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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/09/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 670/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 670/2025 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] C.F._1
Kettering (REGNO UNITO), e (C.F. Parte_2
), nata il [...] a [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MANCINI AURORA;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“- la casa coniugale sita in San Salvo alla via dello Stadio 78 intestata al ricorrente è stata comprata con mutuo ipotecario Banca
BPER stipulato solo sulla persona del ricorrente stesso il 7.7.17 per euro 60.000,00 con ratei mensili di euro 271,90 pagati sempre assieme dai coniugi. Dal mese di Aprile 2025 il ricorrente ha voluto lasciare l'immobile trasferendosi altrove e le rate le ha pagate sempre la ricorrente che è ivi rimasta col figlio. I ricorrenti pattuiscono che i ratei del mutuo dall'Agosto 2025 saranno pagati dal ricorrente mentre l'immobile sarà fruito dalla ricorrente fino alla fine del 2032 momento in cui il ricorrente deciderà se intestare l'immobile al 100% al figlio oppure vendere Controparte_1 l'immobile e dividere il ricavato in tre parti uguali previa chiusura del mutuo. Si pattuisce sinora che nell'eventualità che il ragazzo nel 2032 non sia economicamente autosufficiente la decisione sull'immobile verrà procrastinata alla fine dell'anno successivo;
- la ricorrente è proprietaria delle autovetture Suzuki Swift targata
DK390SS ed Audi A4 targata EN031EG. Il ricorrente si impegna a volturare a proprio nome ed a proprie spese la Suzuki già in suo possesso. L'Audi resterà alla ricorrente che pagherà il finanziamento
Findomestic per circa euro 302,00 mensili acceso per il suo acquisto.
In caso di vendita dell'Audi A4 la ricorrente sarà l'unica ad incassarne i proventi, previa chiusura del finanziamento;
- a carico del ricorrente resterà il canone di affitto, pari a 91 euro mensili, della Microcar AMI in uso al minore mentre le spese per l'assicurazione dello stesso saranno ripartite a metà;
- il minore resterà con collocazione prevalente presso la madre ed i ricorrenti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in generale ed al riguardo delle decisioni inerenti la straordinaria amministrazione. Ogni decisione di ordinaria amministrazione così come ogni decisione assolutamente improcrastinabile relativa alla salute del minore sarà assunta dal genitore con cui il figlio si trova al momento della stessa;
- le spese straordinarie per il mantenimento del figlio graveranno sui genitori al 50%; il padre dal mese di Agosto 2025 il giorno 23 di ogni mese (o la data di effettivo incasso dello stipendio), verserà per il mantenimento del minore alla madre un assegno di euro
300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat mentre dal mese del diploma di scuola superiore del ragazzo, verserà alla madre per il mantenimento del figlio un assegno mensile di euro 480,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
- il ricorrente verserà dal mese di Agosto 2025, il giorno 23 di ogni mese (o la data di effettivo incasso dello stipendio) un assegno di euro 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat alla ricorrente a titolo di mantenimento che poi diventerà divorzile. - la rata mensile di euro 500,00 percepita quale acconto sul prezzo per la vendita dell'immobile di comune proprietà dei ricorrenti di
Isernia alla via s. Vito della Valle n.32 verrà sempre suddivisa a metà tra gli stessi ed il saldo del prezzo di vendita per euro
29.000,00 percepito entro il 15.1.27 sarà ripartito in tre parti uguali tra i due ricorrenti ed il figlio Controparte_1
- il conto corrente acceso presso la filiale bancaria Intesa S. Paolo di Isernia, che è quello su cui confluisce il pagamento dell'immobile di cui al punto precedente è cointestato e verrà chiuso dopo il mese di Gennaio 2027. Il ricorrente ivi già utilizza a titolo esclusivo un fido per euro 2000,00 per spese proprie che si impegna a restituire integralmente da solo;
- l'assegno Unico al momento percepito dal solo ricorrente verrà da lui volturato e percepito a metà tra i coniugi;
- i coniugi si danno consenso reciproco per l'espatrio, mentre per il minore il consenso verrà acquisito ogni volta che ve ne sarà la necessità.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Roccavivara (CB) il Parte_2
20/08/2005, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 12/8/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio . CP_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Parte_2 Roccavivara (CB) il 20/08/2005, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Roccavivara (CB) al n. 42, parte II, serie A dell'anno 2005; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccavivara (CB) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 670/2025 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] C.F._1
