Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2905/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 22 dicembre 2022, il 23 dicembre 2022 ed il 16 gennaio 2023
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione in riassunzione, dall'avv. Alessia Zennaro e dall'avv. Giacomo Rosso e presso lo studio della prima in Venezia - Mestre via San Donà di Piave n. 9/G elettivamente domiciliato
- attore -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla RO P.IVA_1 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nadir Plasenzotti e dall'avv. Roberto Felcaro
e presso il loro studio in Udine via del Gelso n. 16 elettivamente domiciliata
- convenuta -
e contro
(C.F. , in proprio e quale titolare della Controparte_2 CodiceFiscale_2
Pagina 1 di 13
), rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione P.IVA_2
e risposta, dall'avv. Federico Battesta e presso il suo studio in Portogruaro via Istria n. 4 elettivamente domiciliata
- convenuta -
Oggetto: vendita di cose mobili.
Causa iscritta a ruolo il 27 dicembre 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 20 dicembre 2024.
CONCLUSIONI
Per l'attore : come da foglio depositato telematicamente il 17 Parte_1
dicembre 2024:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa:
1. In via principale: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che il signor
è creditore, nei confronti di della somma di euro Parte_1 RO
31.500,00 quale corrispettivo della vendita della vettura Q7 targata DP670AR intervenuta in Portogruaro (VE), in data 16.11.2011 e per l'effetto condannarsi in RO
persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere al signor Parte_1
la somma di euro 31.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
[...]
16.11.2011 al saldo;
2. In subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'inadempimento da parte degli obblighi di cui all'art. 1713 c.c. e per l'effetto Controparte_4
condannare quale titolare della ditta a versare al Controparte_2 Controparte_3
signor la somma di euro 31.500,00 quale corrispettivo della vendita Parte_1
della Vettura Q7 targata DP670AR oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 16.11.2011 al saldo;
3. In ulteriore subordine: accertare e dichiarare l'indebito arricchimento in capo a
[...]
ai danni del signor per le ragioni di cui in narrativa e, Controparte_3 Parte_1 per l'effetto, condannare quale titolare della ad Controparte_2 CP_3 Controparte_3
Pagina 2 di 13 indennizzare il signor nei limiti della diminuzione patrimoniale subita Parte_1
pari ad euro 31.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 16.11.2011 al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui capitoli formulati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc del 11.09.2023 ovvero
1. “Vero che nel novembre 2011 l' Parte_2
ricevette incarico dalla ed in particolare dalla signora Controparte_3 CP_2
e dal marito di lei, , di predisporre il passaggio di proprietà della
[...] Testimone_1 vettura Audi Q7 targata DP670AR che si rammostra (cfr. doc. 01)?”
2. “Vero che nel novembre 2011 il teste acquistò da la vettura Alfa Romeo Controparte_2 targata DD497WT, e che la vendita venne gestita dalla ditta della stessa ?” Controparte_2
Si insiste, inoltre, per l'ammissione delle istanze istruttorie a prova contraria formulate nella memoria ex art. 183 VI co. N. 3 cpc del 29.09.2023”.
Per la convenuta come da foglio depositato telematicamente il 18 RO
dicembre 2024:
“la società è a reiterare, in questa sede, le istanze istruttorie relative RO all'ammissione di prova per testi di cui alla memoria di data 08.09.2023 che, di seguito, si trascrivono:
1) Vero che il legale rappresentante della società sig. RO Testimone_2
nel mese di novembre 2011, si è recato presso la sede della ove Controparte_3
ha visionato la vettura Audi Q7 tg. DP 670 AR?
2) Vero che il prezzo di vendita della vettura Audi Q7 tg. DP 670 AR è stato fissato dalla
[...]
nella somma di Euro 31.500,00? CP_3 Controparte_3
3) Vero che il sig. in sede di contrattazione del prezzo della vettura Testimone_2
Audi Q7 tg. DP 670 AR, ha proposto al responsabile della di di CP_3 Controparte_2
pagare il corrispettivo dovuto in parte a mezzo di dazione di altre vetture (computando, in
Pagina 3 di 13 detrazione, il relativo controvalore) e, per la parte residua, a mezzo di versamento di una somma di denaro?
4) Vero che le vetture che dovevano essere trasferite dalla società alla RO [...]
erano la Alfa Romeo 159 tg. DD 497 WT e la VolksWagen Passat Controparte_3
tg. DR 522 VN, per il controvalore complessivo di Euro 29.500,00?
