Cass. civ., sez. I, sentenza 21/10/2011, n. 21882
CASS
Sentenza 21 ottobre 2011

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In tema di espropriazione per pubblica utilità, il proprietario espropriato può chiedere solo l'indennità pari al controvalore del bene espropriato e non ha titolo per far valere il pregiudizio subito da terzi nell'esercizio di un'attività imprenditoriale svolta sul fondo, non potendo l'espropriato tutelare le ragioni dei terzi attraverso la propria legittimazione a chiedere il risarcimento del danno, anche perché questo in nessun caso può essere superiore al controvalore del bene espropriato ed è ancorato a parametri che non prendono in considerazione la esistenza, consistenza ed estinzione dei suddetti rapporti obbligatori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/10/2011, n. 21882
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21882
    Data del deposito : 21 ottobre 2011

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