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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/12/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 439/2024 e promossa con ricorso depositato il 20.06.2024 da:
c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Arco (TN), via Verona n. 13/A; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo
- dall'avv. PASINI ISIDE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via
Cefalonia n. 70 – Crystal Palace;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. CHIARA NICOLETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Pasqui n. 28;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica condizioni affidamento e mantenimento figli minori (contenzioso trasformato in congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da conclusioni congiunte depositate il 06.11.2024;
Parte convenuta: come da conclusioni congiunte depositate il 11.11.2024.
pagina1 di 4 Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20.06.2024 ha chiesto al Tribunale di Rovereto, a Parte_1
parziale modifica del decreto n. 488/2023 pubblicato il 16.02.2023 di:
- ampliare il proprio diritto di vista al figlio secondo precise modalità indicate;
Parte_2
- di prevedere il proprio diritto a sentire il figlio al telefono nelle giornate non di sua competenza;
- di ridurre al 50% la quota di spese straordinarie poste a suo carico;
- di ammonire la madre ex art. 473 bis 39 c.p.c. e di condannarla a risarcire i danni cagionati al figlio e al padre;
- di condannare la resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Successivamente al deposto del ricorso, prima della comparizione dell'udienza avanti alla giudice delegate, le parti hanno depositato conclusioni congiunte chiedendo la sostituzione dell'udienza in presenza con udienza cartolare.
3. Disposta la trattazione scritta e acquisite le conclusioni del pubblico ministero (depositate il
19.11.2024), le parti, nel termine per note assegnato, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte a cui sono pervenute.
4. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
5.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
5.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
pagina2 di 4 Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visto l'art. 473 bis 29 e 51 c.p.c., a parziale modifica del decreto n 488/2023, pubblicato il 16.02.2023, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1- disporsi l'affidamento condiviso del minore , con collocazione e residenza presso Persona_1
la madre;
2- a partire dal 1 gennaio 2025 il padre può tenere con sé il figlio, salvo diverso calendario maggiormente tutelante, a settimane alternate almeno come segue: la settimana in cui il padre tiene il figlio nel fine settimana:
- dal lunedì alle ore 17.45 al martedì mattina ore 8.00 quando lo accompagnerà a scuola o dalla madre;
e dal venerdì alle ore 17.45 alla domenica alle ore 20.30, quando lo riaccompagnerà dalla madre;
la settimana in cui la madre tiene il figlio il fine settimana:
- il padre potrà tenere il figlio con sé il lunedì dalle ore 17.45 fino alle 20.30, il mercoledì dalle 17.45 sino al giovedì alle 8.00, quando lo accompagnerà a scuola o dalla madre.
Ciò, salvo diversi accordi che di volta in volta potranno essere presi da parte dei genitori.
3- Le parti concordano che dal 1 settembre 2026 le modalità di visita padre figlio verranno ampliate come segue: nella settimana in cui il figlio sta con il padre: il lunedì il padre terrà il figlio dalle 17.45 fino alle ore 8.00 del martedì, quando lo riporterà a a scuola o a casa;
il padre terrà il figlio il venerdì dalle 17.45 fino alle ore 20.30 della domenica, quando lo riporterà a casa dalla madre.
La settimana in cui il figlio rimane con la madre nel week end, il padre terrà con sé il figlio dal mercoledì alle ore 17.45 fino al venerdì alle ore 8.00, quando lo riporterà a scuola o a casa.
4- le richieste di spese, cambio giorni e orari e qualsiasi altra richiesta dovranno avvenire con flessibilità nell'interesse del figlio e comunicazione scritta con e-mail, sms, Whatsapp tra genitori.
5- Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il minore metà delle vacanze natalizie e pasquali, avendo cura di alternare di anno in anno i rispettivi periodi. Ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con il minore due settimane di vacanze estive, anche consecutive, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre presta fin da ora la sua disponibilità a tenere il figlio anche in altre occasioni, Per_1
se la mamma avesse impegni.
6- Nei giorni in cui il padre non vede il figlio, egli potrà chiamarlo o video chiamarlo al telefono per un saluto, ogni sera tra le ore 18.39 e le 20.00.
pagina3 di 4 7- Il padre concorre nel mantenimento del figlio, versando alla madre entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o altro mezzo documentabile, la somma di euro 300,00= fino a quando il figlio non avrà raggiunto l'autonomia economica. Tale somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat.
8- a modifica del provvedimento Rg. 1429/2022 le parti concordano che le spese straordinarie necessarie per il minore, verranno previamente concordate dai genitori e sostenute nella misura del 50% ciascuno;
fermo restando il limite di spesa di 50 euro di cui in punto 6 del provvedimento Rg 1429-2022.
9- il Sig. concorda che l'assegno unico e gli altri assegni previsti per i figli, Parte_1
vengano percepiti ed incassati integralmente dalla madre.
10- il Sig. consente al rilascio di carta di identità o documenti per il minore, validi Parte_1 per l'espatrio.
11- nel caso in cui il giorno festivo coincidesse con il giorno in cui il piccolo deve stare con Per_1
il padre, questi potrà tenere il bambino con sé sin dalle 9.00 del mattino senza attendere le
17.45.
12- i genitori si riservano la possibilità, previo accordo tra le parti, di tenere il figlio a casa da scuola in casi particolari (per esempio funerali, vacanze o eventi).
