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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 22/01/2024 al n. 107/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede legale in Visone Parte_1 P.IVA_1
(AL), Regione Piano n. 10, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Valerio
RA e ON MA ER ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Corso Dante n.2, in Acqui Terme, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO pagina 1 di 58 (C.F. ), con sede in Vicenza, via A. Girotto n. 11, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Luca Siviero e Andrea Faresin ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Battaglione Framarin n. 14
in Vicenza come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata/appellante incidentale-
avente per oggetto: Appalto di opere pubbliche,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza dell'11.9.2025 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Contrariis reiectis, richiamate tutte le difese, domande ed istanze svolte e
formulate in primo grado e nell'atto di citazione in appello in data 19.1.2024,
previa ove ancora occorra, ammissione dei capitoli di prova formulati nella
memoria n.2 ex art.183 VI c. c.p.c. datata 12.4.2019 che infra si riportano:
1) Vero che C.F.P. non ha eseguito le opere inerenti al marciapiede 2 della
stazione di Bra previste nel contratto n.32/2016 nonostante le fatture dalla
stessa emesse e prodotte sub doc.5) da rammostrarsi siano state pagate
interamente da (vd.doc.5). Testi informati: Parte_1
-Ing. Cassine;
Controparte_2
c/o EC Srl;
Testimone_1
c/o EC Srl;
Testimone_2
. Controparte_3
pagina 2 di 58 2) Vero che ha proposto a di effettuare una Parte_1 CP_1
compensazione tra l'importo ricevuto in più di cui alle fatture suddette relative
al marciapiede 2 della stazione di Bra di cui al Contratto Applicativo n.32/2016,
pari ad € 123.965,88 come da prospetto a pag.4 e allegato alla relazione
prodotta sub doc.13) e fatture sub doc.5) da rammostrarsi e quello che sarebbe
conseguito dalla realizzazione dei micropali e dallo scavo per la fossa ascensori
per cui è causa, proposta accettata da .. Testi informati: CP_1
-Ing. Cassine;
Controparte_2
c/o EC Srl;
Testimone_1
c/o EC Srl;
Testimone_2
. Controparte_3
3) Vero che trovandosi, successivamente, a comparare i prezzi praticati da
con quelli degli altri subappaltatori interpellati per la esecuzione di CP_1
commesse ricevute da RFI, rilevava che quelli di C.F.P. Parte_1
erano al di fuori di quelli di mercato e di molto superiori, applicando i prezzi
contrattuali, a quelli dei suoi competitors. Testi informati:
-Ing. ; Controparte_4
c/o EC Srl;
c/o EC Srl;
Testimone_1 Testimone_2
; Controparte_3
-Geom. Alessandria. Controparte_5
4) Vero che, applicando i prezzi contrattuali di mercato, il lavoro relativo ai
micropali e fossa ascensori conduce ad un computo di € 88.235,42 (vd.doc.7 da
rammostrarsi). Testi informati:
-Ing. di Cassine;
CP_2
pagina 3 di 58 c/o EC Srl;
Testimone_1
c/o EC Srl;
Testimone_2
; Controparte_3
-Geom. di Alessandria;
Controparte_5
previa, ove ancora occorra, ammissione della instata CTU volta ad accertare il
valore delle opere di realizzazione dei micropali 1 e 3 nonché dello scavo Pt_2
per la fossa ascensore 1, avuto riguardo alla relazione di stima delle stesse
redatta dal geom. e prodotta sub doc.7 nonché il minor valore Controparte_5
delle opere contrattuali non realizzate da C.F.P. relativamente al secondo
marciapiede e al completamento del marciapiede 3 della stazione di Bra come
da prospetto dei pagamenti eseguiti da e afferenti documenti Parte_1
(vd.doc.4-5-13);
rigettato l'appello incidentale proposto da poiché infondato in fatto CP_1
e diritto, Voglia la Corte Ecc.ma, in riforma della impugnata sentenza
n.1885/2023 emessa il 9.10.2023 e pubblicata l'11.10.2023 dal Tribunale di
Vicenza, in persona del Giudice dott.ssa E.Zambelli, nella causa di opposizione
a decreto ingiuntivo n.4881/2023 R.G. promossa da nei Parte_1
confronti di non notificata ai fini del passaggio in giudicato, CP_1
I) Preliminarmente dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di
Vicenza a favore di quella del Tribunale di Alessandria.
II) Nel merito, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto
n.1274/2018 del 30.4.2018-R.G.n.2385/2018, dichiarare
inammissibile e comunque respingere perchè infondata in fatto e
diritto la domanda di indennizzo ex art.2041 C.C. formulata da
pagina 4 di 58 così come, per quanto di ragione, le ulteriori di lei CP_1
domande anche ove rapportate agli artt.2033 e 1338 C.C..
III) In via di subordine, per il denegato caso in cui la domanda di indennizzo
ex art.2041 C.C. dovesse essere ritenuta ammissibile e provata,
riconsiderare e ridurre l'importo dichiarato in sentenza di €
88.235,42, escludendo dal detto computo quantomeno l'utile di
impresa e le spese generali invece ricomprese.
IV) Dichiarare in ogni caso tenuta e condannare con sede in CP_1
Vicenza, Via A. Girotto nr. 11, C.F. in persona del P.IVA_2
proprio legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a
[...]
l'importo dalla stessa corrisposto in adempimento Parte_1
della sentenza di primo grado pari ad € 123.965,98 o a quell'altro
importo che risulterà da rimborsarsi, compensandolo con il minor
importo computabile per le opere comprovatamente realizzate, per il
caso di loro riconoscimento e sua debenza, con ogni conseguenziale
pronuncia.
V) Per effetto delle decisioni che saranno assunte relativamente ai capi delle
conclusioni che precedono, dichiarare tenuta e condannare CP_1
con sede in Vicenza, Via A. Girotto nr. 11, C.F. , in
[...] P.IVA_2
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al rimborso
dell'importo corrisposto da a seguito della Parte_1
esecutività della sentenza di prime cure pari alla somma di €
122.550,26 o a quell'altro importo che risulterà da rimborsarsi. VI)
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 58 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE:
NEL MERITO
1. Rigettarsi l'appello proposto da perché infondato in Parte_1
fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa.
2. In accoglimento del primo motivo di appello incidentale di CP_1
rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e con essa la domanda sub lett. b) dell'atto di citazione in opposizione a
[...]
d.i., per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e
risposta in I grado e nel presente atto, e per l'effetto confermarsi il d.i. nr.
1274/2018 r. ing. del 30.4.2018 emesso all'esito del procedimento nr.
2385/2018 R.G. del Tribunale di Vicenza e/o, comunque, condannarsi
[...]
a corrispondere a l'importo capitale di 157.869,30 Parte_1 CP_1
euro, ovvero l'importo diverso e anche maggiore che risulterà dovuto all'esito
dell'istruttoria, se del caso con determinazione ai sensi dell'art. 1657 c.c., oltre
agli interessi al saggio previsto dal D. Lgs. 231/2002 dalla data di emissione
della fattura di cui al doc. nr. 4 del fascicolo della convenuta opposta o,
comunque, dalla data che risulterà all'esito dell'istruttoria, e alla rivalutazione
monetaria, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle opere per i motivi
esposti ai parr. (f) e (g.1) della narrativa della comparsa di costituzione e
risposta in I grado.
3. In subordine rispetto alla conclusione sub nr. 2 e in accoglimento del
secondo motivo di appello incidentale, condannarsi a Parte_1
corrispondere a un importo corrispondente al valore delle opere CP_1
descritte ai parr. (d) e (f) della narrativa della comparsa di costituzione e
pagina 6 di 58 risposta in I grado realizzate presso la stazione di Bra ai sensi dell'art. 2033
c.c., nella misura di 157.869,30 euro o in quella diversa e anche maggiore che
risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, se del caso con valutazione
equitativa, oltre agli interessi al saggio legale dalla data di emissione della
fattura di cui al doc. nr. 4 del fascicolo della convenuta-opposta o, comunque,
della data che risulterà all'esito dell'istruttoria, oppure, in subordine, dalla
data della domanda giudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria, per i motivi
esposti al par. (g.2) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta in
I grado.
4. In ulteriore subordine rispetto alla conclusione sub nr. 3 e in accoglimento
del quarto motivo di appello incidentale, condannarsi Parte_1
ai sensi dell'art. 2041 c.c., a corrispondere a un indennizzo CP_1
corrispondente al valore delle opere descritte ai parr. (d) e (f) della narrativa
della comparsa di costituzione e risposta in I grado realizzate presso la stazione
di Bra, nei limiti dell'arricchimento dell'attrice-opponente, per i motivi esposti
al par. (g.4) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta in I grado,
nell'importo che si quantifica in 157.869,30 euro o in quello diverso e anche
maggiore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, se del caso con
valutazione equitativa, oltre a interessi al saggio legale dalla data della
domanda giudiziale e rivalutazione monetaria.
5. Nel caso di accoglimento delle conclusioni sub nn.ri 3 o 4 che precedono e in
accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, Controparte_6
a risarcire a il danno derivante dall'aver confidato
[...] CP_1
nella validità ed efficacia del contratto avente ad oggetto l'esecuzione delle
pagina 7 di 58 opere descritte ai parr. (d) e (f) della narrativa della comparsa di costituzione e
risposta in I grado, ai sensi dell'art. 1338 c.c. e per i motivi esposti al par. (g.4)
della narrativa della comparsa di costituzione e risposta in I grado, nella
misura che risulterà dimostrata in corso di causa, se del caso con valutazione
equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi al saggio
legale sul capitale rivalutato annualmente.
6. Condannarsi l'attrice opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a corrispondere
alla convenuta-opposta la somma che risulterà di giustizia, che si indica in un
importo pari ai compensi professionali che saranno liquidati ai sensi della
conclusione sub 7.
7. Con vittoria di spese e compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA
Istanza ex art. 210 c.p.c.
Si chiede che il Giudice voglia ordinare a e a Rete Parte_1
Ferroviaria Italiana s.p.a., rispettivamente ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.,
l'esibizione in giudizio dell'Accordo Quadro nr. 87/2016 e del Contratto
Applicativo nr. 1/2017 tra le medesime stipulato, nonché copia dei libretti delle
misure dei lavori eseguiti in esecuzione del Contratto Applicativo nr. 1/2017,
delle fatture emesse da nei confronti di RFI s.p.a. in Parte_1
relazione al predetto Contratto Applicativo, dei documenti di entrata merci
emessi da RFI s.p.a. nei confronti di in relazione al Parte_1
predetto Contratto Applicativo e, infine, degli ordini di pagamento emessi da
RFI s.r.l. nei confronti di in relazione al predetto Parte_1
Contratto Applicativo.
pagina 8 di 58 Prova diretta per testi
Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1. “Vero che nell'autunno 2016 stava eseguendo il rifacimento delle CP_1
pavimentazioni delle banchine della stazione ferroviaria di Bra su incarico di
(testi: , , , , Parte_1 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7
, , , Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_8 Tes_9 Tes_10
2. “Vero che le opere di rifacimento della pavimentazione di cui al capitolo di
prova nr. 1 che precede era disciplinato dal contratto di cui al doc. nr. 12 del
fascicolo della convenuta-opposta, che mi si esibisce” (testi: , , Tes_3 Tes_4
Piccolo, Negro, Gotta, Biglia, Drapant) Tes_1
3. “Vero che aveva incaricato EC S.r.l. della Parte_1
progettazione, contabilizzazione, coordinamento e sorveglianza dei lavori edili
in corso presso la stazione di Bra costituenti oggetto dell'Accordo Quadro nr.
87/2016 stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Parte_1
e dei relativi contratti applicativi” (testi: , , , Piccolo, Tes_3 Tes_11 Tes_4
, , , Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_9 Tes_12 Tes_10
4. “Vero che all'incirca a ottobre 2016 aveva Parte_1
manifestato a l'esigenza di avviare le lavorazioni per la CP_1
realizzazione dei micropali, degli scavi e dei getti destinati ad ospitare gli
ascensori sulle banchine nn.ri 1 e 3 della stazione ferroviaria di Bra, nel mentre
stava eseguendo i lavori di cui al capitolo di prova 1” (testi: CP_1
, , Piccolo, , , , Tes_3 Tes_4 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_9 Tes_10
5. “Vero che l'ing. a ottobre 2016 prestava la propria Controparte_7
opera per EC S.r.l. e che egli ha redatto e trasmesso la comunicazione email
pagina 9 di 58 di cui al doc. nr. 20 del fascicolo della convenuta-opposta, che mi si
rammostra” (testi: , , , , ) Tes_3 Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 Tes_13
6. “Vero che l'arch. che a ottobre 2016 prestava la propria Testimone_1
opera per EC S.r.l., ha trasmesso l'email di cui al doc. nr. 21 del fascicolo
della convenuta-opposta, che mi si rammostra, nonché l'email di cui al doc. nr.
22 del medesimo fascicolo e i relativi allegati” (testi: , , Tes_3 Tes_4
, , ) Tes_7 Tes_1 Tes_2 Tes_13
7. “Vero che l'ing. , dipendente di il CP_2 Parte_1
31.10.2016 ha trasmesso a le email di cui ai docc. nn.ri 23 e 24 del CP_1
fascicolo della convenuta, che mi si rammostra” (testi: , , Tes_3 Tes_4
Piccolo, , , ) Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
8. “Vero che l'email di cui al doc. nr. 24 del fascicolo della convenuta-opposta,
che mi si rammostra, è stata inoltrata dall'ing. a il CP_2 CP_1
7.11.2016” (testi: , , , , , ) Tes_3 Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
9. “Vero che l'email di cui al doc. nr. 25 del fascicolo della convenuta-opposta,
che mi si rammostra, è stata inviata da all'ing Munari di EC, CP_1
che l'ha ricevuta” (testi: , , , , , Tes_3 Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2
) Tes_13
10. “Vero che l'email di cui al doc. nr. 26 del fascicolo della convenuta-opposta,
che mi si rammostra, è stata trasmessa dall'ing. di EC Testimone_1
S.r.l. a (testi: , , , , , CP_1 Tes_3 Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2
) Tes_13
11. “Vero che il 10.11.2016 l'ing. ha trasmesso a Tes_1 Controparte_8 CP_1
l'email di cui al doc. nr. 27 del fascicolo della convenuta, che mi viene esibito,
pagina 10 di 58 contenente uno schema progettuale delle opere da eseguire” (testi: , Tes_3
, Piccolo, , , ) Tes_4 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
12. “Vero che il 6.2.2017 l'arch. EC S.r.l. ha trasmesso a Testimone_14
il doc. nr. 28 del fascicolo della convenuta, che mi viene esibito, CP_1
unitamente al frontespizio destinato alla committente R.F.I. S.p.A. di cui al doc.
nr. 29 del medesimo fascicolo” (testi: , , , ) Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 Tes_13
13. “Vero che il 23.2.2017 l'arch. di EC S.r.l. ha trasmesso Testimone_14
a l'email di cui al doc. nr. 30 del fascicolo della convenuta- CP_1
opposta, che mi viene esibito” (testi: , , Piccolo, , Tes_11 Tes_4 Tes_1 Tes_2
, ) CP_2 Tes_13
14. “Vero che il 17.3.2017 ha trasmesso a la Parte_1 CP_1
email di cui al doc. nr. 31 del fascicolo di parte convenuta, che mi viene
esibito” (testi: , Piccolo, , Gotta, ) Tes_4 Tes_1 Tes_2 Tes_13
15. “Vero che in allegato alla email del 17.3.2017 ha Parte_1
trasmesso a il proprio piano operativo per la sicurezza, relativo CP_1
all'esecuzione degli scavi e del getto dei calcestruzzi delle fosse nei marciapiedi
1 e 3 degli ascensori nella stazione ferroviaria di Bra, come risulta dal doc. nr.
32 del fascicolo della convenuta, che mi viene esibito” (testi: Cazzola, Rizzotto,
Piccolo, Munari, Negro, Gotta, Arcaro)
16. “Vero che il giorno 21.3.2017 ha consegnato nelle mani del sig. CP_1
la documentazione di cui al doc. nr. 33 del fascicolo della Tes_2
convenuta-opposta, che mi viene esibita” (testi: , , Tes_4 Tes_7 Tes_1
, ) Tes_2 Tes_13
pagina 11 di 58 17. “Vero che il 22.3.2017 l'ing. ha trasmesso Testimone_1 Controparte_8
a l'email di cui al doc. nr. 34 del fascicolo di parte convenuta, che CP_1
mi viene esibito, alla quale era allegato il quadro economico analisi costi 22-
03-2017 di cui al doc. nr. 35 del medesimo fascicolo, che pure esamino” (testi:
, Piccolo, , , ) Tes_4 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
18. “Vero che il doc. nr. 35 del fascicolo di parte convenuta-opposta, che mi si
esibisce, contiene la valorizzazione delle opere di realizzazione dell'ascensore
del marciapiede 1 della stazione ferroviaria di Bra, consistenti in “opere di
demolizione delle strutture del sottopasso, compresa la realizzazione dei
micropali propedeutici alle demolizioni, i tagli degli elementi in cemento
armato e le opere di scavo necessarie dell'area oggetto di installazione
dell'ascensore. La lavorazione è complessiva del trasporto e smaltimento a
discarica dei materiali di risulta. Opere edili e strutturali per installare nuovo
ascensore: realizzazione di fossa ascensore in c.a., realizzazione di vano corsa
in c.a., realizzazione di trave testapalo, armature, impermeabilizzazioni, pompa
di sollevamento acqua, ecc… Opere di finitura: ripristino pavimentazione
marciapiede, intonacatura e rifinitura della zona oggetto di intervento” nonché
le opere di realizzazione dell'ascensore del marciapiede 3 della medesima
stazione di Bra, quali “opere di demolizione delle strutture del sottopasso e
della scala, compresa la realizzazione dei micropali propedeutici alle
demolizioni, i tagli degli elementi in cemento armato e le opere di scavo
necessarie nell'area oggetto di installazione dell'ascensore. La lavorazione è
complessiva del trasporto e smaltimento a discarica dei materiali di risulta…
Opere di finitura e completamento: ripristino pavimentazione marciapiede,
pagina 12 di 58 nuova pavimentazione in pietra della scala, intonacatura e tinteggiatura pareti
e soffitti, installazione di nuovi corrimani e parapetti e rifinitura della zona
oggetto di intervento” (testi: , Piccolo, , Gotta, Arcaro) Tes_4 Tes_1 Tes_2
19. “Vero che tutte le opere descritte nel capitolo di prova 18 e nel doc. nr. 35
del fascicolo di che mi si rammostra, sono state eseguite dalla CP_1
convenuta-opposta per quanto riguarda la realizzazione dei micropali sui
marciapiedi 1 e 3 e lo scavo e il getto della fossa del marciapiede 1, quindi con
la sola esclusione dello scavo della fossa e del getto dei calcestruzzi
dell'ascensore del marciapiede 3 della stazione di Bra che non è stato eseguito
dalla convenuta-opposta” (testi: , Piccolo, , Gotta, Tes_4 Tes_1 Tes_2
Arcaro)
20. “Vero che la email di cui al doc. nr. 36 del fascicolo della convenuta, che mi
si rammostra, è stata trasmessa dall'ing. di Nuove Costruzioni CP_2
S.r.l. a (testi: , , , , , CP_1 Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
Tes_10 Tes_12
21. “Vero che in data 24.7.2017 l'ing. ha Testimone_1 Controparte_8
trasmesso a l'email di cui al doc. nr. 37 del fascicolo di parte CP_1
convenuta opposta, che mi viene esibito, contenente la contabilità dei lavori
eseguiti da stessa con riferimento alla <
PALI M1, M3 E M1 STAZIONE DI BRA>>” (testi: , , Pt_2 Tes_4 Tes_7
, ) Tes_1 Tes_2 Tes_13
22. “Vero che il 20.12.2017 ha predisposto il modulo di cui al doc. CP_1
nr. 39 del fascicolo della convenuta, che mi si esibisce, avente ad oggetto
l'esecuzione di prove sui calcestruzzi gettati nella realizzazione del vano
pagina 13 di 58 ascensore del marciapiede 1 della stazione di Bra” (testi: , Piccolo, Tes_4
, , ) Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
23. “Vero che in data 22.12.2017 ha trasmesso a CP_1 Parte_1
i due moduli di cui al doc. nr. 40 del fascicolo della convenuta-opposta, che mi
viene esibito” (testi: , Gotta, ) Tes_4 Tes_13
24. “Vero che in data 10.1.2017 prima e poi in data 4.4.2018, come risulta dal
doc. nr. 40 del fascicolo della convenuta opposta, che esamino, ha CP_1
sollecitato a la compilazione dei moduli per le richieste Parte_1
delle prove sui calcestruzzi della fossa dell'ascensore del primo binario della
stazione di Bra” (testi: , , , ) Tes_4 Tes_7 CP_2 Tes_13
25. “Vero che il 21.2.2018 ha inviato a la CP_1 Parte_1
comunicazione email di cui al doc. nr. 41 del proprio fascicolo, che mi viene
esibito” (testi: , , ) Tes_4 CP_2 Tes_13
26. “Vero che il manoscritto di cui al doc. nr. 42 del fascicolo di CP_1
che mi viene esibito, è stato redatto dall'arch. Testimone_1 Controparte_8
in data 25.10.2017” (testi: , , , , ) Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
27. “Vero che nel manoscritto di cui al doc. nr. 42 del fascicolo di parte
convenuta, che esamino, la dicitura <<pali bra e vano m1: 157.869,42 €>> si
riferisce alla posa di micropali effettuata sulle banchine nn.ri 1 e 3 della
stazione di Bra da Terra.Con S.r.l. a novembre 2016 su incarico di CP_1
e allo scavo della fossa e al getto dei calcestruzzi dell'ascensore sul
marciapiede nr. 1 della medesima stazione effettuato da (testi: CP_1
, , , , ) Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
pagina 14 di 58 28. “Vero che il doc. nr. 57 del fascicolo della convenuta, che mi si esibisce, è
un manoscritto redatto dall'ing. redatto il Testimone_1 Controparte_8
25.10.2017, il quale riassume i corrispettivi spettanti a a fronte dei CP_1
contratti di subappalto stipulati con e che i conteggi ivi Parte_1
elencati non comprendono i lavori di realizzazione dei micropali sui
marciapiedi 1 e 3 e lo scavo della fossa e il getto dei calcestruzzi dell'ascensore
nel marciapiede 1 della stazione ferroviaria di Bra” (testi: , Piccolo, Tes_4
Munari, Negro, Gotta, Arcaro)
29. “Vero che il doc. nr. 57 del fascicolo della convenuta, che esamino, raffigura
una fotografia scattata dal geom. ad un documento che gli è Controparte_9
stato direttamente esibito dall'estensore, ing. Controparte_10
(testi: , , , , ) Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
30. “Vero che il doc. nr. 64 del fascicolo della convenuta-opposta, che mi viene
esibito, consiste in una tabella redatta dall'ing. Controparte_10
in data 5.8.2017” (testi: , , , , )
[...] Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
31. “Vero che nel doc. nr. 64 del fascicolo della convenuta-opposta, che
esamino, la sezione intitolata <<c.a. 01 2017 – bra sottopasso < i>
SOTTOPASSO ASCENSORI PENSILINE>> si riferisce alla posa di micropali
effettuata sulle banchine nn.ri 1 e 3 della stazione di Bra da Terra.Con a CP_1
novembre 2016 su incarico di e allo scavo della fossa e al getto dei CP_1
calcestruzzi per la realizzazione dell'ascensore sul marciapiede nr. 1 della
medesima stazione effettuato da (testi: , , CP_1 Tes_4 Tes_7 Tes_1
, , ) Tes_2 CP_2 Tes_13
pagina 15 di 58 32. “Vero che nel doc. nr. 64 del fascicolo della convenuta-opposta, che
esamino, la dicitura “PER CF 152 425,65” si riferisce alla valorizzazione
delle opere di posa di micropali effettuata sulle banchine nn.ri 1 e 3 della
stazione di Bra da Terra.Con a novembre 2016 su incarico di CP_1 CP_1
e allo scavo della fossa e al getto dei calcestruzzi per la realizzazione
dell'ascensore sul marciapiede nr. 1 della medesima stazione effettuato da
e che la dicitura <<nonostante non sia ancora stata emessa cp_1< i>
nessuna entrata merci, ma visti i lavori terminati, è accettabile una fattura della
metà di quanto dovuto, ovvero € 76 212,83>> si riferisce alle medesime opere
appena sopra descritte” (testi: , Piccolo, , , Arcaro) Tes_4 Tes_1 Tes_2 CP_2
33. “Vero che nel doc. nr. 64 del fascicolo della convenuta-opposta, che
esamino, la scritta << accetta quanto sopra Parte_3
riportato, ovvero:… - Fatture pari all'importo di 76.212,83 € relative alle fosse
ascensori 1 e 3 di Bra>> si riferisce alle opere di posa di micropali effettuata
sulle banchine nn.ri 1 e 3 della stazione di Bra da Terra.Con S.r.l. a novembre
2016 su incarico di e allo scavo della fossa e al getto dei CP_1
calcestruzzi per l'installazione dell'ascensore sul marciapiede nr. 1 della
medesima stazione effettuato da (testi: , Piccolo, CP_1 Tes_4 Tes_1
, , ) Tes_2 CP_2 Tes_13
34. “Vero che il giorno 20.11.2017 si è tenuta una riunione presso la sede di
con la presenza dell'ing. e dell'ing. Parte_1 Testimone_1
EC S.r.l., dell'ing. e del geom. CP_11 CP_2 [...]
