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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Consigliere
Dottor Gian Andrea Morbelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 140/23 promossa da:
in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Nicolazzi e Alessandro Turchetto;
Pt_1
PARTE APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Fabrizio Negri;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di TORINO, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale riforma della sentenza n. 110/2022 emessa il 12.05.2022 dal
Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Annalisa Boido, pubblicata il
12.05.2022 e non notificata, alla luce di quanto sopra, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate e dell'ordine di esibizione e di successiva ammissione di C.T.U. come già dedotti nel ricorso di primo grado,
pagina 1 di 29 Nel merito: previo ogni utile accertamento e declaratoria del caso, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione avversaria, accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa del recesso esercitato, in data 19.06.2018, da nei confronti di dal rapporto di agenzia e/o Controparte_1 Parte_1
l'illegittimità dello stesso, nonché l'infondatezza delle contestazioni mosse all'agente dalla preponente in sede di recesso, e per l'effetto riconoscere e dichiarare tenuta, nonchè condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a norma dell'art. Controparte_1
1751 c.c. e del contratto nazionale agenti di commercio artt. 11-12 AEC INDUSTRIA o Commercio,
a favore della ricorrente delle seguenti somme dovute all'agente per indennità di mancato preavviso pari ad € 28.307,15 ex art. 11 AEC INDUSTRIA o Commercio ed art. 1750 c.c., per indennità di risoluzione del rapporto € 5.224,12 Art. 13 lett. I AEC INDUSTRIA o Commercio, per indennità suppletiva di clientela € 8.819,06 art. 13 lett. II AEC INDUSTRIA o Commercio e per indennità meritocratica € 46.964,72 ex art. 1751 c.c. o in subordine ex art. 13 lett. III-14 AEC
INDUSTRIA o Commercio, per un totale di € 89.315,05 o di quelle diverse maggiori o minori somme che saranno accertate come dovute in corso di giudizio e/o ritenute eque ai sensi di legge, tutte le somme citate oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
- accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa del recesso esercitato, in data 19.06.2018, da nei confronti della ricorrente dal rapporto di agenzia e/o l'illegittimità dello stesso, Controparte_1 nonché l'infondatezza delle contestazioni mosse all'agente dalla preponente in sede di recesso, e per l'effetto riconoscere e dichiarare tenuta, nonchè condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente delle provvigioni sull'incassato non corrisposte per l'anno 2018 per € 5.724,65 trattenute dalla preponente in compensazione di risarcimento del danno, o di quelle diverse maggiori o minori somme che saranno accertate come dovute in corso di giudizio e/o ritenute eque ai sensi di legge, oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
- accertato che nel periodo da febbraio 2016 a gennaio 2017, in costanza di regime contrattuale, in violazione dell'AEC INDUSTRIA o Commercio, ad veniva tolto da il Parte_1 Controparte_1
Comune di Oleggio, facente parte della zona esclusivamente affidata all'agente (All.to A contrattuale) per assegnarlo ad altro agente, Sig. , salvo poi riaffidarlo, a causa dei Persona_1 cattivi risultati ottenuti da quest'ultimo, ad riconoscere e dichiarare tenuta, nonché Parte_1 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 provvigioni spettanti all'agente per tale zona in tale periodo nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.,
pagina 2 di 29 - accertato che dagli estratti conti è emerso che per il cliente “La pizzeria della piazza di De
”, pur avendo un imponibile di merce venduta, non venivano mai riconosciute le Parte_2 relative provvigioni, riconoscere e dichiarare tenuta, nonché condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle provvigioni nella misura pari al 5% del fatturato dal 01.01.2017 al 31.12.2017 per € 192,00 nonché nella misura del 6% del fatturato nel 2018 per € 138,60, o quella diversa somma accerta dovuta in corso di giudizio, oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
- disporre, altresì, che la controparte provveda, senza indugio, alla restituzione della somma che
l'appellante ha versato in ottemperanza della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
In via istruttoria:
Prova per testi. Senza che ciò possa comportare alcuna inversione dell'onere della prova a favore della resistente, si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli preceduti da “Vero che” (omissis).
Si indica quali testimoni sulle predette circostanze:
- , residente in [...]
- Dott.ssa in Via Rigola, 29, Verbania. - Dott. con studio in Testimone_2 Testimone_3
Bellinzago Novarese, Via Bovio, 19.
- Sig. , residente in [...]. Controparte_2
C.T.U.
Disporsi CTU contabile, ove occorresse, finalizzata alla quantificazione delle spettanze della ricorrente a titolo di indennità ex art. 1751 c.c., a titolo di indennità di fine rapporto ex AEC
INDUSTRIA o COMMERCIO, a titolo di mancato preavviso ed a titolo di provvigioni non corrisposte anche per sottrazione di zona di competenza.
Istanza di esibizione
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si chiede inoltre ex art. 210 c.p.c. e 1749 c.c. di disporsi a carico della preponente resistente l'esibizione in giudizio degli estratti conto del venduto ed incassato da parte della preponente nella zona del Comune di Oleggio da febbraio
2016 a gennaio 2017 affidata all'agente Sig. ” Persona_1
Parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Torino
In Via preliminare e/o pregiudiziale:
pagina 3 di 29 dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della società ricorrente in relazione a somme antecedenti il 25.06.2015; dichiarare, in ogni caso, la decadenza di controparte ai sensi dell'art.
1751, V° comma c.c. dal domandare il pagamento di indennità in relazione a periodi antecedenti il
25.06.2015
Nel merito: per i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello avversario e, comunque, rigettarlo in quanto infondato, condannando parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello.
In accoglimento dell'appello incidentale tardivo riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Novara n. 110/2022 del 12.05.2022 nella parti in cui la società conchiudente è stata condannata a pagare alla società Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 2.817,11, a
[...] titolo di indennità di risoluzione del rapporto di agenzia intercorso fra le parti, oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c. nonché la somma di € 439,90, a titolo di provvigioni per l'anno 2018, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al Pa saldo;
per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla conchiudente alla società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 condannandola, in ogni caso, al pagamento delle spese di lite, confermando per il resto
l'impugnata sentenza.
Si allega (omissis).
Senza inversione alcuna degli oneri probatori, si domanda l'ammissione di prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione d'uso “vero che” (omissis).
A testi, anche in prova contraria, sugli avversi capitoli, laddove ammessi:
, c/o c/o c/o Tes_4 CP_1 Testimone_5 CP_1 Testimone_6 CP_1
presso GESTCOM S.r.l.s. con sede in Verbania;
NO ,
[...] Testimone_7 Testimone_8
c/o Wi-Tek Group srl, Via Umberto I 20 12042 bra (CN); , Presidente CNVV, c/o Testimone_9
Confindustria Novara, Vercelli e Valsesia con sede in Novara.
Si dichiara che il valore dell'appello incidentale proposto è del valore di € 3.257,01 pertanto il contributo unificato ammonta ad € 73,50”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c – premesse le vicende del Parte_1 Parte_1 contratto di agenzia relativo all'attività di commercializzazione di prodotti caseari della CP_1 stipulato in data 05.10.2012 fra e l'impresa individuale e
[...] Controparte_1 Parte_1
pagina 4 di 29 quelle del contratto di agenzia avente il medesimo oggetto sociale del primo successivamente stipulato in data 25.06.2015 senza di fatto soluzione di continuità fra e la società Controparte_1 ricorrente (società in cui, secondo la prospettazione, era stata trasformata l'impresa individuale
) - chiedeva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, di accertare Parte_1
l'illegittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia esercitato dalla Controparte_1 con comunicazione datata 11.06.2018 e ricevuta dall'agente in data 19.06.2018, recesso motivato
[.. da (presunta) indebita appropriazione di parte della merce fatturata e non consegnata al “
di e di condannare la società convenuta al pagamento a suo favore di una CP_3 CP_2 serie di somme, in parte a titolo di corrispettivi non pagati dalla preponente e in parte conseguenti alla ritenuta insussistenza di giusta causa di recesso.
Si costituiva in giudizio resistendo integralmente alle domande avversarie di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Novara, in data 12.05.2022, pronunciava la sentenza n. 110/2022 con cui - in parziale accoglimento delle domande del ricorso introduttivo - condannava a Controparte_1 pagare alla i seguenti importi: i) euro 2.817,11 a titolo di Parte_1 indennità di risoluzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.; ii) euro 439,90 a titolo di provvigioni per l'anno 2018, indebitamente compensate dalla resistente, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
c) euro 330,60, quali provvigioni dovute sulle vendite effettuate dalla ricorrente negli anni 2017 e 2018 in favore del cliente “La pizzeria della piazza di Parte_3
”, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Per le restanti questioni, il Tribunale
[...] rigettava il ricorso, compensava le spese di lite per il 20% e condannava parte ricorrente a rifondere alla resistente la residua frazione dell'80% liquidata in euro 7.724,80 oltre spese generali forfettarie e cpa e iva come per legge.
1.1.Nella predetta sentenza, il Tribunale osservava in sintesi quanto segue.
-La domanda di accertamento circa l'insussistenza della giusta causa posta a fondamento del recesso dal rapporto di agenzia era infondata perché: i) la sentenza penale di assoluzione dell non rivestiva efficacia di giudicato nel presente giudizio mancando i presupposti cui Pt_1
l'art. 654 c.p.p. subordinava l'efficacia nei procedimenti civili e amministrativi;
ii) la situazione probatoria del giudizio civile appariva differente rispetto al parallelo giudizio penale ed idonea a giustificare il recesso impugnato;
-Risultavano provati i fatti posti a base del licenziamento ossia che l avesse fatto figurare Pt_1 con la compilazione di DDT non rispondenti a realtà l'avvenuta consegna alla ditta dell di CP_2 prodotti invece trattenuti dall stesso quale modalità di “restituzione” di un prestito allo Pt_1 stesso personalmente accordato;
tale condotta risultava essere sufficiente a sostenere il recesso per giusta causa poiché idonea a travolgere il vincolo fiduciario con la preponente;
pagina 5 di 29 -La società ricorrente aveva sostenuto l'applicabilità al rapporto dell'AEC Commercio ma parte resistente, con una deduzione difensiva non contestata dalla controparte, aveva al contrario eccepito l'applicabilità ai rapporti con i propri agenti dell'AEC Industria, essendo la stessa iscritta all'odierna CNVV, la quale, a sua volta, aderiva a Confindustria che aveva sottoscritto l'AEC
Industria;
-L'avvenuto recesso per giusta causa escludeva, in primo luogo, che alla società ricorrente fosse dovuta l'indennità di preavviso attesa l'applicabilità analogica al rapporto dell'art. 2119 c.c.
Inoltre, non risultava dovuto alla società ricorrente il pagamento né dell'indennità suppletiva di clientela, né dell'indennità meritocratica in quanto il contratto si era sciolto per un fatto imputabile all'agente;
-Era invece dovuta l'indennità di risoluzione, non essendosi verificata alcuna delle ipotesi in cui l'AEC Industria la escludeva e dovendosi calcolare la stessa a decorrere dalla data di instaurazione del rapporto contrattuale con la società ricorrente (25.6.15);
-La società resistente alla cessazione del rapporto aveva trattenuto alcuni importi a compensazione del danno subito in conseguenza delle condotte della ricorrente. non CP_1 aveva dimostrato che l'agente avesse incamerato in contanti la somma di euro 439,00 e dunque tale compensazione era illegittima;
al contrario, era legittima la compensazione operata per l'importo di euro 5.288,46 perché dinnanzi a molteplici evidenze la società ricorrente non aveva provato che il corrispettivo dei prodotti trattenuti dall ammontasse ad un importo diverso Pt_1
e minore;
-Essendo le variazioni di zona consentite dai vigenti AEC, la società ricorrente non poteva pretendere il pagamento delle provvigioni il cui importo peraltro rimaneva inammissibilmente indeterminato;
-Circa il mancato pagamento delle provvigioni nella misura pari al 5% del fatturato dal
01.01.2017 al 31.12.2017 per euro 192,00 nonché nella misura del 6% del fatturato nel 2018 per euro 138,60 in relazione alle vendite effettuate al cliente “La pizzeria della piazza di De Pt_2
”, non avendo la resistente svolto alcuna contestazione, la domanda doveva essere
[...] accolta;
-Le spese andavano compensate per il 20%. Parte ricorrente, soccombente sulla maggior parte delle proprie domande, veniva condannata a rifondere la residua frazione delle spese di lite della resistente, quantificate per l'intero in euro 9.656,00, ridotto alla frazione dell'80%, pari ad euro
7.724,80, oltre spese generali forfettarie e cpa e iva come per legge.
Pa 2.Avverso detta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] come rappresentata e difesa in epigrafe, chiedendo alla Corte: Parte_1
-di accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa del recesso esercitata dalla Controparte_1 nei confronti di dal rapporto di agenzia e/o l'illegittimità dello Parte_1
pagina 6 di 29 stesso, nonché l'infondatezza delle contestazioni mosse all'agente dalla preponente in sede di recesso, condannando la al pagamento a favore del ricorrente: Controparte_1
● di un importo complessivo di euro 89.315,05 per le indennità o di quelle diverse maggiori o minori somme ritenute dovute in corso di giudizio e/o eque ai sensi di legge oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c;
● delle provvigioni sull'incassato non corrisposte per l'anno 2018 per euro 5.724,65 trattenute dalla preponente in compensazione di risarcimento del danno o di quelle diverse maggiori o minori somme ritenute dovute in corso di giudizio e/o eque ai sensi di legge oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.;
-di condannare al pagamento delle provvigioni spettanti all'appellante per il Controparte_1
che nel periodo da febbraio 2016 a gennaio 2017 in violazione dell'AEC Parte_4
Industria o Commercio veniva assegnato ad altro agente nella misura accertando in corso di causa, oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429
c.p.c.;
-di condannare accertato che dagli estratti conto era emerso che per il cliente Controparte_1 [...]
”, pur avendo un imponibile di merce venduta, non Parte_5 venivano mai riconosciute le relative provvigioni, al pagamento delle provvigioni nella misura pari al 5% del fatturato dal 01.01.2017 al 31.12.2017 per euro 192,00 nonché nella misura del 6% del fatturato nel 2018 per euro 138,60, o quella diversa somma accertanda in corso di giudizio, oltre accessori di legge;
-di disporre, altresì, che la controparte provvedesse, senza indugio, alla restituzione della somma che l'appellante aveva versato in ottemperanza della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
-in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio;
In via istruttoria:
● ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale su molteplici capitoli;
● disporsi un C.T.U. contabile ove occorresse finalizzati alla quantificazione delle spettanze al ricorrente;
● disporsi ex art. 210 c.p.c. e 1749 c.c. a carico della preponente resistente l'esibizione in giudizio degli estratti conto del venduto ed incassato da parte della preponente nella zona del Comune di
Oleggio da febbraio 2016 a gennaio 2017 affidata all'agente Sig. . Persona_1
2.1.Con il primo motivo d'appello, parte appellante lamenta la dichiarata irrilevanza nel presente giudizio della sentenza di assoluzione penale. Rileva che il Tribunale di Novara aveva Parte_1 richiamato l'art. 654 cpp per escluderne l'incidenza ma osserva che già nelle note conclusive di primo grado aveva fatto presente che, pur non essendo passata in giudicato, la sentenza doveva essere ritenuta ormai definitiva in quanto la decisione della di non costituirsi parte CP_1
pagina 7 di 29 civile impediva a quest'ultima di impugnare la sentenza di assoluzione, permanendo tale possibilità (escludendo il sig. solo in capo alla Procura del Tribunale di Novara che Pt_1 appariva però essere a favore dell'assoluzione. Pur trattandosi di un'assoluzione per assenza di prova, questa decisione era stata assunta dal giudice penale perché dall'istruttoria non era emersa prova che il sig. avesse commesso il reato i cui medesimi fatti erano stati posti alla base Pt_1 del recesso per giusta causa. La sentenza penale aveva dunque valore ai sensi dell'art. 652 c.p.p.
e dalla lettura delle motivazioni della sentenza penale e dalle dichiarazioni rese dai testi emergeva come dopo l'accollo cumulativo firmato nel marzo 2018 sia da sia da CP_3 CP_4
avendo invano cercato di recuperare il credito, aveva deciso, senza agire Controparte_1 giudizialmente, di addossare le colpe all imputando al ricorrente una falsa accusa di Pt_1 appropriazione indebita al fine di poter esercitare il recesso per giusta causa. Non vi era però stato alcun inadempimento dell'agente che potesse giustificare tale recesso poiché mancava la prova del fatto contestato e poiché la consegna della merce non rientrava tra gli obblighi dell'agente contrattualmente previsti né da quelli imposti dal contratto collettivo: il ricorrente infatti, procurando la vendita, aveva ben adempiuto ai propri obblighi contrattuali.
2.2.Con il secondo motivo d'appello, lamenta la violazione dell'art. 4 ST. LAV., del Parte_1
G.D.P.R e del Codice Privacy in merito ai tracciati GPS. Il Tribunale di Novara, oltre a sostenerne il valore probatorio, aveva rilevato l'assenza di contestazione sul punto da parte dell ma ciò Pt_1 non corrispondeva al vero avendo parte ricorrente contestato immediatamente tale produzione e avendone chiesto l'espunzione dal fascicolo. Come precisato anche in primo grado, i GPS installati sui veicoli rientravano nel primo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e non venivano considerati strumenti di lavoro bensì rappresentavano un elemento aggiunto agli strumenti di lavoro in quanto non utilizzati in via primaria per l'esecuzione di attività lavorativa ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo e produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro e, come tali, soggetti alle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 4 citato, non sussistenti nel caso di specie. Quindi, posto che i tracciati GPS non avrebbero potuto avere rilevanza a livello probatorio per quanto già delineato, le risultanze processuali non consentivano di ritenere sussistente, in maniera inequivocabile, una condotta appropriativa e, quindi, la giusta causa del recesso.
2.3.Con il terzo motivo d'appello, l'appellante prospetta l'assenza della giusta causa di recesso per appropriazione indebita di merce della Parte appellante rileva che non vi è stato Controparte_1 alcun inadempimento dell'agente tale da comportare il recesso per giusta causa poiché non solo non vi è alcuna prova del fatto contestato all'agente (ritenuta peraltro insussistente anche dal giudice penale), ma anche perché la consegna della merce non rientrava tra gli obblighi dell'agente contrattualmente previsti né da quelli imposti dal contratto collettivo per tale figura pagina 8 di 29 contrattuale. Il giudice di primo grado aveva affermato che la giusta causa non sussisteva come appropriazione indebita bensì come lesione del rapporto di fiducia tra preponente/agente avendo l in accordo con , ottenuto dei vantaggi in danno alla e Pt_1 Controparte_5 Controparte_1 aveva quindi cambiato illegittimamente ed irritualmente il motivo a fondamento del recesso.
Avendo inoltre lo stesso giudice affermato l'assenza nel caso di specie di indebita appropriazione e vigendo anche in sede di recesso il limite della immutabilità della contestazione, era evidente la contraddittorietà della sentenza. Nel caso di specie, inoltre, il recesso per giusta causa e la contestazione erano tardivi (19.06.2018) in quanto riferiti a fatti avvenuti da novembre 2017 a febbraio 2018 e conosciuti da quanto meno dal marzo 2018, ossia dalla Controparte_1 sottoscrizione dell'accollo cumulativo di debito da parte de e da parte di Controparte_6
CO S.r.l.s.
