Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del Giudice del Lavoro, dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 582 del ruolo generale per l'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
vertente tra
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 71, difesa Parte_2 dall'avv. Ilaria Motolese;
opponente e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._1 difesa dall'avv. Gaetano Mancuso;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
55/2024, emesso dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, in data 16.02.2024, con cui alle dipendenze della società dal 11.12.2017 al 31.08.2023, CP_1
le ha intimato il pagamento della somma di euro 4.498,89, a titolo di TFR, residuo ferie e rateo tredicesima, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal
1
(cfr. all. n. 4 fascicolo opponente), così come esposto anche nel cedolino paga di febbraio 2024 (cfr. all. n. 5 fascicolo opponente), procedendo poi anche al versamento delle ritenute previdenziali e fiscali di legge (cfr. quietanza di versamento allegata alle note di trattazione scritta del 17.05.2024). Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere venuta meno la materia del contendere, nonché la condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata.
Si è costituita parte opposta, eccependo l'infondatezza dell'opposizione e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di euro
1.260,00, a titolo di indennità per omesso versamento del contributo al fondo FASIV di cui al CCNL Vigilanza privata e Servizi Fiduciari.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata già affrontata dalla
Sezione Lavoro di questo Tribunale con sentenza n. 8/2025 emessa il 08.01.2025 dal dott. Stefano Costarella in un giudizio (di opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla stessa società nei confronti di un proprio ex dipendente) Parte_3
perfettamente sovrapponibile a quello di cui trattasi, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice. Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., si esporranno le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“… 4. Preliminarmente, essendo incontestato che la , dopo il deposito del ricorso per Pt_3 decreto ingiuntivo ma prima della sua emissione, ha provveduto a corrispondere all'opposto l'importo di € 1.390,34, pari al netto delle competenze di fine rapporto dovute, occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, tenuto conto che ogni pagamento, anche parziale, anche se intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (cfr., ex multis, Trib. Reggio Calabria, sez. lav., sent. n.
2055/2023 e richiami giurisprudenziali ivi contenuti).
2 5. Nondimeno, non può procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere che il pagamento effettuato dall'opponente sia integralmente satisfattivo del credito vantato dall'opposto.
5.1. In particolare, residua da corrispondere, in favore del lavoratore, l'importo di € 540,87, pari alla differenza tra quanto corrisposto dalla (€ 1.390,34) e l'importo ingiunto (€ Pt_3
1.931,21).
5.1.1. Sul punto, infatti, non può essere condivisa l'impostazione dell'opponente, secondo cui, essendo avvenuto l'adempimento spontaneo dell'obbligazione retributiva, la somma da pagare deve essere calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.
5.1.2. Per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ad es., Cass. 28/09/2011 n.
19790; Cass. Civ., Sez. Lav., 09.03.2020, n. 6639), la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore va fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato.
5.1.3. Ne consegue, quindi, che nel caso in cui il datore di lavoro non adempia, spontaneamente ed alla scadenza, ai propri obblighi di pagamento di quanto spettante al lavoratore, perde infatti la propria funzione di sostituto d'imposta; il lavoratore, quindi, che agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento del datore di lavoro, ha diritto a conseguire l'intera disponibilità del suo credito di lavoro, facendo a lui capo ogni obbligazione verso il fisco. Lo stesso discorso vale, poi, per gli obblighi contributivi, potendo il datore di lavoro ottemperare a tali obblighi solo in relazione alle somme liquidate spontaneamente alla scadenza. La trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza. Ai sensi dell'art. 23, co. 1, della medesima legge il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare poi debitore dei contributi stessi anche per la quota a carico del lavoratore (così Trib. Brindisi, sez. lav., sent. n. 1731/2021).
5.1.4. Alla luce di tali principi, dunque, il credito da accordare all'opposto deve essere calcolato al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, sicché non assume rilievo la produzione, da parte dell'opponente, della quietanza di versamento F24, dalla quale, comunque, non si evince la riconducibilità dei versamenti effettuati dalla alla retribuzione spettante Parte_3 all'odierno lavoratore.
3 5.2. All'opposto spettano, altresì, gli interessi e la rivalutazione monetaria, in misura pari ad
€ 37,04, così come conteggiati dall'opposto (non contestato specificamente, sul punto, dall'opponente), tenendo conto che i predetti accessori – attenendo il capitale a competenze di fine rapporto – risultano dovuti automaticamente dalla data di cessazione del rapporto stesso (cfr.: Sez. L, Sentenza n. 4822 del 04/04/2002: «L'art. 429 cod. proc. civ., nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito
del lavoratore, richiede la esigibilità del credito, che può sussistere anche nel caso in cui esso abbia un oggetto solo determinabile. Ne consegue che la parziale illiquidità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo - e, in particolare, dell'indice ISTAT relativo all'ultimo mese -, del
credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto (prestazione che, per disposizione inderogabile dell'art. 2120, primo comma, cod. civ., non modificabile dall'autonomia collettiva, diventa esigibile al momento stesso della cessazione del rapporto), non preclude la decorrenza, da detto momento, degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza che,
ai fini del "dies a quo" degli accessori in questione, rilevi la mancanza di colpa del debitore, avendo il credito in questione natura di credito originariamente indicizzato») e sono calcolati fino alla data del pagamento parziale da parte del datore (6.2.2024).
5.3. In definitiva, all'opposto spetta, ulteriormente, l'importo complessivo pari ad € 577,91, di cui € 540,87 quale residuo per sorte capitale ed € 37,04 per interessi e rivalutazione monetaria.
