TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 10.1.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 180/2024 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1
difeso dagli avv.ti Anna Maria Bertini e Andrea Siccardi domicilio eletto: Genova P.zza Dante 8/10 presso i difensori
E
CP_1
( c.f. ) C.F._2
Difesa dagli avv.ti Roberta Caprioli e Simona Pastorino
Domicilio eletto: Chiavari via Trieste 17/7 presso avv. Pastorino
Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
1
avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- Il ricorrente: come da note scritte depositate il 19.12.2024
- La resistente: come da note scritte depositate il 19.12.2024
- Il Pubblico Ministero: come da parere in data 18.1.2024
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente, il Parte_1 marito o il padre ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio concordatario in data 14.9.2013 con
CP_1
- Che dall'unione è nato a [...] il [...] il figlio Per_1
- Che con sentenza parziale n. 236 emessa il 30.1.2023 il Tribunale di Genova ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi
- Che il giudizio di separazione è tuttora pendente e nell'ambito dello stesso il presidente del Tribunale ha così disposto in via temporanea e urgente: affidamento condiviso del figlio e sua prevalente collocazione presso la madre;
assegnazione alla madre della casa familiare ( di proprietà del marito ); assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 1000, 00 mensili;
assegno di mantenimento in favore del figlio di euro 1000, 00 mensili;
partecipazione dei coniugi alle spese straordinarie nella misura del 90% a carico del ricorrente e del 10% a carico della madre;
regolamentazione delle frequentazioni tra il figlio ed il ricorrente.
- Che da fine 2022 il ricorrente convive con , in Nasino, Controparte_2 all'interno di abitazione di proprietà della donna, con cui condivide le spese
- Che dall'unione con la nuova compagna in data 14.11.2021 è nata la figlia e, al momento del ricorso, la donna si trovava ancora in stato Per_2 di gravidanza con parto previsto per il febbraio 2024
2 - Che il ricorrente svolge la professione di psicoterapeuta e, suddividendo lo studio con altri colleghi, sopporta spese di gestione pari ad euro 370, 00 mensili
- Di essere proprietario, oltre che della casa familiare e del pertinenziale box assegnati alla moglie, di tre magazzini/depositi, di cui due cointestati col fratello, non locati in quanto utilizzati per le necessità familiari
- Che la moglie, comproprietaria di immobile sito in LO, svolge attività di avvocato e convive all'interno della casa familiare con il sig. Testimone_1
- Che la moglie farebbe utilizzo eccessivo, da egli non condiviso, dell'immagine del figlio sui vari profili social
- Che la moglie non gli avrebbe consentito il ritiro dei propri effetti personali ancora presenti all'interno della casa familiare.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia sullo stato
- L'affidamento condiviso del figlio con prevalente collocazione presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare
- La regolamentazione delle frequentazioni col figlio secondo il calendario di cui al ricorso
- La previsione di un obbligo contributivo, previa rinuncia alla propria quota di spettanza dell'assegno unico, nella misura di euro 600, 00 mensili
- La ripartizione delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 50% ciascuno
- Il rigetto dell'eventuale domanda di assegno divorzile
- Vietare alla madre di pubblicare l'immagine del figlio sui vari profili social in assenza del consenso del padre
- Ordinare alla resistente di consentire l'accesso del ricorrente all'interno della casa familiare ai fini del prelievo dei propri effetti personali
Con vittoria delle spese
( da ora anche la resistente, la moglie o la madre ) si costituiva CP_1 mediante comparsa con la quale, in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Allegava di svolgere l'attività di avvocato ma di avere sensibilmente ridimensionato la stessa in conseguenza della nascita del figlio ed anche avendo collaborato alla amministrazione e gestione di CP_3
[...]
[.. società riconducibile al marito ancorchè i soci ne siano la madre (
[...] accomandatario ) ed il fratello ( accomandante ). Precisava che è tuttora in corso una causa davanti al Tribunale di Genova per il pagamento dei propri emolumenti relativi a tale attività.
- Allegava di percepire un reddito netto di circa 936, 00 euro mensili e di essere proprietaria, nella misura del 50% assieme alla madre, di altro immobile sito a LO proveniente dall'eredità paterna
- Allegava il fatto che il marito svolge attività di psicoanalista, psicoterapeuta e sociologo con studi a Genova, Chiavari, Milano e Bologna, tant'è che proprio a Bologna deterrebbe in regime di locazione immobile ad uso diverso da quello di abitazione
- Allegava che le dichiarazioni dei redditi del marito non risulterebbero veritiere
- Riconosceva di intrattenere una relazione sentimentale con tale
[...]
negando però di convivere con l'uomo Tes_1
- Negava di fare un uso eccessivo dell'immagine del figlio sui profili social
- Negava di avere impedito al marito il ritiro dei propri effetti personali dalla casa familiari
Sulla base di tali premesse chiedeva la sostanziale conferma di quanto disposto in via provvisoria in sede di separazione con quantificazione in euro 1141, 39 della misura dell'assegno divorzile e dell'assegno relativo al contributo alle spese ordinarie del figlio.
Con vittoria delle spese
Con la prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc il ricorrente contestava specificamente di svolgere attività professionale fuori dalla città di Genova ed allegava che la casa di proprietà della moglie potrebbe essere venduta o locata in quanto non abitata dalla madre della che sarebbe ospitata CP_1 presso una casa di riposo. Contestava che la moglie avesse ridotto la propria attività professionale in conseguenza della nascita del figlio. Confermava nella sostanza le originarie conclusioni.
Anche la resistente con la prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc confermava nella sostanza le originarie conclusioni.
All'udienza di comparizione delle parti le stesse dichiaravano di non essere intenzionate a riconciliarsi e nella sostanza confermavano le originarie allegazioni;
il ricorrente, però, pur ribadendo di svolgere attività professionale
4 solo a Genova, precisava di averla svolto in passato anche a Milano e Bologna e di assistere tuttora online alcuni pazienti milanesi.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 cpc il giudice delegato:
- Confermava le disposizioni provvisorie adottate in punto di separazione con eccezione di quella relativa alle spese straordinarie rideterminando il contributo nella misura del 60% a carico del marito e del 40% a carico della moglie;
- Riservava al merito la decisione sulla liquidazione di assegno divorzile in favore della moglie
- Rigettava tutte le istanze istruttorie
- Provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc
Ciò premesso
O S S E R V A
ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e l. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Genova nella procedura di separazione personale giudiziale, definita in punto di stato con la sentenza parziale n. 236 del 30.1.2023 del Tribunale di Genova, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, del comportamento tenuto dai coniugi nel processo e del fatto che entrambi i coniugi hanno, medio tempore, allacciato nuove relazioni sentimentali;
la nuova convivenza del ricorrente ha portato poi alla nascita di altri due figli.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto all'affidamento del figlio nato dall'unione coniugale entrambe le parti hanno chiesto che lo stesso abbia luogo in forma condivisa, con prevalente collocazione presso la madre e assegnazione alla donna della casa familiare;
tali richieste devono essere accolte: ai sensi dell'art. 337 ter comma secondo
5 c.c., infatti, l'affidamento condiviso è la soluzione che il giudice deve valutare prioritariamente, potendo optare per una diversa soluzione solo quando emergano concreti elementi, nel caso di specie insussistenti, che facciano ritenere l'affidamento ad uno o ad entrambi i genitori come contrario all'interesse del minore;
il minore è collocato in prevalenza presso la madre a far data dalla separazione di fatto dei genitori e non sono emersi, né tanto meno sono stati allegati, elementi che rendano preferibile nell'interesse del minore la modifica dello status quo. L'assegnazione alla madre collocataria della casa familiare consegue automaticamente ai sensi del disposto di cui all'art. 337 sexies cpc.
