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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7754/2019 RG
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giampaolo Cangiano, Parte_1
giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Castellammare di Stabia (NA) alla Piazza Unità d'Italia n. 13
ATTRICE
E
1 HDI Assicurazioni s.p.a, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Dario Martorano, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Napoli alla Via Monteoliveto n. 5
CONVENUTA
NONCHÉ
, residente in [...] alla Contrada Calanzone n. 3/T Controparte_1
E
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni a cosa da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da verbale di udienza e da note conclusionali.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato nelle date del 16.12.2019, del 07.10.2020 e del
14.10.2020 l'attrice conveniva in giudizio rispettivamente HDI Assicurazioni Parte_1
s.p.a, e al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 149 d.lgs. n. Controparte_1 Controparte_2
209/2005, il risarcimento dei danni riportati dall'autoarticolato di sua proprietà a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 28.05.2012 verso le ore 05,50, sull'Autostrada A/29 in località
Segesta, nel Comune di Calatafimi (TP).
Premetteva che, nelle suddette circostanze, l'autoarticolato composto da trattore stradale EC
LI tg. EA187HC e da semirimorchio marca Margaritelli tg. AH16588, entrambi assicurati per la
[... con la HDI Assicurazioni s.p.a., nell'occasione condotto da , veniva investito CP_3 Controparte_2
dall'autocarro tg. EJ334AB, di proprietà di e condotto dallo stesso, che Controparte_1
percorreva l'autostrada nella stessa direzione, il cui conducente cambiava improvvisamente corsia e, in tal modo, l'autocarro impattava l'autoarticolato, causando ingenti danni sia al trattore stradale che al semirimorchio, che non erano più marcianti, quantificati dalla consulenza di parte a firma dell'ing. rispettivamente in € 58.411,82 e in € 37.510,00; esponeva di Persona_1
aver inoltrato richiesta di risarcimento dei danni alla propria compagnia di assicurazione a mezzo note ricevute il 13.03.2014, il 29.02.2016 e il 07.02.2018, ma che la stessa non aveva provveduto né ad accertare i danni mediante proprio tecnico fiduciario né a formulare un'offerta risarcitoria.
Chiedeva, quindi, l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella Controparte_1
determinazione del sinistro ovvero della responsabilità concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e la condanna di HDI Assicurazioni s.p.a al risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà, quantificati in € 95.921,82 in base alla perizia di parte o nella diversa somma da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite;
chiedeva, altresì, di ordinare al Cancelliere, o in via subordinata, di essere autorizzato a trasmettere copia conforme della sentenza all'Isvap e/o al Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, ai fini della comminatoria di sanzioni nei confronti della HDI
Assicurazioni s.p.a per le infrazioni di cui alla L. n. 57/2001.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.03.2020, si costituiva in giudizio la
HDI Assicurazioni s.p.a, che eccepiva l'improcedibilità della domanda e l'improponibilità della stessa per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, la prescrizione della domanda attorea;
contestava la dinamica del sinistro descritta dall'attore sulla base delle risultanze del rapporto d'incidente della Polizia Stradale di Marsala,
intervenuta sul posto, che a seguito degli accertamenti eseguiti aveva ricostruito una diversa dinamica, da cui emergeva la responsabilità del conducente del veicolo attoreo per aver effettuato un improvvido sorpasso in galleria ad elevata velocità e per aver causato l'impatto con l'autocarro del convenuto, per cui lo stesso era stato sanzionato per violazioni dell'art. 148, comma 16,
dell'art. 149, comma 5, dell'art. 142, comma 11, e dell'art. 174 C.d.S.; contestava, altresì, la quantificazione dei danni formulata dall'attrice, sproporzionata ed esagerata.
3 Chiedeva la declaratoria di improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità della domanda,
nonché di prescrizione del diritto azionato o, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
I convenuti e , ritualmente citati in giudizio, non si sono Controparte_4 Controparte_2
costituiti, rimanendo contumaci.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., raccolta la prova orale richiesta sia da parte attrice sia da parte convenuta, espletate due cc.tt.u. tecnico-ricostruttive, questo Giudice, tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, con ordinanza del 04.10.2024 resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 03.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via del tutto preliminare va affermata la proponibilità della domande di risarcimento formulata nei confronti dei convenuti per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato osservanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148 D.lgs 209/2005 con l'invio alla compagnia citata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 60 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge.