e del geom. (testi: Controparte_12 Controparte_13 CP_1
, , , , ) Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
pagina 16 di 58 35. “Vero che il doc. nr. 50 del fascicolo della convenuta-opposta, che ascolto,
costituisce la registrazione audio della riunione di cui al capitolo di prova 34
che precede” (testi: Rizzotto, , Gotta) Tes_1 Tes_2
36. “Vero che al minuto 3.22 della registrazione audio della riunione del
20.11.2017, di cui al doc. nr. 50 del fascicolo di che ascolto, le CP_1
parole “micropali è invariato” sono pronunciate dall'ing. di Testimone_1
EC S.r.l. e tali parole si riferiscono all'importo di 157.869,42 Euro, che si
legge a pag. 3 del doc. nr. 42 del fascicolo di parte convenuta, che esamino,
scritto a fianco delle parole << > e che tale dicitura si Parte_4
riferisce alle opere di posa di micropali effettuata sulle banchine nn.ri 1 e 3
della stazione di Bra da Terra.Con S.r.l. a novembre 2016 su incarico di CP_1
e allo scavo della fossa e al getto dei calcestruzzi per l'installazione
[...]
dell'ascensore sul marciapiede nr. 1 della medesima stazione effettuato da
(testi: , , ) CP_1 Tes_4 Tes_1 Tes_2 CP_2
37. “Vero che al minuto 4.53 della registrazione audio della riunione del
20.11.2017, di cui al doc. nr. 50 del fascicolo di che ascolto, le CP_1
parole “157.000 che è uguale” sono pronunciate dall'ing. di CP_2
e tali parole si riferiscono alla valorizzazione delle Parte_1
opere di posa di micropali effettuata sulle banchine nn.ri 1 e 3 della stazione di
Bra da Terra.Con a novembre 2016 su incarico di e allo scavo CP_1 CP_1
della fossa e al getto dei calcestruzzi per la realizzazione dell'ascensore sul
marciapiede nr. 1 della medesima stazione effettuato da (testi: CP_1
, , ) Tes_4 Tes_1 Tes_2 CP_2
pagina 17 di 58 38. “Vero che le parole pronunziate dall'ing. nel corso della CP_2
riunione del 20.11.2017 di cui al capitolo di prova 37 sono state pronunciate
dal medesimo al quale era stato esibito dal geom. , presente alla Tes_4
riunione, il doc. nr. 51 del fascicolo della convenuta, che mi viene esibito, e in
particolare si riferivano alla scritta <> e all'importo scritto a
fianco della medesima” (testi: , , Gotta) Tes_4 Tes_1 Tes_2
39. “Vero che le parole <<io ti posso dare 2.825.000 di più non posso… se va < i>
bene decidi tu altrimenti…>> che si ascoltano al minuto 43.20 della
registrazione audio di cui al doc. nr. 50 del fascicolo della convenuta, che
ascolto, sono state pronunciate dal geom. (testi: , CP_12 Tes_4
, ) Tes_1 Tes_2 CP_2
40. “Vero che ha incaricato l'impresa Terra.Con CP_1 CP_1
dell'esecuzione dei lavori di posa dei micropali per la realizzazione delle fosse
degli ascensori sui marciapiedi delle banchine nn.ri 1 e 3 della stazione
ferroviaria di Bra e che tale impresa ha iniziato detti lavori il giorno 4.11.2016
per terminarli il giorno 17.11.2016” (testi: , , , Tes_3 Tes_4 Tes_7 Tes_1
Tes_1
, , , , Tes_2 CP_2 Tes_9 Tes_10 Tes_6
41. “Vero che a fronte dell'esecuzione delle lavorazioni descritte al capitolo di
prova 40 l'impresa Terra.Con s.r.l. ha emesso le fatture di cui al doc. nr. 65 del
fascicolo della convenuta-opposta, che mi si rammostrano” (testi: Peciccia,
Rizzotto, Piccolo, Munari, Negro, Gotta, Drapant, Rolle)
42. “Vero che ha pagato a Terra.Con gli importi esposti nelle CP_1 CP_1
fatture di cui al doc. nr. 65 del fascicolo della convenuta-opposta, che mi si
rammostrano, come risulta dalle contabili bancarie e dagli estratti del conto
pagina 18 di 58 corrente intestato a di cui al doc. nr. 66, che pure mi vengono CP_1
esibiti” (testi: Rolle, Arcaro)
43. “Vero che ha incaricato l'impresa CP_1 Controparte_14
a novembre 2016 di provvedere alla demolizione della
[...]
pavimentazione della banchina nr. 3 della stazione ferroviaria di Bra,
necessaria per la realizzazione della fossa dell'ascensore, e della fornitura e
posa di materiale per la realizzazione di una strada di accesso al predetto
marciapiede nr. 3 per consentire l'arrivo sulla banchina dei mezzi meccanici
necessari all'effettuazione della realizzazione dei micropali e dello scavo della
fossa dell'ascensore” (testi: , , , , Tes_3 Tes_11 Tes_4 Tes_7 Tes_1
, , , Tes_2 CP_2 Tes_9 Tes_6 Tes_10 CP_14
44. “Vero che a fronte dell'attività descritta al capitolo di prova testimoniale nr.
43 che precede, l'impresa ha emesso la Controparte_14
fattura di cui al doc. nr. 67, che mi viene esibita, e che ha CP_1
provveduto al pagamento della stessa” (testi: ) CP_14 Tes_13
45. “Vero che per le attività di supervisione e assistenza all'impresa Terra.Con
in fase di realizzazione dei micropali sulle banchine nn.ri 1 e 3 della CP_1
stazione ferroviaria di Bra di cui al capitolo di prova 40, si è CP_1
avvalsa dell'opera del geom. e del geom. , degli Controparte_9 CP_15
impiegati tecnici geom. e assistente di cantiere Controparte_16 CP_17
e degli operai in distacco sigg.ri ,
[...] CP_18 CP_19
, e (testi: , Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22 Tes_3
, , , , , ) Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_9 Tes_10 Tes_6 Tes_13
pagina 19 di 58 46. “Vero che il personale di indicato nel capitolo di prova nr. 45 CP_1
che precede in relazione ai lavori ivi descritti ha prestato la propria attività
ciascuno per la quantità di ore indicata nel prospetto riassuntivo di cui al doc.
nr. 68 del fascicolo di parte convenuta, che mi si rammostra” (testi: Peciccia,
Cazzola, Rizzotto, Piccolo, Munari, Negro, Gotta, Zylfo A., Fabris, SH,
Con Bami, Zylfo Arcaro)
47. “Vero che il numero di ore esposto nel doc. nr. 68 del fascicolo di parte
convenuta, che mi si rammostra, indicato per ciascuno degli operai e impiegati
è stato ricavato dalla documentazione relativa alla conduzione del cantiere
tenuta da sulla base delle presenze della manodopera ivi CP_1
quotidianamente registrate” (testi: , , ) Tes_3 Tes_4 Tes_6 Tes_13
48. “Vero che i costi orari indicati per ciascuno dei collaboratori di CP_1
nello schema riassuntivo di cui al doc. nr. 68 del fascicolo della convenuta
opposta, che mi si rammostra, sono stati calcolati sulla base dei costi desumibili
dalla tabella ministeriale applicabile e dei contratti e dalle fatture relativi ai
dipendenti in distacco di cui al doc. nr. 69 del fascicolo della convenuta-
opposta, che esamino” (testi: , ) Tes_4 Tes_13
49. “Vero che per la realizzazione da parte di Terra.Con della posa dei CP_1
micropali sulle banchine nn.ri 1 e 3 della stazione ferroviaria di Bra di cui al
capitolo di prova 40, ha acquistato e utilizzato i materiali descritti CP_1
nelle parti evidenziate in colore giallo nelle fatture e nei documenti di trasporto
di cui al doc. nr. 70 del fascicolo della convenuta-opposta, che mi si
rammostra” (testi: , , ) Tes_3 Tes_4 Tes_6 Tes_13
pagina 20 di 58 50. “Vero che ha provveduto con propri uomini e mezzi, dopo la CP_1
posa dei micropali, allo scavo della fossa e al getto dei calcestruzzi, oltre alle
opere accessorie e provvisionali, per la realizzazione dell'ascensore sulla
banchina nr. 1 della stazione ferroviaria di Bra, a partire dal 15.2.2017 e fino
al 18.3.2017” (testi: Peciccia, Cazzola, Rizzotto, Piccolo, Munari, Negro, Gotta,
Gaglione, Drapant, Arcaro, Fabris, Zylfo A.)
51. “Vero che per l'esecuzione dello scavo e del getto di cui al capitolo nr. 50
ha usufruito del lavoro degli impiegati tecnici sigg.ri CP_1 CP_17
e , dell'operaio specializzato Altin Zyfo,
[...] Persona_1 Controparte_9
dell'operaio qualificato EH SH e degli operai comuni , CP_24
, (testi: Cazzola, Per_2 Persona_3 Persona_4
Rizzotto, Piccolo, Munari, Negro, Gotta, Zylfo A., Fabris, SH, Bami, Zylfo
Con Arcaro)
52. “Vero che il personale di indicato nel capitolo di prova nr. 51 CP_1
che precede in relazione ai lavori ivi descritti ha prestato la propria attività
ciascuno per la quantità di ore indicata nel prospetto riassuntivo di cui al doc.
nr. 71 del fascicolo di parte convenuta, che mi si rammostra, e che il numero di
ore indicato per ciascuno degli operai e impiegati è stato ricavato dalla
documentazione relativa alla conduzione del cantiere tenuta da CP_1
sulla base delle presenze della manodopera ivi quotidianamente registrate”
(testi: , , , Tes_11 Tes_4 Tes_13 Tes_6 Tes_16
53. “Vero che i costi orari indicati per ciascuno dei collaboratori di CP_1
nello schema riassuntivo di cui al doc. nr. 71 del fascicolo della convenuta
opposta, che mi si rammostra, sono stati calcolati sulla base dei costi desumibili
pagina 21 di 58 dalle buste paga e dei contratti e fatture relativi ai dipendenti in distacco di cui
al doc. nr. 69 del fascicolo della convenuta-opposta, che esamino” (testi:
, ) Tes_4 Tes_6 Tes_13
54. “Vero che per l'esecuzione dello scavo della fossa e del getto CP_1
dei calcestruzzi per l'installazione dell'ascensore nel marciapiede n. 1 della
stazione ferroviaria di Bra di cui al capitolo di prova 50, ha utilizzato i
materiali e le attrezzature descritte nelle fatture e nei documenti di trasporto di
cui al doc. nr. 72, ivi evidenziate in colore giallo, del fascicolo della convenuta-
opposta che mi si esibisce, e che ha pagato tutti i corrispettivi ivi CP_1
esposti” (testi: , , , Tes_11 Tes_4 Tes_6 Tes_13 Tes_16
55. “Vero che per l'esecuzione degli scavi delle fosse e dei getti di CP_1
calcestruzzo nei marciapiedi nn.ri 1 e 3 della stazione ferroviaria di Bra CP_1
ha utilizzato i macchinari elencati nel doc. nr. 73 del fascicolo della
[...]
convenuta-opposta che mi si esibisce, e che ha pagato i relativi corrispettivi”
(testi: , , , Tes_11 Tes_4 Tes_6 Tes_13 Tes_16
56. “Vero che ha sostenuto i costi di noleggio delle autovetture di CP_1
cui al doc. nr. 74 del fascicolo della convenuta, che mi si esibisce, che sono
state date in uso al geom. e al geom. per seguire il cantiere CP_25 Tes_6
aperto a Bra e che i costi ivi indicati in calce sono parametrati alla durata del
cantiere per la realizzazione dei micropali e della fossa” (testi: , Tes_3
, ) Tes_6 Tes_4 Tes_13
57. “Vero che lo schema riassuntivo di cui al doc. nr. 75 del fascicolo della
convenuta-opposta, che mi viene esibito, contiene il riepilogo dei costi per
macchinari e attrezzature sostenuti da per la realizzazione dei CP_1
pagina 22 di 58 micropali e dello scavo e getto della fossa dell'ascensore sul primo marciapiede
della stazione di Bra” (testi: , , , , Tes_3 Tes_6 Tes_11 Tes_4 Tes_13 Tes_16
[...
58. “Vero che il doc. nr. 76 del fascicolo della convenuta-opposta, che esamino,
è composto del contratto applicativo 01/2017 stipulato tra R.F.I. S.p.A. e
[...]
e di tutta la relativa contabilità dei lavori predisposta da Parte_1
R.F.I. S.p.A.” (testi: , , , Piccolo, Tes_9 Tes_12 Tes_10 Tes_1 CP_2 Tes_2
Tes_17
59. “Vero che le voci evidenziate in colore giallo a pag. 14 del doc. nr. 76-a del
fascicolo di che mi viene esibito, costituito dallo stato di CP_1
avanzamento dei lavori finali, costituiscono la determinazione del corrispettivo
riconosciuto e pagato da per la Controparte_26
realizzazione dei micropali nelle banchine dei marciapiedi nr. 1 e 3 della
stazione ferroviaria di Bra, messi in opera da Terra.Con S.r.l. su incarico di
(testi: , , , , CP_1 Tes_9 Tes_12 Tes_10 Tes_1 CP_2 Tes_2 Tes_7
, , Tes_4 Tes_13 Tes_17
60. “Vero che le voci evidenziate in colore verde a pag. 14 del doc. nr. 76-a del
fascicolo di che mi viene esibito, costituito dallo stato di CP_1
avanzamento dei lavori finali, costituiscono la determinazione del corrispettivo
riconosciuto e pagato da per lo scavo Controparte_26
delle fosse e il getto dei calcestruzzi per la realizzazione degli ascensori presso
la stazione ferroviaria di Bra e che parte di dette opere e, specificamente, lo
scavo della fossa, il getto dei calcestruzzi e le relative opere accessorie e
provvisionali, con riferimento alla banchina del mrciapiede 1 sono state
pagina 23 di 58 realizzate da (testi: , , CP_1 Tes_9 Tes_12 Tes_10 Tes_1 CP_2
, , , Arcaro, Tes_2 Tes_7 Tes_4 Tes_17
61. “Vero che il personale di R.F.I. S.p.A. e, in particolare, il geom.
[...]
era periodicamente presente presso il cantiere aperto presso la CP_27
stazione ferroviaria di Bra allorquando erano in corso di realizzazione la posa
dei micropali sui marciapiedi nn.ri 1 e 3 e lo scavo della fossa e il getto dei
calcestruzzi sul marciapiede nr. 1” (testi: Biglia, Gaglione, Drapant, Munari,
Gotta, Negro, Piccolo, Rizzotto, Arcaro, Fabris, Pecciccia, Cazzola, Perazzone)
62. “Vero che il geom. nel corso dello svolgimento delle CP_27
lavorazioni da parte di di posa dei micropali sui marciapiedi nn.ri CP_1
1 e 3 e di scavo della fossa e getto dei calcestruzzi sul marciapiede nr. 1 della
stazione di Bra, interloquiva con il personale di domandando CP_1
informazioni sull'esecuzione dei lavori, verificandone l'esecuzione e
impartendo disposizioni sulle modalità operative” (testi: , Gaglione, Tes_9
Drapant, Munari, Gotta, Negro, Piccolo, Rizzotto, Arcaro, Fabris, Peciccia,
Cazzola, Perazzone)
63. “Vero che le fotografie di cui al doc. nr. 53 del fascicolo di parte convenuta
opposta raffigurano l'esecuzione delle opere di realizzazione dei micropali sui
marciapiedi nn.ri 1 e 3 e di scavo delle fosse e di getto dei calcestruzzi eseguite
da direttamente e con la collaborazione di Terra.Con S.r.l., presso CP_1
la stazione ferroviaria di Bra” (testi: , Cazzola, , Tes_3 Tes_6 Tes_4
Piccolo, Gotta, Negro, ) Tes_1 Tes_10
64. “Vero che in data 15.2.2018 si è tenuta una riunione presso gli uffici di
R.F.I. S.p.A. a Torino alla quale erano presenti la dott.ssa Persona_5
pagina 24 di 58 di R.F.I. S.p.A., l'ing. di R.F.I. S.p.A., il geom. Controparte_28 [...]
l'ing. il geom. Controparte_29 Controparte_30 [...]
di e la rag. di durante la CP_15 CP_1 CP_31 CP_1
quale è stato espressamente confermato dall'ing. e dal geom. Tes_17
che i valori di realizzazione dei micropali sui marciapiedi 1 e 3 e di Tes_10
scavo e getto della fossa dell'ascensore sul marciapiede 1 della stazione
ferroviaria di Bra sono stati eseguiti di e che la dott.ssa in CP_1 Per_5
tale occasione, ha invitato a pagare a Controparte_32 CP_1
l'importo dovuto per tali lavorazioni” (testi: , Tes_17 Tes_10 CP_2
) Tes_13
Elenco dei testimoni
Si indicano quali testimoni sulle circostanze capitolate:
geom. , Maserà (PD), via Terradura 13; Controparte_16
geom. , Vicenza, via Nicolò Vicentino 4; Controparte_33
sig. , Vicenza, via Nicolò Vicentino 5; CP_34
sig. Abano Terme (PD) via Monte Gemola 8; CP_17
geom. , NE (VI), via Monte di Pietà 40; Controparte_9
sig. EH SH, c/o CP_1
sig. c/o Per_2 CP_1
sig. , c/o CP_35 CP_1
arch. , D.L. presso i cantieri di Alba e Bra, c/o R.F.I. S.p.A.; Persona_6
arch. D.L. presso i cantieri di Alba e Bra, c/o Persona_7
R.F.I. S.p.A.
geom. Direttore dei Lavori presso i cantieri di Alba e Bra, c/o CP_27
pagina 25 di 58 R.F.I. S.p.A.;
geom. c/o Terra.Con s.r.l., Poirino (TO), strada vecchia delle CP_36
Poste 142;
sig. c/o AM NO & Claudio S.n.c., Bra (CN), Controparte_14
Strada Casa del Bosco 108;
ing. , 35010 VI AN (PD), via degli Alpini nr. Controparte_7
34 e/o c/o EC S.r.l., 35131 Padova, via Venezia nr. 90/A;
ing. presso EC S.r.l., 35131 Padova, via Venezia nr. Testimone_1
90/A;
ing. , presso EC S.r.l., 35131 Padova, via Venezia nr. 90/A; Tes_2
sig.ra , c/o CP_31 CP_1
ing. , c/o CP_2 Parte_1
ing. c/o R.F.I. S.p.A. Controparte_28
Prova contraria per testi
Cont 65. “Vero che le fatture emesse da aventi ad oggetto i lavori di
innalzamento h. 55 dei marciapiedi delle stazioni ferroviarie di Alba e Bra, di
cui al doc. nr. 5 del fascicolo dell'attrice-opponente, che mi si rammostra,
espongono i corrispettivi concernenti esclusivamente le lavorazioni
effettivamente eseguite da CF, nonché i materiali forniti da CF e impiegati in
detti cantieri”
66. “Vero che le opere di innalzamento h. 55 dei marciapiedi della stazione
ferroviaria di Bra sono state eseguite, sui marciapiedi nn.ri 2 e 3, con i
Cont materiali forniti e portati in cantiere da .
Si indicano a testi il geom. , la sig.ra , , Controparte_9 CP_31 CP_34
pagina 26 di 58 già indicati quali testi sui capitoli formulati a prova diretta, e geom. CP_37
, c/o ditta Saracino Costruzioni S.r.l., via Mario Tacca nr. 112, 14049
[...]
ZZ RA (AT).
Si chiede altresì la prova contraria diretta con i medesimi testi già indicati a
prova diretta e contraria indiretta.
Richiesta di c.t.u.
Subordinatamente al fatto che il Tribunale non ritenga dimostrata la misura del
corrispettivo, si domanda che sia disposta una consulenza tecnica d'ufficio,
poiché la determinazione dell'importo de quo può comportare valutazioni di
congruità delle singole voci di costo (pur storicamente dimostrate dalla
convenuta), per i motivi esposti al par. d) della memoria istruttoria a prova
diretta del I grado, da intendersi qui integralmente richiamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 31.5.2018 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1274/2018, emesso dal
Tribunale di Vicenza, con il quale era stata condannata a pagare la somma di
Euro 157.869,30, oltre interessi e spese, a favore di per CP_1
l'esecuzione dei lavori di realizzazione di fossa ascensori e micropali sottopasso presso la stazione ferroviaria piemontese di Bra, in provincia di Cuneo, oggetto della fattura n. 95 emessa dalla ricorrente in data 30.08.2017.
L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale, competente essendo il
Tribunale di Alessandria quale luogo in cui si trovava la sua sede, e, nel merito,
la compensazione con il proprio credito contrattuale verso per non avere CP_1
la convenuta svolto i lavori relativi al marciapiede 2 della stessa stazione di Bra
pagina 27 di 58 anticipatamente pagati, Chiedeva altresì in via riconvenzionale la restituzione di tali somme.
1.2 Si costituiva sollecitando in principalità il rigetto dell'opposizione e CP_1
chiedendo, per l'ipotesi in cui il contratto di subappalto fosse stato ritenuto inesistente o nullo, la condanna di alla restituzione delle Parte_1
opere eseguite, qualificata come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e da effettuarsi per equivalente o, in via ulteriormente gradata, la condanna al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 cod. civ.
