incamerato sul territorio abruzzese i fondi illeciti. Come risulta dal Registro delle Imprese e dagli atti processuali, si tratta di società con sede in RO (AQ), località Quarto del Barone, costituita tempo addietro dai CA e parte integrante del loro gruppo di imprese agricole. In particolare, all’epoca dei fatti il suo legale rappresentante era CA IA (qualificatosi come tale in questo giudizio). La Procura attrice ha convenuto la società in giudizio assumendone la corresponsabilità, in virtù dell’indebito vantaggio da essa conseguito (i contributi PAC) e dell’azione attraverso cui i suoi organi – in primis IA – hanno concorso alla frode. La società CI GL, in sintesi, nega di poter rispondere con dolo (essendo un ente, privo di volontà propria distinta da quella degli amministratori), e lamenta di non aver ricevuto alcuna contestazione tipica ai sensi del d.lgs. 231/2001 sulle responsabilità degli enti.
Tali argomenti difensivi non colgono nel segno. È sufficiente osservare che la responsabilità amministrativa contabile degli enti pubblici o privati – lungi dal richiedere un autonomo rimprovero soggettivo all’ente – discende oggettivamente dall’aver concorso al danno attraverso l’operato, doloso o gravemente colposo, dei propri organi o dipendenti (art. 1, L. 20/1994). In altri termini, l’ente risponde del pregiudizio erariale se ne ha tratto beneficio e se la condotta causativa è riferibile ai suoi componenti, senza che occorra una “colpa dell’ente” come nell’illecito 231/2001. Questo orientamento è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, a tutela della integrità delle finanze pubbliche anche quando il danno derivi da persona giuridica e non solo fisica. Nel caso concreto, che la CI GL s.r.l. abbia tratto vantaggio dalle operazioni illecite è fuor di dubbio: essa ha percepito direttamente tutti i pagamenti PAC derivanti dai titoli ceduti da OU TI, incamerando risorse che, altrimenti, non le sarebbero spettate. In base ai documenti allegati all’atto di citazione, risulta infatti che la Società CI GL ha ricevuto negli esercizi 2017-2020 i seguenti importi (Relazione G.d.F. prot. 328442/2022, p. 40): € 188.365 (AG, campagna 2016); € 179.700 (AG, campagna 2017); € 179.208 (AG, campagna 2018); € 196.649 (AG, campagna 2019); € 85.268 (Avepa/Antic. statale, 2020). La somma totale – € 829.191 – coincide con il quantum di danno contestato. La stessa memoria difensiva integrativa depositata per la CI GL riconosce che la procura ha contestato un danno erariale di € 829.191 relativo ai contributi percepiti dalla Società Agricola CI GL S.r.l. nel periodo 2016-2020. Dunque, l’ente ha incamerato tale somma contra ius, ed è giusto che ne risponda in restituzione a titolo di indebito arricchimento da fatto dannoso.
Sotto il profilo causale, è provato che la società CI GL fu un ingranaggio attivo della frode: come già illustrato, nel maggio 2016 acquisì 570 titoli (da OU), dopodiché presentò ogni anno le domande uniche di pagamento su quei titoli e sui terreni ad essi abbinati, venendo puntualmente liquidata da AG e dagli organismi pagatori competenti. Non vi è contestazione che quelle domande contenessero informazioni fittizie sulla reale gestione aziendale: la CI GL risultava possedere un numero di titoli del tutto sproporzionato alla propria struttura, tanto che – come evidenziato nella sentenza della Sezione Veneto – si qualificano come titoli tossici (ossia ottenuti da chi non avrebbe potuto averli). La società, rappresentata dal CA, non poteva non sapere l’origine anomala di quei titoli, provenienti in blocco da un soggetto terzo (OU) che in quell’anno aveva smobilizzato la propria posizione. D’altronde, la stretta compenetrazione soggettiva con i CA esclude qualsiasi buona fede societaria: come detto, IA era l’amministratore di CI GL e contestualmente orchestratore della truffa. I fatti illeciti del suo organo si imputano direttamente alla società, fondando la presente responsabilità. La CI GL s.r.l. ha dunque concorso con dolo attraverso il suo amministratore – e tale elemento soggettivo è sufficiente, senza bisogno di ulteriori formalità. Né vale invocare l’assenza di un procedimento ex d.lgs. 231: tale normativa riguarda ben altri profili (illeciti penali presupposto e modelli organizzativi interni), mentre nel giudizio contabile rileva esclusivamente il nesso ente-fatto dannoso. E questo nesso, come sopra chiarito, sussiste pienamente.
