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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/06/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 3789/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Buonajuto Renato (C.F. CP_1 P.IVA_1
) e dell'Avv. Buonajuto Paola (C.F. ); C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pappalardo Controparte_2 C.F._3
Luigi (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
27.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 08.06.2021, impugnava la sentenza n. Controparte_1
40/2021, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 19.01.2021, con la quale era stata accolta la domanda formulata nei suoi confronti da , con condanna al pagamento Controparte_2
delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata esponeva quanto segue:
1 • ha stipulato con la società un contratto di fornitura di acqua, avente codice cliente CP_1
200002785680, per l'immobile sito in Somma Vesuviana, in Via Pigno, 70;
• ha corrisposto alla menzionata società, nel corso del periodo compreso tra l'anno 2016 e l'anno 2018, i canoni dovuti per il servizio idrico, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione e fognatura;
• ha diritto, pertanto, alla restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, in quanto il medesimo non è stato erogato.
L'attrice chiedeva, pertanto, la condanna della società convenuta alla restituzione di € 296,90.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia accoglieva la domanda in questione, alla luce dell'art. 2033 c.c. e dell'art.
8-sexies del decreto legge 208/2008, convertito con legge 13/2009, ritenendo non provata l'attivazione del servizio di depurazione nell'area che comprende l'immobile attoreo.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, veniva contestata la decisione in questione, sollevando le seguenti censure:
• errata valutazione delle prove relative all'esistenza del depuratore;
• errata motivazione sull'onere della prova che grava sull'utente, che non è stato soddisfatto;
• errata quantificazione della pretesa restitutoria;
• difetto di legittimazione passiva di atteso che la legittimazione deve essere CP_1
posta a carico della Controparte_3
1.4 – Si costituiva in giudizio il , argomentando circa l'inammissibilità e Controparte_2
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 19.01.2021 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 06.06.2021; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.,
2 poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 09.06.2021, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
2.2 – Inoltre, il gravame è ammissibile anche ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c.: infatti, benché il valore della controversia sia inferiore al limite di € 1.100,00, essa è stata decisa secondo diritto, non essendone consentita la decisione secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., poiché riguarda un rapporto giuridico relativo a un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c..
Le somme delle quali si chiede la restituzione, invero, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2021, n. 37471).
2.3 – Ancora in via preliminare, si rileva che le parti hanno depositato copia delle rispettive produzioni di primo grado, ma il fascicolo d'ufficio del giudizio tenuto dinanzi al Giudice di Pace
3 non è stato acquisito, ai sensi dell'art. 347 c.p.c.; cionondimeno, è possibile procedere alla decisione della causa, in virtù del suo carattere documentale: non essendo state acquisite prove costituende in primo grado, il relativo fascicolo non è indispensabile per l'analisi dell'impugnazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/03/2023, n. 8506).
3 – Nel merito, l'appello è infondato.
3.1 – Al fine di procedere all'esame dei motivi di gravame, è necessario premettere una breve disamina del quadro normativo di riferimento.
Al riguardo, occorre rilevare che, con sentenza n. 335 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies comma 2 del decreto legge n. 208/08, convertito con legge n. 13/2009, ha previsto espressamente: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Del resto, la disposizione normativa in questione è coerente con la natura giuridica della tariffa del servizio idrico integrato. In effetti, quest'ultima si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, che chiarito che la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a
4 fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione;
poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del
1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (Consiglio di Stato sez. V, 30/06/2011, n. 3920;
Cassazione civile sez. VI, 14/12/2015, n. 25112).
Peraltro, è stato precisato, altresì, che ciò che rende indebita la richiesta di pagamento della tariffa per depurazione acque, nell'ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del servizio idrico, è indifferentemente la “mancanza” degli impianti di depurazione, ovvero la loro
“temporanea inattività”; quest'ultima evenienza, nella sua ampia accezione include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto, l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento (cfr.
Cassazione civile sez. III, 11/02/2020, n. 3314).
Alla luce di tale quadro normativo, sussiste il diritto dell'utente alla restituzione degli oneri per la depurazione versati, in mancanza dell'erogazione del servizio.
