Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
promosso con ricorso presentato in data 12/12/2024 (n. 48-1/2024 R.G.) da:
, C.F. nata a [...] il 4 Parte_1 C.F._1
novembre 1953, residente a [...] piano 5, ex art. 269
CCII tramite e con l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento della Venezia Giulia, iscritta al n. 19 dell'Elenco tenuto dal CP_1
Ministero della Giustizia, con sede legale a Trieste, Piazza della Borsa n. 14, con domicilio digitale pec e per esso, il Gestore nominato in data Email_1
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in quanto la ricorrente è residente a [...];
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC (gestore designato avv.
Rossana Gregolet), che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e illustra altresì la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause delle crisi, alquanto risalenti: per quanto emerge dalla narrazione della ricorrente, sì non oggettivamente verificabile ma dall'O.C.C. ritenuta verosimile alla luce delle narrative contenute nella mole di contenzioso in cui l'odierna ricorrente si
è trovata coinvolta negli anni, centralmente intorno al 2014-2015, la situazione di sovraindebitamento si è originata a partire dal 1992, con la gestione di un patrimonio di terzi avvenuta a titolo personale, patrimonio che ha potuto Parte_1
restituire solo indebitandosi con il riconoscimento di alti tassi di interesse, e poi indebitandosi ulteriormente, anche sotto lo schermo dell'attività lavorativa svolta come promotrice/ agente assicurativa, per restituire i debiti già contratti man mano che scadevano. Contemporaneamente, la ha preso ad accumulare un ingente Pt_1
debito tributario. La situazione è deflagrata nel 2009, diciassette anni dopo;
circa la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'O.C.C., dopo avere correttamente puntualizzato trattarsi di un requisito funzionale alla successiva delibazione della domanda di esdebitazione, non già per l'apertura della procedura,
ha rilevato con equilibrio come “la sovraindebitata [abbia] commesso degli errori,
scontandone le conseguenze, come si è detto, senz'altro in sede penale1, ma anche sul piano personale, della salute, della famiglia e lavorativo”; dalla situazione ben dettagliata nella relazione (cui si rimanda per ulteriori dettagli) originano, a cascata, le poste di seguito indicate (le più cospicue, di natura tributaria), come diligentemente aggiornate dal professionista in sede di circolarizzazione:
- che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare indicato in 767.819,88 euro, al netto dei costi di procedura);
- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
3 evidenziato che la ricorrente risulta titolare di un terreno e di una quota di terreno siti a RO (LT); il valore del compendio laziale è stato stimato dal fiduciario della sovraindebitata in 4.500,00 euro;
nella relazione dell'O.C.C. si osserva che si tratta di una stima verosimile alla luce della circostanza che i predetti immobili, pur oggetto di iscrizione di ipoteca giudiziale e financo pignorati tra il 2010 e il 2011,
permangono nella titolarità della sovraindebitata;
ad ogni modo, in linea del resto con le considerazioni articolate in proposito nella relazione stessa, ogni valutazione in ordine alla antieconomicità o meno della acquisizione del compendio in questione al valore di liquidazione non potrà che passare attraverso una apposita stima ed essere affrontata nella debita sede, cioè quando il liquidatore elaborerà il programma di
liquidazione, indi da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato 2; non è proprietaria di alcun immobile in regime tavolare;
risulta intestataria di una autovettura immatricolata nel 2003, sottoposta a fermo amministrativo dal 2010; fruisce esclusivamente di reddito pensionistico, da ultimo pari a netti 24.920,00 euro annui, ossia 1.916,92 euro ripartiti in tredici mensilità
ovvero 2.077,00 euro su dodici mensilità; è titolare di un c/c acceso presso Poste
IT (recante un saldo di 561,88 euro alla data del 19 novembre 2024), in sostanziale pareggio tra entrate e uscite, con la puntualizzazione che gli accrediti pensionistici sono inferiori a quelli più sopra indicati, giacché, allo stato, sono incisi da una trattenuta derivata da una cessione volontaria di credito (320,00 euro, contratto Prestitalia) e dagli effetti di un pignoramento-assegnazione di 1/5 (per residui 147,00 euro, da parte di CP_2
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considerato che
il nucleo familiare è composto dalla sola ricorrente, che vive in un alloggio locatole dalla Azienda pubblica di Servizi alla Persona IT (a fronte di un canone mensile attualmente di 586,92 euro);
precisato che, in linea con le considerazioni della valida relazione dell'OCC, il reddito medio disponibile alla liquidazione del patrimonio può farsi coincidere con l'eccedenza dal limite di 1.200,00 euro mensili (importo che fra l'altro, come segnalato nella relazione dell'O.C.C., si colloca vicino al limite impignorabile in considerazione della natura pensionistica dei flussi percipiendi, limite che è pari a 1.068,82 euro ex art. 545, 7° comma, c.p.c.):
considerato quindi che l'importo reddituale della ricorrente da destinare alla Pt_1
liquidazione (almeno per i prossimi 36 mesi) è costituito dalla parte eccedente la misura necessaria per il mantenimento del nucleo familiare, misura da far prudentemente coincidere, come detto, con l'importo di 1.200,00 euro mensili, così
individuato allo stato e impregiudicata ogni diversa valutazione, rimessa dall'art. 268, co. 4, lett. b), CCII al giudice delegato3, nel caso di mutamento nelle condizioni economiche del debitore;
rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata4;
rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;
P.Q.M.
