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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 92/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr.ssa Micol Menconi Giudice riunito nella camera di consiglio telematica del 7/6/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 92 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, rimessa alla decisone del Collegio, all'udienza del 30/01/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Olbia (SS), alla Via Svizzera n. 74, presso lo studio dell'Avv. Franca
C. Della Camelia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
, nato ad [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Olbia (SS), alla Piazza Garibaldi, n.5, presso lo studio dell'Avv.
Gianluca Cataldi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-resistente-
NONCHÈ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
- interventore ex lege –
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/01/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 esponendo che: CP_1
- in data 19/09/2015 i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Olbia (SS) come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 59, Parte II, Serie A– Anno
2015;
- dall'unione matrimoniale nasceva ad Olbia, in data 30/06/2016, la figlia minore
[...]
; Per_1
- il rapporto tra i coniugi, preceduto da un periodo di convivenza more uxorio, si è deteriorato fin da subito, in particolare dopo la nascita della bambina, a causa dell'insorgere di una situazione di insanabile contrasto tra le parti;
tali sopravvenute ragioni di incompatibilità hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, tanto che, dopo soli due mesi dal matrimonio, la ricorrente chiedeva al marito la separazione di fatto. Venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, gli stessi decidevano di vivere separati in abitazioni diverse;
- la ricorrente ha rappresentato un rapporto assolutamente non paritario, disfunzionale e poco rispettoso dei rispettivi ruoli dei coniugi ed, altresì, ha lamentato un comportamento del marito, nei propri riguardi, eccessivamente critico, opprimente ed, addirittura, minaccioso nonché atteggiamenti, da parte dello stesso, di prodigalità e dissipazione;
-entrambe le parti sono economicamente autosufficienti: svolge la professione di CP_1 impresario edile con una propria ditta mentre è titolare di una agenzia immobiliare;
Pt_1
- la casa familiare è in comproprietà e sulla stessa grava un mutuo di € 600 mensili;
- la , al momento in cui vi è stata la separazione di fatto, ha prelevato dal conto Pt_1 cointestato (nel quale erano depositati 70.000 €) € 25.000 nella convinzione che tale somma di denaro rappresentasse la propria quota della somma intera ricevuta in occasione del matrimonio;
- con tale prefata somma la ha stipulato due polizze, al fine di accantonamento Pt_1 liquidi, nell'ottica di eventuali necessità future della bambina;
- la ricorrente ha un reddito lordo di circa € 39.317 annui da cui detrarre i costi per l'agenzia di cui è titolare;
- stante il fatto che la ricorrente si avvale, per lo svolgimento della propria attività, del regime fiscale cd. “forfettario”, sia i costi e le spese dell'attività lavorativa che quelli relativi alle spese mediche non sono detraibili né deducibili dal reddito;
- viceversa, non è dato sapere quanto effettivamente dichiari e/o quale sia il giro d'affari del atteso che, essendo lo stesso titolare di una impresa edile artigiana operativa nel territorio CP_1 olbiese costiero, non è gravato dall'obbligo di depositare il bilancio annuale;
2 - il risulta essere comproprietario di alcuni immobili siti in Olbia ed in Murta Maria CP_1 nonché titolare della piena proprietà di una casa sita in Loiri Porto San Paolo. Possiede un'automobile Mercedes;
- la , consapevole dell'importanza per la figlia di mantenere rapporti Pt_1 Per_1 significativi e costanti con entrambe le figure genitoriali, ha proposto l'affido congiunto con collocazione prevalente della minore presso la madre nella casa familiare sita in Loiri Porto San
Paolo, Olbia, loc Trudda, nonché il diritto di visita del padre per tre giorni alla settimana (il martedì ed il giovedì dalle 16,30 alle 20 oltre al sabato ovvero alla domenica dalle 10 alle 18. Pernottamento con gradualità.);
- per le esposte ragioni non è stato possibile ricostituire l'unione coniugale.
All'esito di quanto sopra, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Alla S.V. che, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, ed esperito il rituale tentativo di conciliazione, all'esito negativo dello stesso, Voglia Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: a) autorizzare le parti a vivere separatamente con reciproco rispetto b) Disporre l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre nella casa già famigliare in Loiri Porto San Paolo Olbia loc Trudda c) Quanto al contributo di mantenimento a favore della figlia minorenne stabilire che il Carta corrisponda la somma minima di € 500 oltre spese straordinarie ovvero quella superiore che il Tribunale vorrà disporre d) Disporre che il sig Carta possa tenere con sé la figlia tre volte a settimana;
il martedi e giovedi dalle 16.30 alle 20 e il sabato ovvero domenica dalle 10 alle 18 ; con possibilità di pernottamento a settimane alterne dal compimento del 6 anno di età della minore e) Festività di
Natale e Pasqua e Vigilie alternate ad anni alterni f) Il padre potrà tenere la bambina dieci giorni anche non continuativi durante le ferie estive con congruo preavviso alla madre”;
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente giudizio e, CP_1 contestando, in fatto e in diritto, quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso, formulava, a sua volta, le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la separazione dei coniugi che vivranno Parte_2 separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi ogni mutamento della residenza;
2) disporre che la figlia minore della coppia sia affidata ad entrambi i genitori che ne cureranno
l'educazione e l'istruzione. La minore abiterà con la madre presso la quale avrà la residenza principale. Il sig. potrà tenere con sé la figlia tre volte a settimana;
il martedì e giovedì dalle CP_1
16.30 alle 20 e il sabato ovvero domenica dalle 10 alle 20; con possibilità di pernottamento a settimane alterne dal compimento del 6 anno di età della minore. Festività di Natale e Pasqua e
Vigilie alternate ad anni alterni e che il padre possa tenere la bambina quindici giorni anche continuativi durante le ferie estive, compatibilmente con gli impegni propri e dei figli e previo accordo con la madre. Il padre avrà, comunque, il diritto di vedere e tenere con la figlia, previo accordo con la madre, ogni qual volta vorrà, compatibilmente con gli impegni propri e della figlia.
