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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3922/2024 promossa da:
e , rappresentate e difese dall'Avv. Parte_1 Parte_2
MICHELE CALVANO, giusta procura in atti;
ricorrenti contro
CP_1
resistente contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 10.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_2 Parte_1 intimato sfratto per finito comodato nei confronti di deducendo: 1) di CP_1 aver concesso a quest'ultimo in comodato d'uso gratuito l'immobile di cui ciascuna di esse è proprietaria per 1/3, sito a Manfredonia alla via Santa Chiara n. 9, prevedendo l'obbligo di restituzione su richiesta delle comodanti;
2) di aver manifestato a , con lettera raccomandata del 11.3.2024, la volontà di CP_1 riottenere la disponibilità dell'immobile, chiedendone dunque il rilascio;
3) di aver inviato in data 10.6.2024 un'ulteriore lettera raccomandata, dando atto della avvenuta risoluzione dell'immobile e chiedendone il rilascio entro il 24.6.2024. Sulla scorta di tali premesse in fatto, hanno dunque concluso chiedendo di convalidare l'intimato sfratto;
vinte le spese. pagina 1 di 2 Nessuno si è costituito per l'intimato nonostante la ritualità della notifica. Disposto il mutamento del rito (ord. 14.8.2024), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 10.3.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è decisa. La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
È documentalmente provato il contratto di comodato concluso in data 29.12.2022 tra le odierne parti e avente ad oggetto l'immobile delle ricorrenti, sito a Manfredonia alla via Santa Chiara n. 9.
Trattasi di comodato senza termine, quindi precario, in relazione al quale, come noto, ai sensi dell'art. 1810 c.c. il comodante conserva il diritto di recesso ad nutum (cfr.
Cass. n. 15877/2013). È altresì documentalmente provata la richiesta di restituzione dell'immobile, con cui le comodanti si sono determinate a recedere dal contratto, provvedendo a comunicare tale intenzione con lettera raccomandata cui non ha fatto seguito la restituzione del bene.
Alla luce delle richiamate prove documentali, deve dunque ritenersi che mentre le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova su di esse incombente, il resistente, avendo scelto di rimanere contumace, non abbia viceversa adempiuto al proprio, così determinando il positivo accertamento giudiziale della cessazione degli effetti del contratto. Va quindi dichiarata l'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale con condanna del resistente all'immediato rilascio del bene. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi, tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni esaminate, ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi. Nulla va riconosciuto in favore delle ricorrenti a titolo di rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione, in assenza della prova dell'esborso sostenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA la cessazione del contratto di comodato del 29.12.2022;
2) CONDANNA il resistente all'immediato rilascio dell'immobile oggetto del contratto di comodato, libero e sgombero di persone e cose;
3) CONDANNA il resistente al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 286,50 per esborsi e € 2.906,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 11.3.2025
IL GIUDICE Antonella Cea
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3922/2024 promossa da:
e , rappresentate e difese dall'Avv. Parte_1 Parte_2
MICHELE CALVANO, giusta procura in atti;
ricorrenti contro
CP_1
resistente contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 10.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_2 Parte_1 intimato sfratto per finito comodato nei confronti di deducendo: 1) di CP_1 aver concesso a quest'ultimo in comodato d'uso gratuito l'immobile di cui ciascuna di esse è proprietaria per 1/3, sito a Manfredonia alla via Santa Chiara n. 9, prevedendo l'obbligo di restituzione su richiesta delle comodanti;
2) di aver manifestato a , con lettera raccomandata del 11.3.2024, la volontà di CP_1 riottenere la disponibilità dell'immobile, chiedendone dunque il rilascio;
3) di aver inviato in data 10.6.2024 un'ulteriore lettera raccomandata, dando atto della avvenuta risoluzione dell'immobile e chiedendone il rilascio entro il 24.6.2024. Sulla scorta di tali premesse in fatto, hanno dunque concluso chiedendo di convalidare l'intimato sfratto;
vinte le spese. pagina 1 di 2 Nessuno si è costituito per l'intimato nonostante la ritualità della notifica. Disposto il mutamento del rito (ord. 14.8.2024), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 10.3.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è decisa. La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
È documentalmente provato il contratto di comodato concluso in data 29.12.2022 tra le odierne parti e avente ad oggetto l'immobile delle ricorrenti, sito a Manfredonia alla via Santa Chiara n. 9.
Trattasi di comodato senza termine, quindi precario, in relazione al quale, come noto, ai sensi dell'art. 1810 c.c. il comodante conserva il diritto di recesso ad nutum (cfr.
Cass. n. 15877/2013). È altresì documentalmente provata la richiesta di restituzione dell'immobile, con cui le comodanti si sono determinate a recedere dal contratto, provvedendo a comunicare tale intenzione con lettera raccomandata cui non ha fatto seguito la restituzione del bene.
Alla luce delle richiamate prove documentali, deve dunque ritenersi che mentre le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova su di esse incombente, il resistente, avendo scelto di rimanere contumace, non abbia viceversa adempiuto al proprio, così determinando il positivo accertamento giudiziale della cessazione degli effetti del contratto. Va quindi dichiarata l'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale con condanna del resistente all'immediato rilascio del bene. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi, tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni esaminate, ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi. Nulla va riconosciuto in favore delle ricorrenti a titolo di rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione, in assenza della prova dell'esborso sostenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA la cessazione del contratto di comodato del 29.12.2022;
2) CONDANNA il resistente all'immediato rilascio dell'immobile oggetto del contratto di comodato, libero e sgombero di persone e cose;
3) CONDANNA il resistente al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 286,50 per esborsi e € 2.906,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 11.3.2025
IL GIUDICE Antonella Cea
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