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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/04/2024, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
N. 340/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 2.2.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ORGIU MANUELA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ORGIU MANUELA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 2.2.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Bonorva (SS) il 07.09.2013. Matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bonorva (SS) al n. 2, Parte I, Anno 2013 e per
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bonorva di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
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2. I signori e si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano Pt_1 Pt_2
reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento dichiarandosi pienamente soddisfatti in merito alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro.”
All'udienza del 9.4.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Bonorva in data Parte_1 Parte_2
7.9.2013 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Bonorva – anno 2013, n. 2, P. 1), dalla cui unione non sono nati i figli.
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 22.12.2022.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non esse presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio civile in Bonorva in data 7.9.2013 (iscritto presso gli atti dello
[...]
Stato civile del Comune di Bonorva – anno 2013, n. 2, P. 1);
2) omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bonorva per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 29.4.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 2.2.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ORGIU MANUELA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ORGIU MANUELA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 2.2.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Bonorva (SS) il 07.09.2013. Matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bonorva (SS) al n. 2, Parte I, Anno 2013 e per
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bonorva di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
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2. I signori e si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano Pt_1 Pt_2
reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento dichiarandosi pienamente soddisfatti in merito alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro.”
All'udienza del 9.4.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Bonorva in data Parte_1 Parte_2
7.9.2013 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Bonorva – anno 2013, n. 2, P. 1), dalla cui unione non sono nati i figli.
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 22.12.2022.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non esse presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio civile in Bonorva in data 7.9.2013 (iscritto presso gli atti dello
[...]
Stato civile del Comune di Bonorva – anno 2013, n. 2, P. 1);
2) omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bonorva per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 29.4.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
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