3) dichiarare Carta tenuto, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, al versamento in favore della della complessiva somma di €200,00, da versare entro il giorno 30 di ogni mese Pt_1 con modalità concordate;
4) disporre che tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno
3 assunte in pari misura da entrambi i genitori, secondo le linee Guida del CNF 5) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
Nelle proprie difese, il resistente ha rilevato:
- la volontà di associarsi alla domanda di separazione non avendo nulla da opporre in proposito;
- che quanto sostenuto dalla ricorrente, in ordine alle cause del venir meno dell'affectio coniugalis, non corrisponde al vero siccome la crisi coniugale non sarebbe da rinvenire in condotte del marito, peraltro solo genericamente asserite e non meglio provate da controparte, quanto piuttosto in un atteggiamento della che, dopo la nascita della bambina, ha manifestato Pt_1 difficoltà, insicurezze ed una inaspettata immaturità;
- che il si è sempre amorevolmente dedicato alla moglie ed alla figlia, impiegando CP_1 il proprio tempo unicamente nella propria attività lavorativa e nell'ambito della famiglia;
- che la ricostruzione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, così come prospettata dalla è irrealistica;
difatti, il reddito dell'odierno resistente è di poco superiore Pt_1 ad €12.000,00 e, sebbene possa avvalersi di alcuni benefits aziendali (relativi a spese per auto e carburante), non ha altri redditi né la disponibilità dei beni immobili indicati da parte ricorrente siccome si tratta di strutture non idonee ad abitazione ed improduttive di reddito, di cui il resistente possiede solo esigue quote senza aver diritto ad alcun godimento esclusivo;
- che unica eccezione è stata l'acquisto della casa di civile abitazione facente parte del complesso edilizio sito in Comune di Loiri Porto San Paolo, località Trudda (5,5 vani al piano terra con seminterrato e annessa corte di pertinenza) adibita a casa coniugale ed oggi nella piena disponibilità della intestataria dei diritti di proprietà pari ad ½; Pt_1
- che il , al fine di assicurare alla famiglia tale prefata residenza, ha sostenuto in via CP_1 esclusiva, senza alcun contributo da parte della coniuge, gli oneri di acquisto contraendo, in data febbraio 2020, un mutuo fondiario dell'importo complessivo di €172.800,00, della durata di anni 31 con scadenza nel mese di aprile 2051 e rate mensili di importo pari ad € 600,00 circa;
- che il resistente, avendo dovuto lasciare la casa coniugale, ha locato un appartamento onerandosi del pagamento di un canone mensile pari ad € 400,00;
- che, alla luce dei pagamenti di cui il resistente è mensilmente gravato, non sia equo e sostenibile porre un assegno di mantenimento a carico dello stesso di importo pari ad € 500,00 mensili;
- che non è verosimile che la ricorrente abbia scientemente optato per il regime forfettario e non per quello ordinario (grazie al quale le spese imputabili alla attività di impresa della ricorrente sarebbero deducibili) siccome tale scelta costituirebbe un'opzione in perdita;
- che la ha indebitamente prelevato dal conto cointestato la somma di € 25.000,00 Pt_1 nella consapevolezza che fossero di esclusiva proprietà del coniuge e ne rifiuta la restituzione, causando allo stesso notevoli difficoltà dovute ad un'improvvisa mancanza di liquidità; tale questione è oggetto di altro giudizio in corso;
- che, in ordine al diritto di visita, il ritiene che sia, per il momento, condivisibile CP_1
4 l'attuale disciplina concordata tra coniugi, che prevede che il resistente possa tenere con sé la figlia tre volte a settimana con possibilità di pernottamento a settimane alterne dal compimento del 6^ anno di età della minore, oltre regolamentazione del diritto di visita nelle festività natalizie, pasquali e durante le vacanze estive;
- che si riconosce al genitore presso il quale è stabilita la residenza privilegiata del figlio minore il diritto a vedersi assegnata l'abitazione coniugale, fermo restando che di tale provvedimento si debba tenere conto nella regolazione dei rapporti economici trai coniugi.
Con note autorizzate del 08/07/2022 parte ricorrente depositava prova dell'avvenuto bonifico in favore del Carta della somma di € 12.500,00 (la metà dell'importo di € 25.000,00 prelevati dalla stessa dal conto cointestato); altresì, la OS dichiarava di essere disposta ad accettare la somma di € 400,00 anziché € 500,00 come richiesto nel ricorso introduttivo (facendosi anche carico del pagamento del 50% del mutuo della casa familiare).
