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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/12/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 6061/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 18 ottobre 2023
da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , e tutti Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
rappresentati e difesi dall'avv. RE AR, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORI
contro
quale procuratrice speciale di Controparte_1 Controparte_2
unipersonale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Sardi e Luisa
Gottardo, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: Contratti bancari
Conclusioni
per gli attori: “Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa,
l'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione del diritto di credito
1 vantato in via solidale in origine da ed Controparte_3
oggetto di cessione pro-soluto a del 5.12.2022, nei confronti Controparte_2
dei sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e . Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Conseguentemente, dichiararsi che nulla è dovuto dai sigg.ri Pt_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e nei confronti di
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_2
per i motivi dedotti in giudizio nonché a qualsivoglia altro titolo, ragione e/o causa.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali”;
per la convenuta: “Preliminarmente, accertare la titolarità del credito in capo all'odierna convenuta;
- nel merito, rigettare le domande attoree poiché del tutto inammissibili/infondate/pretestuose, per tutto quanto esposto in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e hanno citato in giudizio, davanti al Tribunale di
[...] Parte_7
Padova, per sentir dichiarare l'intervenuta prescrizione del Controparte_2
credito originariamente vantato da ed Controparte_3
oggetto di cessione pro soluto alla ridetta nei confronti degli Controparte_2
attori medesimi.
A fondamento della propria domanda hanno dedotto di avere ricevuto da parte di una diffida ad adempiere datata 24 maggio 2023 per il Controparte_2
pagamento di € 326.535,98 in cui si precisava che il credito era stato acquistato pro soluto, ai sensi degli artt. 1-4-7- legge n. 130/1999; hanno
2 dedotto, altresì, che aveva ottenuto l'emissione del decreto CP_3
ingiuntivo n. 2850/2012 per l'importo di € 324.576,98 e che avverso tale decreto immediatamente esecutivo era stata proposta opposizione con instaurazione del giudizio n. 10287/2012 R.G., nell'ambito del quale era stato raggiunto un accordo transattivo secondo cui gli ingiunti avrebbero dovuto pagare a saldo e stralcio l'importo omnicomprensivo di € 90.000,00; hanno dedotto, poi, che il giudizio n. 10287/2012 R.G. era stato dichiarato estinto in data 21 gennaio 2015 per mancata comparizione delle parti.
Gli attori hanno, quindi, argomentato che il credito si è estinto per prescrizione decennale, giacché l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risale alla notifica, in data 9 agosto 2012, del menzionato decreto ingiuntivo;
hanno argomentato, inoltre, che la prescrizione è maturata anche a voler considerare la data di notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo -
risalente al 30 ottobre 2012 - e che, comunque, nell'ambito del giudizio di opposizione gli odierni attori si erano riconosciuti debitori per l'importo di €
90.000,00 in forza di accordo transattivo con efficacia novativa;
hanno, infine,
sostenuto la natura autonoma della garanzia prestata da parte degli attori medesimi.
1.2 Nel giudizio così incardinato, si è costituita quale Controparte_1
procuratrice speciale di chiedendo nel merito il rigetto della Controparte_2
domanda attorea.
La convenuta ha dedotto che, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in accoglimento del ricorso di Controparte_3
era stato ingiunto agli odierni attori – quali garanti della società Cooperativa
IC IU - il pagamento della somma di € 324.576,98, oltre interessi e spese;
che, svolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, il giudizio così
incardinato era stato dichiarato estinto a fronte di un accordo transattivo tra la
3 banca e gli ingiunti;
che il credito era stato poi acquistato pro soluto da
[...]
CP_2
La convenuta ha argomentato in ordine alla propria titolarità del credito ed alla propria legittimazione attiva;
ha, inoltre, dedotto che l'accordo transattivo era stato raggiunto in data 31 gennaio 2012, ma che gli odierni attori non hanno provveduto a pagare l'importo di € 90.000,00 pattuito a saldo e stralcio del maggior credito;
ha evidenziato che in data 6 maggio 2014 il difensore degli attori aveva chiesto una dilazione nel termine di pagamento in attesa dell'erogazione di somme da parte di , cosicché non può ritenersi CP_4
maturata la prescrizione.