5.4. Dalla data del pagamento (6.2.2024), sono poi dovuti gli ulteriori accessori del credito.
5.5. L'esito dell'opposizione (con riconoscimento della sussistenza del credito azionato all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché della persistenza, pur dopo un primo pagamento parziale, di un credito residuo in favore del lavoratore) osta ad una condanna dell'opposto per lite temeraria, dovendosi, peraltro, osservare che la configurabilità di una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è «discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale»
(Cass. Sez. U - Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021); mentre non riguarda il complessivo svolgimento della vicenda stragiudiziale, che resta, dunque, irrilevante.
6. Residua da esaminare la domanda riconvenzionale proposta dall'opposto.
4 6.1. La stessa è inammissibile.
6.2. Con una recente pronuncia (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9633 del 24.3.2022), la
Suprema Corte, superando il precedente orientamento più restrittivo (secondo cui l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo soltanto il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto), ha enunciato il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c.: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella
posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della
vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta».
6.3. La Suprema Corte ha, dunque, ritenuto che, anche nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, analogamente a quanto avviene nel processo ordinario, l'ammissibilità della domanda nuova da parte dell'attore non sia subordinata alla formulazione da parte del convenuto, ovverosia l'opponente, di una vera e propria domanda riconvenzionale, tenuto conto del contenuto letterale dell'art. 183, comma 5, primo periodo, c.p.c., per come interpretato dai più recenti arresti delle Sezioni Unite (v. le sentenze n. 12310 del 15.6.2015
e n. 22404 del 13.9.2018).
6.4. Secondo la citata pronuncia, “la chiave del sistema è offerta dal concetto fondamentale di «consequenzialità» che abilita il giudice a valutare pragmaticamente la sussistenza del collegamento fra la domanda introdotta alla udienza di trattazione e l'esigenza difensiva tracciata dalle allegazioni contenute nella comparsa di risposta del convenuto per ravvisarvi quelle allegazioni di fatti idonei a radicare eccezioni anche in senso lato che potrebbero, ove non contrastate, condurre al rigetto della domanda”.
6.5. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il predetto nesso di consequenzialità deve essere, evidentemente, valutato tra la domanda nuova introdotta dall'opposto nell'atto di costituzione e le allegazioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
5 6.6. Proseguendo nel ragionamento, la Cassazione ha quindi ritenuto ammissibile la domanda nuova che, tendendo alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, della stessa utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale, sia comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, giustificando così il ricorso al simultaneus processus.
6.7. La Suprema Corte ha fatto riferimento alla c.d. domanda complanare, intesa come la domanda avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedotto originariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che le due domande non potrebbero essere entrambe accolte. La predetta domanda sarebbe quindi ammissibile laddove l'esigenza della sua formulazione sia sorta in seguito alle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale.
6.8. Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, si osserva che la domanda nuova proposta dall'opposto non si pone affatto in relazione di consequenzialità rispetto alle difese dell'opponente.
6.9. Si tratta infatti di una domanda avente ad oggetto somme o pretese che, pur avendo origine dal medesimo rapporto di lavoro, sono semplicemente ulteriori rispetto a quelle richieste con il ricorso per ingiunzione, ragion per cui ben potevano essere richieste direttamente la domanda monitoria.
6.10. Ne consegue l'inammissibilità, in questa sede, della spiegata domanda riconvenzionale”.
Condividendo il percorso motivazionale enucleato nella suddetta sentenza, va dunque revocato l'impugnato decreto ingiuntivo, con il riconoscimento del credito vantato dalla lavoratrice nell'importo di euro 971,66, pari alla differenza tra quanto versato dalla (euro 3.527,23) e l'importo ad essa ingiunto (euro 4.498,89), Pt_3
calcolato al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.
Sul credito così accertato vanno poi calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria, in misura pari ad euro 86,28, così come conteggiati dall'opposta (sul punto non vi è contestazione specifica da parte dell'opponente), considerando che detti accessori, afferendo il capitale a competenze di fine rapporto, risultano dovuti automaticamente dalla data di cessazione del rapporto stesso e devono essere calcolati fino al 06.02.2024, data del pagamento parziale ad opera del datore.
6 In conclusione, spetta a parte opposta l'importo di euro 1.057,94, di cui euro 971,66, quale residuo per sorte capitale ed euro 86,28 per interessi e rivalutazione monetaria.
Dalla data del pagamento (06.02.2024), sono poi dovuti gli ulteriori accessori del credito.
L'esito dell'opposizione (con il riconoscimento della sussistenza del credito azionato all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché della persistenza, pur dopo il pagamento parziale, di un credito residuo in favore della lavoratrice) osta ad una condanna dell'opposta per lite temeraria.
Va invece dichiarata inammissibile, per le ragioni esposte nella richiamata sentenza n. 8/2025 del Tribunale di Catanzaro, la domanda riconvenzionale avanzata dalla lavoratrice.
Alla luce della soccombenza reciproca e del parziale pagamento del credito prima dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo al minimo tariffario in ragione della scarsa complessità delle questioni affrontate e considerando l'assenza di un'autonoma fase istruttoria, vanno compensate tra le parti in ragione di 1/3, mentre per i restanti 2/3 vengono poste a carico di parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- previa revoca del decreto ingiuntivo n. 55/2024, emesso dal Tribunale di Catanzaro,
Sezione Lavoro, in data 16.02.2024, condanna parte opponente a pagare, in favore di parte opposta, l'importo di euro 1.057,94, oltre interessi e rivalutazione dal
06.02.2024 al soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta;
- compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo a carico di parte opponente i restanti
7 2/3, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario di parte opposta.
Catanzaro, lì 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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