La richiesta di risarcimento inoltrata, difatti, rispetta i requisiti contenutistici previsti dall'art. 148,
comma 1, d.lgs. n. 209/2005 riguardante i sinistri con danni a cose, stante l'indicazione dell'avente diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate erano disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Senza trascurare la circostanza che l'art. 148, comma 5, D.Lgs. n. 209/2005 prevede che, in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
nel caso di specie non è allegata alcuna richiesta di integrazione riguardante elementi normativamente previsti e non presenti nella richiesta di risarcimento né è allegato alcun invito a perizia.
La HDI Assicurazioni s.p.a. eccepisce, inoltre, il difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
4 In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16.02.2016 - si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. La sussistenza di tale condizione può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile.
Dalla prospettazione dei fatti fornita da parte attrice, nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che i convenuti siano effettivi destinatari della pretesa azionata;
nell'azione proposta ex artt. 149 d.lgs. n.
209/2005 nei confronti di HDI Assicurazioni s.p.a. e , rispettivamente compagnia di Controparte_1
assicurazione e proprietario dell'autocarro tg. EJ334AB, al fine di accertare la responsabilità nella produzione del sinistro e di ottenere il risarcimento dei danni, sono stati correttamente citati in giudizio i soggetti che, in caso di accertamento della responsabilità del conducente del veicolo del convenuto, sono tenuti ai sensi del citato art. 149, al risarcimento dei danni lamentati. Il convenuto , pure Controparte_2
se non è litisconsorte necessario, è legittimato passivo nell'azione proposta dalla società attrice, diretta ad accertare, in via subordinata, la responsabilità concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Diversa dalla legittimazione delle parti è la titolarità del rapporto dedotto in giudizio, che invece attiene al merito della questione e che la parte attrice ha l'onere di provare.
Nel caso in esame, la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, sono provate dai documenti depositati dalle parti, ovvero dalla copia del libretto di circolazione sia del trattore EC LI tg. EA187HC
sia del semirimorchio tg. AH16588, attestanti la proprietà dell'autoarticolato in capo ad Parte_1
dalla copia della polizza della HDI Assicurazioni relativa al trattore EC LI tg. EA187HC, dal
[...]
rapporto d'incidente della Polizia di Stato di Marsala;
la compagnia, inoltre, non contesta il rapporto assicurativo né del trattore stradale né del semirimorchio.
Ne deriva, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione delle parti sollevata da HDI
Assicurazioni s.p.a., sussistendo sia la legittimazione sia la titolarità nel rapporto dedotto in giudizio delle stesse.
5 Infondata è, altresì, l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro in oggetto.
L'art. 2947 c.c. dispone una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.), una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.), una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale.
Nel caso di specie, pur essendosi verificato il sinistro in data 28.05.2012, il termine biennale di prescrizione
è stato interrotto dall'invio delle richieste di risarcimento inoltrate sia ad HDI Assicurazioni s.p.a sia, per conoscenza, a Fata Assicurazioni s.p.a; in particolare ad HDI Assicurazioni s.p.a sono state inoltrate richieste di risarcimento a mezzo raccomandata a/r ricevuta il 20.03.2014, a mezzo Pec ricevuta il
29.02.2016 ed a mezzo Pec ricevuta il 19.02.2018; alla stessa, poi, è stato ritualmente notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio in data 16.12.2019, entro due anni dall'ultima richiesta di risarcimento.
Venendo ad esaminare il merito della vicenda, secondo lo scrivente giudice, il complessivo esame del materiale istruttorio raccolto (dichiarazioni testimoniali, interrogatorio formale del legale rapp.te della società attrice, perizia di parte prodotta dall'attore, rapporto d'incidente redatto dalla Polizia di Stato di
Marsala, c.t.u. tecnica-ricostruttiva) consente di ritenere raggiunta la prova del verificarsi del sinistro dedotto dall'attore.
