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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1154/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 10 aprile 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1154 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Paolo Marini ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Firenze, alla Via Oriani n. 1, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pettini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
[...] Firenze, alla Via Luca Landucci n. 17, come da mandato a margine della memoria di costituzione e da delibera di incarico allegata;
RESISTENTE E in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, al Viale Belfiore n. 28/a, presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - in forza di procura generale alle liti in data 22.03.2024 per atto Notar in Roma;
Persona_1 RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 441-bis c.p.c. depositato il 4.4.2024 e ritualmente notificato, la lavoratrice ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l
[...] Cont
(d'ora innanzi anche solo e l per ivi Controparte_1 CP_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso/licenziamento intimato alla ricorrente in data 13 ottobre 2023 e, per l'effetto, condannare parte datoriale: a) alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, b) al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, comunque, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità e c) al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
con vittoria di spese.
2. L'Ordine si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito, previo - se del caso - accertamento della nullità e/o annullabilità del contratto sottoscritto tra le parti, di respingere il ricorso avversario, con vittoria di spese.
3. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in ipotesi di CP_2 accertamento della sussistenza della illegittimità del licenziamento e di condanna in favore della ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, di condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi nella misura che verrà accertata in corso di causa e che il Tribunale riterrà di giustizia. Con il favore delle spese.
pagina 1 di 5 4. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 10 aprile 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
6. È documentalmente provato che nel mese di novembre 2022 sia stato sottoscritto tra l'OPI ed CP_4 un accordo in base al quale il primo avrebbe potuto utilizzare per le proprie assunzioni la graduatoria concorsuale formata dal secondo relativa a personale con profilo di Coadiutore Amministrativo Senior – Categoria BS ex C.C.N.L. Sanità, approvata con determinazione dirigenziale n. 831 del 9.6.2022 (doc. 6 fasc. OPI).
7. Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 353/2023 del 9.6.2023 (doc. 8 fasc. OPI), l'OPI ha deciso di assumere da tale graduatoria ESTAR n. 1 unità personale amministrativo fascia B1 a tempo pieno e indeterminato, al fine, come ivi si legge, di implementare l'apparato amministrativo che all'epoca contava quattro unità a tempo indeterminato.
8. In esecuzione di tale deliberazione è stato stipulato inter partes il contratto individuale di lavoro subordinato del 19.6.2023 (doc. 9 fasc. OPI) in base al quale la ricorrente è stata assunta dall'OPI a tempo pieno e indeterminato e inquadrata nel livello B (ex B1) con qualifica di operatrice amministrativa secondo le previsioni del C.C.N.L. applicato da OPI, ossia il C.C.N.L. del comparto pubblico Funzioni Centrali, settore Enti Pubblici non economici (la natura di ente pubblico non economico di OPI non è in contestazione fra le parti).
9. In detto contratto veniva stabilito che il periodo di prova, come previsto dal C.C.N.L. applicabile al rapporto per il suddetto livello di inquadramento (v. art. 19 sub doc. 10 fasc. ric.), avrebbe avuto la durata di quattro mesi decorrenti dalla data di inizio del rapporto, fissata nel giorno 21.6.2023.
10. La retribuzione prevista in contratto era quella stabilita dal C.C.N.L. applicato per il personale di livello B, ovvero il personale inquadrato nell'Area Assistenti (v. doc. 10 fasc. ric.).
11. Il Consiglio Direttivo dell'OPI con deliberazione n. 624/2023 (doc. 11 fasc. res.), vista la relazione circa l'esito della prova (doc. 10), inviata da dipendente che più direttamente aveva Parte_2 seguito la ricorrente durante il periodo di prova, al Presidente e alla Segretaria dell'OPI, ha preso atto del mancato superamento del periodo di prova e ha stabilito di recedere dal rapporto di lavoro con la ricorrente.
