Sentenza 21 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il proprietario espropriato può chiedere solo l'indennità pari al controvalore del bene espropriato e non ha titolo per far valere il pregiudizio subito da terzi nell'esercizio di un'attività imprenditoriale svolta sul fondo, non potendo l'espropriato tutelare le ragioni dei terzi attraverso la propria legittimazione a chiedere il risarcimento del danno, anche perché questo in nessun caso può essere superiore al controvalore del bene espropriato ed è ancorato a parametri che non prendono in considerazione la esistenza, consistenza ed estinzione dei suddetti rapporti obbligatori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/10/2011, n. 21882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21882 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2011 |
Testo completo
SOGGETTA REGISTRAZIONE-ESENTIBONE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA ESPROPRIAZIOLE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PIV LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 32299/2005 PRIMA SEZIONE CIVILE R.G. N. 748/2006 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5866/2006 Cron. 21882 Presidente Dott. DONATO PLENTEDA 5854 - Rel. Consigliere Rep. Dott. ALDO CECINI Ud. 27/06/2011 Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO PU Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO Consigliere Dott. GUIDO MERCOLINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 32299-2005 proposto da: EL IN (C. F. LEISBN38M18A48T), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso l'avvocato VALENSISE CAROLINA, rappresentato e difeso dall'avvocato LA FRATTA CARMINE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente 2011 contro 1798 ANAS S.P.A., già Ente Nazionale per le Strade, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S. P.A., NI DE EC S.P.A.; intimati sul ricorso 748-2006 proposto da: in ANAS S.P.A., già Ente Nazionale per le Strade, persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale - contro elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EL IN, MONTE DELLE GIOIE 13, presso l'avvocato VALENSISE CAROLINA, rappresentato e difeso dall'avvocato LA FRATTA CARMINE, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
NI DE EC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. VALENTINO 21, presso l'avvocato CARBONETTI FABRIZIO, rappresentata E difesa dall'avvocato DE BENEDETTO PIETRO, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
2 controricorrenti al ricorso incidentale-
contro
AGRITECNICA S.R.L., FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A.; intimati sul ricorso 5866-2006 proposto da: NI DE EC S.P.A. (c. f. 00167700301), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. VALENTINO 21, presso l'avvocato CARBONETTI FABRIZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato DE BENEDETTO PIETRO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A., EL IN, ANAS, AGRITECNICA S.R.L.; intimati 316/2005 della SEZIONE avversO la sentenza n. CORTE D'APPELLO di LECCE, DISTACCATA DI TARANTO depositata il 10/10/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECINI;
udito, per la controricorrente e ricorrente 1'Avvocato DEincidentale IZ De CC spa, BENEDETTO che ha chiesto l'accoglimento dei propri 3 motivi del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso, previa riunione, per l'accoglimento del primo motivo dei ricorsi incidentali ANAS e NI con assorbimento degli altri motivi, anche del ricorso EL. 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Oggetto residuo della controversia, in questa fase di legittimità, è l'indennità spettante al ricor- rente, signor IN LI, per l'espropriazione parzia- le, da parte della IZ de CC s.p.a. a ciò delegata dall'A.N.A.S., di un terreno di sua proprietà, sul quale la s.r.l. Agritecnica, della quale è ammini- stratore unico, svolge un'attività commerciale.
2. La corte d'appello di Lecce, con sentenza 10 ot- tobre 2005, dopo aver determinato 1'indennità, in applicazione dell'art. 40 della legge n. 2358 del 1865, in € 33.015,45, in ragione della differenza tra il valore dell'intero fondo prima della sua occupazione, e quello del fondo residuo a seguito dell'espropriazione, ha detratto da tale somma l'importo di quanto in precedenza era già stato versato dalla convenuta IZ de CC s.p.a., e ha condannato questa società a versare la differenza di € 2.724,09 presso la Cassa Depositi e Prestiti.
3. Per la cassazione di questa sentenza, che di- chiara notificata il 20 ottobre 2005, ma non produce nella copia notificata, ricorre il signor IN LI, affidato ad un unico motivo. Il cons. rel. est. 5 dr. AL Geccherini La IZ de CC s.p.a. resiste con controri- corso e ricorso incidentale, per tre motivi. . L'A.N.A. S. resiste con controricorso notificato il 24 gennaio 2006. L'ente aveva peraltro a sua volta notificato un ricorso contro la stessa sentenza per quattro motivi.. A detti ricorsi, depositati unitamente alla copia notificata della sentenza impugnata, resistono con controricorso il ricorrente principale e la società IZ de CC. La IZ de CC s.p.a. ha depositato due memo- relative rispettivamente al rapporto processuale rie, con il ricorrente principale e con l'ANAS s.p.a. I ricorsi sono stati riuniti.
