Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3766 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente:
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Francesca Marcucci e dall'Avv. Carlo Bozza, come da mandato in atti;
Parte ricorrente
E
Avv. Silvia Bartolini, difesa in proprio ex art. 86 cpc.;
Parte resistente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv.
Mariachiara Brunetti, come da mandato in atti;
Terza chiamata
All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 25-6-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “conclude come da atto introduttivo e da memoria ex art. 183, comma 6, n.1 cpc.; in via istruttoria come da memoria ex art. 183 comma 6 n.2 cpc.”;
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i sigg.ri Parte_1 Parte_2
anno adito il Tribunale di Firenze chiedendo l'accoglimento
[...]
delle seguenti conclusioni: “Voglia l'i.ll.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Silvia Bartolini per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno subito dai Sigg.ri e nella Parte_1 Parte_2
misura da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito ma comunque non inferiore ad €
10.000,00; Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
I ricorrenti, in particolare, hanno contestato la responsabilità professionale dell'Avv. Silvia Bartolini alla luce dell'erronea indicazione, da parte di quest'ultima, del termine ultimo per l'impugnazione della sentenza n. 3316/19 resa dal Tribunale di
Firenze nel giudizio R.G. 2061/2017 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte ricorrente), di rigetto della domanda di accertamento dell'applicazione di interessi usurari proposta in quello stesso giudizio dai sigg.ri Parte_1 Parte_2
2 Si è, quindi, costituita l'Avv. Silvia Bartolini, la quale ha riconosciuto l'errore professionale commesso (erronea individuazione del termine ultimo per la proposizione dell'appello) e ha chiesto, in caso di accertamento del danno patito dai ricorrenti, di essere manlevata dalla compagnia assicurativa , in forza della polizza con CP_1
questa sottoscritta.
Si è costituita, infine, la terza chiamata in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, la quale ha contestato l'operatività della polizza e, in subordine, la sussistenza dell'inadempimento professionale della resistente.
Disposto il mutamento di rito, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale ed è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
A tal proposito, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria in data 11-7-2024, con la quale sono stati rigettati i capitoli di prova orale “ritenuto che gli stessi siano volti ad ottenere ex art.228 cpc una confessione sulla responsabilità professionale della convenuta, invero circostanza pacifica tra le parti, di talchè gli stessi finirebbero esclusivamente per ampliare il thema probandum”.
3. Tanto premesso, si deve ritenere pacifico l'inadempimento posto in essere dall'Avv. Silvia Bartolini nel giudizio dinanzi al Tribunale di
Firenze R.G. 2061/2017, consistito nell'errata individuazione della scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado resa all'esito dello stesso.
Come ammesso dalla stessa resistente, quest'ultima, oltre a non essersi immediatamente avveduta della PEC di notificazione del
3 provvedimento decisorio (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse dell'Avv. Bartolini, p. 3: “Il provvedimento di cui si tratta veniva notificata all'Avv. Silvia Bartolini dal Tribunale di Firenze con comunicazione P.E.C. di data 7.11.2019 (..) non ne apprendeva il contenuto se non a distanza di tempo: infatti, circa tre mesi dopo dalla notifica del provvedimento, in data 17 Febbraio 2020”), ha anche erroneamente individuato, quale termine per la proposizione dell'atto di appello della sentenza n. 3316/19, la metà settembre del
2020 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte resistente: “scade metà
Settembre”) e non la data corretta del 10-7-2020 (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse dell'Avv. Bartolini, p. 4: “Notifica sentenza ad Avv. Silvia Bartolini – 7.11.2019 Termine (lungo) di sei mesi dalla pubblicazione – 7.05.2020 Sospensione straordinaria dal
9 Marzo all'11 Maggio 2020 Scadenza proposizione appello 10
Luglio 2020”).
Tale condotta integra un inadempimento della professionista, il quale ha impedito agli odierni ricorrenti di proporre gli ordinari rimedi impugnatori nei confronti della sentenza n. 3316/19 (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse dell'Avv. Bartolini, p. 5: “al momento dell'ultimo contatto telefonico con il sig. (il 20 di Pt_1
Luglio 2020) la presentazione tempestiva dell'appello risultava scaduta inesorabilmente da circa dieci giorni. A questo punto, l'Avv.
Silvia Bartolini ricontattava telefonicamente e per mail il sig. Pt_1
comunicava, mortificata e dispiaciuta, l'errore in cui ero incorsa, scusandosene e informando il proprio cliente che si sarebbe assunta la responsabilità dell'accaduto con la propria compagnia assicurativa”).