Si evidenzia, innanzitutto, che la dinamica del sinistro prospettata dalla società attrice Parte_1
secondo cui il sinistro sarebbe stato causato da un improvviso spostamento dell'autocarro Fiat dalla corsia di marcia a quella di sorpasso a sinistra, è contestata da HDI Assicurazioni s.p.a sulla base della diversa versione dei fatti emergente dal rapporto d'incidente delle autorità intervenute, secondo cui il sinistro,
verificatosi a causa di un'improvvida manovra di sorpasso in galleria a velocità sostenuta, sarebbe del tutto addebitabile al conducente dell'autoarticolato attoreo.
Gli elementi probatori raccolti, valutati complessivamente, possono contribuire a ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro.
Il legale rappresentante della sig. nel corso dell'interrogatorio Parte_1 CP_5
formale, ha confermato la dinamica dedotta in citazione e, in particolare, ha precisato che “il camion della
mia società non ha tamponato l'altro autocarro, ma per schivarlo l'ha preso nell'angolo posteriore di striscio
6 e per effetto di quest'urto è vero che l'altro autocarro è finito contro il guardrail laterale, questo perché
l'altro autocarro si stava spostando dalla sua corsia di marcia” (cfr. verbale d'udienza del 07.06.2022).
Il teste indicato da parte attrice, sig. , indifferente alle parti, (cfr. verbale d'udienza del Testimone_1
07.06.2022), ha confermato di aver assistito al sinistro stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero verso la fine del mese di maggio dell'anno 2012, all'interno della galleria di Segesta, trovandosi a percorrere l'autostrada a bordo della proprio auto, seguendo l'autoarticolato della a circa 30 metri di distanza;
in merito alla dinamica del sinistro, Parte_1
ha riferito che “il camioncino che occupava la corsia di destra, procedendo molto lentamente e non
consentendo al veicolo dell' di effettuare il sorpasso, finiva con l'urtare con il suo spigolo posteriore di Pt_1
sinistra tutta la fiancata destra del veicolo della società , finché poi i due veicoli non si sono fermati, Pt_1
quasi verso l'uscita della galleria”, precisando che “era un camioncino aperto che trasportava una trattrice
agricola” e che “si trattava di un veicolo molto più piccolo rispetto a quello dell , che era composto da Pt_1
un trattore e da un semirimorchio”; ha aggiunto che “Il sinistro è avvenuto quando il veicolo dell Pt_1
voleva superare il predetto camioncino”, che il veicolo della società attrice “contemporaneamente frenava e
azionava la freccia a sinistra e subito poi è avvenuta la collisione con il predetto camioncino che ... era
spostato verso sinistra”. Ha dichiarato di aver visto che “i due veicoli entravano in collisione, strisciando non
le due fiancate fino a fermarsi”, che “l'impatto tra i veicoli è avvenuto all'interno della corsia di marcia
percorsa dal veicolo dell' ed infatti il camioncino ha colpito la fiancata del predetto veicolo con lo Pt_1
spigolo posteriore sinistro”, aggiungendo che “I due veicoli non si sono arrestati subito dopo l'impatto ma
hanno proseguito la corsa, trascinandosi fino a raggiungere una posizione di quiete”. Ha riferito che in galleria vi era il limite di velocità di 80 Km/h e vi era divieto di sorpasso per autoarticolati. Ha riconosciuto dallo schizzo allegato al rapporto d'incidente la posizione assunta dai veicoli dopo il sinistro e dalle foto allegate alla perizia di parte attrice i danni riportati dall'autoarticolato della società attrice.
Nel rapporto d'incidente della Polizia di Stato di Marsala, gli agenti intervenuti, dopo aver provveduto ad identificare i soggetti ed i veicoli coinvolti nel sinistro e a descrivere lo stato dei luoghi (tratto autostradale a una carreggiata a senso unico di marcia, rettilineo, asfaltato, asciutto, con visibilità buona e traffico intenso,
con divieto di sorpasso per mezzi pesanti, con limite di velocità di 80 Km/h, con striscia longitudinale continua) e a specificare i danni riportati dai veicoli (Autoarticolato della società attrice: “cabina guida
7 introflessa dx – compl. piegata;
rott. parabrezza, maschera paraurti e faro anteriore dx distrutti;
introfl.