4. Il ricorso principale proposto dal signor LI è improcedibile, a norma dell'art. 369 c.p.c., comma secondo n. 2 c.p.c. Sebbene nel ricorso si affermi che la sentenza impugnata è stata notificata, non è stata depositata in occasione del deposito del ricorso, e in ogni caso nel termine indicato dal primo comma dell'art. 369 c.p.c., la copia notificata della senten- za. Deve pertanto trovare applicazione il principio, enunciato dalla corte a sezioni unite, per cui nel- l'ipotesi in cui il ricorrente alleghi che la sentenza rel. est. I1 dr. AL CE impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produr- re una copia autentica della sentenza senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia, con la relata, avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservan- za del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata о della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione (Sez. un. 16 aprile 2009 n. 9005).
5. Con il primo motivo del ricorso incidentale di IZ de CC s.p.a. si censura, per violazione degli artt. 39 e 40 della legge n. 2359 del 1865 la decisione della corte territoriale, nella parte in cui, basandosi sui conformi accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, ha tenuto conto del valore differen- ziale non già del fondo residuo rispetto а quello intero prima dell'espropriazione, ma dell'attività Il rel. est. 7 dr. AL CE commerciale svolta sul fondo del proprietario da una società commerciale. Analogamente, con il primo motivo del suo ricorso incidentale, 1'A.N.A.S. lamenta che nel calcolare l'indennità spettante al proprietario in seguito all'espropriazione parziale, si sia tenuto conto non della riduzione di valore della porzione del fondo di proprietà dell'LI rimasta al proprietario, ma del pregiudizio che ne sarebbe derivato all'Agritecnica nello svolgimento della sua attività imprenditoriale, mentre la predetta società era titolare di soli diritti di godimento che a norma dell'art. 1638 c.c. potevano trovare soddisfazione solo sull'indennità di espropria- zione liquidata al proprietario.
5.1. I due motivi, vertenti sullo stesso punto del- 1'impugnata sentenza, devono essere esaminati insieme. Essi non giustificano la cassazione della sentenza, sebbene la motivazione della decisione sul punto, addotta dalla corte del merito, debba essere corretta a norma dell'art. 384 ult. co. c.p.c.
5.2. In punto di diritto deve essere infatti riba- dito il principio, consolidato nella giurisprudenza della corte, che per le pretese indennitarie verso l'espropriante, relative all'attività industriale 8 Il cons. rel. est. dr. AL CE - svolta da soggetto pregiudicata dall'espropriazione diverso dal proprietario, non è invocabile l'applica- zione degli artt. 39 e 40 della stessa legge n. 2359, che si riferiscono esclusivamente all'indennità dovuta all'espropriato per la perdita del suo diritto domini- cale;
e che ciò è conforme alla ratio ed al contenuto dell'intera legge, la quale non prevede che all'impren- proprietario dell'immobile,ditore, sia esso о meno spetti un'indennità per il fatto di vedere o pregiudi- cata l'organizzazione aziendale (Cass. 15 luglio 2004 n. 13115). Non si pongono, nella concreta fattispecie, i pro- blemi di applicazione dell'art. 15 della legge n. 865 del 1971 che, nel determinare l'indennizzo "sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche dell'azienda agricola", in relazione all'esercizio comprende il ristoro del pregiudizio arrecato dal- l'espropriazione all'attività aziendale agricola esistente sul terreno, anche quando ne riduca о ne modifichi in modo negativo la potenziale gestione, perciò comportandone una diminuzione di valore sul mercato immobiliare, non compensato dalla corresponsio- stimato in ne del valore agricolo medio del terreno const relIl cons. rel. est. 9 dr. AL CE base al parametro di cui all'art. 16 della medesima legge del 1971 (Cass. 25 novembre 2010 n. 23967). Da un lato, infatti, non è stata accertata la natura agricola dell'azienda presente sul fondo espropriato;
dall'al- tro, e ancor prima, l'attività commerciale era svolta sul fondo in questione non dall'espropriato ma dalla s.r.l. Agritecnica. Ed è principio consolidato nella giurisprudenza della corte quello per il quale la domanda rivolta a conseguire l'indennità di espropria- zione può essere proposta, nei confronti dell'espro- priante, dal solo espropriato, al quale non è consenti- to superare la preclusione posta dall'ordinamento alla legittimazione dei terzi titolari di rapporti obbliga- tori sull'immobile, né tutelarne le ragioni attraverso la propria legittimazione a chiedere il risarcimento di cui trattasi, anche perché questo è ancorato a parame- tri che non prendono in alcuna considerazione l'esistenza, consistenza ed estinzione (con le conse- guenze pregiudizievoli) dei suddetti rapporti obbliga- tori, e comunque in nessun caso può essere superiore al controvalore del bene espropriato (Cass. 9 novembre 2004 n. 21351). Da tali principi discende che il proprietario espropriato non può chiedere se non l'indennità pari al Il cons fel. est. 10 dr. AL CE controvalore del bene espropriato, e non ha titolo per far valere il pregiudizio subito da terzi nell'eserci- zio di un'attività imprenditoriale svolta sul fondo espropriato. Sono perciò errate e teoricamente censura- bili le diverse affermazioni contenute nell'impugnata sentenza, nella parte in cui sembrano supporre che nell'indennità dovuta al titolare del fondo espropriato possa essere incluso il danno che alla s.r.l. Agritec- nica sarebbe derivato, per la riduzione del 15% della sua attività commerciale, dalla minore accessibilità del fondo medesimo.
