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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2024, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dott. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 02/12/2024, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 76/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Maiorino, come Parte_1
da procura allegata al ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliata come da pec;
1 APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Schiavo, CP_1
in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLATA
OGGETTO: mansioni superiori - spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 1897/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Per l'appellata: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/11/2019 premesso che Parte_1
aveva lavorato alle dipendenze di dal 03/09/2001 al CP_1
28/07/2019, giorno in cui si dimetteva per giusta causa;
che la prestazione,
malgrado la stipula di n. 3 distinti contratti di lavoro (in data 03/09/2001,
2 in data 02/01/2008, e in data 16/02/2012) era stata resa senza interruzioni;
che l'assunzione era avvenuta part time per n. 15 ore settimanali, ma la prestazione lavorativa era stata di fatto resa a tempo pieno per non meno di n. 35 ore settimanali;
che l'inquadramento nel livello 4 del CCNL studi professionali non corrispondeva alle mansioni realmente espletate,
riconducibili al superiore livello 2; che a partire da settembre 2007 ella accompagnava la datrice di lavoro per un sabato al mese a Roma,
svolgendo ivi la prestazione;
che a decorrere da aprile 2013 con cadenza mensile ella prestava l'attività lavorativa in sala Consilina;
che a dicembre
2011 aveva dovuto firmare, pena la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro, un documento in cui rinunciava ai propri diritti, ricevendo il pagamento di € 2.400,00 quale saldo del TFR fino ad allora maturato;
che la retribuzione percepita non corrispondeva a quanto indicato in busta paga;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore,
chiedendo di condannare la convenuta al pagamento delle spettanze retributive pari a complessivi € 203.579,21 netti (€ 328.111,69 lordi), a titolo di lavoro ordinario, festività, trasferta, permessi, ROL, ferie, 13^,
14^, bonus DL n. 66/2014, straordinario festivo, preavviso e TFR.
3 Precisava che da tale somma andava detratto l'importo di € 2.367,39, già
chiesto separatamente con ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di 14^
anno 2017, 13^ anno 2018, 14^ anno 2018, retribuzione agosto 2018, 14^
anno 2019.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta confutava interamente le avverse deduzioni in fatto e in diritto;
eccepiva che vi erano stati tre distinti rapporti di lavoro, con conseguente prescrizione quinquennale decorrente dalla fine di ciascun rapporto. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata in data 24/11/2022 il Giudice di primo grado accoglieva la domanda della lavoratrice solo con riferimento alla 13^
dell'anno 2014 (€ 508,74) e rigettava tutte le altre pretese;
compensava le spese di lite.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 08/02/2023.
L'appellante ribadiva il diritto al superiore inquadramento e al riconoscimento di un orario di lavoro superiore a quello formalmente indicato nei contratti part time, richiamando e deposizioni testimoniali raccolte in prime cure.
4 Rilevava che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non spettante l'indennità sostitutiva del preavviso, atteso che la giusta causa delle dimissioni era dimostrata dal mancato pagamento delle spettanze che la lavoratrice aveva ottenuto mediante il DI n. 506/2019 già prodotto in primo grado.
In merito ai due verbali di conciliazione prodotti dalla controparte
(conciliazioni del 10/12/2007 e del 04/01/2012), l'appellante, pur riconoscendo la propria firma, deduceva di non avere effettivamente ricevuto l'assistenza dal rappresentante sindacale e rammentava di avere contestato la validità di tali documenti già in primo grado.
Concludeva chiedendo di condannare la controparte al pagamento dell'intero importo rivendicato nel ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
15/05/2024, l'appellata deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, riportando le evidenze documentali e gli elementi istruttori già offerti davanti al Tribunale e richiamando le proprie difese.
La Corte con ordinanza del 27/05/2024 formulava una proposta conciliativa, prospettando il “pagamento in favore di di Parte_1
€ 10.000,00 lordi comprensivi anche delle spese del doppio grado”.
5 Le parti comunicavano successivamente di avere raggiunto un accordo e chiedevano la fissazione dell'udienza in presenza per la firma della transazione.
All'udienza del 02/12/2024 la controversia veniva conciliata.
La Corte decideva con dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere.
Dopo la prospettazione di una soluzione transattiva ad opera della Corte, le parti hanno intavolato le trattative per il bonario componimento della lite.