Infine, risulta irrilevante la circostanza che i terreni condotti dalla Società CI GL S.r.l. rientrassero eventualmente, come argomentato dalla difesa, in zone montane svantaggiate (BR), per cui la società – in qualità di impresa agricola già attiva – avrebbe potuto secondo la difesa anch’essa accedere ai titoli della IS ON, ai sensi dell’art. 30, par. 7, Reg. (UE) 1307/2013, a titolo di abbandono di terre o compensazione di svantaggi specifici, in quanto, nonostante nelle domande PAC presentate da CI GL la difesa afferma essere stata barrata anche la casella relativa a tali fattispecie (zone montane), a riprova che la società possedeva requisiti per beneficiare di titoli su riserva, pur non essendo un “giovane agricoltore”, non risulta in concreto che abbia ottenuto titoli tramite tale titolo, verosimilmente a causa delle priorità di spesa assegnate ai giovani agricoltori, criterio che avrebbe verosimilmente determinato una ben minore assegnazione di titoli alla società rispetto alla scelta di usare i prestanome, che ha permesso ai CA di ottenere molti più titoli.
In conclusione, la Società Agricola CI GL è chiamata a rispondere, in solido con le persone fisiche corresponsabili, della somma di € 829.191, pari ai contributi indebitamente ottenuti e costituenti il danno erariale. La sua responsabilità è a titolo di danno diretto (avendo l’ente materialmente incamerato le risorse pubbliche) e si configura in regime di dolo (mediante l’azione cosciente del suo amministratore).
18. Sulla responsabilità solidale.
Dalla disamina svolta risulta che tutti i convenuti hanno concorso, con condotte dolose convergenti, nella realizzazione dell’unico evento di danno (indebita erogazione di € 829.191 dal bilancio FEAGA per il tramite della Società CI GL). Ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, L. 20/1994, in presenza di condotte caratterizzate da dolo il danno va imputato per intero e in solido a ciascun autore o compartecipe. La norma esclude in radice la frammentazione della responsabilità in quote individuali quando – come in questo caso – vi sia un’azione concertata e intenzionale di più soggetti rivolta al medesimo scopo lesivo. Del resto, come evidenziato anche dalla giurisprudenza, nel dolo erariale il fatto generatore di danno è unico e inscindibile, rendendo irrilevante la misura del vantaggio trattenuto dai singoli, atteso che l’intero finanziamento pubblico risulta sviato dallo scopo. Si conferma pertanto la responsabilità solidale di tutti i convenuti in ordine all’importo complessivo del danno, dovendosi respingere le istanze difensive di limitazione della condanna alle sole rispettive utilità individuali. La regola del beneficio correlato (arricchimento) vale, per espressa previsione di legge, solo nei casi di mera colpa grave (art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/1994) – fattispecie non pertinente al cospetto del dolo qui accertato. Non può dunque accedersi alla tesi della difesa RA e OU secondo cui i prestanome non dovrebbero rispondere per l’intero poiché non arricchitisi: al contrario, avendo essi voluto intenzionalmente procurare l’altrui ingiusto profitto a danno dello Stato, la loro responsabilità resta integrale e solidale al pari degli altri concorrenti. Similmente, non sussiste spazio per l’argomento (difesa CI GL) della pretesa insussistenza di dolo in capo alla società: si è chiarito come la persona giuridica abbia operato per tramite del suo amministratore (dolo di questi), e il fatto dannoso va riferito unitariamente anche ad essa.
In definitiva, la causazione del danno erariale è imputabile con nesso di condotta e di causalità efficiente a tutti i cinque convenuti, i quali vanno solidalmente condannati al suo risarcimento in favore dell’IO (nella seguente sezione se ne quantificano precisamente le poste).