3.2 – Con apposito motivo d'appello, la ha rilevato di non essere tenuta alla Controparte_1
restituzione di tali importi, evidenziando che tale obbligo grava a carico della Controparte_3
che è proprietaria e gestore dell'impianto di depurazione.
Tale eccezione, in realtà, non attiene alla legitimatio ad causam, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/10/2015, n. 21925; Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n. 2951). Essa non può essere accolta, poiché il citato art.
8-sexies pone a carico dei gestori del servizio idrico integrato l'obbligo restitutorio in parola: la chiara formulazione della disposizione legislativa esclude che possa ritenersi tenuta alla restituzione la CP_3
risultando irrilevante la proprietà degli impianti di depurazione. D'altronde, l'obbligo
[...]
di restituire quanto indebitamente ricevuto deve essere posto a carico del destinatario del
5 pagamento, ai sensi dell'art. 2033 c.c., che, nel caso in questione, corrisponde alla parte appellante.
Tra l'altro, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto gestore del rapporto di utenza, ossia il soggetto che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n. 20361;
Cassazione Civile sez. III, 12/06/2020, n. 11270).
Tale motivo d'appello, dunque, non può essere accolto.
3.3 – L'appellante, inoltre, con due ulteriori motivi d'appello, rileva che, da un lato, parte appellata non ha provato che il pagamento effettuato è indebito e che, dall'altro lato, la convenuta in primo grado ha dimostrato l'attivazione del servizio di depurazione.
Sul punto, si osserva, in primo luogo, che nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque
(quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria (cfr.
Cassazione civile sez. III, 17/10/2023, n. 28842; Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n. 11270).
L'onere di provare l'attivazione del servizio di depurazione delle acque reflue, dunque, deve essere posto a carico dell'odierna parte appellante, che, nel presente giudizio, non lo ha assolto.
In effetti, la per dimostrare l'attivazione dell'impianto di depurazione, ha richiamato CP_1
la nota della Giunta Regionale della prot. n. 0074710 del 2 febbraio 2017, che CP_3 attesterebbe “il regolare e corretto funzionamento dell'impianto di Napoli Est entrato in esercizio sin dall'1/10/1998”; fa riferimento, inoltre, all'“Accordo per la regolazione dei rapporti tra la il ed il Controparte_3 Parte_1
CP_ Gestore Unico dell'A.T.O. GOSIR spa, sottoscritto in data 24 giugno 2013, in attuazione della Delibera Giunta n. 171 del 3 giugno 2013”, in cui la Controparte_3 Controparte_3
dà atto del regolare funzionamento del depuratore in parola.
6 Al riguardo, occorre rilevare che tale documentazione non fornisce alcuna prova in ordine all'effettivo e regolare funzionamento dell'impianto nell'intero arco temporale in questione, poiché il suo contenuto appare eccessivamente generico e, quindi, privo di rilevanza probatoria in ordine all'effettivo funzionamento dell'impianto nel periodo di fatturazione oggetto del giudizio.
Si tratta, peraltro, di dichiarazioni provenienti da un soggetto non imparziale, vale a dire la che, secondo la prospettazione della stessa società appellante, è proprietaria Controparte_3 dell'impianto su cui si controverte.
D'altronde, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza emessa nella causa C-
565/10, pur dando atto dell'esistenza del depuratore in parola, ha sanzionato lo Stato italiano, con riferimento, tra l'altro, all'agglomerato urbano di Napoli est, per non aver adottato le disposizioni necessarie per garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, e non ha preso le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico.
In altri termini, la Corte ha accertato che l'impianto in questione non svolge correttamente la funzione di depurazione delle acque reflue. D'altronde, l'odierno appellato ha depositato una relazione depositata dal CTU nominato nel corso di un analogo giudizio, in cui è stato rilevato che il Commissario Straordinario Unico per l'adeguamento degli impianti di depurazione ha comunicato di aver previsto l'adeguamento funzionale dell'impianto Napoli Est a decorrere dal mese di luglio del 2022; ciò conferma che nel periodo per cui è causa, compreso tra il 2016 e il
2018, il depuratore in parola non era regolarmente funzionante.
La documentazione prodotta dall'appellante, in virtù della genericità del suo contenuto, non è idonea a superare tale assunto. Pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che, nel caso di specie, il servizio di depurazione delle acque reflue non è stato regolarmente erogato.