Così deciso nella camera di consiglio del 05/12/2024.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 439/2024 e promossa con ricorso depositato il 20.06.2024 da:
c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Arco (TN), via Verona n. 13/A; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo
- dall'avv. PASINI ISIDE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via
Cefalonia n. 70 – Crystal Palace;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. CHIARA NICOLETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Pasqui n. 28;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica condizioni affidamento e mantenimento figli minori (contenzioso trasformato in congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da conclusioni congiunte depositate il 06.11.2024;
Parte convenuta: come da conclusioni congiunte depositate il 11.11.2024.
pagina1 di 4 Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20.06.2024 ha chiesto al Tribunale di Rovereto, a Parte_1
parziale modifica del decreto n. 488/2023 pubblicato il 16.02.2023 di:
- ampliare il proprio diritto di vista al figlio secondo precise modalità indicate;
Parte_2
- di prevedere il proprio diritto a sentire il figlio al telefono nelle giornate non di sua competenza;
- di ridurre al 50% la quota di spese straordinarie poste a suo carico;
- di ammonire la madre ex art. 473 bis 39 c.p.c. e di condannarla a risarcire i danni cagionati al figlio e al padre;
- di condannare la resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Successivamente al deposto del ricorso, prima della comparizione dell'udienza avanti alla giudice delegate, le parti hanno depositato conclusioni congiunte chiedendo la sostituzione dell'udienza in presenza con udienza cartolare.
3. Disposta la trattazione scritta e acquisite le conclusioni del pubblico ministero (depositate il
19.11.2024), le parti, nel termine per note assegnato, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte a cui sono pervenute.
4. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
5.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
5.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
pagina2 di 4 Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visto l'art. 473 bis 29 e 51 c.p.c., a parziale modifica del decreto n 488/2023, pubblicato il 16.02.2023, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1- disporsi l'affidamento condiviso del minore , con collocazione e residenza presso Persona_1
la madre;
2- a partire dal 1 gennaio 2025 il padre può tenere con sé il figlio, salvo diverso calendario maggiormente tutelante, a settimane alternate almeno come segue: la settimana in cui il padre tiene il figlio nel fine settimana:
- dal lunedì alle ore 17.45 al martedì mattina ore 8.00 quando lo accompagnerà a scuola o dalla madre;
e dal venerdì alle ore 17.45 alla domenica alle ore 20.30, quando lo riaccompagnerà dalla madre;
la settimana in cui la madre tiene il figlio il fine settimana:
- il padre potrà tenere il figlio con sé il lunedì dalle ore 17.45 fino alle 20.30, il mercoledì dalle 17.45 sino al giovedì alle 8.00, quando lo accompagnerà a scuola o dalla madre.
Ciò, salvo diversi accordi che di volta in volta potranno essere presi da parte dei genitori.
3- Le parti concordano che dal 1 settembre 2026 le modalità di visita padre figlio verranno ampliate come segue: nella settimana in cui il figlio sta con il padre: il lunedì il padre terrà il figlio dalle 17.45 fino alle ore 8.00 del martedì, quando lo riporterà a a scuola o a casa;
il padre terrà il figlio il venerdì dalle 17.45 fino alle ore 20.30 della domenica, quando lo riporterà a casa dalla madre.
La settimana in cui il figlio rimane con la madre nel week end, il padre terrà con sé il figlio dal mercoledì alle ore 17.45 fino al venerdì alle ore 8.00, quando lo riporterà a scuola o a casa.
4- le richieste di spese, cambio giorni e orari e qualsiasi altra richiesta dovranno avvenire con flessibilità nell'interesse del figlio e comunicazione scritta con e-mail, sms, Whatsapp tra genitori.
5- Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il minore metà delle vacanze natalizie e pasquali, avendo cura di alternare di anno in anno i rispettivi periodi. Ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con il minore due settimane di vacanze estive, anche consecutive, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre presta fin da ora la sua disponibilità a tenere il figlio anche in altre occasioni, Per_1
se la mamma avesse impegni.
6- Nei giorni in cui il padre non vede il figlio, egli potrà chiamarlo o video chiamarlo al telefono per un saluto, ogni sera tra le ore 18.39 e le 20.00.
pagina3 di 4 7- Il padre concorre nel mantenimento del figlio, versando alla madre entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o altro mezzo documentabile, la somma di euro 300,00= fino a quando il figlio non avrà raggiunto l'autonomia economica. Tale somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat.
8- a modifica del provvedimento Rg. 1429/2022 le parti concordano che le spese straordinarie necessarie per il minore, verranno previamente concordate dai genitori e sostenute nella misura del 50% ciascuno;
fermo restando il limite di spesa di 50 euro di cui in punto 6 del provvedimento Rg 1429-2022.
9- il Sig. concorda che l'assegno unico e gli altri assegni previsti per i figli, Parte_1
vengano percepiti ed incassati integralmente dalla madre.
10- il Sig. consente al rilascio di carta di identità o documenti per il minore, validi Parte_1 per l'espatrio.
11- nel caso in cui il giorno festivo coincidesse con il giorno in cui il piccolo deve stare con Per_1
il padre, questi potrà tenere il bambino con sé sin dalle 9.00 del mattino senza attendere le
17.45.
12- i genitori si riservano la possibilità, previo accordo tra le parti, di tenere il figlio a casa da scuola in casi particolari (per esempio funerali, vacanze o eventi).
Così deciso nella camera di consiglio del 05/12/2024.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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