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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/04/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 138/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 138 del R.G.A.C. dell'anno 2024, discussa all'udienza del 18 marzo 2025, con riserva del deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ROSSELLA Parte_1 C.F._1
GABRIELE e PIERANTONIO MICCIULLI;
RICORRENTE-ATTORE CONTRO
, (C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti SILVIA CUMINO e CONCETTA BELMONTE;
RESISTENTE-CONVENUTO
Oggetto: ricorso ex art. 281-decies c.p.c.; Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2024, il IG. ha agito in giudizio per chiedere Parte_1 condannarsi parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 15.344,12, oltre interessi e fino al soddisfo. A sostegno della domanda, il ricorrente ha spiegato che, dall'01.04.2021 al 02.06.2022, la IG.ra
[...]
madre del IG. veniva ricoverata presso la Struttura Sanitaria "RSA San Raffaele" Per_1 Pt_1 Cont (vedasi l'attestazione della detta RSA circa il ricovero di cui all'autorizzazione dell' del 19.3.2021 prot. 38412 e l'autorizzazione dell' n. prot. 38058 del 18.3.2021 al ricovero della IG.ra CP_3 presso la detta struttura sociosanitaria, modulo R2), sita in località Crocevia, Castiglione Per_1
Cosentino, poiché gravemente affetta da Alzheimer, e il ricorrente si vedeva costretto al pagamento di una retta mensile di € 1.303,16, in favore della detta struttura, per un totale di € 15.344,12; che tali oneri non erano assolutamente dovuti, in quanto la paziente, invalida al 100%, veniva ricoverata perché affetta da patologia neuro-degenerativa terminale di Alzheimer, con disturbi comportamentali di tipo psicotico e marcata insufficienza delle autonomie. Ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 30, l. n. 730/1983, del d.lgs. n. 502/1992 e dei D.P.C.M. del
14.02.2001 e del 12.01.2017, le Residenze Sanitarie Assistenziali, (RSA), non possono pretendere il pagina 1 di 10 pagamento delle rette di ricovero del degente affetto da Alzheimer, (o dai parenti di quest'ultimo), in quanto tale onere economico grava per intero sul SSN. Parte ricorrente ha quindi dedotto che, a causa della patologia neuro-degenerativa di Alzheimer la
IG.ra necessitava di assistenza di rilievo sanitario, ovvero di attività proprie dei servizi socio Per_1 assistenziali, diretti, in via prevalente, alla tutela della sua salute, prestazioni, queste, a carico dello
Stato; che nel caso di specie occorre valutare in concreto - in base alla patologia sofferta dal singolo paziente e al suo stato di evoluzione al momento del ricovero e a quello prevedibile all'esito della malattia - se le prestazioni socio-assistenziali offerte dalla struttura sanitaria siano per lui inscindibilmente legate a quelle di natura sanitaria in quanto prevalenti rispetto a quelle assistenziali e, nell'ipotesi in cui il legame di strumentalità esistente tra esse è tale da non consentire di erogarle separatamente, salvo pregiudicare il diritto soggettivo alla salute e alle cure, di queste se ne fa carico il
SSN; che, quindi, è evidente che la IG.ra affetta dal morbo di Alzheimer, necessitava ER preminentemente di assistenza di natura sanitaria congiuntamente a quelle di natura socio assistenziali e dunque ad elevata integrazione. Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo di: “condannare l' , in p.l.r.p.t. al CP_3 pagamento, in favore del sig. della somma di € 15.344,12, oltre interessi dal dì del Parte_1 dovuto e fino alla data del soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di difesa del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatari”. La causa è stata iscritta al n. 138/2024 R.G.
§§§
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.05.2024, si è costituita
[...]
, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1 CP_3
atteso che la paziente, IG.ra è stata ospite della RSA Anziani – SADEL a
[...] ER seguito di valutazione multidisciplinare fatta dalla relativa Unità competente, come da verbale di prot.
37650 del 18.03.2021, che ha ritenuto idoneo per la paziente il ricovero in struttura sociosanitaria, Tipo
RSA/A MOD. R2; che, a seguito di tale valutazione, la UOC con nota prot. Controparte_4
38058 del 18.03.2021, ha autorizzato il ricovero della IG.ra prevedendo, come impone la Per_1 normativa della Regione Calabria, la quota di partecipazione dell'utente sul 30% della quota sociale, calcolata sulle risultanze reddituali, ai sensi del DGR n. 845/2007; che, a conferma di ciò, sulla predetta nota si legge: “Ai sensi della normativa vigente, considerato che l'utente partecipa al pagamento della quota sociale per un massimo del 30% della retta giornaliera, sulla base delle dichiarazioni reddituali fornite, il calcolo totale della quota di partecipazione che l'utente dovrà versare alla struttura, è quello di seguito specificato (…)”; che, quindi, l' attraverso la UOC competente, ha CP_3 correttamente calcolato la quota a carico della IG.ra applicando precisamente la normativa Per_1 regionale, che non prevede alcuna distinzione di patologia, così come previsto dalla legge regionale n. Cont 23/2003, art. 7, nonché dai successivi DCA;
che, in conclusione, l' non è legittimata passiva nel Cont presente procedimento, in quanto la normativa sul punto è regionale e le ne mettono in atto il contenuto, tra l'altro con le rimesse economiche della stessa Regione Calabria, che ne quantifica l'importo e la destinazione secondo la normativa regionale di settore. Parte resistente ha poi eccepito il difetto di giurisdizione del G.O., spiegando che il IG. avrebbe Pt_1 dovuto impugnare i Decreti del Commissario ad acta dinanzi alla magistratura amministrativa, trattandosi di atti pertinenti all'attività amministrativa dell'Ente Regionale, sui quali è inibito il sindacato del Giudice ordinario.