Nel caso in esame, non solo la giusta causa non sussisteva perché non vi era stato inadempimento contrattuale dell'agente ma, altresì, poiché non aveva patito alcun Controparte_1 danno in conseguenza della condotta dell'agente: Il di era un cliente “storico” della CP_3 CP_2
e con la sottoscrizione dell'accollo di debito cumulativo, unitamente a CO Controparte_1
S.r.l.s. (emittente delle 12 cambiali consegnate alla aveva coperto integralmente il CP_1 debito. Anche la consegna della merce dal cliente all essendo atto a regolare il CP_3 Pt_1 prestito tra i due, era fatto estraneo al rapporto di agenzia che non poteva certo inficiarlo o causare la lesione del rapporto fiduciario tra preponente e agente. La giusta causa di recesso, pertanto, non sussisteva, fermo restando la già eccepita tardività della contestazione e la strumentalità della stessa su molteplici fronti.
2.4.Con il quarto motivo d'appello, parte appellante rileva la continuità del rapporto di agenzia tra la ditta individuale e la ai fini del calcolo di quanto dovuto a parte appellante. La cessione Pt_1 del contratto veniva autorizzata dalla ex art. 1406 cc con tutte le conseguenze Controparte_1 previste ex lege tra cui la continuità del rapporto ed il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata fin dal primo contratto di agenzia con posticipazione alla fine del secondo.
2.5.Con il quinto motivo d'appello, rivendica il diritto, conseguente all'illegittimità del Parte_1 recesso, alla corresponsione delle indennità di preavviso e di fine rapporto ed al pagamento delle provvisioni impagate del 2018 compensate dalla a titolo di risarcimento del CP_1 presunto danno. L'appellante - che dichiara espressamente di “aderire alla prospettazione del
Giudice relativa, nel caso de quo, dell'AEC Industria” – osserva che l'art. 1751 comma II cc subordina il mancato pagamento dell'indennità ad un'inadempienza contrattuale grave al punto da far venire meno l'interesse fiduciario posto alla base del rapporto e precisa che (i) stante l'assenza di giusta causa di recesso, l'appellata deve essere condannata a versare oltre all'indennità di mancato preavviso (pari ad euro 28.307,15) ed alle provvigioni oggetto di pagina 9 di 29 compensazione relative all'anno 2018 (pari ad euro 5.724,65) anche le indennità di fine rapporto
(indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva e indennità meritocratica), che (ii) non si rinviene alcuna contestazione da parte della circa l'aumento di clientela e di Controparte_1 fatturato, che (iii) connessa a ciò vi è la perdita da parte dell'agente della clientela e delle relative provvigioni pari ad euro 56.614,29 solo nel 2017 e che (iv) si deve dunque ritenere che alla ricorrente spetti una somma corrispondente alla media annua delle provvigioni pari ad euro
46.964,72 oltre interessi e rivalutazione o al più un importo pari al 50% di tale media secondo i dettati dell'AEC applicabile.
2.6.Con il sesto motivo di appello, l'appellante lamenta il rigetto delle proprie ulteriori pretese creditorie.
Il complessivo dovuto, secondo la per le provvigioni maturate sull'incassato nel Controparte_1
2018 era pari ad euro 20.603,52 da cui venivano sottratte alcune somme la cui decurtazione veniva contestata:
● Euro 5.288,46 detratti arbitrariamente e corrispondenti al valore della merce sottratta ed Pa oggetto di rimborso a CO s.r.l.s con successivo addebito ad con fattura del Parte_1 novembre 2018.
● Euro 439,99 relative ad un presunto e mai provato pagamento della fattura n. 308/2018 che
CO s.r.l.s sosteneva di aver pagato nelle mani dell'agente, ma fatto che risultava non essere veritiero.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittima la compensazione di quest'ultima somma, ritenendo invece corretta la compensazione delle provvigioni e delle spettanze ancora dovute all'agente pari ad euro 5.288,46 relativa alla appropriazione indebita non dimostrata. Infatti, tanto il giudice penale quanto il giudice del lavoro avevano escluso l'integrazione di un'ipotesi di appropriazione indebita. A tale considerazione, di per sé già sufficiente a ritenere illegittima la compensazione suddetta, andava aggiunto che sulla nota di credito emessa dalla Controparte_1 verso la CO e citata dal giudice come prova del danno di importo pari a quella della merce, sorgevano dubbi circa la veridicità della posizione di controparte. Infatti, era stato confermato anche in sede penale come le cambiali erano andate insolute e/o protestate da parte di CO e vane erano state le ricerche dei debitori tanto che risultava inverosimile che (che Controparte_1 vantava un credito di euro 13.200,70 oltre euro 158,00 di bolli su cambiali) avesse subito non solo il mancato incasso e le conseguenti spese, ma avesse dovuto restituire anche euro 5.288,46. La non aveva subito alcun danno per la condotta dell'agente che era rimasto inoltre Controparte_1 estraneo alle trattative avvenute tra la stessa e CO e al conseguente accordo che risulta dunque inopponibile allo stesso. Il Tribunale aveva rilevato come il subentro di CO all'azienda non fosse avvenuto direttamente, ma prima con la risoluzione del contratto di CP_3 affitto di ramo d'azienda tra il e l'immobiliare e l'affitto dello stesso a CP_3 Controparte_7
e dunque non poteva imputare al proprio agente colpe circa Controparte_8 CP_1 pagina 10 di 29 scelte errate, sottraendogli provvigioni che non avevano nulla a che vedere con le vendite riferibili al In merito alla sottrazione di una zona di clientela (comune di Oleggio), parte appellante CP_3 aveva dimostrato che tale condotta era stata posta in essere dal febbraio 2016 al gennaio 2017 senza alcuna comunicazione preventiva e in seguito, in violazione dell'art. 3 AEC, la zona era stata riaffidata alla società appellante. Nel caso di specie quindi il Tribunale avrebbe dovuto condannare al pagamento delle provvigioni o quanto meno dell'indennità di mancato preavviso di due mesi ex art. 2 AEC.
2.7.Con il settimo motivo di appello, parte appellante lamenta la non ammissione delle istanze istruttorie di prova orale e di CTU, negate dal primo giudice senza alcuna motivazione ma necessarie per dimostrare la fondatezza delle proprie domande.
2.8.Con l'ottavo motivo di appello, l'appellante chiede la riforma del capo relativo alle spese di lite secondo cui spetterebbe a parte appellante la refusione delle spese nella misura dell'80%.
3. si è costituita in giudizio in data 23.03.2023 con una memoria difensiva ex art. Controparte_1
436 c.p.c e contestuale appello incidentale, chiedendo alla Corte di:
● dichiarare in via pregiudiziale la carenza di legittimazione ad agire della società ricorrente in relazione a somme antecedenti il 25.06.2015 e dichiarare, in ogni caso, la decadenza di controparte ai sensi dell'art. 1751 comma 5 c.c. dalla domanda di pagamento di indennità in relazione a periodi antecedenti il 25.06.2015;
● dichiarare nel merito inammissibile l'appello avversario e, comunque, rigettarlo in quanto infondato, condannando parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello;
● riformare integralmente in accoglimento dell'appello incidentale la sentenza del Tribunale di
Novara n. 110/2022 del 12.05.2022 nella parti in cui l'appellata è stata condannata a pagare alla società la somma di euro 2.817,11, a titolo di indennità di Parte_1 risoluzione del rapporto di agenzia intercorso fra le parti, oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c. nonché la somma di euro 439,90 a titolo di provvigioni per l'anno 2018, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla alla società Controparte_1 [...]
, condannandola, in ogni caso, al pagamento delle spese di lite, confermando Parte_1 per il resto l'impugnata sentenza;
● ammettere, senza inversione alcuna degli oneri probatori, prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sui dedotti capitoli di prova.
3.1. Sul primo motivo d'appello, parte appellata rileva che, pur in presenza di un'assoluzione penale, il Tribunale di Novara aveva correttamente affermato che la Corte di Cassazione aveva pagina 11 di 29 costantemente osservato che il giudizio di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia invece determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione o l'attribuibilità del fatto al soggetto. Gli stessi fatti possono però, come accaduto nel caso di specie, avere un rilievo nel diverso rapporto dedotto davanti al giudice civile in quanto gli addebiti mossi all pur non avendo rilevanza in ambito penale, comportano la lesione del vincolo Pt_1 fiduciario. Dalle difese di parte avversaria emerge che la società ricorrente avrebbe consentito che un soggetto già non solvibile effettuasse un numero maggiore di ordini affinché l Pt_1 attraverso le provvigioni incassate e la rivendita dei prodotti non consegnati potesse recuperare delle somme date a prestito all Parte appellata sottolinea dunque la natura confessoria di CP_2 dette circostanze.
3.2.Sul secondo motivo d'appello, parte appellata afferma la legittima acquisizione degli atti contenenti i dati GPS e osserva che risulta pacifico che parte non avendo mai Parte_1 contestato i documenti prodotti dall'appellata, abbia domandato, senza però chiarirne le basi normative, l'espunzione dei documenti relativi al GPS che, pur non essendo stato oggetto di accordo sindacale preventivo, era stato installato sul furgone. Ancorché noto quanto sostenuto dal giudice di primo grado, nel caso di specie non era comunque applicabile l'art. 4 della l. 300/1970 essendo il rapporto di agenzia stipulato fra due società. Inoltre, l'affermazione riguardante la mancanza di proporzione e di rispetto della riservatezza dell'interessato era rimasta sempre generica e sul punto dovevasi solo richiamare l'informativa circa l'installazione dei sistemi di GPS consegnata da a tutti gli agenti e la relazione tecnica della società installatrice. Controparte_1
D'altra parte, posto che parte appellante sosteneva la regolare consegna delle merci a “ , CP_3 ci si doveva domandare perché la stessa non volesse utilizzare i dati GPS prodotti in giudizio per supportare quanto affermato.
3.3. Sul terzo motivo d'appello, parte appellata, dopo aver rilevato la presenza di aspetti nuovi proposti per la prima volta in appello e afferenti la tardività del recesso e l'eccezione di proporzionalità, osserva come ancora una volta non contesti la ricostruzione dei fatti Parte_1 compiuta dal giudice di primo grado, ammettendo anzi i fatti posti alla base del recesso per giusta causa. Inoltre, dalle stesse difese ex adverso riproposte risulta che la società appellante abbia acconsentito che un soggetto ritenuto già non solvibile come l' effettuasse un numero di CP_2 ordini maggiori per permettere all attraverso le provvigioni incassate e la rivendita dei Pt_1 prodotti non consegnati di recuperare le somme date in prestito, accollando il rischio di una eventuale insolvenza alla preponente.
pagina 12 di 29 3.4. Sul quarto motivo d'appello, rileva l'esattezza della sentenza di primo grado Controparte_1 circa “l'ovvia distinzione di soggettività giuridica fra l e la società in accomandita
Pt_1 semplice” qui appellante e ribadisce di non comprendere come essa avrebbe potuto Controparte_1 indurre il sig. a costituire una società di persone, trattandosi infatti di scelte economiche
Pt_1 ed imprenditoriali che l prendeva in assoluta autonomia. Risulta dunque doveroso
Pt_1 distinguere i rapporti contrattuali intercorsi tra e la società appellante e quelli Controparte_1 intercorsi precedentemente con il solo sig. essendo i soggetti contraenti diversi (prima
Pt_1 una persona fisica e poi una persona giuridica): il rapporto di agenzia con l era cessato in
Pt_1 data 30.07.2015 ed allo stesso era stata liquidata l'indennità FIRR relativa all'anno di cessazione del rapporto. Parte appellata evidenzia ancora come parte cerchi di aggirare la Parte_1 decadenza in cui il proprio socio accomandatario era incorso ex art. 1751 comma 5 cc, rilevando al contrario una totale carenza di legittimazione ad agire in capo alla società appellante per somme antecedenti alla data di stipula del contratto di agenzia con la società esponente.
3.5. Sul quinto motivo d'appello, parte appellata osserva in primis che, ferma la giusta causa di recesso, non potrà venir versata alcuna somma in favore di parte appellante e in secondo luogo che quest'ultima, non avendo mai richiesto la modifica delle conclusioni ex art. 420 c.p.c, aveva continuato a far riferimento all'AEC Commercio seppur questo non sia mai stato applicato da
AEC, a cui spesso parte appellante si riferiva ora indistintamente, Parte_6 presentavano criteri per il calcolo delle indennità di fine rapporto non del tutto identici. Inoltre, parte appellante nel calcolare tali indennità con modalità mai specificate faceva riferimento ad anni in cui tra le parti non vi era alcun rapporto contrattuale. rileva poi come parte Controparte_1 appellante, pur avendo richiesto il pagamento di indennità con riferimento all'AEC Commercio, abbia poi calcolato l'indennità meritocratica facendo riferimento all'art. 1751 comma 3, quantificandola in importi differenti nel ricorso in primo grado (euro 49.296,58) e nelle conclusioni
(euro 46.964,72), mentre era evidente che l'agente non poteva sommare le indennità di cui all'AEC con quella prevista dalla norma codicistica che, comunque, fissa solamente il tetto massimo dell'indennità senza menzionarne il criterio di calcolo.
3.6. Sul sesto motivo d'appello, parte appellata sottolinea come parte appellante riproponga esclusivamente difese già poste in primo grado e come le variazioni di zona siano consentite dai vigenti AEC.
3.7. Sul settimo motivo d'appello, parte appellata ritiene che l'ammissione dei capitoli di prova avversari circa il recesso per giusta causa sia da ritenersi superflua.
3.8. Sull'ottavo motivo d'appello, parte appellata rileva come esso sia solamente una conseguenza, non temuta, di una possibile riforma della sentenza di primo grado. pagina 13 di 29 3.9. Con il primo motivo di appello incidentale, parte appellata lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nell'aver riconosciuto a favore della Parte_1
l'indennità di risoluzione del rapporto in applicazione dell'AEC Industria. Infatti, parte
[...] appellante anche in primo grado aveva fatto esclusivo riferimento per il calcolo delle indennità all'AEC Commercio. I criteri di quantificazione, a dispetto di quanto affermato dal Tribunale di
Novara, erano differenti nei suddetti AEC come emergeva ai sensi degli artt. 10 AEC Industria e
13 AEC Commercio. Nel caso di specie, inoltre, nulla avrebbe dovuto essere riconosciuto alla società agente attesa la condotta di concorrenza sleale menzionato dall'art. 10 AEC Industria e posta in essere da come del resto emergeva dal rilievo del Tribunale quanto CP_9 osservava che “è verosimile che l abbia rivenduto personalmente i prodotti al fine di Pt_1 ricavarne denaro”.
3.10. Con il secondo motivo di appello incidentale, si duole che il Tribunale di Controparte_1
Novara abbia ritenuto illegittima la trattenuta di euro 439,90 effettuata da sulle Controparte_1 provvigioni spettanti alla società avversaria. Parte appellata rileva la mancanza di norme che non consentano la prova per testimoni circa la circostanza che il sig. abbia trattenuto la Pt_1 somma di euro 439,90 che la CO s.r.l.s ha dichiarato di aver pagato in contanti e che appare non chiaro il motivo per cui avendo CO s.r.l.s già pagato il predetto importo Controparte_1 al sig. avrebbe dovuto pretendere tale pagamento. Pt_1
3.11. Con il terzo motivo di appello incidentale, l'appellato lamenta la mancata ammissione dei capitoli di prova indicati nella propria comparsa di costituzione avanti al Tribunale di Novara. Tale ammissione risulta indispensabile per provare la legittimità della trattenuta effettuata e per provare i fatti posti a base del recesso per giusta causa.
4. Il procedimento, assegnato alla sezione lavoro della Corte di Appello atteso che in primo grado la causa era stata trattata con il rito lavoro ex art. 409 n. 3 cpc, è stato riassegnato alla sezione
1^ civile sul rilievo che, vertendosi in materia di rapporti di agenzia tra due società, la controversia dovesse essere trattata con il rito ordinario.
Successivamente le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Il primo motivo di impugnazione di è infondato atteso che la sentenza di Parte_1 assoluzione penale del sig. (sentenza n. 2002/21) emessa dal Tribunale di Novara non fa Pt_1 stato nel presente giudizio. A tal proposito, è sufficiente richiamare le norme che prevedono l'efficacia del giudicato penale di assoluzione nei giudizi civili per rilevarne l'inapplicabilità nel caso pagina 14 di 29 di specie. L'art. 652 cpp si riferisce al "giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile": nel presente caso, il giudizio civile è promosso contro il danneggiato ( e per altro da un soggetto CP_1 terzo rispetto al giudizio penale, cioè L'art. 654 cpp - che si riferisce ai giudizi civili o Parte_1 amministrativi non di danno - prevede invece che la sentenza penale di assoluzione faccia stato
"nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale", mentre nella presente vicenda non si è costituita CP_1 parte civile e l'imputato non è l'odierno appellante. In ogni caso − ed il profilo è assorbente − entrambe le norme fanno riferimento all' "accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima” (art. 652 cpp) ovvero all' “accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”. In entrambi i casi non è considerata rilevante la pronuncia assolutoria di per sé, assunta in base ai principi e con le garanzie proprie del diritto e della procedura penale, ma l'accertamento ivi contenuto. Da ciò consegue che qualora − come nel caso di specie −
l'assoluzione sia avvenuta ai sensi dell'art. 530, c.2, cpp (“Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”) la sentenza penale di proscioglimento non spiega efficacia di giudicato nel processo civile, dal momento che il Giudice penale non ha compiuto alcun effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto della partecipazione dell'imputato (Cass. ord. n.
6593/2022).
Ciò posto, si evidenza che la sentenza penale del Tribunale di Novara ha considerato che “il compendio probatorio emerso all'esito dell'istruttoria non è infatti tale da poter giustificare, in via esclusiva … un'affermazione di responsabilità, non consentendo di ritenere certa la sussistenza di una condotta appropriativa, concretatasi nella mancata consegna di parte dei prodotti caseari destinati alla ditta e fatturati dalla nel periodo novembre 2017-febbraio CP_3 CP_1
2018” e che “alla luce delle considerazioni sopra svolte, ad avviso di questo Giudice, le emergenze processuali non consentono di ritenere sussistente, in maniera inequivocabile, una condotta appropriativa posta in essere dal prevenuto, ed inducono quindi ad accogliere la richiesta delle parti di una declaratoria di proscioglimento di , seppure con formula Parte_1 dubitativa, perché il fatto non sussiste”. Proprio sulla scorta del ragionamento svolto dal Giudice penale e considerando che il criterio di accertamento utilizzato dal giudice civile è quello del "più probabile che non" e non quello del "oltre ogni ragionevole dubbio" che presiede all'accertamento da parte del giudice penale è corretto nel caso procedere ad una autonoma valutazione dei fatti e pagina 15 di 29 delle risultanze istruttorie, come esattamente affermato dal primo giudice che, - dopo aver compiutamente esaminato anche la sentenza penale - nel provvedimento qui impugnato, scrive che “La situazione probatoria nel presente giudizio, tuttavia, appare differente e – ferma
l'inopponibilità della sentenza penale all'odierna resistente con conseguente necessità di autonomo accertamento dei fatti rilevanti in causa da parte di questo giudice - …”.
