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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. del 14.3.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 604/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Fernando Miriano, ed elettivamente domiciliata presso elettivamente domicilia in , Pt_1
alla via Nizza nr.146, presso la Struttura Complessa “ Funzione Affari Legali” e, ai fini delle relative comunicazioni, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall' Avv. Gaetano Controparte_1
Galotto, e Antonio Costabile ed elettivamente domiciliato in
Roccapiemonte (SA), alla Via Biagio Franco snc – Parco Belfiore;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1318/2023 resa dal
Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 28/09/2023;
CONCLUSIONI: Parte appellante: Accogliere il presente appello,
ritenendo fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, riformare integralmente l'impugnata sentenza n.
1318/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro,
pubblicata in data 28.09.2023 e notificata in data in data
6.10.2023, resa nel procedimento n. 5033/2022 R.G. Sezione
Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, rigettando la domanda.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio;
Parte appellata: rigettare l'atto di appello così come proposto,
perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado per quanto di competenza ed in relazione al gravame proposto;
condannare l' , in CP_2
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.11.2022 , premesso Controparte_1
di essere dipendente dell' e di aver prestato la propria CP_2
attività lavorativa presso il Controparte_3
con le mansioni di infermiere e di aver espletato anche,
[...]
dal 04.04.2017 al 17.10.2022 funzioni di Coordinatore
Infermieristico dell' conveniva dinanzi al Controparte_4
Giudice Unico c/o il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di
Giudice del Lavoro, l' al fine di sentirla condannare CP_2
al pagamento in suo favore della indennità di coordinamento –
parte fissa - di cui all'art.10 del CCNL del personale Comparto
sanità del 20.09.2001 - in misura della somma di euro
“9.295,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o a quella
diversa somma maggiore o minore o risultante a seguito di
espletanda Ctu o ritenuta equa ex art. 432 c.p.c”. Contr L' si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare,
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria fino alla data del
9.01.2018, posto che l'unico valido atto interruttivo del termine di prescrizione era costituito dalla notifica del ricorso intervenuta in data 09.01.2023, in mancanza di altri atti idonei ad interrompere la stessa.
Quanto al merito della controversia, rilevava l'infondatezza della domanda. Il LA, inquadrato professionalmente come
Collaboratore Sanitario-Infermiere, categoria D, non avrebbe svolto funzioni di coordinamento, come definite dalla disposizione contrattuale collettiva;
non era un Collaboratore Sanitario
Esperto – categoria D- livello economico Ds -, né era titolare di un incarico di coordinamento conferito con atto formale dagli organi di vertice dell'Azienda.
Espletata l'istruttoria con sentenza n. 1318/2023, pubblicata in data 29/09/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di
G.L., accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava l'
[...]
al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di complessivi € 9.295,92, condannando
[...]
Cont altresì l' al pagamento delle spese di lite;
A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale, riepilogata la normativa vigente, osservava in particolare che risultava dimostrato che avesse svolto le funzioni di Controparte_1 coordinatore infermieristico presso il Controparte_3
nell'U.O.C. di “Dermatologia”. Tale
[...]
convincimento derivava da:
- atti prodotti quali l' assegnazione del dr. Controparte_5
delle , avvenuta con nota prot. n. Parte_2 Controparte_4
7771/2017 con la quale era stato individuato il ricorrente quale coordinatore f.f. in previsione di quiescenza della coordinatrice
. In particolare si legge nel provvedimento:” …..il Persona_1
dottor matricola 1736 della UOC di Persona_2
dermatologia, esaminato il grado di preparazione di tutte le risorse umane a disposizione, elegge il collaboratore professionale sanitario infermiere , matricola 1947, come coordinatore Controparte_1
infermieristico sostituto facente funzioni per la gestione del nostro reparto e dell'ambulatorio” e successivo provvedimento del Direttore
Sanitario dr. del 18.4.2018 ove si legge.” Persona_3
Autorizzazione ad affidare all'infermiere professionale LA
le funzioni di F.F. coordinatore infermieristico della UOC CP_1
. Nelle more dell'espletamento delle procedure CP_4
concorsuali per la copertura del posto vacante di coordinatore infermiere di reparto si affidano su indicazione del direttore in carica le funzioni facente funzione all'infermiere professionali in oggetto”;
- l'effettivo espletamento di tali funzioni provato dagli stralci dei turni versati in atti sottoscritti dal Direttore della UO.C. e dal LA e da altri documenti quali: consegna dotazione in reparto, consegna carrelli e armadietti, consegna cartelle cliniche pazienti, moduli domanda ferie dei dipendenti e tabelle con piano ferie, tutti documenti sottoscritti dal direttore di e dal CP_4
LA in qualità di coordinatore.
- testi escussi nel corso del giudizio.
Avverso tale sentenza, la parte soccombente propone ora appello,
con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data
6/11/2023, dolendosi dell'accoglimento della domanda avanzata in primo grado e concludendo per la riforma della gravata sentenza, con vittoria delle spese del doppio grado.
Contr Preliminarmente l' impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di disattendere l'eccezione di prescrizione,
tempestivamente sollevata in primo grado. In particolare la convenuta in primo grado aveva eccepito la parziale prescrizione della pretesa del LA, dovendosi individuare il primo atto utile a fini di interruzione della prescrizione nella notifica del ricorso. La missiva di messa in mora, depositata da controparte a sostegno della valida interruzione dei termini di prescrizione, non sarebbe stata idonea in quanto indirizzata agli uffici del presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore e del presidio ospedaliero di costituenti mere articolazioni CP_3 CP_3
Contr territoriali della non dotate di personalità giuridica. Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata tale eccezione che viene riproposta ora in appello.