Anche con riguardo a tale aspetto, quindi, l'appello deve essere rigettato.
3.4 – L'ultimo motivo di appello attiene alla quantificazione dell'obbligo restitutorio.
7 In merito, si rileva che, secondo la legge n. 13/2009, gli importi da restituire agli utenti dovevano essere identificati in virtù dei criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e dalle autorità
d'ambito, dai quali in ogni caso dovevano essere dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate;
essi avrebbero dovuto essere individuati dalle autorità d'ambito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 208/2008. Tuttavia, come condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il mancato tempestivo calcolo delle somme da restituire da parte delle autorità competenti non è motivo per non accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate dell'utente (Cassazione civile sez. VI, 14/12/2015, n. 25112).
Nel caso di specie, parte appellata ha provveduto ad allegare alla propria produzione di parte copia dei bollettini di pagamento, deducendo di aver pagato complessivamente la somma di €
296,90 per il servizio di depurazione.
A fronte di tali dettagliate deduzioni e di tali produzioni, incombeva su parte appellante l'onere di contestare specificatamente gli importi indicati, attraverso l'indicazione degli importi risultanti dalla documentazione in suo possesso, recanti eventualmente l'elencazione gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate.
Tuttavia, la si è limitata a formulare delle contestazioni generiche, richiamando i CP_1 criteri di riparto dell'onere della prova operanti in materia di ripetizione dell'indebito: tuttavia, non ha negato il versamento degli oneri di depurazione, né ha proceduto all'individuazione della diversa somma che sarebbe stata versata per il servizio di depurazione, secondo i suoi dati. Per questa ragione, correttamente il Giudice di primo grado, in applicazione del principio di non contestazione, ha condiviso la quantificazione effettuata dall'utente del servizio.
Anche il terzo motivo d'appello, quindi, è infondato.
4 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia I del D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù del ridotto valore della lite e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
8 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore del procuratore antistatario di parte appellata, che liquida in € 231,00, oltre IVA e CPA come per legge, se documentate, e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso.
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 3789/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Buonajuto Renato (C.F. CP_1 P.IVA_1
) e dell'Avv. Buonajuto Paola (C.F. ); C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pappalardo Controparte_2 C.F._3
Luigi (C.F. ); C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
27.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 08.06.2021, impugnava la sentenza n. Controparte_1
40/2021, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 19.01.2021, con la quale era stata accolta la domanda formulata nei suoi confronti da , con condanna al pagamento Controparte_2
delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata esponeva quanto segue:
1 • ha stipulato con la società un contratto di fornitura di acqua, avente codice cliente CP_1
200002785680, per l'immobile sito in Somma Vesuviana, in Via Pigno, 70;
• ha corrisposto alla menzionata società, nel corso del periodo compreso tra l'anno 2016 e l'anno 2018, i canoni dovuti per il servizio idrico, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione e fognatura;
• ha diritto, pertanto, alla restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, in quanto il medesimo non è stato erogato.
L'attrice chiedeva, pertanto, la condanna della società convenuta alla restituzione di € 296,90.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia accoglieva la domanda in questione, alla luce dell'art. 2033 c.c. e dell'art.
8-sexies del decreto legge 208/2008, convertito con legge 13/2009, ritenendo non provata l'attivazione del servizio di depurazione nell'area che comprende l'immobile attoreo.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, veniva contestata la decisione in questione, sollevando le seguenti censure:
• errata valutazione delle prove relative all'esistenza del depuratore;
• errata motivazione sull'onere della prova che grava sull'utente, che non è stato soddisfatto;
• errata quantificazione della pretesa restitutoria;
• difetto di legittimazione passiva di atteso che la legittimazione deve essere CP_1
posta a carico della Controparte_3
1.4 – Si costituiva in giudizio il , argomentando circa l'inammissibilità e Controparte_2
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 19.01.2021 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 06.06.2021; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.,
2 poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 09.06.2021, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
2.2 – Inoltre, il gravame è ammissibile anche ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c.: infatti, benché il valore della controversia sia inferiore al limite di € 1.100,00, essa è stata decisa secondo diritto, non essendone consentita la decisione secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., poiché riguarda un rapporto giuridico relativo a un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c..