6. Infondato è anche il secondo motivo di appello formulato da e concernente i Parte_1 tracciati GPS.
Rileva in primo luogo la Corte che il primo giudice non ha detto che i DDT e i report del GPS prodotti da non sono stati contestati dalla ricorrente ma ha detto – ed è diverso - che CP_1 non sono stati contestati “nel loro significato probatorio” ma solo sotto il profilo dell'art. 4 comma
1 dello Statuto dei Lavoratori e sotto il profilo della privacy, come infatti risulta dagli atti del primo grado e in particolare dalle pagg.
7-8 della memoria 26.2.20.
Ciò posto in generale, osserva la Corte che in fattispecie di rapporto di agenzia, l'art. 4 dello
Statuto dei lavoratori non è di per sé applicabile e a maggior ragione non è applicabile quando, come nel caso di specie, l'agente è una società, con conseguente inconferenza di ogni approfondimento in punto di riconducibilità della vicenda oggetto di causa al primo o al secondo comma dell'art. 4 citato.
La questione potrebbe invece rilevare sotto il profilo della privacy, ma è pacifico e documentato in atti che ha consegnato a tutti i propri agenti l'informativa relativa alla installazione, CP_1 sui furgoni ad essi in uso, del sistema GPS Wi-Tel e che le caratteristiche tecniche dei suddetti apparati non permettevano la ripresa/trasmissione/registrazione di immagini, non consentivano la registrazione audio o l'ascolto da remoto e non permettevano il monitoraggio dello stile di guida del conducente: non solo dunque parte appellante era stata debitamente informata della installazione sul furgone che aveva in uso del sistema GPS ma questo sistema non permetteva alcuna intrusione nella sfera personale del conducente.
Le risultanze dei tracciati GPS sono dunque utilizzabili e sono rilevanti.
Infatti, seppure in sede penale i vari testi escussi si sono “rimpallati” la responsabilità dell'avvenuto controllo dei GPS, il dato è ininfluente in questa in sede civile (con conseguente irrilevanza delle stenotipie delle testimonianze assunte in sede penale, a prescindere dalla legittimità/tempestività o meno della loro produzione in questo grado) atteso che il primo giudice ha accertato – e non vi sono contestazioni sul punto - che “le risultanze derivanti dal relativo incrocio di dati [DDT e report GPS] indicano puntualmente tutte le occasioni in cui il DDT attesa come avvenuta una consegna alla pizzeria senza che il furgone vi si sia recato (6 scarichi a novembre 2017; 4 scarichi a dicembre 2017; 4 scarichi a gennaio 2018; 4 scarichi a febbraio
2028)”. Vale peraltro la pena di anticipare che, come osservato dal primo giudice a pag. 7 delle pagina 16 di 29 sentenza e come si dirà al punto 7.2. della presente sentenza, i fatti rilevanti ai fini di causa emergono ammessi/provati anche a prescindere dalle risultanze documentali dei tracciati GPS.
7. Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione afferente la giusta causa di recesso.
7.1.La vicenda che ha determinato il recesso di cui alla missiva 11.6.18 prende avvio dalle contestazione che la preponente ha ricevuto dal cliente CO in data 3.5.18 rispetto ad una serie di fatture emesse dalla società odierna appellata tra il novembre 2017 e il febbraio 2018 nei confronti dell'impresa individuale di Hamdy Mostafa. CP_3
I fatti di causa sono stati ricostruiti come segue dal primo giudice:
“CO lamentava, in particolare, che il quantitativo di merce risultante da tali fatture, del tutto sproporzionata in eccesso rispetto al fabbisogno della pizzeria, così come apprezzato nel corso della propria gestione, fosse notevolmente superiore a quello effettivamente consegnato. Mentre dai DDT richiamati nelle fatture … sarebbe risultata una media di 8-10 scarichi al mese, le visite dell avrebbero avuto in realtà cadenza decisamente inferiore e dunque ben di meno Pt_1 sarebbero state le effettive consegne di prodotti alla pizzeria. Nella lettera di recesso immediato per giusta causa contestava all'agente che le indagini internamente svolte avevano CP_1 confermato i rilievi di CO e, inoltre, addebitava all'agente di non aver fatto sottoscrivere i
DDT ai destinatari, contravvenendo ad una specifica disposizione aziendale. Su tali basi riteneva che tali fatti fossero di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto e procedeva pertanto al licenziamento in tronco. La presentazione di doglianze da parte di CO, con email del 3.5.2018, nei termini riportati nella missiva di recesso è documentata e sono pacifici in causa, oltre che anch'essi documentati, sia l'emissione delle fatture in questione da
[.. parte di nei confronti dell' quale titolare dell'impresa individuale “ CP_1 CP_10
, per un complessivo importo di euro 13.200,70, sia l'accollo liberatorio di tali fatture da CP_3 parte di CO del 28.3.2018 … con proposta di pagamento rateale tramite cambiali, accettato da . Nel presente giudizio, poi, quest'ultima ha esposto a sostegno della legittimità del CP_1 recesso di aver avviato un'attività di indagine, da cui era emerso come in alcuni giorni, in cui i
DDT attesterebbero avvenute delle consegne a favore della ditta “ , il furgone CP_3 dell stando ai dati restituiti dal sistema GPS installato sul furgone dell non Pt_1 Pt_1 fossero transitati presso la località Fondotoce, ove aveva sede la ditta. …. Tanto i DDT quanto i report del GPS sono stati prodotti in causa dalla resistente, che ha altresì analiticamente esaminato le risultanze derivanti dal relativo incrocio di dati, indicando puntualmente tutte le occasioni in cui il DDT attesta come avvenuta una consegna alla pizzeria senza che il furgone vi si sia recato (6 scarichi a novembre 2017; 4 scarichi a dicembre 2017; 4 scarichi a gennaio 2018; 4 scarichi a febbraio 2028)”…. la ricorrente nel presente giudizio non ha contestato che l Pt_1 abbia trattenuto merce acquistata dall e fatturata dalla ditta di quest'ultimo. La ricorrente, CP_2
pagina 17 di 29 tramite l medesimo che della società è socio accomandatario, ha anzi ammesso la Pt_1 circostanza, riferendo che l a causa di problemi finanziari personali, aveva chiesto e CP_2 ottenuto dall nel 2017 un prestito di circa 5000 euro che, tuttavia, non era riuscito a Pt_1 restituire, dichiarandosi pertanto pubblicamente disponibile a rientrare del debito mediante acquisti mensili di quantitativi di merce maggiori rispetto alle sue effettive esigenze, quantitativi che l avrebbe potuto trattenere, ritenendosi esonerato dalla consegna, fino al completo Pt_1 ristoro della somma prestata”.
Sono questi dunque gli elementi fattuali che hanno determinato il primo giudice a ritenere
“legittimo il recesso immediato del committente dal rapporto di agenzia” e che parte appellante non contesta (tranne, ma si è già detto delle loro legittimità e rilevanza, i report del GPS) ma ne
(ri)fornisce una diversa lettura che però non scalfisce il quadro probatorio emerso in primo grado.
Si tratta infatti di elementi per così dire “di contorno”, tutti già sottoposti al (ed esaminati dal)
Tribunale di Novara, che li ha valutati con precisione e rigore: “Parte ricorrente ha inteso sostenere … la strumentalità della contestazione mossagli, evidenziando come l' mai abbia CP_2 contesto le fatture in questione, siccome ben consapevole del debito contratto, suggerendo altresì
l'interesse di CO a sottrarsi alle obbligazioni accollatesi sulla base di un rilievo del tutto opinabile anche perché dipendente dalle modalità di gestione dell'attività, ossia l'asserito minor quantitativo di prodotti utilizzato da essa CO, rispetto a quello fatturato nei mesi Parte_7 precedenti. La ricorrente ha inoltre evidenziato come sulla base di tale contestazione CP_1 avrebbe rinunciato a far valere i propri crediti anche nei confronti del debitore originario, non liberato in sede di adesione all'accollo, preferendo presentare invece denuncia querela nei confronti dell per il reato di appropriazione indebita, al solo scopo, assume la ricorrente, Pt_1 di giustificare il recesso intervenuto. I rilievi della ricorrente non tengono in debito conto che la condotta dell ha portato , di fatto, ad emettere fatture per merce in effetti non Pt_1 CP_1 consegnata al cliente bensì trattenuta dall'agente e infine non pagata da alcuno (circostanza emersa anche nel giudizio penale) ciò a prescindere alla necessità di chiarire i rapporti esistenti tra
l'originario debitore e l'accollante (in particolare, a prescindere dalla necessità di stabilire se
CO fosse all'oscuro delle mancate consegne e le abbia, in effetti, scoperte solo una volta effettivamente subentrata nelle gestione del locale o se, essendone al corrente sin dall'origine abbia preordinato la futura sottrazione agli impegni assunti con l'accollo mediante la contestazione in esame). Alla luce di quanto riferito dalla stessa parte ricorrente, non assume rilievo che la merce in questione sia stata regolarmente fatturata e che l mai abbia contestato la CP_2 sussistenza e l'entità del proprio debito. E' evidente, infatti, l'interesse dello stesso nell'operazione tramite la quale egli ottenne il trasferimento di un proprio debito personale sull'attività imprenditoriale che era in fase di cessione a terzi. La società ricorrente poi non considera che
CO non si è limitata a rilevare la sproporzione tra la quantità dei prodotti ordinata (e fatturata) e quella effettivamente necessaria – secondo una valutazione che in astratto potrebbe
pagina 18 di 29 avere qualche margine di opinabilità ma che certo non lo ha in concreto nel presente giudizio, visto che è pacifico che l non abbia ordinato merce superiore al fabbisogno – ma ha CP_2 contestato lo scarico di merce apparentemente avvenuto come da DDT per un numero di volte maggiore rispetto alle visite del venditore presso il locale, dato anch'esso, come si è detto, non solo riscontrato dalle indagini interne della resistente, ma pure pacifico in causa. Certo non si può addebitare alla resistente, allora, di aver proposto denuncia querela per i fatti in questione, senza azionare preventivamente il debito nei confronti dell' iniziativa peraltro verosimilmente CP_2 destinata all'insuccesso, considerando a tace d'altro, l'incapacità dello stesso di restituire il prestito all solo pochi mesi prima e l'intervenuto accollo da parte di CO del debito di cui alle Pt_1 fatture in questione – e senza approfondire i rapporti tra e l'Handy, confidando che un Pt_8 simile approfondimento, ove rilevante, fosse effettuato nella debita sede penale. La stessa parte ricorrente, poi, mentre intenderebbe suggerire la sussistenza di un interesse in capo alla stessa
nel contestare alla la fornitura di prodotti per quantità esorbitanti e non Pt_8 CP_1 integralmente consegnate (il che, lo si ribadisce, è stato riconosciuto) ha notato come detta contestazione sia avvenuta dopo che la prima cambiale era stata verosimilmente già incassata dalla resistente, e dunque in un tempo non (del tutto) sospetto. Volendo sottrarsi a un proprio impegno, magari sulla base di un piano preordinato, infatti, CO avrebbe potuto anticipare la contestazione anche rispetto a detto pagamento, il che indurrebbe a ritenere che l'accollatante abbia a propria volta a posteriori ricostruito la vicenda notando gli ammanchi. Non si può fare a meno di rilevare, in ogni caso, che se dovesse davvero giungersi ipotizzare addirittura la contiguità tra le condotte dell' e quelle di che la società ricorrente intenderebbe CP_2 Pt_8 suggerire con i propri rilievi, ciò renderebbe semmai più grave la posizione dell prestatosi Pt_1
a un simile articolato accordo ai danni delle preponente”.
Nessuna delle considerazioni della società appellante è nuova e/o idonea a incrinare la motivazione del primo giudice che, come si è detto, le ha già tutte compiutamente esaminate e respinte con una motivazione del tutto esaustiva e coerente con gli atti di causa e anche nessuna delle prove orali dedotte e riproposte in appello è ammissibile o conferente al punto oggetto di doglianza (come meglio infra esaminando lo specifico motivo di appello).
7.2. Consapevole di ciò, parte appellante sostiene che il primo giudice ha irritualmente cambiato il motivo di recesso con ciò violando il principio della immodificabilità della contestazione, afferma che il recesso è stato intimato tardivamente e che comunque non sussiste la gravità indicata dal
Tribunale di Novara e riafferma non vi è stato alcun inadempimento da parte dell'agente ai suoi obblighi contrattuali o legali.
Nessuno dei profili sopra indicati è fondato.
Quanto al primo rilievo, si premette che il recesso di cui alla missiva 11.6.18 è stato intimato in quanto “ ha contestato che il quantitativo di merce risultante dalle sopracitate CP_11
pagina 19 di 29 fatture, manifestamente sproporzionato rispetto al normale fabbisogno della pizzeria, è di molto superiore rispetto a quello effettivamente consegnato e fatto notare, a dimostrazione che la vicenda presenta lati oscuri, che dai DDT richiamati nelle fatture risulterebbe una media di 8/9/10 scarichi di merce al mese, quando in realtà le visite del venditore, sig. avevano Parte_1 pacificamente cadenza settimanale;
ciò evidentemente implica l'indebita appropriazione da parte
Vostra di tutta la merce che, pur regolarmente fatturata, non è mai pervenuta al cliente finale” e in quanto “Il fatto poi che, come si è verificato, contravvenendo ad una specifica disposizione aziendale, nella quasi totalità dei casi abbiate omesso di far sottoscrivere ai destinatari i documenti di trasporto, oltre a gettare ombre sulla Vostra condotta, costituisce di per sé un gravissimo inadempimento che preclude all'azienda la possibilità di contrastare adeguatamente le contestazioni dei clienti in ordine alle consegne, rende assai più difficoltosa l'attività di recupero crediti”.
Ora, a sostegno del proprio rilievo parte appellante richiama un passaggio della motivazione del primo giudice laddove, trattando delle indennità richieste dall'agente, viene osservato che “la condotta posta a fondamento del recesso, infatti, non è assimilabile all'indebita appropriazione di somme, non solo perché l si è avvantaggiato di prodotti e non di denaro, ma soprattutto Pt_1 perché essa non è consistita, giuridicamente, nella diretta appropriazione degli stessi (ai danni di
, che li aveva ormai venduti) bensì nel farsi rimettere dall'acquirente – che non li ha CP_1 pagati (come era prevedibile che accadesse (escludendo il preventivo accordo in tal senso) – prodotti da costui tuttavia in effetti acquistati. Trattasi dunque di condotta che, pur non meno intensamente lesiva del vincolo fiduciario con la preponente, come si è evidenziato, non appare riconducibile a quella prevista dalla norma contrattualcollettiva”, ma la prospettazione difensiva non coglie nel segno.
E' infatti pacifico in giurisprudenza che la violazione del principio di immutabilità della contestazione è riscontrabile solamente allorquando vi sia stata una sostanziale modifica della fattispecie e il quadro di riferimento sia sostanzialmente differente da quello posto a fondamento della sanzione, tanto da andare a ledere il diritto alla difesa del dipendente;
la Suprema Corte ha poi da tempo affermato che “il principio della immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi della L. n. 300/70, art. 7, attiene alla relazione tra i fatti contestati e quelli che motivano il recesso e, pertanto, non riguarda la qualificazione giuridica dei fatti stessi, in relazione all'indicazione delle norme violate” (Cass. n. 7105/1994). Il Tribunale di
Novara ha fatto buon governo delle regole sopra delineate, perché non ha contestato CP_1 all'agente una qualificazione giuridica ma specifici addebiti, di talché “in definitiva, non è rilevante se le condotte dell integrino o meno il reato di appropriazione indebita”: non vi è dunque Pt_1 stato alcun mutamento della fattispecie perché, come ancora osservato dal primo giudice, “La circostanza poi che l (in accordo con l abbia ottenuto detti vantaggio tenendo i Pt_1 CP_2 comportamenti addebitatigli esclude che il preponente abbia indebitamente mutato, solo nel
pagina 20 di 29 presente giudizio, la causa posta a fondamento del recesso: ciò che al limite è mutato nel presente giudizio – solo in ragione delle ammissioni del ricorrente – è il contesto in cui collocare dette condotte, in quanto tali da ritenersi dimostrate e non meno lesive del rapporto fiduciario che deve sussistere tra l'agente e il preponente”.
Quanto alla asserita tardività del recesso, su cui per vero neppure parte appellante insiste limitandosi invece ad una mera enunciazione, la Corte osserva che per quanto risulta in atti i fatti addebitati all'agente sono stati conosciuti dalla preponente ad inizio maggio 2018, a seguito della pec della cliente CO ed il recesso è stato intimato con missiva 11.6.2018, cioè circa un mese dopo, di talché l'infondatezza di questa difesa emerge da sola. Ma la conclusione non cambierebbe neppure se si potesse considerare la data indicata da parte appellante - fine marzo
2018, momento della sottoscrizione dell'accollo cumulativo del debito da parte di CP_5
e CO srls - dovendosi escludere che anche un periodo di circa due mesi e mezzo,
[...] sia eccessivo o sproporzionato nel caso di specie.
Si deve infine escludere la asserita mancanza di gravità dei comportamenti dell'agente e la dedotta circostanza che gli stessi non sarebbero in contrasto con gli obblighi contrattuali o di legge dell'agente. Anche su questo punto la ratio decidendi del primo giudice è accurata, puntuale e del tutto coerente con le emergenze di causa, mentre le deduzioni difensive di parte appellante – tese sostanzialmente a ricondurre quanto avvenuto ad una vicenda personale tra l e l Pt_1 CP_12 che non interferirebbe con il rapporto di agenzia – appaiono avulse dalla effettiva dinamica dei fatti e prescindono dalle motivazioni esplicitate dal Tribunale di Novara: “A sostenere il licenziamento per giusta causa, infatti, è sufficiente in quanto condotta di per sé idonea a travolgere il vincolo fiduciario con la preponente, l'avere pattuito con un soggetto Pt_1 palesemente e dichiaratamente insolvente, come era l' quale modalità di di CP_2 un prestito allo stesso accordato, la di prodotti caseari appositamente acquistati ad opera del mutuatario, dalla resistente, ciò reiteratamente, per circa quattro mesi, così traslando su quest'ultima il concreto elevato rischio – ove pure si volesse escludere la certezza - del mancato pagamento, puntualmente avveratosi. Né la ricorrente valuta adeguatamente l'intensità della lesione di tale vincolo, insita nell'aver agito in modo da occultare al preponente l'intervenuto accordo, predisponendo DDT non rispondenti alle effettive consegne e, per di più, evitando di raccogliere la firma del cliente (così contravvenendo ad una specifica direttiva aziendale, punto non discusso dalla società agente), in tal modo precludendo al preponente la possibilità di opporre elementi certi alle eventuali, successive contestazioni. La considerazione della parte ricorrente per cui la consegna della merce non rientra tra le mansioni dell'agente, così che non potrebbe ravvisarsi un grave inadempimento del venditore per aver trattenuto una parte dei prodotti,
d'accordo con l'acquirente, non considera la ricostruzione di fatto, né il significato della vicenda.