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale avvenuta il 14/06/2022, fallito il prescritto tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il Presidente del Tribunale, all'udienza del 19/07/2022 ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ivi previsti, autorizzando i coniugi a vivere separati;
successivamente, ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore prevedendo che la stessa vivesse con la madre alla quale è stata assegnata la Per_1 casa coniugale;
ha stabilito le modalità di frequentazione della figlia con il genitore non collocatario;
ed, in ultimo, ha determinato in € 350,00 mensili l'assegno da corrispondersi dal alla a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente CP_1 Pt_1 in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche, sostenute nell'interesse della prole;
ha, quindi, ordinato la prosecuzione del giudizio rimettendo le parti davanti a sé stesso in qualità di Giudice Istruttore ed, altresì, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c..
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito del deposito delle relative memorie, con ordinanza del 07/11/2023 il Presidente ha rigettato la prova per testi siccome non è apparsa né ammissibile né rilevante ai fini della decisione della presente controversia atteso che le circostanze sulle quali si è articolata erano valutative, generiche e prive di specifiche circostanze di tempo e luogo.
Il Presidente, in qualità di Giudice Istruttore, con ordinanza del 13/03/2024 ha disposto indagini di polizia tributaria, attraverso apposita delega alla Guardia di Finanza territorialmente competente, dirette ad acclarare, al di là delle risultanze dell'anagrafe tributaria, anche mediante indagini bancaria ed acquisizione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con le banche, la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria di entrambi i coniugi.
La relativa relazione sui risultati delle suddette indagini è stata comunicata all'A.G. in data
02/08/2024.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e, all'udienza del 30/01/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in
5 decisione. Parte ricorrente ha rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. mentre parte resistente ha chiesto i suddetti termini.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
*****
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Reputa, dunque, il Collegio che sussistono sufficienti elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la figlia, preliminarmente il Giudicante provvede ad analizzare le questioni sulle quali non vi è contestazione tra i coniugi.
Pertanto, si dispone che le parti e , avendo dichiarato e dimostrato di essere Pt_1 CP_1 economicamente autonome ed indipendenti, nulla avranno da corrispondersi reciprocamente a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
Si pone, a carico di entrambi i coniugi, il pagamento dei ratei del mutuo della casa familiare nella misura del 50% fino all'estinzione dello stesso, nonché gli oneri e/o le spese straordinarie necessarie per il prefato immobile in comproprietà (abitazione sita in Loiri Porto San Paolo, loc.
Trudda).
In ordine alla assegnazione della casa coniugale, all'affido ed al collocamento della prole nonché al diritto di visita del genitore non collocatario, questo Giudice ritiene di uniformarsi, almeno in parte, alla decisione del Presidente del Tribunale di Tempio Pausania in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, siccome appare ragionevole oltre che idonea a tutelare prevalentemente l'interesse primario del benessere della figlia, tra l'altro, di continuare la propria crescita nel proprio ambiente familiare.
Pertanto, in ossequio a quanto già stabilito dallo stesso, si dispone quanto in appresso:
- Si assegna alla ricorrente la casa coniugale (ed i beni mobili che la arredano) Parte_1
la quale verrà abitata dalla stessa unitamente alla figlia minore;
Per_1
- Si attribuisce la responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente della figlia minore presso la madre, e si dispone che le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative alla istruzione,
6 all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
- Sebbene la figlia minore continuerà a vivere prevalentemente presso la madre, il padre Per_1
avrà facoltà di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri e, in particolare, tre giorni alla settimana: ogni martedì e giovedì dalle 16,30 alle 20 e il sabato ovvero la domenica dalle ore 10 alle 18; la minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre a fine settimana alterni solo previo accordo tra i genitori. La figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, sette giorni nel periodo natalizio: una volta dal 24 al 30 dicembre ed un'altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale: un anno dal lunedì al mercoledì in albis ed un anno dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua ed infine, sempre ad anni alterni, ogni altra ricorrenza (quali compleanni, onomastici). Il padre potrà tenere la bambina quindici giorni, anche non continuativi, durante le ferie estive, con congruo preavviso alla madre. Ferma restando la possibilità di deroga delle suddette condizioni su accordo dei genitori a seconda degli orari di lavoro delle parti e delle esigenze della bambina, avendo cura di comunicare preventivamente il domicilio in cui si trovano e di restare reciprocamente reperibili.
L'unico e principale punto di contrasto tra le parti, nel caso di specie, concerne la situazione reddituale-patrimoniale di entrambi i coniugi ed il conseguente importo dell'assegno di mantenimento indiretto a favore della figlia minore da parte del genitore non collocatario. Per_1
Al riguardo, ricorda il Collegio che il dovere gravante sui genitori di mantenere la prole ovvero garantire ai figli il sostegno economico necessario al fine di consentire loro una crescita armonica e serena sin tanto che non diventino economicamente autosufficienti, presidiato dall'art. 30 della
Carta Costituzionale, oltre che dalle disposizioni codicistiche, non può essere mai escluso per nessuna ragione.
Orbene, dalla relazione della G.d.F. sulle risultanze delle indagini tributarie inerenti alla situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i coniugi è emerso che il percepiva al CP_1
2023 un reddito pari ad € 20.544,88; è , altresì, documentalmente provato che egli sia titolare, oltre che del 50% della casa coniugale (per la quale è gravato di un mutuo ancora in corso con rate mensili di €600,00), anche della MC Service srls con un volume d'affari dell'attività al 2021 pari ad
€ 24.200,00; risulta avere la proprietà, in regime di separazione dei beni, di 5/17 nonché la nuda proprietà di 12/17 di un fabbricato sito in Murta Maria a fronte dell'usufrutto dell'altro contitolare.
Inoltre, si segnala che egli fosse gravato, fino al 31/10/2024, dall'onere di corrispondere un canone mensile di locazione pari ad € 500,00. Non risulta agli atti rinnovazione del suddetto contratto. È titolare di un libretto di risparmio aperto nel 2018 con saldo contabile finale pari ad € 1.760,06. Era intestatario fino al 2021 di un'auto modello Audi Q5.
Viceversa, la ricorrente ha documentato una situazione economica caratterizzata Pt_1 dalla contrazione dei redditi derivanti dal pagamento di rate mensili di numerosi finanziamenti, alcuni dei quali, oggi ottemperati (Prestito Compass scaduto al 30/10/2024; fido scaduto il
15/01/2022 e prestito auto scaduto il 15/10/2023) ed ha prodotto ricevute di spese voluttuarie e non necessarie (quali abbonamento Netflix). Restano mensilmente a suo carico, così come provato in
7 atti, i costi per l'agenzia quali € 6.000 per affitto locale e quelli per i diritti di royalties e pack service come affiliato/franchesee per operare nel settore dell'intermediazione immobiliare. Dalle indagini tributarie è emerso che la stessa percepiva al 2023 un reddito pari ad € 47.493,00. Risulta anche che la stessa abbia concesso in locazione un immobile ad uso abitativo dal 01/05/2024 al
30/09/2024 per un valore di € 6.000,00 per tutta la durata del periodo, immobile locato anche negli anni precedenti e, dunque, fonte di reddito potenzialmente anche attuale. Dai dati emerge un finanziamento erogato in suo favore in data 03/03/2023 di importo pari ad € 12.380,97 nonché un libretto di risparmio con un saldo al 29/02/2024 di € 5.786,86.
Pertanto, tenuto conto del quadro probatorio emerso dagli atti del presente giudizio, dell'età della figlia minore (9 anni) e delle sue attuali esigenze, dell'età dei genitori (35 e 54 anni), della capacità lavorativa e reddituale della ricorrente e del resistente, alla luce dell'esistenza di una disparità tra le posizioni economiche e patrimoniali complessive di entrambi i coniugi, e considerate le rate del mutuo che, a partire dalla presente sentenza, verranno poste a carico di entrambe le parti, nonché l'assegnazione della casa coniugale, reputa il Collegio che l'importo da porre a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della propria figlia debba essere Per_1 determinato in € 300,00. Affinché l'importo complessivo dell'assegno di mantenimento, così come determinato dal Collegio, rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente, ogni anno, secondo gli indici del costo della vita elaborati dall'ISTAT.
Deve essere, altresì, regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie per il figlio minore, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN). Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie (a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Il predetto contributo alle spese straordinarie per i figli viene, dunque, determinato in misura pari al 50% a carico entrambi i genitori secondo le modalità individuate dalle Linee Guida del
Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
Per quanto concerne le spese di lite, ritiene il Collegio che sussistano validi motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in Olbia (SS) in data 19/09/2015;
8 2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del predetto
Comune di Olbia (Registro degli Atti di Matrimonio - atto n. 59, Parte II, Serie A– Anno 2015);
3. DISPONE che i coniugi e nulla avranno da corrispondersi reciprocamente a Pt_1 CP_1 titolo di contributo per il proprio mantenimento in quanto economicamente autonomi ed indipendenti;
4. PONE a carico di entrambi i coniugi il pagamento dei ratei del mutuo della casa familiare nella misura del 50% ciascuno fino all'estinzione dello stesso, nonché gli oneri e/o le spese straordinarie necessarie per l'immobile in comproprietà sito in Loiri Porto San Paolo, loc. Trudda,
5. ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale (ed i beni mobili che la arredano) Parte_1 la quale verrà abitata dalla stessa unitamente alla figlia minore;
Per_1
6. ATTRIBUISCE la responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente della figlia minore presso la madre, e per l'effetto
7. DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative alla istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
8. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la propria figlia ogni qualvolta lo Per_1 desideri e, in particolare, tre giorni alla settimana: ogni martedì e giovedì dalle 16,30 alle 20 e il sabato ovvero la domenica dalle ore 10 alle 18; la minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre a fine settimana alterni solo previo accordo tra i genitori. La figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, sette giorni nel periodo natalizio: una volta dal 24 al 30 dicembre ed un'altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale: un anno dal lunedì al mercoledì in albis ed un anno dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua ed infine, sempre ad anni alterni, ogni altra ricorrenza (quali compleanni, onomastici). Il padre potrà tenere la bambina quindici giorni, anche non continuativi, durante le ferie estive, con congruo preavviso alla madre. Ferma restando la possibilità di deroga delle suddette condizioni su accordo dei genitori a seconda degli orari di lavoro delle parti e delle esigenze della bambina, avendo cura di comunicare preventivamente il domicilio in cui si trovano e di restare reciprocamente reperibili.
9. PONE a carico di il versamento, in favore della figlia minore , a titolo CP_1 Per_1 di contributo per il mantenimento, della somma mensile di € 300,00, da versarsi alla a Pt_1 mezzo bonifico da eseguirsi entro il giorno 30 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate (mediche non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc).
10. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
11. RIGETTA ogni ulteriore domanda e/o istanza formulata dalle parti.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 7/6/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 92/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr.ssa Micol Menconi Giudice riunito nella camera di consiglio telematica del 7/6/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 92 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, rimessa alla decisone del Collegio, all'udienza del 30/01/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Olbia (SS), alla Via Svizzera n. 74, presso lo studio dell'Avv. Franca
C. Della Camelia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
, nato ad [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Olbia (SS), alla Piazza Garibaldi, n.5, presso lo studio dell'Avv.
Gianluca Cataldi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-resistente-
NONCHÈ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
- interventore ex lege –
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/01/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 esponendo che: CP_1
- in data 19/09/2015 i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Olbia (SS) come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 59, Parte II, Serie A– Anno
2015;
- dall'unione matrimoniale nasceva ad Olbia, in data 30/06/2016, la figlia minore
[...]
; Per_1
- il rapporto tra i coniugi, preceduto da un periodo di convivenza more uxorio, si è deteriorato fin da subito, in particolare dopo la nascita della bambina, a causa dell'insorgere di una situazione di insanabile contrasto tra le parti;
tali sopravvenute ragioni di incompatibilità hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, tanto che, dopo soli due mesi dal matrimonio, la ricorrente chiedeva al marito la separazione di fatto. Venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, gli stessi decidevano di vivere separati in abitazioni diverse;
- la ricorrente ha rappresentato un rapporto assolutamente non paritario, disfunzionale e poco rispettoso dei rispettivi ruoli dei coniugi ed, altresì, ha lamentato un comportamento del marito, nei propri riguardi, eccessivamente critico, opprimente ed, addirittura, minaccioso nonché atteggiamenti, da parte dello stesso, di prodigalità e dissipazione;
-entrambe le parti sono economicamente autosufficienti: svolge la professione di CP_1 impresario edile con una propria ditta mentre è titolare di una agenzia immobiliare;
Pt_1
- la casa familiare è in comproprietà e sulla stessa grava un mutuo di € 600 mensili;
- la , al momento in cui vi è stata la separazione di fatto, ha prelevato dal conto Pt_1 cointestato (nel quale erano depositati 70.000 €) € 25.000 nella convinzione che tale somma di denaro rappresentasse la propria quota della somma intera ricevuta in occasione del matrimonio;
- con tale prefata somma la ha stipulato due polizze, al fine di accantonamento Pt_1 liquidi, nell'ottica di eventuali necessità future della bambina;
- la ricorrente ha un reddito lordo di circa € 39.317 annui da cui detrarre i costi per l'agenzia di cui è titolare;
- stante il fatto che la ricorrente si avvale, per lo svolgimento della propria attività, del regime fiscale cd. “forfettario”, sia i costi e le spese dell'attività lavorativa che quelli relativi alle spese mediche non sono detraibili né deducibili dal reddito;
- viceversa, non è dato sapere quanto effettivamente dichiari e/o quale sia il giro d'affari del atteso che, essendo lo stesso titolare di una impresa edile artigiana operativa nel territorio CP_1 olbiese costiero, non è gravato dall'obbligo di depositare il bilancio annuale;
2 - il risulta essere comproprietario di alcuni immobili siti in Olbia ed in Murta Maria CP_1 nonché titolare della piena proprietà di una casa sita in Loiri Porto San Paolo. Possiede un'automobile Mercedes;
- la , consapevole dell'importanza per la figlia di mantenere rapporti Pt_1 Per_1 significativi e costanti con entrambe le figure genitoriali, ha proposto l'affido congiunto con collocazione prevalente della minore presso la madre nella casa familiare sita in Loiri Porto San
Paolo, Olbia, loc Trudda, nonché il diritto di visita del padre per tre giorni alla settimana (il martedì ed il giovedì dalle 16,30 alle 20 oltre al sabato ovvero alla domenica dalle 10 alle 18. Pernottamento con gradualità.);
- per le esposte ragioni non è stato possibile ricostituire l'unione coniugale.
All'esito di quanto sopra, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Alla S.V. che, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, ed esperito il rituale tentativo di conciliazione, all'esito negativo dello stesso, Voglia Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: a) autorizzare le parti a vivere separatamente con reciproco rispetto b) Disporre l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre nella casa già famigliare in Loiri Porto San Paolo Olbia loc Trudda c) Quanto al contributo di mantenimento a favore della figlia minorenne stabilire che il Carta corrisponda la somma minima di € 500 oltre spese straordinarie ovvero quella superiore che il Tribunale vorrà disporre d) Disporre che il sig Carta possa tenere con sé la figlia tre volte a settimana;
il martedi e giovedi dalle 16.30 alle 20 e il sabato ovvero domenica dalle 10 alle 18 ; con possibilità di pernottamento a settimane alterne dal compimento del 6 anno di età della minore e) Festività di
Natale e Pasqua e Vigilie alternate ad anni alterni f) Il padre potrà tenere la bambina dieci giorni anche non continuativi durante le ferie estive con congruo preavviso alla madre”;
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente giudizio e, CP_1 contestando, in fatto e in diritto, quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso, formulava, a sua volta, le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la separazione dei coniugi che vivranno Parte_2 separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi ogni mutamento della residenza;
2) disporre che la figlia minore della coppia sia affidata ad entrambi i genitori che ne cureranno
l'educazione e l'istruzione. La minore abiterà con la madre presso la quale avrà la residenza principale. Il sig. potrà tenere con sé la figlia tre volte a settimana;
il martedì e giovedì dalle CP_1
16.30 alle 20 e il sabato ovvero domenica dalle 10 alle 20; con possibilità di pernottamento a settimane alterne dal compimento del 6 anno di età della minore. Festività di Natale e Pasqua e
Vigilie alternate ad anni alterni e che il padre possa tenere la bambina quindici giorni anche continuativi durante le ferie estive, compatibilmente con gli impegni propri e dei figli e previo accordo con la madre. Il padre avrà, comunque, il diritto di vedere e tenere con la figlia, previo accordo con la madre, ogni qual volta vorrà, compatibilmente con gli impegni propri e della figlia.
3) dichiarare Carta tenuto, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, al versamento in favore della della complessiva somma di €200,00, da versare entro il giorno 30 di ogni mese Pt_1 con modalità concordate;
4) disporre che tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno
3 assunte in pari misura da entrambi i genitori, secondo le linee Guida del CNF 5) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
Nelle proprie difese, il resistente ha rilevato:
- la volontà di associarsi alla domanda di separazione non avendo nulla da opporre in proposito;
- che quanto sostenuto dalla ricorrente, in ordine alle cause del venir meno dell'affectio coniugalis, non corrisponde al vero siccome la crisi coniugale non sarebbe da rinvenire in condotte del marito, peraltro solo genericamente asserite e non meglio provate da controparte, quanto piuttosto in un atteggiamento della che, dopo la nascita della bambina, ha manifestato Pt_1 difficoltà, insicurezze ed una inaspettata immaturità;
- che il si è sempre amorevolmente dedicato alla moglie ed alla figlia, impiegando CP_1 il proprio tempo unicamente nella propria attività lavorativa e nell'ambito della famiglia;
- che la ricostruzione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, così come prospettata dalla è irrealistica;
difatti, il reddito dell'odierno resistente è di poco superiore Pt_1 ad €12.000,00 e, sebbene possa avvalersi di alcuni benefits aziendali (relativi a spese per auto e carburante), non ha altri redditi né la disponibilità dei beni immobili indicati da parte ricorrente siccome si tratta di strutture non idonee ad abitazione ed improduttive di reddito, di cui il resistente possiede solo esigue quote senza aver diritto ad alcun godimento esclusivo;
- che unica eccezione è stata l'acquisto della casa di civile abitazione facente parte del complesso edilizio sito in Comune di Loiri Porto San Paolo, località Trudda (5,5 vani al piano terra con seminterrato e annessa corte di pertinenza) adibita a casa coniugale ed oggi nella piena disponibilità della intestataria dei diritti di proprietà pari ad ½; Pt_1
- che il , al fine di assicurare alla famiglia tale prefata residenza, ha sostenuto in via CP_1 esclusiva, senza alcun contributo da parte della coniuge, gli oneri di acquisto contraendo, in data febbraio 2020, un mutuo fondiario dell'importo complessivo di €172.800,00, della durata di anni 31 con scadenza nel mese di aprile 2051 e rate mensili di importo pari ad € 600,00 circa;
- che il resistente, avendo dovuto lasciare la casa coniugale, ha locato un appartamento onerandosi del pagamento di un canone mensile pari ad € 400,00;
- che, alla luce dei pagamenti di cui il resistente è mensilmente gravato, non sia equo e sostenibile porre un assegno di mantenimento a carico dello stesso di importo pari ad € 500,00 mensili;
- che non è verosimile che la ricorrente abbia scientemente optato per il regime forfettario e non per quello ordinario (grazie al quale le spese imputabili alla attività di impresa della ricorrente sarebbero deducibili) siccome tale scelta costituirebbe un'opzione in perdita;
- che la ha indebitamente prelevato dal conto cointestato la somma di € 25.000,00 Pt_1 nella consapevolezza che fossero di esclusiva proprietà del coniuge e ne rifiuta la restituzione, causando allo stesso notevoli difficoltà dovute ad un'improvvisa mancanza di liquidità; tale questione è oggetto di altro giudizio in corso;
- che, in ordine al diritto di visita, il ritiene che sia, per il momento, condivisibile CP_1
4 l'attuale disciplina concordata tra coniugi, che prevede che il resistente possa tenere con sé la figlia tre volte a settimana con possibilità di pernottamento a settimane alterne dal compimento del 6^ anno di età della minore, oltre regolamentazione del diritto di visita nelle festività natalizie, pasquali e durante le vacanze estive;
- che si riconosce al genitore presso il quale è stabilita la residenza privilegiata del figlio minore il diritto a vedersi assegnata l'abitazione coniugale, fermo restando che di tale provvedimento si debba tenere conto nella regolazione dei rapporti economici trai coniugi.
Con note autorizzate del 08/07/2022 parte ricorrente depositava prova dell'avvenuto bonifico in favore del Carta della somma di € 12.500,00 (la metà dell'importo di € 25.000,00 prelevati dalla stessa dal conto cointestato); altresì, la OS dichiarava di essere disposta ad accettare la somma di € 400,00 anziché € 500,00 come richiesto nel ricorso introduttivo (facendosi anche carico del pagamento del 50% del mutuo della casa familiare).