Altro motivo di gravame riguarda l'omessa ed erronea valutazione di fatti e documenti rilevanti ai fini della decisione, atteso che non sussistevano i requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità
oggetto di lite (idoneo atto formale di assegnazione delle funzioni di coordinamento proveniente da soggetti che non avevano il potere di nomina, espletamento di apposita procedura per il conferimento dell'incarico), considerato, inoltre, che l'appellato non svolgeva le mansioni proprie del livello DS (superiore a quello di inquadramento)
e che non assumevano rilevanza i compiti di fatto affidati, consistenti peraltro nel mero coordinamento organizzativo degli infermieri, in difetto di assegnazione di specifici obiettivi e di concreta responsabilità dei risultati con successiva valutazione annuale.
Infine, altro motivo di gravame ha riguardato l'erronea valutazione delle prove testimoniali, espletate nel corso del giudizio di primo grado, ed, in ogni caso, l'inesistenza di automatismo tra funzioni e indennità.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data
9/01/2025, l'odierno appellato ha contrastato l'appello in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. All'udienza del 14.3.2025, celebrata in camera di consiglio, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello proposto dall' è fondato e va quindi CP_2
accolto.
Quanto al primo motivo di gravame relativo alla prescrizione, il ricorrente ha prodotto in atti nota prot. n. 139487 del 04.06.2019
con la quale avrebbe inviato messa in mora e, così, interrotto i termini.
Contr L' sostiene tale missiva non idonea ad interrompere i termini in quanto indirizzata agli uffici del presidio ospedaliero Umberto I
di Nocera Inferiore e del presidio ospedaliero di on CP_3 CP_3
dotati di personalità giuridica in quanto mere articolazioni
Cont territoriali della Al contrario l'atto porta indicazione di un numero di protocollo generale e tanto è sufficiente a certificare la certezza legale dell'avvenuta ricezione dello stesso, seppure depositato presso un'articolazione territoriale dell'ufficio cui è
indirizzato, essendo onere del ricevente trasmettere all'ufficio competente l'atto ricevuto.
Va pertanto rigettato l'appello su tale punto di gravame, in quanto privo di fondamento. Quanto agli altri punti di gravame va rilevato che la pretesa, azionata da , volta al pagamento dell'indennità di Controparte_1
coordinamento di cui dall'art. 10 del CCNL comparto Sanità, è stata accolta dal Tribunale essenzialmente in base ad un atto di nomina,
contenuto nella nota n.7771 del 4/4/2017 a firma del Direttore
dell' , e successivo atto del Direttore sanitario Parte_3
dott. con il quale autorizza il direttore di UOC di Persona_3
Dermatologia ad affidare le funzioni di f.f. di coordinatore al
LA e, infine, allo svolgimento in concreto delle mansioni di coordinamento a partire da tale data.
Le richiamate note non sono però sufficienti a suffragare l'esistenza del diritto azionato.
Trattasi essenzialmente di atto -recante la firma del “dott. CP_5
– direttore UOC ” ed indirizzata al “Direttore
[...] CP_4
Sanitario di Presidio dott. ”, nonché Dr. Persona_4 Per_5
(direttore del personale) e d.ssa
[...] Persona_6
(direttore Amministrativo), con cui il direttore della UO di appartenenza assegna i compiti di ff coordinatore, a partire da aprile
2017, disponendo testualmente che: “…in previsione del 1.11.2027, prossima quiescenza della coordinatrice Persona_1
matricola 1718, anticipata dalla fruizione delle ferie residue con inizio il 24 dicembre 2016 fino alla fine di ottobre 2017, il dottor CP_5
matricola 1736 primario della UOC di dermatologia
[...]
esaminato il grado di preparazione di tutte le risorse umane a disposizione elegge il collaboratore professionale sanitario infermiere lavorante : matricola 1947 come coordinatore infermieristico CP_1
sostituto facente funzioni per la gestione del nostro reparto dell'ambulatorio”, e di un atto, a firma del direttore sanitario dr.
[...]
del 18.4.2010, indirizzato al Direttore di U.O.C. di Per_3
dermatologia ove si legge “nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura de posto vacante di coordinatore inf. di reparto si affidano su indicazione del Direttore in carica le funzioni di facente funzione all'inf. prof. in oggetto.”
L'incarico di “coordinatore infermieristico” è stato attribuito, quindi,
dal Direttore della UO di appartenenza, con l'avallo dal direttore sanitario, soltanto per sostituire la coordinatrice titolare, _1
, in “collocazione a riposo” da novembre 2017.
[...]
Dunque, trattasi di incarico di mera sostituzione, conferito per sopperire ad una transitoria carenza di altra figura professionale e il
LA viene indicato quale f.f. per “assicurare alcune funzioni”
(la gestione del personale infermieristico ed ausiliario,
l'approvvigionamento dei farmaci e dei presidi e i contatti con le altre
UUOO, trasferimenti e richieste di consulenze).
Ebbene, la competenza al conferimento di tali incarichi spetta al direttore generale e non rientra nei compiti del direttore sanitario e men che meno del primario di UOC. “In tema di personale sanitario,
l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l'indennità per
l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del
menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia
documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che
esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare
la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le
attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del
personale…” (Cass. 18969/2024).
Né il dirigente della UOC, né il direttore sanitario, si ripete, hanno competenza ad attribuire tale incarico, essendo compito del direttore generale che provvede con delibera a seguito di articolata procedura.
La S.C. con recente pronunzia n. 15955/2021 (confermativa della sentenza n. 366/2017 del 26 giugno 2017 emessa dalla Corte di appello di Salerno, sezione lavoro), nell'esaminare la complessa tematica inerente l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del
CCNL comparto Sanità nel sistema cd “a regime”, cioè per il periodo successivo al 01/09/2001 (pacificamente quello che qui interessa)
ha affermato che:
- valgono le regole desumibili dall'art. 5, comma 2, c.c.n.i. del
20.9.2001 e dall'art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (v. Cass. 18 maggio 2018, n.