Quanto alle modalità di frequentazione tra il figlio e il padre e la gestione del minore in occasione delle vacanze estive e delle festività entrambe le parti, con piccoli correttivi, hanno sostanzialmente richiesto la conferma di quanto stabilito nell'ambito del giudizio di separazione, in via provvisoria ed urgente, con l'ordinanza presidenziale del 28.8.2021. Tali modalità, così come già fatto in via temporanea e urgente da parte del giudice delegato, devono essere confermate, salva la possibilità di diversi accordi da assumere di volta in volta da parte dei genitori.
Quanto agli aspetti di natura economica occorre partire dalla verifica dei redditi e dei patrimoni delle parti
Parte_1
le dichiarazioni fiscali depositate documentano la percezione di redditi molto modesti ( reddito complessivo esercizio 2022: euro 24.122, 00 ( componenti positive di reddito euro 30.913, 00 ); reddito complessivo esercizio 2021 euro
15.338, 00 ( componenti positive di reddito euro 17.105, 00 ); reddito complessivo esercizio 2020 euro 16.187, 00 – componenti positive di reddito euro 18.194, 00 ) che tuttavia, per le ragioni che subito si andranno ad evidenziare, non rappresentano la situazione effettiva del ricorrente e, dunque, non sono di alcuna utilità ai fini dell'accertamento della sua reale situazione economico patrimoniale.
Il ricorrente svolge attività libero professionale di psicologo e psicoterapeutica e, pur dividendo le spese di studio con altri colleghi, riceve la clientela in via XX Settembre, la principale via commerciale di Genova;
la moglie ha inoltre allegato che il marito disporrebbe di studi professionali anche a Chiavari,
Milano e Bologna. In sede di udienza di comparizione delle parti il ricorrente ha riconosciuto di avere avuto studio anche a Milano e Bologna, precisando però che tale situazione non corrisponde più a quella attuale e di trattare online con i pazienti milanesi.
6 In costanza di matrimonio, negli anni 2017 e 2018, il ricorrente ha poi acquistato l'intera proprietà di un fondo di 46 mq sito in LO via Pomaro 10 e la quota di ½ della proprietà di altro fondo di 128 mq sito in LO via Santa Maria del Campo 25 ( cfr. doc. 12 ricorrente ).
Sempre in costanza di matrimonio e fino all'ultimo acquisto del 2023 il ricorrente ha poi acquistato quattro motoveicoli e due autoveicoli.
Risultano inoltre investimenti mobiliari di una certa consistenza.
In sede di udienza presidenziale nell'ambito del giudizio di separazione il ricorrente aveva poi dichiarato di lasciare alla moglie ogni mese in contanti la somma da gestire di euro 1000, 00
E' di tutta evidenza quindi che i redditi dichiarati non corrispondano a quelli effettivi: la disponibilità dello studio nella centralissima via XX settembre e di una clientela anche nelle città di Milano e di Bologna sono significativi di un'attività professionale molto bene avviata: le sole spese di trasferta a Milano e a Bologna, a prescindere da quelle da sostenere per l'utilizzo di locali, si possono ragionevolmente spiegare solo in funzione di una platea di pazienti di una certa consistenza e non certo occasionale. E' poi difficile da credere che tale clientela sia andata interamente perduta nell'arco di pochi anni e, del resto, è stato lo stesso ricorrente a riconoscere di fronte al giudice delegato di continuare a coltivarla sia pure attraverso sedute online.
I miseri redditi dichiarati, poi, sarebbero stati appena sufficienti per il sostentamento proprio e della famiglia e sono del tutto incompatibili con il discreto, per quanto non eccezionale, commercio in materia immobiliare e mobiliare documentato in atti, oltre che con gli oneri di locazione sostenuti dal ricorrente subito dopo la separazione e prima dell'inizio della convivenza con la sua attuale compagna ( cfr. dichiarazioni del ricorrente in sede di udienza presidenziale nell'ambito del giudizio di separazione ).
Se, dunque, può ritenersi certo che i redditi del siano Parte_1 significativamente superiori rispetto a quanto dichiarato più arduo, in presenza di una sistematica attività di occultamento, è stabilirne l'ammontare.
A tal fine la moglie nell'ambito del giudizio di separazione, e poi nuovamente nel presente giudizio, ha depositato fotocopia di agenda del marito contenente annotazione di cifre, relative ai singoli giorni di ciascun mese, ed allegando che esse rappresentano i ricavi dell'attività professionale dell'uomo; il non ha mai specificamente negato la provenienza del Parte_1 documento ma ha invece negato, in sede di udienza presidenziale nell'ambito del giudizio di separazione, di avere ricavato dalla propria attività professionale l'importo risultante dal documento, pari ad euro 143.671, 80, precisando invece di avere ricavato una somma simile, pari ad euro 146.000, 00, un solo anno da un'attività di trading.
Ritiene invece il Collegio doversi condividere le considerazioni di cui
7 all'ordinanza presidenziale emessa in data 28.8.2021 nell'ambito del giudizio di separazione che, per chiarezza e coerenza logica, appare opportuno riportare integralmente anche in questa sede e da cui si ricava l'inequivocabile riferimento dell'appunto ai ricavi dell'attività professionale del
Parte_1
“ La moglie peraltro aveva dichiarato, all'udienza, che in casa c'erano delle agende nella quale è riportato un riepilogo mensile di cifre: per ogni mese, cioè, con un elenco verticale in corrispondenza di ciascun giorno del mese, sono annotate delle cifre ( es- 700, 140, 715, 950, 1625 etc. ) per ciascun giorno che indubbiamente sono somme in euro.
Che tali cifre costituiscano incassi giornalieri lo si ricava dal fatto che sono annotati per ogni giorno del mese con esclusione normalmente del sabato e domenica ( dove viene tracciata una linea verticale al posto della cifra ). Nel mese di agosto vi è una ampia interruzione di cifre, a partire all'incirca dal giorno 12 fino al giorno 25.
Nella terza pagina prodotta vi è un appunto a mano che costituisce un chiaro riepilogo delle somme annuali.
Si legge in tale in tale riepilogo: tot. 143.671, 80
12: 11.972, 65
11: 13.061, 07
Va evidenziato che, dividendo la cifra di euro 143.671, 80 per 12 e per 11 si ottengono le due cifre indicate accanto ai numeri 12 e 11.
Ritiene questo ufficio che l'interpretazione di tali scritture sia di tutta evidenza.
La cifra indicata come Tot. Rappresenta il totale annuo degli incassi dell'attore: sull'agenda lo stesso ha appuntato quanto è il guadagno mensile su 12 mesi ( quasi 12.000 euro ) e su 11 mesi ( considerato che ad agosto, come dimostra il riepilogo dei singoli incassi, ha lavorato meno di una settimana ).
Escludendo agosto il guadagno mensile è di oltre 13.000 euro.
Anche la precisione delle cifre ( sono computati anche i centesimi ) conferma che si tratta di incassi veri, specificati nelle singole somme riportate in agenda per mese e per giorno di ogni mese.
Tale appunto conferma quanto dichiarato dalla moglie che ha parlato di guadagni mensili tra i 10.000 e i 12.000 euro.
Non solo: il ricorrente ha dichiarato che non lasciava 5000, 00 euro al mese in famiglia ma solo 1000, 00 euro. Ma se il suo guadagno fosse quello effettivamente dichiarato al fisco ( ossia circa 1200, 00 euro al mese ) vuol dire che di fatto gli restavano ogni mese soli 200, 00 euro al mese e la famiglia doveva vivere con una cifra veramente minima. Non sarebbe neppure ipotizzabile l'attività di trading partendo dalla minima somma di 200 euro al mese: ma soprattutto non si capisce come, con 200 euro al mese, il ricorrente
8 potesse pagare l'affitto mensile di ben tre studi, pagare le spese per i viaggi a Chiavari e Milano, pagare le utenze e pagare le proprie spese di mantenimento.