sportello dx e lieve introfl. sportello”; Autocarro del convenuto: “barra paraurti post. introflessa, rott. luci post. sx;
introfl. sportello sx, foratura pneumatico ant dx e sx;
rott. parabrezza, maschera, paraurti ant e fari ant dx e sx;
estroflessione sponde di carico”), nonché i danni causati alla sede stradale, effettuavano schizzo planimetrico. Provvedevano, poi, a raccogliere le dichiarazioni rese dal conducente dell'autocarro del convenuto, sig. , da un testimone presente, sig. , mentre non Controparte_1 Testimone_2
rilasciava dichiarazioni il conducente del veicolo attoreo, sig. , “in quanto a seguito Controparte_2
dell'evento infortunistico si trovava in stato di amnesia post-traumatica”, come emerso da certificato medico dell'Ospedale di Alcamo allegato.
Il sig. dichiarava: “... ero alla guida del mio autocarro ... giunto nella galleria Segesta, a Controparte_1
circa 200-200 metri dall'uscita direzione Trapani, improvvisamente, mentre viaggiavo regolarmente in
corsia di marcia alla velocità di Km/h 65-70 mi avvedevo della presenza di un autoarticolato, che era in
corsia di sorpasso. Ad un tratto è rientrato in parte nella corsia di marcia tamponandomi violentemente
nella parte laterale-posteriore sinistra sbalzandomi contro la parete laterale posta alla mia destra;
nello
stesso momento il carico da me trasportato e cioè una trattrice agricola tipo Fiat TK80, regolarmente
agganciata con funi di acciaio, veniva sbalzato fuori dal cassone dell'autocarro. A seguito dell'urto contro la
parete destra della galleria il mio veicolo rientrava in corsia venendo nuovamente colpito e riagganciato dal
semirimorchio e trascinato per diversi metri in avanti ...”.
Il sig. dichiarava: “... ho visto che un autoarticolato che mi precedeva ha inserito Testimone_2
l'indicatore direzionale a sinistra per sorpassare un autocarro che gli stava davanti. Quando era in corso il
sorpasso ho visto che il semirimorchio e il trattore sono entrati in collisione con l'autocarro e l'autoarticolato
si trovava con la parte destra all'interno della corsia di marcia. A seguito di questo contatto l'autocarro
perdeva il controllo andandosi a schiantare contro la parete laterale destra e perdendo il carico trasportato,
cioè un trattore cingolato. L'autoarticolato invece cercava di staccarsi dall'autocarro riuscendo alla fine a
trovare posizione in corsia di sorpasso alcuni metri più avanti. ...”.
I verbalizzanti, sulla base degli accertamenti effettuati, ricostruivano la seguente dinamica del sinistro: “Il
sig. alla guida dell'autocarro Fiat 662 tg. EJ334AB, solo a bordo, proveniente da Controparte_1
Alcamo e diretto a Segesta, percorreva l'autostrada A/29. Giunto all'interno della galleria Segesta nei pressi
della progressiva chilometrica 8+200, mentre viaggiava regolarmente in corsia di marcia, come rilevato
8 dalle tracce di pneumatici, improvvisamente dalla corsia di sorpasso sopraggiungeva un articolato.
Quest'ultimo con targa EA187HC condotto da ... presumibilmente a causa di una manovra Controparte_2
errata di sorpasso o di un possibile colpo di sonno, entrava in collisione con il veicolo antagonista ... L'urto di
forte entità si concretizzava tra la parte anteriore destra dell'autoarticolato e la parte posteriore sinistra
dell'autocarro. Si precisa che in galleria vige il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti e pertanto la manovra
non si poteva effettuare. A seguito dell'urto il veicolo B (autocarro) ormai privo di controllo veniva
proiettato contro la parete laterale posta alla destra dello stesso facendogli perdere il carico trasportato,
cioè una trattrice agricola, che era agganciata con funi d'acciaio. Successivamente l'autocarro rientrava in
corsia di marcia, ma veniva riagganciato dal semirimorchio e trascinato per diversi metri in avanti ... Dopo
di ciò i due veicoli trovavano posizione di quiete l'uno affiancato all'altro con l'autoarticolato in corsia di
sorpasso, mentre l'autocarro occupava parte della corsia di sorpasso e in parte quella di marcia ...”. Al
conducente dell'autoarticolato della società attrice venivano contestate la violazione dell'art. 148, comma
16, dell'art. 149, comma 5, dell'art. 142, comma 11, e dell'art. 174 C.d.S.