Kettering (REGNO UNITO), e (C.F. Parte_2
), nata il [...] a [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MANCINI AURORA;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“- la casa coniugale sita in San Salvo alla via dello Stadio 78 intestata al ricorrente è stata comprata con mutuo ipotecario Banca
BPER stipulato solo sulla persona del ricorrente stesso il 7.7.17 per euro 60.000,00 con ratei mensili di euro 271,90 pagati sempre assieme dai coniugi. Dal mese di Aprile 2025 il ricorrente ha voluto lasciare l'immobile trasferendosi altrove e le rate le ha pagate sempre la ricorrente che è ivi rimasta col figlio. I ricorrenti pattuiscono che i ratei del mutuo dall'Agosto 2025 saranno pagati dal ricorrente mentre l'immobile sarà fruito dalla ricorrente fino alla fine del 2032 momento in cui il ricorrente deciderà se intestare l'immobile al 100% al figlio oppure vendere Controparte_1 l'immobile e dividere il ricavato in tre parti uguali previa chiusura del mutuo. Si pattuisce sinora che nell'eventualità che il ragazzo nel 2032 non sia economicamente autosufficiente la decisione sull'immobile verrà procrastinata alla fine dell'anno successivo;
- la ricorrente è proprietaria delle autovetture Suzuki Swift targata
DK390SS ed Audi A4 targata EN031EG. Il ricorrente si impegna a volturare a proprio nome ed a proprie spese la Suzuki già in suo possesso. L'Audi resterà alla ricorrente che pagherà il finanziamento
Findomestic per circa euro 302,00 mensili acceso per il suo acquisto.
In caso di vendita dell'Audi A4 la ricorrente sarà l'unica ad incassarne i proventi, previa chiusura del finanziamento;
- a carico del ricorrente resterà il canone di affitto, pari a 91 euro mensili, della Microcar AMI in uso al minore mentre le spese per l'assicurazione dello stesso saranno ripartite a metà;
- il minore resterà con collocazione prevalente presso la madre ed i ricorrenti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in generale ed al riguardo delle decisioni inerenti la straordinaria amministrazione. Ogni decisione di ordinaria amministrazione così come ogni decisione assolutamente improcrastinabile relativa alla salute del minore sarà assunta dal genitore con cui il figlio si trova al momento della stessa;
- le spese straordinarie per il mantenimento del figlio graveranno sui genitori al 50%; il padre dal mese di Agosto 2025 il giorno 23 di ogni mese (o la data di effettivo incasso dello stipendio), verserà per il mantenimento del minore alla madre un assegno di euro
300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat mentre dal mese del diploma di scuola superiore del ragazzo, verserà alla madre per il mantenimento del figlio un assegno mensile di euro 480,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
- il ricorrente verserà dal mese di Agosto 2025, il giorno 23 di ogni mese (o la data di effettivo incasso dello stipendio) un assegno di euro 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat alla ricorrente a titolo di mantenimento che poi diventerà divorzile. - la rata mensile di euro 500,00 percepita quale acconto sul prezzo per la vendita dell'immobile di comune proprietà dei ricorrenti di
Isernia alla via s. Vito della Valle n.32 verrà sempre suddivisa a metà tra gli stessi ed il saldo del prezzo di vendita per euro
29.000,00 percepito entro il 15.1.27 sarà ripartito in tre parti uguali tra i due ricorrenti ed il figlio Controparte_1
- il conto corrente acceso presso la filiale bancaria Intesa S. Paolo di Isernia, che è quello su cui confluisce il pagamento dell'immobile di cui al punto precedente è cointestato e verrà chiuso dopo il mese di Gennaio 2027. Il ricorrente ivi già utilizza a titolo esclusivo un fido per euro 2000,00 per spese proprie che si impegna a restituire integralmente da solo;
- l'assegno Unico al momento percepito dal solo ricorrente verrà da lui volturato e percepito a metà tra i coniugi;
- i coniugi si danno consenso reciproco per l'espatrio, mentre per il minore il consenso verrà acquisito ogni volta che ve ne sarà la necessità.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Roccavivara (CB) il Parte_2
20/08/2005, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 12/8/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio . CP_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Parte_2 Roccavivara (CB) il 20/08/2005, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Roccavivara (CB) al n. 42, parte II, serie A dell'anno 2005; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccavivara (CB) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini