Rigetto
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/07/2025, n. 6028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6028 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06028/2025REG.PROV.COLL.
N. 04149/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Daniela Di Carlo;
Viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante impugna la sentenza del TAR Campania – Napoli, Sezione II, n. -OMISSIS-, con la quale è stato respinto il suo ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento: a) dell’ordinanza del Dirigente della VI Direzione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-del 21 novembre 17 e b) della comunicazione del Comando di Polizia Municipale del 25 febbraio 2017, citata nella prefata ordinanza comunale, con cui gli veniva intimato di demolire il fabbricato realizzato, in assenza del permesso di costruire, in -OMISSIS-, alla via -OMISSIS- (impugnati con il ricorso introduttivo); c) del verbale prot. -OMISSIS-del 1° ottobre 2018, recante accertamento dell’inottemperanza alla suddetta ordinanza n. -OMISSIS-/17, nonché della successiva ordinanza n. -OMISSIS-dell’8 ottobre 2018, con la quale il Comune – tenuto conto che i lavori erano proseguiti con relativo completamento del manufatto costituente la sopraelevazione - ha reiterato l’ordinanza di demolizione (impugnati con i motivi aggiunti).
2.- A sostegno del ricorso, lamentava la violazione sotto diversi profili degli artt. 31 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-septies, legge n. 241/1990, oltre a molteplici figure sintomatiche di eccesso di potere, tra cui sviamento, erroneità della motivazione, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento e carenza di istruttoria in ordine alla superficie da acquisire.
A sostegno dei motivi aggiunti, formulava le medesime censure già articolate con il ricorso introduttivo.
3.- L’adito Tribunale ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi, così condannandolo a rifondere in favore di Comune di -OMISSIS- le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
4.- L’appello ripropone in buona sostanza le originarie censure, articolate come ragioni di critica specifica avverso la sentenza, così devolvendo alla odierna cognizione tutta la originaria materia del contendere.
5.- Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio, benché ritualmente convenuto.
6. Alla udienza pubblica del 5 giugno 2025, la causa è passata in decisione.
7.- L’appello è infondato.
8.- Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui, respingendo il motivo relativo al lungo lasso di tempo trascorso dall’abuso, ha sostenuto, in sintesi, che: (i) solo l’edificazione del piano terra risaliva a molti anni prima, mentre i lavori della sopraelevazione erano ancora “in itinere”; (ii) la natura vincolata e doverosa della misura demolitoria obbliga l’ente ad adottare la sanzione, senza dover specificatamente motivare sulle sottese ragioni di pubblico interesse.
Il motivo è infondato.
L’appellante censura genericamente la sentenza, senza specificatamente contestare, in fatto, che l’accatastamento versato in atti, da cui dovrebbe desumersi la natura risalente dell’abuso, concerne il solo piano terra. Di contro, l’ordinanza n. -OMISSIS-/2017 ha specificatamente evidenziato “ lavori in avanzata fase di esecuzione, corrispondente alla trasformazione di un preesistente suppenno a sottotetto da abitare, considerato l’allestimento di esso in ambientazione di camere servizi ”, mentre la successiva ordinanza n. -OMISSIS-/2018 ha accertato la “ prosecuzione dei lavori consistente nel completamento di ogni finitura del piano sottotetto, mediante posa in opera di pavimenti, completamento di impianto elettrico, idrico e di riscaldamento, posa in opera di infissi esterni ed interni ed attintatura ”, con la conseguenza che la sentenza impugnata è corretta nella parte in cui accerta che l’attività abusiva, lungi dall’essere risalente nel tempo, risultava invece in itinere.
Inoltre, va evidenziato che l'attività sanzionatoria concernente l'attività edilizia abusiva è connotata dal carattere vincolato e non discrezionale: di conseguenza, il giudizio di difformità dell'intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato, che costituisce il presupposto dell'irrogazione delle sanzioni, integra un accertamento di fatto e, pertanto, l'ordine di demolizione di opere abusive non richiede una specifica motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati.
Ad ogni modo, l'atto è sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell'abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare l’adozione della misura sanzionatoria.
9.- Pure infondato è il secondo motivo incentrato sulla lesione dell’affidamento.
Sulla base della consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, dalla quale non c’è ragione di discostarsi, “ In presenza di un illecito edilizio il provvedimento demolitorio assume, per pacifica giurisprudenza, natura vincolata e doverosa anche a distanza di lungo tempo dalla commissione dell'abuso e la sua adozione non richiede specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata (Cons. Stato, Sez. VI, 3/1/2022, n. 8). Inoltre, il tardivo intervento del provvedimento ripristinatorio, ancorché l'esistenza dell'abuso sia nota al comune da lungo tempo, non è idoneo a radicare, in capo al privato, alcun affidamento tutelabile (fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 22/11/2021, n. 7764) ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 novembre 2022, n. 9656).
10.- Ancora infondato è il terzo motivo, a mezzo del quale viene dedotta l’illegittimità del provvedimento gravato in quanto carente di indicazione relativa all’area di sedime.
Anche in questo caso, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel senso che l'omessa o imprecisa indicazione dell'area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione, essendo tale indicazione requisito necessario ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria ( ex plurimis , Consiglio di Stato sez. VI, 11 maggio 2022, n. 3707).
11.- Infine infondato è il quarto motivo con cui si deduce la nullità dell’ordinanza di demolizione in quanto concernente un immobile assoggettato a sequestro penale.
La questione concernente la rilevanza del sequestro penale rispetto alla validità o alla efficacia della ordinanza amministrativa che irroga la sanzione pecuniaria ai sensi del comma 4 dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001 è stata ampiamente dibattuta in giurisprudenza.