pagina 2 di 10 Ha quindi concluso chiedendo di: “IN VIA PRINCIPALE - dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' , per le motivazioni espresse in narrativa, pertanto, rigettare il ricorso CP_3 proposto dal IG. IN VIA SUBORDINATA - dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Pt_1 TAR Calabria. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
§§§ All'udienza del 04.06.2024, il giudice ha sollevato la questione in ordine al rito, in quanto concernente la materia dell'assistenza, assegnando alle parti termine ex art. 101, comma 2, c.p.c. e riservandosi. Con memoria ex art. 101, comma 2, c.p.c., parte ricorrente ha dedotto che il caso di specie riguarda prestazioni integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quindi di diritto soggettivo del privato nei confronti della p.a., e che quindi la giurisdizione in merito appartiene al giudice ordinario. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.06.2024, rilevato che parte resistente non ha depositato memorie nel termine assegnato, il giudice ha rinviato per la discussione all'udienza del 18.02.2025. All'udienza del 18.03.2025, il giudice, invitate le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3^ c.p.c.
******************** Il IG. ha agito in giudizio per ottenere la condanna dell' al pagamento Parte_1 CP_3 della complessiva somma di € 15.344,12, oltre interessi, come da fatture emesse dalla struttura sanitaria
“RSA San Raffaele” nei confronti della madre IG.ra (allegato 2 al ricorso), nella quale ER la di lui madre, IG.ra è stata ricoverata dall'01.04.2021 al 02.06.2022, poiché ER gravemente affetta da Alzheimer. L'attore sostiene che nel caso in esame le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie sono totalmente a carico dello Stato, ex art. 30, l. n. 730/1983, d. lgs. n. 502/1992 e D.P.C.M. del 14.02.2001 e del
12.01.2017.
§ 1. La giurisdizione del G.O.
Occorre anzitutto rifermare la giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda di pagamento di corrispettivi relativi a prestazioni medico-assistenziali resi da strutture accreditate, nel caso di specie
“RSA San Raffaele”, così come stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative al pagamento di crediti per prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate, anche nei casi in cui sia necessario accertare la legittimità di provvedimenti amministrativi (nella specie sui tetti di spesa e le conseguenti regressioni tariffarie), la cui efficacia sia stata eccepita in via di eccezione dalla amministrazione resistente quale fatto impeditivo o modificativo della pretesa creditoria”, (Cass., SS.UU., n. 28053/2018); e, ancora, ha evidenziato, in definitiva, trattarsi di: “pretese astrattamente riconducibili nell'alveo dei diritti soggettivi, radicando la giurisdizione, quale che sia il fondamento nel merito delle stesse pretese, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria”, (Cass. SS.UU., n. 26200/2019, conf. Cass. SS.UU., n. 26203/2019). Trattandosi inoltre di azione di natura restitutoria, la stessa è soggetta al rito ordinario.
///
§ 2. La gratuità delle prestazioni.
Occorre richiamare le norme di riferimento. L'art. 30, l. n. 730/1983, prevede che “Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socioassistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario
pagina 3 di 10 nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socioassistenziali”), che ha esteso la portata del principio cardine relativo al diritto all'erogazione gratuita delle prestazioni di carattere sanitario, introdotto con l. n. 833/1978, anche alle attività di rilievo sanitario connesse a quelle socio-assistenziali. In materia è successivamente intervenuto il d. lgs n. 502 del 1992, che, all'art. 3 septies D. Lgs. 502/1992 precisa che la tipologia delle prestazioni sociosanitarie distinguendo fra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, queste ultime "… caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da
HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative" (art. 3 septies comma 4 d.lgs. 502/1992)…). Il D.P.C.M. del 14.02.2001 ha precisato la distinzione delle prestazioni sociosanitarie in tre categorie: prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di competenza e a carico delle aziende sanitarie locali;
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria che sono di competenza e a carico dei comuni con la compartecipazione alla spesa dell'utenza; prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria erogate che sono e a carico del Fondo Sanitario Nazionale: all'art. 3 prevede che “1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.
Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza. 3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci,
pagina 4 di 10 patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie
e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.”) Sono altresì individuate all'art. 2 comma 4 diverse fasi di assistenza caratterizzate da una diversa intensità:
“
4. L'intensità assistenziale è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, così definite: a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi”). Il DCPM 12.01.2017 ha ulteriormente precisato all'art. 30 “Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti 1. Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, previa valutazione multidimensionale e presa in carico:
a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante
l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni,
è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome;
b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione.
pagina 5 di 10
2. I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
3. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungoassistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria.
4. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera”). E pertanto il DPCM del 2017 ha confermato che sono a carico del servizio sanitario nazionale "i trattamenti estensivi di cura e di recupero funzionale per persone richiedenti elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale" e che sono invece a carico del servizio sanitario nazionale nella misura del
50% della tariffa giornaliera "i trattamenti di lungo- assistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti" nonché " le prestazioni rese nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, di lungo assistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria". In base alla normativa di riferimento, pertanto, l'integrale gratuità delle prestazioni è limitata alle ipotesi contemplate all'art. 3 comma 1 (prestazioni sanitarie a rilevanza sociale) e comma 3 DPCM 14.2.2001 (prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria).