E del resto il ricorrente si è dichiarato disponibile a contribuire al mantenimento del figlio con la somma di euro 600, 00 al mese oltre spese straordinarie: anche in questo caso i conti non tornano, in quanto al ricorrente rimarrebbero 600, 00 euro scarsi con cui pagare la nuova casa in locazione, pagare l'affitto di tre studi, pagare le spese per i viaggi a Chiavari e Milano, pagare le utenze e pagare le proprie spese di mantenimento “.
Anche l'esame delle agende del marito conferma, pertanto, la assoluta inattendibilità delle dichiarazioni fiscali dell'uomo ed il fatto che i suoi redditi effettivi sono di gran lunga superiori rispetto a quelli dichiarati.
Laddove peraltro si consideri che in tali agende sono annotati i ricavi e non i guadagni, che verosimilmente anche le spese di studio, proprio al fine di occultare parte dell' attività professionale, sono superiori a quelle detratte e, soprattutto, che non è noto l'anno, certamente anteriore al 2021, a cui l'agenda si riferisce, deve convenirsi che risulta impossibile stabilire a quanto ammonta il reddito effettivo attuale del può ragionevolmente Parte_1 affermarsi che esso è di gran lunga superiore a quello dichiarato, non potendo ipotizzarsi una perdita improvvisa ed immotivata del grosso della clientela, ma qui ci dobbiamo fermare non essendo possibile, pur a causa della illegittima attività di occultamento dei redditi orchestrata dalla parte, pervenire ad una quantificazione attuale del suo reddito.
: CP_1
Anche la moglie svolge attività libero professionale e tuttavia, malgrado le generiche allusioni di controparte, non vi è alcun concreto elemento per ritenere che le sue dichiarazioni, per quanto modesti siano i redditi dichiarati, non siano veritiere. Può pertanto stimarsi, alla luce delle dichiarazioni in atti, la percezione da parte della di un reddito mensile medio, riferito al CP_1 triennio, spalmato su dodici mensilità di circa 936, 00 euro;
reddito che potrebbe essere in modesta parte incrementato locando la casa di LO in comproprietà, nella misura del 50%, con l'anziana madre, attualmente ricoverata all'interno di struttura residenziale.
Quanto sopra premesso occorre verificare se la abbia diritto alla CP_1 liquidazione a proprio favore di assegno divorzile.
Va preliminarmente osservato che ai sensi dell'art. 5 comma decimo L. 898/1970 il diritto alla percezione dell' assegno divorzile viene meno laddove il coniuge debole sia passato a nuove nozze. La ratio della norma risiede nella considerazione che, a seguito del passaggio a nuove nozze, gli obblighi di solidarietà economica connessi al matrimonio transitano in primo luogo sul
9 nuovo marito, con la conseguenza che la permanenza di un obbligo contributivo a carico del precedente marito, il cui legame con la beneficiaria per effetto del divorzio è venuto completamente meno, risulterebbe del tutto ingiustificato. Come noto, la giurisprudenza ha poi esteso il principio anche all'ipotesi di nuova convivenza da parte del coniuge debole precisando, peraltro, che la convivenza non richiede necessariamente la coabitazione ma un consolidato progetto di vita in comune, tendenzialmente definitivo, in qualche modo equiparabile alla convivenza matrimoniale.
Nel caso specifico la , pur contestando la coabitazione, ha CP_1 riconosciuto di intrattenere da qualche tempo relazione sentimentale con tale i contorni di tale relazione però sono rimasti sfumati e Testimone_1 dunque non può ritenersi dimostrato ( trattandosi di fatto impeditivo al riconoscimento del diritto l'onere della prova grava sull'onerato ) che tale relazione abbia assunto i contorni di una stabile convivenza, per tale intendendosi, per quanto già si è detto, uno stabile e duraturo progetto di vita in comune sulla falsariga di quello matrimoniale ( cfr. Cass. Civ. n. 2684/2023
). In ogni caso, anche la stabile convivenza non comporta in automatico la perdita del diritto alla percezione dell'assegno divorzile in relazione alla sua componente compensativa ( cfr. Cass. Civ. SS UU n. 32198/2021 ).
Indimostrata la sussistenza del fatto impeditivo delle “ nuove nozze “ nella lata accezione riconosciuta dalla giurisprudenza, si tratta ora di vedere se sussistano i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile a favore della ed in ipotesi in che misura detto assegno debba essere CP_1 liquidato.
Come noto, mentre l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione è finalizzato a consentire al coniuge debole la conservazione di un tenore di vita comparabile al tenore goduto in costanza di matrimonio ( la separazione d'altronde, a differenza del divorzio, comporta una mera attenuazione del vincolo matrimoniale comunque persistente ) l'assegno di divorzio assolve ad una funzione ad un tempo assistenziale e compensativo perequativa.
Nel caso di specie, indubbiamente non sussistono i presupposti per la liquidazione dell'assegno divorzile sotto il profilo assistenziale: la , CP_1 infatti, vive all'interno della casa familiare, di proprietà del marito, e non deve quindi sopportare oneri di locazione e percepisce un reddito, peraltro incrementabile attraverso la locazione dell'immobile in comproprietà con la madre, che, per quanto modesto, è comunque idoneo, in assenza di oneri di locazione, a garantirle un'esistenza dignitosa;
la donna, del resto, è pienamente idonea al lavoro e, a seguito della crescita del figlio, potrà dedicare sempre maggiori energie allo svolgimento dell'attività professionale.
10 Sotto il profilo perequativo compensativo l'assegno spetta quando “ il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito “ ( Così Cass. Civ. n. 27945/2023; in termini analoghi Cass. Civ. 26520/2024 e Cass. Civ. n. 4328/2024 ).
Ora, seppure in costanza di matrimonio la abbia sempre continuato CP_1
a svolgere la propria attività libero professionale, non può esservi dubbio che, quanto meno nella fase della gravidanza e dei primi anni di vita del bambino, la madre abbia fisiologicamente dovuto rallentare l'attività professionale che, diversamente, il padre ha potuto invece continuare a svolgere senza sostanziali limitazioni;
seppure per un periodo di tempo limitato, ma comunque non trascurabile, il ruolo di madre della ha CP_1 comunque dovuto prevalere su quello professionale per accudire il figlio di entrambi e, dunque, nell'interesse di entrambi i coniugi-genitori.
Ritiene pertanto il collegio che la , per ciò solo, sia meritevole CP_1 dell'assegno divorzile il cui importo, però, dovrà essere parametrato al periodo limitato della prima fase della maternità non essendo stato altrimenti dimostrato che, dopo detto primo periodo in cui naturalmente il ruolo della madre non può essere sostituito, la abbia dovuto concretamente CP_1 sacrificare la propria attività professionale per potersi dedicare alla cura del figlio.
In considerazione del contributo così apportato dalla alla famiglia, CP_1 contributo che ha consentito al marito di continuare a svolgere la propria attività professionale senza soluzione di continuità, e tenuto conto del limitato periodo in cui ciò può ritenersi dimostrato, del fatto che il marito già indirettamente contribuisce al benessere della moglie mettendole a disposizione la casa coniugale, della diversa natura e funzione dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento liquidato in sede di separazione, si ritiene congruo limitare la misura dell'assegno ad euro 300, 00 mensili, importo avente decorrenza dal giorno della sentenza.