12. Tale risoluzione del rapporto è stata comunicata alla ricorrente con nota dell'11.10.2023 (doc. 12 fasc. Cont OPI), con la quale venivano illustrati i motivi del recesso. Contestualmente, l comunicava ad l'interruzione del rapporto auspicando che la ricorrente potesse essere mantenuta nella CP_4 graduatoria concorsuale per altre eventuali assunzioni (doc. 15 fasc. ric.).
13. Come risulta per tabulas dal verbale di udienza del 4.11.2024, parte ricorrente nel presente giudizio, non contesta, nel merito, gli esiti del periodo di prova (“Si oppone all'ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte, atteso che parte ricorrente non censura gli esiti della prova ma la prova nella sua fase genetica;
…”).
14. Diversamente, parte attrice eccepisce: - l'indeterminatezza dell'inquadramento e la nullità del patto di prova;
- l'intimazione del licenziamento in data successiva allo spirare del periodo di prova previsto dal C.C.N.L. per il lavoratore dell'Area A - profilo di Operatore amministrativo -; - l'assenza di una pur minima, sufficiente indicazione delle mansioni assegnate.
15. Ciò chiarito in ordine all'oggetto del giudizio, è documentale che nel contratto non vi sia coerenza tra il livello e la qualifica professionale ivi indicati.
16. Nel vigente sistema di classificazione del personale1, previsto e disciplinato dal C.C.N.L. Funzioni
Centrali, introdotto dal C.C.N.L. 2019-2021, infatti, l'ex Area B (posizioni economiche B1-B4) è
pagina 2 di 5 confluita nell'Area Assistenti2, mentre l'ex Area A (posizioni economiche A1-A3) è confluita nell'Area Operatori3.
17. Tuttavia, ritiene il Tribunale che una pluralità di gravi e precise circostanze convergano univocamente nel dimostrare che la ricorrente è stata assunta dall'OPI quale impiegata di livello B – Area Assistenti, e non quale impiegata di livello A – Area Operatori.
18. In tal senso, deve, infatti, considerarsi che:
- il contratto individuale di lavoro, nonostante il richiamo, certamente errato, della qualifica di operatrice amministrativa, è chiaro nel fare riferimento al livello di inquadramento B e alla posizione economica B1 ed è a tale livello di inquadramento che corrispondono durata del periodo di prova e retribuzione ivi indicate;
- dalla citata deliberazione del Consiglio Direttivo n. 353/2023 del 9.6.2023 emerge in modo senz'altro univoco la volontà dell'OPI di attingere alla suddetta graduatoria per l'assunzione di
“un dipendente a tempo indeterminato - categoria B1”;
Area degli operatori
Area degli assistenti
Area dei funzionari
Area delle elevate professionalità
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A. All'interno dell'Area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro.
3. In coerenza con i relativi contenuti, nell'Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali. …”. 2 Allegato A al C.C.N.L.: “AREA DEGLI ASSISTENTI: Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro. Specifiche professionali:
• conoscenze teoriche esaurienti
• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro
• responsabilità di risultato su ambiti circoscritti (fasi di processo o processi) ed eventualmente con responsabilità di supervisionare il lavoro di colleghi Requisiti di base per l'accesso: scuola secondaria di secondo grado.”. 3 Allegato A al C.C.N.L.: “AREA DEGLI OPERATORI: Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili. Specifiche professionali:
• conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici
• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi, strumenti, materiali e informazioni
• responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano Requisiti di base per l'accesso: assolvimento dell'obbligo scolastico.”.
pagina 3 di 5 - l'OPI, quale ente pubblico non economico soggetto al T.U sul pubblico impiego, assume in base a al piano triennale del fabbisogno e con riferimento alla pianta organica;
- dai documenti prodotti dall'OPI risulta che la pianta organica, al tempo dei fatti di causa, era formata solo da personale dell'Area B e dell'Area C, e che il piano del fabbisogno triennale prevedeva solo assunzioni in Area B e in Area C;
v., in particolare, doc. 5 fasc. res. del 3.11.2022:
- dal doc. 10 di parte resistente emerge chiaramente come, in costanza del periodo di prova, la ricorrente sia stata in concreto impiegata, ancorché con esito negativo, nella “gestione dei processi” e non in “attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi” (v. declaratorie dell'Area Assistenti e dell'Area Operatori sub doc. 10 fasc. ric.).