///
§ 3. La tipologia delle prestazioni erogate all'utente IG.ra . ER
Occorre a questo punto verificare se le prestazioni erogate alla madre del ricorrente rientrino in una dele due categorie suddette (prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
prestazioni ad alta integrazione sanitaria).
Parte ricorrente ha allegato in proposito 1) certificazione del Centro regionale di Neurogenetica Cont dell' di Catanzaro datata 21.6.2018 attestante che la IG.ra già all'epoca era affetta ER da “malattia di Alzheimer con disturbi comportamentali di tipo psicotico che configurano variante a corpi di Lewry con marcata insufficienza per lo sviluppo delle autonomie della vita quotidiana e strumentale” ed attestante il trattamento con farmaci;
2) Verbale del 5.8.2018 di accertamento della invalidità civile “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88) 31/10/2017” con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della legge 388/2000), con diagnosi di
“MALATTIA DI ALZHEIMER CON DISTURBI COMPORTAMENTALI DI TIPO PSICOTICO. (MMSE 5,4/30)”; 3) Verbale del 27.7.2018 della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap di riconoscimento della IG.ra quale portatrice di handicap in situazione di gravità Per_1
(art. 3 comma 3) con uguale diagnosi.
La patologia di Alzheimer, pertanto, risulta diagnosticata in data ampiamente antecedente al ricovero dalla IG. presso la RSA. ER
In merito, è oramai principio di diritto consolidato quello per cui l'attività prestata in favore di soggetto affetto da morbo di Alzheimer, malattia degenerativa che progressivamente incide sul sistema nervoso centrale fino al finale exitus – e più in generale tutti i soggetti affetti da malattie neurodegenerative - ricoverato in istituto di cura, è da qualificare come prestazione integrata, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 l. n. 730/1983, ove: “non sia possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, in ragione della loro stretta
pagina 6 di 10 correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art.
1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Comune", (Cass., n. 4558/2012).
Più di recente, inoltre, è nuovamente intervenuta la S.C., al fine di ulteriormente precisare che le prestazioni socio-assistenziali sono da ritenersi incluse in quelle a carico del S.S.N., laddove risulti, in relazione alla patologia dalla quale il paziente è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile successiva evoluzione della malattia, le prestazioni assistenziali e di cura della persona siano connesse alla tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure: “prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio- assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali”, (Cass., n. 2038/2023).
Pertanto, con riferimento al caso di specie, occorre ulteriormente evidenziare la gravità della malattia di
Alzheimer già alla data della diagnosi effettuata preso il centro Regionale di Neurogenetica di
Catanzaro:
Le deduzioni di parte attrice, che richiamano le esposte conclusioni cui è pervenuta sul punto la giurisprudenza non solo di legittimità ma anche di merito, si fondano sulla natura prettamente sanitaria delle prestazioni erogate alla IG.ra presso la RSA, non potendosi distinguere, stante la patologia Per_1 degenerativa di Alzheimer dalla quale ella era affetta. Va ribadito il principio secondo cui le prestazioni socio-assistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico del se, sulla base del CP_5 piano terapeutico che tiene conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, le prestazioni assistenziali siano connesse e strumentali ad assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, non potendo le seconde essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la pagina 7 di 10 prevalenza delle une o delle altre, (cfr. anche Cass., Ordinanza n. 21162/2024; Cass., n. 4752/2024;
Cass., n. 34590/2023; Cass., n. 2038/2023). Nel merito, quindi, stando alla giurisprudenza di legittimità, “…Quanto ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, la Sezione Prima di questa Corte, con sentenza n. 4558/2012, ha chiarito che:
"l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30 non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1 alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal . Quindi, nel CP_6 caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla "complessiva prestazione" che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato.
Successivamente, la Sezione Lavoro di questa Corte (sent. n. 22776/2016) ha ribadito che "in tema di prestazioni a carico del S.S.N., la l. n. 730 del 1983, art. 30 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del (Cass. 34590/2023). CP_5
Tanto precisato, la patologia di Alzheimer dalla quale era affetta la IG.ra già in data antecedente Per_1 al suo ricovero in RSA e connotata da gravità già nel 2018, è certamente tale da non potersi distinguere nell'ambito delle prestazioni erogate dalla Struttura ove la stessa è stata ricoverata fra la natura sanitaria e quella sociale, quest'ultima essendo inscindibilmente legata alla prima.