Deve ritenersi pacifico che gli agenti della , dotati di furgone refrigeratore, di fatto si CP_1 occupassero anche delle consegne, giacché altrimenti sia l nel giudizio penale, sia Pt_1 Pt_1
pagina 21 di 29 nella presente causa si sarebbero limitati a opporre che delle consegne si occupavano altri, essendo perciò escluso che il primo potesse appropriarsi di alcunché. Dall'ammissione della ricorrente che l avesse concordato con l di <trattenere senza obbligo di pt_1 cp_2 consegna> i prodotti caseari in questione, fino al ristoro del debito del secondo discende l'implicito riconoscimento (anche a prescindere dalla risultanze documentali tratte dalla geolocalizzazione) che il primo, in effetti, non abbia consegnato e, pertanto, della non rispondenza al vero dei ddt relativi alle merci trattenute, tutti regolarmente compilati sebbene solo una parte dei prodotti fosse pervenuta all Il nucleo della contestazione, poi, non è in sé l'inadempimento CP_2 dell'obbligo di consegna, quanto piuttosto il fatto che l all'insaputa e in danno della Pt_1
, privandola di strumenti di tutela, si sia avvantaggiato di prodotti di quest'ultima, CP_1 garantendo all contestualmente la liberazione del debito che costui aveva nei confronti CP_2 dell . Pt_1
8. Con il quarto motivo di impugnazione, contesta la sentenza del Tribunale di Novara Parte_1 CP_ nella parte in cui ha escluso la continuità del rapporto di agenzia tra la individuale e Pt_1 Par la odierna appellante in quanto “posta infatti l'ovvia distinzione di soggettività giuridica fra
l e la società in accomandata semplice di cui lo stesso è socio accomandatario, la Pt_1 circostanza che pure sia stata la preponente a la creazione del soggetto societario
e il passaggio a quest'ultimo del rapporto di agenzia già facente capo all'impresa individuale, così come la circostanza che non vi sia stata cesura nel passaggio, neppure di un giorno, non implicano alcuna unicità di rapporto, salva l'allegazione e prova – nella specie mancante – della fittizietà del rapporto societario” e parte appellante adombra che vi sia stata una cessione del contratto ex art. 1406 c.c. autorizzata da la quale avrebbe anche “caldeggiato” la costituzione della CP_1 sas.
Il motivo è infondato.
E' pacifico in atti che il contratto di agenzia tra l'odierna appellante e 26.5.15 è stato CP_1 preceduto da un contratto di agenzia stipulato in data 5.10.12 fra e , CP_1 Parte_1 ma dagli atti di causa (visura CCIAA di Novara) non risulta alcune “trasformazione” dell'impresa individuale in sas. Si tratta dunque di soggetti diversi e di rapporti contrattuali distinti, non vi è prova documentale in atti che, come sostiene l'appellante, tale trasformazione sia stata
“caldeggiata” dalla preponente e il capo di prova orale dedotto sul punto (capo 4: “il passaggio del contratto di agenzia da ditta individuale a società sopracitato avveniva senza soluzione di continuità e veniva autorizzato dalla mandante che sottoponeva all'agente il nuovo contratto da sottoscrivere senza soluzione di continuità”) da un lato, riguarda circostanze pacifiche e, dall'altro, non prova che vi sia stata alcuna interferenza di nella scelta imprenditoriale di CP_1
e/o che si configuri la fittizietà del soggetto societario. Pt_1
pagina 22 di 29 9. Il quinto motivo di appello formulato da è afferente le indennità spettanti all'agente ma Pt_1 non riconosciute dal primo giudice e deve essere esaminato congiuntamente al primo motivo di appello incidentale di afferente l'avvenuto riconoscimento alla società agente della CP_1 indennità di risoluzione del rapporto.
9.1.In via preliminare la Corte dà atto che l'aver parte appellante invocato (e anzi, espressamente riconosciuto come applicabile al caso) in questo grado di appello l'AEC Industria in luogo dell' AEC
Commercio non costituisce domanda nuova;
del resto, il richiamo all'AEC Industria era già stato formulato in primo grado da ed era stato riconosciuto fondato e recepito dal primo CP_1 giudice.
9.2. L'appello principale è fondato sostanzialmente sul fatto che, una volta ritenuta infondata la giusta causa di recesso, spetta all'agente il pagamento delle indennità di fine rapporto previste dalla legge e dall'AEC applicabili a caso di specie.
Nel caso però sono stati respinti i relativi punti di impugnazione e pertanto, una volta accertati, come qui avvenuto, il grave inadempimento dell'agente e la giusta causa di recesso, non spettano all'agente né la indennità di preavviso (dato assolutamente pacifico) né quelle suppletiva di clientela e meritocratica. Il rigetto delle istanze della odierna appellante in punto di indennità suppletiva e di indennità meritocratica sono state peraltro escluse dal primo giudice proprio sulla base dell'AEC Industria e dell'art. 1751 che in questa sede Ae. Com. richiama: “Tanto la prima
(l'indennità computata in percentuale sull'ammontare delle provvigioni corrisposte all'agente in corso di rapporto o comunque allo stesso dovute sino alla cessazione dello stesso – art. 10, II, lett. A AEC Industria), quanto la seconda (l'indennità è dovuta a condizione che l'agente abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziale vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti – art. 10, II, lett. A AEC Industria) non sono infatti dovute se il contratto si scioglie per un fatto di imputabile all'agente, come certamente è
l'inadempimento di tale gravità da giustificare l'immediata risoluzione del rapporto (così il richiamato art. 10 AEC Industria). La disciplina è pertanto confermativa di quanto previsto in via generale dall'art. 1751 c.c. – cui le parti contrattuali hanno dichiaratamente inteso dare attuazione, in senso migliorativo per l'agente – a norma del quale l'indennità legata all'incremento degli affari del preponente, che ridondi a vantaggio di quest'ultimo anche dopo la cessazione del rapporto non è dovuta quando il preponente, risolve il contratto per una inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la su gravità, non consenta al prosecuzione del rapporto> (co.2.)”.
Il motivo di appello è dunque infondato e viene respinto.
pagina 23 di 29 9.3.Parimenti da respingersi è il primo motivo di appello incidentale afferente l'avvenuto riconoscimento all'agente dell'indennità di risoluzione, “indennità erogata mediante gli accantonamenti eseguiti presso l'apposito fondo gestito da Enasarco, di matrice negoziale, la cui disciplina si rinviene – sia pure con il limite dell'inderogabilità in sfavore dell'agente, di cui all'art.
1751, ultimo comma c.c. – nell'AEC di riferimento”. censura la decisione del primo giudice in quanto - pur avendo il Tribunale rilevato CP_1 che l'art. 10, paragrafo I dell'AEC stabilisce che tale indennità non sia dovuta quando lo scioglimento è avvenuto per iniziativa della mandante a causa di indebita ritenzione di somme, per concorrenza sleale o per violazione del vincolo di esclusiva da parte dell'agente e pur avendo il
Tribunale osservato che “l'ingente quantità di merce mai consegnata nel breve periodo di pochi mesi sia suggestiva del fatto che l l'abbia rivenduta a terzi, trattandosi di prodotti freschi Pt_1
e dunque deperibili …” – non ne ha tratto le giuste conseguenze e cioè che l non può che Pt_1 aver rivenduto la merce e che l'attività di rivendita non può che costituire concorrenza sleale nel senso indicato dall'art. 10 citato.
La prospettazione è infondata perché trascura di considerare quanto condivisibilmente scritto in proposito dal primo giudice quando osserva che “la resistente non ha tuttavia allegato, né dimostrato alcun elemento che, quanto meno in via indiziaria, induca a ritenere che sia stata posta in essere dall'agente una concorrenza sleale. Sarebbe stato sufficiente a escludere la ricorrenza di tale ipotesi, ad esempio, la circostanza che l avesse avuto cura di Pt_1 provvedere allo smercio in altra zona territoriale rispetto a quella in cui si colloca la normale e prevalente clientela della società preponente”, inciso, quest'ultimo, che non può ritenersi superato dal richiamo di al punto 3 del contratto di agenzia (laddove fa divieto all'agente di CP_1 promuovere vendite fuori del territorio contrattuale e con clientela estranea ai limiti di applicazione del contratto); la violazione del contratto, infatti, non integra di per sé concorrenza sleale che, anche nell'area di atipicità di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c., richiede pur sempre una situazione di concreta concorrenza e quindi, per usare le parole del Tribunale, una attività nella
“zona territoriale rispetto a quella in cui si colloca la normale e prevalente clientela della società preponente”, di cui però non vi è qui prova in atti.
Anche nel presente grado, infatti, non sono state portate all'attenzione della Corte evidenze che comprovino la tesi di - come osservato dal Tribunale “trattandosi di fatto impeditivo CP_1 del diritto dell'agente, che insorge in virtù del mero scioglimento del rapporto, sarebbe stato onere della ricorrente dare puntuale allegazione e dimostrazione del relativi elementi costitutivi” – e il capo di prova n. 11 dedotto sul punto (“Il sig. nel mese di giugno 2018 confessava Parte_1 gli addebiti che gli venivano contestati, ovvero la compilazione di falsi DDT e la mancata consegna della merce al cliente “ rivenduta poi, per altri canali, nel mese di giugno 2018, ai sig.ri CP_3
e , rispettivamente Responsabile Commerciale e Amministratore della Parte_10 Tes_4 convenuta”) è completamente generico nel punto qui rilevante e dunque inammissibile.
pagina 24 di 29 Part 10. Con il sesto motivo di appello Com si duole in primis della compensazione operata dal primo giudice relativamente all'importo di euro 5.288,46 (pari alla nota di credito operata da
CO). Il motivo deve essere esaminato congiuntamente al secondo motivo di appello incidentale con il quale lamenta invece la compensazione operata dal Tribunale CP_1 relativamente all'importo di euro 439,99.
10.1. Per quanto riguarda l'importo di euro 439,99. il Tribunale ha osservato che “la resistente ha infatti rinunciato a pretendere il pagamento da parte di CO sulla base di una mera dichiarazione di avvenuto pagamento nelle mani dell'agente. Ora, a prescindere dalla considerazione che la parte neppure ha precisato che detta modalità fosse conforme agli accordi intercorsi con la cliente (potendo altrimenti eccepire l'avvenuto cattivo pagamento nelle mani dell'agente e pretendere l'adempimento da parte del debitore), in ogni caso la resistente non può pretendere di addossare la perdita all sulla base delle mera dichiarazione di CO, Pt_1 senza che la stessa sia stata in grado di comprovare il pagamento con l'esibizione di una ricevuta
o, comunque, altrimenti che con la propria dichiarazione (quale quella che la resistente ha chiesto di introdurre in causa mediante l'audizione testimoniale del legale rappresentante). L'avvenuto incameramento da parte dell di una somma in contanti spettante alla – Pt_1 CP_1 esulante, peraltro, dalla principale vicenda oggetto di causa – non può, dunque, ritenersi dimostrata, né lo sarebbe stata anche assumendo le prove orali richieste sul punto dalla resistente. La scelta di di soprassedere dalla propria pretesa di adempimento nei CP_1 confronti di CO rappresenta di conseguenza una scelta del creditore verosimilmente dettata dall'emersione della vicenda di cui qui si discute ma non addebitabile a o all . Pt_1 Pt_1 contrasta questo punto della sentenza sostanzialmente perché il Tribunale di Novara CP_1 non ha ammesso la prova dedotta sul punto in quanto “non è dato comprendere sulla base di quale norme non sia consentito all'esponente di provare, per testimoni, la circostanza che il sig. abbia trattenuto la somma di euro 439,99 che il cliente CO srls ha dichiarato di Pt_1 avergli pagato in contanti”, ma la doglianza è infondata.
Il relativo capo di prova n. 10 (“A detta somma va aggiunto l'importo di euro 439,99 di cui alla fattura n. 308/2018 che ha dichiarato di aver pagato in contanti al sig. ) è CP_4 Pt_1 infatti totalmente generico e decontestualizzato da circostanze di tempo e di luogo e dunque non ammissibile.
Il secondo motivo di appello incidentale deve dunque essere respinto.
10.2. La Corte ritiene infondata anche speculare doglianza di , laddove la stessa lamenta Pt_1 che il primo giudice – con la seguente motivazione: “E' dimostrato che l abbia trattenuto Pt_1 per sé ingenti quantità di prodotti mai consegnati a che CO, quale affittuaria CP_3
pagina 25 di 29 dell'azienda (sia pure con il passaggio intermedio dell'Immobiliare Franco Moschillo srl, pubblicato nel RI in data 12.7.18) è divenuta cessionaria da tale data dei relativi crediti a norma dell'art.
2559 c.c. (e tale era all'atto dell'emissione della nota di credito); che, in assenza di positiva prova della connivenza o, addirittura, dell'accordo di CO, rispetto alle condotte dell' e CP_2 dell risulta giustificata la scelta di di desistere da eventuali iniziative attive di Pt_1 CP_1 tutela delle proprie pretese di pagamento, dal momento che diversamente si sarebbe esposta ad agire per ottenere il corrispettivo di merce di cui non avrebbe potuto provare la consegna (anzi, certamente non consegnata); che l'avvenuta emissione di nota di credito in favore di CO è documentata e che dunque è provata la perdita del corrispondente incasso. A fronte di tali elementi, sarebbe stato onere della società ricorrente allegare e dimostrare che il corrispettivo dei prodotti trattenuti dall ammontasse a diverso e minore importo, onere invece non Pt_1 soddisfatto” – abbia ritenuto legittima la compensazione per l'importo di euro 5.288,46.
Che l abbia trattenuto per sé merce venduta e fatturata a per rientrare di un Pt_1 CP_3 debito che l' aveva contratto con lui è dato pacifico ed accertato in causa e non è revocabile CP_2 in dubbio che spettasse alla società agente provare che la merce trattenuta dal socio accomandatario ammontava ad un importo diverso e minore rispetto a quello sopraindicato. Part In questo contesto, le argomentazioni di –sostanzialmente che è inverosimile che Pt_1
, che vantava un credito di euro 13.200,17 (oltre ai bolli su cambiali), abbia subito il CP_1 mancato incasso e abbia addirittura pagato l'importo di cui si discute - sono meramente speculative e dunque ininfluenti. Parimenti inconsistente è l'argomentazione afferente l'asserita inopponibilità dell'accordo alla società attrice, avendo il primo giudice ben Controparte_14 logicamente motivato sulle dinamiche che hanno determinato la convenuta ad emettere la nota di credito a favore di CO e sulla riconducibilità all del danno subito dalla preponente. Pt_1
10.3. Sempre con il sesto motivo di impugnazione, la società appellante si duole anche del mancato accoglimento, in primo grado, della domanda di condanna della preponente al pagamento delle provvigioni afferenti la zona Comune di Oleggio per un periodo di undici mesi, zona che le era stata sottratta per affidarla ad altro agente tra il 2016 e il 2017 e successivamente restituita a causa dei cattivi risultati ottenuti da quest'ultimo.
E' pacifico in causa che per le variazioni di zona si debba fare riferimento ai vigenti AEC e tanto quello del Commercio quanto quello dell'Industria definiscono tre categorie di variazioni: ● di lieve entità, quando comportano una riduzione delle provvigioni compresa tra lo 0 e 5 per cento
(contratto Commercio e Industria); ● di media entità, quando comportano una riduzione delle provvigioni tra 5 e 20 per cento (contratto Commercio) o tra il 5 e 15 per cento (contratto
Industria); ● di sensibile entità, quando comportano una riduzione delle provvigioni superiore al
20 per cento (contratto Commercio) o superiore al 15 per cento (contratto Industria). Il dato da tenere in considerazione per il calcolo sono le provvigioni di competenza dell'agente nei 12 mesi pagina 26 di 29 antecedenti la variazione e la preponente può realizzare le variazioni di lieve entità senza preavviso, le variazioni di media entità con un preavviso tra i due e i quattro mesi e le variazioni di sensibile entità con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.
Nel caso di specie non vi è prova che vi sia stato un preavviso e ribadisce che CP_1
l'agente mai ha comunicato di non accettare la variazione ma quel che conta, ai fini di causa, è che il preavviso poteva anche legittimamente non esserci se si trattava di una variazione di lieve entità nel senso sopra indicato. Ora, la prova della sussistenza di una variazione necessitante di preavviso doveva essere fornita da , la quale poteva fornirla (i dati sull'incidenza delle Pt_1 provvigioni della zona sulle provvigioni complessive dell'agente nell'anno precedente sono certamente a mani dell'odierna appellante principale) ma non lo ha fatto, limitandosi a richiedere al giudice di ordinare a controparte l'esibizione in giudizio degli estratti conto del venduto ed incassato dalla preponente nella zona “Comune di Oleggio” tra il febbraio 2016 e il gennaio 2017, esibizione palesemente inutile posto che non è stato provato l'an, cioè il buon diritto della richiesta;
e detta prova, si torna a ripetere, doveva e poteva essere fornita da Parte_1
Anche per questo profilo il sesto motivo di impugnazione deve essere respinto.
11. Il settimo motivo di impugnazione di concerne la mancata ammissione del mezzi Parte_1 istruttori e deve essere esaminato congiuntamente al terzo motivo di impugnazione incidentale di parimenti concernete la mancata ammissione delle prove dedotte. CP_1
Entrambi i motivi di impugnazione sono infondati.
Quanto alle prove orali dedotte dalla società agente: il capo n. 1 è documentale;
il capo n. 2 è in contrasto con la visura CCIA per la parte afferente la “trasformazione” e conseguentemente irrilevante per la seconda parte;
il capo n. 3 è documentale;
del capo n. 4 si è già detto al punto
8; i capi da n. 5 a n. 9 sono documentali;
i capi da n. 10 a n. 12 sono irrilevanti;
i capi n. 13 e n.
14 sono documentali;
il capo n. 15 è pacifico;
il capo n. 16 è documentale;
il capo n. 17 è irrilevante;
i capi nn. 18 e 19 sono documentali;
il capo n. 20 è pacifico;
il capo n. 21 in parte è documentale ed in parte è irrilevante;
il capo n. 22 è pacifico;
i capi nn. 23 e 24 sono irrilevanti;
i capi nn. 25-32 sono in parte documentali ed in parte irrilevanti.
Dell'ordine di esibizione si è già detto al punto 10 e non deve essere disposta la Ctu stante il rigetto dei motivi di impugnazione.
Quanto alle prove orali dedotte dalla società preponente:
i capi nn. 1 e 2 sono documentali;
il capo n. 3 è pacifico;
il capo è pacifico;
il capo 4 bis non è rilevante;
i capi nn. 5 e 6 sono documentali;
i capi nn. 7 e 7 bis sono pacifici;
i capi nn. 7 ter e 7 quater sono documentali;
il capo n. 8 è pacifico;
il capo n. 9 è documentale;
del capo n. 10 si è già detto al punto 10.1.; del capo n. 11 si è già detto al punto 9.3.; i capi nn. 12 e 13 non sono contestati.
pagina 27 di 29 12. E' invece fondato l'ottavo motivo di impugnazione dell'appellante principale in quanto la stessa, seppure largamente, non è risultata totalmente soccombente e ha visto riconosciute alcune sue richieste economiche. Le spese del grado debbono dunque essere dichiarate compensate nella misura dell'80% con condanna di a rimborsare a il CP_1 Parte_1 residuo 20% nella misura per l'intero indicata dal Tribunale di Novara e che per la quota verrà indicato in dispositivo.
13. Stante il rigetto dell'impugnazione incidentale e l'accoglimento di un motivo di impugnazione principale, anche le spese del grado debbono essere dichiarate compensate fino all'80%, con condanna di a rimborsare a controparte il residuo 20%, nella misura che verrà CP_1 indicata in dispositivo (scaglione da euro 52.001 a euro 260 mila, valori minimi, riduzione della fase trattazione/istruttoria in assenza di prove costituende).
14. Stante la totale reiezione dell'appello incidentale, sussistono i presupposti di legge perché sia tenuta a corrispondere un importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_1 versato per l'impugnazione.