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale avvenuta il 14/06/2022, fallito il prescritto tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il Presidente del Tribunale, all'udienza del 19/07/2022 ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ivi previsti, autorizzando i coniugi a vivere separati;
successivamente, ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore prevedendo che la stessa vivesse con la madre alla quale è stata assegnata la Per_1 casa coniugale;
ha stabilito le modalità di frequentazione della figlia con il genitore non collocatario;
ed, in ultimo, ha determinato in € 350,00 mensili l'assegno da corrispondersi dal alla a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente CP_1 Pt_1 in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche, sostenute nell'interesse della prole;
ha, quindi, ordinato la prosecuzione del giudizio rimettendo le parti davanti a sé stesso in qualità di Giudice Istruttore ed, altresì, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c..
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito del deposito delle relative memorie, con ordinanza del 07/11/2023 il Presidente ha rigettato la prova per testi siccome non è apparsa né ammissibile né rilevante ai fini della decisione della presente controversia atteso che le circostanze sulle quali si è articolata erano valutative, generiche e prive di specifiche circostanze di tempo e luogo.
Il Presidente, in qualità di Giudice Istruttore, con ordinanza del 13/03/2024 ha disposto indagini di polizia tributaria, attraverso apposita delega alla Guardia di Finanza territorialmente competente, dirette ad acclarare, al di là delle risultanze dell'anagrafe tributaria, anche mediante indagini bancaria ed acquisizione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con le banche, la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria di entrambi i coniugi.
La relativa relazione sui risultati delle suddette indagini è stata comunicata all'A.G. in data
02/08/2024.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e, all'udienza del 30/01/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in
5 decisione. Parte ricorrente ha rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. mentre parte resistente ha chiesto i suddetti termini.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
*****
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Reputa, dunque, il Collegio che sussistono sufficienti elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la figlia, preliminarmente il Giudicante provvede ad analizzare le questioni sulle quali non vi è contestazione tra i coniugi.
Pertanto, si dispone che le parti e , avendo dichiarato e dimostrato di essere Pt_1 CP_1 economicamente autonome ed indipendenti, nulla avranno da corrispondersi reciprocamente a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
Si pone, a carico di entrambi i coniugi, il pagamento dei ratei del mutuo della casa familiare nella misura del 50% fino all'estinzione dello stesso, nonché gli oneri e/o le spese straordinarie necessarie per il prefato immobile in comproprietà (abitazione sita in Loiri Porto San Paolo, loc.
Trudda).
In ordine alla assegnazione della casa coniugale, all'affido ed al collocamento della prole nonché al diritto di visita del genitore non collocatario, questo Giudice ritiene di uniformarsi, almeno in parte, alla decisione del Presidente del Tribunale di Tempio Pausania in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, siccome appare ragionevole oltre che idonea a tutelare prevalentemente l'interesse primario del benessere della figlia, tra l'altro, di continuare la propria crescita nel proprio ambiente familiare.
Pertanto, in ossequio a quanto già stabilito dallo stesso, si dispone quanto in appresso:
- Si assegna alla ricorrente la casa coniugale (ed i beni mobili che la arredano) Parte_1
la quale verrà abitata dalla stessa unitamente alla figlia minore;
Per_1
- Si attribuisce la responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente della figlia minore presso la madre, e si dispone che le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative alla istruzione,
6 all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
- Sebbene la figlia minore continuerà a vivere prevalentemente presso la madre, il padre Per_1
avrà facoltà di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri e, in particolare, tre giorni alla settimana: ogni martedì e giovedì dalle 16,30 alle 20 e il sabato ovvero la domenica dalle ore 10 alle 18; la minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre a fine settimana alterni solo previo accordo tra i genitori. La figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, sette giorni nel periodo natalizio: una volta dal 24 al 30 dicembre ed un'altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale: un anno dal lunedì al mercoledì in albis ed un anno dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua ed infine, sempre ad anni alterni, ogni altra ricorrenza (quali compleanni, onomastici). Il padre potrà tenere la bambina quindici giorni, anche non continuativi, durante le ferie estive, con congruo preavviso alla madre. Ferma restando la possibilità di deroga delle suddette condizioni su accordo dei genitori a seconda degli orari di lavoro delle parti e delle esigenze della bambina, avendo cura di comunicare preventivamente il domicilio in cui si trovano e di restare reciprocamente reperibili.
L'unico e principale punto di contrasto tra le parti, nel caso di specie, concerne la situazione reddituale-patrimoniale di entrambi i coniugi ed il conseguente importo dell'assegno di mantenimento indiretto a favore della figlia minore da parte del genitore non collocatario. Per_1
Al riguardo, ricorda il Collegio che il dovere gravante sui genitori di mantenere la prole ovvero garantire ai figli il sostegno economico necessario al fine di consentire loro una crescita armonica e serena sin tanto che non diventino economicamente autosufficienti, presidiato dall'art. 30 della
Carta Costituzionale, oltre che dalle disposizioni codicistiche, non può essere mai escluso per nessuna ragione.
Orbene, dalla relazione della G.d.F. sulle risultanze delle indagini tributarie inerenti alla situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i coniugi è emerso che il percepiva al CP_1
2023 un reddito pari ad € 20.544,88; è , altresì, documentalmente provato che egli sia titolare, oltre che del 50% della casa coniugale (per la quale è gravato di un mutuo ancora in corso con rate mensili di €600,00), anche della MC Service srls con un volume d'affari dell'attività al 2021 pari ad
€ 24.200,00; risulta avere la proprietà, in regime di separazione dei beni, di 5/17 nonché la nuda proprietà di 12/17 di un fabbricato sito in Murta Maria a fronte dell'usufrutto dell'altro contitolare.