///
§ 4. La legittimazione passiva dell' CP_3 Cont Nel caso in esame l' convenuta, al fine di escludere la sua legittimazione passiva e sostenere la legittimazione passiva della Regione, ha evidenziato che nei vari DCA emessi (ha allegato i DCA emessi dal 2016 al 2018), in relazione alla tipologia di ricovero attivato (R2) alcuna distinzione fra le varie patologie dalle quali può essere affetto il soggetto anziano ricoverato presso le RSA è stata effettuata a livello regionale dal Commissario ad Acta che, anno per anno, ha uniformemente stabilito di porre a carico del soggetto ricoverato, di contribuire al pagamento della quota sociale per una percentuale fino ad un massimo del 30% della stessa (percentuale che varia in base al reddito). Cont Invero, l'argomento speso dall' circa il fatto che nell'autorizzare il ricovero sulla base degli accertamenti eseguiti dalla Commissione a ciò deputata, si è limitata ad applicare le disposizioni regionali in materia e circa il fatto che sostiene il relativo onere di spesa mediante le somme a tal fine pagina 8 di 10 Cont stanziate e riversate dalla Regione, non è tale da escludere l'obbligo a carico dell' di provvedere al relativo pagamento del ricovero, ove le relative spese siano da porre interamente a carico del SSN. Ed in proposito si rileva che, ai sensi dell'art. 3 septies comma 5 D. Lgs. 502/1992, “Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria (ai sensi del 3° comma dell'art. 3 del D.P.C.M. del 14.2.2001, ….relative, fra l'altro, a “disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative…… attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'àmbito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza…” ndr.) sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali”.
In proposito il Tribunale di Grosseto, nel giudizio intentato nei confronti della Regione per il pagamento delle somme per l'accesso al servizio diurno e, successivamente per l'inserimento stabile a titolo di ricovero in relazione ad utente affetto da malattia di Alzheimer, nell'escludere la legittimazione passiva delle Regioni e nel ritenere legittima destinataria delle pretese l'
[...]
competente per territorio, ha evidenziato che non assume rilievo la circostanza che sia la CP_1 Regione ed effettuare i trasferimenti delle risorse alle finalizzate all'espletamento Controparte_7 delle funzioni attribuite alle ha evidenziato invece che assume rilievo esclusivo, quale CP_8 criterio di individuazione della legittimazione passiva delle relative pretese, quello della “competenza funzionale all'erogazione delle prestazioni sociosanitarie ed alla corresponsione della quota sanitaria, pacificamente in capo alle…” (aziende sanitarie locali, ndr.) cfr. Tribunale di Grosseto Sentenza n. 118/2022 RG 53/2022 su Banca Dati di Merito, che così prosegue: “La “tutela della salute”, assai più ampia della dizione “assistenza ospedaliera” dell'ordinamento previgente, rientra nell'ambito delle materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
ai sensi della lett. m) dell'art. 117, comma 2, della Cost., è attribuita allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale. Trattasi di materia c.d. trasversale perché idonea ad incidere anche su ambiti di competenza concorrente o residuale regionale…..(….)
…Il testo costituzionale, in definitiva, attribuisce alle Regioni, in materia di tutela della salute, la competenza legislativa concorrente con lo Stato, ma non funzioni relative a prestazioni in materia sociosanitaria.
Lo Stato ha quindi il compito di determinare i Livelli di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di vigilare sulla loro effettiva erogazione. Le Regioni programmano e gestiscono in piena autonomia la sanità nell'ambito territoriale di loro competenza, avvalendosi delle aziende sanitarie locali ( e delle aziende ospedaliere;
enti, questi ultimi, dotati di piena autonomia, direttamente responsabili del buon funzionamento dei servizi. A loro devono pertanto essere indirizzati eventuali reclami dei cittadini”. Cont Deve concludersi che, essendo compito delle singole l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie e la corresponsione della quota sanitaria, per la legittimazione passiva dell' rispetto CP_3 all'obbligo dedotto da parte attrice di farsi carico integrale delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria ai sensi del 3° comma dell'art. 3 del D.P.C.M. del 14.2.2001.
///
§ 5. La prova del pagamento di cui si chiede il rimborso.
pagina 9 di 10 L'attore agisce per il pagamento delle somme che deduce avere corrisposto alla struttura RSA dove era ricoverata la madre, sostenendo, per quanto dedotto, la non dovutezza delle stesse, poiché le prestazioni erogate erano integralmente a carico del SSN.
Ha allegato a tal fine le fatture emesse dalla RSA nei confronti della madre per il pagamento della retta senza tuttavia fornire documentazione circa l'effettivo esborso da lui sostenuto, di tali somme. Né nel caso in esame può invocarsi il principio di non contestazione, atteso che, sebbene la convenuta Cont in ordine ai dedotti pagamenti nulla abbia dedotto e rilevato, l'onere della controparte di contestazione e di prendere specifica posizione rispetto ai fatti dedotti dall'altra parte riguarda i fatti conosciuti da essa controparte ovvero comuni ad entrambe.
“L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Cass. 12064/2023). Nel caso in esame i pagamenti che l'attore deduce avere effettuato in favore della RSA, in quanto relativi al rapporto con la detta struttura, non costituiscono circostanze comuni alle odierne parti né Cont fanno parte del patrimonio di conoscenza dell' cosicché la stessa non é onerata dal prendere posizione sul punto.