12339);
-l'art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008 ha fissato gli ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, di cui si è detto,
conformandosi all'articolata disciplina delle "funzioni di coordinamento" introdotta della L. n. 43 del 2006, art. 6, ed al successivo Accordo Stato-Regioni;
-la successiva giurisprudenza di questa Corte ha avuto tuttavia cura di precisare come l'attività di coordinamento sia funzione autonoma
e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza
(Cass. 28 agosto 2018, n. 21258; Cass. 4 luglio 2012, n. 11162); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si dovettero governare - con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. 21.9.2001 - situazioni di disordine organizzativo pregresse, sta a significare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (art.
5 c.c.n.i. 20.9.2001; art. 19, lett. c, c.c.n.l.) e, poi, con l'osservanza dei requisiti formalizzati dalla L. n. 43 del 2006, art. 6 e richiamati dall'art.
4 del c.c.n.l. 10.4.2008;
- nel sistema "a regime" (una volta superata la fase transitoria) è previsto che l'indennità in questione è attribuita a "coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato" e specificando che essa "si compone di una parte fissa ed una variabile;
-dunque, "a regime", l'incarico, che richiede sempre un atto formale
di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento (v. di recente
Cass. 18 maggio 2018, n. 12339; Cass. 11 gennaio 2021, n. 187);
- l'indennità di coordinamento è, così, attribuibile solo a seguito di concertazione con le OO.SS. sia per la preliminare concreta pianificazione degli interventi necessari alla gestione dei reparti ospedalieri cui assegnarla, al fine del coordinamento del personale chiamato a realizzare quei determinati interventi, sia per i resoconti sui giudizi di valutazione annuale”; -tale essendo l'assetto normativo del sistema "a regime" (che, come detto, è quello che rileva nella fattispecie in esame) non può certo sostenersi che certificazioni attestanti l'assegnazione di compiti di coordinamento in sostituzione di altri dipendenti (per trasferimenti o quiescenza) possano dare diritto al riconoscimento della pretesa indennità, essendo anzi gli stessi, indicativi della mancanza di procedure di concertazione utile per i fini di cui all'art. 5, comma, 2, del c.c.n.i. cit.;
- in sostanza, le posizioni di coordinamento (per le quali l'art. 10, comma 1, del c.c.n.l. 20 settembre 2001 ha istituito apposta indennità identificandone il presupposto specifico nella funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione) avrebbero potuto essere attribuite dall' solo con atto formale di Pt_1
conferimento ai soggetti in possesso del requisito minimo di
anzianità e previa definizione di criteri generali cui attenersi
nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento”.
Applicando i suddetti principi al caso che ci occupa e valutato il contenuto della nota n. 7771/2017, con la quale, è stato conferito l'incarico di “coordinatore” solo per l'assenza per quiescenza della coordinatrice , deve ritenersi che difetti il Persona_1
presupposto necessario per l'attribuzione dell'indennità ex art. 10
del CCNL di comparto.
Secondo la S.C., infatti, tale emolumento non spetta se il
dipendente incaricato svolge tali compiti per sostituire altro
lavoratore, persino se il posto si è reso del tutto vacante per trasferimento o pensionamento.
Peraltro, la citata nota di nomina, proveniente da personale che non ne aveva competenza, non dà conto dei criteri osservati nella scelta, né dell'avvenuto interpello delle OOSS o di alcun procedimento finalizzato alla nomina dell' appellato come coordinatore.
L'appellato infatti, nel rivendicare il diritto alla indennità di coordinamento, lo ha fatto unicamente in base a tale atto di nomina, al provvedimento del direttore sanitario e al mero svolgimento delle mansioni di coordinamento, senza invece nulla prospettare o allegare circa le disposizioni (di legge, del CCNL, del
Contr Regolamento della che regolano il conferimento degli incarichi. Non si evince dagli atti se vi fossero altri aspiranti all'incarico di coordinatore, se gli stessi possedessero i relativi requisiti o avessero anzianità superiore. Nulla ha dedotto inoltre circa gli obiettivi programmati e la valutazione annuale dei risultati, pure connessi all'incarico di coordinamento, che rientrano nell'ambito dei criteri e degli altri profili da concertare
Contr fra e E' evidente che i compiti in concreto espletati CP_6
dall'appellato sono una minima parte di ciò che compete al coordinatore.
Inoltre, non assume rilevanza, ai fini del riconoscimento dell'indennità ex art. 10 del CCNL di comparto, l'eventuale espletamento di fatto dei compiti di coordinamento in modo prevalente e continuativo o il possesso dell'anzianità.
Nel caso di LA , in mancanza di espletamento di CP_1
apposita procedura per la individuazione del dipendente cui affidare le mansioni di coordinamento in sostituzione della
(procedura comprensiva di: applicazione dei criteri _1
concordati con le OOSS, scelta fra i vari dipendenti muniti dei requisiti, indicazione dei programmi, valutazioni annuali dei risultati), l'atto di assegnazione delle funzioni di
coordinamento – così come adottato in data 4.4.2017 – non
costituisce elemento sufficiente per il pagamento
dell'indennità de qua, non rilevando neppure a tal fine l'avvenuta esecuzione di fatto di tali compiti.
Giova rammentare che la tematica inerente l'erogazione “a regime”
dell'indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL di comparto,
secondo la S.C. esula dall'ambito dell'accertamento circa le mansioni superiori, atteso che i compiti di coordinamento sottesi alla indennità de qua non vanno valutati in base al raffronto fra il livello D e il superiore livello DS della classificazione dei lavoratori del comparto sanità. Il diritto all'emolumento che qui ci occupa,
infatti, non scaturisce dallo svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento, bensì dal conferimento dell'incarico di “coordinatore” con un atto formale che deve intervenire all'esito di apposito procedimento (con conseguente inapplicabilità degli artt. 2126 e 2013 cod civ.).