Le somme delle quali si chiede la restituzione, invero, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2021, n. 37471).
2.3 – Ancora in via preliminare, si rileva che le parti hanno depositato copia delle rispettive produzioni di primo grado, ma il fascicolo d'ufficio del giudizio tenuto dinanzi al Giudice di Pace
3 non è stato acquisito, ai sensi dell'art. 347 c.p.c.; cionondimeno, è possibile procedere alla decisione della causa, in virtù del suo carattere documentale: non essendo state acquisite prove costituende in primo grado, il relativo fascicolo non è indispensabile per l'analisi dell'impugnazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/03/2023, n. 8506).
3 – Nel merito, l'appello è infondato.
3.1 – Al fine di procedere all'esame dei motivi di gravame, è necessario premettere una breve disamina del quadro normativo di riferimento.
Al riguardo, occorre rilevare che, con sentenza n. 335 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies comma 2 del decreto legge n. 208/08, convertito con legge n. 13/2009, ha previsto espressamente: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Del resto, la disposizione normativa in questione è coerente con la natura giuridica della tariffa del servizio idrico integrato. In effetti, quest'ultima si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, che chiarito che la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a
4 fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione;
poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del
1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (Consiglio di Stato sez. V, 30/06/2011, n. 3920;
Cassazione civile sez. VI, 14/12/2015, n. 25112).
Peraltro, è stato precisato, altresì, che ciò che rende indebita la richiesta di pagamento della tariffa per depurazione acque, nell'ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del servizio idrico, è indifferentemente la “mancanza” degli impianti di depurazione, ovvero la loro
“temporanea inattività”; quest'ultima evenienza, nella sua ampia accezione include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto, l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento (cfr.
Cassazione civile sez. III, 11/02/2020, n. 3314).
Alla luce di tale quadro normativo, sussiste il diritto dell'utente alla restituzione degli oneri per la depurazione versati, in mancanza dell'erogazione del servizio.
3.2 – Con apposito motivo d'appello, la ha rilevato di non essere tenuta alla Controparte_1
restituzione di tali importi, evidenziando che tale obbligo grava a carico della Controparte_3
che è proprietaria e gestore dell'impianto di depurazione.
Tale eccezione, in realtà, non attiene alla legitimatio ad causam, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/10/2015, n. 21925; Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n. 2951). Essa non può essere accolta, poiché il citato art.
8-sexies pone a carico dei gestori del servizio idrico integrato l'obbligo restitutorio in parola: la chiara formulazione della disposizione legislativa esclude che possa ritenersi tenuta alla restituzione la CP_3
risultando irrilevante la proprietà degli impianti di depurazione. D'altronde, l'obbligo
[...]
di restituire quanto indebitamente ricevuto deve essere posto a carico del destinatario del
5 pagamento, ai sensi dell'art. 2033 c.c., che, nel caso in questione, corrisponde alla parte appellante.
Tra l'altro, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto gestore del rapporto di utenza, ossia il soggetto che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n. 20361;
Cassazione Civile sez. III, 12/06/2020, n. 11270).
Tale motivo d'appello, dunque, non può essere accolto.
3.3 – L'appellante, inoltre, con due ulteriori motivi d'appello, rileva che, da un lato, parte appellata non ha provato che il pagamento effettuato è indebito e che, dall'altro lato, la convenuta in primo grado ha dimostrato l'attivazione del servizio di depurazione.
Sul punto, si osserva, in primo luogo, che nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque
(quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria (cfr.
Cassazione civile sez. III, 17/10/2023, n. 28842; Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n. 11270).
L'onere di provare l'attivazione del servizio di depurazione delle acque reflue, dunque, deve essere posto a carico dell'odierna parte appellante, che, nel presente giudizio, non lo ha assolto.