Difetta pertanto la prova del pagamento quale fatto costitutivo del diritto, oggetto della domanda proposta, alla restituzione delle somme che si assumono sborsate, con la conseguenza che la domanda, in quanto infondata, deve essere rigettata. Le spese del presente giudizio, compensate per ½ in considerazione dell'oggetto della domanda, seguono la soccombenza di parte attrice-ricorrente e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta, per quanto in parte motiva, la domanda proposta da parte attrice IG. nei Parte_1 confronti dell' CP_3
-condanna parte attrice ricorrente IG. alla rifusione in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che, già compensate per ½, si liquidano Controparte_1 in complessivi euro 850,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Cosenza, 17 aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 138 del R.G.A.C. dell'anno 2024, discussa all'udienza del 18 marzo 2025, con riserva del deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ROSSELLA Parte_1 C.F._1
GABRIELE e PIERANTONIO MICCIULLI;
RICORRENTE-ATTORE CONTRO
, (C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti SILVIA CUMINO e CONCETTA BELMONTE;
RESISTENTE-CONVENUTO
Oggetto: ricorso ex art. 281-decies c.p.c.; Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2024, il IG. ha agito in giudizio per chiedere Parte_1 condannarsi parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 15.344,12, oltre interessi e fino al soddisfo. A sostegno della domanda, il ricorrente ha spiegato che, dall'01.04.2021 al 02.06.2022, la IG.ra
[...]
madre del IG. veniva ricoverata presso la Struttura Sanitaria "RSA San Raffaele" Per_1 Pt_1 Cont (vedasi l'attestazione della detta RSA circa il ricovero di cui all'autorizzazione dell' del 19.3.2021 prot. 38412 e l'autorizzazione dell' n. prot. 38058 del 18.3.2021 al ricovero della IG.ra CP_3 presso la detta struttura sociosanitaria, modulo R2), sita in località Crocevia, Castiglione Per_1
Cosentino, poiché gravemente affetta da Alzheimer, e il ricorrente si vedeva costretto al pagamento di una retta mensile di € 1.303,16, in favore della detta struttura, per un totale di € 15.344,12; che tali oneri non erano assolutamente dovuti, in quanto la paziente, invalida al 100%, veniva ricoverata perché affetta da patologia neuro-degenerativa terminale di Alzheimer, con disturbi comportamentali di tipo psicotico e marcata insufficienza delle autonomie. Ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 30, l. n. 730/1983, del d.lgs. n. 502/1992 e dei D.P.C.M. del
14.02.2001 e del 12.01.2017, le Residenze Sanitarie Assistenziali, (RSA), non possono pretendere il pagina 1 di 10 pagamento delle rette di ricovero del degente affetto da Alzheimer, (o dai parenti di quest'ultimo), in quanto tale onere economico grava per intero sul SSN. Parte ricorrente ha quindi dedotto che, a causa della patologia neuro-degenerativa di Alzheimer la
IG.ra necessitava di assistenza di rilievo sanitario, ovvero di attività proprie dei servizi socio Per_1 assistenziali, diretti, in via prevalente, alla tutela della sua salute, prestazioni, queste, a carico dello
Stato; che nel caso di specie occorre valutare in concreto - in base alla patologia sofferta dal singolo paziente e al suo stato di evoluzione al momento del ricovero e a quello prevedibile all'esito della malattia - se le prestazioni socio-assistenziali offerte dalla struttura sanitaria siano per lui inscindibilmente legate a quelle di natura sanitaria in quanto prevalenti rispetto a quelle assistenziali e, nell'ipotesi in cui il legame di strumentalità esistente tra esse è tale da non consentire di erogarle separatamente, salvo pregiudicare il diritto soggettivo alla salute e alle cure, di queste se ne fa carico il
SSN; che, quindi, è evidente che la IG.ra affetta dal morbo di Alzheimer, necessitava ER preminentemente di assistenza di natura sanitaria congiuntamente a quelle di natura socio assistenziali e dunque ad elevata integrazione. Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo di: “condannare l' , in p.l.r.p.t. al CP_3 pagamento, in favore del sig. della somma di € 15.344,12, oltre interessi dal dì del Parte_1 dovuto e fino alla data del soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di difesa del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatari”. La causa è stata iscritta al n. 138/2024 R.G.
§§§
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.05.2024, si è costituita
[...]
, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1 CP_3
atteso che la paziente, IG.ra è stata ospite della RSA Anziani – SADEL a
[...] ER seguito di valutazione multidisciplinare fatta dalla relativa Unità competente, come da verbale di prot.
37650 del 18.03.2021, che ha ritenuto idoneo per la paziente il ricovero in struttura sociosanitaria, Tipo
RSA/A MOD. R2; che, a seguito di tale valutazione, la UOC con nota prot. Controparte_4
38058 del 18.03.2021, ha autorizzato il ricovero della IG.ra prevedendo, come impone la Per_1 normativa della Regione Calabria, la quota di partecipazione dell'utente sul 30% della quota sociale, calcolata sulle risultanze reddituali, ai sensi del DGR n. 845/2007; che, a conferma di ciò, sulla predetta nota si legge: “Ai sensi della normativa vigente, considerato che l'utente partecipa al pagamento della quota sociale per un massimo del 30% della retta giornaliera, sulla base delle dichiarazioni reddituali fornite, il calcolo totale della quota di partecipazione che l'utente dovrà versare alla struttura, è quello di seguito specificato (…)”; che, quindi, l' attraverso la UOC competente, ha CP_3 correttamente calcolato la quota a carico della IG.ra applicando precisamente la normativa Per_1 regionale, che non prevede alcuna distinzione di patologia, così come previsto dalla legge regionale n. Cont 23/2003, art. 7, nonché dai successivi DCA;
che, in conclusione, l' non è legittimata passiva nel Cont presente procedimento, in quanto la normativa sul punto è regionale e le ne mettono in atto il contenuto, tra l'altro con le rimesse economiche della stessa Regione Calabria, che ne quantifica l'importo e la destinazione secondo la normativa regionale di settore. Parte resistente ha poi eccepito il difetto di giurisdizione del G.O., spiegando che il IG. avrebbe Pt_1 dovuto impugnare i Decreti del Commissario ad acta dinanzi alla magistratura amministrativa, trattandosi di atti pertinenti all'attività amministrativa dell'Ente Regionale, sui quali è inibito il sindacato del Giudice ordinario.