Tale procedimento, nel caso di specie, è necessario, in quanto volto ad individuare la persona più capace ed affidabile per coordinare i turni e le presenze degli infermieri, stante la indispensabilità di tale personale per garantire il regolare funzionamento del servizio sanitario. L'incarico conferito poi comprende anche la gestione del personale ausiliario (quindi anche i lavoratori addetti a mansioni di assistenza ai pazienti, parimenti essenziali ai fini della complessiva cura giornaliera dei degenti) e l'approvvigionamento dei farmaci e dei presidi (cioè incombenze che non possono non comportare le correlate responsabilità inerenti il controllo circa la quantità e qualità
dei farmaci e dei presidi di volta in volta acquisiti e somministrati ai pazienti).
I “contatti con le altre U.U.O.O. (trasferimenti e richieste di consulenze) presuppongono una particolare fiducia nelle capacità e nella professionalità del soggetto prescelto, il quale deve rappresentare la Unità Operativa di appartenenza nei rapporti con le altre strutture del nelle materie oggetto Controparte_3
dell'incarico. Tutto ciò non è emerso nelle mansioni espletate dall'appellato.
L'individuazione del “coordinatore”, dunque, lungi dal configurarsi quale marginale ed aggiuntiva mansione da attribuire ad uno degli
Part infermieri della , nel caso di specie, sarebbe dovuto avvenire nel
Cont rispetto della procedura e dei criteri concertati dalla con le
OOSS, cui avrebbe fatto seguito anche la valutazione positiva circa il conseguimento dei risultati assegnati (valutazione positiva da cui dipende l'erogazione dell'indennità ex art. 10 del CCNL).
Con recentissima pronunzia n. 25815/2023, la S.C., in un caso analogo, ha da ultimo ribadito che: “La funzione di coordinamento
non è intrinseca al ruolo dei profili quindi ha bisogno di essere
dimostrata o accertata con atto formale”; “resta, però, sempre necessaria, anche nella fase a regime, la ricorrenza di specifici
requisiti di anzianità e la rispondenza a quei criteri fissati
dall'Azienda (Cass. 18 maggio 2018, n. 12339; Cass. 8 giugno
2021, n. 15955)”;
Altre recenti decisioni della S.C. hanno ribadito la necessaria procedimentalizzazione del conferimento dell'incarico di coordinamento nonché l'aggancio della nomina e dell'erogazione dell'emolumento agli obiettivi prefissati ed ai relativi risultati.
In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che nella prima fase transitoria in base all'art. 10, comma 5, del CCNL
l'indennità di coordinamento attribuita al personale era revocabile
"limitatamente alla parte variabile" con il venir meno della funzione o in caso di valutazione negativa, e che invece nella fase cd “a regime” (come nel caso della qui appellata) Pt_4
“Diversamente al comma 6 ha previsto che l'indennità di
coordinamento attribuita al personale dei profili interessati
successivamente alla prima applicazione è revocabile "in
entrambe le componenti" con il venir meno della funzione o
anche a seguito di valutazione negativa”(Cass. n.
17323/2022).
“Il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con
atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia
documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del
dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di
assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità
per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie
ulteriori determinazioni di natura discrezionale (v. Cass. 27 aprile
2010, n. 10009; Cass. 22 settembre 2015, n. 18679, Cass. 8
novembre 2013, n. 25198)” (così Cass. n. 17323/2022). Ancora
“… l'attribuzione al personale proveniente dalla categoria C
dell'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del citato
contratto collettivo, è subordinata, oltre che al conferimento delle
funzioni di coordinamento da parte di coloro che all'interno dell'ente
avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa ed alla
traccia documentale di tale conferimento, ad una valutazione
aziendale in ragione della situazione organizzativa dell'ente, non
sussistendo, in tale prima fase, un automatismo tra svolgimento
della funzione di coordinamento e percezione della indennità
(Cass. ordinanza n. 41272 del 2021).
In sostanza l'orientamento che si sta consolidando in sede di legittimità sottolinea, ai fini dell'erogazione dell'indennità di coordinamento, le differenze fra il sistema transitorio e quello “a regime”, valorizzando in tale fase “a regime” (come nel caso che ci occupa) l'obbligo ex ante della apposita procedura per il conferimento dell'incarico e la necessità ex post della valutazione positiva dei risultati conseguiti: tutto ciò manca nel caso posto all'esame di questa Corte. La domanda spiegata dal LA nel ricorso di primo grado -azionata in difetto dei presupposti di cui sopra - non era quindi accoglibile.
La sentenza di primo grado va di conseguenza riformata.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, di cui all'art. 92 cpc, per compensare le spese del doppio grado. L'eccezionalità si rinviene nella complessità della questione oggetto di causa, che ha dato luogo a contrastanti indirizzi interpretativi fra i giudici di merito ed ha obbligato la S.C. a pronunciarsi più volte, anche di recente,
come sopra evidenziato, sull'indennità di coordinamento, a cagione dei differenti regimi normativi e contrattuali applicabili ratione temporis (quello transitorio e quello definitivo) e della necessità di intervenire di volta in volta per chiarire gli specifici e oggettivamente controvertibili profili di diritto. Quanto alla gravità
va individuata nelle rilevanza dell'interesse protetto del lavoratore,
anche ex ert. 36 Cost.