Hanno successivamente comunicato di avere raggiunto un accordo ed hanno chiesto fissarsi una udienza in presenza per la firma della conciliazione.
Nella transazione, sottoscritta in data 02/12/2024, le parti hanno definito la controversia, prevedendo a favore della lavoratrice il pagamento di €
10.000,00 lordi, corrispondenti ad € 9.115,40 netti (v. punto 4
dell'accordo).
Le parti hanno espressamente dichiarato nell'atto che la transazione è da intendersi come “novativa”, e dunque integralmente sostitutiva della sentenza di primo grado (v. punto 1 della transazione).
6 Le parti hanno dato atto reciprocamente della “estinzione globale e completa di ogni possibile pendenza derivante da quanto sopra esplicitato”
(cioè in relazione all'intercorso rapporto di lavoro e a tutte pretese connesse allo stesso) (v. punto 8 della conciliazione).
In ordine alle spese processuali, le parti hanno stabilito di “compensare integralmente le spese di lite del primo grado e di questo giudizio” (v.
punto 9 della transazione).
Preso atto di quanto sopra, devesi dichiarare cessata la materia del contendere.
Il nuovo assetto dei rapporti reciproci, come determinato dall'accordo conciliativo, va infatti a sostituirsi alla pronunzia già emessa fra le parti e rende superflua la decisione sul gravame (Cass. ord. n. 715/2024).
La cessazione della materia del contendere si determina qualora “le parti
di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa
pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale,
che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non
più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della
controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in
7 ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo” (Cass. S.U. n.
8980/2018).
Nel caso di specie le parti hanno risolto ogni contrasto mediante la conciliazione, con le clausole sopra riportate, dandone atto reciprocamente, ed hanno concordato la somma dovuta alla lavoratrice.
In ordine alle spese processuali, le parti hanno parimenti raggiunto un accordo, stabilendo la integrale compensazione del primo e del secondo grado.
Ne consegue che le spese vanno interamente compensate.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma
1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 76/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1897/2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere;
8 2)compensa per intero le spese.
Salerno, 02/12/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Lia DI BENEDETTO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dott. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 02/12/2024, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 76/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Maiorino, come Parte_1
da procura allegata al ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliata come da pec;
1 APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Schiavo, CP_1
in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLATA
OGGETTO: mansioni superiori - spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 1897/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Per l'appellata: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/11/2019 premesso che Parte_1
aveva lavorato alle dipendenze di dal 03/09/2001 al CP_1
28/07/2019, giorno in cui si dimetteva per giusta causa;
che la prestazione,
malgrado la stipula di n. 3 distinti contratti di lavoro (in data 03/09/2001,
2 in data 02/01/2008, e in data 16/02/2012) era stata resa senza interruzioni;
che l'assunzione era avvenuta part time per n. 15 ore settimanali, ma la prestazione lavorativa era stata di fatto resa a tempo pieno per non meno di n. 35 ore settimanali;
che l'inquadramento nel livello 4 del CCNL studi professionali non corrispondeva alle mansioni realmente espletate,
riconducibili al superiore livello 2; che a partire da settembre 2007 ella accompagnava la datrice di lavoro per un sabato al mese a Roma,
svolgendo ivi la prestazione;
che a decorrere da aprile 2013 con cadenza mensile ella prestava l'attività lavorativa in sala Consilina;
che a dicembre
2011 aveva dovuto firmare, pena la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro, un documento in cui rinunciava ai propri diritti, ricevendo il pagamento di € 2.400,00 quale saldo del TFR fino ad allora maturato;
che la retribuzione percepita non corrispondeva a quanto indicato in busta paga;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore,
chiedendo di condannare la convenuta al pagamento delle spettanze retributive pari a complessivi € 203.579,21 netti (€ 328.111,69 lordi), a titolo di lavoro ordinario, festività, trasferta, permessi, ROL, ferie, 13^,
14^, bonus DL n. 66/2014, straordinario festivo, preavviso e TFR.