5) Vero che il sig. si era impegnato a sostenere i costi del passaggio di Tes_2
proprietà delle vetture di cui al punto 3)?
6) Vero che il responsabile della di ha dichiarato di gradire - CP_3 Controparte_2
accettandola- la dazione delle auto di cui al punto 3) a titolo di pagamento (parziale) del prezzo, rilevando di avere già dei potenziali acquirenti “in casa” tali vetture?
7) Vero che la società oltre alla dazione delle vetture di cui al punto 3), ha RO versato alla l'ulteriore somma di Euro 2.500,00 a saldo del Controparte_3 prezzo convenuto per l'acquisto dell'Audi Q7 tg. DP 670 AR?
8) Vero che il responsabile della di ha precisato al sig. CP_3 Controparte_2 [...] che l'Audi Q7 tg. DP 670 AR era di un cliente della stessa , dal quale Tes_2 CP_3 quest'ultima aveva ricevuto l'incarico di vendere l'auto?
9) Vero che il responsabile della di ha garantito al sig. CP_3 Controparte_2 [...] che il passaggio di proprietà dell'Audi Q7 tg. DP 670 AR sarebbe avvenuto Tes_2 prima del versamento del prezzo d'acquisto da parte della società RO
Si indicano, quale teste su tutte le circostanze sopra riportate:
- la sig.ra da IA (UD). Testimone_3
La teste viene indicata anche a prova contraria, con riferimento alle capitolazioni di prova articolate da controparte, entro i limiti della relativa ammissione, e con espressa riserva di introdurre ulteriori testi e nuove capitolazioni a dimostrazione delle circostanze di fatto che, al momento, paiono sorrette da una ragionevole presunzione di non contestazione.
La società inoltre, si richiama integralmente alle argomentazioni svolte in RO
sede di comparsa di costituzione e risposta, avuto riguardo, in particolare, alla
Pagina 4 di 13 ammissibilità della fattispecie del mandato senza rappresentanza ad alienare avente ad oggetto un bene mobile registrato, nonché a quanto rilevato nelle memorie depositate e in sede d'udienza, e rassegna le seguenti
conclusioni:
Nel merito
In via principale:
- disattesa ogni contraria istanza, rigettare, per le motivazioni riportate in atti, le domande tutte proposte dall'attore nei confronti della società in quanto infondate in RO
punto di fatto e di diritto.
Compensi e spese di lite integralmente rifusi”.
Per la convenuta come da foglio depositato telematicamente il 19 Controparte_2
dicembre 2024:
“IN VIA PREMILINARE DI RITO.
Si chiede che il Giudice autorizzi, per quanto esposto in narrativa, la chiamata in causa del terzo , nato a [...] al Tagliamento (PN) il 25.05.65, c.f. Controparte_5
residente in [...], con C.F._3
conseguente fissazione di una nuova prima udienza di comparizione ex art. 269 c.p.c..
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO.
Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta , in proprio e quale titolare della cessata ditta R. Controparte_2
di , con ogni conseguenza di legge. CP_3 Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE.
Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, che nulla è dovuto dalla convenuta
, in proprio e quale titolare della cessata ditta , al Controparte_2 Controparte_3
Sig. e/o alla società per l'effetto, rigettare le domande Parte_1 RO
svolte nei confronti della convenuta , in proprio e quale titolare della Controparte_2
Pagina 5 di 13 cessata ditta . Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte, accertata e dichiarata la responsabilità del terzo chiamato nei confronti del Sig. Controparte_5
e/o della società per quanto esposto in narrativa, Parte_1 RO
condannare il predetto alla restituzione della somma di cui è causa.
IN OGNI CASO.
Spese e compensi del presente grado e del precedente grado d'appello rifusi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, l'attore Parte_1
ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone le convenute e
[...] RO
(quest'ultima in proprio e quale titolare della cessata ditta individuale Controparte_2 [...]
), al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande: Controparte_3
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa:
1. In via principale Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che il signor
è creditore, nei confronti di della somma di euro Parte_1 RO
31.500,00 quale corrispettivo della vendita della vettura Q7 targata DP670AR intervenuta in Portogruaro (VE), in data 16.11.2011 e per l'effetto condannarsi in RO
persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere al signor Parte_1
la somma di euro 31.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
[...]