1.3. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, definiva il giudizio con sentenza n 1885/2023, pronunciata il 9.10.2023, che rigettava l'eccezione di incompetenza e, nel merito, accertava la nullità del contratto intercorso tra le parti per difetto di forma scritta e, esclusa la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 2033 cod. civ., accoglieva, previa revoca del decreto opposto, la domanda ex art. 2041 cod. civ. della convenuta, quantificando l'indennizzo alla stessa dovuto,
sulla base del computo metrico dimesso dalla stessa attrice, in Euro 88.235,423
oltre rivalutazione. Pertanto, condannava al pagamento di Parte_1
Euro 102.970,24 oltre interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla pronuncia al saldo. veniva, infine, condannata al pagamento delle spese Parte_1
del giudizio di opposizione, liquidate in Euro 11.268,00 oltre spese generali ed accessori.
Il primo giudice definiva l'opposizione sulla base dei seguenti rilievi:
i) Le opere di cui aveva chiesto il pagamento erano rappresentate dalla CP_1
posa di micropali entro i marciapiedi 1 e 3 della stazione ferroviaria di Bra e pagina 28 di 58 dallo scavo della fossa dell'ascensore entro il marciapiede 1 della medesima stazione.
ii) Le opere erano state pacificamente eseguite dalla convenuta come da doc. 37
dalla stessa prodotto e doc. 7 prodotto dall'opponente.
iii) Le opere in questione assumevano natura pubblica ed erano riconducibili all'accordo quadro n. 87/06 concluso tra cui avevano CP_38 Parte_1
fatto seguito diversi contratti attuativi tra la stazione appaltante e l'appaltatore tra cui quello n. 1/2017, stipulato in data 7.3.2017, avente ad oggetto, tra l'altro, i lavori di realizzazione di n. 3 ascensori in stazione di Brà (con la peculiarità che nel caso di specie le opere oggetto del subappalto erano state eseguite prima della stipula del contratto tra e R.F.I.). CP_1
iv) Per le opere oggetto di causa non era mai stato stipulato un contratto in forma scritta.
v) Il contratto tra le parti in causa avrebbe dovuto rivestire la forma scritta sia in forza del principio secondo cui al contratto di subappalto si applica la medesima disciplina del contratto base (per il quale quella forma è pacificamente richiesta)
sia in forza di quanto dispone l'art. 118 d.lgs. 163/2006 che sottopone il contratto ad “una messe di condizioni” e prevede diverse disposizioni, volte a presidiare la regolarità dell'opera e salvaguardare l'interesse della P.A., che presuppongono la formalizzazione dell'accordo tra appaltatore e subappaltatore.
vi) Andava, pertanto, escluso il diritto al pagamento di un corrispettivo a titolo contrattuale, e riconosciuto alla convenuta il diritto a ricevere l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. in assenza di divieti di sorta (la giurisprudenza a tal fine citata da per negare il diritto a qualunque somma non era pertinente in Parte_1
pagina 29 di 58 quanto riferita a casi di arricchimento non voluto e non consapevole da parte della P.A. appaltante).
vii) Le ulteriori eccezioni formulate dall'opponente al fine di escludere il diritto alla corresponsione dell'indennizzo erano prive di pregio in quanto l'arricchimento conseguito da non poteva essere qualificato come CP_1
indiretto e, inoltre, tale arricchimento e l'impoverimento del subappaltatore erano stati causati da un unico fatto (il conferimento dell'incarico per la realizzazione delle opere).
viii) La domanda ex art. 2033 c.c. formulata in subordine dall'opposta era infondata in quanto tale istituto presuppone la ripetibilità della prestazione,
consistente in una somma di denaro ovvero cose di genere ovvero una cosa determinata, e non è applicabile alle prestazioni di facere.
ix) aveva quantificato i costi sostenuti da C.F.P. in Euro Parte_1
88.235,42 sulla scorta del computo metrico predisposto dal geom. , che CP_5
aveva fatto proprio.
x) Non poteva, invece, essere valorizzato il doc. 37 della convenuta,
rappresentato dalla contabilità delle opere di posa dei micropali e scavo della fossa, trasmessa a CF in data 27.7.2017 dall'ing. di Tecna per un Tes_1
duplice ordine di considerazioni, vale a dire:
Cont
- “Da un lato, in effetti, non ha in alcun modo contestato la correttezza del
computo metrico del geom. (come essa avrebbe ben potuto fare, CP_5
trattandosi di computo metrico analitico e redatto secondo criteri che
[...]
ha esplicitato in atto di citazione, alla pag. 5), non allegando, né Parte_1
offrendo di provare in giudizio le ragioni per le quali tale computo metrico
pagina 30 di 58 sarebbe scorretto, essendo per contro corretto il computo metrico di cui al
messaggio mail dell'ing. Tes_1
- Dall'altro lato, è dirimente il rilievo che il computo metrico di cui al doc. 37 è
stato redatto dalle parti in uno scenario contrattuale, cioè a dire quando
[...]
Cont e pur ad opere già eseguite, stavano all'evidenza cercando di Parte_1
raggiungere (non senza fatica, per quanto consta) un accordo circa la loro
valorizzazione economica – con l'intento, altrettanto evidente, di trasfondere poi
tale valorizzazione entro un documento contrattuale, che invero non ha mai visto
la luce proprio in ragione dei dissidi insorti tra le parti sui “conti” complessivi
del cantiere”
xi) La domanda di compensazione con il credito vantato per la non esecuzione dei lavori relativamente alla stazione di Bra svolta da andava Parte_1
rigettata in quanto:
- “la prospettazione dell'opponente risulta del tutto implausibile, giacché non è
dato comprendere come sia stato possibile per nella sua Parte_1
veste di subappaltante nell'ambito di un contratto pubblico di appalto (ove tutti i
pagamenti effettuati dall'appaltatore devono trovare riscontro nella contabilità
di cantiere, riverberando essi i propri effetti anche nei confronti della stazione
Cont appaltante), pagare a a quanto pare senza ragione alcuna, l'ingente
somma di circa 123.000 euro, a fronte di un subappalto del valore dichiarato in
contratto pari ad € 745.000,00.”
- “Proprio sulla scorta delle deduzioni di dunque, deve qui Parte_1
concludersi che i pagamenti che essa ha effettuato con riguardo al subappalto
afferente al Contratto applicativo n. 32/2016 sono riferiti ad opere che CF ha
pagina 31 di 58 effettivamente eseguito e che ha pagato avendole rinvenute Parte_1
contabilizzate in SAL che essa ha effettivamente verificato come corretti e
dunque approvato. E deve parimenti concludersi che, nell'ambito di quel
subappalto, l'unica contesa insorta tra e CF attiene alla Parte_1
pretesa esistenza di vizi, la cui lamentata esistenza ha determinato il mancato
pagamento del solo importo di € 29.975,71.”
xii) Non vi era prova che le parti avessero raggiunto un accordo volto a compensare il valore delle lavorazioni effettuate da afferenti ai micropali CP_1
ed allo scavo con il valore delle lavorazioni non effettuate dall'opposta afferenti il marciapiede n. 2 già in quanto non esisteva alcun credito restitutorio dell'opponente per quanto sopra spiegato e in ogni caso poichè il capitolo di prova testimoniale a tal fine formulato dall'opponente era generico e, quindi,
inammissibile e non sussisteva alcun riscontro documentale, esistendo anzi elementi di segno contrario emersi dalla documentazione prodotta in atti, così
indicati a pag. 25 della motivazione: “ (..) dalle risultanze di causa emerge per
contro
: che nel marzo del 2017 e poi nel luglio del 2017 EC ha inoltrato a
CF il computo dei costi, tra l'altro, dei lavori che qui ci occupano – e una
simile trasmissione non avrebbe avuto ragion d'essere, nella vigenza
dell'accordo descritto da (docc. 34, 35 e 37 opposta); che in Parte_1
data 30.08.2017 CF ha inviato a la fattura n. 95/2017 Parte_1
emessa in relazione alle opere che qui ci occupano - e, per quanto consta,
[...]
non ha rifiutato la fattura (doc. 55 opposta); che le parti si sono Parte_1
incontrate per una riunione in data 20.11.2017, appuntando su un “foglio
riepilogativo per chiudere i conti” (così l'ha definito alla Parte_1
pagina 32 di 58 pag. 2 della prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.) cifre afferenti ad una
“proposta finale” e comprensive dell'importo di € 157.869,62 riferito a “pali +
asc” – e, nuovamente, la valorizzazione di tale voce sul foglietto riepilogativo
(doc. 51 opposta) non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere, se essa fosse già
stata compensata, secondo quanto qui allegato dall'opponente.”
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
2.1. L'appaltatore con il primo motivo ha lamentato il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, posto che, sulla base della consolidata giurisprudenza (a partire da Cass. SS.UU. n. 17989/2016) può
affermarsi la competenza del giudice del circondario in cui in cui risiede/ha la sede il creditore solo allorché il titolo determini l'ammontare dell'obbligazione oppure indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine di discrezionalità, ciò che non è nel caso di specie in quanto C.F.P. si è limitata a produrre le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato errata considerazione della genesi del rapporto inerente le opere di cui è lite ed errata applicazione del principio di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., non avendo il Tribunale considerato le repliche svolte sin dalla prima udienza di comparizione, vale a dire che i lavori oggetto della richiesta monitoria erano stati commissionati in ragione del mancato svolgimento da parte di delle opere inerenti il marciapiede 2 della stessa CP_1
stazione dei treni, assumendo la realizzazione dei micropali e lo scavo degli ascensori una funzione compensativa, ciò che era stato confermato dallo stesso pagina 33 di 58 subappaltatore con la lettera di cui al doc. 12 in cui veniva considerato “lo
scorporo da parte vs. delle lavorazioni su M2”
Tali circostanze non sarebbero state contestate nella successiva memoria da controparte che si sarebbe limitata a ritenere che tale eccezione si ponesse all'esterno della causa petendi e del petitum del presente procedimento.
2.3 Con il terzo motivo ha criticato la decisione di liquidare l'indennizzo sul presupposto che al caso di specie non sarebbe applicabile l'art. 2041 cod. civ.
trattandosi di appalto pubblico e non già di appalto privato (ha al riguardo citato
Cass. 713/14, 7752/15, 9402/10 e 7033/05).
Ha, inoltre, criticato il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda per mancanza di un arricchimento diretto cui il primo giudice è pervenuto sull'erroneo presupposto che avrebbe materialmente Parte_1
acquisito le opere senza avere sostenuto i costi relativi alla loro realizzazione.
Invero, secondo quanto evidenziato dall'appellante, il soggetto che ha beneficiato delle opere è R.F.I. e, quindi, la domanda è inammissibile per le ragioni evidenziate dalle SS.UU. con la sentenza n. 24772/2008
2.4 Con il quarto motivo ha lamentato assenza di prova ed errata quantificazione dell'impoverimento asseritamente subito da C.F.P.
Nell'esposizione del motivo l'appellante, oltre a ribadire la non debenza di alcuna somma in ragione dell'accordo compensativo di cui si è detto prima, ha criticato la quantificazione operata dal Tribunale posto che il computo metrico del geom. è stato effettuato sulla base dei prezzi di mercato e, quindi, CP_5
computando anche l'utile d'impresa nella misura del 10% che avrebbe dovuto essere depurato da quanto dovuto al subappaltatore.
pagina 34 di 58 2.5. Con il quinto motivo ha nuovamente affrontato il tema – Parte_1
lamentandosi del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado – della mancata realizzazione dei lavori relativi al marciapiede n.
2 da parte di e del conseguente scomputo delle relative somme oggetto di CP_1
accordo compensativo con la controparte, evidenziando, altresì, che il primo giudice non avrebbe preso in considerazione il doc. 13 dalla stessa prodotto ed allegato al verbale della prima udienza (calcolo eseguito dal proprio consulente di parte del dovuto all'appellata) non contestato da controparte.
Ha, infine, sollecitato l'espletamento della consulenza tecnica richiesta in primo grado, ritenendo illogico che il Tribunale abbia ritenuto necessario che essa appellante dovesse provare la mancata realizzazione dei lavori relativi al marciapiede n. 2 con Sal o contabilità di cantiere.
*****
3. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria e CP_1
proponendo appello incidentale. Ha indicato i motivi d'appello in numero di quattro, ma il primo, intitolato “errata valutazione delle prove, errata applicazione dell'art. 118 D.lgs. 163/2006, errata valutazione delle allegazioni di contiene tre distinte ragioni di critica, sicché i motivi proposti sono, in CP_1
realtà, sei.
3.1 Con il primo motivo il subappaltatore ha censurato l'interpretazione che il
Tribunale ha dato delle difese svolte in primo grado, in quanto non aveva affermato che le opere in questione erano incluse nel subappalto Bra (quello stipulato in data 2.8.2016), ed aveva invece allegato il loro carattere propedeutico rispetto alla realizzazione degli ascensori.
pagina 35 di 58 Ha poi rilevato che le opere in questione, in base all'art.
4. IV comma, del citato contratto di subappalto, autorizzato da RFI, dovevano considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già contrattualizzate (quindi, non necessitanti di ulteriore formalizzazione) ed ha evidenziato che le affermazioni fatte in primo grado
Cont secondo cui “le Opere non hanno alcuna relazione” con il subappalto in
Con corso ed erano state commissionate da in vista delle lavorazioni oggetto del contratto applicativo nr. 1/2017 servivano solo a chiarire al Tribunale che le lavorazioni di cui si discute non rientravano nell'originario e CP_40
che il loro corrispettivo non era incluso in quello ivi pattuito
Ciò premesso, ha lamentato erronea applicazione dell'art. 118 del d.lgs. n.
118/2006 il cui comma 11 stabilisce che per poter configurare un subappalto è
necessario, tra l'altro, che l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il superamento di tale soglia non era stato provato da NC, mentre, invece, risulta documentalmente che i costi sostenuti per macchinari e materiali superano il 50% del corrispettivo richiesto da CF (costi vivi per oltre euro 92.000,00 a fronte di un corrispettivo di euro 157.869,30).
Da tale rilievo discenderebbe la non necessità della forma scritta che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non costituisce principio generale e contrasta con il principio di autonomia tra contratto di appalto e contratto di subappalto sancito dall'art. 105 del d.lgs n. 50/2016.
3.2. Con il secondo motivo ha evidenziato che qualora, come ritenuto dal
Tribunale, i lavori di cui è causa dovessero essere fatti rientrare “nell'orbita del
Co contratto applicativo tra e RFI n. 1/2017 stipulato il 7.3.2017” si dovrebbe pagina 36 di 58 prendere atto che “non esistendo all'epoca della loro realizzazione un contratto
Co di appalto pubblico stipulato tra e RFI ci si trova integralmente nell'ambito
di un appalto privato, indipendentemente dal atto che le Opere siano state ex
post comprese in un successivo appalto pubblico (al quale CF è quindi rimasta
estranea).”
3.3. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell'art. 4, comma IV, del citato contratto di subappalto, violazione dell'art. 1372 c.c. ed errata applicazione dell'art. 118 d.lgs. n. 163/2006 in quanto la clausola contrattuale in questione consentiva l'effettuazione di lavorazioni aggiuntive ove richieste per necessità tecniche ed urgenti. Inoltre, le opere erano state autorizzate e R.F.I. ne era a conoscenza.
Ha poi evidenziato che la sanzione della nullità non si applica allorché si verifichi un mero ampliamento dell'oggetto del contratto in assenza di sostituzione del subappaltatore, citando al riguardo un precedente della Corte
d'Appello di Bari del 2020.
3.4. Con il quarto motivo ha lamentato violazione dell'art. 2033 cod. civ. non essendo giustificato, anche alla luce dell'art. 3 Cost, il differente trattamento che riceve il solvens di una prestazione di dare rispetto al solvens di una prestazione di facere in forza di un contratto nullo giacché il primo può ripetere integralmente la prestazione eseguita, mentre il secondo può ottenere solo un indennizzo limitato alla minor somma tra costi sostenuti ed arricchimento dell'accipiens ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.
pagina 37 di 58 3.5. Con il quinto motivo ha lamentato violazione dell'art. 1398 cod. civ.
chiedendo il risarcimento dei danni per avere confidato senza colpa nella validità
del rapporto contrattuale relativo alle opere.
3.6. Con il sesto motivo ha lamentato l'erronea quantificazione dell'indennizzo,
posto che il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo alla contabilizzazione dei lavori effettuata dal tecnico incaricato da con il doc. 37 dalla Parte_1
stessa dimesso, non risultando, inoltre, vero che il doc. 7 di NC non fosse stato da essa appellante incidentale contestato.
Ha, inoltre, lamentato il rigetto delle istanze di prova testimoniale volte a provare i costi sostenuti di cui ha chiesto l'ammissione ritenendole ammissibili e rilevanti per le ragioni meglio evidenziate alle pagg. 32 e ss. della comparsa di costituzione in appello.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c.
dell'11.09.2025, svoltasi secondo modalità cartolari, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del
6.4.2024 del Consigliere Istruttore.
*****
5.1 Il primo motivo d'appello principale è infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento (cfr. Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del
03/07/2018) in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e
20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di pagina 38 di 58 ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata,
restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore,
con correlata competenza del giudice adito.
Nel caso di specie, ha omesso di contestare la competenza dell'adito CP_1
Tribunale in relazione alla presenza nel circondario di un suo stabilimento o di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, c.p.c.
L'eccezione proposta è, pertanto, inammissibile e possono essere esaminati tutti i motivi d'appello, principale ed incidentale, con i quali le parti hanno contestato la decisione impugnata al fine, da un lato, di vedere affermata l'insussistenza del diritto di a percepire l'indennizzo ovvero di limitare le somme CP_1
riconosciute in suo favore e, dall'altro, di conseguire un importo maggiore di quello liquidato dal Tribunale.
*****
6.1 Va ora esaminato il primo motivo d'appello incidentale.
Pur dovendosi dare atto che il subappaltatore ha sempre sostenuto che le lavorazioni di cui è causa fossero da considerarsi autorizzate da
[...]
ai sensi dell'art. 4, IV capoverso, del contratto n. 32, che Parte_1
consentiva di eseguire opere non previste, [precisando, però, “alle condizioni del
presente atto” e “ al prezzo che dovrà essere preventivamente concordato per
iscritto sulla base di quello già pattuito”], vanno respinte le considerazioni svolte dall'appellante incidentale in ordine all'art. 118 d.lgs. n. 163/2006.
pagina 39 di 58 Come prima ricordato, secondo C.F.P. la documentazione prodotta dimostrerebbe l'insussistenza del requisito dell'incidenza della manodopera e del personale previsto dall'art. 118, comma 10, del Codice degli Appalti applicabile
ratione temporis.
Osserva il Collegio che siffatta doglianza è inammissibile perché riguarda circostanze non allegate in primo grado, anche se in tesi risultanti da documentazione ritualmente prodotta. Invero, il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché
l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale. (cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n. 9211
del 22/03/2022).
Tali allegazioni, comunque, quand'anche esaminabili nel merito e per ipotesi ritenute fondate, non gioverebbero a C.F.P., non avendo l'appellante incidentale considerato che nella contrattualistica pubblica vige il principio generale e di ordine pubblico di immodificabilità del contraente e, quindi, il divieto di cessione del contratto di appalto sotto pena di nullità (cfr. art.118, comma 1, del decreto legislativo 163/2006). Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, può essere effettuato e produrre i relativi effetti giuridici solo nel rispetto delle condizioni di legge e, quindi, solo attraverso un formale subaffidamento previamente richiesto ed autorizzato dall'Amministrazione, ai sensi del richiamato articolo 118 del decreto legislativo pagina 40 di 58 163/2006 (cfr. Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 649 depositata il 18
febbraio 2016).
In buona sostanza, se si ritenessero insussistenti i presupposti del comma 10
dell'art. 118, dovrebbe concludersi che l'affidamento dei lavori è avvenuto in violazione della norma imperativa prevista dal primo comma del medesimo articolo sicché sarebbe comunque esclusa la possibilità di riconoscere al subappaltatore un corrispettivo a titolo contrattuale.
Del tutto inconferente è poi la citazione del d.lgs. n. 50/2016, attuale Codice
degli Appalti, non applicabile ratione temporis ai lavori di cui è lite, mentre le considerazioni in ordine all'insussistenza di un principio generale che impone l'utilizzo della forma scritta per il contratto derivato contrastano con quanto recentemente osservato da Cass. sez. 1, ordinanza n. 7323 del 19/03/2024,
secondo cui nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), deve ritenersi necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto.
6.2 La circostanza – evidenziata con il secondo motivo – che il subappaltatore abbia realizzato le opere prima della stipula del contratto applicativo tra appaltatore e stazione appaltante, avvenuta nel caso di specie il 7.3.2017 (cui avrebbe dovuto seguire – ribadisce il Collegio – la stipula di un contratto scritto pagina 41 di 58 tra appaltatore e subappaltatore) non vale di certo a mutare la natura dell'appalto, che, contrariamente a quanto sostenuto da non diventa un CP_1
appalto privato, ma rimane un appalto pubblico: le opere realizzate riguardano pur sempre un bene pubblico (la stazione dei treni) di proprietà della stazione appaltante. Semmai tale circostanza pone in rilievo un'ulteriore anomalia nell'esecuzione delle opere che verrà approfondita trattando del successivo motivo.
6.3.1 Il terzo motivo di gravame incidentale muove, tra l'altro, dall'assunto che le opere in questione siano riconducibili alla disciplina contenuta nell'art. 4,
comma IV, del citato contratto di subappalto stipulato in data 2.8.2016.
Ritiene sul punto il Collegio di dover effettuare una preliminare osservazione,
che si fonda su una circostanza correttamente evidenziata dal Tribunale – vale a dire che i micropali e la fossa furono realizzati prima della conclusione del contratto n. 1/2017 tra NC e RFI avente ad oggetto gli ascensori ai quali le opere realizzate erano funzionali – che disvela una violazione della normativa in materia di appalti pubblici ancora più significativa di quella inerente il mancato utilizzo della forma scritta accertata con la sentenza impugnata.
Invero, le opere non previste di cui alla citata clausola contrattuale sono quelle accessorie alla realizzazione dei lavori espressamente ivi indicati (semplificando,
i marciapiedi della stazione ferroviaria) tra i quali non figuravano gli ascensori,
che, come detto, furono, invece, oggetto di una successiva contrattualizzazione tra appaltatore e P.A. (formalizzata – si ripete – quando, come rilevato in sentenza, C.F.P. aveva già realizzato i lavori), sicché la negazione di qualunque corrispettivo a titolo contrattuale avrebbe potuto essere affermata già sulla base pagina 42 di 58 della mancanza di un incarico conferito all'appaltatore da parte della Stazione
appaltante allorché il subappaltatore svolse i lavori di cui è causa. Nel caso di specie non è stata, infatti, osservata la seguente fondamentale sequenza procedimentale: stipula di un contratto d'appalto tra stazione appaltante e appaltatore, eventualmente senza indizione di gara nella ricorrenza dei requisiti
(tra cui l'urgenza) di cui all'art. 221 del d.lgs. n. 163/2006; stipula di un contratto di subappalto tra appaltatore e subappaltatore;
esecuzione dei lavori da parte di quest'ultimo.
Ad ogni modo, anche volendo ritenere che i lavori di cui è causa rientrino nell'ambito del citato articolo 4, si deve osservare che la clausola in esame non ha alcuna specifica valenza negoziale, risultando indeterminato l'oggetto del,
futuro ed eventuale, contratto ed essendo, pertanto, necessaria una successiva pattuizione al fine di stabilire prezzi e tipologia di (nuove) opere subaffidate.