Pqm
La Corte di Appello di Torino, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 140/23, così provvede:
Rigetta l'appello incidentale;
in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
• dichiara compensate fino all'80% le spese del primo grado di giudizio;
• condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, il Parte_1 residuo 20% che liquida in euro 1.932,20, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
Dichiara compensate fino all'80% le spese del grado;
pagina 28 di 29 Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, il residuo 20% Parte_1 che liquida in euro 1.217,60, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di CP_1
Così deciso dalla Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Torino nella camera di consiglio del
17.12.24.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Consigliere
Dottor Gian Andrea Morbelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 140/23 promossa da:
in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Nicolazzi e Alessandro Turchetto;
Pt_1
PARTE APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Fabrizio Negri;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di TORINO, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale riforma della sentenza n. 110/2022 emessa il 12.05.2022 dal
Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Annalisa Boido, pubblicata il
12.05.2022 e non notificata, alla luce di quanto sopra, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate e dell'ordine di esibizione e di successiva ammissione di C.T.U. come già dedotti nel ricorso di primo grado,
pagina 1 di 29 Nel merito: previo ogni utile accertamento e declaratoria del caso, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione avversaria, accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa del recesso esercitato, in data 19.06.2018, da nei confronti di dal rapporto di agenzia e/o Controparte_1 Parte_1
l'illegittimità dello stesso, nonché l'infondatezza delle contestazioni mosse all'agente dalla preponente in sede di recesso, e per l'effetto riconoscere e dichiarare tenuta, nonchè condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a norma dell'art. Controparte_1
1751 c.c. e del contratto nazionale agenti di commercio artt. 11-12 AEC INDUSTRIA o Commercio,
a favore della ricorrente delle seguenti somme dovute all'agente per indennità di mancato preavviso pari ad € 28.307,15 ex art. 11 AEC INDUSTRIA o Commercio ed art. 1750 c.c., per indennità di risoluzione del rapporto € 5.224,12 Art. 13 lett. I AEC INDUSTRIA o Commercio, per indennità suppletiva di clientela € 8.819,06 art. 13 lett. II AEC INDUSTRIA o Commercio e per indennità meritocratica € 46.964,72 ex art. 1751 c.c. o in subordine ex art. 13 lett. III-14 AEC
INDUSTRIA o Commercio, per un totale di € 89.315,05 o di quelle diverse maggiori o minori somme che saranno accertate come dovute in corso di giudizio e/o ritenute eque ai sensi di legge, tutte le somme citate oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
- accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa del recesso esercitato, in data 19.06.2018, da nei confronti della ricorrente dal rapporto di agenzia e/o l'illegittimità dello stesso, Controparte_1 nonché l'infondatezza delle contestazioni mosse all'agente dalla preponente in sede di recesso, e per l'effetto riconoscere e dichiarare tenuta, nonchè condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente delle provvigioni sull'incassato non corrisposte per l'anno 2018 per € 5.724,65 trattenute dalla preponente in compensazione di risarcimento del danno, o di quelle diverse maggiori o minori somme che saranno accertate come dovute in corso di giudizio e/o ritenute eque ai sensi di legge, oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
- accertato che nel periodo da febbraio 2016 a gennaio 2017, in costanza di regime contrattuale, in violazione dell'AEC INDUSTRIA o Commercio, ad veniva tolto da il Parte_1 Controparte_1
Comune di Oleggio, facente parte della zona esclusivamente affidata all'agente (All.to A contrattuale) per assegnarlo ad altro agente, Sig. , salvo poi riaffidarlo, a causa dei Persona_1 cattivi risultati ottenuti da quest'ultimo, ad riconoscere e dichiarare tenuta, nonché Parte_1 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 provvigioni spettanti all'agente per tale zona in tale periodo nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.,
pagina 2 di 29 - accertato che dagli estratti conti è emerso che per il cliente “La pizzeria della piazza di De
”, pur avendo un imponibile di merce venduta, non venivano mai riconosciute le Parte_2 relative provvigioni, riconoscere e dichiarare tenuta, nonché condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle provvigioni nella misura pari al 5% del fatturato dal 01.01.2017 al 31.12.2017 per € 192,00 nonché nella misura del 6% del fatturato nel 2018 per € 138,60, o quella diversa somma accerta dovuta in corso di giudizio, oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
- disporre, altresì, che la controparte provveda, senza indugio, alla restituzione della somma che
l'appellante ha versato in ottemperanza della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
In via istruttoria:
Prova per testi. Senza che ciò possa comportare alcuna inversione dell'onere della prova a favore della resistente, si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli preceduti da “Vero che” (omissis).
Si indica quali testimoni sulle predette circostanze:
- , residente in [...]
- Dott.ssa in Via Rigola, 29, Verbania. - Dott. con studio in Testimone_2 Testimone_3
Bellinzago Novarese, Via Bovio, 19.
- Sig. , residente in [...]. Controparte_2
C.T.U.
Disporsi CTU contabile, ove occorresse, finalizzata alla quantificazione delle spettanze della ricorrente a titolo di indennità ex art. 1751 c.c., a titolo di indennità di fine rapporto ex AEC
INDUSTRIA o COMMERCIO, a titolo di mancato preavviso ed a titolo di provvigioni non corrisposte anche per sottrazione di zona di competenza.
Istanza di esibizione
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si chiede inoltre ex art. 210 c.p.c. e 1749 c.c. di disporsi a carico della preponente resistente l'esibizione in giudizio degli estratti conto del venduto ed incassato da parte della preponente nella zona del Comune di Oleggio da febbraio
2016 a gennaio 2017 affidata all'agente Sig. ” Persona_1
Parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Torino
In Via preliminare e/o pregiudiziale:
pagina 3 di 29 dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della società ricorrente in relazione a somme antecedenti il 25.06.2015; dichiarare, in ogni caso, la decadenza di controparte ai sensi dell'art.
1751, V° comma c.c. dal domandare il pagamento di indennità in relazione a periodi antecedenti il
25.06.2015
Nel merito: per i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello avversario e, comunque, rigettarlo in quanto infondato, condannando parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello.
In accoglimento dell'appello incidentale tardivo riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Novara n. 110/2022 del 12.05.2022 nella parti in cui la società conchiudente è stata condannata a pagare alla società Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 2.817,11, a
[...] titolo di indennità di risoluzione del rapporto di agenzia intercorso fra le parti, oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c. nonché la somma di € 439,90, a titolo di provvigioni per l'anno 2018, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al Pa saldo;
per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla conchiudente alla società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 condannandola, in ogni caso, al pagamento delle spese di lite, confermando per il resto
l'impugnata sentenza.
Si allega (omissis).
Senza inversione alcuna degli oneri probatori, si domanda l'ammissione di prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione d'uso “vero che” (omissis).
A testi, anche in prova contraria, sugli avversi capitoli, laddove ammessi:
, c/o c/o c/o Tes_4 CP_1 Testimone_5 CP_1 Testimone_6 CP_1
presso GESTCOM S.r.l.s. con sede in Verbania;
NO ,
[...] Testimone_7 Testimone_8
c/o Wi-Tek Group srl, Via Umberto I 20 12042 bra (CN); , Presidente CNVV, c/o Testimone_9
Confindustria Novara, Vercelli e Valsesia con sede in Novara.
Si dichiara che il valore dell'appello incidentale proposto è del valore di € 3.257,01 pertanto il contributo unificato ammonta ad € 73,50”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c – premesse le vicende del Parte_1 Parte_1 contratto di agenzia relativo all'attività di commercializzazione di prodotti caseari della CP_1 stipulato in data 05.10.2012 fra e l'impresa individuale e
[...] Controparte_1 Parte_1
pagina 4 di 29 quelle del contratto di agenzia avente il medesimo oggetto sociale del primo successivamente stipulato in data 25.06.2015 senza di fatto soluzione di continuità fra e la società Controparte_1 ricorrente (società in cui, secondo la prospettazione, era stata trasformata l'impresa individuale
) - chiedeva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, di accertare Parte_1
l'illegittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia esercitato dalla Controparte_1 con comunicazione datata 11.06.2018 e ricevuta dall'agente in data 19.06.2018, recesso motivato
[.. da (presunta) indebita appropriazione di parte della merce fatturata e non consegnata al “
di e di condannare la società convenuta al pagamento a suo favore di una CP_3 CP_2 serie di somme, in parte a titolo di corrispettivi non pagati dalla preponente e in parte conseguenti alla ritenuta insussistenza di giusta causa di recesso.
Si costituiva in giudizio resistendo integralmente alle domande avversarie di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Novara, in data 12.05.2022, pronunciava la sentenza n. 110/2022 con cui - in parziale accoglimento delle domande del ricorso introduttivo - condannava a Controparte_1 pagare alla i seguenti importi: i) euro 2.817,11 a titolo di Parte_1 indennità di risoluzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.; ii) euro 439,90 a titolo di provvigioni per l'anno 2018, indebitamente compensate dalla resistente, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
c) euro 330,60, quali provvigioni dovute sulle vendite effettuate dalla ricorrente negli anni 2017 e 2018 in favore del cliente “La pizzeria della piazza di Parte_3
”, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Per le restanti questioni, il Tribunale
[...] rigettava il ricorso, compensava le spese di lite per il 20% e condannava parte ricorrente a rifondere alla resistente la residua frazione dell'80% liquidata in euro 7.724,80 oltre spese generali forfettarie e cpa e iva come per legge.
1.1.Nella predetta sentenza, il Tribunale osservava in sintesi quanto segue.
-La domanda di accertamento circa l'insussistenza della giusta causa posta a fondamento del recesso dal rapporto di agenzia era infondata perché: i) la sentenza penale di assoluzione dell non rivestiva efficacia di giudicato nel presente giudizio mancando i presupposti cui Pt_1
l'art. 654 c.p.p. subordinava l'efficacia nei procedimenti civili e amministrativi;
ii) la situazione probatoria del giudizio civile appariva differente rispetto al parallelo giudizio penale ed idonea a giustificare il recesso impugnato;
-Risultavano provati i fatti posti a base del licenziamento ossia che l avesse fatto figurare Pt_1 con la compilazione di DDT non rispondenti a realtà l'avvenuta consegna alla ditta dell di CP_2 prodotti invece trattenuti dall stesso quale modalità di “restituzione” di un prestito allo Pt_1 stesso personalmente accordato;
tale condotta risultava essere sufficiente a sostenere il recesso per giusta causa poiché idonea a travolgere il vincolo fiduciario con la preponente;
pagina 5 di 29 -La società ricorrente aveva sostenuto l'applicabilità al rapporto dell'AEC Commercio ma parte resistente, con una deduzione difensiva non contestata dalla controparte, aveva al contrario eccepito l'applicabilità ai rapporti con i propri agenti dell'AEC Industria, essendo la stessa iscritta all'odierna CNVV, la quale, a sua volta, aderiva a Confindustria che aveva sottoscritto l'AEC
Industria;
-L'avvenuto recesso per giusta causa escludeva, in primo luogo, che alla società ricorrente fosse dovuta l'indennità di preavviso attesa l'applicabilità analogica al rapporto dell'art. 2119 c.c.
Inoltre, non risultava dovuto alla società ricorrente il pagamento né dell'indennità suppletiva di clientela, né dell'indennità meritocratica in quanto il contratto si era sciolto per un fatto imputabile all'agente;
-Era invece dovuta l'indennità di risoluzione, non essendosi verificata alcuna delle ipotesi in cui l'AEC Industria la escludeva e dovendosi calcolare la stessa a decorrere dalla data di instaurazione del rapporto contrattuale con la società ricorrente (25.6.15);
-La società resistente alla cessazione del rapporto aveva trattenuto alcuni importi a compensazione del danno subito in conseguenza delle condotte della ricorrente. non CP_1 aveva dimostrato che l'agente avesse incamerato in contanti la somma di euro 439,00 e dunque tale compensazione era illegittima;
al contrario, era legittima la compensazione operata per l'importo di euro 5.288,46 perché dinnanzi a molteplici evidenze la società ricorrente non aveva provato che il corrispettivo dei prodotti trattenuti dall ammontasse ad un importo diverso Pt_1
e minore;
-Essendo le variazioni di zona consentite dai vigenti AEC, la società ricorrente non poteva pretendere il pagamento delle provvigioni il cui importo peraltro rimaneva inammissibilmente indeterminato;
-Circa il mancato pagamento delle provvigioni nella misura pari al 5% del fatturato dal
01.01.2017 al 31.12.2017 per euro 192,00 nonché nella misura del 6% del fatturato nel 2018 per euro 138,60 in relazione alle vendite effettuate al cliente “La pizzeria della piazza di De Pt_2
”, non avendo la resistente svolto alcuna contestazione, la domanda doveva essere
[...] accolta;
-Le spese andavano compensate per il 20%. Parte ricorrente, soccombente sulla maggior parte delle proprie domande, veniva condannata a rifondere la residua frazione delle spese di lite della resistente, quantificate per l'intero in euro 9.656,00, ridotto alla frazione dell'80%, pari ad euro
7.724,80, oltre spese generali forfettarie e cpa e iva come per legge.
Pa 2.Avverso detta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] come rappresentata e difesa in epigrafe, chiedendo alla Corte: Parte_1
-di accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa del recesso esercitata dalla Controparte_1 nei confronti di dal rapporto di agenzia e/o l'illegittimità dello Parte_1
pagina 6 di 29 stesso, nonché l'infondatezza delle contestazioni mosse all'agente dalla preponente in sede di recesso, condannando la al pagamento a favore del ricorrente: Controparte_1
● di un importo complessivo di euro 89.315,05 per le indennità o di quelle diverse maggiori o minori somme ritenute dovute in corso di giudizio e/o eque ai sensi di legge oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c;
● delle provvigioni sull'incassato non corrisposte per l'anno 2018 per euro 5.724,65 trattenute dalla preponente in compensazione di risarcimento del danno o di quelle diverse maggiori o minori somme ritenute dovute in corso di giudizio e/o eque ai sensi di legge oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.;
-di condannare al pagamento delle provvigioni spettanti all'appellante per il Controparte_1
che nel periodo da febbraio 2016 a gennaio 2017 in violazione dell'AEC Parte_4
Industria o Commercio veniva assegnato ad altro agente nella misura accertando in corso di causa, oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429
c.p.c.;
-di condannare accertato che dagli estratti conto era emerso che per il cliente Controparte_1 [...]
”, pur avendo un imponibile di merce venduta, non Parte_5 venivano mai riconosciute le relative provvigioni, al pagamento delle provvigioni nella misura pari al 5% del fatturato dal 01.01.2017 al 31.12.2017 per euro 192,00 nonché nella misura del 6% del fatturato nel 2018 per euro 138,60, o quella diversa somma accertanda in corso di giudizio, oltre accessori di legge;
-di disporre, altresì, che la controparte provvedesse, senza indugio, alla restituzione della somma che l'appellante aveva versato in ottemperanza della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
-in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio;
In via istruttoria:
● ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale su molteplici capitoli;
● disporsi un C.T.U. contabile ove occorresse finalizzati alla quantificazione delle spettanze al ricorrente;
● disporsi ex art. 210 c.p.c. e 1749 c.c. a carico della preponente resistente l'esibizione in giudizio degli estratti conto del venduto ed incassato da parte della preponente nella zona del Comune di
Oleggio da febbraio 2016 a gennaio 2017 affidata all'agente Sig. . Persona_1
2.1.Con il primo motivo d'appello, parte appellante lamenta la dichiarata irrilevanza nel presente giudizio della sentenza di assoluzione penale. Rileva che il Tribunale di Novara aveva Parte_1 richiamato l'art. 654 cpp per escluderne l'incidenza ma osserva che già nelle note conclusive di primo grado aveva fatto presente che, pur non essendo passata in giudicato, la sentenza doveva essere ritenuta ormai definitiva in quanto la decisione della di non costituirsi parte CP_1
pagina 7 di 29 civile impediva a quest'ultima di impugnare la sentenza di assoluzione, permanendo tale possibilità (escludendo il sig. solo in capo alla Procura del Tribunale di Novara che Pt_1 appariva però essere a favore dell'assoluzione. Pur trattandosi di un'assoluzione per assenza di prova, questa decisione era stata assunta dal giudice penale perché dall'istruttoria non era emersa prova che il sig. avesse commesso il reato i cui medesimi fatti erano stati posti alla base Pt_1 del recesso per giusta causa. La sentenza penale aveva dunque valore ai sensi dell'art. 652 c.p.p.
e dalla lettura delle motivazioni della sentenza penale e dalle dichiarazioni rese dai testi emergeva come dopo l'accollo cumulativo firmato nel marzo 2018 sia da sia da CP_3 CP_4
avendo invano cercato di recuperare il credito, aveva deciso, senza agire Controparte_1 giudizialmente, di addossare le colpe all imputando al ricorrente una falsa accusa di Pt_1 appropriazione indebita al fine di poter esercitare il recesso per giusta causa. Non vi era però stato alcun inadempimento dell'agente che potesse giustificare tale recesso poiché mancava la prova del fatto contestato e poiché la consegna della merce non rientrava tra gli obblighi dell'agente contrattualmente previsti né da quelli imposti dal contratto collettivo: il ricorrente infatti, procurando la vendita, aveva ben adempiuto ai propri obblighi contrattuali.
2.2.Con il secondo motivo d'appello, lamenta la violazione dell'art. 4 ST. LAV., del Parte_1
G.D.P.R e del Codice Privacy in merito ai tracciati GPS. Il Tribunale di Novara, oltre a sostenerne il valore probatorio, aveva rilevato l'assenza di contestazione sul punto da parte dell ma ciò Pt_1 non corrispondeva al vero avendo parte ricorrente contestato immediatamente tale produzione e avendone chiesto l'espunzione dal fascicolo. Come precisato anche in primo grado, i GPS installati sui veicoli rientravano nel primo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e non venivano considerati strumenti di lavoro bensì rappresentavano un elemento aggiunto agli strumenti di lavoro in quanto non utilizzati in via primaria per l'esecuzione di attività lavorativa ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo e produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro e, come tali, soggetti alle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 4 citato, non sussistenti nel caso di specie. Quindi, posto che i tracciati GPS non avrebbero potuto avere rilevanza a livello probatorio per quanto già delineato, le risultanze processuali non consentivano di ritenere sussistente, in maniera inequivocabile, una condotta appropriativa e, quindi, la giusta causa del recesso.
2.3.Con il terzo motivo d'appello, l'appellante prospetta l'assenza della giusta causa di recesso per appropriazione indebita di merce della Parte appellante rileva che non vi è stato Controparte_1 alcun inadempimento dell'agente tale da comportare il recesso per giusta causa poiché non solo non vi è alcuna prova del fatto contestato all'agente (ritenuta peraltro insussistente anche dal giudice penale), ma anche perché la consegna della merce non rientrava tra gli obblighi dell'agente contrattualmente previsti né da quelli imposti dal contratto collettivo per tale figura pagina 8 di 29 contrattuale. Il giudice di primo grado aveva affermato che la giusta causa non sussisteva come appropriazione indebita bensì come lesione del rapporto di fiducia tra preponente/agente avendo l in accordo con , ottenuto dei vantaggi in danno alla e Pt_1 Controparte_5 Controparte_1 aveva quindi cambiato illegittimamente ed irritualmente il motivo a fondamento del recesso.