Occorre tener conto, quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento delle Autorità
sopraggiunte sul luogo del sinistro, che lo stesso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, per tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o per quanto da lui compiuto o a lui dichiarato, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive dei verbalizzanti;
la parte del verbale in cui è ricostruita la dinamica del fatto, pertanto, non è supportata da efficacia privilegiata, non avendo gli agenti assistito allo stesso;
nel caso di specie, inoltre, la ricostruzione si fonda solo in parte su elementi obiettivi (tracce di frenate, danni dei veicoli), ma principalmente su elementi presunti e sulla dichiarazione resa dallo stesso , conducente e proprietario Controparte_1
dell'autocarro del convenuto. Tenuto conto anche delle ulteriori prove raccolte nel corso dell'istruttoria, in particolare della dichiarazione del testimone oculare escusso in corso di causa, la ricostruzione descritta non può essere condivisa, essendo solo presunta.
Nel corso dell'istruttoria sono state espletate due consulenze tecniche sia ricostruttive della dinamica del sinistro sia quantificative dei danni riportati dall'autoarticolato della società attrice.
Il primo consulente, IN. , dopo aver descritto i veicoli coinvolti e i luoghi di causa, premesso Persona_2
di non aver potuto visionare direttamente il veicolo attoreo, ha provveduto alla ricostruzione della
9 dinamica del sinistro sulla base dei fotogrammi allegati in atti e del rapporto d'incidente della Polizia di
Stato.
Esaminando gli ingenti danni riportati dalla cabina del trattore EC , ne ha dedotto che gli stessi CP_6
siano riconducibili “ad un violento urto che ha coinvolto il lato frontale destro del veicolo” e ad “una
importante differenza di energia cinetica e quindi di velocità tra i due veicoli coinvolti”; sulla base delle risultanze del rapporto d'incidente, da cui “risultano tracce di frenata attribuite all'EC , avente CP_6
lunghezza totale di 61 m”, ha sostenuto, inoltre, che “si può desumere, quindi, che l'EC stesse CP_6
viaggiando ad una velocità superiore a quella massima consentita” di 80 Km/h; ha valorizzato, inoltre, la dichiarazione resa dal teste , il quale sosteneva che al momento della collisione Testimone_2
“l'autoarticolato si trovava con la parte destra all'interno della corsia di marcia”, pur non avendo il teste precisato a quale corsia si riferisse.
Conclude affermando: “Ricostruita la dinamica del sinistro, tenuto conto che: - Il veicolo attoreo EC LI
stava probabilmente procedendo con una velocità superiore a quella massima consentita;
- I segni di
frenata degli pneumatici del lato destro dell'EC LI, nel verbale della Polizia Stradale sono raffigurati
in corrispondenza del P.P.U. (presunto punto d'urto) al centro della carreggiata, sulla linea di separazione
delle due corsie;
ne consegue che il volume del veicolo attoreo al momento dell'impatto non era
completamente contenuto nella corsia di sorpasso. - Nella galleria Segesta vige divieto di sorpasso per mezzi
pesanti. Si ritiene che la responsabilità del sinistro ricada esclusivamente sul conducente del veicolo attoreo
”. CP_7
Il giudicante, tenuto conto di deduzioni non condivisibili nella consulenza tecnica, in particolare di discrasie sulla posizione dell al momento della collisione (cfr. provvedimento del 14.07.2023), disponeva CP_7
la rinnovazione delle operazioni peritali con un nuovo c.t.u.