6.3.2. La circostanza – messa in rilievo nella seconda parte del medesimo motivo
– che R.F.I. fosse consapevole dell'effettuazione dei lavori di cui è lite da parte dell'appellata pur in assenza di (trasmissione di contratto recante la) forma scritta, lungi dall'escludere la nullità dell'accordo, pone semmai il problema,
estraneo ai motivi di opposizione, della responsabilità della Stazione appaltante,
che ha consentito la realizzazione di opere senza il previo esperimento di tutte le procedure previste dal Codice degli Appalti (nel caso di specie, la stipula del contratto d'appalto tra R.F.I. avvenuta nel 2017, in precedenza ricordata, Pt_5
ha, però, avuto un sostanziale effetto sanante nei confronti dell'appaltatore e può
essere considerata come un'ammissione da parte di R.F.I. dell'utilità delle opere che C.F.P aveva nel frattempo realizzato).
pagina 43 di 58 Il motivo muove poi dal non condivisibile presupposto (peraltro, oggetto di un'isolata pronuncia di merito) che in caso di ampliamento dell'oggetto dell'appalto – immutata rimanendo la figura del subappaltatore – il contratto così
concluso non sarebbe nullo. L'argomentazione è, prima ancora che infondata sul piano giuridico, del tutto illogica, dal momento che, così ragionando, al subappaltatore cui sono stati inizialmente affidati lavori, ad esempio per Euro
10.000,00, potrebbero essere affidati, senza alcuna formalizzazione, lavori per
Euro 100.000,00 (il tutto, seguendo il ragionamento svolto nell'esposizione delle precedenti doglianze, senza neppure dover chiedere l'autorizzazione della P.A.
che, però, una volta terminati i lavori, dovrebbe corrispondere, senza poter nulla eccepire, la somma richiesta dal subappaltatore per il tramite dell'appaltatore).
L'appellante incidentale anche in tal caso trascura che l'oggetto è uno degli elementi fondamentali del contratto e che la modificazione che così si produce non ha di certo carattere accessorio.
6.4 La pretesa di C.F.P. di vedere applicato l'art. 2033 cod. civ. – oggetto di quello che si è qualificato come quarto motivo – è priva di fondamento giacché
la norma in questione richiede la sussistenza di un indebito e, quindi, che sia stato effettuato un pagamento.
Trattasi di scelta legislativa vincolante per l'autorità giudiziaria, tanto più che il subappaltatore non ha formulato questioni di legittimità costituzionale.
Va comunque detto che la lamentata disparità di trattamento tra obbligazioni di
“facere” ed obbligazioni di “dare” non è, quanto meno nel caso di specie,
irragionevole, sicché va esclusa la violazione dell'art. 3 Costituzione
genericamente paventata dall'appaltatrice, dal momento che ad avvantaggiarsi pagina 44 di 58 delle opere eseguite non è stato l'appaltatore, ma la P.A. e in ogni caso l'impossibilità di conseguire il guadagno è dipesa da una negligenza addebitabile anche al subappaltatore che avrebbe dovuto essere a conoscenza della necessità
della stipula in forma scritta del contratto derivato (e prima ancora avrebbe dovuto accertarsi che l'opera principale, vale a dire gli ascensori, fosse stata oggetto di un contratto tra P.A. e Nuove Costruzioni).
6.5. Il quinto motivo d'appello incidentale è infondato, e finanche temerario, in quanto non può di certo dirsi sussistente il presupposto di cui all'art. 1338 cod.
civ., vale a dire avere C.F.P. confidato senza colpa nella validità del contratto.
Invero, come appena ricordato, la violazione dell'art. 118 Codice degli Appalti è
imputabile anche all'appellante incidentale, che avrebbe dovuto pretendere che l'esecuzione dei lavori venisse preceduta da apposita formalizzazione dell'incarico.
Peraltro, si ribadisce che la negligenza del subappaltatore risulta ancora più
marcata laddove si escluda, come anche accertato sia pure incidenter tantum dal
Tribunale, che le opere in questione rientrassero “nell'alveo” del citato articolo 4
del contratto di subappalto del 2.8.2016.
*****
7. Vanno ora, in ordine logico, trattati i motivi d'appello principale
7.1.1 La prima parte del secondo motivo d'appello principale non si confronta con le considerazioni del Tribunale, poc'anzi riportate, secondo cui, in sostanza,
dalla mancata effettuazione delle opere relative al marciapiede 2 non può trarsi la conseguenza che l'importo di Euro 715.024,29 complessivamente corrisposto a
C.F.P. riguardasse opere non eseguite per Euro 123.965,88 (oggetto poi di pagina 45 di 58 compensazione secondo quanto ritenuto dall'appaltatore). Il primo giudice ha correttamente evidenziato la mancata produzione della contabilità completa e la mancanza di adeguate spiegazioni in ordine ai motivi per i quali l'appaltatore avrebbe corrisposto una così elevata somma per opere non realizzate.
7.1.2. Il motivo nella seconda parte è privo di pregio posto che, come emerge proprio dal punto della comparsa di costituzione di citato dalla stessa CP_1
appellante, l'opposta aveva contestato quella circostanza, non essendo necessaria un'ulteriore presa di posizione da parte del subappaltatore, che aveva fornito una ricostruzione dei rapporti con l'appaltatore incompatibile con quella descritta nell'atto di opposizione. Vanno ricordate, in ogni caso, le repliche contenute anche a pagina 12 della comparsa di costituzione e, in risposta alle deduzioni svolte dall'opponente alla prima udienza, quanto dedotto a pagina 6 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. di C.F.P.
7.1.3. Rimangono poi non superate le considerazioni svolte dal primo giudice e riportate al punto xii) della precedente elencazione. E' condivisibile anche il riferimento al c.d. foglio riepilogativo per chiudere i conti fatto dal Tribunale,
pure criticato con l'atto d'appello, in quanto il documento è stato preso in considerazione non già per il suo valore negoziale bensì in quanto prova di una trattativa sul compenso da corrispondere a se le Parte_6
parti si fossero accordate per compensare il credito del subappaltatore per le lavorazioni svolte con quello restitutorio dell'appaltatore (risulta, quindi,
irrilevante la circostanza, evidenziata dell'appellante principale, che tale foglio è
“privo di qualsiasi elemento indicativo della provenienza, di data certa e di
qualsivoglia sottoscrizione e paternità”).
pagina 46 di 58 6.2. Le considerazioni oggetto del terzo motivo d'appello principale sono erronee sotto diversi profili.
Innanzitutto la giurisprudenza citata dall'appaltatore è inconferente rispetto al caso di specie, Invero:
- Cass. n. 714/2014 non si è pronunciata sul motivo di ricorso che riguardava il mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dell'indennizzo per motivi processuali (così in motivazione: “quanto alla domanda di ingiustificato
arricchimento è mancata l'esposizione precisa: delle conclusioni rassegnate in
primo grado;
del locus processuale e del contenuto delle difese avversarie ove si
sarebbe inverata l'accettazione del contraddittorio;
delle motivazioni addotte dal
Tribunale per respingere tale domanda;
dei motivi di appello sul punto: solo
attraverso l'esame diretto di tali contenuti processuali sarebbe stato possibile
scrutinare se vi fosse effettivamente stata la pretermissione di una domanda
effettivamente proposta e sulla quale vi fosse stata l'accettazione del
contraddittorio (circostanza questa che la ricorrente, riportando le conclusioni
di primo grado, recisamente nega: v fol. 4 del controricorso al ricorso
incidentale) e se soprattutto detta domanda fosse stata fondata sugli stessi
elementi di fatto posti a sostegno della domanda di adempimento (circostanza
quest'ultima che condiziona la possibilità di proporre la richiesta di ristoro
dell'ingiustificato arricchimento di controparte in appello, quale eccezione al
divieto di introdurre dei nova nel giudizio di gravame:)
- Cass n. 7752 del 16/04/2015 non si è occupata dall'azione ex art. 2041 cod.
civ., affermando, peraltro, nel caso sottoposto al suo esame il principio, relativo a controversia per il pagamento del corrispettivo contrattuale, che “l''art. 21
pagina 47 di 58 della legge 13 settembre 1982, n. 646, che vieta all'appaltatore di opere
pubbliche di concederle in subappalto senza l'autorizzazione dell'autorità
competente, si riferisce esclusivamente ai subappalti di opere o servizi, non ad
ogni contratto genericamente derivato, sebbene concernente prestazioni
strumentali o accessori all'opera o al servizio cui l'appaltatore si è obbligato in
proprio nei confronti del committente, atteso che una diversa interpretazione
limiterebbe eccessivamente ed ingiustificatamente l'ambito applicativo del
subappalto in contrasto con la normativa comunitaria che lo ritiene strumento
idoneo a favorire la concorrenza.
- Cass. n. 9042/2010 si è occupata di un ricorso proposto nei confronti della
Stazione Appaltante, osservando, peraltro, che “L'azione di indebito
arricchimento nei confronti della P.A. differisce da quella ordinaria, in quanto
presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una
prestazione vantaggiosa per l'Amministrazione stessa, ma anche il
riconoscimento, da parte di questa, dell'utilità dell'opera o della prestazione.
Tale riconoscimento, che sostituisce il requisito dell'arricchimento previsto
dall'art. 2041 cod. civ., nei rapporti tra privati, può avvenire in maniera
esplicita, cioè con un atto formale, oppure può' risultare in modo implicito da
atti o comportamenti della P.A. dai quali si desuma inequivocabilmente un
effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione
promanante da organi rappresentativi della amministrazione interessata (Cass.
14 ottobre 2008 n. 25156).
- Cass. n. 7033/2005 afferisce ad un'azione di nullità per ingratitudine della donazione e, quindi, a tematiche estranee a quelle oggetto dell'appello.
pagina 48 di 58 Vanno poi respinti i rilievi in ordine all'arricchimento solo indiretto dell'appaltatore che si sarebbe prodotto nel caso di specie: l'arricchimento, nei rapporti tra appaltatore/subappaltatore, non consiste certo nel conseguimento della proprietà delle opere, invece acquisite dalla Stazione Appaltante, ma nel compenso che R.F.I. ha pacificamente corrisposto a Costruzioni (anche) Pt_1
per la realizzazione delle opere di cui è causa.
Il motivo da ultimo contiene approfondimenti poco pertinenti al caso di specie in quanto riferiti a controversie nei confronti della P.A.
7.3.1 La prima parte del quarto motivo d'appello principale pone la questione del pagamento dei lavori relativi al marciapiede n. 2, non eseguiti da , sulla CP_1
quale si è già detto in precedenza.
La seconda parte del motivo, inerente l'asserita errata lettura che il Tribunale
avrebbe compiuto del doc. 7, va trattata congiuntamente al sesto motivo d'appello incidentale di cui si dirà più avanti.
7.3.2. L'appaltatore con il quinto motivo, oltre a ribadire – erroneamente per quanto sopra detto e per quanto argomentato dal Tribunale - che il doc. 12
fornirebbe la prova, oltre che della mancata esecuzione delle opere relative al marciapiede 2, della necessità di scorporale dal corrispettivo di Euro 715.024,20,
ha richiamato il doc. 13 dalla stessa prodotto, pretendendo di trarne la prova dell'esistenza di uno credito (restitutorio) da compensare con quello spettante a
C.F.R.
Anche tale doglianza è priva di fondamento in quanto il documento è costituito da una suddivisione del valore delle opere eseguite da subappaltatore elaborata dal consulente di parte di che per motivi non spiegati, ritiene Parte_1
pagina 49 di 58 di avere fornito la prova dei propri assunti per il semplice fatto che “Nel
prospetto è indicata in modo preciso la somma di € 123.965,88 quale
componente del quid contrattuale relativo al contratto di subappalto”.
Prive di pregio sono le osservazioni, contenute nella parte finale del motivo, in ordine alla mancata contestazione del documento da parte di sia perché le CP_1
difese di quest'ultima sono radicalmente incompatibili con siffatta ricostruzione dei fatti (si richiama quanto sopra detto) sia perché il documento non ha un contenuto specifico e in ogni caso il principio di non contestazione riguarda le sole allegazioni contenute negli scritti difensivi e non già i documenti.
*****
8. Va a questo punto trattata la doglianza inerente l'errata quantificazione dell'indennizzo oggetto del sesto motivo d'appello incidentale.
Il documento prodotto dal subappaltatore sub 37 del suo fascicolo è di provenienza TECMA, società incaricata da Nuove Costruzioni della progettazione e della direzione dei lavori di cui è causa.
Il conferimento dell'incarico a TECMA da parte dell'appaltatrice non è
contestato e comunque risulta da diversa documentazione prodotta in primo grado da C.F.P., in particolare dai seguenti documenti:
- doc. 20 mail con cui l'arch. trasmise al subappaltatore lo Testimone_14
“schema micropali Bra”
- doc 21 mail con cui l'ing. chiese a Testimone_1 Parte_7
relativamente all'esecuzione dei micropali:
pagina 50 di 58 - doc 22 mail dell'ing. che trasmise al subappaltatore l'elaborato grafico Tes_1
con la posizione dei micropali del marciapiede 1 di Bra per l'esecuzione dei lavori;
- doc 24 mail con cui in data 7.11.2016 l'ing. di CP_2 [...]
inoltrò a una mail dell'ing. relativa Parte_1 CP_1 Controparte_10
ad alcune opere provvisionali relative al marciapiede n. 3 di Bra ove avrebbero dovuto essere posati i micropali dalla società Terra s.r.l. (anch'essa incaricata dall'appaltatore).
Il documento in questione rappresenta la contabilità lavori trasmessa in data
24.7.2017 dall'ing. di TECMA. Pertanto, risale ad un periodo nel quale Tes_1
le opere erano state portate a termine da
[...]
nella comparsa conclusionale del presente grado di giudizio Controparte_41
ha escluso che tale documento possa essere preso in considerazione in quanto:
a) proviene dall'ing. non in grado di impegnarla negozialmente;
Tes_1
b) concerne la realizzazione degli ascensori sia sul marciapiede 1 che sul marciapiede 3, mentre la fattura azionata riguarda lavori di realizzazione fossa ascensori e micropali sottopasso stazione Bra;
c) risale ad un'epoca in cui le parti provavano a definire in modo amichevole i loro complessi rapporti riguardanti tutte le stazioni dei treni nelle quali CP_1
aveva lavorato (quindi, sembra di capire che l'appellante principale lo ritenga equivalente ad una proposta transattiva).
L'obiezione sub a) è priva di rilievo giacché non si sta discutendo di un corrispettivo richiesto a titolo contrattuale, risultando rilevante solo che il citato professionista fosse stato incaricato dall'appaltatore di seguire i lavori, sicché le pagina 51 di 58 indicazioni dell'ing. assumono rilievo sul piano probatorio, vale a dire ai Tes_1
fini dell'accertamento delle opere eseguite e dei costi effettivamente sostenuti dal subappaltatore.
Per quanto riguarda l'obiezione sub b), la riproduzione della pagina 2 del citato documento consente di fugare ogni incertezza sull'effettivo oggetto delle contabilizzazioni:
Il citato documento, infatti, contiene proprio la descrizione dei lavori di cui è
causa. Dall'analisi del predetto emerge che i titoli “REALIZZAZIONE
ASCENSORE MARCIAPIEDE 1” e “REALIZZAZIONE ASCENSORE
MARCIAPIEDE 3” non si riferiscono alla costruzione degli elevatori, ma alle opere propedeutiche all'installazione di ciascuno di essi dettagliatamente indicate. In buona sostanza, il tecnico ha indicato i costi delle opere che avevano a che fare con l'ascensore costruito sul marciapiede n. 1 ed i costi delle opere che pagina 52 di 58 avevano a che fare con quello costruito sul marciapiede n. 3 della stazione di
Bra.
L'obiezione sub c) è priva di rilievo in quanto il documento, come è reso evidente dalla mail accompagnatoria, non è stato trasmesso a scopo transattivo,
volendo TECMA solo indicare le opere realizzate ed il corrispettivo che poteva essere riconosciuto al subappaltatore. Quanto appena detto vale anche a superare le considerazioni del Tribunale in ordine allo “scenario” nel quale esso si inscriverebbe. Si osserva, peraltro, che la valorizzazione in funzione transattiva della mail che sembra voler effettuare è poco coerente con Parte_1
l'argomentazione secondo cui l'ing. non aveva poteri di rappresentanza Tes_1
negoziale dell'appaltatore giacché, esclusi siffatti poteri, si deve a maggior ragione concludere che il professionista non avrebbe potuto proporre un componimento bonario della lite per conto di NC e che, quindi, l'invio della contabilità è stato fatto all'unico scopo di certificare i costi effettivamente sostenuti dal subappaltatore (oltre all'utile che quel professionista riteneva fosse da riconoscere a C.F.P.).
Il rilievo subito dopo effettuato dall'appellante principale nella medesima memoria (vale a dire “Non risulta che quest'ultima – cioè la P.A. - abbia
accettato l'opera e ne abbia riconosciuto l'utilità, essendosi essa limitata ad
adempiere per le opere contrattualizzate.”) è infondato in quanto è pacifica la realizzazione – da parte di un'altra impresa – ed il successivo utilizzo da parte della P.A. degli ascensori la cui installazione richiedeva la realizzazione delle opere di cui si sta discutendo (si richiama poi quanto sopra detto in ordine alla sostanziale accettazione ex post delle opere che, ad avviso del Collegio, si è
pagina 53 di 58 avuta con la stipula del contratto applicativo n. 1/2017 del 7.3.2017 tra R.F.I. e
. In ogni caso, per il principio di vicinanza della prova, Parte_1
sarebbe stato onere, non assolto, di documentare Parte_1
contestazioni della Stazione Appaltante (nella fase di collaudo) circa eventuali vizi che avessero compromesso l'utilità delle opere e imposto, in tale ipotesi, il rifacimento delle medesime lavorazioni.
Il documento n 37 del fascicolo di contiene dettagliate indicazioni sia in CP_1
ordine ai costi sostenuti da quest'ultima sia in ordine all'utile da riconoscere al subappaltatore, pari al 30% dei costi (si ricorda che quella poc'anzi riprodotta è
solo la pagina due del documento, che nelle successive tre pagine contiene l'analisi specifica dei costi delle singole lavorazioni).
Posto che l'appellante principale non ha svolto alcuna critica sul piano tecnico alle quantificazioni in esso contenute, i costi sostenuti da C.F.P. (e, quindi,
l'impoverimento rilevante per la domanda ex art. 2041 c.c.) possono, in accoglimento del motivo, essere stimati nell'importo capitale, ivi indicato, di
Euro 111.999,54, mentre rispetto a tale documento risulta recessiva la stima sub doc. 7 effettuata dal tecnico incaricato dall'opponente a causa già avviata (tale computo metrico risale, infatti, al 28.6.2018 allorché il decreto ingiuntivo era già
Con stato notificato a . In ogni caso, le stime del doc. 37 risultano più realistiche di quelle del doc. 7 anche considerando che la sola fornitura di micropali e la realizzazione della strada di accesso per i medesimi sono costate - come risulta dalle fatture delle ditte RA e AM che hanno realizzato quelle opere dimesse dall'opposta - rispettivamente Euro 61.683,63 ed Euro 10.000,00, sicché
è confermato che le quantificazioni operate con il doc. 37 rappresentano un pagina 54 di 58 calcolo “al ribasso” effettuato, nella pendenza del contenzioso giudiziario, per contenere le pretese del subappaltatore.
Per quanto sin qui detto non occorre pronunciarsi sui rilievi, oggetto del quarto motivo d'appello principale, circa l'inclusione dell'utile nella quantificazione operata nel doc. 7.
8. Le istanze istruttorie delle parti riproposte in appello vanno rigettate.
Le prove testimoniali dedotte dal subappaltatore sono superflue atteso l'accoglimento del sesto motivo d'appello incidentale e comunque in quanto non dimostrerebbero esborsi maggiori di quelli poc'anzi accertati.
Le prove testimoniali dedotte dall'appaltatore non vanno ammesse in quanto il capitolo 1 è negativo/generico e comunque riguarda circostanze da provarsi in altro modo (vale a dire dimostrando la realizzazione delle opere da parte di un altro soggetto), il capitolo 2 è irrilevante in quanto riguarda la proposta di compensazione da parte di (e, quindi, non anche la sua Parte_1
accettazione da parte di , ferma l'assenza di riferimenti spazio/temporali CP_1
già evidenziata dal Tribunale, ed il capitolo 3 riguarda la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale. Infine, il capitolo 4 è generico nella parte in cui fa riferimento ai “prezzi contrattuali di mercato” (espressione quest'ultima in sé
contraddittoria posto che i prezzi sono o quelli specificamente pattuiti tra le parti oppure quelli di mercato). Inoltre, tale capitolo è valutativo allorché chiede al teste di confermare che l'applicazione dei citati prezzi “conduce” alla cifra di
Euro 88.235,42.
La richiesta di C.T.U. dell'appellante principale va respinta, non avendo
[...]
formulato specifiche critiche in ordine all'erroneità delle stime Parte_1
pagina 55 di 58 contenute nel citato doc. 37, maggiormente attendibile per quanto poc'anzi evidenziato, sicché la richiesta consulenza risulta esplorativa.
9. Gli accessori dell'indennizzo dovuto a C.F.P. vanno determinati secondo quanto indicato ex plurimis da Cass. sez. 1, ordinanza n. 28930 del 05/10/2022:
“L'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla
stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia
ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino
alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di
uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo
conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce
interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito
dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati
nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e
decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati
esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento.”
Il dies a quo è il 24.07.2017, che è la data della citata mail di cui al doc. 37
riepilogativa dei costi sostenuti da e, quindi, il momento nel quale si era CP_1
senz'altro realizzato l'impoverimento del subappaltatore.
Sulla somma così determinata spettano, a partire dalla presente pronuncia,
interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. (non già quelli ex art. 1284, comma 4,
c.c. richiesti dall'appellante incidentale giacché l'obbligazione diviene di valuta solo con la sentenza che liquida l'indennizzo).
*****
pagina 56 di 58 10.1 In conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di C.F.P. vanno liquidate sostanzialmente secondo i parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00,
esclusa la fase istruttoria in appello, e compensate di un terzo in ragione dell'importo concretamente riconosciuto all'appellante incidentale in rapporto a quello oggetto della domanda monitoria.
Quanto alle spese del primo grado, rimane ferma la liquidazione operata dal
Tribunale atteso l'esito favorevole dell'appello per C.F.P. e l'assenza di impugnazione specifica da parte dell'appaltatore delle statuizioni ex artt. 91 e ss.
c.p.c. (invero, applicando il sopraddetto criterio al subappaltatore dovrebbero essere riconosciuti, per compenso, i due terzi di Euro 14.103,00).
Per quanto riguarda il giudizio di appello, le spese vengono liquidate per compenso nell'intero in misura pari ad Euro 10.050,00 e, quindi, la quota parte non compensata viene liquidata in Euro 6.700,00, cui si aggiungono gli esborsi sostenuti con l'iscrizione a ruolo della causa, spese generali ed accessori di legge.
