Decreto cautelare 21 novembre 2022
Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00076/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01518/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI IN, rappresentato e difeso dall'avvocato NC Noto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Brogno e Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
UN RR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso principale:
- della delibera Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza del 14 ottobre 2022, n. 1669, avente ad oggetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 9 posti di personale CPS Tecnici della Prevenzione, con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla prova selettiva indetta mediante atto del 18 novembre 2021, pubblicato sul BURC Calabria n. 99 del 2021, in esecuzione della delibera commissariale dell’ASP di Cosenza del 10 novembre 2021, n. 1625;
- della nota dell’8 novembre 2022, prot. n. 151701, con cui è stata comunicata al ricorrente l’adozione del provvedimento di esclusione;
nonché di tutti gli atti presupposti e successivi, prodromici, connessi e comunque consequenziali al bando gravato; se ed in quanto occorrenti del bando di concorso e della delibera di rettifica ed integrazione candidati del 13 settembre 2022, n. 1527;
con i motivi aggiunti:
- della delibera del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza del 3 febbraio 2023, n° 189, pubblicata sull’Albo Pretorio dell’ASP il successivo 6 febbraio 2023, avente ad oggetto l’approvazione graduatoria e nomina vincitori inerente il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 9 posti di personale CPS Tecnici della Prevenzione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. NC TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – NI IN ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 9 posti di personale CPS Tecnici della Prevenzione presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, indetto con atto del 18 novembre 2021, in esecuzione della delibera commissariale dell’ASP di Cosenza del 10 novembre 2021, n. 1625.
Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, egli è stato escluso dalla procedura in quanto non iscritto all’albo professionale, così come richiesto dal bando.
2. – Il candidato si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale impugnando la propria esclusione e deducendo in fatto che, una volta conseguito lo specifico titolo accademico e svolto il relativo tirocinio, egli aveva inteso iscriversi, previo superamento dell’esame di Stato, all’Albo degli agrotecnici in virtù della equipollenza riconosciuta con d.m. 9 luglio 2009, allo scopo di sfruttare le maggiori opportunità lavorative che l’iscrizione a tale Albo assicura. Nondimeno, prima di partecipare al concorso, egli aveva comunque effettuato la preiscrizione nell’albo dei tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, come espressamente indicato nella domanda di partecipazione.
In diritto, ha articolato un unico motivo di ricorso, con cui lamenta che l’amministrazione abbia adottato, senza peraltro un adeguato apparato motivazionale, un’interpretazione irragionevole del bando, assumendo come requisito di partecipazione un dato formale, l’iscrizione all’albo professionale, rilevante nella sola fase di instaurazione del rapporto lavorativo.
In realtà, da un lato il dato letterale del bando non lasciava intendere la necessità di preventiva iscrizione all’albo tecnici della prevenzione sui luoghi di lavoro; dall’altro lato è appositamente consentito ai canditati di altri paesi dell’Unione europea di effettuare l’iscrizione all’albo in un momento prodromico all’assunzione in servizio e ai vincitori di produrre, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito vittorioso del concorso, i documenti necessari per l’assunzione.
In ogni caso, la clausola del bando si rivelerebbe illegittima, imponendo a tutti i candidati un requisito di partecipazione al concorso comportante un onere amministrativo ed economico per gli interessati, ma necessario solo al momento dell’effettiva assunzione delle funzioni in caso di superamento del concorso.
In proposito, il ricorrente ha sottolineato che l’impugnativa immediata non era richiesta, giacché la struttura ella clausola del bando contestata è ellittica e non direttamente preclusiva della partecipazione alla procedura.
3. – Costituitasi l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con ordinanza del 14 dicembre 2022, n. 557, è stata respinta l’istanza cautelare.
4. – Successivamente, con motivi aggiunti, NI IN ha esteso l’impugnativa alla delibera di approvazione della graduatoria finale della procedura.
5. – Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026.
6. – Il requisito della necessaria iscrizione dei candidati è espressamente prevista dal bando di concorso, con espressione inequivocabile («Iscrizione all’albo professionale per l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio» ).
Il requisito è richiesto a tutti i partecipanti, prevedendosi solo l’equivalenza dell’iscrizione «al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea» e disponendosi la successiva necessaria iscrizione all’albo nazionale.
7. – La clausola è conforme alla previsione normativa contenuta nell’art. 2 d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.
In ogni caso, essa non è stata tempestivamente impugnata, avendo un contenuto certamente escludente.
La giurisprudenza, sul punto, è univoca nell’affermare che in materia concorsi pubblici devono essere immediatamente impugnate le clausole del bando che prescrivano il possesso di requisiti di ammissione o partecipazione alla procedura, la cui carenza determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 17 gennaio 2024, n. 551).
8. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono state già compensate tra le parti per la fase cautelare. Successivamente, l’amministrazione intimata non ha svolto difese, sicché può confermarsi la statuizione di compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO RE, Presidente
NC TA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC TA | VO RE |
IL SEGRETARIO