Quanto alla misura del contributo di mantenimento del figlio, da porsi a carico del vanno tenute in considerazioni le seguenti circostanze: Parte_1
- Il padre dispone di un reddito che, per quanto non esattamente quantificabile, è comunque assai elevato e di gran lungo superiore a quello della madre.
- Il reddito della madre, circa euro 936, 00 mensili, è talmente modesto
11 che, decurtato di quanto necessario per la esistenza ordinaria della donna e per il mantenimento dell'abitazione ( bollette ecc. ), è destinato quasi integralmente ad esaurirsi;
di questo, pertanto, solo una modestissima aliquota può essere destinata alle esigenze del figlio ( l'assegno unico percepito integralmente dalla donna è poi di importo talmente esiguo, attualmente euro 57, 00 mensili, da rappresentare integrazione del tutto marginale ).
- La madre indirettamente contribuisce al mantenimento del figlio accollandosi in principalità, in quanto collocataria prevalente, i compiti di assistenza materiale del figlio ( art. 337 ter comma quarto n. 5 c.c. ).
- Il padre indirettamente contribuisce al mantenimento del figlio mettendo a sua disposizione la casa coniugale di sua proprietà, circostanza che grosso modo va a compensare il contributo indiretto offerto dalla madre e di cui al punto precedente.
- Il contributo di mantenimento, se non è finalizzato a garantire al figlio agii superflui, nondimeno deve tendere a consentirgli il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ( art. 337 ter comma quarto n. 2 c.c. ).
- Successivamente alla data di emissione dell'ordinanza presidenziale nell'ambito del giudizio di separazione, ordinanza che aveva quantificato in euro 1000, 00 la misura dell'assegno, il è Parte_1 divenuto per altre due volte padre e deve ora legittimamente provvedere anche al mantenimento dei due nuovi figli.
- L'onere di cui sopra può però ritenersi quasi integralmente compensato dal fatto che, rispetto alla data di emissione dell'ordinanza presidenziale, il non deve più sopportare spese di locazione e, Parte_1 in conseguenza di questa sentenza, deve pagare un assegno divorzile di entità notevolmente inferiore a quella dell'assegno di mantenimento liquidato in sede di separazione in favore della moglie.
Ritiene conclusivamente il Collegio che la misura dell'assegno di mantenimento, con decorrenza dalla data della domanda, debba essere quantificata in euro 900, 00 mensili.
Quanto alla misura del contributo dei genitori alle spese straordinarie relative al figlio ritiene il Collegio che, in conseguenza della disparità tra i redditi delle parti, le stesse debbano essere poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%, così confermandosi quanto stabilito dal giudice delegato in via temporanea e urgente.
Il padre ha inoltre allegato il fatto che la , senza il suo consenso, CP_1
12 sarebbe solita pubblicare immagini del figlio sui propri profili social e richiesto al Tribunale di vietare alla donna di procedere ad ulteriori pubblicazioni in assenza del proprio consenso;
la non contestava di avere talvolta CP_1 pubblicato immagini del figlio sui profili social, ma precisava di averlo fatto occasionalmente negando la illegittimità del proprio operato e chiedendo dichiararsi la inammissibilità della domanda o comunque il suo rigetto nel merito.
Va osservato che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito ( cfr. Trib. Rieti n. 443/2022; Trib. Roma 23.12.2017; Trib. Mantova 19.9.2017 ) le immagini dei soggetti minori, in quanto inerenti dati sensibili del minore, possono essere diffuse solo col consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Ciò in applicazione del disposto di cui all'art. 320 c.c. in quanto non si tratterebbe di atti di ordinaria amministrazione.
Tale giurisprudenza, però, si è formata nell'ambito di azioni di natura risarcitoria o finalizzate alla rimozione di immagini illegittimamente pubblicate. Nel caso di specie, invece, il ricorrente non ha chiesto né l'una né l'altra cosa, ma solo di vietare alla ulteriori pubblicazioni. E' pertanto evidente la CP_1 inammissibilità della domanda, come peraltro genericamente eccepito dalla difesa della moglie, per carenza del requisito dell'interesse ad agire: se, infatti, si vuole aderire all'orientamento sopra richiamato, in presenza di un divieto già risultante dalla legge, non vi è alcun bisogno di una sentenza che si limiti a ribadirlo, sentenza che è invece necessaria per rimuovere le conseguenze di una eventuale sua violazione. Non a caso l'art. 5 c.c., la norma che in linea generale sanziona l'abuso dell'immagine altrui, prevede un'azione finalizzata alla cessazione dell'abuso o al risarcimento dei danni, azioni però che nel caso specifico non sono state esercitate. La domanda è pertanto inammissibile.
Il ricorrente ha inoltre chiesto di ordinare alla moglie di consentirgli l'accesso all'interno della casa familiare ai fini del ritiro dei propri effetti personali;
la in comparsa di costituzione, non si è opposta all'accesso del marito CP_1 nella casa coniugale ai fini del ritiro dei propri effetti personali, ma, contestando che, per quanto a propria conoscenza, ancora ivi si trovino oggetti di proprietà del marito, ha chiesto al di elencare le cose di Parte_1 sua proprietà in modo da potergliele consegnare. Il ricorrente non ha però indicato quali siano i beni di sua proprietà ancora all'interno della casa familiare ( in termini generali, in sede di prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc, il ricorrente si è limitato a indicare libri e dischi ), né dimostrato la presenza di propri beni nell'immobile, talchè la domanda, se ammissibile, deve comunque essere rigettata.
13 Quanto al regime delle spese si osserva che se su alcune domande le parti hanno fin dall'inizio rassegnato conclusioni congiunte su altre il ricorrente è risultato soccombente: è stata infatti accolta la domanda di assegno divorzile della ( ai fini delle spese non ha rilevanza che la stessa sia stata CP_1 accolta in misura inferiore rispetto a quella richiesta- cfr. Cass. Civ. SS UU n. 32061/2022 ), il contributo di mantenimento del figlio è stato accolto in misura prossima a quella richiesta dalla madre, sono state dichiarate inammissibili e comunque rigettate le ulteriori domande di parte ricorrente. In conseguenza della prevalente soccombenza, pertanto, il marito dovrà essere condannato alla refusione della metà delle spese legali, previa compensazione della residua metà. Liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in LO il 14.9.2013 ( trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del comune di LO al n. 11 parte II serie A anno 2013 )
( nato a [...] il [...] ) in forma Parte_2 condivisa ad entrambi i genitori disponendo che lo stesso sia collocato in prevalenza presso la madre e per l'effetto
ASSEGNA a la casa familiare sita in LO via Monte CP_1
Mezzana 15/1
CONFERMA le modalità di frequentazione tra padre e figlio e la regolamentazione delle frequentazioni in occasione del periodo estivo e delle festività così come stabiliti nell'ordinanza presidenziale emessa in data 28.8.2021 nell'ambito del giudizio di separazione tra le parti ( R.G. 889/2021 Tribunale di Genova ).
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo
[...] di euro 300, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
decorrenza dalla data della sentenza.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il giorno
[...] Per_1 cinque di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda, la somma di euro 900, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio , da individuarsi a Per_1 norma di quanto stabilito nel verbale 15.9.2016 della riunione ex art. 47 ord. giud. della IV sezione civile del Tribunale di Genova, siano poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%.
14 DICHIARA inammissibile e comunque rigetta ogni altra domanda
CONDANNA a rifondere a la metà delle Parte_1 CP_1 spese relative a questo procedimento, compensando la relativa metà, che liquida per l'intero in euro 5000, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa ( da rifondere quindi euro 2500, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa ).