16.11.2011 al saldo;
2. In subordine accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'inadempimento da parte degli obblighi di cui all'art. 1713 c.c. e per l'effetto Controparte_4
condannare quale titolare della ditta a versare al Controparte_2 Controparte_3
signor la somma di euro 31.500,00 quale corrispettivo della vendita Parte_1
della Vettura Q7 targata DP670AR oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 16.11.2011 al saldo;
Pagina 6 di 13
3. In ulteriore subordine accertare e dichiarare l'indebito arricchimento in capo a
[...]
ai danni del signor per le ragioni di cui in narrativa e, per Controparte_3 Parte_1
l'effetto, condannare quale titolare della ad Controparte_2 Controparte_3
indennizzare il signor nei limiti della diminuzione patrimoniale subita Parte_1
pari ad euro 31.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 16.11.2011 al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese”.
A sostegno di tali domande, ha riferito: Parte_1
- che, acquistata nel gennaio 2011 (rectius: nel settembre 2011, come emerge dalla visura
PRA sub documento 3 di da la vettura Audi RO Controparte_3
modello Q7 targata DP670AR, poco tempo dopo si era rivolto al medesimo concessionario per rivenderla, con l'accordo che con il ricavato della vendita avrebbe acquistato, sempre da , una Audi modello Q5; CP_3
- che il 16 novembre 2011 il signor , per conto della concessionaria Testimone_1
d'auto della moglie lo aveva informato di aver trovato un acquirente per la Controparte_2 sua Audi Q7, invitandolo a recarsi presso l di Portogruaro per Parte_2 sottoscrivere l'atto di vendita;
- che, recatosi presso tale Agenzia, aveva sottoscritto l'atto di vendita a favore di CP_1 per l'importo di € 31.500,00, corrispettivo che, tuttavia, non gli era stato versato, in
[...] quanto sarebbe dovuto servire per l'acquisto della Audi Q5 che doveva CP_3
procurargli;
- che, invece, tale ultima auto non gli era mai stata consegnata né egli aveva mai ricevuto il corrispettivo della vendita della Audi Q7;
- che, non avendo ottenuto positivo riscontro la diffida di pagamento invitata a CP_1
aveva convenuto quest'ultima nonché (in proprio e quale titolare della
[...] Controparte_2
ditta individuale ) avanti al Tribunale di Pordenone, chiedendo, in Controparte_3 via principale, che fosse condannata a corrispondergli € 31.500,00 (per RO
aver accettato, in pagamento di un proprio credito verso , una vettura non di CP_3
Pagina 7 di 13 proprietà del debitore e che lo stesso non era stato autorizzato a vendere mediate procura notarile) ed insistendo, in subordine, affinché fosse condannata a versargli Controparte_2 la stessa somma (in quanto inadempiente agli obblighi di cui all'art. 1713 c.c. ovvero per l'indebito arricchimento conseguito);
- che in tale giudizio si era costituita la sola rilevando in principalità CP_1
l'infondatezza delle domande attoree ed instando in subordine per la condanna di
[...]
a restituirle quanto complessivamente percepito per la vendita della Q7, anche ai CP_2 sensi dell'art. 2033 c.c.;
- che, dichiarata la contumacia dell'altra convenuta, con sentenza n. 191/2020 il Tribunale di Pordenone aveva condannato a corrispondergli € 31.500,00 e RO [...]
a restituire a € 32.000,00; CP_2 RO
- che con sentenza n. 392/2022 la Corte d'Appello di Trieste aveva dichiarato la nullità della sentenza n. 191/2020 del Tribunale di Pordenone, quale conseguenza dell'accertata nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado a
[...]
(in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa individuale di CP_2 CP_4 CP_2
), disponendo, per l'effetto, la remissione della causa al predetto Tribunale ai sensi
[...] dell'art. 354 c.p.c. e compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio;
- di aver interesse a riassumere la causa, riportandosi a quanto già dedotto nei precedenti atti di primo e di secondo grado.
1.2 La convenuta nel costituirsi rilevando l'infondatezza delle domande RO proposte nei propri confronti dall'attore, ha concluso nei seguenti, testuali, termini:
“Nel merito
In via principale:
- disattesa ogni contraria istanza, rigettare, per le motivazioni riportate in parte narrativa e per le altre motivazioni che verranno riportate in atti, le domande tutte proposte dall'attore nei confronti della società in quanto infondate in punto di fatto e di diritto. RO
Compensi e spese di lite integralmente rifusi”.
Pagina 8 di 13 1.3 La convenuta in proprio e quale titolare della cessata ditta Controparte_2
individuale di , si è costituita e, nel rilevare di aver concesso in CP_3 Controparte_2 affitto a tale il ramo d'azienda rappresentato da tale ditta individuale con Controparte_5
contratto del 7 novembre 2011, di talché ogni attività successiva, oggetto del presente giudizio, non le era riconducibile, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“IN VIA PREMILINARE DI RITO.