10.2. Stante il rigetto dell'appello principale va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
nei confronti di e sull'appello incidentale da Parte_1 CP_1
pagina 57 di 58 quest'ultima proposto avverso la sentenza n. 1885/2023 del Tribunale di Vicenza
del 9.10.2023, rigetta il primo, accoglie il secondo per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna a corrispondere a la maggiore Parte_1 CP_1
somma di Euro 111.999,54 oltre a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT e ad interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata dal 24.07.2017 alla presente pronuncia e, quanto al periodo successivo, interessi ex art. 1284,
comma 1, c.c. sulla complessiva somma così determinata sino al saldo;
- condanna l'appellante a rifondere le spese di nella seguente misura: CP_1
per il primo grado Euro 11.268,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
per il grado d'appello Euro 6.700,00 per compenso ed Euro 1.138,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 14 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 58 di 58
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 22/01/2024 al n. 107/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede legale in Visone Parte_1 P.IVA_1
(AL), Regione Piano n. 10, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Valerio
RA e ON MA ER ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Corso Dante n.2, in Acqui Terme, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO pagina 1 di 58 (C.F. ), con sede in Vicenza, via A. Girotto n. 11, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Luca Siviero e Andrea Faresin ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Battaglione Framarin n. 14
in Vicenza come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata/appellante incidentale-
avente per oggetto: Appalto di opere pubbliche,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza dell'11.9.2025 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Contrariis reiectis, richiamate tutte le difese, domande ed istanze svolte e
formulate in primo grado e nell'atto di citazione in appello in data 19.1.2024,
previa ove ancora occorra, ammissione dei capitoli di prova formulati nella
memoria n.2 ex art.183 VI c. c.p.c. datata 12.4.2019 che infra si riportano:
1) Vero che C.F.P. non ha eseguito le opere inerenti al marciapiede 2 della
stazione di Bra previste nel contratto n.32/2016 nonostante le fatture dalla
stessa emesse e prodotte sub doc.5) da rammostrarsi siano state pagate
interamente da (vd.doc.5). Testi informati: Parte_1
-Ing. Cassine;
Controparte_2
c/o EC Srl;
Testimone_1
c/o EC Srl;
Testimone_2
. Controparte_3
pagina 2 di 58 2) Vero che ha proposto a di effettuare una Parte_1 CP_1
compensazione tra l'importo ricevuto in più di cui alle fatture suddette relative
al marciapiede 2 della stazione di Bra di cui al Contratto Applicativo n.32/2016,
pari ad € 123.965,88 come da prospetto a pag.4 e allegato alla relazione
prodotta sub doc.13) e fatture sub doc.5) da rammostrarsi e quello che sarebbe
conseguito dalla realizzazione dei micropali e dallo scavo per la fossa ascensori
per cui è causa, proposta accettata da .. Testi informati: CP_1
-Ing. Cassine;
Controparte_2
c/o EC Srl;
Testimone_1
c/o EC Srl;
Testimone_2
. Controparte_3
3) Vero che trovandosi, successivamente, a comparare i prezzi praticati da
con quelli degli altri subappaltatori interpellati per la esecuzione di CP_1
commesse ricevute da RFI, rilevava che quelli di C.F.P. Parte_1
erano al di fuori di quelli di mercato e di molto superiori, applicando i prezzi
contrattuali, a quelli dei suoi competitors. Testi informati:
-Ing. ; Controparte_4
c/o EC Srl;
c/o EC Srl;
Testimone_1 Testimone_2
; Controparte_3
-Geom. Alessandria. Controparte_5
4) Vero che, applicando i prezzi contrattuali di mercato, il lavoro relativo ai
micropali e fossa ascensori conduce ad un computo di € 88.235,42 (vd.doc.7 da
rammostrarsi). Testi informati:
-Ing. di Cassine;
CP_2
pagina 3 di 58 c/o EC Srl;
Testimone_1
c/o EC Srl;
Testimone_2
; Controparte_3
-Geom. di Alessandria;
Controparte_5
previa, ove ancora occorra, ammissione della instata CTU volta ad accertare il
valore delle opere di realizzazione dei micropali 1 e 3 nonché dello scavo Pt_2
per la fossa ascensore 1, avuto riguardo alla relazione di stima delle stesse
redatta dal geom. e prodotta sub doc.7 nonché il minor valore Controparte_5
delle opere contrattuali non realizzate da C.F.P. relativamente al secondo
marciapiede e al completamento del marciapiede 3 della stazione di Bra come
da prospetto dei pagamenti eseguiti da e afferenti documenti Parte_1
(vd.doc.4-5-13);
rigettato l'appello incidentale proposto da poiché infondato in fatto CP_1
e diritto, Voglia la Corte Ecc.ma, in riforma della impugnata sentenza
n.1885/2023 emessa il 9.10.2023 e pubblicata l'11.10.2023 dal Tribunale di
Vicenza, in persona del Giudice dott.ssa E.Zambelli, nella causa di opposizione
a decreto ingiuntivo n.4881/2023 R.G. promossa da nei Parte_1
confronti di non notificata ai fini del passaggio in giudicato, CP_1
I) Preliminarmente dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di
Vicenza a favore di quella del Tribunale di Alessandria.
II) Nel merito, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto
n.1274/2018 del 30.4.2018-R.G.n.2385/2018, dichiarare
inammissibile e comunque respingere perchè infondata in fatto e
diritto la domanda di indennizzo ex art.2041 C.C. formulata da
pagina 4 di 58 così come, per quanto di ragione, le ulteriori di lei CP_1
domande anche ove rapportate agli artt.2033 e 1338 C.C..
III) In via di subordine, per il denegato caso in cui la domanda di indennizzo
ex art.2041 C.C. dovesse essere ritenuta ammissibile e provata,
riconsiderare e ridurre l'importo dichiarato in sentenza di €
88.235,42, escludendo dal detto computo quantomeno l'utile di
impresa e le spese generali invece ricomprese.
IV) Dichiarare in ogni caso tenuta e condannare con sede in CP_1
Vicenza, Via A. Girotto nr. 11, C.F. in persona del P.IVA_2
proprio legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a
[...]
l'importo dalla stessa corrisposto in adempimento Parte_1
della sentenza di primo grado pari ad € 123.965,98 o a quell'altro
importo che risulterà da rimborsarsi, compensandolo con il minor
importo computabile per le opere comprovatamente realizzate, per il
caso di loro riconoscimento e sua debenza, con ogni conseguenziale
pronuncia.
V) Per effetto delle decisioni che saranno assunte relativamente ai capi delle
conclusioni che precedono, dichiarare tenuta e condannare CP_1
con sede in Vicenza, Via A. Girotto nr. 11, C.F. , in
[...] P.IVA_2
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al rimborso
dell'importo corrisposto da a seguito della Parte_1
esecutività della sentenza di prime cure pari alla somma di €
122.550,26 o a quell'altro importo che risulterà da rimborsarsi. VI)
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 58 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE:
NEL MERITO
1. Rigettarsi l'appello proposto da perché infondato in Parte_1
fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa.
2. In accoglimento del primo motivo di appello incidentale di CP_1
rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e con essa la domanda sub lett. b) dell'atto di citazione in opposizione a
[...]
d.i., per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e
risposta in I grado e nel presente atto, e per l'effetto confermarsi il d.i. nr.
1274/2018 r. ing. del 30.4.2018 emesso all'esito del procedimento nr.
2385/2018 R.G. del Tribunale di Vicenza e/o, comunque, condannarsi
[...]
a corrispondere a l'importo capitale di 157.869,30 Parte_1 CP_1
euro, ovvero l'importo diverso e anche maggiore che risulterà dovuto all'esito
dell'istruttoria, se del caso con determinazione ai sensi dell'art. 1657 c.c., oltre
agli interessi al saggio previsto dal D. Lgs. 231/2002 dalla data di emissione
della fattura di cui al doc. nr. 4 del fascicolo della convenuta opposta o,
comunque, dalla data che risulterà all'esito dell'istruttoria, e alla rivalutazione
monetaria, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle opere per i motivi
esposti ai parr. (f) e (g.1) della narrativa della comparsa di costituzione e
risposta in I grado.
3. In subordine rispetto alla conclusione sub nr. 2 e in accoglimento del
secondo motivo di appello incidentale, condannarsi a Parte_1
corrispondere a un importo corrispondente al valore delle opere CP_1
descritte ai parr. (d) e (f) della narrativa della comparsa di costituzione e
pagina 6 di 58 risposta in I grado realizzate presso la stazione di Bra ai sensi dell'art. 2033
c.c., nella misura di 157.869,30 euro o in quella diversa e anche maggiore che
risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, se del caso con valutazione
equitativa, oltre agli interessi al saggio legale dalla data di emissione della
fattura di cui al doc. nr. 4 del fascicolo della convenuta-opposta o, comunque,
della data che risulterà all'esito dell'istruttoria, oppure, in subordine, dalla
data della domanda giudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria, per i motivi
esposti al par. (g.2) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta in
I grado.
4. In ulteriore subordine rispetto alla conclusione sub nr. 3 e in accoglimento
del quarto motivo di appello incidentale, condannarsi Parte_1
ai sensi dell'art. 2041 c.c., a corrispondere a un indennizzo CP_1
corrispondente al valore delle opere descritte ai parr. (d) e (f) della narrativa
della comparsa di costituzione e risposta in I grado realizzate presso la stazione
di Bra, nei limiti dell'arricchimento dell'attrice-opponente, per i motivi esposti
al par. (g.4) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta in I grado,
nell'importo che si quantifica in 157.869,30 euro o in quello diverso e anche
maggiore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, se del caso con
valutazione equitativa, oltre a interessi al saggio legale dalla data della
domanda giudiziale e rivalutazione monetaria.
5. Nel caso di accoglimento delle conclusioni sub nn.ri 3 o 4 che precedono e in
accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, Controparte_6
a risarcire a il danno derivante dall'aver confidato
[...] CP_1
nella validità ed efficacia del contratto avente ad oggetto l'esecuzione delle
pagina 7 di 58 opere descritte ai parr. (d) e (f) della narrativa della comparsa di costituzione e
risposta in I grado, ai sensi dell'art. 1338 c.c. e per i motivi esposti al par. (g.4)
della narrativa della comparsa di costituzione e risposta in I grado, nella
misura che risulterà dimostrata in corso di causa, se del caso con valutazione
equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi al saggio
legale sul capitale rivalutato annualmente.
6. Condannarsi l'attrice opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a corrispondere
alla convenuta-opposta la somma che risulterà di giustizia, che si indica in un
importo pari ai compensi professionali che saranno liquidati ai sensi della
conclusione sub 7.
7. Con vittoria di spese e compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA
Istanza ex art. 210 c.p.c.
Si chiede che il Giudice voglia ordinare a e a Rete Parte_1
Ferroviaria Italiana s.p.a., rispettivamente ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.,
l'esibizione in giudizio dell'Accordo Quadro nr. 87/2016 e del Contratto
Applicativo nr. 1/2017 tra le medesime stipulato, nonché copia dei libretti delle
misure dei lavori eseguiti in esecuzione del Contratto Applicativo nr. 1/2017,
delle fatture emesse da nei confronti di RFI s.p.a. in Parte_1
relazione al predetto Contratto Applicativo, dei documenti di entrata merci
emessi da RFI s.p.a. nei confronti di in relazione al Parte_1
predetto Contratto Applicativo e, infine, degli ordini di pagamento emessi da
RFI s.r.l. nei confronti di in relazione al predetto Parte_1
Contratto Applicativo.
pagina 8 di 58 Prova diretta per testi
Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1. “Vero che nell'autunno 2016 stava eseguendo il rifacimento delle CP_1
pavimentazioni delle banchine della stazione ferroviaria di Bra su incarico di
(testi: , , , , Parte_1 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7
, , , Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_8 Tes_9 Tes_10
2. “Vero che le opere di rifacimento della pavimentazione di cui al capitolo di
prova nr. 1 che precede era disciplinato dal contratto di cui al doc. nr. 12 del
fascicolo della convenuta-opposta, che mi si esibisce” (testi: , , Tes_3 Tes_4
Piccolo, Negro, Gotta, Biglia, Drapant) Tes_1
3. “Vero che aveva incaricato EC S.r.l. della Parte_1
progettazione, contabilizzazione, coordinamento e sorveglianza dei lavori edili
in corso presso la stazione di Bra costituenti oggetto dell'Accordo Quadro nr.
87/2016 stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Parte_1
e dei relativi contratti applicativi” (testi: , , , Piccolo, Tes_3 Tes_11 Tes_4
, , , Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_9 Tes_12 Tes_10
4. “Vero che all'incirca a ottobre 2016 aveva Parte_1
manifestato a l'esigenza di avviare le lavorazioni per la CP_1
realizzazione dei micropali, degli scavi e dei getti destinati ad ospitare gli
ascensori sulle banchine nn.ri 1 e 3 della stazione ferroviaria di Bra, nel mentre
stava eseguendo i lavori di cui al capitolo di prova 1” (testi: CP_1
, , Piccolo, , , , Tes_3 Tes_4 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_9 Tes_10
5. “Vero che l'ing. a ottobre 2016 prestava la propria Controparte_7
opera per EC S.r.l. e che egli ha redatto e trasmesso la comunicazione email
pagina 9 di 58 di cui al doc. nr. 20 del fascicolo della convenuta-opposta, che mi si
rammostra” (testi: , , , , ) Tes_3 Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 Tes_13
6. “Vero che l'arch. che a ottobre 2016 prestava la propria Testimone_1
opera per EC S.r.l., ha trasmesso l'email di cui al doc. nr. 21 del fascicolo
della convenuta-opposta, che mi si rammostra, nonché l'email di cui al doc. nr.
22 del medesimo fascicolo e i relativi allegati” (testi: , , Tes_3 Tes_4
, , ) Tes_7 Tes_1 Tes_2 Tes_13
7. “Vero che l'ing. , dipendente di il CP_2 Parte_1
31.10.2016 ha trasmesso a le email di cui ai docc. nn.ri 23 e 24 del CP_1
fascicolo della convenuta, che mi si rammostra” (testi: , , Tes_3 Tes_4
Piccolo, , , ) Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
8. “Vero che l'email di cui al doc. nr. 24 del fascicolo della convenuta-opposta,
che mi si rammostra, è stata inoltrata dall'ing. a il CP_2 CP_1
7.11.2016” (testi: , , , , , ) Tes_3 Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
9. “Vero che l'email di cui al doc. nr. 25 del fascicolo della convenuta-opposta,
che mi si rammostra, è stata inviata da all'ing Munari di EC, CP_1
che l'ha ricevuta” (testi: , , , , , Tes_3 Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2
) Tes_13
10. “Vero che l'email di cui al doc. nr. 26 del fascicolo della convenuta-opposta,
che mi si rammostra, è stata trasmessa dall'ing. di EC Testimone_1
S.r.l. a (testi: , , , , , CP_1 Tes_3 Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2
) Tes_13
11. “Vero che il 10.11.2016 l'ing. ha trasmesso a Tes_1 Controparte_8 CP_1
l'email di cui al doc. nr. 27 del fascicolo della convenuta, che mi viene esibito,
pagina 10 di 58 contenente uno schema progettuale delle opere da eseguire” (testi: , Tes_3
, Piccolo, , , ) Tes_4 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
12. “Vero che il 6.2.2017 l'arch. EC S.r.l. ha trasmesso a Testimone_14
il doc. nr. 28 del fascicolo della convenuta, che mi viene esibito, CP_1
unitamente al frontespizio destinato alla committente R.F.I. S.p.A. di cui al doc.
nr. 29 del medesimo fascicolo” (testi: , , , ) Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 Tes_13
13. “Vero che il 23.2.2017 l'arch. di EC S.r.l. ha trasmesso Testimone_14
a l'email di cui al doc. nr. 30 del fascicolo della convenuta- CP_1
opposta, che mi viene esibito” (testi: , , Piccolo, , Tes_11 Tes_4 Tes_1 Tes_2
, ) CP_2 Tes_13
14. “Vero che il 17.3.2017 ha trasmesso a la Parte_1 CP_1
email di cui al doc. nr. 31 del fascicolo di parte convenuta, che mi viene
esibito” (testi: , Piccolo, , Gotta, ) Tes_4 Tes_1 Tes_2 Tes_13
15. “Vero che in allegato alla email del 17.3.2017 ha Parte_1
trasmesso a il proprio piano operativo per la sicurezza, relativo CP_1
all'esecuzione degli scavi e del getto dei calcestruzzi delle fosse nei marciapiedi
1 e 3 degli ascensori nella stazione ferroviaria di Bra, come risulta dal doc. nr.
32 del fascicolo della convenuta, che mi viene esibito” (testi: Cazzola, Rizzotto,
Piccolo, Munari, Negro, Gotta, Arcaro)
16. “Vero che il giorno 21.3.2017 ha consegnato nelle mani del sig. CP_1
la documentazione di cui al doc. nr. 33 del fascicolo della Tes_2
convenuta-opposta, che mi viene esibita” (testi: , , Tes_4 Tes_7 Tes_1
, ) Tes_2 Tes_13
pagina 11 di 58 17. “Vero che il 22.3.2017 l'ing. ha trasmesso Testimone_1 Controparte_8
a l'email di cui al doc. nr. 34 del fascicolo di parte convenuta, che CP_1
mi viene esibito, alla quale era allegato il quadro economico analisi costi 22-
03-2017 di cui al doc. nr. 35 del medesimo fascicolo, che pure esamino” (testi:
, Piccolo, , , ) Tes_4 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
18. “Vero che il doc. nr. 35 del fascicolo di parte convenuta-opposta, che mi si
esibisce, contiene la valorizzazione delle opere di realizzazione dell'ascensore
del marciapiede 1 della stazione ferroviaria di Bra, consistenti in “opere di
demolizione delle strutture del sottopasso, compresa la realizzazione dei
micropali propedeutici alle demolizioni, i tagli degli elementi in cemento
armato e le opere di scavo necessarie dell'area oggetto di installazione
dell'ascensore. La lavorazione è complessiva del trasporto e smaltimento a
discarica dei materiali di risulta. Opere edili e strutturali per installare nuovo
ascensore: realizzazione di fossa ascensore in c.a., realizzazione di vano corsa
in c.a., realizzazione di trave testapalo, armature, impermeabilizzazioni, pompa
di sollevamento acqua, ecc… Opere di finitura: ripristino pavimentazione
marciapiede, intonacatura e rifinitura della zona oggetto di intervento” nonché
le opere di realizzazione dell'ascensore del marciapiede 3 della medesima
stazione di Bra, quali “opere di demolizione delle strutture del sottopasso e
della scala, compresa la realizzazione dei micropali propedeutici alle
demolizioni, i tagli degli elementi in cemento armato e le opere di scavo
necessarie nell'area oggetto di installazione dell'ascensore. La lavorazione è
complessiva del trasporto e smaltimento a discarica dei materiali di risulta…
Opere di finitura e completamento: ripristino pavimentazione marciapiede,
pagina 12 di 58 nuova pavimentazione in pietra della scala, intonacatura e tinteggiatura pareti
e soffitti, installazione di nuovi corrimani e parapetti e rifinitura della zona
oggetto di intervento” (testi: , Piccolo, , Gotta, Arcaro) Tes_4 Tes_1 Tes_2
19. “Vero che tutte le opere descritte nel capitolo di prova 18 e nel doc. nr. 35
del fascicolo di che mi si rammostra, sono state eseguite dalla CP_1
convenuta-opposta per quanto riguarda la realizzazione dei micropali sui
marciapiedi 1 e 3 e lo scavo e il getto della fossa del marciapiede 1, quindi con
la sola esclusione dello scavo della fossa e del getto dei calcestruzzi
dell'ascensore del marciapiede 3 della stazione di Bra che non è stato eseguito
dalla convenuta-opposta” (testi: , Piccolo, , Gotta, Tes_4 Tes_1 Tes_2
Arcaro)
20. “Vero che la email di cui al doc. nr. 36 del fascicolo della convenuta, che mi
si rammostra, è stata trasmessa dall'ing. di Nuove Costruzioni CP_2
S.r.l. a (testi: , , , , , CP_1 Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
Tes_10 Tes_12
21. “Vero che in data 24.7.2017 l'ing. ha Testimone_1 Controparte_8
trasmesso a l'email di cui al doc. nr. 37 del fascicolo di parte CP_1
convenuta opposta, che mi viene esibito, contenente la contabilità dei lavori
eseguiti da stessa con riferimento alla <
PALI M1, M3 E M1 STAZIONE DI BRA>>” (testi: , , Pt_2 Tes_4 Tes_7
, ) Tes_1 Tes_2 Tes_13
22. “Vero che il 20.12.2017 ha predisposto il modulo di cui al doc. CP_1
nr. 39 del fascicolo della convenuta, che mi si esibisce, avente ad oggetto
l'esecuzione di prove sui calcestruzzi gettati nella realizzazione del vano
pagina 13 di 58 ascensore del marciapiede 1 della stazione di Bra” (testi: , Piccolo, Tes_4
, , ) Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
23. “Vero che in data 22.12.2017 ha trasmesso a CP_1 Parte_1
i due moduli di cui al doc. nr. 40 del fascicolo della convenuta-opposta, che mi
viene esibito” (testi: , Gotta, ) Tes_4 Tes_13
24. “Vero che in data 10.1.2017 prima e poi in data 4.4.2018, come risulta dal
doc. nr. 40 del fascicolo della convenuta opposta, che esamino, ha CP_1
sollecitato a la compilazione dei moduli per le richieste Parte_1
delle prove sui calcestruzzi della fossa dell'ascensore del primo binario della
stazione di Bra” (testi: , , , ) Tes_4 Tes_7 CP_2 Tes_13
25. “Vero che il 21.2.2018 ha inviato a la CP_1 Parte_1
comunicazione email di cui al doc. nr. 41 del proprio fascicolo, che mi viene
esibito” (testi: , , ) Tes_4 CP_2 Tes_13
26. “Vero che il manoscritto di cui al doc. nr. 42 del fascicolo di CP_1
che mi viene esibito, è stato redatto dall'arch. Testimone_1 Controparte_8
in data 25.10.2017” (testi: , , , , ) Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
27. “Vero che nel manoscritto di cui al doc. nr. 42 del fascicolo di parte
convenuta, che esamino, la dicitura <<pali bra e vano m1: 157.869,42 €>> si
riferisce alla posa di micropali effettuata sulle banchine nn.ri 1 e 3 della
stazione di Bra da Terra.Con S.r.l. a novembre 2016 su incarico di CP_1
e allo scavo della fossa e al getto dei calcestruzzi dell'ascensore sul
marciapiede nr. 1 della medesima stazione effettuato da (testi: CP_1
, , , , ) Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
pagina 14 di 58 28. “Vero che il doc. nr. 57 del fascicolo della convenuta, che mi si esibisce, è
un manoscritto redatto dall'ing. redatto il Testimone_1 Controparte_8
25.10.2017, il quale riassume i corrispettivi spettanti a a fronte dei CP_1
contratti di subappalto stipulati con e che i conteggi ivi Parte_1
elencati non comprendono i lavori di realizzazione dei micropali sui
marciapiedi 1 e 3 e lo scavo della fossa e il getto dei calcestruzzi dell'ascensore
nel marciapiede 1 della stazione ferroviaria di Bra” (testi: , Piccolo, Tes_4
Munari, Negro, Gotta, Arcaro)
29. “Vero che il doc. nr. 57 del fascicolo della convenuta, che esamino, raffigura
una fotografia scattata dal geom. ad un documento che gli è Controparte_9
stato direttamente esibito dall'estensore, ing. Controparte_10
(testi: , , , , ) Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
30. “Vero che il doc. nr. 64 del fascicolo della convenuta-opposta, che mi viene
esibito, consiste in una tabella redatta dall'ing. Controparte_10
in data 5.8.2017” (testi: , , , , )
[...] Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
31. “Vero che nel doc. nr. 64 del fascicolo della convenuta-opposta, che
esamino, la sezione intitolata <<c.a. 01 2017 – bra sottopasso < i>
SOTTOPASSO ASCENSORI PENSILINE>> si riferisce alla posa di micropali
effettuata sulle banchine nn.ri 1 e 3 della stazione di Bra da Terra.Con a CP_1
novembre 2016 su incarico di e allo scavo della fossa e al getto dei CP_1
calcestruzzi per la realizzazione dell'ascensore sul marciapiede nr. 1 della
medesima stazione effettuato da (testi: , , CP_1 Tes_4 Tes_7 Tes_1
, , ) Tes_2 CP_2 Tes_13
pagina 15 di 58 32. “Vero che nel doc. nr. 64 del fascicolo della convenuta-opposta, che
esamino, la dicitura “PER CF 152 425,65” si riferisce alla valorizzazione
delle opere di posa di micropali effettuata sulle banchine nn.ri 1 e 3 della
stazione di Bra da Terra.Con a novembre 2016 su incarico di CP_1 CP_1
e allo scavo della fossa e al getto dei calcestruzzi per la realizzazione
dell'ascensore sul marciapiede nr. 1 della medesima stazione effettuato da
e che la dicitura <<nonostante non sia ancora stata emessa cp_1< i>
nessuna entrata merci, ma visti i lavori terminati, è accettabile una fattura della
metà di quanto dovuto, ovvero € 76 212,83>> si riferisce alle medesime opere
appena sopra descritte” (testi: , Piccolo, , , Arcaro) Tes_4 Tes_1 Tes_2 CP_2
33. “Vero che nel doc. nr. 64 del fascicolo della convenuta-opposta, che
esamino, la scritta << accetta quanto sopra Parte_3
riportato, ovvero:… - Fatture pari all'importo di 76.212,83 € relative alle fosse
ascensori 1 e 3 di Bra>> si riferisce alle opere di posa di micropali effettuata
sulle banchine nn.ri 1 e 3 della stazione di Bra da Terra.Con S.r.l. a novembre
2016 su incarico di e allo scavo della fossa e al getto dei CP_1
calcestruzzi per l'installazione dell'ascensore sul marciapiede nr. 1 della
medesima stazione effettuato da (testi: , Piccolo, CP_1 Tes_4 Tes_1
, , ) Tes_2 CP_2 Tes_13
34. “Vero che il giorno 20.11.2017 si è tenuta una riunione presso la sede di
con la presenza dell'ing. e dell'ing. Parte_1 Testimone_1
EC S.r.l., dell'ing. e del geom. CP_11 CP_2 [...]