5.3. Ciò premesso, deve tuttavia escludersi che nel determinare l'indennità dovuta al proprietario, in applicazione dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, la corte territoriale abbia concretamente commesso l'errore di diritto di tener conto del valore differen- ziale non già del fondo residuo rispetto a quello prima dell'espropriazione, bensì di quello intero dell'attività commerciale svolta, prima e dopo l'espro- priazione, dal terzo titolare di un diritto personale godimento sul fondo. Ciòdi è inequivocabilmente contraddetto dagli elementi utilizzati per il calcolo differenziale in questione, che non hanno alcun rappor- to con il valore dell'azienda, о con i costi di produ- 11 Il cons. rel. est. dr. AL CEAL 0 con gli utili dalla zione sopportati dalla società conseguibili in futuro, né instessa conseguiti ° generale con i dati del suo bilancio. Il calcolo, infatti, è stato condotto esclusivamente sulla base percentuale del valore catastale del fondo, che pre- scinde dall'attività su di esso svolta dal proprietario o da terzi, con specifica considerazione del deprezza- mento percentuale del valore del fondo a causa della minore visibilità e facilità di accesso provocata dall'espropriazione parziale. Gli elementi appena indicati attengono al fondo espropriato, e ne costitui- scono una qualità oggettiva, che si traduce in una diminuzione di valore, della quale risente indubbiamen- te il proprietario, e della quale legittimamente si tenuto conto. I due motivi devono pertanto essere rigettati.
6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la società IZ de CC lamenta che, nonostante l'esplicita motivazione del rigetto della domanda della s.r.l. Agritecnica nel corpo della motivazione della sentenza, nessuna statuizione corrispondente compaia nel dispositivo, e che nessuna statuizione sia stata adottata in tema di regolamento delle spese processuali 12 Il cons. rel. est. dr. AL CE interenti al rapporto tra l'esponente e la s.r.l. Agritecnica.
6.1. Il motivo è infondato. L'omissione formale della pronuncia in tema di regolamento delle spese è manifestamente in relazione alla circostanza, implici- tamente valorizzata dalla corte omettendo la condanna alle spese, che la società Agritecnica era rappresenta- ta in giudizio dallo stesso LI, ed era assistita da un unico difensore che svolgeva il suo mandato in modo unitario, peraltro imputando allo stesso LI le ragioni riferibili alla società Agritecnica, sì che non v'era interesse alla distinzione delle spese sopportate dalla IZ per difendersi dall'Agritecnica rispetto a quelle inerenti al rapporto processuale con l'LI.
7. Con il terzo motivo si censura la condanna al pagamento delle spese nei confronti della Fondiaria Assicurazioni, citata in giudizio davanti alla corte d'appello, a seguito della sentenza d'incompetenza del tribunale di Taranto, dall'LI e dall'Agritecnica, e contro la quale la IZ de CC aveva proposto una domanda meramente subordinata.
7.1. Il motivo è infondato. Nessuna domanda era stata proposta nei confronti della società assicuratri- ce dagli attori, che l'avevano citata sol perché parte Il cons. rel. est. 13 dr. AL CE nel giudizio precedente, nel quale era stata citata dalla società IZ de CC, ma esclusivamente da quest'ultima, quantunque in via subordinata;
e tale domanda è stata respinta perché l'indennizzo richiesto era estrane alla polizza. La corte ha fatto dunque applicazione del principio generale in materia di spese giudiziali.