19. Ad avviso del giudicante, pertanto, in ragione di quanto rilevato, non è condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui vi sarebbe incertezza sull'inquadramento riconosciuto alla ricorrente in sede di assunzione, dato che il contratto fa riferimento a un livello (B – ex B1) non coerente con la qualifica professionale ivi attribuita alla lavoratrice (operatrice amministrativa), essendo propria – quest'ultima - dell'ex Area A, cosicché dovrebbe darsi prevalenza al profilo professionale richiamato in quanto la ricorrente è in possesso di un titolo di studio (assolvimento dell'obbligo scolastico oltre a due ulteriori anni di scolarità) che le consentiva di essere assunta nell'ex Area A del C.C.N.L. Funzioni Centrali (attuale Area Operatori), ma non nell'ex Area B (attuale Area Assistenti), dal che discenderebbe che la sua assunzione non potrebbe che essere avvenuta nell'ex Area A.
20. Di conseguenza, dall'accertato inquadramento della ricorrente, a far data dall'assunzione, nel livello B (ex B1) del C.C.N.L. applicato dall'OPI, discende che la facoltà di recesso unilaterale dal rapporto per mancato superamento del periodo di prova è stata tempestivamente esercitata dal datore di lavoro.
21. Ciò posto, è documentale e, comunque, incontroverso, che il C.C.N.L. Funzioni Centrali 2019/2021 preveda che il titolo di accesso per i nuovi assunti debba essere, per l'Area degli Assistenti, il diploma di scuola secondaria superiore, e che la ricorrente non sia, invece, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, avendo solo assolto l'obbligo scolastico, oltre a due anni del ciclo superiore, essendo, invece, tale titolo, in base al C.C.N.L. Sanità, sufficiente per l'inquadramento nella categoria BS, ossia quella per la quale era formata la graduatoria cui apparteneva la ricorrente.
22. Appare, pertanto, di una certa evidenza come l resistente, che, come sopra spiegato, aveva CP_1 necessità di assumere n. 1 unità di personale amministrativo fascia B1 a tempo pieno e indeterminato, abbia certamente errato nell'utilizzare a tal fine la suddetta graduatoria, pacificamente relativa al profilo professionale di Coadiutore Amministrativo Senior – Categoria BS ex C.C.N.L. Sanità.
23. Premesso, dunque, che non è stata azionata da parte attrice nel presente giudizio domanda di risarcimento del danno diversa e ulteriore rispetto a quella da illegittimo licenziamento, dal mancato possesso da parte della lavoratrice del titolo di studio necessario ad accedere al livello per il quale è stata assunta, discende inevitabilmente la nullità4 del contratto individuale di lavoro subordinato inter partes (v. in argomento, ex aliis, Cons. Stato n. 3263/2018), che, pertanto, è da giudicarsi inidoneo ab origine a produrre effetti giuridici, salvo il disposto dell'art. 2126 c.c., con conseguente infondatezza, anche per tale motivo, delle domande svolte in questa sede dalla ricorrente.