Avendo inoltre lo stesso giudice affermato l'assenza nel caso di specie di indebita appropriazione e vigendo anche in sede di recesso il limite della immutabilità della contestazione, era evidente la contraddittorietà della sentenza. Nel caso di specie, inoltre, il recesso per giusta causa e la contestazione erano tardivi (19.06.2018) in quanto riferiti a fatti avvenuti da novembre 2017 a febbraio 2018 e conosciuti da quanto meno dal marzo 2018, ossia dalla Controparte_1 sottoscrizione dell'accollo cumulativo di debito da parte de e da parte di Controparte_6
CO S.r.l.s.
Nel caso in esame, non solo la giusta causa non sussisteva perché non vi era stato inadempimento contrattuale dell'agente ma, altresì, poiché non aveva patito alcun Controparte_1 danno in conseguenza della condotta dell'agente: Il di era un cliente “storico” della CP_3 CP_2
e con la sottoscrizione dell'accollo di debito cumulativo, unitamente a CO Controparte_1
S.r.l.s. (emittente delle 12 cambiali consegnate alla aveva coperto integralmente il CP_1 debito. Anche la consegna della merce dal cliente all essendo atto a regolare il CP_3 Pt_1 prestito tra i due, era fatto estraneo al rapporto di agenzia che non poteva certo inficiarlo o causare la lesione del rapporto fiduciario tra preponente e agente. La giusta causa di recesso, pertanto, non sussisteva, fermo restando la già eccepita tardività della contestazione e la strumentalità della stessa su molteplici fronti.
2.4.Con il quarto motivo d'appello, parte appellante rileva la continuità del rapporto di agenzia tra la ditta individuale e la ai fini del calcolo di quanto dovuto a parte appellante. La cessione Pt_1 del contratto veniva autorizzata dalla ex art. 1406 cc con tutte le conseguenze Controparte_1 previste ex lege tra cui la continuità del rapporto ed il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata fin dal primo contratto di agenzia con posticipazione alla fine del secondo.
2.5.Con il quinto motivo d'appello, rivendica il diritto, conseguente all'illegittimità del Parte_1 recesso, alla corresponsione delle indennità di preavviso e di fine rapporto ed al pagamento delle provvisioni impagate del 2018 compensate dalla a titolo di risarcimento del CP_1 presunto danno. L'appellante - che dichiara espressamente di “aderire alla prospettazione del
Giudice relativa, nel caso de quo, dell'AEC Industria” – osserva che l'art. 1751 comma II cc subordina il mancato pagamento dell'indennità ad un'inadempienza contrattuale grave al punto da far venire meno l'interesse fiduciario posto alla base del rapporto e precisa che (i) stante l'assenza di giusta causa di recesso, l'appellata deve essere condannata a versare oltre all'indennità di mancato preavviso (pari ad euro 28.307,15) ed alle provvigioni oggetto di pagina 9 di 29 compensazione relative all'anno 2018 (pari ad euro 5.724,65) anche le indennità di fine rapporto
(indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva e indennità meritocratica), che (ii) non si rinviene alcuna contestazione da parte della circa l'aumento di clientela e di Controparte_1 fatturato, che (iii) connessa a ciò vi è la perdita da parte dell'agente della clientela e delle relative provvigioni pari ad euro 56.614,29 solo nel 2017 e che (iv) si deve dunque ritenere che alla ricorrente spetti una somma corrispondente alla media annua delle provvigioni pari ad euro
46.964,72 oltre interessi e rivalutazione o al più un importo pari al 50% di tale media secondo i dettati dell'AEC applicabile.
2.6.Con il sesto motivo di appello, l'appellante lamenta il rigetto delle proprie ulteriori pretese creditorie.
Il complessivo dovuto, secondo la per le provvigioni maturate sull'incassato nel Controparte_1
2018 era pari ad euro 20.603,52 da cui venivano sottratte alcune somme la cui decurtazione veniva contestata:
● Euro 5.288,46 detratti arbitrariamente e corrispondenti al valore della merce sottratta ed Pa oggetto di rimborso a CO s.r.l.s con successivo addebito ad con fattura del Parte_1 novembre 2018.
● Euro 439,99 relative ad un presunto e mai provato pagamento della fattura n. 308/2018 che
CO s.r.l.s sosteneva di aver pagato nelle mani dell'agente, ma fatto che risultava non essere veritiero.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittima la compensazione di quest'ultima somma, ritenendo invece corretta la compensazione delle provvigioni e delle spettanze ancora dovute all'agente pari ad euro 5.288,46 relativa alla appropriazione indebita non dimostrata. Infatti, tanto il giudice penale quanto il giudice del lavoro avevano escluso l'integrazione di un'ipotesi di appropriazione indebita. A tale considerazione, di per sé già sufficiente a ritenere illegittima la compensazione suddetta, andava aggiunto che sulla nota di credito emessa dalla Controparte_1 verso la CO e citata dal giudice come prova del danno di importo pari a quella della merce, sorgevano dubbi circa la veridicità della posizione di controparte. Infatti, era stato confermato anche in sede penale come le cambiali erano andate insolute e/o protestate da parte di CO e vane erano state le ricerche dei debitori tanto che risultava inverosimile che (che Controparte_1 vantava un credito di euro 13.200,70 oltre euro 158,00 di bolli su cambiali) avesse subito non solo il mancato incasso e le conseguenti spese, ma avesse dovuto restituire anche euro 5.288,46. La non aveva subito alcun danno per la condotta dell'agente che era rimasto inoltre Controparte_1 estraneo alle trattative avvenute tra la stessa e CO e al conseguente accordo che risulta dunque inopponibile allo stesso. Il Tribunale aveva rilevato come il subentro di CO all'azienda non fosse avvenuto direttamente, ma prima con la risoluzione del contratto di CP_3 affitto di ramo d'azienda tra il e l'immobiliare e l'affitto dello stesso a CP_3 Controparte_7
e dunque non poteva imputare al proprio agente colpe circa Controparte_8 CP_1 pagina 10 di 29 scelte errate, sottraendogli provvigioni che non avevano nulla a che vedere con le vendite riferibili al In merito alla sottrazione di una zona di clientela (comune di Oleggio), parte appellante CP_3 aveva dimostrato che tale condotta era stata posta in essere dal febbraio 2016 al gennaio 2017 senza alcuna comunicazione preventiva e in seguito, in violazione dell'art. 3 AEC, la zona era stata riaffidata alla società appellante. Nel caso di specie quindi il Tribunale avrebbe dovuto condannare al pagamento delle provvigioni o quanto meno dell'indennità di mancato preavviso di due mesi ex art. 2 AEC.
2.7.Con il settimo motivo di appello, parte appellante lamenta la non ammissione delle istanze istruttorie di prova orale e di CTU, negate dal primo giudice senza alcuna motivazione ma necessarie per dimostrare la fondatezza delle proprie domande.
2.8.Con l'ottavo motivo di appello, l'appellante chiede la riforma del capo relativo alle spese di lite secondo cui spetterebbe a parte appellante la refusione delle spese nella misura dell'80%.
3. si è costituita in giudizio in data 23.03.2023 con una memoria difensiva ex art. Controparte_1
436 c.p.c e contestuale appello incidentale, chiedendo alla Corte di:
● dichiarare in via pregiudiziale la carenza di legittimazione ad agire della società ricorrente in relazione a somme antecedenti il 25.06.2015 e dichiarare, in ogni caso, la decadenza di controparte ai sensi dell'art. 1751 comma 5 c.c. dalla domanda di pagamento di indennità in relazione a periodi antecedenti il 25.06.2015;
● dichiarare nel merito inammissibile l'appello avversario e, comunque, rigettarlo in quanto infondato, condannando parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello;
● riformare integralmente in accoglimento dell'appello incidentale la sentenza del Tribunale di
Novara n. 110/2022 del 12.05.2022 nella parti in cui l'appellata è stata condannata a pagare alla società la somma di euro 2.817,11, a titolo di indennità di Parte_1 risoluzione del rapporto di agenzia intercorso fra le parti, oltre interessi di legge sul capitale rivalutato anno per anno dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c. nonché la somma di euro 439,90 a titolo di provvigioni per l'anno 2018, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla alla società Controparte_1 [...]
, condannandola, in ogni caso, al pagamento delle spese di lite, confermando Parte_1 per il resto l'impugnata sentenza;
● ammettere, senza inversione alcuna degli oneri probatori, prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sui dedotti capitoli di prova.
3.1. Sul primo motivo d'appello, parte appellata rileva che, pur in presenza di un'assoluzione penale, il Tribunale di Novara aveva correttamente affermato che la Corte di Cassazione aveva pagina 11 di 29 costantemente osservato che il giudizio di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia invece determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione o l'attribuibilità del fatto al soggetto. Gli stessi fatti possono però, come accaduto nel caso di specie, avere un rilievo nel diverso rapporto dedotto davanti al giudice civile in quanto gli addebiti mossi all pur non avendo rilevanza in ambito penale, comportano la lesione del vincolo Pt_1 fiduciario. Dalle difese di parte avversaria emerge che la società ricorrente avrebbe consentito che un soggetto già non solvibile effettuasse un numero maggiore di ordini affinché l Pt_1 attraverso le provvigioni incassate e la rivendita dei prodotti non consegnati potesse recuperare delle somme date a prestito all Parte appellata sottolinea dunque la natura confessoria di CP_2 dette circostanze.
3.2.Sul secondo motivo d'appello, parte appellata afferma la legittima acquisizione degli atti contenenti i dati GPS e osserva che risulta pacifico che parte non avendo mai Parte_1 contestato i documenti prodotti dall'appellata, abbia domandato, senza però chiarirne le basi normative, l'espunzione dei documenti relativi al GPS che, pur non essendo stato oggetto di accordo sindacale preventivo, era stato installato sul furgone. Ancorché noto quanto sostenuto dal giudice di primo grado, nel caso di specie non era comunque applicabile l'art. 4 della l. 300/1970 essendo il rapporto di agenzia stipulato fra due società. Inoltre, l'affermazione riguardante la mancanza di proporzione e di rispetto della riservatezza dell'interessato era rimasta sempre generica e sul punto dovevasi solo richiamare l'informativa circa l'installazione dei sistemi di GPS consegnata da a tutti gli agenti e la relazione tecnica della società installatrice. Controparte_1
D'altra parte, posto che parte appellante sosteneva la regolare consegna delle merci a “ , CP_3 ci si doveva domandare perché la stessa non volesse utilizzare i dati GPS prodotti in giudizio per supportare quanto affermato.
3.3. Sul terzo motivo d'appello, parte appellata, dopo aver rilevato la presenza di aspetti nuovi proposti per la prima volta in appello e afferenti la tardività del recesso e l'eccezione di proporzionalità, osserva come ancora una volta non contesti la ricostruzione dei fatti Parte_1 compiuta dal giudice di primo grado, ammettendo anzi i fatti posti alla base del recesso per giusta causa. Inoltre, dalle stesse difese ex adverso riproposte risulta che la società appellante abbia acconsentito che un soggetto ritenuto già non solvibile come l' effettuasse un numero di CP_2 ordini maggiori per permettere all attraverso le provvigioni incassate e la rivendita dei Pt_1 prodotti non consegnati di recuperare le somme date in prestito, accollando il rischio di una eventuale insolvenza alla preponente.
pagina 12 di 29 3.4. Sul quarto motivo d'appello, rileva l'esattezza della sentenza di primo grado Controparte_1 circa “l'ovvia distinzione di soggettività giuridica fra l e la società in accomandita
Pt_1 semplice” qui appellante e ribadisce di non comprendere come essa avrebbe potuto Controparte_1 indurre il sig. a costituire una società di persone, trattandosi infatti di scelte economiche
Pt_1 ed imprenditoriali che l prendeva in assoluta autonomia. Risulta dunque doveroso
Pt_1 distinguere i rapporti contrattuali intercorsi tra e la società appellante e quelli Controparte_1 intercorsi precedentemente con il solo sig. essendo i soggetti contraenti diversi (prima
Pt_1 una persona fisica e poi una persona giuridica): il rapporto di agenzia con l era cessato in
Pt_1 data 30.07.2015 ed allo stesso era stata liquidata l'indennità FIRR relativa all'anno di cessazione del rapporto. Parte appellata evidenzia ancora come parte cerchi di aggirare la Parte_1 decadenza in cui il proprio socio accomandatario era incorso ex art. 1751 comma 5 cc, rilevando al contrario una totale carenza di legittimazione ad agire in capo alla società appellante per somme antecedenti alla data di stipula del contratto di agenzia con la società esponente.
3.5. Sul quinto motivo d'appello, parte appellata osserva in primis che, ferma la giusta causa di recesso, non potrà venir versata alcuna somma in favore di parte appellante e in secondo luogo che quest'ultima, non avendo mai richiesto la modifica delle conclusioni ex art. 420 c.p.c, aveva continuato a far riferimento all'AEC Commercio seppur questo non sia mai stato applicato da
AEC, a cui spesso parte appellante si riferiva ora indistintamente, Parte_6 presentavano criteri per il calcolo delle indennità di fine rapporto non del tutto identici. Inoltre, parte appellante nel calcolare tali indennità con modalità mai specificate faceva riferimento ad anni in cui tra le parti non vi era alcun rapporto contrattuale. rileva poi come parte Controparte_1 appellante, pur avendo richiesto il pagamento di indennità con riferimento all'AEC Commercio, abbia poi calcolato l'indennità meritocratica facendo riferimento all'art. 1751 comma 3, quantificandola in importi differenti nel ricorso in primo grado (euro 49.296,58) e nelle conclusioni
(euro 46.964,72), mentre era evidente che l'agente non poteva sommare le indennità di cui all'AEC con quella prevista dalla norma codicistica che, comunque, fissa solamente il tetto massimo dell'indennità senza menzionarne il criterio di calcolo.
3.6. Sul sesto motivo d'appello, parte appellata sottolinea come parte appellante riproponga esclusivamente difese già poste in primo grado e come le variazioni di zona siano consentite dai vigenti AEC.
3.7. Sul settimo motivo d'appello, parte appellata ritiene che l'ammissione dei capitoli di prova avversari circa il recesso per giusta causa sia da ritenersi superflua.
3.8. Sull'ottavo motivo d'appello, parte appellata rileva come esso sia solamente una conseguenza, non temuta, di una possibile riforma della sentenza di primo grado. pagina 13 di 29 3.9. Con il primo motivo di appello incidentale, parte appellata lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nell'aver riconosciuto a favore della Parte_1
l'indennità di risoluzione del rapporto in applicazione dell'AEC Industria. Infatti, parte
[...] appellante anche in primo grado aveva fatto esclusivo riferimento per il calcolo delle indennità all'AEC Commercio. I criteri di quantificazione, a dispetto di quanto affermato dal Tribunale di
Novara, erano differenti nei suddetti AEC come emergeva ai sensi degli artt. 10 AEC Industria e
13 AEC Commercio. Nel caso di specie, inoltre, nulla avrebbe dovuto essere riconosciuto alla società agente attesa la condotta di concorrenza sleale menzionato dall'art. 10 AEC Industria e posta in essere da come del resto emergeva dal rilievo del Tribunale quanto CP_9 osservava che “è verosimile che l abbia rivenduto personalmente i prodotti al fine di Pt_1 ricavarne denaro”.
3.10. Con il secondo motivo di appello incidentale, si duole che il Tribunale di Controparte_1
Novara abbia ritenuto illegittima la trattenuta di euro 439,90 effettuata da sulle Controparte_1 provvigioni spettanti alla società avversaria. Parte appellata rileva la mancanza di norme che non consentano la prova per testimoni circa la circostanza che il sig. abbia trattenuto la Pt_1 somma di euro 439,90 che la CO s.r.l.s ha dichiarato di aver pagato in contanti e che appare non chiaro il motivo per cui avendo CO s.r.l.s già pagato il predetto importo Controparte_1 al sig. avrebbe dovuto pretendere tale pagamento. Pt_1
3.11. Con il terzo motivo di appello incidentale, l'appellato lamenta la mancata ammissione dei capitoli di prova indicati nella propria comparsa di costituzione avanti al Tribunale di Novara. Tale ammissione risulta indispensabile per provare la legittimità della trattenuta effettuata e per provare i fatti posti a base del recesso per giusta causa.
4. Il procedimento, assegnato alla sezione lavoro della Corte di Appello atteso che in primo grado la causa era stata trattata con il rito lavoro ex art. 409 n. 3 cpc, è stato riassegnato alla sezione
1^ civile sul rilievo che, vertendosi in materia di rapporti di agenzia tra due società, la controversia dovesse essere trattata con il rito ordinario.
Successivamente le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Il primo motivo di impugnazione di è infondato atteso che la sentenza di Parte_1 assoluzione penale del sig. (sentenza n. 2002/21) emessa dal Tribunale di Novara non fa Pt_1 stato nel presente giudizio. A tal proposito, è sufficiente richiamare le norme che prevedono l'efficacia del giudicato penale di assoluzione nei giudizi civili per rilevarne l'inapplicabilità nel caso pagina 14 di 29 di specie. L'art. 652 cpp si riferisce al "giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile": nel presente caso, il giudizio civile è promosso contro il danneggiato ( e per altro da un soggetto CP_1 terzo rispetto al giudizio penale, cioè L'art. 654 cpp - che si riferisce ai giudizi civili o Parte_1 amministrativi non di danno - prevede invece che la sentenza penale di assoluzione faccia stato
"nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale", mentre nella presente vicenda non si è costituita CP_1 parte civile e l'imputato non è l'odierno appellante. In ogni caso − ed il profilo è assorbente − entrambe le norme fanno riferimento all' "accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima” (art. 652 cpp) ovvero all' “accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”. In entrambi i casi non è considerata rilevante la pronuncia assolutoria di per sé, assunta in base ai principi e con le garanzie proprie del diritto e della procedura penale, ma l'accertamento ivi contenuto. Da ciò consegue che qualora − come nel caso di specie −
l'assoluzione sia avvenuta ai sensi dell'art. 530, c.2, cpp (“Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”) la sentenza penale di proscioglimento non spiega efficacia di giudicato nel processo civile, dal momento che il Giudice penale non ha compiuto alcun effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto della partecipazione dell'imputato (Cass. ord. n.
6593/2022).
Ciò posto, si evidenza che la sentenza penale del Tribunale di Novara ha considerato che “il compendio probatorio emerso all'esito dell'istruttoria non è infatti tale da poter giustificare, in via esclusiva … un'affermazione di responsabilità, non consentendo di ritenere certa la sussistenza di una condotta appropriativa, concretatasi nella mancata consegna di parte dei prodotti caseari destinati alla ditta e fatturati dalla nel periodo novembre 2017-febbraio CP_3 CP_1
2018” e che “alla luce delle considerazioni sopra svolte, ad avviso di questo Giudice, le emergenze processuali non consentono di ritenere sussistente, in maniera inequivocabile, una condotta appropriativa posta in essere dal prevenuto, ed inducono quindi ad accogliere la richiesta delle parti di una declaratoria di proscioglimento di , seppure con formula Parte_1 dubitativa, perché il fatto non sussiste”. Proprio sulla scorta del ragionamento svolto dal Giudice penale e considerando che il criterio di accertamento utilizzato dal giudice civile è quello del "più probabile che non" e non quello del "oltre ogni ragionevole dubbio" che presiede all'accertamento da parte del giudice penale è corretto nel caso procedere ad una autonoma valutazione dei fatti e pagina 15 di 29 delle risultanze istruttorie, come esattamente affermato dal primo giudice che, - dopo aver compiutamente esaminato anche la sentenza penale - nel provvedimento qui impugnato, scrive che “La situazione probatoria nel presente giudizio, tuttavia, appare differente e – ferma
l'inopponibilità della sentenza penale all'odierna resistente con conseguente necessità di autonomo accertamento dei fatti rilevanti in causa da parte di questo giudice - …”.
