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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 10747/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa, come da procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
- ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Via Armando Diaz, 11
- convenuto contumace
Oggetto: carta docente a precario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/06/2023, parte ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per i periodi e presso gli Istituti specificamente indicati in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 - 2021/22, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento in suo favore, per gli anni CP_1 scolastici 2019/20 - 2021/22, della complessiva somma di € 1.000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Spese vinte da distrarsi.
La ricorrente ha riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato;
ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022; ha evidenziato che il sistema adottato dal viene a collidere con le disposizioni costituzionali CP_1 degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché, col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70, e al relativo accordo quadro europeo;
ha invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea. Co La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione. Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo
1 indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro.
Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei
Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 -che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 -ha ribadito, all'art. 3, che isoli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
[.. , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_4 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso potrebbe essere fondato e accolto per quanto di ragione nei termini che segue, atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastici indicati in ricorso (cfr. contratti in atti), precisamente:
- a.s. 2019/20: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 25/09/2019 al 30/06/2020;
- a.s. 2021/22: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 07/09/2021 al 30/06/2022.
Potrebbe essere riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente ma, come si vedrà appresso, la domanda non è meritevole di accoglimento.
Proprio sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, è necessario che i docenti, al momento della pronuncia giudiziale, non siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
3 Ed invero , la Suprema Corte ha enunciato: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Nel caso in esame, la ricorrente, espressamente sollecitata (con ordinanza del
19.12.2024) a offrire prova idonea della permanenza nel sistema scolastico, non ha dato prova della permanenza al momento della pronuncia giudiziale sul suo diritto, né ha allegato e/o dimostrato l'iscrizione nelle GPS, per il successivo anno scolastico. Ciò non consente di ritenere integrato il requisito della permanenza interna al sistema delle docenze scolastiche.
Pertanto, la domanda va respinta.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 27.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 10747/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa, come da procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
- ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Via Armando Diaz, 11
- convenuto contumace
Oggetto: carta docente a precario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/06/2023, parte ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per i periodi e presso gli Istituti specificamente indicati in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 - 2021/22, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento in suo favore, per gli anni CP_1 scolastici 2019/20 - 2021/22, della complessiva somma di € 1.000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Spese vinte da distrarsi.
La ricorrente ha riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato;
ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022; ha evidenziato che il sistema adottato dal viene a collidere con le disposizioni costituzionali CP_1 degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché, col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70, e al relativo accordo quadro europeo;
ha invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea. Co La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione. Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo
1 indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro.
Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei
Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 -che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 -ha ribadito, all'art. 3, che isoli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
[.. , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_4 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso potrebbe essere fondato e accolto per quanto di ragione nei termini che segue, atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastici indicati in ricorso (cfr. contratti in atti), precisamente:
- a.s. 2019/20: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 25/09/2019 al 30/06/2020;
- a.s. 2021/22: incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 07/09/2021 al 30/06/2022.
Potrebbe essere riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente ma, come si vedrà appresso, la domanda non è meritevole di accoglimento.
Proprio sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, è necessario che i docenti, al momento della pronuncia giudiziale, non siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
3 Ed invero , la Suprema Corte ha enunciato: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Nel caso in esame, la ricorrente, espressamente sollecitata (con ordinanza del
19.12.2024) a offrire prova idonea della permanenza nel sistema scolastico, non ha dato prova della permanenza al momento della pronuncia giudiziale sul suo diritto, né ha allegato e/o dimostrato l'iscrizione nelle GPS, per il successivo anno scolastico. Ciò non consente di ritenere integrato il requisito della permanenza interna al sistema delle docenze scolastiche.
Pertanto, la domanda va respinta.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 27.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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