Il secondo c.t.u. nominato, IN. ha provveduto agli accertamenti ed alle valutazioni Persona_3
sulla base della documentazione in atti e, in particolare, delle risultanze del rapporto d'incidente della
Polizia Stradale di Marsala, delle foto relative al veicolo attoreo danneggiato ed al luogo del sinistro con i veicoli incidentati in posizioni di quiete, delle prove testimoniali raccolte in corso di causa. Dopo aver descritto i luoghi di causa, i veicoli coinvolti ed i danni riportati dai veicoli, ha analizzato lo schizzo planimetrico allegato al rapporto d'incidente e, in particolare, le tracce di frenata al fine di individuare
10 l'esatto P.P.U. (presunto punto d'impatto tra i veicoli), ritenuto rilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità.
Il consulente, discostandosi dalla valutazione della Polizia Stradale, che “individuava quale P.P.U. un'area
posta a cavallo della linea di mezzeria della carreggiata all'altezza della km 8+277”, ha ritenuto che “il P.P.U
indicato dalla P.G. non corrisponde con l'effettivo punto di inizio contatto tra l'autocarro (zona della sponda
laterale sx) e la motrice dell'autoarticolato (fianco laterale dx della motrice) essendo fisicamente incoerente
con il moto roto-traslatorio dell'autocarro. L'autocarro, al momento dell'impatto, era in movimento, quindi,
è del tutto improbabile che potesse eseguire immediatamente una rotazione non appena ricevuto l'impulso
da parte del mezzo che lo seguiva, ma prima veniva traslato in avanti e poi messo in rotazione dall'impulso
della quantità di moto ricevuta. Ne consegue che il punto d'urto tra i due mezzi va ricercato una decina di
metri prima dall'indicato P.P.U della P.S.”. Ne ha dedotto che “l'autocarro condotto dal sig. , al CP_1
momento del sorpasso messo in atto dal conducente dell'autoarticolato, si trovava a viaggiare, anche se di
poco, oltre la linea di separazione della carreggiata”.
L'ausiliario ha concluso affermando che: “... Nella fattispecie, il sinistro si verificava durante la fase di
sorpasso messo in atto dal conducente dell'autoarticolato nei confronti dell'autocarro che lo precedeva, tra
la parte anteriore dx della cabina della motrice EC e la parte posteriore sx dell'autocarro Fiat. Il sorpasso
avveniva all'interno della galleria Segesta, in un tratto rettilineo e con pendenza negativa (in discesa). Nella
galleria Segesta vigeva e vige tutt'oggi il limite per i mezzi pesanti di 80 km/h e divieto di sorpasso per
veicoli di massa superiore ai 3.5 t. Il sinistro si verificava per negligenza di entrambi i conducenti. Il sig.
, alla guida dell'autoarticolato EC, verosimilmente, dopo essere stato in coda all'autocarro nel CP_2
tratto di salita della galleria, decideva, all'inizio del tratto in discesa, ovvero prima della km 8 +260, laddove
poi la P.G. avrebbe rinvenuto la traccia di frenata, di effettuare la manovra di sorpasso nei confronti
dell'autocarro che lo precedeva. Dall'altro canto, il conducente dell'autocarro che trasportava un mezzo
agricolo, si trovava a viaggiare, causa anche le ridotte dimensioni della carreggiata e della galleria,
spostato verso il centro della stessa carreggiata. In relazione alle rinvenute tracce di frenata dell'autocarro,
è stato verificato che il furgone, al momento dell'urto, era con ruote del lato sx sulla linea di mezzeria e
quindi, con il suo ingombro, oltre la linea di mezzeria ovvero, anche se per poco, nella corsia di sorpasso. A
seguito di tale contatto, l'autocarro roto-traslava verso il margine di destra della galleria contro cui
11 impattava con la sua parte anteriore mentre l'autoarticolato procedeva la sua marcia in seconda corsia di
marcia. I due mezzi raggiungevano la posizione di quiete a circa 60 m da loro iniziale contatto ...”.