24. Come è noto, infatti, “Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum".” (Cass. n. 32263/2021).
pagina 4 di 5 25. Fermo restando il carattere dirimente di quanto appena osservato, in ogni caso, per mera completezza, si rileva, altresì, che tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale: l'autonomia contrattuale è abilitata, esclusivamente, alla determinazione della durata del periodo di prova. Il patto, pertanto, non può che vertere sulle mansioni oggetto della declaratoria contrattuale relativa al livello di inquadramento5 (nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, livello B-Area Assistenti) (“Le assunzioni nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, anche se precedute da un contratto di lavoro a termine per il quale sia stata superata la prova, sono "ex lege" assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, in forza di quanto previsto dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 28 del d.P.R. n. 487 del 1994, non trovando applicazione l'art. 2096 c.c.; l'autonomia contrattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova, nei limiti di quanto previsto dalla contrattazione collettiva ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.”, Cass. n. 21376/2018;
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato non trova applicazione l'art. 2096, cod. civ., che regola l'assunzione in prova nell'ambito dei rapporti di lavoro privati, restando l'istituto autonomamente disciplinato dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché, con riguardo alle assunzioni degli avviati al lavoro dagli uffici di collocamento, dall'art. 28, comma 1, del medesimo decreto. Ne consegue che l'assunzione è assoggettata al periodo di prova "ex lege" e non in forza di un patto frutto di autonomia contrattuale, la quale può incidere solo sulla durata del periodo di prova secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.”, Cass. n.17970/2010; “Il periodo di prova nelle Amministrazioni pubbliche è obbligatorio e le assunzioni sono assoggettate all'esito positivo dello stesso. Come ha chiarito la giurisprudenza, infatti, il rapporto di lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni (oggi regolato dal D.lgs. n. 165 del 2001) è disciplinato da una lex specialis, che deroga, rendendolo inapplicabile, l'art. 2096 c.c. ed i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla base di detta norma (cfr. Corte di Cassazione, sezione lavoro, 13 agosto 2008, n. 21586, nonché Corte Costituzionale nn. 313-1996, 309-1997, 89-2003 e 199-2003)”, Cons. Stato n. 1821/2013).
26. È assorbita ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, di rito, di merito o istruttoria.
27. L'assoluta peculiarità della fattispecie concreta giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Firenze, 10 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 13 Classificazione: “1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: 4 La nullità del negozio giuridico è stata eccepita da parte resistente in via riconvenzionale e, pertanto, non vi era luogo a fare applicazione dell'art. 418 c.p.c. Trattasi di eccezione riconvenzionale in quanto il fatto impeditivo è stato dedotto dal resistente al solo fine di impedire l'accoglimento della domanda dell'attore. 5 Come è noto, ai sensi dell'art. 52 d.lgs n. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 10 aprile 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1154 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Paolo Marini ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Firenze, alla Via Oriani n. 1, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pettini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
[...] Firenze, alla Via Luca Landucci n. 17, come da mandato a margine della memoria di costituzione e da delibera di incarico allegata;
RESISTENTE E in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, al Viale Belfiore n. 28/a, presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - in forza di procura generale alle liti in data 22.03.2024 per atto Notar in Roma;
Persona_1 RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 441-bis c.p.c. depositato il 4.4.2024 e ritualmente notificato, la lavoratrice ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l
[...] Cont
(d'ora innanzi anche solo e l per ivi Controparte_1 CP_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso/licenziamento intimato alla ricorrente in data 13 ottobre 2023 e, per l'effetto, condannare parte datoriale: a) alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, b) al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, comunque, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità e c) al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
con vittoria di spese.
2. L'Ordine si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito, previo - se del caso - accertamento della nullità e/o annullabilità del contratto sottoscritto tra le parti, di respingere il ricorso avversario, con vittoria di spese.
3. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in ipotesi di CP_2 accertamento della sussistenza della illegittimità del licenziamento e di condanna in favore della ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, di condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi nella misura che verrà accertata in corso di causa e che il Tribunale riterrà di giustizia. Con il favore delle spese.
pagina 1 di 5 4. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 10 aprile 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
6. È documentalmente provato che nel mese di novembre 2022 sia stato sottoscritto tra l'OPI ed CP_4 un accordo in base al quale il primo avrebbe potuto utilizzare per le proprie assunzioni la graduatoria concorsuale formata dal secondo relativa a personale con profilo di Coadiutore Amministrativo Senior – Categoria BS ex C.C.N.L. Sanità, approvata con determinazione dirigenziale n. 831 del 9.6.2022 (doc. 6 fasc. OPI).
7. Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 353/2023 del 9.6.2023 (doc. 8 fasc. OPI), l'OPI ha deciso di assumere da tale graduatoria ESTAR n. 1 unità personale amministrativo fascia B1 a tempo pieno e indeterminato, al fine, come ivi si legge, di implementare l'apparato amministrativo che all'epoca contava quattro unità a tempo indeterminato.
8. In esecuzione di tale deliberazione è stato stipulato inter partes il contratto individuale di lavoro subordinato del 19.6.2023 (doc. 9 fasc. OPI) in base al quale la ricorrente è stata assunta dall'OPI a tempo pieno e indeterminato e inquadrata nel livello B (ex B1) con qualifica di operatrice amministrativa secondo le previsioni del C.C.N.L. applicato da OPI, ossia il C.C.N.L. del comparto pubblico Funzioni Centrali, settore Enti Pubblici non economici (la natura di ente pubblico non economico di OPI non è in contestazione fra le parti).
9. In detto contratto veniva stabilito che il periodo di prova, come previsto dal C.C.N.L. applicabile al rapporto per il suddetto livello di inquadramento (v. art. 19 sub doc. 10 fasc. ric.), avrebbe avuto la durata di quattro mesi decorrenti dalla data di inizio del rapporto, fissata nel giorno 21.6.2023.
10. La retribuzione prevista in contratto era quella stabilita dal C.C.N.L. applicato per il personale di livello B, ovvero il personale inquadrato nell'Area Assistenti (v. doc. 10 fasc. ric.).
11. Il Consiglio Direttivo dell'OPI con deliberazione n. 624/2023 (doc. 11 fasc. res.), vista la relazione circa l'esito della prova (doc. 10), inviata da dipendente che più direttamente aveva Parte_2 seguito la ricorrente durante il periodo di prova, al Presidente e alla Segretaria dell'OPI, ha preso atto del mancato superamento del periodo di prova e ha stabilito di recedere dal rapporto di lavoro con la ricorrente.
12. Tale risoluzione del rapporto è stata comunicata alla ricorrente con nota dell'11.10.2023 (doc. 12 fasc. Cont OPI), con la quale venivano illustrati i motivi del recesso. Contestualmente, l comunicava ad l'interruzione del rapporto auspicando che la ricorrente potesse essere mantenuta nella CP_4 graduatoria concorsuale per altre eventuali assunzioni (doc. 15 fasc. ric.).
13. Come risulta per tabulas dal verbale di udienza del 4.11.2024, parte ricorrente nel presente giudizio, non contesta, nel merito, gli esiti del periodo di prova (“Si oppone all'ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte, atteso che parte ricorrente non censura gli esiti della prova ma la prova nella sua fase genetica;
…”).
14. Diversamente, parte attrice eccepisce: - l'indeterminatezza dell'inquadramento e la nullità del patto di prova;
- l'intimazione del licenziamento in data successiva allo spirare del periodo di prova previsto dal C.C.N.L. per il lavoratore dell'Area A - profilo di Operatore amministrativo -; - l'assenza di una pur minima, sufficiente indicazione delle mansioni assegnate.
15. Ciò chiarito in ordine all'oggetto del giudizio, è documentale che nel contratto non vi sia coerenza tra il livello e la qualifica professionale ivi indicati.
16. Nel vigente sistema di classificazione del personale1, previsto e disciplinato dal C.C.N.L. Funzioni
Centrali, introdotto dal C.C.N.L. 2019-2021, infatti, l'ex Area B (posizioni economiche B1-B4) è
pagina 2 di 5 confluita nell'Area Assistenti2, mentre l'ex Area A (posizioni economiche A1-A3) è confluita nell'Area Operatori3.
17. Tuttavia, ritiene il Tribunale che una pluralità di gravi e precise circostanze convergano univocamente nel dimostrare che la ricorrente è stata assunta dall'OPI quale impiegata di livello B – Area Assistenti, e non quale impiegata di livello A – Area Operatori.