Trattandosi di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_5 , avverso la sentenza n. 1318/23, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Nocera Inferiore il 28.9.2023, ogni diversa istanza reietta o disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di;
Controparte_1
compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno 14/03/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. del 14.3.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 604/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Fernando Miriano, ed elettivamente domiciliata presso elettivamente domicilia in , Pt_1
alla via Nizza nr.146, presso la Struttura Complessa “ Funzione Affari Legali” e, ai fini delle relative comunicazioni, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall' Avv. Gaetano Controparte_1
Galotto, e Antonio Costabile ed elettivamente domiciliato in
Roccapiemonte (SA), alla Via Biagio Franco snc – Parco Belfiore;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1318/2023 resa dal
Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 28/09/2023;
CONCLUSIONI: Parte appellante: Accogliere il presente appello,
ritenendo fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, riformare integralmente l'impugnata sentenza n.
1318/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro,
pubblicata in data 28.09.2023 e notificata in data in data
6.10.2023, resa nel procedimento n. 5033/2022 R.G. Sezione
Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, rigettando la domanda.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio;
Parte appellata: rigettare l'atto di appello così come proposto,
perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado per quanto di competenza ed in relazione al gravame proposto;
condannare l' , in CP_2
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.11.2022 , premesso Controparte_1
di essere dipendente dell' e di aver prestato la propria CP_2
attività lavorativa presso il Controparte_3
con le mansioni di infermiere e di aver espletato anche,
[...]
dal 04.04.2017 al 17.10.2022 funzioni di Coordinatore
Infermieristico dell' conveniva dinanzi al Controparte_4
Giudice Unico c/o il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di
Giudice del Lavoro, l' al fine di sentirla condannare CP_2
al pagamento in suo favore della indennità di coordinamento –
parte fissa - di cui all'art.10 del CCNL del personale Comparto
sanità del 20.09.2001 - in misura della somma di euro
“9.295,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o a quella
diversa somma maggiore o minore o risultante a seguito di
espletanda Ctu o ritenuta equa ex art. 432 c.p.c”. Contr L' si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare,
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria fino alla data del
9.01.2018, posto che l'unico valido atto interruttivo del termine di prescrizione era costituito dalla notifica del ricorso intervenuta in data 09.01.2023, in mancanza di altri atti idonei ad interrompere la stessa.
Quanto al merito della controversia, rilevava l'infondatezza della domanda. Il LA, inquadrato professionalmente come
Collaboratore Sanitario-Infermiere, categoria D, non avrebbe svolto funzioni di coordinamento, come definite dalla disposizione contrattuale collettiva;
non era un Collaboratore Sanitario
Esperto – categoria D- livello economico Ds -, né era titolare di un incarico di coordinamento conferito con atto formale dagli organi di vertice dell'Azienda.
Espletata l'istruttoria con sentenza n. 1318/2023, pubblicata in data 29/09/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di
G.L., accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava l'
[...]
al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di complessivi € 9.295,92, condannando
[...]
Cont altresì l' al pagamento delle spese di lite;
A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale, riepilogata la normativa vigente, osservava in particolare che risultava dimostrato che avesse svolto le funzioni di Controparte_1 coordinatore infermieristico presso il Controparte_3
nell'U.O.C. di “Dermatologia”. Tale
[...]
convincimento derivava da:
- atti prodotti quali l' assegnazione del dr. Controparte_5
delle , avvenuta con nota prot. n. Parte_2 Controparte_4
7771/2017 con la quale era stato individuato il ricorrente quale coordinatore f.f. in previsione di quiescenza della coordinatrice
. In particolare si legge nel provvedimento:” …..il Persona_1
dottor matricola 1736 della UOC di Persona_2
dermatologia, esaminato il grado di preparazione di tutte le risorse umane a disposizione, elegge il collaboratore professionale sanitario infermiere , matricola 1947, come coordinatore Controparte_1
infermieristico sostituto facente funzioni per la gestione del nostro reparto e dell'ambulatorio” e successivo provvedimento del Direttore
Sanitario dr. del 18.4.2018 ove si legge.” Persona_3
Autorizzazione ad affidare all'infermiere professionale LA
le funzioni di F.F. coordinatore infermieristico della UOC CP_1
. Nelle more dell'espletamento delle procedure CP_4
concorsuali per la copertura del posto vacante di coordinatore infermiere di reparto si affidano su indicazione del direttore in carica le funzioni facente funzione all'infermiere professionali in oggetto”;
- l'effettivo espletamento di tali funzioni provato dagli stralci dei turni versati in atti sottoscritti dal Direttore della UO.C. e dal LA e da altri documenti quali: consegna dotazione in reparto, consegna carrelli e armadietti, consegna cartelle cliniche pazienti, moduli domanda ferie dei dipendenti e tabelle con piano ferie, tutti documenti sottoscritti dal direttore di e dal CP_4
LA in qualità di coordinatore.
- testi escussi nel corso del giudizio.
Avverso tale sentenza, la parte soccombente propone ora appello,
con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data
6/11/2023, dolendosi dell'accoglimento della domanda avanzata in primo grado e concludendo per la riforma della gravata sentenza, con vittoria delle spese del doppio grado.
Contr Preliminarmente l' impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di disattendere l'eccezione di prescrizione,
tempestivamente sollevata in primo grado. In particolare la convenuta in primo grado aveva eccepito la parziale prescrizione della pretesa del LA, dovendosi individuare il primo atto utile a fini di interruzione della prescrizione nella notifica del ricorso. La missiva di messa in mora, depositata da controparte a sostegno della valida interruzione dei termini di prescrizione, non sarebbe stata idonea in quanto indirizzata agli uffici del presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore e del presidio ospedaliero di costituenti mere articolazioni CP_3 CP_3
Contr territoriali della non dotate di personalità giuridica. Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata tale eccezione che viene riproposta ora in appello.