4 Tanto premesso, ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'attività svolta non è tuttavia, come noto, sufficiente il negligente svolgimento dell'attività professionale, ma è necessaria altresì la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (cfr. Tribunale Firenze, sez. III, 16/12/2021, n. 3251).
Va, infatti, ribadito l'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte Cass. n. 11901/2002; Cass. n.
10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n.
2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
In particolare, il sistema del “processo nel processo”, applicabile nella specie, obbliga il giudice a giudizi ipotetici di tipo controfattuale
(quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata la negligenza difensiva) ed a rifare fittiziamente il processo mancato, o quello in cui si è manifestata la negligenza del difensore (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n. 25778).
Nel caso in esame, si deve ritenere che, nell'ipotesi in cui l'Avv.
Bartolini avesse tenuto la condotta dovuta, il danno lamentato dagli
5 odierni ricorrenti (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c., pp. 4 ss.: danno patrimoniale di euro 4.075,00 per i compensi professionali versati all'Avv. Bartolini;
danno patrimoniale di euro 4.991,00 per le spese di soccombenza nel giudizio;
danno non patrimoniale da perdita definitiva della possibilità di far valere le proprie ragioni;
danno non patrimoniale da dispiacere e da frustrazione;
danno da perdita di chance) si sarebbe egualmente sarebbe verificato, alla stregua dell'id quod plerumque accidit.
Invero, riguardo alla sentenza n. 3316/19, resa all'esito del giudizio
RG 2061/2017, non può che essere condivisa la pronuncia di rigetto della domanda di accertamento negativo del credito ivi adottata.
In proposito, occorre in particolare osservare che:
- in tale decisione si è ritenuto che i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
in relazione alla domanda di accertamento dell'usurarietà
[...]
degli interessi da questi proposta, non abbiano soddisfatto l'onere probatorio agli stessi imposto dall'art. 2697 c.c.;
- in primo luogo, il carattere usurario degli interessi applicati al contratto di mutuo n. Q4E9967246180 intercorso tra Banca LL
SP e i Sig.ri e del 09-5-2011 non Parte_1 Parte_2
può essere considerato dimostrato sulla scorta del metodo, suggerito da questi ultimi per la verifica del rispetto o meno del tasso soglia, della sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora, alla luce della diversa funzione di queste due tipologie di interessi
(cfr. sentenza n. 3316/19 resa dal Tribunale di Firenze, doc. 1 fascicolo di parte ricorrente: “nel caso di inadempimento con la conseguente applicazione di interessi moratori va esclusa la possibilità di contestare la natura usuraria del contratto di mutuo attraverso l'escamotage della sommatoria tra interessi corrispettivi e
6 interessi di mora”; cfr. Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n.9201:
“In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”);
- in secondo luogo, anche volendo prendere in considerazione i soli interessi moratori previsti nel suddetto contratto di mutuo (cfr. memoria di parte ricorrente ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 5: “Al di là ed al contrario di quanto ha recepito controparte circa i contenuti dell'atto di citazione attoreo, questa difesa non si è riferita alla sola ipotesi del cumulo sommatorio tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, ma ha anche dato conto del superamento, nel caso di specie, del “tasso soglia” ad opera del solo tasso di mora (6,65% quando per il trimestre 1° Aprile – 30 Giugno 2011 il tasso soglia individuato dalla Banca d'Italia era di 4,185%) e non sarà certo argomentando che concretamente non si sia realizzato inadempimento da parte del cliente che parte convenuta potrà sottrarsi alle proprie responsabilità”), gli stessi non potrebbero essere, in ogni caso, considerati eccedenti rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi di mora, stante la pattuizione contrattuale di
7 un tasso pari al 6,65 % a fronte di un tasso soglia, per il relativo trimestre di riferimento, pari a 9,43 % (per i contratti, quale quello in esame, conclusi dall1-4-2003, data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003, al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %, il tutto maggiorato del
50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente;
la formula è la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5; cfr. Corte appello
Firenze sez. II, 16/03/2023, n. 561: “il tasso soglia usura (TSU) si calcolava secondo la formulazione originaria della norma aumentando della metà il TEGM del trimestre in cui è stato stipulato il contratto di finanziamento (mentre dopo la modifica introdotta dal decreto-legge 70/11, in vigore dal 14 maggio 2011, il TSU si calcola aumentando il TEGM del 25% + 4 punti percentuali), occorre ripartire dal TEGM del periodo di stipula del nostro contratto, che per
i mutui a tasso fisso è il 5,14 % (appunto perché il TSU di quel periodo per tali contratti è pari al 7,71% , ossia: 5,14 x 1,5 = 7,71).