18. In tal senso, deve, infatti, considerarsi che:
- il contratto individuale di lavoro, nonostante il richiamo, certamente errato, della qualifica di operatrice amministrativa, è chiaro nel fare riferimento al livello di inquadramento B e alla posizione economica B1 ed è a tale livello di inquadramento che corrispondono durata del periodo di prova e retribuzione ivi indicate;
- dalla citata deliberazione del Consiglio Direttivo n. 353/2023 del 9.6.2023 emerge in modo senz'altro univoco la volontà dell'OPI di attingere alla suddetta graduatoria per l'assunzione di
“un dipendente a tempo indeterminato - categoria B1”;
Area degli operatori
Area degli assistenti
Area dei funzionari
Area delle elevate professionalità
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A. All'interno dell'Area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro.
3. In coerenza con i relativi contenuti, nell'Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali. …”. 2 Allegato A al C.C.N.L.: “AREA DEGLI ASSISTENTI: Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro. Specifiche professionali:
• conoscenze teoriche esaurienti
• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro
• responsabilità di risultato su ambiti circoscritti (fasi di processo o processi) ed eventualmente con responsabilità di supervisionare il lavoro di colleghi Requisiti di base per l'accesso: scuola secondaria di secondo grado.”. 3 Allegato A al C.C.N.L.: “AREA DEGLI OPERATORI: Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili. Specifiche professionali:
• conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici
• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi, strumenti, materiali e informazioni
• responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano Requisiti di base per l'accesso: assolvimento dell'obbligo scolastico.”.
pagina 3 di 5 - l'OPI, quale ente pubblico non economico soggetto al T.U sul pubblico impiego, assume in base a al piano triennale del fabbisogno e con riferimento alla pianta organica;
- dai documenti prodotti dall'OPI risulta che la pianta organica, al tempo dei fatti di causa, era formata solo da personale dell'Area B e dell'Area C, e che il piano del fabbisogno triennale prevedeva solo assunzioni in Area B e in Area C;
v., in particolare, doc. 5 fasc. res. del 3.11.2022:
- dal doc. 10 di parte resistente emerge chiaramente come, in costanza del periodo di prova, la ricorrente sia stata in concreto impiegata, ancorché con esito negativo, nella “gestione dei processi” e non in “attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi” (v. declaratorie dell'Area Assistenti e dell'Area Operatori sub doc. 10 fasc. ric.).
19. Ad avviso del giudicante, pertanto, in ragione di quanto rilevato, non è condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui vi sarebbe incertezza sull'inquadramento riconosciuto alla ricorrente in sede di assunzione, dato che il contratto fa riferimento a un livello (B – ex B1) non coerente con la qualifica professionale ivi attribuita alla lavoratrice (operatrice amministrativa), essendo propria – quest'ultima - dell'ex Area A, cosicché dovrebbe darsi prevalenza al profilo professionale richiamato in quanto la ricorrente è in possesso di un titolo di studio (assolvimento dell'obbligo scolastico oltre a due ulteriori anni di scolarità) che le consentiva di essere assunta nell'ex Area A del C.C.N.L. Funzioni Centrali (attuale Area Operatori), ma non nell'ex Area B (attuale Area Assistenti), dal che discenderebbe che la sua assunzione non potrebbe che essere avvenuta nell'ex Area A.
20. Di conseguenza, dall'accertato inquadramento della ricorrente, a far data dall'assunzione, nel livello B (ex B1) del C.C.N.L. applicato dall'OPI, discende che la facoltà di recesso unilaterale dal rapporto per mancato superamento del periodo di prova è stata tempestivamente esercitata dal datore di lavoro.
21. Ciò posto, è documentale e, comunque, incontroverso, che il C.C.N.L. Funzioni Centrali 2019/2021 preveda che il titolo di accesso per i nuovi assunti debba essere, per l'Area degli Assistenti, il diploma di scuola secondaria superiore, e che la ricorrente non sia, invece, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, avendo solo assolto l'obbligo scolastico, oltre a due anni del ciclo superiore, essendo, invece, tale titolo, in base al C.C.N.L. Sanità, sufficiente per l'inquadramento nella categoria BS, ossia quella per la quale era formata la graduatoria cui apparteneva la ricorrente.