8. Con il secondo motivo del suo ricorso incidenta- 1'A.N.A. S. denuncia l'omessa motivazione sulle le, critiche espresse dal consulente tecnico della parte esponente alla relazione del consulente d'ufficio, sul punto che si era tenuto conto del valore agricolo medio del terreno come seminato arborato, sebbene fosse stato accertato che si trattava di terreno incolto.
8.1. Si tratta di critiche mosse direttamente alla relazione di consulenza d'ufficio, sulla quale la sentenza si fonda, argomentate dal contenuto di una principio consolidato relazione tecnica di parte. nella giurisprudenza di questa corte che le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimen- to considerazioni incompatibili con le stesse e confor- co. 14 Il cons. rel. est. dr. AL CE mi al parere del proprio consulente (23 maggio 1998 n. 5151).
9. Con il terzo motivo si denunciano tre errori che sarebbero stati commessi dal consulente tecnico d'uffi- cio nel calcolare l'indennità di occupazione, vertenti, quanto alla decorrenza iniziale, sulla data del decreto prefettizio invece dell'immissione in possesso, quanto al parametro del valore agricolo medio, sul riferimento al momento dell'inizio dell'occupazione invece che alla data del decreto di espropriazione, e quanto al calco- lo, sull'assunzione come base di esso dell'indennità di espropriazione spettante, invece che dell'indennità virtuale anno per anno.
9.1. Le critiche mosse alla consulenza tecnica su punti che non emergono dalla sentenza, sono come tali inammissibili, se non accompagnate dalla riproduzione dei passi censurati della consulenza, e delle critiche già sottoposte all'esame del giudice di merito. In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, infatti, la parte che addebita alla consulenza tecnica d'ufficio lacune di accertamento o errori di valutazio- ne oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l'ha recepita) ha l'onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione 15 11 est. dr. AL CE almeno i passaggi salienti e non condivisi e di ripor- tare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a rece- pirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclu- sioni del consulente d'ufficio (Cass. 13 giugno 2007 n. Inoltre, poiché il giudice del merito, che 13845). riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indica- zione delle fonti dell'apprezzamento espresso, la parte, la quale deduca il vizio di insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni già formulate nel giudizio di merito (Cass. 6 ottobre 2005 n. 19475), e la sede processuale in cui le deduzioni che il giudice di merito avrebbe ignorato, erano state svolte, per consentire il riscontro in sede di legittimità. In mancanza di tali elementi il motivo è inammissibile. 10. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 110 e 112 c.p.c. e l'omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un'eccezione d'inammissibilità Il cons/rel. est. 16 dr. AL CE della domanda di rivalsa proposta dalla IZ de CC all'ente. La società ricorrente non riferisce il contenuto di tale eccezione, ma nel corso dell'esposi- zione aggiunge che la società appaltatrice non aveva bisogno di chiamarla in causa, perché il contratto d'appalto prevedeva il suo diritto di essere manlevata dall'A.N.A.S. di quanto corrisposto ai proprietari dei terreni da espropriare;
e che la domanda doveva poi in ogni caso essere respinta, perché una clausola contrat- tuale stabiliva che il rimborso delle indennità stabi- lite giudizialmente sarebbe stato liquidato ad avvenuta definizione della vertenza, e che il rimborso delle spese per perizie giudiziarie e delle spese di lite sarebbe stato fatto in unica soluzione entro sei mesi dalla presa in consegna dei documenti. 11. La censura - nei limiti nei quali può essere è infondata. Essa non riporta il preciso apprezzata contenuto dell'eccezione implicitamente respinta dal giudice di merito. In questa sede ci si deve limitare al rilievo che la resistenza dell'ente nel merito della causa, svolta nei precedenti tre motivi, è da sola sufficiente ad attestare e motivare l'interesse del- l'appaltatrice a far sì che la sentenza di merito fosse Il cons. fel. est. 17 dr. AL CE pronunciata in contraddittorio dell'A.N.A.S., al fine di poterla opporre ad essa. 12. In conclusione i ricorsi incidentali devono es- sere respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio di legittimità.
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara improcedibile il ricorso principale proposto da IN LI, e rigetta gli altri. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 27 giugno 2011. Il Consigliere estensore Il Presidente. Мы сли Donato Plenteda.Prav livr AL CE Depositato in Can 2.1 MT 2011 ANCELLIERE Andrea Elenchi Il cons. fel. est. 18 dr. Alda eccherini