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di LO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del
10.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 10.1.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 180/2024 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1
difeso dagli avv.ti Anna Maria Bertini e Andrea Siccardi domicilio eletto: Genova P.zza Dante 8/10 presso i difensori
E
CP_1
( c.f. ) C.F._2
Difesa dagli avv.ti Roberta Caprioli e Simona Pastorino
Domicilio eletto: Chiavari via Trieste 17/7 presso avv. Pastorino
Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
1
avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- Il ricorrente: come da note scritte depositate il 19.12.2024
- La resistente: come da note scritte depositate il 19.12.2024
- Il Pubblico Ministero: come da parere in data 18.1.2024
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente, il Parte_1 marito o il padre ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio concordatario in data 14.9.2013 con
CP_1
- Che dall'unione è nato a [...] il [...] il figlio Per_1
- Che con sentenza parziale n. 236 emessa il 30.1.2023 il Tribunale di Genova ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi
- Che il giudizio di separazione è tuttora pendente e nell'ambito dello stesso il presidente del Tribunale ha così disposto in via temporanea e urgente: affidamento condiviso del figlio e sua prevalente collocazione presso la madre;
assegnazione alla madre della casa familiare ( di proprietà del marito ); assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 1000, 00 mensili;
assegno di mantenimento in favore del figlio di euro 1000, 00 mensili;
partecipazione dei coniugi alle spese straordinarie nella misura del 90% a carico del ricorrente e del 10% a carico della madre;
regolamentazione delle frequentazioni tra il figlio ed il ricorrente.
- Che da fine 2022 il ricorrente convive con , in Nasino, Controparte_2 all'interno di abitazione di proprietà della donna, con cui condivide le spese
- Che dall'unione con la nuova compagna in data 14.11.2021 è nata la figlia e, al momento del ricorso, la donna si trovava ancora in stato Per_2 di gravidanza con parto previsto per il febbraio 2024
2 - Che il ricorrente svolge la professione di psicoterapeuta e, suddividendo lo studio con altri colleghi, sopporta spese di gestione pari ad euro 370, 00 mensili
- Di essere proprietario, oltre che della casa familiare e del pertinenziale box assegnati alla moglie, di tre magazzini/depositi, di cui due cointestati col fratello, non locati in quanto utilizzati per le necessità familiari
- Che la moglie, comproprietaria di immobile sito in LO, svolge attività di avvocato e convive all'interno della casa familiare con il sig. Testimone_1
- Che la moglie farebbe utilizzo eccessivo, da egli non condiviso, dell'immagine del figlio sui vari profili social
- Che la moglie non gli avrebbe consentito il ritiro dei propri effetti personali ancora presenti all'interno della casa familiare.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia sullo stato
- L'affidamento condiviso del figlio con prevalente collocazione presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare
- La regolamentazione delle frequentazioni col figlio secondo il calendario di cui al ricorso
- La previsione di un obbligo contributivo, previa rinuncia alla propria quota di spettanza dell'assegno unico, nella misura di euro 600, 00 mensili
- La ripartizione delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 50% ciascuno
- Il rigetto dell'eventuale domanda di assegno divorzile
- Vietare alla madre di pubblicare l'immagine del figlio sui vari profili social in assenza del consenso del padre
- Ordinare alla resistente di consentire l'accesso del ricorrente all'interno della casa familiare ai fini del prelievo dei propri effetti personali
Con vittoria delle spese
( da ora anche la resistente, la moglie o la madre ) si costituiva CP_1 mediante comparsa con la quale, in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Allegava di svolgere l'attività di avvocato ma di avere sensibilmente ridimensionato la stessa in conseguenza della nascita del figlio ed anche avendo collaborato alla amministrazione e gestione di CP_3
[...]
[.. società riconducibile al marito ancorchè i soci ne siano la madre (
[...] accomandatario ) ed il fratello ( accomandante ). Precisava che è tuttora in corso una causa davanti al Tribunale di Genova per il pagamento dei propri emolumenti relativi a tale attività.
- Allegava di percepire un reddito netto di circa 936, 00 euro mensili e di essere proprietaria, nella misura del 50% assieme alla madre, di altro immobile sito a LO proveniente dall'eredità paterna
- Allegava il fatto che il marito svolge attività di psicoanalista, psicoterapeuta e sociologo con studi a Genova, Chiavari, Milano e Bologna, tant'è che proprio a Bologna deterrebbe in regime di locazione immobile ad uso diverso da quello di abitazione
- Allegava che le dichiarazioni dei redditi del marito non risulterebbero veritiere
- Riconosceva di intrattenere una relazione sentimentale con tale
[...]
negando però di convivere con l'uomo Tes_1
- Negava di fare un uso eccessivo dell'immagine del figlio sui profili social
- Negava di avere impedito al marito il ritiro dei propri effetti personali dalla casa familiari
Sulla base di tali premesse chiedeva la sostanziale conferma di quanto disposto in via provvisoria in sede di separazione con quantificazione in euro 1141, 39 della misura dell'assegno divorzile e dell'assegno relativo al contributo alle spese ordinarie del figlio.
Con vittoria delle spese
Con la prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc il ricorrente contestava specificamente di svolgere attività professionale fuori dalla città di Genova ed allegava che la casa di proprietà della moglie potrebbe essere venduta o locata in quanto non abitata dalla madre della che sarebbe ospitata CP_1 presso una casa di riposo. Contestava che la moglie avesse ridotto la propria attività professionale in conseguenza della nascita del figlio. Confermava nella sostanza le originarie conclusioni.
Anche la resistente con la prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc confermava nella sostanza le originarie conclusioni.
All'udienza di comparizione delle parti le stesse dichiaravano di non essere intenzionate a riconciliarsi e nella sostanza confermavano le originarie allegazioni;
il ricorrente, però, pur ribadendo di svolgere attività professionale
4 solo a Genova, precisava di averla svolto in passato anche a Milano e Bologna e di assistere tuttora online alcuni pazienti milanesi.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 cpc il giudice delegato:
- Confermava le disposizioni provvisorie adottate in punto di separazione con eccezione di quella relativa alle spese straordinarie rideterminando il contributo nella misura del 60% a carico del marito e del 40% a carico della moglie;
- Riservava al merito la decisione sulla liquidazione di assegno divorzile in favore della moglie
- Rigettava tutte le istanze istruttorie
- Provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc
Ciò premesso
O S S E R V A
ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e l. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Genova nella procedura di separazione personale giudiziale, definita in punto di stato con la sentenza parziale n. 236 del 30.1.2023 del Tribunale di Genova, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, del comportamento tenuto dai coniugi nel processo e del fatto che entrambi i coniugi hanno, medio tempore, allacciato nuove relazioni sentimentali;
la nuova convivenza del ricorrente ha portato poi alla nascita di altri due figli.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto all'affidamento del figlio nato dall'unione coniugale entrambe le parti hanno chiesto che lo stesso abbia luogo in forma condivisa, con prevalente collocazione presso la madre e assegnazione alla donna della casa familiare;
tali richieste devono essere accolte: ai sensi dell'art. 337 ter comma secondo
5 c.c., infatti, l'affidamento condiviso è la soluzione che il giudice deve valutare prioritariamente, potendo optare per una diversa soluzione solo quando emergano concreti elementi, nel caso di specie insussistenti, che facciano ritenere l'affidamento ad uno o ad entrambi i genitori come contrario all'interesse del minore;
il minore è collocato in prevalenza presso la madre a far data dalla separazione di fatto dei genitori e non sono emersi, né tanto meno sono stati allegati, elementi che rendano preferibile nell'interesse del minore la modifica dello status quo. L'assegnazione alla madre collocataria della casa familiare consegue automaticamente ai sensi del disposto di cui all'art. 337 sexies cpc.