Si chiede che il Giudice autorizzi, per quanto esposto in narrativa, la chiamata in causa del terzo , nato a [...] al Tagliamento (PN) il 25.05.65, c.f. Controparte_5
residente in [...], con C.F._3
conseguente fissazione di una nuova prima udienza di comparizione ex art. 269 c.p.c..
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO.
Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta , in proprio e quale titolare della cessata ditta R. Controparte_2
di , con ogni conseguenza di legge. CP_3 Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE.
Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, che nulla è dovuto dalla convenuta
, in proprio e quale titolare della cessata ditta , al Controparte_2 Controparte_3
Sig. e/o alla società per l'effetto, rigettare le domande Parte_1 RO
svolte nei confronti della convenuta , in proprio e quale titolare della Controparte_2
cessata ditta R. Auto di Rassetti Carrie.
IN VIA SUBORDINATA.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte, accertata e dichiarata la responsabilità del terzo chiamato nei confronti del Sig. Controparte_5
e/o della società per quanto esposto in narrativa, Parte_1 RO
condannare il predetto alla restituzione della somma di cui è causa.
IN OGNI CASO.
Spese e compensi del presente grado e del precedente grado d'appello rifusi”.
Pagina 9 di 13 1.4 Rigettata la richiesta di di autorizzazione alla chiamata del terzo ed Controparte_2 autorizzate le parti al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 20 dicembre 2024 la causa, acquisita la documentazione prodotta, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, va accolta, in quanto fondata, la domanda principale proposta dall'attore.
chiede, più precisamente, che sia condannata a Parte_1 RO pagargli la somma di € 31.500,00 a titolo di prezzo della Audi Q7 che le ha venduto.
Domanda al cui accoglimento si oppone, sostenendo l'esistenza di RO un mandato senza rappresentanza tra l'attore e la co-convenuta volto a Controparte_2
concludere un contratto di vendita della tanto contesta Audi Q7.
La questione, per l'effetto, sottoposta alla decisione di questo Giudice concerne il tema della ammissibilità (come ritenuto da o, di contro, dell'inammissibilità RO
(come ritenuto da ) del mandato senza rappresentanza ad alienare un Parte_1
bene mobile registrato.
Il problema si pone, infatti, in quanto per questa forma di mandato, a differenza che per il mandato ad acquistare disciplinato dall'art. 1706 c.c., manca qualsiasi specifica previsione, anche se, al pari del mandato ad acquistare, quello ad alienare solleva la
(ulteriore) problematica di come l'attività negoziale gestita in nome proprio dal mandatario possa produrre effetti tra il terzo ed il mandante.
Non resta, sul punto, che dare continuità all'insegnamento della Suprema Corte (cfr.
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 8393 del 27 maggio 2003), che ha condivisibilmente escluso l'ammissibilità di un mandato senza rappresentanza ad alienare, precisando - per quanto qui rileva - che “su un piano più generale si può osservare che non esiste un aggancio testuale, sul quale fondare l'idea che il mandato è capace di spiegare effetti traslativi e che la causa mandati non è idonea a giustificare un trasferimento di diritti tra mandante e mandatario. In conclusione, la Corte ritiene,
Pagina 10 di 13 aderendo ad orientamento accreditato in dottrina, che non sia ammissibile il mandato senza rappresentanza ad alienare, in modo particolare per quanto concerne i beni immobili ed i beni mobili registrati”.
Trattasi di pronuncia, a ben vedere, non superata dalle decisioni che RO
cita a sostegno della propria diversa tesi, alcune delle quali si occupano del diverso istituto del mandato ad acquistare (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 20051 del 2 settembre 2013), mentre altre riguardano casi in cui, diversamente da quanto avviene nel presente giudizio, non aveva formato oggetto di contestazione lo specifico aspetto concernente l'ammissibilità del mandato di che trattasi.
Pertanto, dopo aver in autonomia raggiunto accordi con Controparte_2 CP_1
ha procurato alla stessa l'intestazione dell'autovettura, essendosi il proprietario
[...]
recato presso apposita agenzia per firmare l'atto di compravendita ai Parte_1
fini della annotazione nel pubblico registro automobilistico.