e del geom. (testi: Controparte_12 Controparte_13 CP_1
, , , , ) Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_13
pagina 16 di 58 35. “Vero che il doc. nr. 50 del fascicolo della convenuta-opposta, che ascolto,
costituisce la registrazione audio della riunione di cui al capitolo di prova 34
che precede” (testi: Rizzotto, , Gotta) Tes_1 Tes_2
36. “Vero che al minuto 3.22 della registrazione audio della riunione del
20.11.2017, di cui al doc. nr. 50 del fascicolo di che ascolto, le CP_1
parole “micropali è invariato” sono pronunciate dall'ing. di Testimone_1
EC S.r.l. e tali parole si riferiscono all'importo di 157.869,42 Euro, che si
legge a pag. 3 del doc. nr. 42 del fascicolo di parte convenuta, che esamino,
scritto a fianco delle parole << > e che tale dicitura si Parte_4
riferisce alle opere di posa di micropali effettuata sulle banchine nn.ri 1 e 3
della stazione di Bra da Terra.Con S.r.l. a novembre 2016 su incarico di CP_1
e allo scavo della fossa e al getto dei calcestruzzi per l'installazione
[...]
dell'ascensore sul marciapiede nr. 1 della medesima stazione effettuato da
(testi: , , ) CP_1 Tes_4 Tes_1 Tes_2 CP_2
37. “Vero che al minuto 4.53 della registrazione audio della riunione del
20.11.2017, di cui al doc. nr. 50 del fascicolo di che ascolto, le CP_1
parole “157.000 che è uguale” sono pronunciate dall'ing. di CP_2
e tali parole si riferiscono alla valorizzazione delle Parte_1
opere di posa di micropali effettuata sulle banchine nn.ri 1 e 3 della stazione di
Bra da Terra.Con a novembre 2016 su incarico di e allo scavo CP_1 CP_1
della fossa e al getto dei calcestruzzi per la realizzazione dell'ascensore sul
marciapiede nr. 1 della medesima stazione effettuato da (testi: CP_1
, , ) Tes_4 Tes_1 Tes_2 CP_2
pagina 17 di 58 38. “Vero che le parole pronunziate dall'ing. nel corso della CP_2
riunione del 20.11.2017 di cui al capitolo di prova 37 sono state pronunciate
dal medesimo al quale era stato esibito dal geom. , presente alla Tes_4
riunione, il doc. nr. 51 del fascicolo della convenuta, che mi viene esibito, e in
particolare si riferivano alla scritta <
fianco della medesima” (testi: , , Gotta) Tes_4 Tes_1 Tes_2
39. “Vero che le parole <<io ti posso dare 2.825.000 di più non posso… se va < i>
bene decidi tu altrimenti…>> che si ascoltano al minuto 43.20 della
registrazione audio di cui al doc. nr. 50 del fascicolo della convenuta, che
ascolto, sono state pronunciate dal geom. (testi: , CP_12 Tes_4
, ) Tes_1 Tes_2 CP_2
40. “Vero che ha incaricato l'impresa Terra.Con CP_1 CP_1
dell'esecuzione dei lavori di posa dei micropali per la realizzazione delle fosse
degli ascensori sui marciapiedi delle banchine nn.ri 1 e 3 della stazione
ferroviaria di Bra e che tale impresa ha iniziato detti lavori il giorno 4.11.2016
per terminarli il giorno 17.11.2016” (testi: , , , Tes_3 Tes_4 Tes_7 Tes_1
Tes_1
, , , , Tes_2 CP_2 Tes_9 Tes_10 Tes_6
41. “Vero che a fronte dell'esecuzione delle lavorazioni descritte al capitolo di
prova 40 l'impresa Terra.Con s.r.l. ha emesso le fatture di cui al doc. nr. 65 del
fascicolo della convenuta-opposta, che mi si rammostrano” (testi: Peciccia,
Rizzotto, Piccolo, Munari, Negro, Gotta, Drapant, Rolle)
42. “Vero che ha pagato a Terra.Con gli importi esposti nelle CP_1 CP_1
fatture di cui al doc. nr. 65 del fascicolo della convenuta-opposta, che mi si
rammostrano, come risulta dalle contabili bancarie e dagli estratti del conto
pagina 18 di 58 corrente intestato a di cui al doc. nr. 66, che pure mi vengono CP_1
esibiti” (testi: Rolle, Arcaro)
43. “Vero che ha incaricato l'impresa CP_1 Controparte_14
a novembre 2016 di provvedere alla demolizione della
[...]
pavimentazione della banchina nr. 3 della stazione ferroviaria di Bra,
necessaria per la realizzazione della fossa dell'ascensore, e della fornitura e
posa di materiale per la realizzazione di una strada di accesso al predetto
marciapiede nr. 3 per consentire l'arrivo sulla banchina dei mezzi meccanici
necessari all'effettuazione della realizzazione dei micropali e dello scavo della
fossa dell'ascensore” (testi: , , , , Tes_3 Tes_11 Tes_4 Tes_7 Tes_1
, , , Tes_2 CP_2 Tes_9 Tes_6 Tes_10 CP_14
44. “Vero che a fronte dell'attività descritta al capitolo di prova testimoniale nr.
43 che precede, l'impresa ha emesso la Controparte_14
fattura di cui al doc. nr. 67, che mi viene esibita, e che ha CP_1
provveduto al pagamento della stessa” (testi: ) CP_14 Tes_13
45. “Vero che per le attività di supervisione e assistenza all'impresa Terra.Con
in fase di realizzazione dei micropali sulle banchine nn.ri 1 e 3 della CP_1
stazione ferroviaria di Bra di cui al capitolo di prova 40, si è CP_1
avvalsa dell'opera del geom. e del geom. , degli Controparte_9 CP_15
impiegati tecnici geom. e assistente di cantiere Controparte_16 CP_17
e degli operai in distacco sigg.ri ,
[...] CP_18 CP_19
, e (testi: , Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22 Tes_3
, , , , , ) Tes_4 Tes_7 Tes_1 Tes_2 CP_2 Tes_9 Tes_10 Tes_6 Tes_13
pagina 19 di 58 46. “Vero che il personale di indicato nel capitolo di prova nr. 45 CP_1
che precede in relazione ai lavori ivi descritti ha prestato la propria attività
ciascuno per la quantità di ore indicata nel prospetto riassuntivo di cui al doc.
nr. 68 del fascicolo di parte convenuta, che mi si rammostra” (testi: Peciccia,
Cazzola, Rizzotto, Piccolo, Munari, Negro, Gotta, Zylfo A., Fabris, SH,
Con Bami, Zylfo Arcaro)
47. “Vero che il numero di ore esposto nel doc. nr. 68 del fascicolo di parte
convenuta, che mi si rammostra, indicato per ciascuno degli operai e impiegati
è stato ricavato dalla documentazione relativa alla conduzione del cantiere
tenuta da sulla base delle presenze della manodopera ivi CP_1
quotidianamente registrate” (testi: , , ) Tes_3 Tes_4 Tes_6 Tes_13
48. “Vero che i costi orari indicati per ciascuno dei collaboratori di CP_1
nello schema riassuntivo di cui al doc. nr. 68 del fascicolo della convenuta
opposta, che mi si rammostra, sono stati calcolati sulla base dei costi desumibili
dalla tabella ministeriale applicabile e dei contratti e dalle fatture relativi ai
dipendenti in distacco di cui al doc. nr. 69 del fascicolo della convenuta-
opposta, che esamino” (testi: , ) Tes_4 Tes_13
49. “Vero che per la realizzazione da parte di Terra.Con della posa dei CP_1
micropali sulle banchine nn.ri 1 e 3 della stazione ferroviaria di Bra di cui al
capitolo di prova 40, ha acquistato e utilizzato i materiali descritti CP_1
nelle parti evidenziate in colore giallo nelle fatture e nei documenti di trasporto
di cui al doc. nr. 70 del fascicolo della convenuta-opposta, che mi si
rammostra” (testi: , , ) Tes_3 Tes_4 Tes_6 Tes_13
pagina 20 di 58 50. “Vero che ha provveduto con propri uomini e mezzi, dopo la CP_1
posa dei micropali, allo scavo della fossa e al getto dei calcestruzzi, oltre alle
opere accessorie e provvisionali, per la realizzazione dell'ascensore sulla
banchina nr. 1 della stazione ferroviaria di Bra, a partire dal 15.2.2017 e fino
al 18.3.2017” (testi: Peciccia, Cazzola, Rizzotto, Piccolo, Munari, Negro, Gotta,
Gaglione, Drapant, Arcaro, Fabris, Zylfo A.)
51. “Vero che per l'esecuzione dello scavo e del getto di cui al capitolo nr. 50
ha usufruito del lavoro degli impiegati tecnici sigg.ri CP_1 CP_17
e , dell'operaio specializzato Altin Zyfo,
[...] Persona_1 Controparte_9
dell'operaio qualificato EH SH e degli operai comuni , CP_24
, (testi: Cazzola, Per_2 Persona_3 Persona_4
Rizzotto, Piccolo, Munari, Negro, Gotta, Zylfo A., Fabris, SH, Bami, Zylfo
Con Arcaro)
52. “Vero che il personale di indicato nel capitolo di prova nr. 51 CP_1
che precede in relazione ai lavori ivi descritti ha prestato la propria attività
ciascuno per la quantità di ore indicata nel prospetto riassuntivo di cui al doc.
nr. 71 del fascicolo di parte convenuta, che mi si rammostra, e che il numero di
ore indicato per ciascuno degli operai e impiegati è stato ricavato dalla
documentazione relativa alla conduzione del cantiere tenuta da CP_1
sulla base delle presenze della manodopera ivi quotidianamente registrate”
(testi: , , , Tes_11 Tes_4 Tes_13 Tes_6 Tes_16
53. “Vero che i costi orari indicati per ciascuno dei collaboratori di CP_1
nello schema riassuntivo di cui al doc. nr. 71 del fascicolo della convenuta
opposta, che mi si rammostra, sono stati calcolati sulla base dei costi desumibili
pagina 21 di 58 dalle buste paga e dei contratti e fatture relativi ai dipendenti in distacco di cui
al doc. nr. 69 del fascicolo della convenuta-opposta, che esamino” (testi:
, ) Tes_4 Tes_6 Tes_13
54. “Vero che per l'esecuzione dello scavo della fossa e del getto CP_1
dei calcestruzzi per l'installazione dell'ascensore nel marciapiede n. 1 della
stazione ferroviaria di Bra di cui al capitolo di prova 50, ha utilizzato i
materiali e le attrezzature descritte nelle fatture e nei documenti di trasporto di
cui al doc. nr. 72, ivi evidenziate in colore giallo, del fascicolo della convenuta-
opposta che mi si esibisce, e che ha pagato tutti i corrispettivi ivi CP_1
esposti” (testi: , , , Tes_11 Tes_4 Tes_6 Tes_13 Tes_16
55. “Vero che per l'esecuzione degli scavi delle fosse e dei getti di CP_1
calcestruzzo nei marciapiedi nn.ri 1 e 3 della stazione ferroviaria di Bra CP_1
ha utilizzato i macchinari elencati nel doc. nr. 73 del fascicolo della
[...]
convenuta-opposta che mi si esibisce, e che ha pagato i relativi corrispettivi”
(testi: , , , Tes_11 Tes_4 Tes_6 Tes_13 Tes_16
56. “Vero che ha sostenuto i costi di noleggio delle autovetture di CP_1
cui al doc. nr. 74 del fascicolo della convenuta, che mi si esibisce, che sono
state date in uso al geom. e al geom. per seguire il cantiere CP_25 Tes_6
aperto a Bra e che i costi ivi indicati in calce sono parametrati alla durata del
cantiere per la realizzazione dei micropali e della fossa” (testi: , Tes_3
, ) Tes_6 Tes_4 Tes_13
57. “Vero che lo schema riassuntivo di cui al doc. nr. 75 del fascicolo della
convenuta-opposta, che mi viene esibito, contiene il riepilogo dei costi per
macchinari e attrezzature sostenuti da per la realizzazione dei CP_1
pagina 22 di 58 micropali e dello scavo e getto della fossa dell'ascensore sul primo marciapiede
della stazione di Bra” (testi: , , , , Tes_3 Tes_6 Tes_11 Tes_4 Tes_13 Tes_16
[...
58. “Vero che il doc. nr. 76 del fascicolo della convenuta-opposta, che esamino,
è composto del contratto applicativo 01/2017 stipulato tra R.F.I. S.p.A. e
[...]
e di tutta la relativa contabilità dei lavori predisposta da Parte_1
R.F.I. S.p.A.” (testi: , , , Piccolo, Tes_9 Tes_12 Tes_10 Tes_1 CP_2 Tes_2
Tes_17
59. “Vero che le voci evidenziate in colore giallo a pag. 14 del doc. nr. 76-a del
fascicolo di che mi viene esibito, costituito dallo stato di CP_1
avanzamento dei lavori finali, costituiscono la determinazione del corrispettivo
riconosciuto e pagato da per la Controparte_26
realizzazione dei micropali nelle banchine dei marciapiedi nr. 1 e 3 della
stazione ferroviaria di Bra, messi in opera da Terra.Con S.r.l. su incarico di
(testi: , , , , CP_1 Tes_9 Tes_12 Tes_10 Tes_1 CP_2 Tes_2 Tes_7
, , Tes_4 Tes_13 Tes_17
60. “Vero che le voci evidenziate in colore verde a pag. 14 del doc. nr. 76-a del
fascicolo di che mi viene esibito, costituito dallo stato di CP_1
avanzamento dei lavori finali, costituiscono la determinazione del corrispettivo
riconosciuto e pagato da per lo scavo Controparte_26
delle fosse e il getto dei calcestruzzi per la realizzazione degli ascensori presso
la stazione ferroviaria di Bra e che parte di dette opere e, specificamente, lo
scavo della fossa, il getto dei calcestruzzi e le relative opere accessorie e
provvisionali, con riferimento alla banchina del mrciapiede 1 sono state
pagina 23 di 58 realizzate da (testi: , , CP_1 Tes_9 Tes_12 Tes_10 Tes_1 CP_2
, , , Arcaro, Tes_2 Tes_7 Tes_4 Tes_17
61. “Vero che il personale di R.F.I. S.p.A. e, in particolare, il geom.
[...]
era periodicamente presente presso il cantiere aperto presso la CP_27
stazione ferroviaria di Bra allorquando erano in corso di realizzazione la posa
dei micropali sui marciapiedi nn.ri 1 e 3 e lo scavo della fossa e il getto dei
calcestruzzi sul marciapiede nr. 1” (testi: Biglia, Gaglione, Drapant, Munari,
Gotta, Negro, Piccolo, Rizzotto, Arcaro, Fabris, Pecciccia, Cazzola, Perazzone)
62. “Vero che il geom. nel corso dello svolgimento delle CP_27
lavorazioni da parte di di posa dei micropali sui marciapiedi nn.ri CP_1
1 e 3 e di scavo della fossa e getto dei calcestruzzi sul marciapiede nr. 1 della
stazione di Bra, interloquiva con il personale di domandando CP_1
informazioni sull'esecuzione dei lavori, verificandone l'esecuzione e
impartendo disposizioni sulle modalità operative” (testi: , Gaglione, Tes_9
Drapant, Munari, Gotta, Negro, Piccolo, Rizzotto, Arcaro, Fabris, Peciccia,
Cazzola, Perazzone)
63. “Vero che le fotografie di cui al doc. nr. 53 del fascicolo di parte convenuta
opposta raffigurano l'esecuzione delle opere di realizzazione dei micropali sui
marciapiedi nn.ri 1 e 3 e di scavo delle fosse e di getto dei calcestruzzi eseguite
da direttamente e con la collaborazione di Terra.Con S.r.l., presso CP_1
la stazione ferroviaria di Bra” (testi: , Cazzola, , Tes_3 Tes_6 Tes_4
Piccolo, Gotta, Negro, ) Tes_1 Tes_10
64. “Vero che in data 15.2.2018 si è tenuta una riunione presso gli uffici di
R.F.I. S.p.A. a Torino alla quale erano presenti la dott.ssa Persona_5
pagina 24 di 58 di R.F.I. S.p.A., l'ing. di R.F.I. S.p.A., il geom. Controparte_28 [...]
l'ing. il geom. Controparte_29 Controparte_30 [...]
di e la rag. di durante la CP_15 CP_1 CP_31 CP_1
quale è stato espressamente confermato dall'ing. e dal geom. Tes_17
che i valori di realizzazione dei micropali sui marciapiedi 1 e 3 e di Tes_10
scavo e getto della fossa dell'ascensore sul marciapiede 1 della stazione
ferroviaria di Bra sono stati eseguiti di e che la dott.ssa in CP_1 Per_5
tale occasione, ha invitato a pagare a Controparte_32 CP_1
l'importo dovuto per tali lavorazioni” (testi: , Tes_17 Tes_10 CP_2
) Tes_13
Elenco dei testimoni
Si indicano quali testimoni sulle circostanze capitolate:
geom. , Maserà (PD), via Terradura 13; Controparte_16
geom. , Vicenza, via Nicolò Vicentino 4; Controparte_33
sig. , Vicenza, via Nicolò Vicentino 5; CP_34
sig. Abano Terme (PD) via Monte Gemola 8; CP_17
geom. , NE (VI), via Monte di Pietà 40; Controparte_9
sig. EH SH, c/o CP_1
sig. c/o Per_2 CP_1
sig. , c/o CP_35 CP_1
arch. , D.L. presso i cantieri di Alba e Bra, c/o R.F.I. S.p.A.; Persona_6
arch. D.L. presso i cantieri di Alba e Bra, c/o Persona_7
R.F.I. S.p.A.
geom. Direttore dei Lavori presso i cantieri di Alba e Bra, c/o CP_27
pagina 25 di 58 R.F.I. S.p.A.;
geom. c/o Terra.Con s.r.l., Poirino (TO), strada vecchia delle CP_36
Poste 142;
sig. c/o AM NO & Claudio S.n.c., Bra (CN), Controparte_14
Strada Casa del Bosco 108;
ing. , 35010 VI AN (PD), via degli Alpini nr. Controparte_7
34 e/o c/o EC S.r.l., 35131 Padova, via Venezia nr. 90/A;
ing. presso EC S.r.l., 35131 Padova, via Venezia nr. Testimone_1
90/A;
ing. , presso EC S.r.l., 35131 Padova, via Venezia nr. 90/A; Tes_2
sig.ra , c/o CP_31 CP_1
ing. , c/o CP_2 Parte_1
ing. c/o R.F.I. S.p.A. Controparte_28
Prova contraria per testi
Cont 65. “Vero che le fatture emesse da aventi ad oggetto i lavori di
innalzamento h. 55 dei marciapiedi delle stazioni ferroviarie di Alba e Bra, di
cui al doc. nr. 5 del fascicolo dell'attrice-opponente, che mi si rammostra,
espongono i corrispettivi concernenti esclusivamente le lavorazioni
effettivamente eseguite da CF, nonché i materiali forniti da CF e impiegati in
detti cantieri”
66. “Vero che le opere di innalzamento h. 55 dei marciapiedi della stazione
ferroviaria di Bra sono state eseguite, sui marciapiedi nn.ri 2 e 3, con i
Cont materiali forniti e portati in cantiere da .
Si indicano a testi il geom. , la sig.ra , , Controparte_9 CP_31 CP_34
pagina 26 di 58 già indicati quali testi sui capitoli formulati a prova diretta, e geom. CP_37
, c/o ditta Saracino Costruzioni S.r.l., via Mario Tacca nr. 112, 14049
[...]
ZZ RA (AT).
Si chiede altresì la prova contraria diretta con i medesimi testi già indicati a
prova diretta e contraria indiretta.
Richiesta di c.t.u.
Subordinatamente al fatto che il Tribunale non ritenga dimostrata la misura del
corrispettivo, si domanda che sia disposta una consulenza tecnica d'ufficio,
poiché la determinazione dell'importo de quo può comportare valutazioni di
congruità delle singole voci di costo (pur storicamente dimostrate dalla
convenuta), per i motivi esposti al par. d) della memoria istruttoria a prova
diretta del I grado, da intendersi qui integralmente richiamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 31.5.2018 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1274/2018, emesso dal
Tribunale di Vicenza, con il quale era stata condannata a pagare la somma di
Euro 157.869,30, oltre interessi e spese, a favore di per CP_1
l'esecuzione dei lavori di realizzazione di fossa ascensori e micropali sottopasso presso la stazione ferroviaria piemontese di Bra, in provincia di Cuneo, oggetto della fattura n. 95 emessa dalla ricorrente in data 30.08.2017.
L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale, competente essendo il
Tribunale di Alessandria quale luogo in cui si trovava la sua sede, e, nel merito,
la compensazione con il proprio credito contrattuale verso per non avere CP_1
la convenuta svolto i lavori relativi al marciapiede 2 della stessa stazione di Bra
pagina 27 di 58 anticipatamente pagati, Chiedeva altresì in via riconvenzionale la restituzione di tali somme.
1.2 Si costituiva sollecitando in principalità il rigetto dell'opposizione e CP_1
chiedendo, per l'ipotesi in cui il contratto di subappalto fosse stato ritenuto inesistente o nullo, la condanna di alla restituzione delle Parte_1
opere eseguite, qualificata come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e da effettuarsi per equivalente o, in via ulteriormente gradata, la condanna al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 cod. civ.