Quanto alle modalità di frequentazione tra il figlio e il padre e la gestione del minore in occasione delle vacanze estive e delle festività entrambe le parti, con piccoli correttivi, hanno sostanzialmente richiesto la conferma di quanto stabilito nell'ambito del giudizio di separazione, in via provvisoria ed urgente, con l'ordinanza presidenziale del 28.8.2021. Tali modalità, così come già fatto in via temporanea e urgente da parte del giudice delegato, devono essere confermate, salva la possibilità di diversi accordi da assumere di volta in volta da parte dei genitori.
Quanto agli aspetti di natura economica occorre partire dalla verifica dei redditi e dei patrimoni delle parti
Parte_1
le dichiarazioni fiscali depositate documentano la percezione di redditi molto modesti ( reddito complessivo esercizio 2022: euro 24.122, 00 ( componenti positive di reddito euro 30.913, 00 ); reddito complessivo esercizio 2021 euro
15.338, 00 ( componenti positive di reddito euro 17.105, 00 ); reddito complessivo esercizio 2020 euro 16.187, 00 – componenti positive di reddito euro 18.194, 00 ) che tuttavia, per le ragioni che subito si andranno ad evidenziare, non rappresentano la situazione effettiva del ricorrente e, dunque, non sono di alcuna utilità ai fini dell'accertamento della sua reale situazione economico patrimoniale.
Il ricorrente svolge attività libero professionale di psicologo e psicoterapeutica e, pur dividendo le spese di studio con altri colleghi, riceve la clientela in via XX Settembre, la principale via commerciale di Genova;
la moglie ha inoltre allegato che il marito disporrebbe di studi professionali anche a Chiavari,
Milano e Bologna. In sede di udienza di comparizione delle parti il ricorrente ha riconosciuto di avere avuto studio anche a Milano e Bologna, precisando però che tale situazione non corrisponde più a quella attuale e di trattare online con i pazienti milanesi.
6 In costanza di matrimonio, negli anni 2017 e 2018, il ricorrente ha poi acquistato l'intera proprietà di un fondo di 46 mq sito in LO via Pomaro 10 e la quota di ½ della proprietà di altro fondo di 128 mq sito in LO via Santa Maria del Campo 25 ( cfr. doc. 12 ricorrente ).
Sempre in costanza di matrimonio e fino all'ultimo acquisto del 2023 il ricorrente ha poi acquistato quattro motoveicoli e due autoveicoli.
Risultano inoltre investimenti mobiliari di una certa consistenza.
In sede di udienza presidenziale nell'ambito del giudizio di separazione il ricorrente aveva poi dichiarato di lasciare alla moglie ogni mese in contanti la somma da gestire di euro 1000, 00
E' di tutta evidenza quindi che i redditi dichiarati non corrispondano a quelli effettivi: la disponibilità dello studio nella centralissima via XX settembre e di una clientela anche nelle città di Milano e di Bologna sono significativi di un'attività professionale molto bene avviata: le sole spese di trasferta a Milano e a Bologna, a prescindere da quelle da sostenere per l'utilizzo di locali, si possono ragionevolmente spiegare solo in funzione di una platea di pazienti di una certa consistenza e non certo occasionale. E' poi difficile da credere che tale clientela sia andata interamente perduta nell'arco di pochi anni e, del resto, è stato lo stesso ricorrente a riconoscere di fronte al giudice delegato di continuare a coltivarla sia pure attraverso sedute online.
I miseri redditi dichiarati, poi, sarebbero stati appena sufficienti per il sostentamento proprio e della famiglia e sono del tutto incompatibili con il discreto, per quanto non eccezionale, commercio in materia immobiliare e mobiliare documentato in atti, oltre che con gli oneri di locazione sostenuti dal ricorrente subito dopo la separazione e prima dell'inizio della convivenza con la sua attuale compagna ( cfr. dichiarazioni del ricorrente in sede di udienza presidenziale nell'ambito del giudizio di separazione ).
Se, dunque, può ritenersi certo che i redditi del siano Parte_1 significativamente superiori rispetto a quanto dichiarato più arduo, in presenza di una sistematica attività di occultamento, è stabilirne l'ammontare.
A tal fine la moglie nell'ambito del giudizio di separazione, e poi nuovamente nel presente giudizio, ha depositato fotocopia di agenda del marito contenente annotazione di cifre, relative ai singoli giorni di ciascun mese, ed allegando che esse rappresentano i ricavi dell'attività professionale dell'uomo; il non ha mai specificamente negato la provenienza del Parte_1 documento ma ha invece negato, in sede di udienza presidenziale nell'ambito del giudizio di separazione, di avere ricavato dalla propria attività professionale l'importo risultante dal documento, pari ad euro 143.671, 80, precisando invece di avere ricavato una somma simile, pari ad euro 146.000, 00, un solo anno da un'attività di trading.
Ritiene invece il Collegio doversi condividere le considerazioni di cui
7 all'ordinanza presidenziale emessa in data 28.8.2021 nell'ambito del giudizio di separazione che, per chiarezza e coerenza logica, appare opportuno riportare integralmente anche in questa sede e da cui si ricava l'inequivocabile riferimento dell'appunto ai ricavi dell'attività professionale del
Parte_1
“ La moglie peraltro aveva dichiarato, all'udienza, che in casa c'erano delle agende nella quale è riportato un riepilogo mensile di cifre: per ogni mese, cioè, con un elenco verticale in corrispondenza di ciascun giorno del mese, sono annotate delle cifre ( es- 700, 140, 715, 950, 1625 etc. ) per ciascun giorno che indubbiamente sono somme in euro.
Che tali cifre costituiscano incassi giornalieri lo si ricava dal fatto che sono annotati per ogni giorno del mese con esclusione normalmente del sabato e domenica ( dove viene tracciata una linea verticale al posto della cifra ). Nel mese di agosto vi è una ampia interruzione di cifre, a partire all'incirca dal giorno 12 fino al giorno 25.
Nella terza pagina prodotta vi è un appunto a mano che costituisce un chiaro riepilogo delle somme annuali.
Si legge in tale in tale riepilogo: tot. 143.671, 80
12: 11.972, 65
11: 13.061, 07
Va evidenziato che, dividendo la cifra di euro 143.671, 80 per 12 e per 11 si ottengono le due cifre indicate accanto ai numeri 12 e 11.
Ritiene questo ufficio che l'interpretazione di tali scritture sia di tutta evidenza.
La cifra indicata come Tot. Rappresenta il totale annuo degli incassi dell'attore: sull'agenda lo stesso ha appuntato quanto è il guadagno mensile su 12 mesi ( quasi 12.000 euro ) e su 11 mesi ( considerato che ad agosto, come dimostra il riepilogo dei singoli incassi, ha lavorato meno di una settimana ).
Escludendo agosto il guadagno mensile è di oltre 13.000 euro.
Anche la precisione delle cifre ( sono computati anche i centesimi ) conferma che si tratta di incassi veri, specificati nelle singole somme riportate in agenda per mese e per giorno di ogni mese.
Tale appunto conferma quanto dichiarato dalla moglie che ha parlato di guadagni mensili tra i 10.000 e i 12.000 euro.
Non solo: il ricorrente ha dichiarato che non lasciava 5000, 00 euro al mese in famiglia ma solo 1000, 00 euro. Ma se il suo guadagno fosse quello effettivamente dichiarato al fisco ( ossia circa 1200, 00 euro al mese ) vuol dire che di fatto gli restavano ogni mese soli 200, 00 euro al mese e la famiglia doveva vivere con una cifra veramente minima. Non sarebbe neppure ipotizzabile l'attività di trading partendo dalla minima somma di 200 euro al mese: ma soprattutto non si capisce come, con 200 euro al mese, il ricorrente
8 potesse pagare l'affitto mensile di ben tre studi, pagare le spese per i viaggi a Chiavari e Milano, pagare le utenze e pagare le proprie spese di mantenimento.
