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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2848/2019 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso il suo Parte_1 C.F._1
studio, rappresentata e difesa da sé stessa per procura in atti,
opponente
e
, già RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. - Agente Controparte_1
della riscossione per la Provincia di Messina (c.f. ), in persona del direttore generale pro P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Francesco Ferraù che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione a iscrizione ipotecaria – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 27 maggio 2019 impugnava la comunicazione di Parte_1
avvenuta iscrizione ipotecaria fasc. 61366/2016 notificatale dalla Riscossione Sicilia s.p.a. il 28 aprile
2019 per il mancato pagamento della complessiva somma di 26.318 euro portata dalle presupposte cartelle nn. 29520030038386007000, 29520080019860516000, 29520130001167221000,
29520140004306051000, 29520150002967945000 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
anni 2008-2014, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva, Parte_2
l'annullamento dell'atto e la sua cancellazione, con la condanna dell'agente della riscossione al risarcimento del danno per l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Nella resistenza dell'agente della riscossione, sostituita l'udienza del 3 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società Riscossione Sicilia s.p.a. è stata sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione Siciliana è svolto dall'
[...]
che, a titolo universale, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_1
Riscossione Sicilia s.p.a..
2.1.- Va altresì precisato che la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (v. Cass.
nn. 4871/2021, 18041/2019, 25745/2015; S.U. n. 10261/2018).
Pertanto, anche all'impugnativa della comunicazione preventiva di ipoteca e dell'iscrizione successiva si applicano le regole del processo di cognizione ordinario (v. Cass. n. 7756/2020).
Invero, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, trattandosi di una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass. S.U. nn. 15354/2015 e 19667/2014); e in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale essa deve essere preceduta a pena di nullità dalla “comunicazione preventiva” di cui al comma 2 bis, contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1, affinché il contribuente possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni ovvero provvedendo al pagamento del dovuto.
L'omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca,
l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale di illegittimità (cfr. Cass. S.U. n
19667/2014 cit.).
Ciò determina, tuttavia, unicamente l'invalidità dell'atto qui opposto, con assorbimento di ogni altra doglianza formale, ma non incide sul merito della pretesa contributiva.
L'opponente ha lamentato tra l'altro proprio l'omesso invio di tale atto prodromico.
Orbene, dalla documentazione allegata dalla resistente risulta che in data 28 gennaio 2017 le è stata notificata per compiuta giacenza la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201600061366.
Ma tale notifica non può ritenersi valida, atteso che non è stata seguita dall'invio e dell'effettiva ricezione della relativa raccomandata informativa.
2 Si rileva in proposito che la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso il comune o l'ufficio postale deve considerarsi necessaria anche nell'ipotesi di notifica semplificata di atto impositivo laddove questo non venga consegnato ad alcuno per temporanea assenza del destinatario o ancora per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo (v. Cass. S.U. n. 10012/2021 richiamata da ultimo anche per gli avvisi di addebito INPS da Cass. n. 9125/2024). Nei casi di irreperibilità cd. relativa, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602/73 e dell'art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, deve infatti trovare applicazione l'ordinaria disciplina di cui all'art. 140 c.p.c., sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, “incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale”; tale comunicazione ha un ruolo essenziale poiché è finalizzata a garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto che si intende notificare, cosicché non risulta sufficiente a tali fini neppure la prova della mera spedizione (cfr. Cass. n. 14250/2020: quanto all'avviso di addebito Cass. n. 9125/2024).
Gli ulteriori motivi di doglianza restano quindi assorbiti.
Si precisa che per il raggiungimento della soglia minima prevista dall'art. 77 del d.P.R. cit. occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, a prescindere dalla natura dei medesimi e dalla loro contestazione (v. Cass. n. 4432/2020). Conseguentemente, il giudice che abbia accertato l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria derivata dall'intervenuto annullamento, in via giudiziale o di autotutela, di una delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo e della conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie somme, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" l'iscrizione, ma è tenuto a ricondurre la stessa alla misura corretta, annullandola soltanto nella parte avente titolo nelle somme originariamente iscritte, e a ordinarne la riduzione ex art. 2872 c.c. per il minor credito ancora a ruolo (v.
Cass. n. 18850/2021).
4.- Va invece rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale.
Si richiama sul punto la sentenza della Suprema Corte n. 16425/2019 - alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - che ha affrontato funditus la questione relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui, come nella specie, l'opponente, pur chiedendo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, abbia proposto l'opposizione nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione.
Essa ha precisato che in tali ipotesi non è possibile applicare l'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, trattandosi di norma eccezionale che, in deroga ai principi generali e con disposizione di favore per il privato, pone
3 a carico del concessionario convenuto l'onere di chiamare in causa l'ente impositore, altrimenti il concessionario medesimo è responsabile delle conseguenze della lite pur non essendo egli - a rigor di logica - il legittimato passivo per le questioni inerenti al merito della pretesa creditoria. La formulazione letterale della norma, oltre a ribadire quell'esclusione di litisconsorzio necessario, è ben chiara nello statuire che l'onere di chiamata in causa dell'ente creditore sussiste solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, anche del merito della pretesa creditoria dell'ente impositore. La
disposizione, peraltro, costituisce solo il riconoscimento di un interesse in capo all'agente per la riscossione a chiamare in giudizio l'ente creditore, ove sia stato chiamato a rispondere anche in ordine a questioni relative al merito della pretesa. Essa giustifica, dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore ex artt. 106 o 107 c.p.c.
Inoltre, con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore non si spoglia del proprio credito, né ancora, si può confondere la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità di una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario.
In definitiva, nelle cause di opposizione all'esecuzione: - non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non assumendo rilievo la circostanza che l'opposizione abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito;
- l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore (v. Cass. n. 61/2020, n. 29798/2019, n. 24371/2019).
Di recente sono intervenute in materia anche le Sezioni Unite (n. 7514/2022) per ribadire che nelle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e in genere nelle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, quale titolare della situazione sostanziale contestata, e non all'esattore. Del resto, l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del secondo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis
4 causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo (cfr. Cass. n. 16425/2019 cit., n.
5625/2019).
Laddove, come nel caso in esame, vengano contestate sia l'iscrizione ipotecaria per vizi propri dell'atto che la pretesa creditoria sottostante, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'agente della riscossione per un verso, quanto dell'ente titolare del credito per l'altro.
Per tale ragione non si è proceduto a integrare il contraddittorio nei confronti della Parte_2
5.- Va infine respinta, poiché rimasta priva di riscontro, la domanda risarcitoria genericamente formulata in ricorso.
6.- Le ragioni della decisione e la controvertibilità delle questioni, fino ai più recenti arresti della
Cassazione, giustificano la compensazione per metà delle spese processuali, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività
svolta in 1.347,75 euro oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara nulla l'iscrizione ipotecaria impugnata relativamente ai crediti della
[...]
portati dalle cartelle nn. 29520030038386007000, 29520080019860516000, Parte_2
29520130001167221000, 29520140004306051000, 29520150002967945000 e ne ordina la riduzione;
2) condanna l' a rimborsare ad metà delle Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio, liquidata in 1.347,75 euro oltre spese generali iva e cpa, compensando il resto.
Messina, 4.04.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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