Altro motivo di gravame riguarda l'omessa ed erronea valutazione di fatti e documenti rilevanti ai fini della decisione, atteso che non sussistevano i requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità
oggetto di lite (idoneo atto formale di assegnazione delle funzioni di coordinamento proveniente da soggetti che non avevano il potere di nomina, espletamento di apposita procedura per il conferimento dell'incarico), considerato, inoltre, che l'appellato non svolgeva le mansioni proprie del livello DS (superiore a quello di inquadramento)
e che non assumevano rilevanza i compiti di fatto affidati, consistenti peraltro nel mero coordinamento organizzativo degli infermieri, in difetto di assegnazione di specifici obiettivi e di concreta responsabilità dei risultati con successiva valutazione annuale.
Infine, altro motivo di gravame ha riguardato l'erronea valutazione delle prove testimoniali, espletate nel corso del giudizio di primo grado, ed, in ogni caso, l'inesistenza di automatismo tra funzioni e indennità.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data
9/01/2025, l'odierno appellato ha contrastato l'appello in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. All'udienza del 14.3.2025, celebrata in camera di consiglio, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello proposto dall' è fondato e va quindi CP_2
accolto.
Quanto al primo motivo di gravame relativo alla prescrizione, il ricorrente ha prodotto in atti nota prot. n. 139487 del 04.06.2019
con la quale avrebbe inviato messa in mora e, così, interrotto i termini.
Contr L' sostiene tale missiva non idonea ad interrompere i termini in quanto indirizzata agli uffici del presidio ospedaliero Umberto I
di Nocera Inferiore e del presidio ospedaliero di on CP_3 CP_3
dotati di personalità giuridica in quanto mere articolazioni
Cont territoriali della Al contrario l'atto porta indicazione di un numero di protocollo generale e tanto è sufficiente a certificare la certezza legale dell'avvenuta ricezione dello stesso, seppure depositato presso un'articolazione territoriale dell'ufficio cui è
indirizzato, essendo onere del ricevente trasmettere all'ufficio competente l'atto ricevuto.
Va pertanto rigettato l'appello su tale punto di gravame, in quanto privo di fondamento. Quanto agli altri punti di gravame va rilevato che la pretesa, azionata da , volta al pagamento dell'indennità di Controparte_1
coordinamento di cui dall'art. 10 del CCNL comparto Sanità, è stata accolta dal Tribunale essenzialmente in base ad un atto di nomina,
contenuto nella nota n.7771 del 4/4/2017 a firma del Direttore
dell' , e successivo atto del Direttore sanitario Parte_3
dott. con il quale autorizza il direttore di UOC di Persona_3
Dermatologia ad affidare le funzioni di f.f. di coordinatore al
LA e, infine, allo svolgimento in concreto delle mansioni di coordinamento a partire da tale data.
Le richiamate note non sono però sufficienti a suffragare l'esistenza del diritto azionato.
Trattasi essenzialmente di atto -recante la firma del “dott. CP_5
– direttore UOC ” ed indirizzata al “Direttore
[...] CP_4
Sanitario di Presidio dott. ”, nonché Dr. Persona_4 Per_5
(direttore del personale) e d.ssa
[...] Persona_6
(direttore Amministrativo), con cui il direttore della UO di appartenenza assegna i compiti di ff coordinatore, a partire da aprile
2017, disponendo testualmente che: “…in previsione del 1.11.2027, prossima quiescenza della coordinatrice Persona_1
matricola 1718, anticipata dalla fruizione delle ferie residue con inizio il 24 dicembre 2016 fino alla fine di ottobre 2017, il dottor CP_5
matricola 1736 primario della UOC di dermatologia
[...]
esaminato il grado di preparazione di tutte le risorse umane a disposizione elegge il collaboratore professionale sanitario infermiere lavorante : matricola 1947 come coordinatore infermieristico CP_1
sostituto facente funzioni per la gestione del nostro reparto dell'ambulatorio”, e di un atto, a firma del direttore sanitario dr.
[...]
del 18.4.2010, indirizzato al Direttore di U.O.C. di Per_3
dermatologia ove si legge “nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura de posto vacante di coordinatore inf. di reparto si affidano su indicazione del Direttore in carica le funzioni di facente funzione all'inf. prof. in oggetto.”
L'incarico di “coordinatore infermieristico” è stato attribuito, quindi,
dal Direttore della UO di appartenenza, con l'avallo dal direttore sanitario, soltanto per sostituire la coordinatrice titolare, _1
, in “collocazione a riposo” da novembre 2017.
[...]
Dunque, trattasi di incarico di mera sostituzione, conferito per sopperire ad una transitoria carenza di altra figura professionale e il
LA viene indicato quale f.f. per “assicurare alcune funzioni”
(la gestione del personale infermieristico ed ausiliario,
l'approvvigionamento dei farmaci e dei presidi e i contatti con le altre
UUOO, trasferimenti e richieste di consulenze).
Ebbene, la competenza al conferimento di tali incarichi spetta al direttore generale e non rientra nei compiti del direttore sanitario e men che meno del primario di UOC. “In tema di personale sanitario,
l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l'indennità per
l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del
menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia
documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che
esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare
la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le
attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del
personale…” (Cass. 18969/2024).
Né il dirigente della UOC, né il direttore sanitario, si ripete, hanno competenza ad attribuire tale incarico, essendo compito del direttore generale che provvede con delibera a seguito di articolata procedura.
La S.C. con recente pronunzia n. 15955/2021 (confermativa della sentenza n. 366/2017 del 26 giugno 2017 emessa dalla Corte di appello di Salerno, sezione lavoro), nell'esaminare la complessa tematica inerente l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del
CCNL comparto Sanità nel sistema cd “a regime”, cioè per il periodo successivo al 01/09/2001 (pacificamente quello che qui interessa)
ha affermato che:
- valgono le regole desumibili dall'art. 5, comma 2, c.c.n.i. del
20.9.2001 e dall'art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (v. Cass. 18 maggio 2018, n.