E del resto il ricorrente si è dichiarato disponibile a contribuire al mantenimento del figlio con la somma di euro 600, 00 al mese oltre spese straordinarie: anche in questo caso i conti non tornano, in quanto al ricorrente rimarrebbero 600, 00 euro scarsi con cui pagare la nuova casa in locazione, pagare l'affitto di tre studi, pagare le spese per i viaggi a Chiavari e Milano, pagare le utenze e pagare le proprie spese di mantenimento “.
Anche l'esame delle agende del marito conferma, pertanto, la assoluta inattendibilità delle dichiarazioni fiscali dell'uomo ed il fatto che i suoi redditi effettivi sono di gran lunga superiori rispetto a quelli dichiarati.
Laddove peraltro si consideri che in tali agende sono annotati i ricavi e non i guadagni, che verosimilmente anche le spese di studio, proprio al fine di occultare parte dell' attività professionale, sono superiori a quelle detratte e, soprattutto, che non è noto l'anno, certamente anteriore al 2021, a cui l'agenda si riferisce, deve convenirsi che risulta impossibile stabilire a quanto ammonta il reddito effettivo attuale del può ragionevolmente Parte_1 affermarsi che esso è di gran lunga superiore a quello dichiarato, non potendo ipotizzarsi una perdita improvvisa ed immotivata del grosso della clientela, ma qui ci dobbiamo fermare non essendo possibile, pur a causa della illegittima attività di occultamento dei redditi orchestrata dalla parte, pervenire ad una quantificazione attuale del suo reddito.
: CP_1
Anche la moglie svolge attività libero professionale e tuttavia, malgrado le generiche allusioni di controparte, non vi è alcun concreto elemento per ritenere che le sue dichiarazioni, per quanto modesti siano i redditi dichiarati, non siano veritiere. Può pertanto stimarsi, alla luce delle dichiarazioni in atti, la percezione da parte della di un reddito mensile medio, riferito al CP_1 triennio, spalmato su dodici mensilità di circa 936, 00 euro;
reddito che potrebbe essere in modesta parte incrementato locando la casa di LO in comproprietà, nella misura del 50%, con l'anziana madre, attualmente ricoverata all'interno di struttura residenziale.
Quanto sopra premesso occorre verificare se la abbia diritto alla CP_1 liquidazione a proprio favore di assegno divorzile.
Va preliminarmente osservato che ai sensi dell'art. 5 comma decimo L. 898/1970 il diritto alla percezione dell' assegno divorzile viene meno laddove il coniuge debole sia passato a nuove nozze. La ratio della norma risiede nella considerazione che, a seguito del passaggio a nuove nozze, gli obblighi di solidarietà economica connessi al matrimonio transitano in primo luogo sul
9 nuovo marito, con la conseguenza che la permanenza di un obbligo contributivo a carico del precedente marito, il cui legame con la beneficiaria per effetto del divorzio è venuto completamente meno, risulterebbe del tutto ingiustificato. Come noto, la giurisprudenza ha poi esteso il principio anche all'ipotesi di nuova convivenza da parte del coniuge debole precisando, peraltro, che la convivenza non richiede necessariamente la coabitazione ma un consolidato progetto di vita in comune, tendenzialmente definitivo, in qualche modo equiparabile alla convivenza matrimoniale.
Nel caso specifico la , pur contestando la coabitazione, ha CP_1 riconosciuto di intrattenere da qualche tempo relazione sentimentale con tale i contorni di tale relazione però sono rimasti sfumati e Testimone_1 dunque non può ritenersi dimostrato ( trattandosi di fatto impeditivo al riconoscimento del diritto l'onere della prova grava sull'onerato ) che tale relazione abbia assunto i contorni di una stabile convivenza, per tale intendendosi, per quanto già si è detto, uno stabile e duraturo progetto di vita in comune sulla falsariga di quello matrimoniale ( cfr. Cass. Civ. n. 2684/2023
). In ogni caso, anche la stabile convivenza non comporta in automatico la perdita del diritto alla percezione dell'assegno divorzile in relazione alla sua componente compensativa ( cfr. Cass. Civ. SS UU n. 32198/2021 ).
Indimostrata la sussistenza del fatto impeditivo delle “ nuove nozze “ nella lata accezione riconosciuta dalla giurisprudenza, si tratta ora di vedere se sussistano i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile a favore della ed in ipotesi in che misura detto assegno debba essere CP_1 liquidato.
Come noto, mentre l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione è finalizzato a consentire al coniuge debole la conservazione di un tenore di vita comparabile al tenore goduto in costanza di matrimonio ( la separazione d'altronde, a differenza del divorzio, comporta una mera attenuazione del vincolo matrimoniale comunque persistente ) l'assegno di divorzio assolve ad una funzione ad un tempo assistenziale e compensativo perequativa.
Nel caso di specie, indubbiamente non sussistono i presupposti per la liquidazione dell'assegno divorzile sotto il profilo assistenziale: la , CP_1 infatti, vive all'interno della casa familiare, di proprietà del marito, e non deve quindi sopportare oneri di locazione e percepisce un reddito, peraltro incrementabile attraverso la locazione dell'immobile in comproprietà con la madre, che, per quanto modesto, è comunque idoneo, in assenza di oneri di locazione, a garantirle un'esistenza dignitosa;
la donna, del resto, è pienamente idonea al lavoro e, a seguito della crescita del figlio, potrà dedicare sempre maggiori energie allo svolgimento dell'attività professionale.
10 Sotto il profilo perequativo compensativo l'assegno spetta quando “ il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito “ ( Così Cass. Civ. n. 27945/2023; in termini analoghi Cass. Civ. 26520/2024 e Cass. Civ. n. 4328/2024 ).
Ora, seppure in costanza di matrimonio la abbia sempre continuato CP_1
a svolgere la propria attività libero professionale, non può esservi dubbio che, quanto meno nella fase della gravidanza e dei primi anni di vita del bambino, la madre abbia fisiologicamente dovuto rallentare l'attività professionale che, diversamente, il padre ha potuto invece continuare a svolgere senza sostanziali limitazioni;
seppure per un periodo di tempo limitato, ma comunque non trascurabile, il ruolo di madre della ha CP_1 comunque dovuto prevalere su quello professionale per accudire il figlio di entrambi e, dunque, nell'interesse di entrambi i coniugi-genitori.
Ritiene pertanto il collegio che la , per ciò solo, sia meritevole CP_1 dell'assegno divorzile il cui importo, però, dovrà essere parametrato al periodo limitato della prima fase della maternità non essendo stato altrimenti dimostrato che, dopo detto primo periodo in cui naturalmente il ruolo della madre non può essere sostituito, la abbia dovuto concretamente CP_1 sacrificare la propria attività professionale per potersi dedicare alla cura del figlio.
In considerazione del contributo così apportato dalla alla famiglia, CP_1 contributo che ha consentito al marito di continuare a svolgere la propria attività professionale senza soluzione di continuità, e tenuto conto del limitato periodo in cui ciò può ritenersi dimostrato, del fatto che il marito già indirettamente contribuisce al benessere della moglie mettendole a disposizione la casa coniugale, della diversa natura e funzione dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento liquidato in sede di separazione, si ritiene congruo limitare la misura dell'assegno ad euro 300, 00 mensili, importo avente decorrenza dal giorno della sentenza.