Conseguentemente il conteggio corretto per individuare il TSU degli interessi moratori nel caso di specie è il seguente: (5,14 + 2,1) x 1,5
= 10,86”; dunque, nell'ipotesi di specie, il tasso soglia risulta dal seguente conteggio: (4,185 quale tasso soglia nell'aprile 2011 per i mutui ipotecari a tasso variabile nell'aprile 2011 + 2,1) x 1,5 = 9,43
%);
- anche le risultanze della perizia di parte depositata nel presente giudizio dai ricorrenti confermano l'assenza di usurarietà degli interessi di mora applicati al contratto di mutuo del 9-5-2011 (cfr. analisi tecnica del mutuo depositata in data 30-9-2023, nella cd. parte econometrica, in cui si esclude il carattere usurario degli
8 interessi di mora pattuiti, inferiori a tasso soglia individuato nel 7,335
%).
In definitiva, a prescindere dall'espletamento della CTU contabile richiesta (cfr. sentenza n. 3316/19 resa dal Tribunale di Firenze, doc. 1 fascicolo di parte ricorrente: “né può ricorrere in soccorso la richiesta della consulenza tecnica d'ufficio, che per giurisprudenza consolidata non è mezzo istruttorio in senso proprio spettando al
Giudice di merito stabilire se essa sia necessaria o opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere”), nessuna ipotesi di usura oggettiva può essere rinvenuta nel contratto di mutuo oggetto dell'originario giudizio.
In ragione di quanto argomentato sino a questo punto, si deve, dunque, ritenere che, anche nell'ipotesi l'Avv. Bartolini avesse provveduto alla tempestiva impugnazione della pronuncia n.
3317/2019 Tribunale di Firenze, la Corte di Appello di Firenze, secondo una valutazione prognostica, avrebbe comunque respinto l'appello eventualmente proposto, confermando la pronuncia adottata dal giudice di prime cure.
Da tanto discende l'impossibilità di individuare alcun nesso causale tra l'inadempimento professionale perpetrato dall'Avv. Bartolini
(erronea individuazione dei termini di impugnazione) e i danni patrimoniali lamentati nella presente sede dai ricorrenti, dal momento che le voci risarcitorie richieste da questi ultimi (compenso professionale Avv. Bartolini;
spese del giudizio di primo grado) sarebbero comunque rimaste a carico dei medesimi anche laddove la sentenza di primo grado fosse stata impugnata tempestivamente.
9 Avuto riguardo al danno non patrimoniale domandato dai sigg.ri e (perdita della possibilità di far Parte_1 Parte_2
valere le proprie ragioni;
danno da frustrazione), inoltre, questo, oltre a difettare del vincolo di causalità con la condotta della resistente (cfr. sopra), non può neppure ritenersi adeguatamente dimostrato nel presente giudizio neppure sotto il profilo dell'an, stante l'insufficiente allegazione di parte ricorrente concernente l'asserita lesione di diritti inviolabili della persona (cfr. Corte appello
Napoli, 14/05/2020, n.1728: “in tema di onere della prova, la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile deve essere dimostrata anche quando sia la conseguenza della violazione di diritti inviolabili della persona, in quanto, diversamente argomentando, si giungerebbe a sostenere la ipotesi che, nel caso di lesione di valori della persona, il danno sarebbe 'in re ipsa', e, quindi, completamente avulso dall'effettivo accertamento di un
'danno-conseguenza'”).
Tanto premesso, non si può, quindi, considerare dimostrato il danno lamentato nel presente giudizio dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
[...]
Quanto al danno da perdita di chance evocato dai ricorrenti, è da escludere che la 'mera' perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (omessa impugnazione, in tutto o in parte, del provvedimento giudiziario sfavorevole), possa costituire un danno, di per sé, risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato utile cui mira il giudizio stesso.
Sul punto, ai fini del rigetto, è sufficiente richiamare Cass.
17/09/2024, n.25023, la quale ha enunciato il seguente
10 principio:”Non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata;
ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione".