Ed il rapporto tra e l'attore non poteva esplicare alcun effetto nel Controparte_2
rapporto della prima con ragion per cui il contratto di compravendita è RO intervenuto fra quest'ultima e , senza che le modalità di pagamento Parte_1
pattuite con potessero avere alcuna efficacia vincolante per il venditore, Controparte_2
unico soggetto che, in quanto creditore del pagamento del prezzo, era legittimato a riceverlo, con effetto liberatorio per il debitore della prestazione, ossia per RO
Il che conduce ad osservare che la datio in solutum, concordata tra le sole convenute, e cioè tra (soggetto non legittimato ex lato creditoris) e la Controparte_2
debitrice senza che su tale accordo vi fosse il necessario consenso del RO
creditore , non ha esplicato alcuna efficacia liberatoria sulla Parte_1
(contro)prestazione di pagare il prezzo in capo all'acquirente della Audi Q7.
E la debitrice onerata di provare l'eventuale assenso del reale RO creditore, vale a dire dell'attore, nella sua seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. nulla ha dedotto sul punto, come emerge dalla lettura dei nove capitoli di prova ritrascritti nelle premesse di questa sentenza (in quanto espressamente riprodotti dalla stessa nel foglio di precisazione delle conclusioni). RO
Pagina 11 di 13 Del resto, a differenza di quanto avviene per la quietanza c.d. “tipica”, ossia indirizzata al solvens, non ha, invece, efficacia di piena prova dell'avvenuto pagamento ed
è liberamente apprezzata dal Giudice la quietanza contenuta nella dichiarazione unilaterale firmata dal venditore e debitamente autenticata, la quale, in caso di vendita di autoveicolo avvenuta verbalmente, supplisce all'atto scritto ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, trattandosi di quietanza indirizzata ad un terzo, ossia al conservatore di quel registro, per escludere che, in sede di formalità rivolte a dare pubblicità al trasferimento, si debba procedere all'iscrizione del privilegio legale (cfr.
Cassazione civile, sez. unite, sentenza n. 19888 del 22 settembre 2014).
Ma, nella specie, l'acquirente debitore - come detto - della RO
(contro)prestazione di pagamento integrale del prezzo, finanche ammette di non aver versato nulla a favore del venditore , sull'assunto che Parte_1 Controparte_2
fosse il creditore legittimato ex lege a ricevere tale pagamento.
Per le dirimenti ragioni che precedono, che rendono superfluo l'esame di ogni ulteriore questione, va, come detto, accolta la domanda principale proposta dall'attore, conseguendone la condanna di a corrispondere a € RO Parte_1
31.500,00 a titolo di corrispettivo della compravendita della Audi Q7, somma che, in quanto debito di valuta, va maggiorata (in assenza di prova del maggior danno da svalutazione monetaria) dei soli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 10069 del 18 novembre 1996).
Se ne ha, di riflesso, che restano assorbite dall'accoglimento della predetta domanda principale anche le domande subordinate che ha Parte_1
espressamente dichiarato (così, da ultimo, a pagina 20 della sua comparsa conclusionale) di proporre nei confronti di solo per il denegato caso (come visto non Controparte_2
avveratosi) in cui il Tribunale avesse rigettato la domanda da egli formulata in via principale contro RO
2.2 Le spese di questo giudizio seguono, anzitutto, la soccombenza della convenuta nei confronti di e vanno, pertanto, liquidate come in RO Parte_1
dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
Sussistono, invece, le condizioni per dichiarare interamente compensate le spese
Pagina 12 di 13 nel rapporto processuale tra l'attore e l'altra convenuta (omesso esame nel merito, per quanto sopra precisato, delle domande avanzate in via subordinata da Parte_1
nei confronti di rigetto in limine litis della domanda preliminare in rito di Controparte_2
chiamata di terzo proposta da reiterata anche in sede di conclusioni Controparte_2 definitive senza l'apporto di alcuna argomentazione difensiva atta a validamente censurare tale rigetto;
giuridicamente infondata pretesa di di vedersi riconoscere dal Controparte_2
Giudice di primo grado, cui è stata rimessa ex art. 354 c.p.c. la causa, le spese del superiore grado d'appello, spese che la Corte triestina ha, comunque, motivatamente compensato).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa ovvero assorbita, condanna a corrispondere a € 31.500,00 oltre interessi legali dalla RO Parte_1
domanda al saldo effettivo;
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, RO Parte_1 che liquida in € 7.616,00 per compenso ed € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali,
Iva e Cna come per legge;
3) compensa per intero le spese del presente giudizio fra e Parte_1 [...]
costituitasi nella duplice, dichiarata, qualità. CP_2
Così deciso in Pordenone l'8 maggio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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