Quanto alla misura del contributo di mantenimento del figlio, da porsi a carico del vanno tenute in considerazioni le seguenti circostanze: Parte_1
- Il padre dispone di un reddito che, per quanto non esattamente quantificabile, è comunque assai elevato e di gran lungo superiore a quello della madre.
- Il reddito della madre, circa euro 936, 00 mensili, è talmente modesto
11 che, decurtato di quanto necessario per la esistenza ordinaria della donna e per il mantenimento dell'abitazione ( bollette ecc. ), è destinato quasi integralmente ad esaurirsi;
di questo, pertanto, solo una modestissima aliquota può essere destinata alle esigenze del figlio ( l'assegno unico percepito integralmente dalla donna è poi di importo talmente esiguo, attualmente euro 57, 00 mensili, da rappresentare integrazione del tutto marginale ).
- La madre indirettamente contribuisce al mantenimento del figlio accollandosi in principalità, in quanto collocataria prevalente, i compiti di assistenza materiale del figlio ( art. 337 ter comma quarto n. 5 c.c. ).
- Il padre indirettamente contribuisce al mantenimento del figlio mettendo a sua disposizione la casa coniugale di sua proprietà, circostanza che grosso modo va a compensare il contributo indiretto offerto dalla madre e di cui al punto precedente.
- Il contributo di mantenimento, se non è finalizzato a garantire al figlio agii superflui, nondimeno deve tendere a consentirgli il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ( art. 337 ter comma quarto n. 2 c.c. ).
- Successivamente alla data di emissione dell'ordinanza presidenziale nell'ambito del giudizio di separazione, ordinanza che aveva quantificato in euro 1000, 00 la misura dell'assegno, il è Parte_1 divenuto per altre due volte padre e deve ora legittimamente provvedere anche al mantenimento dei due nuovi figli.
- L'onere di cui sopra può però ritenersi quasi integralmente compensato dal fatto che, rispetto alla data di emissione dell'ordinanza presidenziale, il non deve più sopportare spese di locazione e, Parte_1 in conseguenza di questa sentenza, deve pagare un assegno divorzile di entità notevolmente inferiore a quella dell'assegno di mantenimento liquidato in sede di separazione in favore della moglie.
Ritiene conclusivamente il Collegio che la misura dell'assegno di mantenimento, con decorrenza dalla data della domanda, debba essere quantificata in euro 900, 00 mensili.
Quanto alla misura del contributo dei genitori alle spese straordinarie relative al figlio ritiene il Collegio che, in conseguenza della disparità tra i redditi delle parti, le stesse debbano essere poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%, così confermandosi quanto stabilito dal giudice delegato in via temporanea e urgente.
Il padre ha inoltre allegato il fatto che la , senza il suo consenso, CP_1
12 sarebbe solita pubblicare immagini del figlio sui propri profili social e richiesto al Tribunale di vietare alla donna di procedere ad ulteriori pubblicazioni in assenza del proprio consenso;
la non contestava di avere talvolta CP_1 pubblicato immagini del figlio sui profili social, ma precisava di averlo fatto occasionalmente negando la illegittimità del proprio operato e chiedendo dichiararsi la inammissibilità della domanda o comunque il suo rigetto nel merito.
Va osservato che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito ( cfr. Trib. Rieti n. 443/2022; Trib. Roma 23.12.2017; Trib. Mantova 19.9.2017 ) le immagini dei soggetti minori, in quanto inerenti dati sensibili del minore, possono essere diffuse solo col consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Ciò in applicazione del disposto di cui all'art. 320 c.c. in quanto non si tratterebbe di atti di ordinaria amministrazione.
Tale giurisprudenza, però, si è formata nell'ambito di azioni di natura risarcitoria o finalizzate alla rimozione di immagini illegittimamente pubblicate. Nel caso di specie, invece, il ricorrente non ha chiesto né l'una né l'altra cosa, ma solo di vietare alla ulteriori pubblicazioni. E' pertanto evidente la CP_1 inammissibilità della domanda, come peraltro genericamente eccepito dalla difesa della moglie, per carenza del requisito dell'interesse ad agire: se, infatti, si vuole aderire all'orientamento sopra richiamato, in presenza di un divieto già risultante dalla legge, non vi è alcun bisogno di una sentenza che si limiti a ribadirlo, sentenza che è invece necessaria per rimuovere le conseguenze di una eventuale sua violazione. Non a caso l'art. 5 c.c., la norma che in linea generale sanziona l'abuso dell'immagine altrui, prevede un'azione finalizzata alla cessazione dell'abuso o al risarcimento dei danni, azioni però che nel caso specifico non sono state esercitate. La domanda è pertanto inammissibile.
Il ricorrente ha inoltre chiesto di ordinare alla moglie di consentirgli l'accesso all'interno della casa familiare ai fini del ritiro dei propri effetti personali;
la in comparsa di costituzione, non si è opposta all'accesso del marito CP_1 nella casa coniugale ai fini del ritiro dei propri effetti personali, ma, contestando che, per quanto a propria conoscenza, ancora ivi si trovino oggetti di proprietà del marito, ha chiesto al di elencare le cose di Parte_1 sua proprietà in modo da potergliele consegnare. Il ricorrente non ha però indicato quali siano i beni di sua proprietà ancora all'interno della casa familiare ( in termini generali, in sede di prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc, il ricorrente si è limitato a indicare libri e dischi ), né dimostrato la presenza di propri beni nell'immobile, talchè la domanda, se ammissibile, deve comunque essere rigettata.
13 Quanto al regime delle spese si osserva che se su alcune domande le parti hanno fin dall'inizio rassegnato conclusioni congiunte su altre il ricorrente è risultato soccombente: è stata infatti accolta la domanda di assegno divorzile della ( ai fini delle spese non ha rilevanza che la stessa sia stata CP_1 accolta in misura inferiore rispetto a quella richiesta- cfr. Cass. Civ. SS UU n. 32061/2022 ), il contributo di mantenimento del figlio è stato accolto in misura prossima a quella richiesta dalla madre, sono state dichiarate inammissibili e comunque rigettate le ulteriori domande di parte ricorrente. In conseguenza della prevalente soccombenza, pertanto, il marito dovrà essere condannato alla refusione della metà delle spese legali, previa compensazione della residua metà. Liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in LO il 14.9.2013 ( trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del comune di LO al n. 11 parte II serie A anno 2013 )
( nato a [...] il [...] ) in forma Parte_2 condivisa ad entrambi i genitori disponendo che lo stesso sia collocato in prevalenza presso la madre e per l'effetto
ASSEGNA a la casa familiare sita in LO via Monte CP_1
Mezzana 15/1
CONFERMA le modalità di frequentazione tra padre e figlio e la regolamentazione delle frequentazioni in occasione del periodo estivo e delle festività così come stabiliti nell'ordinanza presidenziale emessa in data 28.8.2021 nell'ambito del giudizio di separazione tra le parti ( R.G. 889/2021 Tribunale di Genova ).
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo
[...] di euro 300, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
decorrenza dalla data della sentenza.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il giorno
[...] Per_1 cinque di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda, la somma di euro 900, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio , da individuarsi a Per_1 norma di quanto stabilito nel verbale 15.9.2016 della riunione ex art. 47 ord. giud. della IV sezione civile del Tribunale di Genova, siano poste a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%.
14 DICHIARA inammissibile e comunque rigetta ogni altra domanda
CONDANNA a rifondere a la metà delle Parte_1 CP_1 spese relative a questo procedimento, compensando la relativa metà, che liquida per l'intero in euro 5000, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa ( da rifondere quindi euro 2500, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa ).
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di LO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del
10.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
15