1.3. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, definiva il giudizio con sentenza n 1885/2023, pronunciata il 9.10.2023, che rigettava l'eccezione di incompetenza e, nel merito, accertava la nullità del contratto intercorso tra le parti per difetto di forma scritta e, esclusa la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 2033 cod. civ., accoglieva, previa revoca del decreto opposto, la domanda ex art. 2041 cod. civ. della convenuta, quantificando l'indennizzo alla stessa dovuto,
sulla base del computo metrico dimesso dalla stessa attrice, in Euro 88.235,423
oltre rivalutazione. Pertanto, condannava al pagamento di Parte_1
Euro 102.970,24 oltre interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla pronuncia al saldo. veniva, infine, condannata al pagamento delle spese Parte_1
del giudizio di opposizione, liquidate in Euro 11.268,00 oltre spese generali ed accessori.
Il primo giudice definiva l'opposizione sulla base dei seguenti rilievi:
i) Le opere di cui aveva chiesto il pagamento erano rappresentate dalla CP_1
posa di micropali entro i marciapiedi 1 e 3 della stazione ferroviaria di Bra e pagina 28 di 58 dallo scavo della fossa dell'ascensore entro il marciapiede 1 della medesima stazione.
ii) Le opere erano state pacificamente eseguite dalla convenuta come da doc. 37
dalla stessa prodotto e doc. 7 prodotto dall'opponente.
iii) Le opere in questione assumevano natura pubblica ed erano riconducibili all'accordo quadro n. 87/06 concluso tra cui avevano CP_38 Parte_1
fatto seguito diversi contratti attuativi tra la stazione appaltante e l'appaltatore tra cui quello n. 1/2017, stipulato in data 7.3.2017, avente ad oggetto, tra l'altro, i lavori di realizzazione di n. 3 ascensori in stazione di Brà (con la peculiarità che nel caso di specie le opere oggetto del subappalto erano state eseguite prima della stipula del contratto tra e R.F.I.). CP_1
iv) Per le opere oggetto di causa non era mai stato stipulato un contratto in forma scritta.
v) Il contratto tra le parti in causa avrebbe dovuto rivestire la forma scritta sia in forza del principio secondo cui al contratto di subappalto si applica la medesima disciplina del contratto base (per il quale quella forma è pacificamente richiesta)
sia in forza di quanto dispone l'art. 118 d.lgs. 163/2006 che sottopone il contratto ad “una messe di condizioni” e prevede diverse disposizioni, volte a presidiare la regolarità dell'opera e salvaguardare l'interesse della P.A., che presuppongono la formalizzazione dell'accordo tra appaltatore e subappaltatore.
vi) Andava, pertanto, escluso il diritto al pagamento di un corrispettivo a titolo contrattuale, e riconosciuto alla convenuta il diritto a ricevere l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. in assenza di divieti di sorta (la giurisprudenza a tal fine citata da per negare il diritto a qualunque somma non era pertinente in Parte_1
pagina 29 di 58 quanto riferita a casi di arricchimento non voluto e non consapevole da parte della P.A. appaltante).
vii) Le ulteriori eccezioni formulate dall'opponente al fine di escludere il diritto alla corresponsione dell'indennizzo erano prive di pregio in quanto l'arricchimento conseguito da non poteva essere qualificato come CP_1
indiretto e, inoltre, tale arricchimento e l'impoverimento del subappaltatore erano stati causati da un unico fatto (il conferimento dell'incarico per la realizzazione delle opere).
viii) La domanda ex art. 2033 c.c. formulata in subordine dall'opposta era infondata in quanto tale istituto presuppone la ripetibilità della prestazione,
consistente in una somma di denaro ovvero cose di genere ovvero una cosa determinata, e non è applicabile alle prestazioni di facere.
ix) aveva quantificato i costi sostenuti da C.F.P. in Euro Parte_1
88.235,42 sulla scorta del computo metrico predisposto dal geom. , che CP_5
aveva fatto proprio.
x) Non poteva, invece, essere valorizzato il doc. 37 della convenuta,
rappresentato dalla contabilità delle opere di posa dei micropali e scavo della fossa, trasmessa a CF in data 27.7.2017 dall'ing. di Tecna per un Tes_1
duplice ordine di considerazioni, vale a dire:
Cont
- “Da un lato, in effetti, non ha in alcun modo contestato la correttezza del
computo metrico del geom. (come essa avrebbe ben potuto fare, CP_5
trattandosi di computo metrico analitico e redatto secondo criteri che
[...]
ha esplicitato in atto di citazione, alla pag. 5), non allegando, né Parte_1
offrendo di provare in giudizio le ragioni per le quali tale computo metrico
pagina 30 di 58 sarebbe scorretto, essendo per contro corretto il computo metrico di cui al
messaggio mail dell'ing. Tes_1
- Dall'altro lato, è dirimente il rilievo che il computo metrico di cui al doc. 37 è
stato redatto dalle parti in uno scenario contrattuale, cioè a dire quando
[...]
Cont e pur ad opere già eseguite, stavano all'evidenza cercando di Parte_1
raggiungere (non senza fatica, per quanto consta) un accordo circa la loro
valorizzazione economica – con l'intento, altrettanto evidente, di trasfondere poi
tale valorizzazione entro un documento contrattuale, che invero non ha mai visto
la luce proprio in ragione dei dissidi insorti tra le parti sui “conti” complessivi
del cantiere”
xi) La domanda di compensazione con il credito vantato per la non esecuzione dei lavori relativamente alla stazione di Bra svolta da andava Parte_1
rigettata in quanto:
- “la prospettazione dell'opponente risulta del tutto implausibile, giacché non è
dato comprendere come sia stato possibile per nella sua Parte_1
veste di subappaltante nell'ambito di un contratto pubblico di appalto (ove tutti i
pagamenti effettuati dall'appaltatore devono trovare riscontro nella contabilità
di cantiere, riverberando essi i propri effetti anche nei confronti della stazione
Cont appaltante), pagare a a quanto pare senza ragione alcuna, l'ingente
somma di circa 123.000 euro, a fronte di un subappalto del valore dichiarato in
contratto pari ad € 745.000,00.”
- “Proprio sulla scorta delle deduzioni di dunque, deve qui Parte_1
concludersi che i pagamenti che essa ha effettuato con riguardo al subappalto
afferente al Contratto applicativo n. 32/2016 sono riferiti ad opere che CF ha
pagina 31 di 58 effettivamente eseguito e che ha pagato avendole rinvenute Parte_1
contabilizzate in SAL che essa ha effettivamente verificato come corretti e
dunque approvato. E deve parimenti concludersi che, nell'ambito di quel
subappalto, l'unica contesa insorta tra e CF attiene alla Parte_1
pretesa esistenza di vizi, la cui lamentata esistenza ha determinato il mancato
pagamento del solo importo di € 29.975,71.”
xii) Non vi era prova che le parti avessero raggiunto un accordo volto a compensare il valore delle lavorazioni effettuate da afferenti ai micropali CP_1
ed allo scavo con il valore delle lavorazioni non effettuate dall'opposta afferenti il marciapiede n. 2 già in quanto non esisteva alcun credito restitutorio dell'opponente per quanto sopra spiegato e in ogni caso poichè il capitolo di prova testimoniale a tal fine formulato dall'opponente era generico e, quindi,
inammissibile e non sussisteva alcun riscontro documentale, esistendo anzi elementi di segno contrario emersi dalla documentazione prodotta in atti, così
indicati a pag. 25 della motivazione: “ (..) dalle risultanze di causa emerge per
contro
: che nel marzo del 2017 e poi nel luglio del 2017 EC ha inoltrato a
CF il computo dei costi, tra l'altro, dei lavori che qui ci occupano – e una
simile trasmissione non avrebbe avuto ragion d'essere, nella vigenza
dell'accordo descritto da (docc. 34, 35 e 37 opposta); che in Parte_1
data 30.08.2017 CF ha inviato a la fattura n. 95/2017 Parte_1
emessa in relazione alle opere che qui ci occupano - e, per quanto consta,
[...]
non ha rifiutato la fattura (doc. 55 opposta); che le parti si sono Parte_1
incontrate per una riunione in data 20.11.2017, appuntando su un “foglio
riepilogativo per chiudere i conti” (così l'ha definito alla Parte_1
pagina 32 di 58 pag. 2 della prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.) cifre afferenti ad una
“proposta finale” e comprensive dell'importo di € 157.869,62 riferito a “pali +
asc” – e, nuovamente, la valorizzazione di tale voce sul foglietto riepilogativo
(doc. 51 opposta) non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere, se essa fosse già
stata compensata, secondo quanto qui allegato dall'opponente.”
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
2.1. L'appaltatore con il primo motivo ha lamentato il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, posto che, sulla base della consolidata giurisprudenza (a partire da Cass. SS.UU. n. 17989/2016) può
affermarsi la competenza del giudice del circondario in cui in cui risiede/ha la sede il creditore solo allorché il titolo determini l'ammontare dell'obbligazione oppure indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine di discrezionalità, ciò che non è nel caso di specie in quanto C.F.P. si è limitata a produrre le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato errata considerazione della genesi del rapporto inerente le opere di cui è lite ed errata applicazione del principio di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., non avendo il Tribunale considerato le repliche svolte sin dalla prima udienza di comparizione, vale a dire che i lavori oggetto della richiesta monitoria erano stati commissionati in ragione del mancato svolgimento da parte di delle opere inerenti il marciapiede 2 della stessa CP_1
stazione dei treni, assumendo la realizzazione dei micropali e lo scavo degli ascensori una funzione compensativa, ciò che era stato confermato dallo stesso pagina 33 di 58 subappaltatore con la lettera di cui al doc. 12 in cui veniva considerato “lo
scorporo da parte vs. delle lavorazioni su M2”
Tali circostanze non sarebbero state contestate nella successiva memoria da controparte che si sarebbe limitata a ritenere che tale eccezione si ponesse all'esterno della causa petendi e del petitum del presente procedimento.
2.3 Con il terzo motivo ha criticato la decisione di liquidare l'indennizzo sul presupposto che al caso di specie non sarebbe applicabile l'art. 2041 cod. civ.
trattandosi di appalto pubblico e non già di appalto privato (ha al riguardo citato
Cass. 713/14, 7752/15, 9402/10 e 7033/05).
Ha, inoltre, criticato il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda per mancanza di un arricchimento diretto cui il primo giudice è pervenuto sull'erroneo presupposto che avrebbe materialmente Parte_1
acquisito le opere senza avere sostenuto i costi relativi alla loro realizzazione.
Invero, secondo quanto evidenziato dall'appellante, il soggetto che ha beneficiato delle opere è R.F.I. e, quindi, la domanda è inammissibile per le ragioni evidenziate dalle SS.UU. con la sentenza n. 24772/2008
2.4 Con il quarto motivo ha lamentato assenza di prova ed errata quantificazione dell'impoverimento asseritamente subito da C.F.P.
Nell'esposizione del motivo l'appellante, oltre a ribadire la non debenza di alcuna somma in ragione dell'accordo compensativo di cui si è detto prima, ha criticato la quantificazione operata dal Tribunale posto che il computo metrico del geom. è stato effettuato sulla base dei prezzi di mercato e, quindi, CP_5
computando anche l'utile d'impresa nella misura del 10% che avrebbe dovuto essere depurato da quanto dovuto al subappaltatore.
pagina 34 di 58 2.5. Con il quinto motivo ha nuovamente affrontato il tema – Parte_1
lamentandosi del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado – della mancata realizzazione dei lavori relativi al marciapiede n.
2 da parte di e del conseguente scomputo delle relative somme oggetto di CP_1
accordo compensativo con la controparte, evidenziando, altresì, che il primo giudice non avrebbe preso in considerazione il doc. 13 dalla stessa prodotto ed allegato al verbale della prima udienza (calcolo eseguito dal proprio consulente di parte del dovuto all'appellata) non contestato da controparte.
Ha, infine, sollecitato l'espletamento della consulenza tecnica richiesta in primo grado, ritenendo illogico che il Tribunale abbia ritenuto necessario che essa appellante dovesse provare la mancata realizzazione dei lavori relativi al marciapiede n. 2 con Sal o contabilità di cantiere.
*****
3. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria e CP_1
proponendo appello incidentale. Ha indicato i motivi d'appello in numero di quattro, ma il primo, intitolato “errata valutazione delle prove, errata applicazione dell'art. 118 D.lgs. 163/2006, errata valutazione delle allegazioni di contiene tre distinte ragioni di critica, sicché i motivi proposti sono, in CP_1
realtà, sei.
3.1 Con il primo motivo il subappaltatore ha censurato l'interpretazione che il
Tribunale ha dato delle difese svolte in primo grado, in quanto non aveva affermato che le opere in questione erano incluse nel subappalto Bra (quello stipulato in data 2.8.2016), ed aveva invece allegato il loro carattere propedeutico rispetto alla realizzazione degli ascensori.
pagina 35 di 58 Ha poi rilevato che le opere in questione, in base all'art.
4. IV comma, del citato contratto di subappalto, autorizzato da RFI, dovevano considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già contrattualizzate (quindi, non necessitanti di ulteriore formalizzazione) ed ha evidenziato che le affermazioni fatte in primo grado
Cont secondo cui “le Opere non hanno alcuna relazione” con il subappalto in
Con corso ed erano state commissionate da in vista delle lavorazioni oggetto del contratto applicativo nr. 1/2017 servivano solo a chiarire al Tribunale che le lavorazioni di cui si discute non rientravano nell'originario e CP_40
che il loro corrispettivo non era incluso in quello ivi pattuito
Ciò premesso, ha lamentato erronea applicazione dell'art. 118 del d.lgs. n.
118/2006 il cui comma 11 stabilisce che per poter configurare un subappalto è
necessario, tra l'altro, che l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il superamento di tale soglia non era stato provato da NC, mentre, invece, risulta documentalmente che i costi sostenuti per macchinari e materiali superano il 50% del corrispettivo richiesto da CF (costi vivi per oltre euro 92.000,00 a fronte di un corrispettivo di euro 157.869,30).
Da tale rilievo discenderebbe la non necessità della forma scritta che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non costituisce principio generale e contrasta con il principio di autonomia tra contratto di appalto e contratto di subappalto sancito dall'art. 105 del d.lgs n. 50/2016.
3.2. Con il secondo motivo ha evidenziato che qualora, come ritenuto dal
Tribunale, i lavori di cui è causa dovessero essere fatti rientrare “nell'orbita del
Co contratto applicativo tra e RFI n. 1/2017 stipulato il 7.3.2017” si dovrebbe pagina 36 di 58 prendere atto che “non esistendo all'epoca della loro realizzazione un contratto
Co di appalto pubblico stipulato tra e RFI ci si trova integralmente nell'ambito
di un appalto privato, indipendentemente dal atto che le Opere siano state ex
post comprese in un successivo appalto pubblico (al quale CF è quindi rimasta
estranea).”
3.3. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell'art. 4, comma IV, del citato contratto di subappalto, violazione dell'art. 1372 c.c. ed errata applicazione dell'art. 118 d.lgs. n. 163/2006 in quanto la clausola contrattuale in questione consentiva l'effettuazione di lavorazioni aggiuntive ove richieste per necessità tecniche ed urgenti. Inoltre, le opere erano state autorizzate e R.F.I. ne era a conoscenza.
Ha poi evidenziato che la sanzione della nullità non si applica allorché si verifichi un mero ampliamento dell'oggetto del contratto in assenza di sostituzione del subappaltatore, citando al riguardo un precedente della Corte
d'Appello di Bari del 2020.
3.4. Con il quarto motivo ha lamentato violazione dell'art. 2033 cod. civ. non essendo giustificato, anche alla luce dell'art. 3 Cost, il differente trattamento che riceve il solvens di una prestazione di dare rispetto al solvens di una prestazione di facere in forza di un contratto nullo giacché il primo può ripetere integralmente la prestazione eseguita, mentre il secondo può ottenere solo un indennizzo limitato alla minor somma tra costi sostenuti ed arricchimento dell'accipiens ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.
pagina 37 di 58 3.5. Con il quinto motivo ha lamentato violazione dell'art. 1398 cod. civ.
chiedendo il risarcimento dei danni per avere confidato senza colpa nella validità
del rapporto contrattuale relativo alle opere.
3.6. Con il sesto motivo ha lamentato l'erronea quantificazione dell'indennizzo,
posto che il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo alla contabilizzazione dei lavori effettuata dal tecnico incaricato da con il doc. 37 dalla Parte_1
stessa dimesso, non risultando, inoltre, vero che il doc. 7 di NC non fosse stato da essa appellante incidentale contestato.
Ha, inoltre, lamentato il rigetto delle istanze di prova testimoniale volte a provare i costi sostenuti di cui ha chiesto l'ammissione ritenendole ammissibili e rilevanti per le ragioni meglio evidenziate alle pagg. 32 e ss. della comparsa di costituzione in appello.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c.
dell'11.09.2025, svoltasi secondo modalità cartolari, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del
6.4.2024 del Consigliere Istruttore.
*****
5.1 Il primo motivo d'appello principale è infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento (cfr. Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del
03/07/2018) in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e
20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di pagina 38 di 58 ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata,
restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore,
con correlata competenza del giudice adito.
Nel caso di specie, ha omesso di contestare la competenza dell'adito CP_1
Tribunale in relazione alla presenza nel circondario di un suo stabilimento o di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, c.p.c.
L'eccezione proposta è, pertanto, inammissibile e possono essere esaminati tutti i motivi d'appello, principale ed incidentale, con i quali le parti hanno contestato la decisione impugnata al fine, da un lato, di vedere affermata l'insussistenza del diritto di a percepire l'indennizzo ovvero di limitare le somme CP_1
riconosciute in suo favore e, dall'altro, di conseguire un importo maggiore di quello liquidato dal Tribunale.
*****
6.1 Va ora esaminato il primo motivo d'appello incidentale.
Pur dovendosi dare atto che il subappaltatore ha sempre sostenuto che le lavorazioni di cui è causa fossero da considerarsi autorizzate da
[...]
ai sensi dell'art. 4, IV capoverso, del contratto n. 32, che Parte_1
consentiva di eseguire opere non previste, [precisando, però, “alle condizioni del
presente atto” e “ al prezzo che dovrà essere preventivamente concordato per
iscritto sulla base di quello già pattuito”], vanno respinte le considerazioni svolte dall'appellante incidentale in ordine all'art. 118 d.lgs. n. 163/2006.
pagina 39 di 58 Come prima ricordato, secondo C.F.P. la documentazione prodotta dimostrerebbe l'insussistenza del requisito dell'incidenza della manodopera e del personale previsto dall'art. 118, comma 10, del Codice degli Appalti applicabile
ratione temporis.
Osserva il Collegio che siffatta doglianza è inammissibile perché riguarda circostanze non allegate in primo grado, anche se in tesi risultanti da documentazione ritualmente prodotta. Invero, il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché
l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale. (cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n. 9211
del 22/03/2022).
Tali allegazioni, comunque, quand'anche esaminabili nel merito e per ipotesi ritenute fondate, non gioverebbero a C.F.P., non avendo l'appellante incidentale considerato che nella contrattualistica pubblica vige il principio generale e di ordine pubblico di immodificabilità del contraente e, quindi, il divieto di cessione del contratto di appalto sotto pena di nullità (cfr. art.118, comma 1, del decreto legislativo 163/2006). Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, può essere effettuato e produrre i relativi effetti giuridici solo nel rispetto delle condizioni di legge e, quindi, solo attraverso un formale subaffidamento previamente richiesto ed autorizzato dall'Amministrazione, ai sensi del richiamato articolo 118 del decreto legislativo pagina 40 di 58 163/2006 (cfr. Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 649 depositata il 18
febbraio 2016).
In buona sostanza, se si ritenessero insussistenti i presupposti del comma 10
dell'art. 118, dovrebbe concludersi che l'affidamento dei lavori è avvenuto in violazione della norma imperativa prevista dal primo comma del medesimo articolo sicché sarebbe comunque esclusa la possibilità di riconoscere al subappaltatore un corrispettivo a titolo contrattuale.
Del tutto inconferente è poi la citazione del d.lgs. n. 50/2016, attuale Codice
degli Appalti, non applicabile ratione temporis ai lavori di cui è lite, mentre le considerazioni in ordine all'insussistenza di un principio generale che impone l'utilizzo della forma scritta per il contratto derivato contrastano con quanto recentemente osservato da Cass. sez. 1, ordinanza n. 7323 del 19/03/2024,
secondo cui nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), deve ritenersi necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto.
6.2 La circostanza – evidenziata con il secondo motivo – che il subappaltatore abbia realizzato le opere prima della stipula del contratto applicativo tra appaltatore e stazione appaltante, avvenuta nel caso di specie il 7.3.2017 (cui avrebbe dovuto seguire – ribadisce il Collegio – la stipula di un contratto scritto pagina 41 di 58 tra appaltatore e subappaltatore) non vale di certo a mutare la natura dell'appalto, che, contrariamente a quanto sostenuto da non diventa un CP_1
appalto privato, ma rimane un appalto pubblico: le opere realizzate riguardano pur sempre un bene pubblico (la stazione dei treni) di proprietà della stazione appaltante. Semmai tale circostanza pone in rilievo un'ulteriore anomalia nell'esecuzione delle opere che verrà approfondita trattando del successivo motivo.
6.3.1 Il terzo motivo di gravame incidentale muove, tra l'altro, dall'assunto che le opere in questione siano riconducibili alla disciplina contenuta nell'art. 4,
comma IV, del citato contratto di subappalto stipulato in data 2.8.2016.
Ritiene sul punto il Collegio di dover effettuare una preliminare osservazione,
che si fonda su una circostanza correttamente evidenziata dal Tribunale – vale a dire che i micropali e la fossa furono realizzati prima della conclusione del contratto n. 1/2017 tra NC e RFI avente ad oggetto gli ascensori ai quali le opere realizzate erano funzionali – che disvela una violazione della normativa in materia di appalti pubblici ancora più significativa di quella inerente il mancato utilizzo della forma scritta accertata con la sentenza impugnata.
Invero, le opere non previste di cui alla citata clausola contrattuale sono quelle accessorie alla realizzazione dei lavori espressamente ivi indicati (semplificando,
i marciapiedi della stazione ferroviaria) tra i quali non figuravano gli ascensori,
che, come detto, furono, invece, oggetto di una successiva contrattualizzazione tra appaltatore e P.A. (formalizzata – si ripete – quando, come rilevato in sentenza, C.F.P. aveva già realizzato i lavori), sicché la negazione di qualunque corrispettivo a titolo contrattuale avrebbe potuto essere affermata già sulla base pagina 42 di 58 della mancanza di un incarico conferito all'appaltatore da parte della Stazione
appaltante allorché il subappaltatore svolse i lavori di cui è causa. Nel caso di specie non è stata, infatti, osservata la seguente fondamentale sequenza procedimentale: stipula di un contratto d'appalto tra stazione appaltante e appaltatore, eventualmente senza indizione di gara nella ricorrenza dei requisiti
(tra cui l'urgenza) di cui all'art. 221 del d.lgs. n. 163/2006; stipula di un contratto di subappalto tra appaltatore e subappaltatore;
esecuzione dei lavori da parte di quest'ultimo.
Ad ogni modo, anche volendo ritenere che i lavori di cui è causa rientrino nell'ambito del citato articolo 4, si deve osservare che la clausola in esame non ha alcuna specifica valenza negoziale, risultando indeterminato l'oggetto del,
futuro ed eventuale, contratto ed essendo, pertanto, necessaria una successiva pattuizione al fine di stabilire prezzi e tipologia di (nuove) opere subaffidate.