pagina 2 di 10 Ha quindi concluso chiedendo di: “IN VIA PRINCIPALE - dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' , per le motivazioni espresse in narrativa, pertanto, rigettare il ricorso CP_3 proposto dal IG. IN VIA SUBORDINATA - dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Pt_1 TAR Calabria. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
§§§ All'udienza del 04.06.2024, il giudice ha sollevato la questione in ordine al rito, in quanto concernente la materia dell'assistenza, assegnando alle parti termine ex art. 101, comma 2, c.p.c. e riservandosi. Con memoria ex art. 101, comma 2, c.p.c., parte ricorrente ha dedotto che il caso di specie riguarda prestazioni integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quindi di diritto soggettivo del privato nei confronti della p.a., e che quindi la giurisdizione in merito appartiene al giudice ordinario. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.06.2024, rilevato che parte resistente non ha depositato memorie nel termine assegnato, il giudice ha rinviato per la discussione all'udienza del 18.02.2025. All'udienza del 18.03.2025, il giudice, invitate le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3^ c.p.c.
******************** Il IG. ha agito in giudizio per ottenere la condanna dell' al pagamento Parte_1 CP_3 della complessiva somma di € 15.344,12, oltre interessi, come da fatture emesse dalla struttura sanitaria
“RSA San Raffaele” nei confronti della madre IG.ra (allegato 2 al ricorso), nella quale ER la di lui madre, IG.ra è stata ricoverata dall'01.04.2021 al 02.06.2022, poiché ER gravemente affetta da Alzheimer. L'attore sostiene che nel caso in esame le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie sono totalmente a carico dello Stato, ex art. 30, l. n. 730/1983, d. lgs. n. 502/1992 e D.P.C.M. del 14.02.2001 e del
12.01.2017.
§ 1. La giurisdizione del G.O.
Occorre anzitutto rifermare la giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda di pagamento di corrispettivi relativi a prestazioni medico-assistenziali resi da strutture accreditate, nel caso di specie
“RSA San Raffaele”, così come stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative al pagamento di crediti per prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate, anche nei casi in cui sia necessario accertare la legittimità di provvedimenti amministrativi (nella specie sui tetti di spesa e le conseguenti regressioni tariffarie), la cui efficacia sia stata eccepita in via di eccezione dalla amministrazione resistente quale fatto impeditivo o modificativo della pretesa creditoria”, (Cass., SS.UU., n. 28053/2018); e, ancora, ha evidenziato, in definitiva, trattarsi di: “pretese astrattamente riconducibili nell'alveo dei diritti soggettivi, radicando la giurisdizione, quale che sia il fondamento nel merito delle stesse pretese, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria”, (Cass. SS.UU., n. 26200/2019, conf. Cass. SS.UU., n. 26203/2019). Trattandosi inoltre di azione di natura restitutoria, la stessa è soggetta al rito ordinario.
///
§ 2. La gratuità delle prestazioni.
Occorre richiamare le norme di riferimento. L'art. 30, l. n. 730/1983, prevede che “Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socioassistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario
pagina 3 di 10 nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socioassistenziali”), che ha esteso la portata del principio cardine relativo al diritto all'erogazione gratuita delle prestazioni di carattere sanitario, introdotto con l. n. 833/1978, anche alle attività di rilievo sanitario connesse a quelle socio-assistenziali. In materia è successivamente intervenuto il d. lgs n. 502 del 1992, che, all'art. 3 septies D. Lgs. 502/1992 precisa che la tipologia delle prestazioni sociosanitarie distinguendo fra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, queste ultime "… caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da
HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative" (art. 3 septies comma 4 d.lgs. 502/1992)…). Il D.P.C.M. del 14.02.2001 ha precisato la distinzione delle prestazioni sociosanitarie in tre categorie: prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di competenza e a carico delle aziende sanitarie locali;
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria che sono di competenza e a carico dei comuni con la compartecipazione alla spesa dell'utenza; prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria erogate che sono e a carico del Fondo Sanitario Nazionale: all'art. 3 prevede che “1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.
Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza. 3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci,
pagina 4 di 10 patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie
e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.”) Sono altresì individuate all'art. 2 comma 4 diverse fasi di assistenza caratterizzate da una diversa intensità:
“
4. L'intensità assistenziale è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, così definite: a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi”). Il DCPM 12.01.2017 ha ulteriormente precisato all'art. 30 “Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti 1. Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, previa valutazione multidimensionale e presa in carico:
a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante
l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni,
è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome;
b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione.
pagina 5 di 10
2. I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
3. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungoassistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria.
4. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera”). E pertanto il DPCM del 2017 ha confermato che sono a carico del servizio sanitario nazionale "i trattamenti estensivi di cura e di recupero funzionale per persone richiedenti elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale" e che sono invece a carico del servizio sanitario nazionale nella misura del
50% della tariffa giornaliera "i trattamenti di lungo- assistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti" nonché " le prestazioni rese nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, di lungo assistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria". In base alla normativa di riferimento, pertanto, l'integrale gratuità delle prestazioni è limitata alle ipotesi contemplate all'art. 3 comma 1 (prestazioni sanitarie a rilevanza sociale) e comma 3 DPCM 14.2.2001 (prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria).
///
§ 3. La tipologia delle prestazioni erogate all'utente IG.ra . ER
Occorre a questo punto verificare se le prestazioni erogate alla madre del ricorrente rientrino in una dele due categorie suddette (prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
prestazioni ad alta integrazione sanitaria).
Parte ricorrente ha allegato in proposito 1) certificazione del Centro regionale di Neurogenetica Cont dell' di Catanzaro datata 21.6.2018 attestante che la IG.ra già all'epoca era affetta ER da “malattia di Alzheimer con disturbi comportamentali di tipo psicotico che configurano variante a corpi di Lewry con marcata insufficienza per lo sviluppo delle autonomie della vita quotidiana e strumentale” ed attestante il trattamento con farmaci;
2) Verbale del 5.8.2018 di accertamento della invalidità civile “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88) 31/10/2017” con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della legge 388/2000), con diagnosi di
“MALATTIA DI ALZHEIMER CON DISTURBI COMPORTAMENTALI DI TIPO PSICOTICO. (MMSE 5,4/30)”; 3) Verbale del 27.7.2018 della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap di riconoscimento della IG.ra quale portatrice di handicap in situazione di gravità Per_1
(art. 3 comma 3) con uguale diagnosi.
La patologia di Alzheimer, pertanto, risulta diagnosticata in data ampiamente antecedente al ricovero dalla IG. presso la RSA. ER
In merito, è oramai principio di diritto consolidato quello per cui l'attività prestata in favore di soggetto affetto da morbo di Alzheimer, malattia degenerativa che progressivamente incide sul sistema nervoso centrale fino al finale exitus – e più in generale tutti i soggetti affetti da malattie neurodegenerative - ricoverato in istituto di cura, è da qualificare come prestazione integrata, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 l. n. 730/1983, ove: “non sia possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, in ragione della loro stretta
pagina 6 di 10 correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art.
1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Comune", (Cass., n. 4558/2012).
Più di recente, inoltre, è nuovamente intervenuta la S.C., al fine di ulteriormente precisare che le prestazioni socio-assistenziali sono da ritenersi incluse in quelle a carico del S.S.N., laddove risulti, in relazione alla patologia dalla quale il paziente è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile successiva evoluzione della malattia, le prestazioni assistenziali e di cura della persona siano connesse alla tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure: “prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio- assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali”, (Cass., n. 2038/2023).
Pertanto, con riferimento al caso di specie, occorre ulteriormente evidenziare la gravità della malattia di
Alzheimer già alla data della diagnosi effettuata preso il centro Regionale di Neurogenetica di
Catanzaro:
Le deduzioni di parte attrice, che richiamano le esposte conclusioni cui è pervenuta sul punto la giurisprudenza non solo di legittimità ma anche di merito, si fondano sulla natura prettamente sanitaria delle prestazioni erogate alla IG.ra presso la RSA, non potendosi distinguere, stante la patologia Per_1 degenerativa di Alzheimer dalla quale ella era affetta. Va ribadito il principio secondo cui le prestazioni socio-assistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico del se, sulla base del CP_5 piano terapeutico che tiene conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, le prestazioni assistenziali siano connesse e strumentali ad assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, non potendo le seconde essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la pagina 7 di 10 prevalenza delle une o delle altre, (cfr. anche Cass., Ordinanza n. 21162/2024; Cass., n. 4752/2024;
Cass., n. 34590/2023; Cass., n. 2038/2023). Nel merito, quindi, stando alla giurisprudenza di legittimità, “…Quanto ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, la Sezione Prima di questa Corte, con sentenza n. 4558/2012, ha chiarito che:
"l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30 non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1 alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal . Quindi, nel CP_6 caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla "complessiva prestazione" che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato.
Successivamente, la Sezione Lavoro di questa Corte (sent. n. 22776/2016) ha ribadito che "in tema di prestazioni a carico del S.S.N., la l. n. 730 del 1983, art. 30 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del (Cass. 34590/2023). CP_5
Tanto precisato, la patologia di Alzheimer dalla quale era affetta la IG.ra già in data antecedente Per_1 al suo ricovero in RSA e connotata da gravità già nel 2018, è certamente tale da non potersi distinguere nell'ambito delle prestazioni erogate dalla Struttura ove la stessa è stata ricoverata fra la natura sanitaria e quella sociale, quest'ultima essendo inscindibilmente legata alla prima.
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§ 4. La legittimazione passiva dell' CP_3 Cont Nel caso in esame l' convenuta, al fine di escludere la sua legittimazione passiva e sostenere la legittimazione passiva della Regione, ha evidenziato che nei vari DCA emessi (ha allegato i DCA emessi dal 2016 al 2018), in relazione alla tipologia di ricovero attivato (R2) alcuna distinzione fra le varie patologie dalle quali può essere affetto il soggetto anziano ricoverato presso le RSA è stata effettuata a livello regionale dal Commissario ad Acta che, anno per anno, ha uniformemente stabilito di porre a carico del soggetto ricoverato, di contribuire al pagamento della quota sociale per una percentuale fino ad un massimo del 30% della stessa (percentuale che varia in base al reddito). Cont Invero, l'argomento speso dall' circa il fatto che nell'autorizzare il ricovero sulla base degli accertamenti eseguiti dalla Commissione a ciò deputata, si è limitata ad applicare le disposizioni regionali in materia e circa il fatto che sostiene il relativo onere di spesa mediante le somme a tal fine pagina 8 di 10 Cont stanziate e riversate dalla Regione, non è tale da escludere l'obbligo a carico dell' di provvedere al relativo pagamento del ricovero, ove le relative spese siano da porre interamente a carico del SSN. Ed in proposito si rileva che, ai sensi dell'art. 3 septies comma 5 D. Lgs. 502/1992, “Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria (ai sensi del 3° comma dell'art. 3 del D.P.C.M. del 14.2.2001, ….relative, fra l'altro, a “disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative…… attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'àmbito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza…” ndr.) sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali”.
In proposito il Tribunale di Grosseto, nel giudizio intentato nei confronti della Regione per il pagamento delle somme per l'accesso al servizio diurno e, successivamente per l'inserimento stabile a titolo di ricovero in relazione ad utente affetto da malattia di Alzheimer, nell'escludere la legittimazione passiva delle Regioni e nel ritenere legittima destinataria delle pretese l'
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competente per territorio, ha evidenziato che non assume rilievo la circostanza che sia la CP_1 Regione ed effettuare i trasferimenti delle risorse alle finalizzate all'espletamento Controparte_7 delle funzioni attribuite alle ha evidenziato invece che assume rilievo esclusivo, quale CP_8 criterio di individuazione della legittimazione passiva delle relative pretese, quello della “competenza funzionale all'erogazione delle prestazioni sociosanitarie ed alla corresponsione della quota sanitaria, pacificamente in capo alle…” (aziende sanitarie locali, ndr.) cfr. Tribunale di Grosseto Sentenza n. 118/2022 RG 53/2022 su Banca Dati di Merito, che così prosegue: “La “tutela della salute”, assai più ampia della dizione “assistenza ospedaliera” dell'ordinamento previgente, rientra nell'ambito delle materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
ai sensi della lett. m) dell'art. 117, comma 2, della Cost., è attribuita allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale. Trattasi di materia c.d. trasversale perché idonea ad incidere anche su ambiti di competenza concorrente o residuale regionale…..(….)
…Il testo costituzionale, in definitiva, attribuisce alle Regioni, in materia di tutela della salute, la competenza legislativa concorrente con lo Stato, ma non funzioni relative a prestazioni in materia sociosanitaria.
Lo Stato ha quindi il compito di determinare i Livelli di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di vigilare sulla loro effettiva erogazione. Le Regioni programmano e gestiscono in piena autonomia la sanità nell'ambito territoriale di loro competenza, avvalendosi delle aziende sanitarie locali ( e delle aziende ospedaliere;
enti, questi ultimi, dotati di piena autonomia, direttamente responsabili del buon funzionamento dei servizi. A loro devono pertanto essere indirizzati eventuali reclami dei cittadini”. Cont Deve concludersi che, essendo compito delle singole l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie e la corresponsione della quota sanitaria, per la legittimazione passiva dell' rispetto CP_3 all'obbligo dedotto da parte attrice di farsi carico integrale delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria ai sensi del 3° comma dell'art. 3 del D.P.C.M. del 14.2.2001.
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§ 5. La prova del pagamento di cui si chiede il rimborso.
pagina 9 di 10 L'attore agisce per il pagamento delle somme che deduce avere corrisposto alla struttura RSA dove era ricoverata la madre, sostenendo, per quanto dedotto, la non dovutezza delle stesse, poiché le prestazioni erogate erano integralmente a carico del SSN.
Ha allegato a tal fine le fatture emesse dalla RSA nei confronti della madre per il pagamento della retta senza tuttavia fornire documentazione circa l'effettivo esborso da lui sostenuto, di tali somme. Né nel caso in esame può invocarsi il principio di non contestazione, atteso che, sebbene la convenuta Cont in ordine ai dedotti pagamenti nulla abbia dedotto e rilevato, l'onere della controparte di contestazione e di prendere specifica posizione rispetto ai fatti dedotti dall'altra parte riguarda i fatti conosciuti da essa controparte ovvero comuni ad entrambe.
“L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Cass. 12064/2023). Nel caso in esame i pagamenti che l'attore deduce avere effettuato in favore della RSA, in quanto relativi al rapporto con la detta struttura, non costituiscono circostanze comuni alle odierne parti né Cont fanno parte del patrimonio di conoscenza dell' cosicché la stessa non é onerata dal prendere posizione sul punto.
Difetta pertanto la prova del pagamento quale fatto costitutivo del diritto, oggetto della domanda proposta, alla restituzione delle somme che si assumono sborsate, con la conseguenza che la domanda, in quanto infondata, deve essere rigettata. Le spese del presente giudizio, compensate per ½ in considerazione dell'oggetto della domanda, seguono la soccombenza di parte attrice-ricorrente e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta, per quanto in parte motiva, la domanda proposta da parte attrice IG. nei Parte_1 confronti dell' CP_3
-condanna parte attrice ricorrente IG. alla rifusione in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che, già compensate per ½, si liquidano Controparte_1 in complessivi euro 850,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Cosenza, 17 aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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