6. Infondato è anche il secondo motivo di appello formulato da e concernente i Parte_1 tracciati GPS.
Rileva in primo luogo la Corte che il primo giudice non ha detto che i DDT e i report del GPS prodotti da non sono stati contestati dalla ricorrente ma ha detto – ed è diverso - che CP_1 non sono stati contestati “nel loro significato probatorio” ma solo sotto il profilo dell'art. 4 comma
1 dello Statuto dei Lavoratori e sotto il profilo della privacy, come infatti risulta dagli atti del primo grado e in particolare dalle pagg.
7-8 della memoria 26.2.20.
Ciò posto in generale, osserva la Corte che in fattispecie di rapporto di agenzia, l'art. 4 dello
Statuto dei lavoratori non è di per sé applicabile e a maggior ragione non è applicabile quando, come nel caso di specie, l'agente è una società, con conseguente inconferenza di ogni approfondimento in punto di riconducibilità della vicenda oggetto di causa al primo o al secondo comma dell'art. 4 citato.
La questione potrebbe invece rilevare sotto il profilo della privacy, ma è pacifico e documentato in atti che ha consegnato a tutti i propri agenti l'informativa relativa alla installazione, CP_1 sui furgoni ad essi in uso, del sistema GPS Wi-Tel e che le caratteristiche tecniche dei suddetti apparati non permettevano la ripresa/trasmissione/registrazione di immagini, non consentivano la registrazione audio o l'ascolto da remoto e non permettevano il monitoraggio dello stile di guida del conducente: non solo dunque parte appellante era stata debitamente informata della installazione sul furgone che aveva in uso del sistema GPS ma questo sistema non permetteva alcuna intrusione nella sfera personale del conducente.
Le risultanze dei tracciati GPS sono dunque utilizzabili e sono rilevanti.
Infatti, seppure in sede penale i vari testi escussi si sono “rimpallati” la responsabilità dell'avvenuto controllo dei GPS, il dato è ininfluente in questa in sede civile (con conseguente irrilevanza delle stenotipie delle testimonianze assunte in sede penale, a prescindere dalla legittimità/tempestività o meno della loro produzione in questo grado) atteso che il primo giudice ha accertato – e non vi sono contestazioni sul punto - che “le risultanze derivanti dal relativo incrocio di dati [DDT e report GPS] indicano puntualmente tutte le occasioni in cui il DDT attesa come avvenuta una consegna alla pizzeria senza che il furgone vi si sia recato (6 scarichi a novembre 2017; 4 scarichi a dicembre 2017; 4 scarichi a gennaio 2018; 4 scarichi a febbraio
2028)”. Vale peraltro la pena di anticipare che, come osservato dal primo giudice a pag. 7 delle pagina 16 di 29 sentenza e come si dirà al punto 7.2. della presente sentenza, i fatti rilevanti ai fini di causa emergono ammessi/provati anche a prescindere dalle risultanze documentali dei tracciati GPS.
7. Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione afferente la giusta causa di recesso.
7.1.La vicenda che ha determinato il recesso di cui alla missiva 11.6.18 prende avvio dalle contestazione che la preponente ha ricevuto dal cliente CO in data 3.5.18 rispetto ad una serie di fatture emesse dalla società odierna appellata tra il novembre 2017 e il febbraio 2018 nei confronti dell'impresa individuale di Hamdy Mostafa. CP_3
I fatti di causa sono stati ricostruiti come segue dal primo giudice:
“CO lamentava, in particolare, che il quantitativo di merce risultante da tali fatture, del tutto sproporzionata in eccesso rispetto al fabbisogno della pizzeria, così come apprezzato nel corso della propria gestione, fosse notevolmente superiore a quello effettivamente consegnato. Mentre dai DDT richiamati nelle fatture … sarebbe risultata una media di 8-10 scarichi al mese, le visite dell avrebbero avuto in realtà cadenza decisamente inferiore e dunque ben di meno Pt_1 sarebbero state le effettive consegne di prodotti alla pizzeria. Nella lettera di recesso immediato per giusta causa contestava all'agente che le indagini internamente svolte avevano CP_1 confermato i rilievi di CO e, inoltre, addebitava all'agente di non aver fatto sottoscrivere i
DDT ai destinatari, contravvenendo ad una specifica disposizione aziendale. Su tali basi riteneva che tali fatti fossero di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto e procedeva pertanto al licenziamento in tronco. La presentazione di doglianze da parte di CO, con email del 3.5.2018, nei termini riportati nella missiva di recesso è documentata e sono pacifici in causa, oltre che anch'essi documentati, sia l'emissione delle fatture in questione da
[.. parte di nei confronti dell' quale titolare dell'impresa individuale “ CP_1 CP_10
, per un complessivo importo di euro 13.200,70, sia l'accollo liberatorio di tali fatture da CP_3 parte di CO del 28.3.2018 … con proposta di pagamento rateale tramite cambiali, accettato da . Nel presente giudizio, poi, quest'ultima ha esposto a sostegno della legittimità del CP_1 recesso di aver avviato un'attività di indagine, da cui era emerso come in alcuni giorni, in cui i
DDT attesterebbero avvenute delle consegne a favore della ditta “ , il furgone CP_3 dell stando ai dati restituiti dal sistema GPS installato sul furgone dell non Pt_1 Pt_1 fossero transitati presso la località Fondotoce, ove aveva sede la ditta. …. Tanto i DDT quanto i report del GPS sono stati prodotti in causa dalla resistente, che ha altresì analiticamente esaminato le risultanze derivanti dal relativo incrocio di dati, indicando puntualmente tutte le occasioni in cui il DDT attesta come avvenuta una consegna alla pizzeria senza che il furgone vi si sia recato (6 scarichi a novembre 2017; 4 scarichi a dicembre 2017; 4 scarichi a gennaio 2018; 4 scarichi a febbraio 2028)”…. la ricorrente nel presente giudizio non ha contestato che l Pt_1 abbia trattenuto merce acquistata dall e fatturata dalla ditta di quest'ultimo. La ricorrente, CP_2
pagina 17 di 29 tramite l medesimo che della società è socio accomandatario, ha anzi ammesso la Pt_1 circostanza, riferendo che l a causa di problemi finanziari personali, aveva chiesto e CP_2 ottenuto dall nel 2017 un prestito di circa 5000 euro che, tuttavia, non era riuscito a Pt_1 restituire, dichiarandosi pertanto pubblicamente disponibile a rientrare del debito mediante acquisti mensili di quantitativi di merce maggiori rispetto alle sue effettive esigenze, quantitativi che l avrebbe potuto trattenere, ritenendosi esonerato dalla consegna, fino al completo Pt_1 ristoro della somma prestata”.
Sono questi dunque gli elementi fattuali che hanno determinato il primo giudice a ritenere
“legittimo il recesso immediato del committente dal rapporto di agenzia” e che parte appellante non contesta (tranne, ma si è già detto delle loro legittimità e rilevanza, i report del GPS) ma ne
(ri)fornisce una diversa lettura che però non scalfisce il quadro probatorio emerso in primo grado.
Si tratta infatti di elementi per così dire “di contorno”, tutti già sottoposti al (ed esaminati dal)
Tribunale di Novara, che li ha valutati con precisione e rigore: “Parte ricorrente ha inteso sostenere … la strumentalità della contestazione mossagli, evidenziando come l' mai abbia CP_2 contesto le fatture in questione, siccome ben consapevole del debito contratto, suggerendo altresì
l'interesse di CO a sottrarsi alle obbligazioni accollatesi sulla base di un rilievo del tutto opinabile anche perché dipendente dalle modalità di gestione dell'attività, ossia l'asserito minor quantitativo di prodotti utilizzato da essa CO, rispetto a quello fatturato nei mesi Parte_7 precedenti. La ricorrente ha inoltre evidenziato come sulla base di tale contestazione CP_1 avrebbe rinunciato a far valere i propri crediti anche nei confronti del debitore originario, non liberato in sede di adesione all'accollo, preferendo presentare invece denuncia querela nei confronti dell per il reato di appropriazione indebita, al solo scopo, assume la ricorrente, Pt_1 di giustificare il recesso intervenuto. I rilievi della ricorrente non tengono in debito conto che la condotta dell ha portato , di fatto, ad emettere fatture per merce in effetti non Pt_1 CP_1 consegnata al cliente bensì trattenuta dall'agente e infine non pagata da alcuno (circostanza emersa anche nel giudizio penale) ciò a prescindere alla necessità di chiarire i rapporti esistenti tra
l'originario debitore e l'accollante (in particolare, a prescindere dalla necessità di stabilire se
CO fosse all'oscuro delle mancate consegne e le abbia, in effetti, scoperte solo una volta effettivamente subentrata nelle gestione del locale o se, essendone al corrente sin dall'origine abbia preordinato la futura sottrazione agli impegni assunti con l'accollo mediante la contestazione in esame). Alla luce di quanto riferito dalla stessa parte ricorrente, non assume rilievo che la merce in questione sia stata regolarmente fatturata e che l mai abbia contestato la CP_2 sussistenza e l'entità del proprio debito. E' evidente, infatti, l'interesse dello stesso nell'operazione tramite la quale egli ottenne il trasferimento di un proprio debito personale sull'attività imprenditoriale che era in fase di cessione a terzi. La società ricorrente poi non considera che
CO non si è limitata a rilevare la sproporzione tra la quantità dei prodotti ordinata (e fatturata) e quella effettivamente necessaria – secondo una valutazione che in astratto potrebbe
pagina 18 di 29 avere qualche margine di opinabilità ma che certo non lo ha in concreto nel presente giudizio, visto che è pacifico che l non abbia ordinato merce superiore al fabbisogno – ma ha CP_2 contestato lo scarico di merce apparentemente avvenuto come da DDT per un numero di volte maggiore rispetto alle visite del venditore presso il locale, dato anch'esso, come si è detto, non solo riscontrato dalle indagini interne della resistente, ma pure pacifico in causa. Certo non si può addebitare alla resistente, allora, di aver proposto denuncia querela per i fatti in questione, senza azionare preventivamente il debito nei confronti dell' iniziativa peraltro verosimilmente CP_2 destinata all'insuccesso, considerando a tace d'altro, l'incapacità dello stesso di restituire il prestito all solo pochi mesi prima e l'intervenuto accollo da parte di CO del debito di cui alle Pt_1 fatture in questione – e senza approfondire i rapporti tra e l'Handy, confidando che un Pt_8 simile approfondimento, ove rilevante, fosse effettuato nella debita sede penale. La stessa parte ricorrente, poi, mentre intenderebbe suggerire la sussistenza di un interesse in capo alla stessa
nel contestare alla la fornitura di prodotti per quantità esorbitanti e non Pt_8 CP_1 integralmente consegnate (il che, lo si ribadisce, è stato riconosciuto) ha notato come detta contestazione sia avvenuta dopo che la prima cambiale era stata verosimilmente già incassata dalla resistente, e dunque in un tempo non (del tutto) sospetto. Volendo sottrarsi a un proprio impegno, magari sulla base di un piano preordinato, infatti, CO avrebbe potuto anticipare la contestazione anche rispetto a detto pagamento, il che indurrebbe a ritenere che l'accollatante abbia a propria volta a posteriori ricostruito la vicenda notando gli ammanchi. Non si può fare a meno di rilevare, in ogni caso, che se dovesse davvero giungersi ipotizzare addirittura la contiguità tra le condotte dell' e quelle di che la società ricorrente intenderebbe CP_2 Pt_8 suggerire con i propri rilievi, ciò renderebbe semmai più grave la posizione dell prestatosi Pt_1
a un simile articolato accordo ai danni delle preponente”.
Nessuna delle considerazioni della società appellante è nuova e/o idonea a incrinare la motivazione del primo giudice che, come si è detto, le ha già tutte compiutamente esaminate e respinte con una motivazione del tutto esaustiva e coerente con gli atti di causa e anche nessuna delle prove orali dedotte e riproposte in appello è ammissibile o conferente al punto oggetto di doglianza (come meglio infra esaminando lo specifico motivo di appello).
7.2. Consapevole di ciò, parte appellante sostiene che il primo giudice ha irritualmente cambiato il motivo di recesso con ciò violando il principio della immodificabilità della contestazione, afferma che il recesso è stato intimato tardivamente e che comunque non sussiste la gravità indicata dal
Tribunale di Novara e riafferma non vi è stato alcun inadempimento da parte dell'agente ai suoi obblighi contrattuali o legali.
Nessuno dei profili sopra indicati è fondato.
Quanto al primo rilievo, si premette che il recesso di cui alla missiva 11.6.18 è stato intimato in quanto “ ha contestato che il quantitativo di merce risultante dalle sopracitate CP_11
pagina 19 di 29 fatture, manifestamente sproporzionato rispetto al normale fabbisogno della pizzeria, è di molto superiore rispetto a quello effettivamente consegnato e fatto notare, a dimostrazione che la vicenda presenta lati oscuri, che dai DDT richiamati nelle fatture risulterebbe una media di 8/9/10 scarichi di merce al mese, quando in realtà le visite del venditore, sig. avevano Parte_1 pacificamente cadenza settimanale;
ciò evidentemente implica l'indebita appropriazione da parte
Vostra di tutta la merce che, pur regolarmente fatturata, non è mai pervenuta al cliente finale” e in quanto “Il fatto poi che, come si è verificato, contravvenendo ad una specifica disposizione aziendale, nella quasi totalità dei casi abbiate omesso di far sottoscrivere ai destinatari i documenti di trasporto, oltre a gettare ombre sulla Vostra condotta, costituisce di per sé un gravissimo inadempimento che preclude all'azienda la possibilità di contrastare adeguatamente le contestazioni dei clienti in ordine alle consegne, rende assai più difficoltosa l'attività di recupero crediti”.
Ora, a sostegno del proprio rilievo parte appellante richiama un passaggio della motivazione del primo giudice laddove, trattando delle indennità richieste dall'agente, viene osservato che “la condotta posta a fondamento del recesso, infatti, non è assimilabile all'indebita appropriazione di somme, non solo perché l si è avvantaggiato di prodotti e non di denaro, ma soprattutto Pt_1 perché essa non è consistita, giuridicamente, nella diretta appropriazione degli stessi (ai danni di
, che li aveva ormai venduti) bensì nel farsi rimettere dall'acquirente – che non li ha CP_1 pagati (come era prevedibile che accadesse (escludendo il preventivo accordo in tal senso) – prodotti da costui tuttavia in effetti acquistati. Trattasi dunque di condotta che, pur non meno intensamente lesiva del vincolo fiduciario con la preponente, come si è evidenziato, non appare riconducibile a quella prevista dalla norma contrattualcollettiva”, ma la prospettazione difensiva non coglie nel segno.
E' infatti pacifico in giurisprudenza che la violazione del principio di immutabilità della contestazione è riscontrabile solamente allorquando vi sia stata una sostanziale modifica della fattispecie e il quadro di riferimento sia sostanzialmente differente da quello posto a fondamento della sanzione, tanto da andare a ledere il diritto alla difesa del dipendente;
la Suprema Corte ha poi da tempo affermato che “il principio della immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi della L. n. 300/70, art. 7, attiene alla relazione tra i fatti contestati e quelli che motivano il recesso e, pertanto, non riguarda la qualificazione giuridica dei fatti stessi, in relazione all'indicazione delle norme violate” (Cass. n. 7105/1994). Il Tribunale di
Novara ha fatto buon governo delle regole sopra delineate, perché non ha contestato CP_1 all'agente una qualificazione giuridica ma specifici addebiti, di talché “in definitiva, non è rilevante se le condotte dell integrino o meno il reato di appropriazione indebita”: non vi è dunque Pt_1 stato alcun mutamento della fattispecie perché, come ancora osservato dal primo giudice, “La circostanza poi che l (in accordo con l abbia ottenuto detti vantaggio tenendo i Pt_1 CP_2 comportamenti addebitatigli esclude che il preponente abbia indebitamente mutato, solo nel
pagina 20 di 29 presente giudizio, la causa posta a fondamento del recesso: ciò che al limite è mutato nel presente giudizio – solo in ragione delle ammissioni del ricorrente – è il contesto in cui collocare dette condotte, in quanto tali da ritenersi dimostrate e non meno lesive del rapporto fiduciario che deve sussistere tra l'agente e il preponente”.
Quanto alla asserita tardività del recesso, su cui per vero neppure parte appellante insiste limitandosi invece ad una mera enunciazione, la Corte osserva che per quanto risulta in atti i fatti addebitati all'agente sono stati conosciuti dalla preponente ad inizio maggio 2018, a seguito della pec della cliente CO ed il recesso è stato intimato con missiva 11.6.2018, cioè circa un mese dopo, di talché l'infondatezza di questa difesa emerge da sola. Ma la conclusione non cambierebbe neppure se si potesse considerare la data indicata da parte appellante - fine marzo
2018, momento della sottoscrizione dell'accollo cumulativo del debito da parte di CP_5
e CO srls - dovendosi escludere che anche un periodo di circa due mesi e mezzo,
[...] sia eccessivo o sproporzionato nel caso di specie.
Si deve infine escludere la asserita mancanza di gravità dei comportamenti dell'agente e la dedotta circostanza che gli stessi non sarebbero in contrasto con gli obblighi contrattuali o di legge dell'agente. Anche su questo punto la ratio decidendi del primo giudice è accurata, puntuale e del tutto coerente con le emergenze di causa, mentre le deduzioni difensive di parte appellante – tese sostanzialmente a ricondurre quanto avvenuto ad una vicenda personale tra l e l Pt_1 CP_12 che non interferirebbe con il rapporto di agenzia – appaiono avulse dalla effettiva dinamica dei fatti e prescindono dalle motivazioni esplicitate dal Tribunale di Novara: “A sostenere il licenziamento per giusta causa, infatti, è sufficiente in quanto condotta di per sé idonea a travolgere il vincolo fiduciario con la preponente, l'avere pattuito con un soggetto Pt_1 palesemente e dichiaratamente insolvente, come era l' quale modalità di
d'accordo con l'acquirente, non considera la ricostruzione di fatto, né il significato della vicenda.
Deve ritenersi pacifico che gli agenti della , dotati di furgone refrigeratore, di fatto si CP_1 occupassero anche delle consegne, giacché altrimenti sia l nel giudizio penale, sia Pt_1 Pt_1
pagina 21 di 29 nella presente causa si sarebbero limitati a opporre che delle consegne si occupavano altri, essendo perciò escluso che il primo potesse appropriarsi di alcunché. Dall'ammissione della ricorrente che l avesse concordato con l di <trattenere senza obbligo di pt_1 cp_2 consegna> i prodotti caseari in questione, fino al ristoro del debito del secondo discende l'implicito riconoscimento (anche a prescindere dalla risultanze documentali tratte dalla geolocalizzazione) che il primo, in effetti, non abbia consegnato e, pertanto, della non rispondenza al vero dei ddt relativi alle merci trattenute, tutti regolarmente compilati sebbene solo una parte dei prodotti fosse pervenuta all Il nucleo della contestazione, poi, non è in sé l'inadempimento CP_2 dell'obbligo di consegna, quanto piuttosto il fatto che l all'insaputa e in danno della Pt_1
, privandola di strumenti di tutela, si sia avvantaggiato di prodotti di quest'ultima, CP_1 garantendo all contestualmente la liberazione del debito che costui aveva nei confronti CP_2 dell . Pt_1
8. Con il quarto motivo di impugnazione, contesta la sentenza del Tribunale di Novara Parte_1 CP_ nella parte in cui ha escluso la continuità del rapporto di agenzia tra la individuale e Pt_1 Par la odierna appellante in quanto “posta infatti l'ovvia distinzione di soggettività giuridica fra
l e la società in accomandata semplice di cui lo stesso è socio accomandatario, la Pt_1 circostanza che pure sia stata la preponente a
e il passaggio a quest'ultimo del rapporto di agenzia già facente capo all'impresa individuale, così come la circostanza che non vi sia stata cesura nel passaggio, neppure di un giorno, non implicano alcuna unicità di rapporto, salva l'allegazione e prova – nella specie mancante – della fittizietà del rapporto societario” e parte appellante adombra che vi sia stata una cessione del contratto ex art. 1406 c.c. autorizzata da la quale avrebbe anche “caldeggiato” la costituzione della CP_1 sas.
Il motivo è infondato.
E' pacifico in atti che il contratto di agenzia tra l'odierna appellante e 26.5.15 è stato CP_1 preceduto da un contratto di agenzia stipulato in data 5.10.12 fra e , CP_1 Parte_1 ma dagli atti di causa (visura CCIAA di Novara) non risulta alcune “trasformazione” dell'impresa individuale in sas. Si tratta dunque di soggetti diversi e di rapporti contrattuali distinti, non vi è prova documentale in atti che, come sostiene l'appellante, tale trasformazione sia stata
“caldeggiata” dalla preponente e il capo di prova orale dedotto sul punto (capo 4: “il passaggio del contratto di agenzia da ditta individuale a società sopracitato avveniva senza soluzione di continuità e veniva autorizzato dalla mandante che sottoponeva all'agente il nuovo contratto da sottoscrivere senza soluzione di continuità”) da un lato, riguarda circostanze pacifiche e, dall'altro, non prova che vi sia stata alcuna interferenza di nella scelta imprenditoriale di CP_1
e/o che si configuri la fittizietà del soggetto societario. Pt_1
pagina 22 di 29 9. Il quinto motivo di appello formulato da è afferente le indennità spettanti all'agente ma Pt_1 non riconosciute dal primo giudice e deve essere esaminato congiuntamente al primo motivo di appello incidentale di afferente l'avvenuto riconoscimento alla società agente della CP_1 indennità di risoluzione del rapporto.
9.1.In via preliminare la Corte dà atto che l'aver parte appellante invocato (e anzi, espressamente riconosciuto come applicabile al caso) in questo grado di appello l'AEC Industria in luogo dell' AEC
Commercio non costituisce domanda nuova;
del resto, il richiamo all'AEC Industria era già stato formulato in primo grado da ed era stato riconosciuto fondato e recepito dal primo CP_1 giudice.
9.2. L'appello principale è fondato sostanzialmente sul fatto che, una volta ritenuta infondata la giusta causa di recesso, spetta all'agente il pagamento delle indennità di fine rapporto previste dalla legge e dall'AEC applicabili a caso di specie.
Nel caso però sono stati respinti i relativi punti di impugnazione e pertanto, una volta accertati, come qui avvenuto, il grave inadempimento dell'agente e la giusta causa di recesso, non spettano all'agente né la indennità di preavviso (dato assolutamente pacifico) né quelle suppletiva di clientela e meritocratica. Il rigetto delle istanze della odierna appellante in punto di indennità suppletiva e di indennità meritocratica sono state peraltro escluse dal primo giudice proprio sulla base dell'AEC Industria e dell'art. 1751 che in questa sede Ae. Com. richiama: “Tanto la prima
(l'indennità computata in percentuale sull'ammontare delle provvigioni corrisposte all'agente in corso di rapporto o comunque allo stesso dovute sino alla cessazione dello stesso – art. 10, II, lett. A AEC Industria), quanto la seconda (l'indennità è dovuta a condizione che l'agente abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziale vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti – art. 10, II, lett. A AEC Industria) non sono infatti dovute se il contratto si scioglie per un fatto di imputabile all'agente, come certamente è
l'inadempimento di tale gravità da giustificare l'immediata risoluzione del rapporto (così il richiamato art. 10 AEC Industria). La disciplina è pertanto confermativa di quanto previsto in via generale dall'art. 1751 c.c. – cui le parti contrattuali hanno dichiaratamente inteso dare attuazione, in senso migliorativo per l'agente – a norma del quale l'indennità legata all'incremento degli affari del preponente, che ridondi a vantaggio di quest'ultimo anche dopo la cessazione del rapporto non è dovuta quando il preponente, risolve il contratto per una inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la su gravità, non consenta al prosecuzione del rapporto> (co.2.)”.
Il motivo di appello è dunque infondato e viene respinto.
pagina 23 di 29 9.3.Parimenti da respingersi è il primo motivo di appello incidentale afferente l'avvenuto riconoscimento all'agente dell'indennità di risoluzione, “indennità erogata mediante gli accantonamenti eseguiti presso l'apposito fondo gestito da Enasarco, di matrice negoziale, la cui disciplina si rinviene – sia pure con il limite dell'inderogabilità in sfavore dell'agente, di cui all'art.
1751, ultimo comma c.c. – nell'AEC di riferimento”. censura la decisione del primo giudice in quanto - pur avendo il Tribunale rilevato CP_1 che l'art. 10, paragrafo I dell'AEC stabilisce che tale indennità non sia dovuta quando lo scioglimento è avvenuto per iniziativa della mandante a causa di indebita ritenzione di somme, per concorrenza sleale o per violazione del vincolo di esclusiva da parte dell'agente e pur avendo il
Tribunale osservato che “l'ingente quantità di merce mai consegnata nel breve periodo di pochi mesi sia suggestiva del fatto che l l'abbia rivenduta a terzi, trattandosi di prodotti freschi Pt_1
e dunque deperibili …” – non ne ha tratto le giuste conseguenze e cioè che l non può che Pt_1 aver rivenduto la merce e che l'attività di rivendita non può che costituire concorrenza sleale nel senso indicato dall'art. 10 citato.
La prospettazione è infondata perché trascura di considerare quanto condivisibilmente scritto in proposito dal primo giudice quando osserva che “la resistente non ha tuttavia allegato, né dimostrato alcun elemento che, quanto meno in via indiziaria, induca a ritenere che sia stata posta in essere dall'agente una concorrenza sleale. Sarebbe stato sufficiente a escludere la ricorrenza di tale ipotesi, ad esempio, la circostanza che l avesse avuto cura di Pt_1 provvedere allo smercio in altra zona territoriale rispetto a quella in cui si colloca la normale e prevalente clientela della società preponente”, inciso, quest'ultimo, che non può ritenersi superato dal richiamo di al punto 3 del contratto di agenzia (laddove fa divieto all'agente di CP_1 promuovere vendite fuori del territorio contrattuale e con clientela estranea ai limiti di applicazione del contratto); la violazione del contratto, infatti, non integra di per sé concorrenza sleale che, anche nell'area di atipicità di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c., richiede pur sempre una situazione di concreta concorrenza e quindi, per usare le parole del Tribunale, una attività nella
“zona territoriale rispetto a quella in cui si colloca la normale e prevalente clientela della società preponente”, di cui però non vi è qui prova in atti.
Anche nel presente grado, infatti, non sono state portate all'attenzione della Corte evidenze che comprovino la tesi di - come osservato dal Tribunale “trattandosi di fatto impeditivo CP_1 del diritto dell'agente, che insorge in virtù del mero scioglimento del rapporto, sarebbe stato onere della ricorrente dare puntuale allegazione e dimostrazione del relativi elementi costitutivi” – e il capo di prova n. 11 dedotto sul punto (“Il sig. nel mese di giugno 2018 confessava Parte_1 gli addebiti che gli venivano contestati, ovvero la compilazione di falsi DDT e la mancata consegna della merce al cliente “ rivenduta poi, per altri canali, nel mese di giugno 2018, ai sig.ri CP_3
e , rispettivamente Responsabile Commerciale e Amministratore della Parte_10 Tes_4 convenuta”) è completamente generico nel punto qui rilevante e dunque inammissibile.
pagina 24 di 29 Part 10. Con il sesto motivo di appello Com si duole in primis della compensazione operata dal primo giudice relativamente all'importo di euro 5.288,46 (pari alla nota di credito operata da
CO). Il motivo deve essere esaminato congiuntamente al secondo motivo di appello incidentale con il quale lamenta invece la compensazione operata dal Tribunale CP_1 relativamente all'importo di euro 439,99.
10.1. Per quanto riguarda l'importo di euro 439,99. il Tribunale ha osservato che “la resistente ha infatti rinunciato a pretendere il pagamento da parte di CO sulla base di una mera dichiarazione di avvenuto pagamento nelle mani dell'agente. Ora, a prescindere dalla considerazione che la parte neppure ha precisato che detta modalità fosse conforme agli accordi intercorsi con la cliente (potendo altrimenti eccepire l'avvenuto cattivo pagamento nelle mani dell'agente e pretendere l'adempimento da parte del debitore), in ogni caso la resistente non può pretendere di addossare la perdita all sulla base delle mera dichiarazione di CO, Pt_1 senza che la stessa sia stata in grado di comprovare il pagamento con l'esibizione di una ricevuta
o, comunque, altrimenti che con la propria dichiarazione (quale quella che la resistente ha chiesto di introdurre in causa mediante l'audizione testimoniale del legale rappresentante). L'avvenuto incameramento da parte dell di una somma in contanti spettante alla – Pt_1 CP_1 esulante, peraltro, dalla principale vicenda oggetto di causa – non può, dunque, ritenersi dimostrata, né lo sarebbe stata anche assumendo le prove orali richieste sul punto dalla resistente. La scelta di di soprassedere dalla propria pretesa di adempimento nei CP_1 confronti di CO rappresenta di conseguenza una scelta del creditore verosimilmente dettata dall'emersione della vicenda di cui qui si discute ma non addebitabile a o all . Pt_1 Pt_1 contrasta questo punto della sentenza sostanzialmente perché il Tribunale di Novara CP_1 non ha ammesso la prova dedotta sul punto in quanto “non è dato comprendere sulla base di quale norme non sia consentito all'esponente di provare, per testimoni, la circostanza che il sig. abbia trattenuto la somma di euro 439,99 che il cliente CO srls ha dichiarato di Pt_1 avergli pagato in contanti”, ma la doglianza è infondata.
Il relativo capo di prova n. 10 (“A detta somma va aggiunto l'importo di euro 439,99 di cui alla fattura n. 308/2018 che ha dichiarato di aver pagato in contanti al sig. ) è CP_4 Pt_1 infatti totalmente generico e decontestualizzato da circostanze di tempo e di luogo e dunque non ammissibile.
Il secondo motivo di appello incidentale deve dunque essere respinto.
10.2. La Corte ritiene infondata anche speculare doglianza di , laddove la stessa lamenta Pt_1 che il primo giudice – con la seguente motivazione: “E' dimostrato che l abbia trattenuto Pt_1 per sé ingenti quantità di prodotti mai consegnati a che CO, quale affittuaria CP_3
pagina 25 di 29 dell'azienda (sia pure con il passaggio intermedio dell'Immobiliare Franco Moschillo srl, pubblicato nel RI in data 12.7.18) è divenuta cessionaria da tale data dei relativi crediti a norma dell'art.
2559 c.c. (e tale era all'atto dell'emissione della nota di credito); che, in assenza di positiva prova della connivenza o, addirittura, dell'accordo di CO, rispetto alle condotte dell' e CP_2 dell risulta giustificata la scelta di di desistere da eventuali iniziative attive di Pt_1 CP_1 tutela delle proprie pretese di pagamento, dal momento che diversamente si sarebbe esposta ad agire per ottenere il corrispettivo di merce di cui non avrebbe potuto provare la consegna (anzi, certamente non consegnata); che l'avvenuta emissione di nota di credito in favore di CO è documentata e che dunque è provata la perdita del corrispondente incasso. A fronte di tali elementi, sarebbe stato onere della società ricorrente allegare e dimostrare che il corrispettivo dei prodotti trattenuti dall ammontasse a diverso e minore importo, onere invece non Pt_1 soddisfatto” – abbia ritenuto legittima la compensazione per l'importo di euro 5.288,46.
Che l abbia trattenuto per sé merce venduta e fatturata a per rientrare di un Pt_1 CP_3 debito che l' aveva contratto con lui è dato pacifico ed accertato in causa e non è revocabile CP_2 in dubbio che spettasse alla società agente provare che la merce trattenuta dal socio accomandatario ammontava ad un importo diverso e minore rispetto a quello sopraindicato. Part In questo contesto, le argomentazioni di –sostanzialmente che è inverosimile che Pt_1
, che vantava un credito di euro 13.200,17 (oltre ai bolli su cambiali), abbia subito il CP_1 mancato incasso e abbia addirittura pagato l'importo di cui si discute - sono meramente speculative e dunque ininfluenti. Parimenti inconsistente è l'argomentazione afferente l'asserita inopponibilità dell'accordo alla società attrice, avendo il primo giudice ben Controparte_14 logicamente motivato sulle dinamiche che hanno determinato la convenuta ad emettere la nota di credito a favore di CO e sulla riconducibilità all del danno subito dalla preponente. Pt_1
10.3. Sempre con il sesto motivo di impugnazione, la società appellante si duole anche del mancato accoglimento, in primo grado, della domanda di condanna della preponente al pagamento delle provvigioni afferenti la zona Comune di Oleggio per un periodo di undici mesi, zona che le era stata sottratta per affidarla ad altro agente tra il 2016 e il 2017 e successivamente restituita a causa dei cattivi risultati ottenuti da quest'ultimo.
E' pacifico in causa che per le variazioni di zona si debba fare riferimento ai vigenti AEC e tanto quello del Commercio quanto quello dell'Industria definiscono tre categorie di variazioni: ● di lieve entità, quando comportano una riduzione delle provvigioni compresa tra lo 0 e 5 per cento
(contratto Commercio e Industria); ● di media entità, quando comportano una riduzione delle provvigioni tra 5 e 20 per cento (contratto Commercio) o tra il 5 e 15 per cento (contratto
Industria); ● di sensibile entità, quando comportano una riduzione delle provvigioni superiore al
20 per cento (contratto Commercio) o superiore al 15 per cento (contratto Industria). Il dato da tenere in considerazione per il calcolo sono le provvigioni di competenza dell'agente nei 12 mesi pagina 26 di 29 antecedenti la variazione e la preponente può realizzare le variazioni di lieve entità senza preavviso, le variazioni di media entità con un preavviso tra i due e i quattro mesi e le variazioni di sensibile entità con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.
Nel caso di specie non vi è prova che vi sia stato un preavviso e ribadisce che CP_1
l'agente mai ha comunicato di non accettare la variazione ma quel che conta, ai fini di causa, è che il preavviso poteva anche legittimamente non esserci se si trattava di una variazione di lieve entità nel senso sopra indicato. Ora, la prova della sussistenza di una variazione necessitante di preavviso doveva essere fornita da , la quale poteva fornirla (i dati sull'incidenza delle Pt_1 provvigioni della zona sulle provvigioni complessive dell'agente nell'anno precedente sono certamente a mani dell'odierna appellante principale) ma non lo ha fatto, limitandosi a richiedere al giudice di ordinare a controparte l'esibizione in giudizio degli estratti conto del venduto ed incassato dalla preponente nella zona “Comune di Oleggio” tra il febbraio 2016 e il gennaio 2017, esibizione palesemente inutile posto che non è stato provato l'an, cioè il buon diritto della richiesta;
e detta prova, si torna a ripetere, doveva e poteva essere fornita da Parte_1
Anche per questo profilo il sesto motivo di impugnazione deve essere respinto.
11. Il settimo motivo di impugnazione di concerne la mancata ammissione del mezzi Parte_1 istruttori e deve essere esaminato congiuntamente al terzo motivo di impugnazione incidentale di parimenti concernete la mancata ammissione delle prove dedotte. CP_1
Entrambi i motivi di impugnazione sono infondati.
Quanto alle prove orali dedotte dalla società agente: il capo n. 1 è documentale;
il capo n. 2 è in contrasto con la visura CCIA per la parte afferente la “trasformazione” e conseguentemente irrilevante per la seconda parte;
il capo n. 3 è documentale;
del capo n. 4 si è già detto al punto
8; i capi da n. 5 a n. 9 sono documentali;
i capi da n. 10 a n. 12 sono irrilevanti;
i capi n. 13 e n.
14 sono documentali;
il capo n. 15 è pacifico;
il capo n. 16 è documentale;
il capo n. 17 è irrilevante;
i capi nn. 18 e 19 sono documentali;
il capo n. 20 è pacifico;
il capo n. 21 in parte è documentale ed in parte è irrilevante;
il capo n. 22 è pacifico;
i capi nn. 23 e 24 sono irrilevanti;
i capi nn. 25-32 sono in parte documentali ed in parte irrilevanti.
Dell'ordine di esibizione si è già detto al punto 10 e non deve essere disposta la Ctu stante il rigetto dei motivi di impugnazione.
Quanto alle prove orali dedotte dalla società preponente:
i capi nn. 1 e 2 sono documentali;
il capo n. 3 è pacifico;
il capo è pacifico;
il capo 4 bis non è rilevante;
i capi nn. 5 e 6 sono documentali;
i capi nn. 7 e 7 bis sono pacifici;
i capi nn. 7 ter e 7 quater sono documentali;
il capo n. 8 è pacifico;
il capo n. 9 è documentale;
del capo n. 10 si è già detto al punto 10.1.; del capo n. 11 si è già detto al punto 9.3.; i capi nn. 12 e 13 non sono contestati.
pagina 27 di 29 12. E' invece fondato l'ottavo motivo di impugnazione dell'appellante principale in quanto la stessa, seppure largamente, non è risultata totalmente soccombente e ha visto riconosciute alcune sue richieste economiche. Le spese del grado debbono dunque essere dichiarate compensate nella misura dell'80% con condanna di a rimborsare a il CP_1 Parte_1 residuo 20% nella misura per l'intero indicata dal Tribunale di Novara e che per la quota verrà indicato in dispositivo.
13. Stante il rigetto dell'impugnazione incidentale e l'accoglimento di un motivo di impugnazione principale, anche le spese del grado debbono essere dichiarate compensate fino all'80%, con condanna di a rimborsare a controparte il residuo 20%, nella misura che verrà CP_1 indicata in dispositivo (scaglione da euro 52.001 a euro 260 mila, valori minimi, riduzione della fase trattazione/istruttoria in assenza di prove costituende).
14. Stante la totale reiezione dell'appello incidentale, sussistono i presupposti di legge perché sia tenuta a corrispondere un importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_1 versato per l'impugnazione.
Pqm
La Corte di Appello di Torino, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 140/23, così provvede:
Rigetta l'appello incidentale;
in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
• dichiara compensate fino all'80% le spese del primo grado di giudizio;
• condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, il Parte_1 residuo 20% che liquida in euro 1.932,20, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
Dichiara compensate fino all'80% le spese del grado;
pagina 28 di 29 Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, il residuo 20% Parte_1 che liquida in euro 1.217,60, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di CP_1
Così deciso dalla Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Torino nella camera di consiglio del
17.12.24.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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