L'ausiliario ha aggiunto che “Per il sig. , conducente dell'autoarticolato EC tg. EA187HC Controparte_2
della ditta che eseguiva un sorpasso nei confronti di mezzo pesante che lo precedeva in galleria, Parte_1
si ravvisa la violazione agli art. 148 (Sorpasso) e art. 149 (Distanza di sicurezza). Per il sig. CP_1
conducente dell'autocarro Fiat tg. EJ334AB che, al momento del sorpasso messo in atto
[...]
dall'autoarticolato nei suoi confronti, si trovava a viaggiare in 1^ corsia (quella di marcia normale, lato dx)
spostato verso il centro della carreggiata (verosimilmente a causa del carico eccezionale da lui trasportato),
si ravvisa la violazione all'art. 143 del C.d.S. (Posizione dei veicoli sulla carreggiata)”.
Gli accertamenti effettuati dal secondo c.t.u., fatti sulla scrupolosa analisi di tutti gli elementi probatori, più
precisi nell'indicazione della posizione dei due veicoli al momento dell'impatto, così come la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata, appaiono maggiormente condivisibili.
Gli elementi probatori raccolti, pertanto, valutati nel loro complesso, confermano il verificarsi del sinistro descritto dalla società attrice e le conseguenze dannose dalla stessa riportate. Parte_1
Alla luce di quanto osservato, tuttavia, il Tribunale ritiene che entrambi i conducenti risultino aver avuto una condotta imprudente e negligente, essendo ravvisabile da parte di entrambi la violazione di norme del codice della strada.
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza, “In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella
circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti
dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove non sia possibile
l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in
cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è
ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è,
pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. civ., 29883/2008,
7532/2012); “... l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, non dispensa il
giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua
volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo
12 l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (Cass. civ.,
ord., 21130/2013).
Difatti, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto ad accertare in concreto se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. civ. sent. n. 23431 del
04.11.2014; n. 12444 del 16.05.2008; n. 195/2007; n. 477/2003; n. 5671/2000; n. 6797/1987).
Nella specie, ad avviso del giudicante, appare provata la condotta colposa del conducente del veicolo EC
LI della in evidente contrasto, oltre che con il principio generale di diligenza Parte_1
previsto dall'art. 140 C.d.S., con le disposizioni di cui agli artt. 148 e 149 C.d.S.. In particolare, l'art. 148
prescrive che “...
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la
visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o
intralcio; b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere
analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero
sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise
in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa
esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da
sorpassare, ... 3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa
corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo
rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile,
senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso
deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare. ... 14. E'
vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopra
previsti, anche nelle strade o tratti di essa in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale. ...”. Secondo
l'art. 149, inoltre, “
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza
di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che
precedono”.
Passando ad esaminare la condotta di guida del convenuto, quale conducente dell'autocarro Fiat, la stessa non appare del tutto esente da colpa, essendo riscontrabile la violazione dell'art. 143 C.d.S, che al comma
13 quinto prescrive che “
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del
margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”, nonché dell'art. 148, comma 4, C.d.S.,
secondo cui “L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare.”.
Dunque, se da un lato va censurato il comportamento colposo del conducente del veicolo del convenuto,
che procedeva spostato verso il centro della carreggiata oltre la corsia di propria pertinenza, dall'altro il materiale istruttorio esclude che il conducente del veicolo attoreo abbia osservato tutte le necessarie cautele, trovandosi ad effettuare il sorpasso senza adeguata distanza laterale dal veicolo che procedeva nella corsia alla sua destra e in spregio al divieto di sorpasso per i mezzi pesanti;
nondimeno, riguardo alla velocità posseduta dall'autoarticolato al momento della fase di sorpasso la stessa, secondo i c.t.u era prossima o leggermente superiore agli 80 km/h, ma non può affermarsi con certezza che fosse superiore al limite consentito.
Sulla base delle prove acquisite, ed in ragione dell'espletata istruttoria, questo giudice ritiene che la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi per il 60% al conducente del veicolo EC LI della società
attrice e per il 40% al conducente dell'autocarro Fiat del convenuto Parte_1 CP_1
.
[...]
Accertato l'evento lesivo e le conseguenze dannose derivate all'attore, si deve procedere all'individuazione e liquidazione dei danni da risarcire.
Per quanto attiene al danno patrimoniale riportato dalla in conseguenza dei danni Parte_1
riportati dall'autoarticolato, lo stesso è comprovato in termini di an debeatur dalla consulenza tecnica di parte con allegata documentazione fotografica e dalle dichiarazioni rese dai testi, dalle risultanze del rapporto d'incidente in cui sono riportati i danni constatati sui veicoli convolti, oltre che dalle risultanze delle c.t.u.
Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, il c.t.u IN. con riferimento ai danni Persona_2
dell'autoarticolato afferma: “Per quanto riguarda i danni al trattore stradale , ... le riparazioni CP_7
necessarie siano antieconomiche” stimando il valore ante sinistro del trattore EC LI in complessivi €
68.320,00 (€ 56.000 + 12.320 per Iva).
14 Per quanto riguarda le riparazioni del semirimorchio Margaritelli, le stesse comprendono: Costo riparazione cassa coibentata di complessivi € 2.379,00 (€ 1.950,00 + € 429,00 per Iva); Costo riparazione frigorifero
Thermoking di complessivi € 4.943,44 (€ 4.052,00 + € 891,44 per Iva).
Sommando le varie voci di danno, il totale complessivo dei danni all'autoarticolato, esclusa iva, è stimato in
€ 62.893,44.
In merito alla spettanza dell'Iva, si ricorda che la tesi giurisprudenziale prevalente, affermata anche in tema di circolazione stradale, prevede, che “poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri
accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il
risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il
danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata, perché
l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente ” (cfr. Cass. Civ. sez. II,
19.07.2022 n. 22580; Cass. n. 14535/2013; Cass. Civ. n. 1688/10).
Nel caso di specie, pertanto, alla danneggiata non spetta il rimborso dell'Iva, avendo la stessa diritto alla detrazione, in ragione dell'attività svolta ( società di autotrasporti).
Non può essere riconosciuta alcuna somma per danno da sosta tecnica, non avendone la danneggiata provato la sussistenza;
sul punto, la Suprema Corte ha ribadito, a più riprese, l'indirizzo che ritiene che l'indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato, che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.
(Cass. n. 9348/2019; Cass. 14.10.2015, n. 20620; Cass. 31.05.2017, n. 13718).
Il danno riportato dall'autoarticolato di pertanto, tenuto conto delle due consulenze Parte_1
espletate, può essere quantificato in € 62.893,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Tenuto conto del riconosciuto concorso di colpa del conducente del veicolo attoreo, alla Parte_1
può essere riconosciuta la somma di € 25.157,37, pari al 40% del danno riportato.
[...]
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta alla società attrice è dunque pari a €
25.157,37, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (28.05.2012) a quella di pubblicazione della sentenza,
15 in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad € 28.744,88 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 28.744,88.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura del 50 %, in ragione del riconosciuto concorso di colpa, mentre per il restante 50 % seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta e della natura della materia trattata, del decisum, si liquidano in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore da € 26.000,00 ad euro 52.000,01).
Le spese delle c.t.u, in ragione del riconosciuto concorso di colpa, vanno poste a carico di entrambe le parti costituite, in pari misura.
Nulla sulle spese nei rapporti tra parte attrice e convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Accoglie in parte la domanda spiegata dalla e, per l'effetto, dichiara che la Parte_1
responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto va imputata per il 60% al conducente dell'autoarticolato della società attrice, assicurato per la r.c.a con la HDI Assicurazioni s.p.a, e per il 40% al conducente dell'autocarro del convenuto;
2) Condanna la HDI Assicurazioni s.p.a, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 25.157,37, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data Parte_1
del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (28.05.2012) a quella di pubblicazione della sentenza, - il tutto pari ad € 28.744,88 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 28.744,88;
16 3) Condanna HDI Assicurazioni s.p.a, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di
[...]
delle spese processuali sostenute, che liquida, nella misura del 50 %, in € 13,50 per esborsi e Parte_1
€ 3.808,00 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Giampaolo Cangiano, dichiaratosi antistatario;
4) Compensa per il restante 50 % le spese di lite tra le parti costituite;
5) Nulla sulle spese nei rapporti tra parte attrice e convenuti contumaci;
6) Pone definitivamente le spese delle due c.t.u. a carico di entrambe le parti costituite, in pari misura.
Così deciso in Torre Annunziata in data 11.1.2025
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
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