Né, in senso contrario rispetto a quanto sinora motivato, può venire in rilievo l'ulteriore argomentazione di parte ricorrente, ai sensi della quale la responsabilità professionale della resistente sussisterebbe in forza della violazione da parte di quest'ultima dell'obbligo di dissuasione rispetto alla proposizione della causa RG 2061/2017
(cfr. memoria di parte ricorrente ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 6:
“Se l'Avv. Bartolini avesse valutato diligentemente il caso a Lei prospettato, avrebbe facilmente constatato che non sussisteva il superamento del tasso soglia per gli interessi moratori senza travisare i parametri con i quali analizzare il caso concreto istaurando un giudizio che non aveva fondamento. Posto quanto sopra, risulta evidente la violazione del dovere di diligenza, poiché se pur vero che il professionista non è tenuto a garantire l'esito favorevole del giudizio, e che lo stesso deve essere valutato alla stregua di criteri prognostici, nel caso in esame non si possono non valutare i gravi errori inerenti allo svolgimento dell'attività professionale de quo sin dall'instaurazione del giudizio di primo grado”).
A quest'ultimo riguardo, si deve rilevare l'inammissibilità di tale ulteriore prospettazione di parte ricorrente avanzata esclusivamente nella memoria ex art. 183, co. 6, cpc., a fronte della novità degli
11 elementi da questa introdotti (erroneo radicamento del giudizio di primo grado) rispetto a quelli prospettati nell'atto introduttivo
(mancata presentazione dell'atto di appello) e della conseguente impossibilità di ricondurre siffatta variazione ad un'ipotesi di
“emendatio libelli” consentita (cfr. Cassazione civile sez. II,
12/12/2018, n.32146: “Esorbita dai limiti di una consentita
"emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente”).
Si deve, dunque, escludere che sia consentito alla parte ricorrente nel corso del giudizio dedurre un diverso profilo di inadempimento professionale, nei termini previsti dall'art.183 c.p.c. per la precisazione e la modifica della domanda, atteso che la domanda di inadempimento non risulta connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte (Cassazione civile sez. III, 14/02/2019, n.
4322 e Cass. 17 dicembre 2024, n. 32952)
D'altra parte, se è vero che le Sezioni Unite, con la sentenza del
15/06/2015 n. 12310, nel distinguere tra emendatio e mutatio libelli hanno ampliato la possibilità delle parti di modificare la domanda, ma sempre sulla base della complessiva vicenda sostanziale portata dinanzi al giudice di primo grado, è pur vero che, nel caso di specie,
v'è stata – da parte dei ricorrenti - con la memoria ex art.183, comma 6, n.1 cpc. l'allegazione di fatti costitutivi
12 dell'inadempimento radicalmente diversi rispetto a quelli posti a fondamento della domanda di cui al ricorso ex art. 702 bis cpc..
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda risarcitoria avanzata dai sig.ri e deve, pertanto, Parte_1 Parte_2
essere rigettata.
4. Dal rigetto della domanda risarcitoria promossa da parte ricorrente discende il conseguente assorbimento della domanda di manleva avanzata dall'Avv. Bartolini nei confronti della terza chiamata Controparte_1
5. Vanno poste a carico dei ricorrenti, in considerazione della soccombenza di questi, le spese di lite sostenute da parte della resistente Avv. Bartolini, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale.
Quanto alla pronuncia sulle spese di lite in relazione al giudizio subordinato di garanzia introdotto dall'Avv. Bartolini nei confronti della terza chiamata “ , occorre osservare che, Controparte_1
secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute dal terzo chiamato in causa devono essere poste a carico della parte chiamante solo nell'ipotesi in cui la chiamata in causa risulti palesemente arbitraria o infondata;
diversamente le spese devono essere poste a carico della parte attrice soccombente (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 8363 del 8.4.2010; Cass. Sentenza n.
12301 del 10.6.2005).
13 Nella specie, con riguardo alla chiamata in causa di, non ricorrono i presupposti indicati – palese infondatezza o arbitrarietà – tenuto conto che la domanda di manleva proposta dall'Avv. Bartolini risulta fondata sulla polizza assicurativa prodotta sub doc. 3 fascicolo di parte resistente.
In ragione di ciò, devono essere poste a carico dei ricorrenti anche le spese di lite sostenute da parte della terza chiamata, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM
55/2014 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta la domanda risarcitoria avanzata dai sig.ri e Parte_1
Parte_2
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
3. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della terza chiamata delle spese di lite, liquidate in euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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