L'ordinanza di demolizione è difatti un provvedimento amministrativo che impone al proprietario o al responsabile di un abuso edilizio di rimuovere l'opera realizzata illegalmente. La presenza di un sequestro penale sull'immobile, disposto dall'autorità giudiziaria per impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato o la commissione di nuovi reati, può influire sull'esecuzione dell'ordinanza.
In sostanza, sul tema si sono sviluppati tre diversi orientamenti:
a) secondo un primo orientamento, oramai superato, l’ordinanza di demolizione emessa su un immobile già oggetto di sequestro penale è nulla ai sensi dell’art. 21- septies l. 241/1990 in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c., poiché impone al destinatario un obbligo giuridicamente impossibile da eseguire: non potendo l'inottemperanza essere sanzionata, non è di conseguenza irrogabile la sanzione amministrativa pecuniaria per l’assenza di un elemento essenziale dell’atto, tale dovendo intendersi la possibilità giuridica dell’oggetto del comando.
Nel caso in cui, invece, l’ordinanza di demolizione venisse emanata (in tal caso, validamente) in un momento in cui il bene non fosse già sequestrato, ma lo divenisse successivamente e nella pendenza del termine assegnato per ottemperare all’ingiunzione, la conseguenza giuridica non è la nullità, bensì la inefficacia (v. Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 maggio 2017, n. 2337, che richiama C.G.A.R.S. Sezioni Riunite, parere n. 1175 del 9 luglio 2013 – 20 novembre 2014, sull’affare n. 62/2013, in tema di distinzione tra nullità come difetto strutturale originario di uno degli elementi essenziali dell’atto giuridico e inefficacia allorché tali elementi essenziali, originariamente sussistenti, vengano meno successivamente in modo temporaneo o definitivo).
b) Secondo l’orientamento opposto, invece, a lungo prevalente sia nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 283), sia in quella penale (Cass. pen., Sez. III, 14 gennaio 2009, n. 9186), la pendenza di un sequestro penale rappresenta un fatto del tutto irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. Argomentando difatti dalla non qualificabilità della misura cautelare reale quale impedimento assoluto all’attuazione dell’ingiunzione, l’indirizzo in esame giunge alla conclusione di porre a carico del destinatario dell’ordine l'onere di richiedere al giudice penale il dissequestro per poter ottemperare all'ordine medesimo. In caso contrario, l'inottemperanza può comportare l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e la irrogazione della sanzione pecuniaria. In quest’ottica, esattamente contraria al primo indirizzo esaminato, il sequestro penale non assume alcuna rilevanza rispetto al procedimento amministrativo, in quanto l’autore dell’abuso, quale destinatario dell’ordine di demolizione, avrebbe sempre la possibilità di conformarvisi richiedendo il dissequestro all’autorità giudiziaria competente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 283; Id, sez. IV, 23 gennaio 2012, n. 282).
c) Vi è infine un terzo orientamento, intermedio.
Per questo indirizzo, l'ordinanza di demolizione è valida, ma la sua esecutività è sospesa fino al dissequestro dell'immobile.
In altre parole, il termine per ottemperare decorre solo dopo la rimozione del vincolo penale, comportandone il differimento dal momento in cui il bene risulta dissequestrato.
L'inottemperanza può quindi essere contestata solo se il destinatario dell'ordinanza non ha adempiuto all'obbligo di demolizione entro 90 giorni dal dissequestro dell'immobile (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 638, e la giurisprudenza ivi richiamata; Sez. VII, 20 giugno 2024, n. 5504; Sez. VI, 10 luglio 2024, n. 61-OMISSIS-; Id., 23 marzo 2022, n. 2122; 2 ottobre 2019, n. 6592; 20 luglio 2018, n. 4418).
Il Collegio aderisce a quest’ultimo indirizzo, in quanto lo stesso rappresenta un ragionevole punto di equilibrio fra l’interesse pubblico alla tutela del territorio e quello privato alla difesa in giudizio, sia amministrativa sia penale, oltre a offrire una convincente risposta alle critiche mosse al secondo orientamento, eccessivamente incentrato sul principio della totale irrilevanza del sequestro penale, senza tuttavia cadere nell’eccesso opposto propugnato dal primo orientamento (nullità radicale o totale inefficacia dell’atto amministrativo), e cioè che: i) si imporrebbe al responsabile dell’abuso un obbligo di presentare l’istanza di dissequestro che non è previsto dalla legge; ii) si pregiudicherebbe il suo diritto, costituzionalmente garantito, alla difesa nel procedimento penale, che potrebbe avere seguito, del tutto legittimamente, una strategia incompatibile con l’istanza stessa (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 novembre 2024, n. 8720, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2337).
Pertanto, occorre concludere, se per un verso il sequestro dell’immobile abusivo non è di ostacolo all’esecuzione dell’ordinanza demolitoria, in quanto non esclude la possibilità per il privato di attivarsi al fine di ottenere autorizzazione dal giudice penale al dissequestro per il tempo necessario a compiere la demolizione, per un altro verso il termine assegnato dall'ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorre finché l'immobile rimane sotto sequestro, restando all'autonoma iniziativa della difesa ovvero della magistratura inquirente attivare gli strumenti che al dissequestro possono condurre (Consiglio di Stato sez. II, 15 novembre 2021, n. 7563), fermo restando che tali iniziative “ non incidono sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, ma eventualmente solo sulla sua efficacia ”, che riprenderà a produrre effetto in via successiva al momento in cui verrà meno il sequestro penale.
12.- In definitiva, l’appello è respinto.
13.- Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione del Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante, originario ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.