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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Graziella Costantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4656 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, brasiliano, codice fiscale nato il [...], nella città Parte_1 C.F._1 di Jacarezinho - PR, Brasile, residente nella Via Ministro Marcos Freire, 336, Portal do 0'este I,
Osasco - SP, CEP 06263-280, Brasile;
, brasiliana, codice fiscale italiano Parte_2
, nata il [...], nella città di São Paulo - SP, Brasile, residente nella CodiceFiscale_2
Via Dos Gerânios, n°369, Portais, Cajamar – SP, Brasile, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore: brasiliano, codice fiscale Parte_3
, nato il [...], nella città di São Paulo – SP, Brasile (residente nella C.F._3 casa dei genitori), in intesa e con l'autorizzazione per integrare il ricorso il genitore Persona_1
(non integrante del ricorso), brasiliano, carta d'identità brasiliana SSP/SP,
[...] NumeroDiC_1 nato il [...], nella città di Recife – Pernambuco – PE, Brasile, residente nella Via Dos Gerânios,
n°369,Portais, Cajamar – SP, Brasile, CAP 07790-870; , brasiliana, codice Parte_4 fiscale italiano , nata il [...] nella città di São Paulo, residente nella C.F._4
Via dos Gerânios 369, Portais, Cajamar – SP, Brasile, CEP 07790-870; tutti elettivamente domiciliati in Italia presso lo Studio Legale Avv. Luiz Scarpelli dell'avv. Luiz Gustavo Scarpelli dos Santos Reis
(cod. fisc.: ,iscritto presso il Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati di Firenze, C.F._5 sito in Viale Belfiore 10, 50144 Firenze (FI), PEC: dal quale sono rappresentati Email_1
e difesi in virtù di procura rilasciata all'estero ed ivi autenticata innanzi Notaio debitamente apostillata e tradotta, unita in calce al presente atto,
1
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_2
C.F. ADS;
P.IVA_2
- RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_1 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...],emigrato in Brasile, laddove è deceduto Persona_2 senza mai naturalizzarsi e senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, come da attestazione negativa di naturalizzazione. Dall'unione coniugale tra e Persona_2 [...]
è nato il [...] il quale coniugandosi con ha CP_2 Parte_1 CP_3 generato in data 24.01.1934 il quale coniugandosi con Persona_3 Persona_4
, ha generato in data 01.09.1956 che a sua volta, coniugandosi con
[...] Parte_1
ha generato in data 05.04.1981 , che a sua volta Persona_5 Persona_6 coniugandosi con ha generato in data 14.11.2011 Persona_1 Parte_4
e il 03.02.2009 .
[...] Parte_3
Il P.M. nulla opponeva.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 18 dicembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda;
mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
2 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Mormanno, Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliano dell'avo italiano già menzionato, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
3 Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il
Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . L'orientamento Parte_5 che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano Parte_6 irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un.,
Sentenza n. 28873 del 2008).
La complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro 18.12.2025.
Il Giudice
4 dott.ssa Graziella Costantino
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