12339);
-l'art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008 ha fissato gli ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, di cui si è detto,
conformandosi all'articolata disciplina delle "funzioni di coordinamento" introdotta della L. n. 43 del 2006, art. 6, ed al successivo Accordo Stato-Regioni;
-la successiva giurisprudenza di questa Corte ha avuto tuttavia cura di precisare come l'attività di coordinamento sia funzione autonoma
e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza
(Cass. 28 agosto 2018, n. 21258; Cass. 4 luglio 2012, n. 11162); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si dovettero governare - con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. 21.9.2001 - situazioni di disordine organizzativo pregresse, sta a significare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (art.
5 c.c.n.i. 20.9.2001; art. 19, lett. c, c.c.n.l.) e, poi, con l'osservanza dei requisiti formalizzati dalla L. n. 43 del 2006, art. 6 e richiamati dall'art.
4 del c.c.n.l. 10.4.2008;
- nel sistema "a regime" (una volta superata la fase transitoria) è previsto che l'indennità in questione è attribuita a "coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato" e specificando che essa "si compone di una parte fissa ed una variabile;
-dunque, "a regime", l'incarico, che richiede sempre un atto formale
di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento (v. di recente
Cass. 18 maggio 2018, n. 12339; Cass. 11 gennaio 2021, n. 187);
- l'indennità di coordinamento è, così, attribuibile solo a seguito di concertazione con le OO.SS. sia per la preliminare concreta pianificazione degli interventi necessari alla gestione dei reparti ospedalieri cui assegnarla, al fine del coordinamento del personale chiamato a realizzare quei determinati interventi, sia per i resoconti sui giudizi di valutazione annuale”; -tale essendo l'assetto normativo del sistema "a regime" (che, come detto, è quello che rileva nella fattispecie in esame) non può certo sostenersi che certificazioni attestanti l'assegnazione di compiti di coordinamento in sostituzione di altri dipendenti (per trasferimenti o quiescenza) possano dare diritto al riconoscimento della pretesa indennità, essendo anzi gli stessi, indicativi della mancanza di procedure di concertazione utile per i fini di cui all'art. 5, comma, 2, del c.c.n.i. cit.;
- in sostanza, le posizioni di coordinamento (per le quali l'art. 10, comma 1, del c.c.n.l. 20 settembre 2001 ha istituito apposta indennità identificandone il presupposto specifico nella funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione) avrebbero potuto essere attribuite dall' solo con atto formale di Pt_1
conferimento ai soggetti in possesso del requisito minimo di
anzianità e previa definizione di criteri generali cui attenersi
nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento”.
Applicando i suddetti principi al caso che ci occupa e valutato il contenuto della nota n. 7771/2017, con la quale, è stato conferito l'incarico di “coordinatore” solo per l'assenza per quiescenza della coordinatrice , deve ritenersi che difetti il Persona_1
presupposto necessario per l'attribuzione dell'indennità ex art. 10
del CCNL di comparto.
Secondo la S.C., infatti, tale emolumento non spetta se il
dipendente incaricato svolge tali compiti per sostituire altro
lavoratore, persino se il posto si è reso del tutto vacante per trasferimento o pensionamento.
Peraltro, la citata nota di nomina, proveniente da personale che non ne aveva competenza, non dà conto dei criteri osservati nella scelta, né dell'avvenuto interpello delle OOSS o di alcun procedimento finalizzato alla nomina dell' appellato come coordinatore.
L'appellato infatti, nel rivendicare il diritto alla indennità di coordinamento, lo ha fatto unicamente in base a tale atto di nomina, al provvedimento del direttore sanitario e al mero svolgimento delle mansioni di coordinamento, senza invece nulla prospettare o allegare circa le disposizioni (di legge, del CCNL, del
Contr Regolamento della che regolano il conferimento degli incarichi. Non si evince dagli atti se vi fossero altri aspiranti all'incarico di coordinatore, se gli stessi possedessero i relativi requisiti o avessero anzianità superiore. Nulla ha dedotto inoltre circa gli obiettivi programmati e la valutazione annuale dei risultati, pure connessi all'incarico di coordinamento, che rientrano nell'ambito dei criteri e degli altri profili da concertare
Contr fra e E' evidente che i compiti in concreto espletati CP_6
dall'appellato sono una minima parte di ciò che compete al coordinatore.
Inoltre, non assume rilevanza, ai fini del riconoscimento dell'indennità ex art. 10 del CCNL di comparto, l'eventuale espletamento di fatto dei compiti di coordinamento in modo prevalente e continuativo o il possesso dell'anzianità.
Nel caso di LA , in mancanza di espletamento di CP_1
apposita procedura per la individuazione del dipendente cui affidare le mansioni di coordinamento in sostituzione della
(procedura comprensiva di: applicazione dei criteri _1
concordati con le OOSS, scelta fra i vari dipendenti muniti dei requisiti, indicazione dei programmi, valutazioni annuali dei risultati), l'atto di assegnazione delle funzioni di
coordinamento – così come adottato in data 4.4.2017 – non
costituisce elemento sufficiente per il pagamento
dell'indennità de qua, non rilevando neppure a tal fine l'avvenuta esecuzione di fatto di tali compiti.
Giova rammentare che la tematica inerente l'erogazione “a regime”
dell'indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL di comparto,
secondo la S.C. esula dall'ambito dell'accertamento circa le mansioni superiori, atteso che i compiti di coordinamento sottesi alla indennità de qua non vanno valutati in base al raffronto fra il livello D e il superiore livello DS della classificazione dei lavoratori del comparto sanità. Il diritto all'emolumento che qui ci occupa,
infatti, non scaturisce dallo svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento, bensì dal conferimento dell'incarico di “coordinatore” con un atto formale che deve intervenire all'esito di apposito procedimento (con conseguente inapplicabilità degli artt. 2126 e 2013 cod civ.).