Inoltre, si segnala che egli fosse gravato, fino al 31/10/2024, dall'onere di corrispondere un canone mensile di locazione pari ad € 500,00. Non risulta agli atti rinnovazione del suddetto contratto. È titolare di un libretto di risparmio aperto nel 2018 con saldo contabile finale pari ad € 1.760,06. Era intestatario fino al 2021 di un'auto modello Audi Q5.
Viceversa, la ricorrente ha documentato una situazione economica caratterizzata Pt_1 dalla contrazione dei redditi derivanti dal pagamento di rate mensili di numerosi finanziamenti, alcuni dei quali, oggi ottemperati (Prestito Compass scaduto al 30/10/2024; fido scaduto il
15/01/2022 e prestito auto scaduto il 15/10/2023) ed ha prodotto ricevute di spese voluttuarie e non necessarie (quali abbonamento Netflix). Restano mensilmente a suo carico, così come provato in
7 atti, i costi per l'agenzia quali € 6.000 per affitto locale e quelli per i diritti di royalties e pack service come affiliato/franchesee per operare nel settore dell'intermediazione immobiliare. Dalle indagini tributarie è emerso che la stessa percepiva al 2023 un reddito pari ad € 47.493,00. Risulta anche che la stessa abbia concesso in locazione un immobile ad uso abitativo dal 01/05/2024 al
30/09/2024 per un valore di € 6.000,00 per tutta la durata del periodo, immobile locato anche negli anni precedenti e, dunque, fonte di reddito potenzialmente anche attuale. Dai dati emerge un finanziamento erogato in suo favore in data 03/03/2023 di importo pari ad € 12.380,97 nonché un libretto di risparmio con un saldo al 29/02/2024 di € 5.786,86.
Pertanto, tenuto conto del quadro probatorio emerso dagli atti del presente giudizio, dell'età della figlia minore (9 anni) e delle sue attuali esigenze, dell'età dei genitori (35 e 54 anni), della capacità lavorativa e reddituale della ricorrente e del resistente, alla luce dell'esistenza di una disparità tra le posizioni economiche e patrimoniali complessive di entrambi i coniugi, e considerate le rate del mutuo che, a partire dalla presente sentenza, verranno poste a carico di entrambe le parti, nonché l'assegnazione della casa coniugale, reputa il Collegio che l'importo da porre a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della propria figlia debba essere Per_1 determinato in € 300,00. Affinché l'importo complessivo dell'assegno di mantenimento, così come determinato dal Collegio, rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente, ogni anno, secondo gli indici del costo della vita elaborati dall'ISTAT.
Deve essere, altresì, regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie per il figlio minore, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN). Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie (a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Il predetto contributo alle spese straordinarie per i figli viene, dunque, determinato in misura pari al 50% a carico entrambi i genitori secondo le modalità individuate dalle Linee Guida del
Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
Per quanto concerne le spese di lite, ritiene il Collegio che sussistano validi motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in Olbia (SS) in data 19/09/2015;
8 2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del predetto
Comune di Olbia (Registro degli Atti di Matrimonio - atto n. 59, Parte II, Serie A– Anno 2015);
3. DISPONE che i coniugi e nulla avranno da corrispondersi reciprocamente a Pt_1 CP_1 titolo di contributo per il proprio mantenimento in quanto economicamente autonomi ed indipendenti;
4. PONE a carico di entrambi i coniugi il pagamento dei ratei del mutuo della casa familiare nella misura del 50% ciascuno fino all'estinzione dello stesso, nonché gli oneri e/o le spese straordinarie necessarie per l'immobile in comproprietà sito in Loiri Porto San Paolo, loc. Trudda,
5. ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale (ed i beni mobili che la arredano) Parte_1 la quale verrà abitata dalla stessa unitamente alla figlia minore;
Per_1
6. ATTRIBUISCE la responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente della figlia minore presso la madre, e per l'effetto
7. DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative alla istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
8. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la propria figlia ogni qualvolta lo Per_1 desideri e, in particolare, tre giorni alla settimana: ogni martedì e giovedì dalle 16,30 alle 20 e il sabato ovvero la domenica dalle ore 10 alle 18; la minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre a fine settimana alterni solo previo accordo tra i genitori. La figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, sette giorni nel periodo natalizio: una volta dal 24 al 30 dicembre ed un'altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale: un anno dal lunedì al mercoledì in albis ed un anno dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua ed infine, sempre ad anni alterni, ogni altra ricorrenza (quali compleanni, onomastici). Il padre potrà tenere la bambina quindici giorni, anche non continuativi, durante le ferie estive, con congruo preavviso alla madre. Ferma restando la possibilità di deroga delle suddette condizioni su accordo dei genitori a seconda degli orari di lavoro delle parti e delle esigenze della bambina, avendo cura di comunicare preventivamente il domicilio in cui si trovano e di restare reciprocamente reperibili.
9. PONE a carico di il versamento, in favore della figlia minore , a titolo CP_1 Per_1 di contributo per il mantenimento, della somma mensile di € 300,00, da versarsi alla a Pt_1 mezzo bonifico da eseguirsi entro il giorno 30 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate (mediche non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc).
10. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
11. RIGETTA ogni ulteriore domanda e/o istanza formulata dalle parti.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 7/6/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
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