La convenuta ha esposto che nel decreto ingiuntivo n. 2850/2012 l'ingiunzione era stata emessa in solido del debitore principale – Cooperativa ICi
IU a r.l. – e degli odierni attori garanti, cosicché il rapporto sotteso non può
essere stato un contratto autonomo di garanzia;
ha, inoltre, esposto che
Cooperativa ICi IU a r.l. è soggetta, fin dal 10 maggio 2010, alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa e che, essendo stata proposta domanda di insinuazione al passivo, il termine di prescrizione non decorre né nei confronti della società, né nei confronti dei condebitori solidali;
ha, poi, esposto che, a fronte dell'estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo ha acquisito efficacia di giudicato anche nei confronti degli odierni attori.
1.3 Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 20 novembre
2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda attorea va accolta per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 Il presente giudizio trae sostanzialmente origine dal decreto ingiuntivo n.
2850/2012 del 25.6.2012 con cui il Tribunale di Padova, in accoglimento della
4 domanda svolta da ingiunse agli odierni Controparte_3
attori il pagamento dell'importo capitale di € 324.576,98 sul presupposto che gli stessi avessero prestato garanzia in favore della debitrice principale
Cooperativa ICi IU a r.l., posta in liquidazione coatta amministrativa sin dal 2010 (doc. 3 attoreo).
È documentalmente provato che avverso il detto decreto ingiuntivo fu proposta opposizione (doc. 4 attoreo), poi dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti, così come è provato che le parti erano addivenute,
ancora in data 12 gennaio 2012, ad un accordo transattivo.
Poiché con diffida datata 24 maggio 2023 agli odierni attori è stato intimato il pagamento dell'importo di € 326.535,98 (doc. 1 attoreo), è stato promosso il presente giudizio al fine di eccepire la prescrizione del diritto di credito e,
comunque, la sua determinazione nel minor importo di € 90.000,00 in ragione del citato accordo transattivo del 12.1.2012.
2.2 Ciò premesso, bisogna prendere le mosse dalla constatazione che il menzionato decreto ingiuntivo n. 2850/2012 risulta essere stato notificato tra il
13 ed il 21 agosto 2012 e che risale al 24 maggio 2023 la diffida di pagamento inoltrata da parte di a fronte di un tanto, la parte convenuta Controparte_2
non ha dimostrato di avere posto in essere atti interruttivi della prescrizione.
2.2.1 Anzitutto, mette conto osservare che il deposito, da parte di
[...]
del ricorso per decreto ingiuntivo risale al 15 Controparte_3
giugno 2012 (cit. doc. 3), laddove l'accordo transattivo reca la data del 12
gennaio 2012 (cit. doc. 5 attoreo): ciò significa che la banca si è determinata ad agire monitoriamente sul presupposto della risoluzione dell'accordo.
Al riguardo non si può non considerare che l'accordo prevedeva il pagamento da parte dei garanti dell'importo di € 90.000,00 entro il 30 marzo 2012 e l'impegno da parte della banca a non richiedere nei loro confronti
5 l'adempimento dell'obbligazione – con espressa previsione di un pactum de
non petendo – e fatta salva la possibilità di agire nei confronti della debitrice principale. L'accordo prevedeva, altresì, la sua stessa risoluzione qualora gli accordi non fossero stati rispettati.
Orbene, pacifico che i garanti/odierni attori non abbiano pagato alcunché,
tanto che a maggio 2014 il loro difensore chiedeva al creditore di pazientare per il pagamento (doc. 9 convenuta), si ritiene integrata l'ipotesi di risoluzione di cui al menzionato accordo. In ragione di ciò e del fatto che non vi è alcun elemento da cui potersi evincere la (meramente allegata – da parte attorea)
natura novativa dell'accordo in questione, non può ritenersi maturata alcuna modifica dell'originario rapporto obbligatorio (tra la banca ed i garanti) né in relazione alle parti, né in relazione al quantum.