19. Quantificazione del danno erariale.
L’importo del danno oggetto di domanda risarcitoria è, come già più volte anticipato, pari ad € 829.191,00, corrispondente alla somma dei contributi FEAGA indebitamente percepiti in BR dal 2016 al 2020 grazie ai titoli illegittimamente ottenuti e trasferiti alla Società CI GL. Tale importo trova riscontro analitico nelle risultanze documentali: in particolare nella tabella riepilogativa contenuta nella relazione della Guardia di Finanza prot. 328442/2022 a p. 40 (All. 2 atto di citazione integrativo), nonché nella sentenza penale IP AD (All. 9, p. 6) che riporta identico totale per la “Azienda Agricola CI GL”. Si compone delle seguenti voci principali: contributi PAC campagna 2016 (circa € 188.365); campagna 2017 (circa €179.700); campagna 2018 (circa € 179.208); campagna 2019 (circa € 196.649); anticipo statale campagna 2020 (€ 85.268). L’entità del danno non è stata contestata nel merito dalle difese – se non per la formula di imputazione pro quota già disattesa. Come chiarito nelle premesse, il risultato di queste operazioni è stato uno sviamento totale delle risorse dallo scopo istituzionale, con integrale vanificazione funzionale del contributo pubblico. Di conseguenza, l’importo di € 829.191 rappresenta il danno erariale emergente integrale, in relazione al quale si calcola altresì la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal momento di esborso di ciascuna somma fino alla presente decisione, oltre agli interessi legali (come da dispositivo).
20. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda attorea merita integrale accoglimento. La condotta dei convenuti – singolarmente e ancor più nel loro concerto – integra gli estremi di una grave responsabilità amministrativa per dolo, avendo arrecato un danno certo al bilancio pubblico (fondi FEAGA) in violazione degli obblighi di legge e dei doveri di lealtà verso la Pubblica Amministrazione. Conseguentemente, essi vanno condannati, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno erariale quantificato in € 829.191,00, oltre rivalutazione e interessi come per legge, a favore di GE nonché, sempre con vincolo di solidarietà, alle spese di giustizia a favore dello Stato ex art. 97 c.p.c. come richiamato dall’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia contabile (D.lgs. 174/2016), liquidate in calce a cura della segreteria della Sezione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l’BR, definitivamente pronunciando:
- condanna i convenuti CA IA, CA IS, RA AN, OU TI e la Società Agricola CI GL S.r.l., oggi Società Agricola CI GL S.S. (C.F. e P.IVA 01890780669), in solido tra loro, al pagamento in favore di AG della somma di € 829.191,00 (ottocentoventinovemilacentonovantuno/00), oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT FOI dalla data di ciascun esborso indebito sino alla data di deposito della presente sentenza e agli interessi legali successivi sino al soddisfo.
- i predetti convenuti sono inoltre condannati in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio, liquidate in calce a cura della segreteria della Sezione.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 Il giudice estensore Il Presidente
(AN LI) (BR IC)
f.to digitalmente f.to digitalmente
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la regione BR
Giudizio N. 20935/R.
Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, comma 5, con nota a margine della suestesa sentenza di condanna pronunziata dalla Sezione giurisdizionale per la regione BR nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: CA IA, CA IS, RA AN, OU TI e la Società Agricola CI GL S.r.l., oggi Società Agricola CI GL S.S.
Fogli Importo
-Originale atto di citazione 1 16,00 D.P. di fissazione udienza 1 16,00
- Originale ordinanza 7/2025 1 16,00
- Originale atto di citazione integrativo 1 16,00 D.P. di fissazione udienza 1 16,00 Spese di notifica -------
Originale sentenza di condanna 1 16,00
Totale 96,00
(Diconsi euro novantasei/00) posti a carico dei soccombenti CA IA, CA IS, RA AN, OU TI e la Società Agricola CI GL S.r.l., oggi Società Agricola CI GL S.S.
Il Direttore della Segreteria dott.ssa Antonella Lanzi
(firmato digitalmente)
Depositato in segreteria il 04/02/2026 Il Direttore della segreteria f.to Dott.ssa Antonella Lanzi
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