3 Precisava che da tale somma andava detratto l'importo di € 2.367,39, già
chiesto separatamente con ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di 14^
anno 2017, 13^ anno 2018, 14^ anno 2018, retribuzione agosto 2018, 14^
anno 2019.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta confutava interamente le avverse deduzioni in fatto e in diritto;
eccepiva che vi erano stati tre distinti rapporti di lavoro, con conseguente prescrizione quinquennale decorrente dalla fine di ciascun rapporto. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata in data 24/11/2022 il Giudice di primo grado accoglieva la domanda della lavoratrice solo con riferimento alla 13^
dell'anno 2014 (€ 508,74) e rigettava tutte le altre pretese;
compensava le spese di lite.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 08/02/2023.
L'appellante ribadiva il diritto al superiore inquadramento e al riconoscimento di un orario di lavoro superiore a quello formalmente indicato nei contratti part time, richiamando e deposizioni testimoniali raccolte in prime cure.
4 Rilevava che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non spettante l'indennità sostitutiva del preavviso, atteso che la giusta causa delle dimissioni era dimostrata dal mancato pagamento delle spettanze che la lavoratrice aveva ottenuto mediante il DI n. 506/2019 già prodotto in primo grado.
In merito ai due verbali di conciliazione prodotti dalla controparte
(conciliazioni del 10/12/2007 e del 04/01/2012), l'appellante, pur riconoscendo la propria firma, deduceva di non avere effettivamente ricevuto l'assistenza dal rappresentante sindacale e rammentava di avere contestato la validità di tali documenti già in primo grado.
Concludeva chiedendo di condannare la controparte al pagamento dell'intero importo rivendicato nel ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
15/05/2024, l'appellata deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, riportando le evidenze documentali e gli elementi istruttori già offerti davanti al Tribunale e richiamando le proprie difese.
La Corte con ordinanza del 27/05/2024 formulava una proposta conciliativa, prospettando il “pagamento in favore di di Parte_1
€ 10.000,00 lordi comprensivi anche delle spese del doppio grado”.
5 Le parti comunicavano successivamente di avere raggiunto un accordo e chiedevano la fissazione dell'udienza in presenza per la firma della transazione.
All'udienza del 02/12/2024 la controversia veniva conciliata.
La Corte decideva con dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere.
Dopo la prospettazione di una soluzione transattiva ad opera della Corte, le parti hanno intavolato le trattative per il bonario componimento della lite.
Hanno successivamente comunicato di avere raggiunto un accordo ed hanno chiesto fissarsi una udienza in presenza per la firma della conciliazione.
Nella transazione, sottoscritta in data 02/12/2024, le parti hanno definito la controversia, prevedendo a favore della lavoratrice il pagamento di €
10.000,00 lordi, corrispondenti ad € 9.115,40 netti (v. punto 4
dell'accordo).
Le parti hanno espressamente dichiarato nell'atto che la transazione è da intendersi come “novativa”, e dunque integralmente sostitutiva della sentenza di primo grado (v. punto 1 della transazione).
6 Le parti hanno dato atto reciprocamente della “estinzione globale e completa di ogni possibile pendenza derivante da quanto sopra esplicitato”
(cioè in relazione all'intercorso rapporto di lavoro e a tutte pretese connesse allo stesso) (v. punto 8 della conciliazione).
In ordine alle spese processuali, le parti hanno stabilito di “compensare integralmente le spese di lite del primo grado e di questo giudizio” (v.
punto 9 della transazione).
Preso atto di quanto sopra, devesi dichiarare cessata la materia del contendere.
Il nuovo assetto dei rapporti reciproci, come determinato dall'accordo conciliativo, va infatti a sostituirsi alla pronunzia già emessa fra le parti e rende superflua la decisione sul gravame (Cass. ord. n. 715/2024).
La cessazione della materia del contendere si determina qualora “le parti
di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa
pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale,
che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non
più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della
controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in
7 ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo” (Cass. S.U. n.
8980/2018).
Nel caso di specie le parti hanno risolto ogni contrasto mediante la conciliazione, con le clausole sopra riportate, dandone atto reciprocamente, ed hanno concordato la somma dovuta alla lavoratrice.
In ordine alle spese processuali, le parti hanno parimenti raggiunto un accordo, stabilendo la integrale compensazione del primo e del secondo grado.
Ne consegue che le spese vanno interamente compensate.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma
1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 76/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1897/2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere;
8 2)compensa per intero le spese.
Salerno, 02/12/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Lia DI BENEDETTO
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