La vicenda che ci occupa è, dunque connotata dalla emissione di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo all'esito della estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, cosicché esso ha efficacia di giudicato tra le parti.
2.2.2 Ma se così è, destituite di fondamento sono le doglianze attoree in ordine al fatto che non sarebbe subentrata nel credito Controparte_2
originariamente spettante a Controparte_3
A parte la considerazione che si tratta di doglianze generiche, è assorbente osservare che esse sono state esposte in relazione al rapporto sorto in forza dell'accordo transattivo del 12.1.2012 sul presupposto che siffatto rapporto non sarebbe stato oggetto della cessione in blocco tra le citate e CP_3
si è già detto, però, come l'accordo del gennaio 2012 debba Controparte_2
considerarsi risolto e come, a fronte anche del pacifico inadempimento dei garanti, sia rimasto immutato l'originario rapporto tra questi ultimi e
[...]
Rispetto a siffatto rapporto, oltre a non essere Controparte_3
6 state sollevate contestazioni, la documentazione in atti (docc.
3-5 convenuta)
comprova la legittimazione di . CP_2
2.2.3 La constata definitività del decreto ingiuntivo n. 2850/2012 riguarda anche il fatto costitutivo posto a fondamento dell'azione monitoria, ossia la garanzia fideiussoria prestata dagli odierni attori, con la conseguenza che divengono irrilevanti le argomentazioni dagli stessi esposte in ordine alla supposta natura di contratto autonomo di garanzia (cfr. pagg. 5 e 6 atto di citazione); peraltro, non avendo gli attori prodotto in giudizio il contratto con cui prestarono la garanzia alla banca, le argomentazioni in questione sono sfornite di qualsivoglia supporto probatorio.
Il vincolo solidale tra la debitrice principale ed i garanti comporta bensì (come sostiene la convenuta) l'applicazione del disposto di cui all'art. 1310 c.c. ai sensi del quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro
uno dei debitori in solido (…) hanno effetto riguardo agli altri debitori (…), ma non si rinviene in causa alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione. È
ben vero che ha dimostrato di avere svolto domanda di Controparte_2
insinuazione al passivo nella procedura concorsuale della debitrice principale
(doc. 11 convenuta), ma è altrettanto vero che dalla disamina di tale documento non è possibile evincere a quale momento risalga tale insinuazione, con la conseguenza che non vi è possibilità di stabilire se, con il compimento di tale attività, sia stato posto in essere un utile atto interruttivo della prescrizione.
Non pertinenti sono, poi, le deduzioni della convenuta circa la sospensione della prescrizione in ragione della persistente pendenza della procedura concorsuale, giacché tale sospensione opera solamente nei confronti del debitore in capo al quale si verifica l'ipotesi della sospensione.
7 2.2.4 Infine, per quanto riguarda la missiva del 6 maggio 2014 con cui l'avv.
RE AR chiese alla creditrice di “pazientare” per il pagamento, appare assorbente osservare che si tratta di comunicazione a firma del solo legale e che, come tale, non può essere imputata agli odierni attori quale atto di ricognizione del debito.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il credito di nei confronti degli odierni Controparte_2
attori oggetto del decreto ingiuntivo n. 2850/2012 R.G. emesso dal Tribunale
di Padova, con assorbimento delle altre questioni.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione tra € 260.001,00 ed € 520.000,00,
nei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in ragione delle non particolarmente complicate questioni sottese e della ripetitività delle argomentazioni, peraltro non sempre decisive ai fini del decidere;
nulla viene liquidato per la fase istruttoria, essendo la causa di natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 6061/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito di nei confronti degli odierni attori Controparte_2
oggetto del decreto ingiuntivo n. 2850/2012 R.G. emesso dal Tribunale di
Padova;
2) condanna quale procuratrice speciale di Controparte_1 CP_2
a rifondere a , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e le Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
spese di lite che si liquidano in € 6.023,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
8 Così deciso in Padova, 17 dicembre 2025
9
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo