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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8120/2023 promossa da:
in proprio e in qualità di esercente Parte_1
la patria potestà sulla figlia minore Persona_1
in proprio e in qualità di esercente la Controparte_1
patria potestà sui figli minori e Persona_2
Persona_3 Parte_2
in proprio e in qualità di esercente la patria potestà sui figli minori
[...]
e Persona_4 Controparte_2
Controparte_3 Parte_3 rappresentati e difesi in giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Ludovica Amenta ricorrenti contro
Controparte_4
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 24.02.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis e jure matrimoni
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nata il [...]; nata il Parte_1 Persona_1
30/03/2021- rappresentata dalla madre e dal padre Persona_5
nata il [...]; e Controparte_1 Per_2 Persona_3
nati, rispettivamente, il 08/07/2008 e il 12/05/2012- entrambi
[...]
1 rappresentati dalla madre e dal padre Persona_6 [...]
nata il [...]; e nati, Parte_2 Per_4 Controparte_2
rispettivamente, il 24/06/2013 e il 12/03/2015- entrambi rappresentati dalla madre e dal padre;
nato il [...]; Persona_7 Parte_3 [...]
nata il [...] e coniugata con in data Controparte_3 Parte_3
08.12.1977 in Brasile;
tutti nati in Brasile, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Persona_8
o o , nato il [...] a Persona_9 Persona_8 Persona_10
Occhiobello (RO), figlio di e di cittadino italiano, Persona_11 Persona_12
poi emigrato e deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 14.10.2024, con ordinanza del 04.11.2024, veniva rinviata al
27.02.2025 ex art. 127 ter cpc al fine di regolarizzare/integrare le procure rilasciate dai genitori in favore dei ricorrenti minorenni entro dieci giorni prima dell'udienza; detta integrazione documentale veniva effettuata il 17.02.2025 e, precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate in il 24.02.2025, la causa va ora trattenuta in decisione
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_4 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 4, nonché che le procure alle liti rilasciate dai cinque minori odierni ricorrenti -
[...]
e e Persona_1 Per_2 Persona_3 Per_4 [...]
- risultano correttamente effettuate da ambo i genitori esercenti la Controparte_2
patria potestà (cfr. procure alle liti da ultimo depositate il 17/02/2025). Inoltre, si
2 rileva che la domanda di una delle ricorrenti, va Controparte_3
qualificata quale domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure matrimoni e non iure sanguinis, in forza del matrimonio contratto in Brasile il
08.12.1977 con il ricorrente cittadino italiano (cfr. doc. 8). Infine, Parte_3
non si è preso in considerazione il deposito erroneamente effettuato dai ricorrenti in data 01/12/2003, in quanto relativo ad altro procedimento.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, era nato in [...], da cui Persona_8
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
3 Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano Persona_8
e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a propria volta trasmessa ai Persona_13
suoi discendenti, sicché anche questi ultimi sono cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione non emergono casi di trasmissione della cittadinanza per via materna da ave nate prima dell'entrata in vigore della
Costituzione e, dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Per quanto riguarda la domanda presentata da figlia di Controparte_3
e di (cfr. doc. 8), essa va Persona_14 Persona_15
correttamente qualificata quale domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure matrimoni, in forza del matrimonio contratto con qui Parte_3
ricorrente, in data 08/12/1977, nella città di Osasco (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato/asseverato, sub doc. 8.
Le norme regolatrici dell'acquisto della cittadinanza da parte della donna straniera che sposa un cittadino italiano, prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983
(27.04.1983), vanno individuate, ratione temporis, negli artt. 10 e 11 lg. 555/1912 che, per quanto concerne il caso di specie ovvero il caso di donna straniera che sposa un cittadino italiano, prevedono espressamente all'art. 10 “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.”
La cittadinanza italiana risulta pertanto acquisita automaticamente dalla suddetta ricorrente per il solo fatto del matrimonio contratto con cittadino italiano in data
08/12/1977, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge123/1983 che ha previsto altri requisiti aggiuntivi per il suo riconoscimento;
al riguardo, a prescindere del problema della retroattività dell'esclusione dell'automatismo introdotto con la
4 predetta legge, risulta dirimente il fatto che ha Controparte_3
presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza così manifestando, senza ombra di dubbio, la volontà di ottenerla.
Pertanto, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Al riguardo, va rilevato che i ricorrenti hanno ampiamente argomentato- nonché dato prova- dei numerosi tentativi di avviare- invano- il procedimento per la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile.
In ogni caso risulta fatto notorio che le liste di attesa presso le rappresentanze diplomatiche brasiliane hanno una previsione di evasione superiore ai dieci anni dalla data di presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_4
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile
5 ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_4
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- accerta e dichiara che nata a [...] Parte_1
Paulo/SP il 27/04/1987, residente in [...]n. 1907, app.to 134B, Campo
Belo/SP-Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nata a [...]/SP il Persona_1
30/03/2021, residente in [...]n. 1907, app.to 134B, Campo Belo/SP-Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nata a [...]/SP il Controparte_1
16/03/1979, residente in [...]n. 121, app.to 201A Jardim Adalgisa,
Osasco/SP- Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nato a [...] Persona_2
Paulo/SP il 08/07/2008, residente in [...]n. 121, app.to 201A Jardim
Adalgisa, Osasco/SP- Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nato a [...] Persona_3
Paulo/SP il 12/05/2012, residente in [...]n. 121, app.to 201A Jardim
Adalgisa, Osasco/SP- Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
6 - accerta e dichiara che nata a [...]/SP, Parte_2
il 31/07/1981, residente in [...]de Morais n. 156- 8QC, São Francisco/SP-
Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nato a [...]/SP Persona_4
il giorno 24/06/2013, residente in [...]de Morais n. 156- 8QC, São
Francisco/SP- Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nato a [...]/SP Controparte_2
il 12/03/2015, residente in [...]de Morais n. 156- 8QC, São Francisco/SP-
Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nato a [...]/SP il Parte_3
28/08/1951, residente in [...]n. 39, Osasco, São Paulo/SP- Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nata a [...]/SP il Controparte_3
17/11/1958, residente in [...]n. 39, Osasco, São Paulo/SP- Brasile, è cittadina italiana jure matrimoni per aver contratto matrimonio con cittadino italiano,
in data 08.12.1977; Parte_3
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_4
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 08/05/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8120/2023 promossa da:
in proprio e in qualità di esercente Parte_1
la patria potestà sulla figlia minore Persona_1
in proprio e in qualità di esercente la Controparte_1
patria potestà sui figli minori e Persona_2
Persona_3 Parte_2
in proprio e in qualità di esercente la patria potestà sui figli minori
[...]
e Persona_4 Controparte_2
Controparte_3 Parte_3 rappresentati e difesi in giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Ludovica Amenta ricorrenti contro
Controparte_4
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 24.02.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis e jure matrimoni
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nata il [...]; nata il Parte_1 Persona_1
30/03/2021- rappresentata dalla madre e dal padre Persona_5
nata il [...]; e Controparte_1 Per_2 Persona_3
nati, rispettivamente, il 08/07/2008 e il 12/05/2012- entrambi
[...]
1 rappresentati dalla madre e dal padre Persona_6 [...]
nata il [...]; e nati, Parte_2 Per_4 Controparte_2
rispettivamente, il 24/06/2013 e il 12/03/2015- entrambi rappresentati dalla madre e dal padre;
nato il [...]; Persona_7 Parte_3 [...]
nata il [...] e coniugata con in data Controparte_3 Parte_3
08.12.1977 in Brasile;
tutti nati in Brasile, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Persona_8
o o , nato il [...] a Persona_9 Persona_8 Persona_10
Occhiobello (RO), figlio di e di cittadino italiano, Persona_11 Persona_12
poi emigrato e deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 14.10.2024, con ordinanza del 04.11.2024, veniva rinviata al
27.02.2025 ex art. 127 ter cpc al fine di regolarizzare/integrare le procure rilasciate dai genitori in favore dei ricorrenti minorenni entro dieci giorni prima dell'udienza; detta integrazione documentale veniva effettuata il 17.02.2025 e, precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate in il 24.02.2025, la causa va ora trattenuta in decisione
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_4 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 4, nonché che le procure alle liti rilasciate dai cinque minori odierni ricorrenti -
[...]
e e Persona_1 Per_2 Persona_3 Per_4 [...]
- risultano correttamente effettuate da ambo i genitori esercenti la Controparte_2
patria potestà (cfr. procure alle liti da ultimo depositate il 17/02/2025). Inoltre, si
2 rileva che la domanda di una delle ricorrenti, va Controparte_3
qualificata quale domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure matrimoni e non iure sanguinis, in forza del matrimonio contratto in Brasile il
08.12.1977 con il ricorrente cittadino italiano (cfr. doc. 8). Infine, Parte_3
non si è preso in considerazione il deposito erroneamente effettuato dai ricorrenti in data 01/12/2003, in quanto relativo ad altro procedimento.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, era nato in [...], da cui Persona_8
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
3 Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano Persona_8
e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a propria volta trasmessa ai Persona_13
suoi discendenti, sicché anche questi ultimi sono cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione non emergono casi di trasmissione della cittadinanza per via materna da ave nate prima dell'entrata in vigore della
Costituzione e, dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Per quanto riguarda la domanda presentata da figlia di Controparte_3
e di (cfr. doc. 8), essa va Persona_14 Persona_15
correttamente qualificata quale domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure matrimoni, in forza del matrimonio contratto con qui Parte_3
ricorrente, in data 08/12/1977, nella città di Osasco (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato/asseverato, sub doc. 8.
Le norme regolatrici dell'acquisto della cittadinanza da parte della donna straniera che sposa un cittadino italiano, prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983
(27.04.1983), vanno individuate, ratione temporis, negli artt. 10 e 11 lg. 555/1912 che, per quanto concerne il caso di specie ovvero il caso di donna straniera che sposa un cittadino italiano, prevedono espressamente all'art. 10 “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.”
La cittadinanza italiana risulta pertanto acquisita automaticamente dalla suddetta ricorrente per il solo fatto del matrimonio contratto con cittadino italiano in data
08/12/1977, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge123/1983 che ha previsto altri requisiti aggiuntivi per il suo riconoscimento;
al riguardo, a prescindere del problema della retroattività dell'esclusione dell'automatismo introdotto con la
4 predetta legge, risulta dirimente il fatto che ha Controparte_3
presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza così manifestando, senza ombra di dubbio, la volontà di ottenerla.
Pertanto, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Al riguardo, va rilevato che i ricorrenti hanno ampiamente argomentato- nonché dato prova- dei numerosi tentativi di avviare- invano- il procedimento per la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile.
In ogni caso risulta fatto notorio che le liste di attesa presso le rappresentanze diplomatiche brasiliane hanno una previsione di evasione superiore ai dieci anni dalla data di presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_4
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile
5 ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_4
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- accerta e dichiara che nata a [...] Parte_1
Paulo/SP il 27/04/1987, residente in [...]n. 1907, app.to 134B, Campo
Belo/SP-Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nata a [...]/SP il Persona_1
30/03/2021, residente in [...]n. 1907, app.to 134B, Campo Belo/SP-Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nata a [...]/SP il Controparte_1
16/03/1979, residente in [...]n. 121, app.to 201A Jardim Adalgisa,
Osasco/SP- Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nato a [...] Persona_2
Paulo/SP il 08/07/2008, residente in [...]n. 121, app.to 201A Jardim
Adalgisa, Osasco/SP- Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nato a [...] Persona_3
Paulo/SP il 12/05/2012, residente in [...]n. 121, app.to 201A Jardim
Adalgisa, Osasco/SP- Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
6 - accerta e dichiara che nata a [...]/SP, Parte_2
il 31/07/1981, residente in [...]de Morais n. 156- 8QC, São Francisco/SP-
Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nato a [...]/SP Persona_4
il giorno 24/06/2013, residente in [...]de Morais n. 156- 8QC, São
Francisco/SP- Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nato a [...]/SP Controparte_2
il 12/03/2015, residente in [...]de Morais n. 156- 8QC, São Francisco/SP-
Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nato a [...]/SP il Parte_3
28/08/1951, residente in [...]n. 39, Osasco, São Paulo/SP- Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_8
- accerta e dichiara che nata a [...]/SP il Controparte_3
17/11/1958, residente in [...]n. 39, Osasco, São Paulo/SP- Brasile, è cittadina italiana jure matrimoni per aver contratto matrimonio con cittadino italiano,
in data 08.12.1977; Parte_3
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_4
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 08/05/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
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