22. Appare, pertanto, di una certa evidenza come l resistente, che, come sopra spiegato, aveva CP_1 necessità di assumere n. 1 unità di personale amministrativo fascia B1 a tempo pieno e indeterminato, abbia certamente errato nell'utilizzare a tal fine la suddetta graduatoria, pacificamente relativa al profilo professionale di Coadiutore Amministrativo Senior – Categoria BS ex C.C.N.L. Sanità.
23. Premesso, dunque, che non è stata azionata da parte attrice nel presente giudizio domanda di risarcimento del danno diversa e ulteriore rispetto a quella da illegittimo licenziamento, dal mancato possesso da parte della lavoratrice del titolo di studio necessario ad accedere al livello per il quale è stata assunta, discende inevitabilmente la nullità4 del contratto individuale di lavoro subordinato inter partes (v. in argomento, ex aliis, Cons. Stato n. 3263/2018), che, pertanto, è da giudicarsi inidoneo ab origine a produrre effetti giuridici, salvo il disposto dell'art. 2126 c.c., con conseguente infondatezza, anche per tale motivo, delle domande svolte in questa sede dalla ricorrente.
24. Come è noto, infatti, “Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum".” (Cass. n. 32263/2021).
pagina 4 di 5 25. Fermo restando il carattere dirimente di quanto appena osservato, in ogni caso, per mera completezza, si rileva, altresì, che tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale: l'autonomia contrattuale è abilitata, esclusivamente, alla determinazione della durata del periodo di prova. Il patto, pertanto, non può che vertere sulle mansioni oggetto della declaratoria contrattuale relativa al livello di inquadramento5 (nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, livello B-Area Assistenti) (“Le assunzioni nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, anche se precedute da un contratto di lavoro a termine per il quale sia stata superata la prova, sono "ex lege" assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, in forza di quanto previsto dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 28 del d.P.R. n. 487 del 1994, non trovando applicazione l'art. 2096 c.c.; l'autonomia contrattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova, nei limiti di quanto previsto dalla contrattazione collettiva ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.”, Cass. n. 21376/2018;
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato non trova applicazione l'art. 2096, cod. civ., che regola l'assunzione in prova nell'ambito dei rapporti di lavoro privati, restando l'istituto autonomamente disciplinato dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché, con riguardo alle assunzioni degli avviati al lavoro dagli uffici di collocamento, dall'art. 28, comma 1, del medesimo decreto. Ne consegue che l'assunzione è assoggettata al periodo di prova "ex lege" e non in forza di un patto frutto di autonomia contrattuale, la quale può incidere solo sulla durata del periodo di prova secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.”, Cass. n.17970/2010; “Il periodo di prova nelle Amministrazioni pubbliche è obbligatorio e le assunzioni sono assoggettate all'esito positivo dello stesso. Come ha chiarito la giurisprudenza, infatti, il rapporto di lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni (oggi regolato dal D.lgs. n. 165 del 2001) è disciplinato da una lex specialis, che deroga, rendendolo inapplicabile, l'art. 2096 c.c. ed i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla base di detta norma (cfr. Corte di Cassazione, sezione lavoro, 13 agosto 2008, n. 21586, nonché Corte Costituzionale nn. 313-1996, 309-1997, 89-2003 e 199-2003)”, Cons. Stato n. 1821/2013).
26. È assorbita ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, di rito, di merito o istruttoria.
27. L'assoluta peculiarità della fattispecie concreta giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Firenze, 10 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 13 Classificazione: “1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: 4 La nullità del negozio giuridico è stata eccepita da parte resistente in via riconvenzionale e, pertanto, non vi era luogo a fare applicazione dell'art. 418 c.p.c. Trattasi di eccezione riconvenzionale in quanto il fatto impeditivo è stato dedotto dal resistente al solo fine di impedire l'accoglimento della domanda dell'attore. 5 Come è noto, ai sensi dell'art. 52 d.lgs n. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.