visto l'artt. 270 CCI,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;
3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore l'avv. Rossanna Gregolet;
4) ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta, decorrente dalla notifica della non pignorato a mantenere sé e la famiglia;
per contro nella liquidazione controllata non sarebbe pensabile un criterio aritmetico fisso, essendo il criterio quello di assicurare comunque il mantenimento della famiglia, criterio elastico che rende il risultato estremamente variabile a seconda della composizione e dei redditi della famiglia e soprattutto a secondo dai bisogni della famiglia stessa. 4 Una recente sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 agosto 2024 ha confermato l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata anche “senza beni” presenti, ma con la semplice attestazione di crediti futuri, nella specie redditi futuri. Né – come chiarito da un contributo specialistico di un operatore del settore - all'ammissibilità di una liquidazione controllata fondata sull'apporto di attivo futuro rappresentato solo dalla destinazione alla procedura di un quota mensile dei redditi futuri, risulta di ostacolo la versione dell'art. 268, comma 3, CCII, introdotta a seguito del “Correttivo-ter”, perché laddove essa stabilisce che si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è “possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”, non esclude tout court l'eventualità di una procedura “senza beni” o con beni futuri, ma la esclude solo quando sia certificata l'impossibilità, appunto, dell'acquisizione (anche futura) di attivo – ovverosia di beni e liquidità non presenti al momento dell'apertura del concorso, ma ragionevolmente acquisibili.
6 presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione del reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di 1.200,00 euro mensili, con acquisizione alla procedura della misura eccedente il predetto limite tramite versamenti mensili al liquidatore per 36 mesi, impregiudicata ogni diversa quantificazione riservata al giudice delegato;
7) dispone che il liquidatore:
a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;
b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità
della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
f) entro il 31/3 e il 30/9 di ogni anno (a partire dal 31/03/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
7 g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.
Trieste, 19 febbraio 2025
Il Presidente est. dott. Francesco Saverio Moscato
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 gennaio 2024, avv. Rossanna Gregolet; premesso che la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
osservato che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
rilevato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese: 1 Con sentenza n. 1066/2014 del Tribunale di Gorizia la debitrice ha patteggiato la pena di 2 anni di reclusione ed € 2.600,00 di multa per i reati – non ostativi - p. e p. dagli art. 81, 640 e 61 n. 7 e 11 C.P. da ritenersi compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, reato estinto ex art. 445 u.c.
c.p.p.
2 2 La procedura di liquidazione controllata, pur quanto aperta su istanza dello stesso debitore, non ha presupposti o contenuti per così dire contrattabili in ordine alle fonti che alimentano la liquidazione stessa, la quale invece comprende tutti i beni fuorché quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII. 3 Secondo Tribunale Rimini 12 dicembre 2023, nel fissare la quota di reddito o di pensione che il debitore deve versare alla procedura (o ancora meglio che il datore di lavoro o l'ente pensionistico debbono direttamente versare alla procedura), occorre tenere conto non solo del parametro costituito dalla conservazione al debitore di quanto necessario per il mantenimento proprio e della famiglia, ma anche dei limiti fissati dall'art. 545 c.p.c., nel senso che bisogna propendere per un'interpretazione non tanto
“alternativa”, quanto piuttosto “cumulativa” delle due ipotesi previste dalle lett. a) e b) del quarto comma dell'art. 268 del CCII. In altri termini, secondo tale pregevole arresto l'occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi. Per quanto suggestiva, si è però obiettato, la tesi non convince poiché il parametro endoconcorsuale è autonomo e di per sé completo: il giudice infatti deve tenere conto non solo delle spese della famiglia ma anche dei redditi della famiglia. Ad esempio, il nucleo familiare può essere composto da due persone di cui una sola necessiti di accedere alla liquidazione: in questo caso, determinato quanto necessario per il mantenimento della famiglia, il reddito del debitore può ben essere decurtato a favore della procedura oltre i limiti di impignorabilità, poiché entrambi i redditi dei due componenti partecipano al mantenimento. Inoltre la misura determinata dall'art. 545 c.p.c. (1/5 dello stipendio e 1/5 della pensione nella misura in cui supera i mille euro) è una misura fissa, che prescinde dalla sufficienza del
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