6.3.2. La circostanza – messa in rilievo nella seconda parte del medesimo motivo
– che R.F.I. fosse consapevole dell'effettuazione dei lavori di cui è lite da parte dell'appellata pur in assenza di (trasmissione di contratto recante la) forma scritta, lungi dall'escludere la nullità dell'accordo, pone semmai il problema,
estraneo ai motivi di opposizione, della responsabilità della Stazione appaltante,
che ha consentito la realizzazione di opere senza il previo esperimento di tutte le procedure previste dal Codice degli Appalti (nel caso di specie, la stipula del contratto d'appalto tra R.F.I. avvenuta nel 2017, in precedenza ricordata, Pt_5
ha, però, avuto un sostanziale effetto sanante nei confronti dell'appaltatore e può
essere considerata come un'ammissione da parte di R.F.I. dell'utilità delle opere che C.F.P aveva nel frattempo realizzato).
pagina 43 di 58 Il motivo muove poi dal non condivisibile presupposto (peraltro, oggetto di un'isolata pronuncia di merito) che in caso di ampliamento dell'oggetto dell'appalto – immutata rimanendo la figura del subappaltatore – il contratto così
concluso non sarebbe nullo. L'argomentazione è, prima ancora che infondata sul piano giuridico, del tutto illogica, dal momento che, così ragionando, al subappaltatore cui sono stati inizialmente affidati lavori, ad esempio per Euro
10.000,00, potrebbero essere affidati, senza alcuna formalizzazione, lavori per
Euro 100.000,00 (il tutto, seguendo il ragionamento svolto nell'esposizione delle precedenti doglianze, senza neppure dover chiedere l'autorizzazione della P.A.
che, però, una volta terminati i lavori, dovrebbe corrispondere, senza poter nulla eccepire, la somma richiesta dal subappaltatore per il tramite dell'appaltatore).
L'appellante incidentale anche in tal caso trascura che l'oggetto è uno degli elementi fondamentali del contratto e che la modificazione che così si produce non ha di certo carattere accessorio.
6.4 La pretesa di C.F.P. di vedere applicato l'art. 2033 cod. civ. – oggetto di quello che si è qualificato come quarto motivo – è priva di fondamento giacché
la norma in questione richiede la sussistenza di un indebito e, quindi, che sia stato effettuato un pagamento.
Trattasi di scelta legislativa vincolante per l'autorità giudiziaria, tanto più che il subappaltatore non ha formulato questioni di legittimità costituzionale.
Va comunque detto che la lamentata disparità di trattamento tra obbligazioni di
“facere” ed obbligazioni di “dare” non è, quanto meno nel caso di specie,
irragionevole, sicché va esclusa la violazione dell'art. 3 Costituzione
genericamente paventata dall'appaltatrice, dal momento che ad avvantaggiarsi pagina 44 di 58 delle opere eseguite non è stato l'appaltatore, ma la P.A. e in ogni caso l'impossibilità di conseguire il guadagno è dipesa da una negligenza addebitabile anche al subappaltatore che avrebbe dovuto essere a conoscenza della necessità
della stipula in forma scritta del contratto derivato (e prima ancora avrebbe dovuto accertarsi che l'opera principale, vale a dire gli ascensori, fosse stata oggetto di un contratto tra P.A. e Nuove Costruzioni).
6.5. Il quinto motivo d'appello incidentale è infondato, e finanche temerario, in quanto non può di certo dirsi sussistente il presupposto di cui all'art. 1338 cod.
civ., vale a dire avere C.F.P. confidato senza colpa nella validità del contratto.
Invero, come appena ricordato, la violazione dell'art. 118 Codice degli Appalti è
imputabile anche all'appellante incidentale, che avrebbe dovuto pretendere che l'esecuzione dei lavori venisse preceduta da apposita formalizzazione dell'incarico.
Peraltro, si ribadisce che la negligenza del subappaltatore risulta ancora più
marcata laddove si escluda, come anche accertato sia pure incidenter tantum dal
Tribunale, che le opere in questione rientrassero “nell'alveo” del citato articolo 4
del contratto di subappalto del 2.8.2016.
*****
7. Vanno ora, in ordine logico, trattati i motivi d'appello principale
7.1.1 La prima parte del secondo motivo d'appello principale non si confronta con le considerazioni del Tribunale, poc'anzi riportate, secondo cui, in sostanza,
dalla mancata effettuazione delle opere relative al marciapiede 2 non può trarsi la conseguenza che l'importo di Euro 715.024,29 complessivamente corrisposto a
C.F.P. riguardasse opere non eseguite per Euro 123.965,88 (oggetto poi di pagina 45 di 58 compensazione secondo quanto ritenuto dall'appaltatore). Il primo giudice ha correttamente evidenziato la mancata produzione della contabilità completa e la mancanza di adeguate spiegazioni in ordine ai motivi per i quali l'appaltatore avrebbe corrisposto una così elevata somma per opere non realizzate.
7.1.2. Il motivo nella seconda parte è privo di pregio posto che, come emerge proprio dal punto della comparsa di costituzione di citato dalla stessa CP_1
appellante, l'opposta aveva contestato quella circostanza, non essendo necessaria un'ulteriore presa di posizione da parte del subappaltatore, che aveva fornito una ricostruzione dei rapporti con l'appaltatore incompatibile con quella descritta nell'atto di opposizione. Vanno ricordate, in ogni caso, le repliche contenute anche a pagina 12 della comparsa di costituzione e, in risposta alle deduzioni svolte dall'opponente alla prima udienza, quanto dedotto a pagina 6 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. di C.F.P.
7.1.3. Rimangono poi non superate le considerazioni svolte dal primo giudice e riportate al punto xii) della precedente elencazione. E' condivisibile anche il riferimento al c.d. foglio riepilogativo per chiudere i conti fatto dal Tribunale,
pure criticato con l'atto d'appello, in quanto il documento è stato preso in considerazione non già per il suo valore negoziale bensì in quanto prova di una trattativa sul compenso da corrispondere a se le Parte_6
parti si fossero accordate per compensare il credito del subappaltatore per le lavorazioni svolte con quello restitutorio dell'appaltatore (risulta, quindi,
irrilevante la circostanza, evidenziata dell'appellante principale, che tale foglio è
“privo di qualsiasi elemento indicativo della provenienza, di data certa e di
qualsivoglia sottoscrizione e paternità”).
pagina 46 di 58 6.2. Le considerazioni oggetto del terzo motivo d'appello principale sono erronee sotto diversi profili.
Innanzitutto la giurisprudenza citata dall'appaltatore è inconferente rispetto al caso di specie, Invero:
- Cass. n. 714/2014 non si è pronunciata sul motivo di ricorso che riguardava il mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dell'indennizzo per motivi processuali (così in motivazione: “quanto alla domanda di ingiustificato
arricchimento è mancata l'esposizione precisa: delle conclusioni rassegnate in
primo grado;
del locus processuale e del contenuto delle difese avversarie ove si
sarebbe inverata l'accettazione del contraddittorio;
delle motivazioni addotte dal
Tribunale per respingere tale domanda;
dei motivi di appello sul punto: solo
attraverso l'esame diretto di tali contenuti processuali sarebbe stato possibile
scrutinare se vi fosse effettivamente stata la pretermissione di una domanda
effettivamente proposta e sulla quale vi fosse stata l'accettazione del
contraddittorio (circostanza questa che la ricorrente, riportando le conclusioni
di primo grado, recisamente nega: v fol. 4 del controricorso al ricorso
incidentale) e se soprattutto detta domanda fosse stata fondata sugli stessi
elementi di fatto posti a sostegno della domanda di adempimento (circostanza
quest'ultima che condiziona la possibilità di proporre la richiesta di ristoro
dell'ingiustificato arricchimento di controparte in appello, quale eccezione al
divieto di introdurre dei nova nel giudizio di gravame:)
- Cass n. 7752 del 16/04/2015 non si è occupata dall'azione ex art. 2041 cod.
civ., affermando, peraltro, nel caso sottoposto al suo esame il principio, relativo a controversia per il pagamento del corrispettivo contrattuale, che “l''art. 21
pagina 47 di 58 della legge 13 settembre 1982, n. 646, che vieta all'appaltatore di opere
pubbliche di concederle in subappalto senza l'autorizzazione dell'autorità
competente, si riferisce esclusivamente ai subappalti di opere o servizi, non ad
ogni contratto genericamente derivato, sebbene concernente prestazioni
strumentali o accessori all'opera o al servizio cui l'appaltatore si è obbligato in
proprio nei confronti del committente, atteso che una diversa interpretazione
limiterebbe eccessivamente ed ingiustificatamente l'ambito applicativo del
subappalto in contrasto con la normativa comunitaria che lo ritiene strumento
idoneo a favorire la concorrenza.
- Cass. n. 9042/2010 si è occupata di un ricorso proposto nei confronti della
Stazione Appaltante, osservando, peraltro, che “L'azione di indebito
arricchimento nei confronti della P.A. differisce da quella ordinaria, in quanto
presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una
prestazione vantaggiosa per l'Amministrazione stessa, ma anche il
riconoscimento, da parte di questa, dell'utilità dell'opera o della prestazione.
Tale riconoscimento, che sostituisce il requisito dell'arricchimento previsto
dall'art. 2041 cod. civ., nei rapporti tra privati, può avvenire in maniera
esplicita, cioè con un atto formale, oppure può' risultare in modo implicito da
atti o comportamenti della P.A. dai quali si desuma inequivocabilmente un
effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione
promanante da organi rappresentativi della amministrazione interessata (Cass.
14 ottobre 2008 n. 25156).
- Cass. n. 7033/2005 afferisce ad un'azione di nullità per ingratitudine della donazione e, quindi, a tematiche estranee a quelle oggetto dell'appello.
pagina 48 di 58 Vanno poi respinti i rilievi in ordine all'arricchimento solo indiretto dell'appaltatore che si sarebbe prodotto nel caso di specie: l'arricchimento, nei rapporti tra appaltatore/subappaltatore, non consiste certo nel conseguimento della proprietà delle opere, invece acquisite dalla Stazione Appaltante, ma nel compenso che R.F.I. ha pacificamente corrisposto a Costruzioni (anche) Pt_1
per la realizzazione delle opere di cui è causa.
Il motivo da ultimo contiene approfondimenti poco pertinenti al caso di specie in quanto riferiti a controversie nei confronti della P.A.
7.3.1 La prima parte del quarto motivo d'appello principale pone la questione del pagamento dei lavori relativi al marciapiede n. 2, non eseguiti da , sulla CP_1
quale si è già detto in precedenza.
La seconda parte del motivo, inerente l'asserita errata lettura che il Tribunale
avrebbe compiuto del doc. 7, va trattata congiuntamente al sesto motivo d'appello incidentale di cui si dirà più avanti.
7.3.2. L'appaltatore con il quinto motivo, oltre a ribadire – erroneamente per quanto sopra detto e per quanto argomentato dal Tribunale - che il doc. 12
fornirebbe la prova, oltre che della mancata esecuzione delle opere relative al marciapiede 2, della necessità di scorporale dal corrispettivo di Euro 715.024,20,
ha richiamato il doc. 13 dalla stessa prodotto, pretendendo di trarne la prova dell'esistenza di uno credito (restitutorio) da compensare con quello spettante a
C.F.R.
Anche tale doglianza è priva di fondamento in quanto il documento è costituito da una suddivisione del valore delle opere eseguite da subappaltatore elaborata dal consulente di parte di che per motivi non spiegati, ritiene Parte_1
pagina 49 di 58 di avere fornito la prova dei propri assunti per il semplice fatto che “Nel
prospetto è indicata in modo preciso la somma di € 123.965,88 quale
componente del quid contrattuale relativo al contratto di subappalto”.
Prive di pregio sono le osservazioni, contenute nella parte finale del motivo, in ordine alla mancata contestazione del documento da parte di sia perché le CP_1
difese di quest'ultima sono radicalmente incompatibili con siffatta ricostruzione dei fatti (si richiama quanto sopra detto) sia perché il documento non ha un contenuto specifico e in ogni caso il principio di non contestazione riguarda le sole allegazioni contenute negli scritti difensivi e non già i documenti.
*****
8. Va a questo punto trattata la doglianza inerente l'errata quantificazione dell'indennizzo oggetto del sesto motivo d'appello incidentale.
Il documento prodotto dal subappaltatore sub 37 del suo fascicolo è di provenienza TECMA, società incaricata da Nuove Costruzioni della progettazione e della direzione dei lavori di cui è causa.
Il conferimento dell'incarico a TECMA da parte dell'appaltatrice non è
contestato e comunque risulta da diversa documentazione prodotta in primo grado da C.F.P., in particolare dai seguenti documenti:
- doc. 20 mail con cui l'arch. trasmise al subappaltatore lo Testimone_14
“schema micropali Bra”
- doc 21 mail con cui l'ing. chiese a Testimone_1 Parte_7
relativamente all'esecuzione dei micropali:
pagina 50 di 58 - doc 22 mail dell'ing. che trasmise al subappaltatore l'elaborato grafico Tes_1
con la posizione dei micropali del marciapiede 1 di Bra per l'esecuzione dei lavori;
- doc 24 mail con cui in data 7.11.2016 l'ing. di CP_2 [...]
inoltrò a una mail dell'ing. relativa Parte_1 CP_1 Controparte_10
ad alcune opere provvisionali relative al marciapiede n. 3 di Bra ove avrebbero dovuto essere posati i micropali dalla società Terra s.r.l. (anch'essa incaricata dall'appaltatore).
Il documento in questione rappresenta la contabilità lavori trasmessa in data
24.7.2017 dall'ing. di TECMA. Pertanto, risale ad un periodo nel quale Tes_1
le opere erano state portate a termine da
[...]
nella comparsa conclusionale del presente grado di giudizio Controparte_41
ha escluso che tale documento possa essere preso in considerazione in quanto:
a) proviene dall'ing. non in grado di impegnarla negozialmente;
Tes_1
b) concerne la realizzazione degli ascensori sia sul marciapiede 1 che sul marciapiede 3, mentre la fattura azionata riguarda lavori di realizzazione fossa ascensori e micropali sottopasso stazione Bra;
c) risale ad un'epoca in cui le parti provavano a definire in modo amichevole i loro complessi rapporti riguardanti tutte le stazioni dei treni nelle quali CP_1
aveva lavorato (quindi, sembra di capire che l'appellante principale lo ritenga equivalente ad una proposta transattiva).
L'obiezione sub a) è priva di rilievo giacché non si sta discutendo di un corrispettivo richiesto a titolo contrattuale, risultando rilevante solo che il citato professionista fosse stato incaricato dall'appaltatore di seguire i lavori, sicché le pagina 51 di 58 indicazioni dell'ing. assumono rilievo sul piano probatorio, vale a dire ai Tes_1
fini dell'accertamento delle opere eseguite e dei costi effettivamente sostenuti dal subappaltatore.
Per quanto riguarda l'obiezione sub b), la riproduzione della pagina 2 del citato documento consente di fugare ogni incertezza sull'effettivo oggetto delle contabilizzazioni:
Il citato documento, infatti, contiene proprio la descrizione dei lavori di cui è
causa. Dall'analisi del predetto emerge che i titoli “REALIZZAZIONE
ASCENSORE MARCIAPIEDE 1” e “REALIZZAZIONE ASCENSORE
MARCIAPIEDE 3” non si riferiscono alla costruzione degli elevatori, ma alle opere propedeutiche all'installazione di ciascuno di essi dettagliatamente indicate. In buona sostanza, il tecnico ha indicato i costi delle opere che avevano a che fare con l'ascensore costruito sul marciapiede n. 1 ed i costi delle opere che pagina 52 di 58 avevano a che fare con quello costruito sul marciapiede n. 3 della stazione di
Bra.
L'obiezione sub c) è priva di rilievo in quanto il documento, come è reso evidente dalla mail accompagnatoria, non è stato trasmesso a scopo transattivo,
volendo TECMA solo indicare le opere realizzate ed il corrispettivo che poteva essere riconosciuto al subappaltatore. Quanto appena detto vale anche a superare le considerazioni del Tribunale in ordine allo “scenario” nel quale esso si inscriverebbe. Si osserva, peraltro, che la valorizzazione in funzione transattiva della mail che sembra voler effettuare è poco coerente con Parte_1
l'argomentazione secondo cui l'ing. non aveva poteri di rappresentanza Tes_1
negoziale dell'appaltatore giacché, esclusi siffatti poteri, si deve a maggior ragione concludere che il professionista non avrebbe potuto proporre un componimento bonario della lite per conto di NC e che, quindi, l'invio della contabilità è stato fatto all'unico scopo di certificare i costi effettivamente sostenuti dal subappaltatore (oltre all'utile che quel professionista riteneva fosse da riconoscere a C.F.P.).
Il rilievo subito dopo effettuato dall'appellante principale nella medesima memoria (vale a dire “Non risulta che quest'ultima – cioè la P.A. - abbia
accettato l'opera e ne abbia riconosciuto l'utilità, essendosi essa limitata ad
adempiere per le opere contrattualizzate.”) è infondato in quanto è pacifica la realizzazione – da parte di un'altra impresa – ed il successivo utilizzo da parte della P.A. degli ascensori la cui installazione richiedeva la realizzazione delle opere di cui si sta discutendo (si richiama poi quanto sopra detto in ordine alla sostanziale accettazione ex post delle opere che, ad avviso del Collegio, si è
pagina 53 di 58 avuta con la stipula del contratto applicativo n. 1/2017 del 7.3.2017 tra R.F.I. e
. In ogni caso, per il principio di vicinanza della prova, Parte_1
sarebbe stato onere, non assolto, di documentare Parte_1
contestazioni della Stazione Appaltante (nella fase di collaudo) circa eventuali vizi che avessero compromesso l'utilità delle opere e imposto, in tale ipotesi, il rifacimento delle medesime lavorazioni.
Il documento n 37 del fascicolo di contiene dettagliate indicazioni sia in CP_1
ordine ai costi sostenuti da quest'ultima sia in ordine all'utile da riconoscere al subappaltatore, pari al 30% dei costi (si ricorda che quella poc'anzi riprodotta è
solo la pagina due del documento, che nelle successive tre pagine contiene l'analisi specifica dei costi delle singole lavorazioni).
Posto che l'appellante principale non ha svolto alcuna critica sul piano tecnico alle quantificazioni in esso contenute, i costi sostenuti da C.F.P. (e, quindi,
l'impoverimento rilevante per la domanda ex art. 2041 c.c.) possono, in accoglimento del motivo, essere stimati nell'importo capitale, ivi indicato, di
Euro 111.999,54, mentre rispetto a tale documento risulta recessiva la stima sub doc. 7 effettuata dal tecnico incaricato dall'opponente a causa già avviata (tale computo metrico risale, infatti, al 28.6.2018 allorché il decreto ingiuntivo era già
Con stato notificato a . In ogni caso, le stime del doc. 37 risultano più realistiche di quelle del doc. 7 anche considerando che la sola fornitura di micropali e la realizzazione della strada di accesso per i medesimi sono costate - come risulta dalle fatture delle ditte RA e AM che hanno realizzato quelle opere dimesse dall'opposta - rispettivamente Euro 61.683,63 ed Euro 10.000,00, sicché
è confermato che le quantificazioni operate con il doc. 37 rappresentano un pagina 54 di 58 calcolo “al ribasso” effettuato, nella pendenza del contenzioso giudiziario, per contenere le pretese del subappaltatore.
Per quanto sin qui detto non occorre pronunciarsi sui rilievi, oggetto del quarto motivo d'appello principale, circa l'inclusione dell'utile nella quantificazione operata nel doc. 7.
8. Le istanze istruttorie delle parti riproposte in appello vanno rigettate.
Le prove testimoniali dedotte dal subappaltatore sono superflue atteso l'accoglimento del sesto motivo d'appello incidentale e comunque in quanto non dimostrerebbero esborsi maggiori di quelli poc'anzi accertati.
Le prove testimoniali dedotte dall'appaltatore non vanno ammesse in quanto il capitolo 1 è negativo/generico e comunque riguarda circostanze da provarsi in altro modo (vale a dire dimostrando la realizzazione delle opere da parte di un altro soggetto), il capitolo 2 è irrilevante in quanto riguarda la proposta di compensazione da parte di (e, quindi, non anche la sua Parte_1
accettazione da parte di , ferma l'assenza di riferimenti spazio/temporali CP_1
già evidenziata dal Tribunale, ed il capitolo 3 riguarda la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale. Infine, il capitolo 4 è generico nella parte in cui fa riferimento ai “prezzi contrattuali di mercato” (espressione quest'ultima in sé
contraddittoria posto che i prezzi sono o quelli specificamente pattuiti tra le parti oppure quelli di mercato). Inoltre, tale capitolo è valutativo allorché chiede al teste di confermare che l'applicazione dei citati prezzi “conduce” alla cifra di
Euro 88.235,42.
La richiesta di C.T.U. dell'appellante principale va respinta, non avendo
[...]
formulato specifiche critiche in ordine all'erroneità delle stime Parte_1
pagina 55 di 58 contenute nel citato doc. 37, maggiormente attendibile per quanto poc'anzi evidenziato, sicché la richiesta consulenza risulta esplorativa.
9. Gli accessori dell'indennizzo dovuto a C.F.P. vanno determinati secondo quanto indicato ex plurimis da Cass. sez. 1, ordinanza n. 28930 del 05/10/2022:
“L'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla
stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia
ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino
alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di
uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo
conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce
interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito
dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati
nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e
decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati
esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento.”
Il dies a quo è il 24.07.2017, che è la data della citata mail di cui al doc. 37
riepilogativa dei costi sostenuti da e, quindi, il momento nel quale si era CP_1
senz'altro realizzato l'impoverimento del subappaltatore.
Sulla somma così determinata spettano, a partire dalla presente pronuncia,
interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. (non già quelli ex art. 1284, comma 4,
c.c. richiesti dall'appellante incidentale giacché l'obbligazione diviene di valuta solo con la sentenza che liquida l'indennizzo).
*****
pagina 56 di 58 10.1 In conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di C.F.P. vanno liquidate sostanzialmente secondo i parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00,
esclusa la fase istruttoria in appello, e compensate di un terzo in ragione dell'importo concretamente riconosciuto all'appellante incidentale in rapporto a quello oggetto della domanda monitoria.
Quanto alle spese del primo grado, rimane ferma la liquidazione operata dal
Tribunale atteso l'esito favorevole dell'appello per C.F.P. e l'assenza di impugnazione specifica da parte dell'appaltatore delle statuizioni ex artt. 91 e ss.
c.p.c. (invero, applicando il sopraddetto criterio al subappaltatore dovrebbero essere riconosciuti, per compenso, i due terzi di Euro 14.103,00).
Per quanto riguarda il giudizio di appello, le spese vengono liquidate per compenso nell'intero in misura pari ad Euro 10.050,00 e, quindi, la quota parte non compensata viene liquidata in Euro 6.700,00, cui si aggiungono gli esborsi sostenuti con l'iscrizione a ruolo della causa, spese generali ed accessori di legge.
10.2. Stante il rigetto dell'appello principale va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
nei confronti di e sull'appello incidentale da Parte_1 CP_1
pagina 57 di 58 quest'ultima proposto avverso la sentenza n. 1885/2023 del Tribunale di Vicenza
del 9.10.2023, rigetta il primo, accoglie il secondo per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna a corrispondere a la maggiore Parte_1 CP_1
somma di Euro 111.999,54 oltre a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT e ad interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata dal 24.07.2017 alla presente pronuncia e, quanto al periodo successivo, interessi ex art. 1284,
comma 1, c.c. sulla complessiva somma così determinata sino al saldo;
- condanna l'appellante a rifondere le spese di nella seguente misura: CP_1
per il primo grado Euro 11.268,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
per il grado d'appello Euro 6.700,00 per compenso ed Euro 1.138,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 14 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
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