In effetti, la per dimostrare l'attivazione dell'impianto di depurazione, ha richiamato CP_1
la nota della Giunta Regionale della prot. n. 0074710 del 2 febbraio 2017, che CP_3 attesterebbe “il regolare e corretto funzionamento dell'impianto di Napoli Est entrato in esercizio sin dall'1/10/1998”; fa riferimento, inoltre, all'“Accordo per la regolazione dei rapporti tra la il ed il Controparte_3 Parte_1
CP_ Gestore Unico dell'A.T.O. GOSIR spa, sottoscritto in data 24 giugno 2013, in attuazione della Delibera Giunta n. 171 del 3 giugno 2013”, in cui la Controparte_3 Controparte_3
dà atto del regolare funzionamento del depuratore in parola.
6 Al riguardo, occorre rilevare che tale documentazione non fornisce alcuna prova in ordine all'effettivo e regolare funzionamento dell'impianto nell'intero arco temporale in questione, poiché il suo contenuto appare eccessivamente generico e, quindi, privo di rilevanza probatoria in ordine all'effettivo funzionamento dell'impianto nel periodo di fatturazione oggetto del giudizio.
Si tratta, peraltro, di dichiarazioni provenienti da un soggetto non imparziale, vale a dire la che, secondo la prospettazione della stessa società appellante, è proprietaria Controparte_3 dell'impianto su cui si controverte.
D'altronde, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza emessa nella causa C-
565/10, pur dando atto dell'esistenza del depuratore in parola, ha sanzionato lo Stato italiano, con riferimento, tra l'altro, all'agglomerato urbano di Napoli est, per non aver adottato le disposizioni necessarie per garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, e non ha preso le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico.
In altri termini, la Corte ha accertato che l'impianto in questione non svolge correttamente la funzione di depurazione delle acque reflue. D'altronde, l'odierno appellato ha depositato una relazione depositata dal CTU nominato nel corso di un analogo giudizio, in cui è stato rilevato che il Commissario Straordinario Unico per l'adeguamento degli impianti di depurazione ha comunicato di aver previsto l'adeguamento funzionale dell'impianto Napoli Est a decorrere dal mese di luglio del 2022; ciò conferma che nel periodo per cui è causa, compreso tra il 2016 e il
2018, il depuratore in parola non era regolarmente funzionante.
La documentazione prodotta dall'appellante, in virtù della genericità del suo contenuto, non è idonea a superare tale assunto. Pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che, nel caso di specie, il servizio di depurazione delle acque reflue non è stato regolarmente erogato.
Anche con riguardo a tale aspetto, quindi, l'appello deve essere rigettato.
3.4 – L'ultimo motivo di appello attiene alla quantificazione dell'obbligo restitutorio.
7 In merito, si rileva che, secondo la legge n. 13/2009, gli importi da restituire agli utenti dovevano essere identificati in virtù dei criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e dalle autorità
d'ambito, dai quali in ogni caso dovevano essere dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate;
essi avrebbero dovuto essere individuati dalle autorità d'ambito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 208/2008. Tuttavia, come condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il mancato tempestivo calcolo delle somme da restituire da parte delle autorità competenti non è motivo per non accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate dell'utente (Cassazione civile sez. VI, 14/12/2015, n. 25112).
Nel caso di specie, parte appellata ha provveduto ad allegare alla propria produzione di parte copia dei bollettini di pagamento, deducendo di aver pagato complessivamente la somma di €
296,90 per il servizio di depurazione.
A fronte di tali dettagliate deduzioni e di tali produzioni, incombeva su parte appellante l'onere di contestare specificatamente gli importi indicati, attraverso l'indicazione degli importi risultanti dalla documentazione in suo possesso, recanti eventualmente l'elencazione gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate.
Tuttavia, la si è limitata a formulare delle contestazioni generiche, richiamando i CP_1 criteri di riparto dell'onere della prova operanti in materia di ripetizione dell'indebito: tuttavia, non ha negato il versamento degli oneri di depurazione, né ha proceduto all'individuazione della diversa somma che sarebbe stata versata per il servizio di depurazione, secondo i suoi dati. Per questa ragione, correttamente il Giudice di primo grado, in applicazione del principio di non contestazione, ha condiviso la quantificazione effettuata dall'utente del servizio.
Anche il terzo motivo d'appello, quindi, è infondato.
4 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia I del D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù del ridotto valore della lite e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
8 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore del procuratore antistatario di parte appellata, che liquida in € 231,00, oltre IVA e CPA come per legge, se documentate, e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso.
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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