Tale procedimento, nel caso di specie, è necessario, in quanto volto ad individuare la persona più capace ed affidabile per coordinare i turni e le presenze degli infermieri, stante la indispensabilità di tale personale per garantire il regolare funzionamento del servizio sanitario. L'incarico conferito poi comprende anche la gestione del personale ausiliario (quindi anche i lavoratori addetti a mansioni di assistenza ai pazienti, parimenti essenziali ai fini della complessiva cura giornaliera dei degenti) e l'approvvigionamento dei farmaci e dei presidi (cioè incombenze che non possono non comportare le correlate responsabilità inerenti il controllo circa la quantità e qualità
dei farmaci e dei presidi di volta in volta acquisiti e somministrati ai pazienti).
I “contatti con le altre U.U.O.O. (trasferimenti e richieste di consulenze) presuppongono una particolare fiducia nelle capacità e nella professionalità del soggetto prescelto, il quale deve rappresentare la Unità Operativa di appartenenza nei rapporti con le altre strutture del nelle materie oggetto Controparte_3
dell'incarico. Tutto ciò non è emerso nelle mansioni espletate dall'appellato.
L'individuazione del “coordinatore”, dunque, lungi dal configurarsi quale marginale ed aggiuntiva mansione da attribuire ad uno degli
Part infermieri della , nel caso di specie, sarebbe dovuto avvenire nel
Cont rispetto della procedura e dei criteri concertati dalla con le
OOSS, cui avrebbe fatto seguito anche la valutazione positiva circa il conseguimento dei risultati assegnati (valutazione positiva da cui dipende l'erogazione dell'indennità ex art. 10 del CCNL).
Con recentissima pronunzia n. 25815/2023, la S.C., in un caso analogo, ha da ultimo ribadito che: “La funzione di coordinamento
non è intrinseca al ruolo dei profili quindi ha bisogno di essere
dimostrata o accertata con atto formale”; “resta, però, sempre necessaria, anche nella fase a regime, la ricorrenza di specifici
requisiti di anzianità e la rispondenza a quei criteri fissati
dall'Azienda (Cass. 18 maggio 2018, n. 12339; Cass. 8 giugno
2021, n. 15955)”;
Altre recenti decisioni della S.C. hanno ribadito la necessaria procedimentalizzazione del conferimento dell'incarico di coordinamento nonché l'aggancio della nomina e dell'erogazione dell'emolumento agli obiettivi prefissati ed ai relativi risultati.
In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che nella prima fase transitoria in base all'art. 10, comma 5, del CCNL
l'indennità di coordinamento attribuita al personale era revocabile
"limitatamente alla parte variabile" con il venir meno della funzione o in caso di valutazione negativa, e che invece nella fase cd “a regime” (come nel caso della qui appellata) Pt_4
“Diversamente al comma 6 ha previsto che l'indennità di
coordinamento attribuita al personale dei profili interessati
successivamente alla prima applicazione è revocabile "in
entrambe le componenti" con il venir meno della funzione o
anche a seguito di valutazione negativa”(Cass. n.
17323/2022).
“Il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con
atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia
documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del
dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di
assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità
per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie
ulteriori determinazioni di natura discrezionale (v. Cass. 27 aprile
2010, n. 10009; Cass. 22 settembre 2015, n. 18679, Cass. 8
novembre 2013, n. 25198)” (così Cass. n. 17323/2022). Ancora
“… l'attribuzione al personale proveniente dalla categoria C
dell'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del citato
contratto collettivo, è subordinata, oltre che al conferimento delle
funzioni di coordinamento da parte di coloro che all'interno dell'ente
avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa ed alla
traccia documentale di tale conferimento, ad una valutazione
aziendale in ragione della situazione organizzativa dell'ente, non
sussistendo, in tale prima fase, un automatismo tra svolgimento
della funzione di coordinamento e percezione della indennità
(Cass. ordinanza n. 41272 del 2021).
In sostanza l'orientamento che si sta consolidando in sede di legittimità sottolinea, ai fini dell'erogazione dell'indennità di coordinamento, le differenze fra il sistema transitorio e quello “a regime”, valorizzando in tale fase “a regime” (come nel caso che ci occupa) l'obbligo ex ante della apposita procedura per il conferimento dell'incarico e la necessità ex post della valutazione positiva dei risultati conseguiti: tutto ciò manca nel caso posto all'esame di questa Corte. La domanda spiegata dal LA nel ricorso di primo grado -azionata in difetto dei presupposti di cui sopra - non era quindi accoglibile.
La sentenza di primo grado va di conseguenza riformata.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, di cui all'art. 92 cpc, per compensare le spese del doppio grado. L'eccezionalità si rinviene nella complessità della questione oggetto di causa, che ha dato luogo a contrastanti indirizzi interpretativi fra i giudici di merito ed ha obbligato la S.C. a pronunciarsi più volte, anche di recente,
come sopra evidenziato, sull'indennità di coordinamento, a cagione dei differenti regimi normativi e contrattuali applicabili ratione temporis (quello transitorio e quello definitivo) e della necessità di intervenire di volta in volta per chiarire gli specifici e oggettivamente controvertibili profili di diritto. Quanto alla gravità
va individuata nelle rilevanza dell'interesse protetto del lavoratore,
anche ex ert. 36 Cost.
Trattandosi di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_5 , avverso la sentenza n. 1318/23, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Nocera Inferiore il 28.9.2023, ogni diversa istanza reietta o disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di;
Controparte_1
compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno 14/03/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano