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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/09/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1596/2023 R.G.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1596/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile di struttura sanitaria e domanda di manleva, vertente tra:
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, residente in [...], elettivamente
[...] domiciliata in Roma, via di Vigna Fabbri n. 5, presso lo studio professionale dell'avv.
Pasquale Fabiano che la rappresenta ed assiste, in virtù di procura rilasciata ex art. 83, comma III, c.p.c. su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in riassunzione, con indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_1 attrice in riassunzione – appellata/appellante incidentale e
1 , codice fiscale , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario straordinario e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio legale aziendale, sito in alla via Mario Nicoletta - Il Granaio -, CP_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal dirigente avv. Giulia
Ferrante e dal dirigente avvocato Giuseppe Lammirato, in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e redatta su foglio separato, con indirizzi di posta elettronica certificata: – Email_2
Email_3 convenuta in riassunzione – appellante nonché
con sede legale e direzione in Bologna, via Stalingrado Controparte_2
n. 45 (codice fiscale e partita I.v.a. , in persona del suo procuratore, dott. P.IVA_2
, munito dei poteri di rappresentanza legale, in forza di procura Controparte_3 speciale del 17.2.2023, autenticata da notaio di Bologna al n. 7226 di Persona_1 rep./racc., rappresentata e difesa dal prof. avv. Claudio Russo ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Tommaso Gulli n. 19, presso lo studio professionale dell'avv. Dario Fabiano, come da procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta, con indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_4 convenuta in riassunzione – appellata
Conclusioni:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in funzione di Parte_1
Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: 1. – confermare e dichiarare il diritto spettante in capo alla sig.ra al risarcimento del danno patrimoniale, così come indicato Parte_1 nel principio dettato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1773/2023 del
11/5/2023; 2. – liquidare a tale titolo la complessiva somma di € 625.725,00, calcolata applicando il criterio del triplo della pensione sociale, o quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
3. – per l'effetto condannare la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa la Controparte_1 in persona del suo Presidente legale rappresentante p.t., Controparte_2
2 e/o comunque in solido tra loro, al pagamento della somma di € 625.725,00 o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia. 4. – in subordine, qualora la Corte ritenesse di applicare il criterio del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle colf, liquidare a tale titolo la complessiva somma di € 467.050,67, o quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia 5. – per l'effetto condannare la
in persona del suo legale rappresentante p.t., e Controparte_1 per essa la in persona del suo Presidente legale Controparte_2 rappresentante p.t., e/o comunque in solido tra loro, al pagamento della somma di €
467.050,67, o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente da riconoscersi in favore del procuratore antistatario.”
Per l' : “
1. rigettare l'azione proposta;
2. in Controparte_1 subordine si chiede di limitare il riconoscimento del danno tenuto conto dei parametri stabiliti dalla sentenza di rinvio ed in caso di condanna si chiede che venga disposta la condanna della a tenere indenne l' Controparte_4 [...] dagli effetti dell'eventuale condanna e/o comunque di Controparte_1 condannare la a corrispondere alla stessa le somme che questa Controparte_4 sarà tenuta a pagare per come statuito dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 850/2020 resa tra le stesse parti.
3. condannare gli attori in riassunzione al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per “Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, disattesa Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Sig.ra a svolgere qualsiasi domanda nei confronti della Parte_1 concludente, con la quale non ha alcun dialogo processuale o sostanziale;
b) in ogni caso, respingere o contenere la pretesa di quest'ultima, procedendo al calcolo della perdita di capacità lavorativa in via equitativa, operando gli abbattimenti proposti e facendo uso corretto delle tabelle milanesi avendo riguardo alle lesioni realmente accertate dal CTU di primo grado nella misura del 70%; c) con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Svolgimento del processo
3
1. Il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di OT
e , agendo in proprio e nella qualità di genitori e legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti dei figli minori e hanno convenuto il Persona_2 Persona_3
, l' ed il dott. Controparte_5 Controparte_6 [...]
davanti al Tribunale di OT , chiedendo la condanna dei convenuti al Parte_3 risarcimento dei danni fisici e morali, diretti e riflessi, subiti dagli attori in conseguenza di una caduta della su una strada comunale e di successive cure inadeguate dal Pt_1 parte del dott. , medico in servizio presso l' Parte_3 Controparte_1
[...]
In particolare, gli attori hanno esposto che: a) il 10.1.2001, verso le ore 9:00, Pt_1
, mentre percorreva a piedi la via Lenin, nel Comune di Verzino, era caduta a
[...] causa delle imperfezioni del manto stradale, cosicché, avendo riportato lesioni agli arti superiori ed inferiori (in particolare, al ginocchio destro), era stata ricoverata presso l'ospedale “San Giovanni di Dio” di e sottoposta ad intervento chirurgico;
b) CP_1 tuttavia, all'esito dell'intervento, la paziente era stata colpita da una ischemia acuta all'arto inferiore che aveva determinato il suo trasferimento presso un centro specializzato in chirurgia vascolare, dove, il 12.1.2001, falliti i tentativi di rivascolarizzazione dell'arto, era stata sottoposta, in via di urgenza, ad intervento di amputazione dell'arto inferiore destro;
c) di tali eventi erano responsabili sia il
[...]
, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., sia il medico (che aveva praticato una CP_5 tecnica operatoria del tutto inadeguata), sia la struttura sanitaria crotonese.
Si è costituito nel giudizio il medico, , contestando, con articolata Parte_3 difesa, le pretese avanzate nei suoi confronti e chiedendo di essere tenuto indenne ‒ per il caso di condanna ‒ dalla con cui aveva stipulato una polizza. Controparte_7
Autorizzata la chiamata in causa della suddetta compagnia di assicurazioni, si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle domande degli attori.
Si è costituita in giudizio, anche, l' di sostenendo Controparte_6 CP_1 che le prestazioni effettuate dai sanitari in servizio presso l'ente medesimo erano state adeguate, anche nella tempistica, cosicché ha chiesto il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti e, per il caso di loro accoglimento, di essere tenuta indenne da CP_2
con cui aveva stipulato apposito contratto.
[...]
4 Quindi, chiamata in manleva dall' CP_2 Controparte_1
si è costituita in giudizio, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa,
[...] sul presupposto che la denuncia del sinistro e la richiesta di risarcimento erano state presentate, per la prima volta, nel luglio del 2002, laddove la copertura assicurativa valeva per il periodo 1°.1.2001-1°.
7.2001. Ha contestato la fondatezza delle domande attoree e chiesto, per il caso di accertata responsabilità della sua assicurata, che la condanna fosse limitata alla corrispondente quota di responsabilità, tenendo conto del rischio coperto dalla polizza stipulata dal medico convenuto, ai sensi dell'art. 1910 c.c.
Il si è costituito in giudizio, negando la sua responsabilità e Controparte_5 contestando il quantum delle pretese risarcitorie.
Nel corso del giudizio, si è costituita, in luogo di la Controparte_2 [...]
Controparte_8
All'esito della complessa istruttoria, consistita nella produzione documentale, nell'escussione dei testimoni e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Tribunale di OT, con la sentenza n. 672/2008, depositata in cancelleria il 29.9.2008, ha così deciso: a) ha condannato il , la Controparte_5
e a corrispondere, in solido Controparte_6 Parte_3 tra loro ed a titolo di risarcimento del danno, a la somma di euro Parte_1
830.121,08, oltre interessi;
b) ha condannato i convenuti a corrispondere a , Parte_2
e la somma di euro 69.136,94, per ciascuno, oltre Persona_3 Persona_2 interessi;
c) ha accertato una responsabilità paritaria nella causazione degli eventi in capo, da un lato, al (per il 50%) e, dall'altro lato, alla Controparte_5 [...]
e al dott. (per il 50%); d) ha condannato la Controparte_6 Parte_3 [...]
a tenere indenne il delle somme da questo dovute agli Controparte_7 Parte_3 attori;
e) ha rigettato la domanda di garanzia formulata dalla Controparte_6 nei confronti della f) ha regolato le spese di giudizio
[...] Controparte_8 secondo il principio della soccombenza, salvo compensare quelle tra l' Controparte_1
e Controparte_2
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che: a) Sussisteva la responsabilità del CP_5 convenuto, in ragione delle condizioni della strada, caratterizzate dalla presenza di buche ed avvallamenti non visibili, coperte di acqua e tali da costituire una insidia non prevedibile;
b) sussisteva altresì la responsabilità del dott. e della struttura Parte_3 sanitaria di cui era dipendente, in quanto la parziale amputazione dell'arto inferiore subita
5 dalla capalbo era conseguenza di un inadeguato intervento chirurgico del suddetto medico;
c) sussisteva una responsabilità solidale dei suddetti contenuti, stante la concorrenza delle cause suddette nella produzione dell'evento dannoso;
d) sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata, la capalbo aveva subito una invalidità permanente del 70%, da attribuirsi per il 35% alla caduta (in relazione ai danni che essa avrebbe comunque comportato) e per il restante 35%, impari misura tra loro, al dott.
ed all' ; e) il risarcimento del danno Parte_3 Controparte_6 non patrimoniale poteva essere liquidato secondo le c.d. tabelle del Tribunale di Roma, mentre il danno morale era stimabile in metà di quello biologico;
f) al contrario, la non aveva provato ripercussioni negative sulla sua attività lavorativa, ma Pt_1 soltanto spese mediche per euro 477,70; g) spettava agli stretti congiunti della il Pt_1 risarcimento del danno morale, liquidato in 1/4 di quello riconosciuto alla diretta danneggiata;
h) doveva essere accolta la domanda di manleva del e, Controparte_9 invece, rigettata quella del' nei confronti di Controparte_10 [...]
non essendo operativa la polizza, in virtù di apposita clausola, che Controparte_2 escludeva la copertura in caso di richiesta di indennizzo era stata presentata oltre il periodo di efficacia della polizza stessa;
i) le spese di lite seguivano la soccombenza, salvo che nei rapporti processuali tra l' e Controparte_10 [...]
sussistendo giusti motivazione per compensarle. Controparte_2
2. Il giudizio di appello. La sentenza non definitiva e quella definitiva della Corte di
Appello
Avverso la sentenza del Tribunale di OT, hanno proposto appello, in via principale,
l' (subentrata all' ) ed il Controparte_1 CP_11 CP_5
ed i due procedimenti, iscritti, rispettivamente, al n. 1455/2008 e al n. 1588/2008
[...]
r.g.a.c., sono stati riuniti.
L , con un unico motivo, ha eccepito la nullità della Controparte_1 clausola che limitava la copertura assicurativa, assumendone il carattere vessatorio e il difetto di specifica sottoscrizione e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento della domanda di manleva.
La (subentrata a , nel costituirsi in Controparte_8 Controparte_2 giudizio, ha ribadito l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa in relazione al
6 sinistro e, per il caso di ritenuta esistenza della copertura, ha invocato l'applicazione dell'art. 1910 c.c. e, quindi, il contenimento della propria obbligazione per effetto della concomitante polizza assicurativa stipulata dal medico con la Controparte_7
si è costituito nel giudizio di appello, proponendo appello incidentale Parte_3
e censurando l'affermazione del Tribunale di una sua responsabilità e, quindi, la sua condanna al risarcimento del danno.
Anche la si è costituita ed ha proposto appello incidentale Controparte_7 sulla base di un motivo sostanzialmente analogo a quello articolato dal . Parte_3
Il si è costituito, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, Controparte_5 venissero rigettate le domande proposte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nei suoi confronti o, in via subordinata, che le colpe dei convenuti in primo grado fossero graduate.
Come già detto, il ha impugnato la sentenza di primo grado con Controparte_5 autonomo appello, censurando la condanna di risarcimento del danno ne suoi confronti e negando, segnatamente, i presupposti di una sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
o dell'art. 2051 c.c.
La costituitasi nel giudizio di appello promosso dal Controparte_8 CP_5
, ha chiesto il rigetto di tale appello.
[...]
Si è costituita anche la proponendo appello incidentale, nei Controparte_7 termini già esposti.
, , e hanno resistito agli Parte_1 Parte_2 Persona_2 Persona_3 appelli proposti in via principale e, a loro volta, hanno proposto appello in via incidentale avverso la sentenza del Tribunale, chiedendo che la responsabilità del fosse CP_5 dichiarata, oltre che ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. e che i convenuti di primo grado fossero condannati, in solido o ciascuno per quanto di spettanza, al risarcimento del danno patrimoniale, indicativamente quantificato in euro
180.759,91, consistito nella componente delle perdite economiche subite (spese per viaggi e soggiorni connessi alle necessità di visite specialistiche e spese mediche in genere) e del lucro cessante, conseguente all'impossibilità di reperire una occupazione lavorativa.
Nel corso del giudizio di appello, è stata disposta ed eseguita una nuova consulenza tecnica d'ufficio medico – legale.
7 All'udienza del 19.12.2017 i difensori del e della Parte_3 Controparte_7
(oggi, hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la Controparte_12 materia del contendere nei rapporti tra le parti da loro assistite e gli attori di primo grado, sul presupposto dell'intervenuta transazione tra le parti stesse.
Con sentenza non definitiva dell'8.1.2019, pubblicata in data 11.6.2019, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha così deciso: 1) ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra , , Parte_1 Parte_2 Per_2
, e la (già
[...] Persona_3 Parte_3 Controparte_12
; 2) ha rigettato le domande proposte da , Controparte_7 Parte_1
, e contro il;
3) ha Parte_2 Persona_2 Persona_3 Controparte_5 condannato la a corrispondere a Controparte_1 Parte_2 le somme di euro 175,57 e di euro 43,90, oltre rivalutazione monetaria, a decorrere, rispettivamente, dalle date 22.2.2001 e 3.5.2001, oltre interessi al tasso legale sugli importi via via rivalutati anno per anno;
4) ha rigettato l'appello incidentale proposto da
, , e , salvo che per quanto Parte_1 Parte_2 Persona_2 Persona_3 stabilito al capo n. 3 della sentenza;
5) ha disposto la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza (per l'esame delle censure dell' Controparte_1 alla pronuncia di rigetto della domanda di manleva).
In sintesi, la Corte di Appello ha ritenuto che: a) a seguito di apposito contratto di transazione, era cessata la materia del contendere nei rapporti processuali tra Pt_1
, , , e la
[...] Parte_2 Persona_2 Persona_3 Parte_3
(già , con conseguente venir Controparte_12 Controparte_7 meno delle ragioni dell'appello incidentale proposto da quest'ultima compagnia di assicurazioni e riduzione del residuo debito nei confronti degli altri obbligati in solido;
b) doveva essere accolto l'appello proposto dal e, quindi, in riforma Controparte_5 della sentenza impugnata, dovevano essere rigettate le domande proposte da Pt_1
, , e contro il suddetto
[...] Parte_2 Persona_2 Persona_3 CP_5 poiché la caduta della , da cui aveva avuto origine la vicenda processuale, era Pt_1 stata causata, esclusivamente, dal suo comportamento imprudente, cosicché dovevano escludersi i presupposti della responsabilità sia ex art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051
c.c.; c) era fondato l'appello incidentale proposto da , in relazione alle Parte_2 spese di euro 175,57 e di euro 43,90, oltre rivalutazione monetaria, per viaggi e spese mediche;
d) al contrario, a giudizio della Corte di Appello, non era fondato l'appello
8 incidentale proposto da , nella parte in cui lamentava un danno Parte_1 patrimoniale per procurata incapacità lavorativa, essendo corretta, in mancanza di prova di un'attività lavorativa al momento del sinistro, la valutazione del Tribunale sul punto e non avendo la allegato e dimostrato, sin dall'atto con cui aveva intrapreso la Pt_1 causa di primo grado, gli elementi, specifici, concreti e suscettibili di verificazione, idonei a provare l'effettiva e non astratta perdita della chances di reperire un'occupazione lavorativa, ma avendo soltanto allegato l'età, elemento di per sé insufficiente a fare presumere che la vittima avrebbe trovato un'occupazione lavorativa ed eventualmente di quale tipo.
Rimessa la causa sul ruolo, il giudizio di appello è proseguito per l'esame delle censure alla sentenza impugnata dell' , in relazione alla pronuncia di Controparte_1 rigetto della domanda di manleva nei confronti di (poi Controparte_8 [...]
. Controparte_2
Con sentenza definitiva n. 850 del 21.1.2020, pubblicata il 16.6.2020, la Corte di
Appello, in ulteriore parziale riforma della sentenza impugnata, ha così deciso: 1) ha condannato (già a Controparte_12 Controparte_8 corrispondere alla le somme che questa era Controparte_1 tenuta a pagare a , , e per Parte_1 Parte_2 Persona_2 Persona_3 effetto della sentenza di primo grado impugnata e per effetto della sentenza non definitiva emessa nel giudizio di appello;
2) ha compensato le spese nell'ambito dei rapporti tra tutte le parti;
3) ha posto definitivamente a carico di e Parte_3 della (già le spese della Controparte_12 Controparte_7 consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello.
In estrema sintesi, la Corte di Appello: 1) ha dichiarato la nullità della clausola “claims made”, contenuta nella polizza stipulata dalla con la Controparte_6
(ora , cosicché, in riforma della Controparte_8 Controparte_2 sentenza del Tribunale (che aveva fondato la pronuncia di rigetto della domanda di manleva dell'ente su tale clausola), ha accolto la domanda di garanzia;
2) ha ritenuto che la complessità del giudizio e delle relative questioni giustificasse la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
3. Il giudizio di legittimità e la sentenza della Corte di Cassazione n. 20922/2023
9 Avverso la sentenza non definitiva della Corte di Appello di Catanzaro n. 1217/2019, pubblicata l'11.6.2019, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4
hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base di cinque motivi: I) Persona_2
Violazione degli articoli 1227 e 2043 c.c., in relazione alla omessa valutazione da parte della Corte di Appello della invisibilità e imprevedibilità delle buche che avevano provocato la caduta della;
II) violazione degli articoli 1227 e 2051 c.c., in Pt_1 relazione alla valutazione della condotta della vittima come abnorme;
III) violazione dell'art. 1227 c.c., nella esclusione di un concorso di colpa;
IV) omessa o insufficiente motivazione nel ripartire la rispettiva quota di responsabilità tra la struttura sanitaria ed il medico;
V) erronea ed insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 1223 c.c., in ordine alla circostanza che dall'istruttoria era emerso che la era divenuta Pt_1 completamente inabile al lavoro e, sotto altro aspetto, disponeva di un diploma di scuola magistrale e, dunque, possedeva una potenzialità lavorativa, anche in ragione della sua età al momento del sinistro, e, in ogni caso, del fatto che l'attività domestica era quantificabile dal punto di vista patrimoniale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 20922/2023, ha ritenuto in parte infondati ed in parte inammissibili i primi quattro motivi di ricorso.
Al contrario, ha ritenuto fondato il quinto motivo.
In particolare, richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione del danno consistente dell'impedimento o nella riduzione dell'attività di lavoro domestico (in particolare, in ordine alla risarcibilità di questo tipo di danno secondo il criterio di liquidazione equitativa, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle collaboratrici domestiche ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale), ha rilevato, quanto al caso di esame, che era stato affermato ed era risultato pacifico lo svolgimento da parte della di attività di questo genere all'interno della propria famiglia. Pt_1
Ha affermato, pertanto, che il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare la quota di danno riferibile alla , la quale svolgeva anche a suo favore la suddetta attività, Pt_1 escludendo, tuttavia, la quota di pregiudizio riferibile ai diversi componenti della famiglia.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha escluso la rilevanza del diploma di scuola magistrale, di cui, del resto, non era possibile verificare il contenuto, concernente, piuttosto, un
10 danno da perdita di chances che, però, non risultava essere stato oggetto di apposita domanda.
4. Il presente giudizio di rinvio
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato all'
[...]
ed a il 17.10.2023, Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
ha riassunto il giudizio, rassegnando le conclusioni esposte in epigrafe.
[...]
Il 19.1.2024, si sono costituite in giudizio, con autonoma comparsa di costituzione presentata telematicamente, l' e Controparte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, trascritte in Controparte_2 epigrafe.
In particolare, l' ha eccepito che: a) le domande avanzate Controparte_1 dall'attrice in riassunzione non erano conformi ai principi espressi dalla Corte di
Cassazione, né erano adeguatamente motivate, anche in relazione ai criteri di calcolo del danno;
b) l'attrice in riassunzione non considerava: la necessità di verificare la quota di danno riferibile alla stessa, dell'esclusione della quota di pregiudizio riferita ai diversi componenti della famiglia e della conciliazione della lite intervenuta con il dott.
, obbligato in via solidale e paritaria con l'Azienda, alla quale non poteva Parte_3 essere richiesto oltre il 50% del risarcimento dell'eventuale danno accertato;
c) in caso di accertamento di un danno risarcibile in favore della , l'ente convenuto doveva Pt_1 essere garantito e tenuto indenne da in virtù della sentenza Controparte_12 definitiva di appello n. 850/2020.
dal canto suo, ha eccepito il difetto legittimazione attiva Controparte_2 della rispetto alla domanda proposta nei confronti della compagnia di Pt_1 assicurazioni.
Quanto al merito, ha rilevato che: a) le lesioni accertate dal consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di primo grado erano del 70%; b) il danno doveva ripartirsi in modo paritetico con il dott. , il quale aveva transatto la controversia con Parte_3
l'odierna parte attrice;
c) la Corte di Cassazione aveva indicato la necessità di un calcolo equitativo e non “tabellare”, ferma restando la necessità che il giudice del rinvio verificasse la quota di danno riferibile alla , escludendo quota di pregiudizio Pt_1 riferibile ai diversi componenti della famiglia.
11 Acquisiti i fascicoli del primo grado di giudizio e dell'appello, la causa, assegnata alla trattazione del consigliere istruttore e rimessa al collegio (trattandosi di giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza di appello, da ritenersi sottratto al rito di cui al decreto legislativo n. 149/2022, c.d. riforma Cartabia), è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di rinvio
Richiamata la trattazione concernente lo svolgimento del processo, deve osservarsi che -
a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza non definitiva di appello (n. 1279/2019), limitatamente al quinto motivo di ricorso per cassazione, concernente la domanda della di risarcimento del danno Pt_1 patrimoniale da impedimento o riduzione della capacità di lavoro domestico - il presente giudizio di rinvio, tenuto conto, anche, della sentenza definitiva della Corte di Appello n.
850/2020 (che non risulta impugnata), ha ad oggetto: a) la legittimazione passiva di in relazione alla domanda medesima;
b) l'esame della Controparte_2 suddetta questione di merito (sui presupposti del risarcimento del danno patrimoniale da impedimento o riduzione della capacità di lavoro domestico); c) i limiti ed riflessi dell'eventuale accoglimento della domanda stessa, tenendo conto delle altre pronunce passate in giudicato;
d) la regolamentazione delle spese processuali di ogni fase e grado del giudizio, in relazione ai rapporti processuali concernenti le parti del presente giudizio di rinvio, dovendosi ritenere che l'annullamento, per quanto parziale, della sentenza non definitiva esplichi efficacia, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche sulla pronuncia sulle spese del giudizio di appello operata con la sentenza definitiva.
Non sono oggetto del giudizio, invece, in quanto le relative pronunce sono passate in giudicato, le seguenti questioni: I) il diritto di , , Parte_1 Parte_2 Per_2
e al risarcimento nei confronti dell'
[...] Persona_3 Controparte_1
, in relazione altre voci di danno non patrimoniale e patrimoniale, liquidate
[...] nella sentenza del Tribunale e nella sentenza non definitiva (n. 1217/2019) della Corte di
12 Appello;
II) la domanda di risarcimento del danno proposta da , Parte_1 [...]
, e contro il , rigettata con Pt_2 Persona_2 Persona_3 Controparte_5 la sentenza non definitiva della Corte di Appello;
III) la pronuncia contenuta nella sentenza non definitiva della Corte di Appello di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, quanto ai rapporti processuali tra gli attori e
[...]
e tra quest'ultimo e la compagnia di assicurazioni (già Parte_3 Controparte_7
; IV) il diritto dell' di essere manlevata da
[...] Controparte_1 [...] in relazione alle condanne nei confronti degli attori medesimi Controparte_2
(riconosciuto con la sentenza definitiva della Corte di Appello); V) la compensazione delle spese di giudizio relative alle parti diverse da quelle del presente giudizio di rinvio
(disposta con la sentenza definitiva della Corte di Appello, rimasta incensurata sul punto).
E' opportuno chiarire, preliminarmente, che il presente è giudizio di rinvio c.d. prosecutorio o proprio (ipotesi prevista e disciplinata dal comma 1° dell'art. 383 c.p.c.), tale da attribuire alla Corte di Appello la veste di giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione, che non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. civ., 28 gennaio 2005, n. 1824;
Cass. civ., 23 settembre 2002, n. 13833). In definitiva la decisione pronunciata in sede di rinvio deve dar luogo ad una pronuncia diretta sul merito delle pretese sostanziali ancora in discussione tra le parti.
2. Le valutazioni della Corte
Premesso questo, è preliminare rilevare il difetto di legittimazione passiva di
[...] rispetto alla domanda di risarcimento del danno di cui si tratta. Controparte_2
L'attrice in riassunzione, nella comparsa conclusionale, ha sostenuto che tale legittimazione deriverebbe dal rapporto di manleva tra e Controparte_1
13 compagnia di assicurazioni, ma ciò, di per sé, non giustifica una domanda diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'assicuratore.
Con riguardo al merito, deve osservarsi che è pregiudiziale, alla luce della decisione della Corte di Cassazione, sopra richiamata, per quanto esposto, la questione della prova e della determinazione del quantum del danno patrimoniale subito dalla a Pt_1 seguito delle cure mediche inadeguate da parte del personale sanitario dell'
[...]
di con particolare riferimento alla perdita o alla riduzione Controparte_1 CP_1 della capacità di lavoro domestico, tenuto conto del fatto, ritenuto pacifico dalla Corte di
Cassazione, dello svolgimento di attività di lavoro nell'ambito della propria famiglia e dei principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento con rinvio che conviene, di seguito, richiamare.
In particolare, la Corte di Cassazione, nell'annullare, nella parte che qui interessa, la sentenza non definitiva della Corte di Appello n. 1217/2019, ha affermato i seguenti principi di diritto: a) se viene accertata una “perdita o riduzione della capacità lavorativa
(generica)”, possono applicarsi - avuto riguardo al grado percentuale di invalidità permanente accertato in sede medico legale - le presunzioni intese a provare la esistenza di un “danno patrimoniale”, determinato dall'impedimento o dalla riduzione dell'attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva, anche, a suo favore, che trova fondamento negli artt. 4, 36 e 37 Cost.; b) tale danno può ricevere adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo di lavoro delle CO (collaboratrici familiari) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale;
c) il giudice del rinvio, pertanto, dovrà verificare la quota di danno riferibile alla medesima persona che svolgeva, anche a suo favore, la descritta attività, esclusa la quota di pregiudizio riferibile ai diversi componenti della famiglia.
Tenuto conto dei principi sopra illustrati, deve presumersi, sulla base di regole di logica e di comune esperienza, che fosse dedita, nel periodo precedente il sinistro Parte_1 occorsole, al normale lavoro domestico tipico delle casalinghe e che fosse destinata a proseguirlo anche in futuro, tenuto conto del fatto che: a) era in piena età lavorativa;
b) non risultava svolgere altra specifica attività di lavoro;
c) faceva parte di un nucleo familiare composto anche dal coniuge e da due figlie minori;
cosicché è ragionevole ritenere che si dedicasse quotidianamente alle normali cure della casa e dei familiari e che lo avrebbe fatto anche in futuro, in una misura che, in assenza di altri elementi più
14 precisi emersi dall'istruttoria, può stimarsi, anche in prospettiva futura ed in media rispetto all'arco dell'intera vita lavorativa (ossia fino all'età pensionabile), in circa 2/3 a beneficio dei familiari e circa 1/3 nel proprio diretto interesse (deve ritenersi che tale misura sia più ridotta in presenza di figli minori, per poi gradualmente aumentare con la progressiva autonomia della prole, salvo compensarsi tale aumento, in parte, con la maggiore dedizione alle esigenze domestiche del coniuge).
Sotto altro profilo, richiamati i principi di giurisprudenza sopra esposti, deve osservarsi che la natura e l'entità delle lesioni riscontrate - stimate dal Tribunale, sulla base delle valutazioni del consulente tecnico di ufficio appositamente nominato nel giudizio di primo grado, complessivamente, nel 70% d'invalidità (valutazione che le parti del presente giudizio di rinvio non hanno censurato) - inducono a ritenere una riduzione corrispondente della capacità di lavoro domestico della , dovendosi ritenere che Pt_1 permanga una capacità del 30%, in quanto le sue condizioni psicofisiche appaiono compatibili con uno svolgimento, per quanto più lento e difficoltoso rispetto al normale, di mansioni domestiche semplici e routinarie, quali apparecchiare e sparecchiare la tavola, avviare gli elettrodomestici, spolverare e pulire le superfici raggiungibili da una persona che può muoversi con una sedia mobile, e, almeno in parte, preparare da mangiare. Sotto questo profilo, il giudizio, peraltro alquanto sommario, del consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale, in ordine ad un danno patrimoniale del 100%, non appare condivisibile e appare incoerente con la percentuale di invalidità accertata.
Deve rilevarsi, del resto, che la risulta persona gravemente obesa, sin da epoca Pt_1 precedente l'incidente subito (v. le relazioni di c.t.u. e, anche, le risultanze della prova testimoniale) e che tale problematica e la connessa riduzione della capacità di lavoro non sono imputabili all' . Controparte_1
Premesso questo e tralasciata, per ora, la questione del nesso di causalità tra la condotta ascrivibile all' ed al relativo personale medico ed il danno Controparte_1 di cui si discute, deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza, esso, quale danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato, moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando, quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti
15 di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.
E' stato chiarito, peraltro, che il danno permanente da incapacità di guadagno non può più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. 1403/1922, dal momento che questi, sia a causa dell'aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono più idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'articolo 1223 c.c.
(v., ad es, Cass., sez. III, n. 16913/2019; n. 10499/2017; n. 20615/2015).
Pertanto, appare congruo, come, del resto, evidenziato nella sentenza della Corte di
Cassazione che ha annullato la pronuncia non definitiva di appello, fare riferimento al contratto collettivo nazionale del lavoro delle collaboratrici domestiche (reddito annuo di euro 12.208,56, pari ad euro 939,12 x 13 mensilità), senza necessità di aumenti;
mentre un coefficiente congruo di capitalizzazione è quello desunto dall'apposita elaborazione
(c.d. tabelle) dell'Osservatorio sulla giustizia civile di del 25.5.2023, da CP_7 intendersi richiamate.
Applicando tali criteri, deve rilevarsi che: a) al momento dell'infortunio del 9.1.2001, la aveva 36 anni (compiuti il 6.10.2000); b) fino all'età pensionabile media (65 Pt_1 anni di età: v., anche, l'atto di riassunzione sul punto), mancavano circa 29 anni (65-36);
c) applicando il coefficiente della suddetta tabella (33,21) al reddito lavorativo perduto, calcolato in euro 12.508,56, il valore complessivo dell'attività lavorativa domestica della era pari, al momento del sinistro, a euro 405.446,27; d) da tale valore deve Pt_1 sottrarsi la parte, pari, in media a 2/3, destinata ai familiari, cosicché il valore della parte residua, destinata alla persona stessa della , è pari ad euro 135.148,75. Pt_1
Peraltro, come detto, il Tribunale ha accertato, con pronuncia rimasta incensurata sul punto, che il danno alla persona subito dalla è, complessivamente, pari al 70%, Pt_1 di cui, peraltro, il 35% è addebitabile agli effetti della caduta (che si sarebbero, comunque, verificati, anche in caso di corretta condotta medica), mentre il restante 35% è addebitabile a struttura sanitaria e medico operante. Esso ammonta, pertanto, ad euro
47.302,06 (35% di euro 135.148,75; ad analoghe conclusioni si perverrebbe se, tenuto conto della responsabilità della nella caduta che ha dato origine alla Pt_1 concatenazione degli eventi produttivi del danno - accertata con la sentenza di appello
16 non definitiva, passata in giudicato sul punto - si ritenesse il concorso di colpa della stessa nella produzione del danno complessivo).
Tale somma di euro 47.302,06 rappresenta, in particolare, il danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro domestico subito dalla , in relazione al quale, Pt_1 peraltro, l' risponde, in linea di principio, in Controparte_1 solido, con il dott. , il quale, tuttavia, ha transatto la causa nel corso Parte_3 del giudizio di appello, cosicché deve applicarsi il principio, già espresso nella sentenza non definitiva della Corte di Appello (incensurata sul punto, v. pag. 11), secondo cui l'art. 1304, comma 1°, c.c., si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, come nel caso in esame, occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato;
nel caso, verificatosi nella fattispecie, in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (v. Cass., sez. III, n.
13877/2020; sez. I, n. 23418/2016).
Dunque, nel caso in esame, verificandosi quest'ultima ipotesi, il residuo debito gravante sull' , quale altro debitore in solido, si riduce del 50%, ossia Controparte_1 fino ad euro 23.651,03, per come, del resto, eccepito sia dall'ente che da
[...]
ossia in misura corrispondente alla quota del , obbligato Controparte_2 Parte_3 in solido (il Tribunale, del resto, ha ripartito al 50% le responsabilità tra medico e struttura sanitaria).
Diversamente opinando, l'attrice in riassunzione riceverebbe una parziale duplicazione del risarcimento del danno (ossia, tanto la quota, da transazione, addebitabile al
; quanto l'intero, comprensivo della quota suddetta, a carico dell' Parte_3 [...]
). Controparte_1
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in assenza di prova dei presupposti per riconoscere quelli c.d. compensativi.
17 In effetti, è onere del creditore, rimasto non assolto nella fattispecie in esame, provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, dato che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (v., ad esempio, Cass., sez. III, n. 6351/2025).
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
5. La regolamentazione delle spese di lite
Quanto ai rapporti processuali tra la e l' Pt_1 Controparte_1
le spese e competenze dei due gradi del giudizio di merito, del giudizio di
[...] cassazione e del presente giudizio di rinvio, devono essere poste a carico della
[...]
suddetta, sulla base del principio della soccombenza, tenuto conto Controparte_1 dell'esito complessivo della lite.
Esse si liquidano come da dispositivo, applicando, quanto al giudizio di primo grado, i parametri medi dello scaglione di valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00
(tenuto conto del valore del risarcimento del danno riconosciuto con la sentenza del
Tribunale); quanto al giudizio di appello, di cassazione e di rinvio, sempre applicando i parametri medi, ma dello scaglione del valore tra euro 5.201,00 e fino ad euro 26.000,00, pari all'entità del diritto riconosciuto alla in relazione alla questione rimasta Pt_1 controversia in tali fasi e gradi di giudizio nel rapporto processuale con l'
[...]
(ossia il risarcimento del danno patrimoniale), Controparte_1 applicando le tariffe, di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022, salva la riduzione del 50% per le spese del giudizio di primo e secondo grado, dovendosi detrarre la quota a carico dell'obbligato in solido, con cui è intercorsa la transazione (v. sopra le considerazioni sugli effetti di tale transazione). Delle spese deve disporsi la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato.
Quanto, invece, ai rapporti riguardanti la compagnia di assicurazioni
[...]
ferma restando la pronuncia di manleva in favore dell' Controparte_2 [...]
di cui alla sentenza definitiva di appello, passata in giudicato, Controparte_1 appare equo compensarli in relazione a entrambe le altre parti del processo, dato che la
18 compagnia di assicurazioni non ha legittimazione passiva in relazione alla domanda della e che l' ha chiesto espressamente la Pt_1 Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della sola attrice in riassunzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio introdotto da , con atto di citazione in riassunzione Parte_1 del 17.10.2023, nei confronti dell' e di Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice, in aggiunta alle somme già liquidate, l'ulteriore somma di euro 23.651,03, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 929,62 per spese vive documentate ed €
14.596,00 per compenso professionale;
per il giudizio di appello, in euro 2.904,50 per compenso professionale;
per il giudizio di legittimità, in euro 10,25 per spese vive documentate ed euro 3.082,00 per compenso professionale e, per il presente giudizio di rinvio, in euro 545,00 per spese vive documentate ed euro € 5.809,00 per compenso professionale, oltre, in ogni caso, a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed I.v.a., come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Pasquale Fabiano dichiaratosi antistatario;
- dichiara che è tenuta a tenere indenne l' Controparte_2 [...]
in relazione alle condanne di cui ai capi che precedono;
CP_1 Controparte_1
- compensa per intero le spese di lite nei rapporti processuali concernenti
[...]
Controparte_2
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
19
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1596/2023 R.G.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1596/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile di struttura sanitaria e domanda di manleva, vertente tra:
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, residente in [...], elettivamente
[...] domiciliata in Roma, via di Vigna Fabbri n. 5, presso lo studio professionale dell'avv.
Pasquale Fabiano che la rappresenta ed assiste, in virtù di procura rilasciata ex art. 83, comma III, c.p.c. su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in riassunzione, con indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_1 attrice in riassunzione – appellata/appellante incidentale e
1 , codice fiscale , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario straordinario e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio legale aziendale, sito in alla via Mario Nicoletta - Il Granaio -, CP_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal dirigente avv. Giulia
Ferrante e dal dirigente avvocato Giuseppe Lammirato, in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e redatta su foglio separato, con indirizzi di posta elettronica certificata: – Email_2
Email_3 convenuta in riassunzione – appellante nonché
con sede legale e direzione in Bologna, via Stalingrado Controparte_2
n. 45 (codice fiscale e partita I.v.a. , in persona del suo procuratore, dott. P.IVA_2
, munito dei poteri di rappresentanza legale, in forza di procura Controparte_3 speciale del 17.2.2023, autenticata da notaio di Bologna al n. 7226 di Persona_1 rep./racc., rappresentata e difesa dal prof. avv. Claudio Russo ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Tommaso Gulli n. 19, presso lo studio professionale dell'avv. Dario Fabiano, come da procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta, con indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_4 convenuta in riassunzione – appellata
Conclusioni:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in funzione di Parte_1
Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: 1. – confermare e dichiarare il diritto spettante in capo alla sig.ra al risarcimento del danno patrimoniale, così come indicato Parte_1 nel principio dettato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1773/2023 del
11/5/2023; 2. – liquidare a tale titolo la complessiva somma di € 625.725,00, calcolata applicando il criterio del triplo della pensione sociale, o quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
3. – per l'effetto condannare la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa la Controparte_1 in persona del suo Presidente legale rappresentante p.t., Controparte_2
2 e/o comunque in solido tra loro, al pagamento della somma di € 625.725,00 o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia. 4. – in subordine, qualora la Corte ritenesse di applicare il criterio del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle colf, liquidare a tale titolo la complessiva somma di € 467.050,67, o quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia 5. – per l'effetto condannare la
in persona del suo legale rappresentante p.t., e Controparte_1 per essa la in persona del suo Presidente legale Controparte_2 rappresentante p.t., e/o comunque in solido tra loro, al pagamento della somma di €
467.050,67, o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente da riconoscersi in favore del procuratore antistatario.”
Per l' : “
1. rigettare l'azione proposta;
2. in Controparte_1 subordine si chiede di limitare il riconoscimento del danno tenuto conto dei parametri stabiliti dalla sentenza di rinvio ed in caso di condanna si chiede che venga disposta la condanna della a tenere indenne l' Controparte_4 [...] dagli effetti dell'eventuale condanna e/o comunque di Controparte_1 condannare la a corrispondere alla stessa le somme che questa Controparte_4 sarà tenuta a pagare per come statuito dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 850/2020 resa tra le stesse parti.
3. condannare gli attori in riassunzione al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per “Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, disattesa Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Sig.ra a svolgere qualsiasi domanda nei confronti della Parte_1 concludente, con la quale non ha alcun dialogo processuale o sostanziale;
b) in ogni caso, respingere o contenere la pretesa di quest'ultima, procedendo al calcolo della perdita di capacità lavorativa in via equitativa, operando gli abbattimenti proposti e facendo uso corretto delle tabelle milanesi avendo riguardo alle lesioni realmente accertate dal CTU di primo grado nella misura del 70%; c) con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Svolgimento del processo
3
1. Il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di OT
e , agendo in proprio e nella qualità di genitori e legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti dei figli minori e hanno convenuto il Persona_2 Persona_3
, l' ed il dott. Controparte_5 Controparte_6 [...]
davanti al Tribunale di OT , chiedendo la condanna dei convenuti al Parte_3 risarcimento dei danni fisici e morali, diretti e riflessi, subiti dagli attori in conseguenza di una caduta della su una strada comunale e di successive cure inadeguate dal Pt_1 parte del dott. , medico in servizio presso l' Parte_3 Controparte_1
[...]
In particolare, gli attori hanno esposto che: a) il 10.1.2001, verso le ore 9:00, Pt_1
, mentre percorreva a piedi la via Lenin, nel Comune di Verzino, era caduta a
[...] causa delle imperfezioni del manto stradale, cosicché, avendo riportato lesioni agli arti superiori ed inferiori (in particolare, al ginocchio destro), era stata ricoverata presso l'ospedale “San Giovanni di Dio” di e sottoposta ad intervento chirurgico;
b) CP_1 tuttavia, all'esito dell'intervento, la paziente era stata colpita da una ischemia acuta all'arto inferiore che aveva determinato il suo trasferimento presso un centro specializzato in chirurgia vascolare, dove, il 12.1.2001, falliti i tentativi di rivascolarizzazione dell'arto, era stata sottoposta, in via di urgenza, ad intervento di amputazione dell'arto inferiore destro;
c) di tali eventi erano responsabili sia il
[...]
, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., sia il medico (che aveva praticato una CP_5 tecnica operatoria del tutto inadeguata), sia la struttura sanitaria crotonese.
Si è costituito nel giudizio il medico, , contestando, con articolata Parte_3 difesa, le pretese avanzate nei suoi confronti e chiedendo di essere tenuto indenne ‒ per il caso di condanna ‒ dalla con cui aveva stipulato una polizza. Controparte_7
Autorizzata la chiamata in causa della suddetta compagnia di assicurazioni, si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle domande degli attori.
Si è costituita in giudizio, anche, l' di sostenendo Controparte_6 CP_1 che le prestazioni effettuate dai sanitari in servizio presso l'ente medesimo erano state adeguate, anche nella tempistica, cosicché ha chiesto il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti e, per il caso di loro accoglimento, di essere tenuta indenne da CP_2
con cui aveva stipulato apposito contratto.
[...]
4 Quindi, chiamata in manleva dall' CP_2 Controparte_1
si è costituita in giudizio, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa,
[...] sul presupposto che la denuncia del sinistro e la richiesta di risarcimento erano state presentate, per la prima volta, nel luglio del 2002, laddove la copertura assicurativa valeva per il periodo 1°.1.2001-1°.
7.2001. Ha contestato la fondatezza delle domande attoree e chiesto, per il caso di accertata responsabilità della sua assicurata, che la condanna fosse limitata alla corrispondente quota di responsabilità, tenendo conto del rischio coperto dalla polizza stipulata dal medico convenuto, ai sensi dell'art. 1910 c.c.
Il si è costituito in giudizio, negando la sua responsabilità e Controparte_5 contestando il quantum delle pretese risarcitorie.
Nel corso del giudizio, si è costituita, in luogo di la Controparte_2 [...]
Controparte_8
All'esito della complessa istruttoria, consistita nella produzione documentale, nell'escussione dei testimoni e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Tribunale di OT, con la sentenza n. 672/2008, depositata in cancelleria il 29.9.2008, ha così deciso: a) ha condannato il , la Controparte_5
e a corrispondere, in solido Controparte_6 Parte_3 tra loro ed a titolo di risarcimento del danno, a la somma di euro Parte_1
830.121,08, oltre interessi;
b) ha condannato i convenuti a corrispondere a , Parte_2
e la somma di euro 69.136,94, per ciascuno, oltre Persona_3 Persona_2 interessi;
c) ha accertato una responsabilità paritaria nella causazione degli eventi in capo, da un lato, al (per il 50%) e, dall'altro lato, alla Controparte_5 [...]
e al dott. (per il 50%); d) ha condannato la Controparte_6 Parte_3 [...]
a tenere indenne il delle somme da questo dovute agli Controparte_7 Parte_3 attori;
e) ha rigettato la domanda di garanzia formulata dalla Controparte_6 nei confronti della f) ha regolato le spese di giudizio
[...] Controparte_8 secondo il principio della soccombenza, salvo compensare quelle tra l' Controparte_1
e Controparte_2
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che: a) Sussisteva la responsabilità del CP_5 convenuto, in ragione delle condizioni della strada, caratterizzate dalla presenza di buche ed avvallamenti non visibili, coperte di acqua e tali da costituire una insidia non prevedibile;
b) sussisteva altresì la responsabilità del dott. e della struttura Parte_3 sanitaria di cui era dipendente, in quanto la parziale amputazione dell'arto inferiore subita
5 dalla capalbo era conseguenza di un inadeguato intervento chirurgico del suddetto medico;
c) sussisteva una responsabilità solidale dei suddetti contenuti, stante la concorrenza delle cause suddette nella produzione dell'evento dannoso;
d) sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata, la capalbo aveva subito una invalidità permanente del 70%, da attribuirsi per il 35% alla caduta (in relazione ai danni che essa avrebbe comunque comportato) e per il restante 35%, impari misura tra loro, al dott.
ed all' ; e) il risarcimento del danno Parte_3 Controparte_6 non patrimoniale poteva essere liquidato secondo le c.d. tabelle del Tribunale di Roma, mentre il danno morale era stimabile in metà di quello biologico;
f) al contrario, la non aveva provato ripercussioni negative sulla sua attività lavorativa, ma Pt_1 soltanto spese mediche per euro 477,70; g) spettava agli stretti congiunti della il Pt_1 risarcimento del danno morale, liquidato in 1/4 di quello riconosciuto alla diretta danneggiata;
h) doveva essere accolta la domanda di manleva del e, Controparte_9 invece, rigettata quella del' nei confronti di Controparte_10 [...]
non essendo operativa la polizza, in virtù di apposita clausola, che Controparte_2 escludeva la copertura in caso di richiesta di indennizzo era stata presentata oltre il periodo di efficacia della polizza stessa;
i) le spese di lite seguivano la soccombenza, salvo che nei rapporti processuali tra l' e Controparte_10 [...]
sussistendo giusti motivazione per compensarle. Controparte_2
2. Il giudizio di appello. La sentenza non definitiva e quella definitiva della Corte di
Appello
Avverso la sentenza del Tribunale di OT, hanno proposto appello, in via principale,
l' (subentrata all' ) ed il Controparte_1 CP_11 CP_5
ed i due procedimenti, iscritti, rispettivamente, al n. 1455/2008 e al n. 1588/2008
[...]
r.g.a.c., sono stati riuniti.
L , con un unico motivo, ha eccepito la nullità della Controparte_1 clausola che limitava la copertura assicurativa, assumendone il carattere vessatorio e il difetto di specifica sottoscrizione e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento della domanda di manleva.
La (subentrata a , nel costituirsi in Controparte_8 Controparte_2 giudizio, ha ribadito l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa in relazione al
6 sinistro e, per il caso di ritenuta esistenza della copertura, ha invocato l'applicazione dell'art. 1910 c.c. e, quindi, il contenimento della propria obbligazione per effetto della concomitante polizza assicurativa stipulata dal medico con la Controparte_7
si è costituito nel giudizio di appello, proponendo appello incidentale Parte_3
e censurando l'affermazione del Tribunale di una sua responsabilità e, quindi, la sua condanna al risarcimento del danno.
Anche la si è costituita ed ha proposto appello incidentale Controparte_7 sulla base di un motivo sostanzialmente analogo a quello articolato dal . Parte_3
Il si è costituito, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, Controparte_5 venissero rigettate le domande proposte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nei suoi confronti o, in via subordinata, che le colpe dei convenuti in primo grado fossero graduate.
Come già detto, il ha impugnato la sentenza di primo grado con Controparte_5 autonomo appello, censurando la condanna di risarcimento del danno ne suoi confronti e negando, segnatamente, i presupposti di una sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
o dell'art. 2051 c.c.
La costituitasi nel giudizio di appello promosso dal Controparte_8 CP_5
, ha chiesto il rigetto di tale appello.
[...]
Si è costituita anche la proponendo appello incidentale, nei Controparte_7 termini già esposti.
, , e hanno resistito agli Parte_1 Parte_2 Persona_2 Persona_3 appelli proposti in via principale e, a loro volta, hanno proposto appello in via incidentale avverso la sentenza del Tribunale, chiedendo che la responsabilità del fosse CP_5 dichiarata, oltre che ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. e che i convenuti di primo grado fossero condannati, in solido o ciascuno per quanto di spettanza, al risarcimento del danno patrimoniale, indicativamente quantificato in euro
180.759,91, consistito nella componente delle perdite economiche subite (spese per viaggi e soggiorni connessi alle necessità di visite specialistiche e spese mediche in genere) e del lucro cessante, conseguente all'impossibilità di reperire una occupazione lavorativa.
Nel corso del giudizio di appello, è stata disposta ed eseguita una nuova consulenza tecnica d'ufficio medico – legale.
7 All'udienza del 19.12.2017 i difensori del e della Parte_3 Controparte_7
(oggi, hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la Controparte_12 materia del contendere nei rapporti tra le parti da loro assistite e gli attori di primo grado, sul presupposto dell'intervenuta transazione tra le parti stesse.
Con sentenza non definitiva dell'8.1.2019, pubblicata in data 11.6.2019, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha così deciso: 1) ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra , , Parte_1 Parte_2 Per_2
, e la (già
[...] Persona_3 Parte_3 Controparte_12
; 2) ha rigettato le domande proposte da , Controparte_7 Parte_1
, e contro il;
3) ha Parte_2 Persona_2 Persona_3 Controparte_5 condannato la a corrispondere a Controparte_1 Parte_2 le somme di euro 175,57 e di euro 43,90, oltre rivalutazione monetaria, a decorrere, rispettivamente, dalle date 22.2.2001 e 3.5.2001, oltre interessi al tasso legale sugli importi via via rivalutati anno per anno;
4) ha rigettato l'appello incidentale proposto da
, , e , salvo che per quanto Parte_1 Parte_2 Persona_2 Persona_3 stabilito al capo n. 3 della sentenza;
5) ha disposto la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza (per l'esame delle censure dell' Controparte_1 alla pronuncia di rigetto della domanda di manleva).
In sintesi, la Corte di Appello ha ritenuto che: a) a seguito di apposito contratto di transazione, era cessata la materia del contendere nei rapporti processuali tra Pt_1
, , , e la
[...] Parte_2 Persona_2 Persona_3 Parte_3
(già , con conseguente venir Controparte_12 Controparte_7 meno delle ragioni dell'appello incidentale proposto da quest'ultima compagnia di assicurazioni e riduzione del residuo debito nei confronti degli altri obbligati in solido;
b) doveva essere accolto l'appello proposto dal e, quindi, in riforma Controparte_5 della sentenza impugnata, dovevano essere rigettate le domande proposte da Pt_1
, , e contro il suddetto
[...] Parte_2 Persona_2 Persona_3 CP_5 poiché la caduta della , da cui aveva avuto origine la vicenda processuale, era Pt_1 stata causata, esclusivamente, dal suo comportamento imprudente, cosicché dovevano escludersi i presupposti della responsabilità sia ex art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051
c.c.; c) era fondato l'appello incidentale proposto da , in relazione alle Parte_2 spese di euro 175,57 e di euro 43,90, oltre rivalutazione monetaria, per viaggi e spese mediche;
d) al contrario, a giudizio della Corte di Appello, non era fondato l'appello
8 incidentale proposto da , nella parte in cui lamentava un danno Parte_1 patrimoniale per procurata incapacità lavorativa, essendo corretta, in mancanza di prova di un'attività lavorativa al momento del sinistro, la valutazione del Tribunale sul punto e non avendo la allegato e dimostrato, sin dall'atto con cui aveva intrapreso la Pt_1 causa di primo grado, gli elementi, specifici, concreti e suscettibili di verificazione, idonei a provare l'effettiva e non astratta perdita della chances di reperire un'occupazione lavorativa, ma avendo soltanto allegato l'età, elemento di per sé insufficiente a fare presumere che la vittima avrebbe trovato un'occupazione lavorativa ed eventualmente di quale tipo.
Rimessa la causa sul ruolo, il giudizio di appello è proseguito per l'esame delle censure alla sentenza impugnata dell' , in relazione alla pronuncia di Controparte_1 rigetto della domanda di manleva nei confronti di (poi Controparte_8 [...]
. Controparte_2
Con sentenza definitiva n. 850 del 21.1.2020, pubblicata il 16.6.2020, la Corte di
Appello, in ulteriore parziale riforma della sentenza impugnata, ha così deciso: 1) ha condannato (già a Controparte_12 Controparte_8 corrispondere alla le somme che questa era Controparte_1 tenuta a pagare a , , e per Parte_1 Parte_2 Persona_2 Persona_3 effetto della sentenza di primo grado impugnata e per effetto della sentenza non definitiva emessa nel giudizio di appello;
2) ha compensato le spese nell'ambito dei rapporti tra tutte le parti;
3) ha posto definitivamente a carico di e Parte_3 della (già le spese della Controparte_12 Controparte_7 consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello.
In estrema sintesi, la Corte di Appello: 1) ha dichiarato la nullità della clausola “claims made”, contenuta nella polizza stipulata dalla con la Controparte_6
(ora , cosicché, in riforma della Controparte_8 Controparte_2 sentenza del Tribunale (che aveva fondato la pronuncia di rigetto della domanda di manleva dell'ente su tale clausola), ha accolto la domanda di garanzia;
2) ha ritenuto che la complessità del giudizio e delle relative questioni giustificasse la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
3. Il giudizio di legittimità e la sentenza della Corte di Cassazione n. 20922/2023
9 Avverso la sentenza non definitiva della Corte di Appello di Catanzaro n. 1217/2019, pubblicata l'11.6.2019, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4
hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base di cinque motivi: I) Persona_2
Violazione degli articoli 1227 e 2043 c.c., in relazione alla omessa valutazione da parte della Corte di Appello della invisibilità e imprevedibilità delle buche che avevano provocato la caduta della;
II) violazione degli articoli 1227 e 2051 c.c., in Pt_1 relazione alla valutazione della condotta della vittima come abnorme;
III) violazione dell'art. 1227 c.c., nella esclusione di un concorso di colpa;
IV) omessa o insufficiente motivazione nel ripartire la rispettiva quota di responsabilità tra la struttura sanitaria ed il medico;
V) erronea ed insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 1223 c.c., in ordine alla circostanza che dall'istruttoria era emerso che la era divenuta Pt_1 completamente inabile al lavoro e, sotto altro aspetto, disponeva di un diploma di scuola magistrale e, dunque, possedeva una potenzialità lavorativa, anche in ragione della sua età al momento del sinistro, e, in ogni caso, del fatto che l'attività domestica era quantificabile dal punto di vista patrimoniale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 20922/2023, ha ritenuto in parte infondati ed in parte inammissibili i primi quattro motivi di ricorso.
Al contrario, ha ritenuto fondato il quinto motivo.
In particolare, richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione del danno consistente dell'impedimento o nella riduzione dell'attività di lavoro domestico (in particolare, in ordine alla risarcibilità di questo tipo di danno secondo il criterio di liquidazione equitativa, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle collaboratrici domestiche ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale), ha rilevato, quanto al caso di esame, che era stato affermato ed era risultato pacifico lo svolgimento da parte della di attività di questo genere all'interno della propria famiglia. Pt_1
Ha affermato, pertanto, che il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare la quota di danno riferibile alla , la quale svolgeva anche a suo favore la suddetta attività, Pt_1 escludendo, tuttavia, la quota di pregiudizio riferibile ai diversi componenti della famiglia.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha escluso la rilevanza del diploma di scuola magistrale, di cui, del resto, non era possibile verificare il contenuto, concernente, piuttosto, un
10 danno da perdita di chances che, però, non risultava essere stato oggetto di apposita domanda.
4. Il presente giudizio di rinvio
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato all'
[...]
ed a il 17.10.2023, Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
ha riassunto il giudizio, rassegnando le conclusioni esposte in epigrafe.
[...]
Il 19.1.2024, si sono costituite in giudizio, con autonoma comparsa di costituzione presentata telematicamente, l' e Controparte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, trascritte in Controparte_2 epigrafe.
In particolare, l' ha eccepito che: a) le domande avanzate Controparte_1 dall'attrice in riassunzione non erano conformi ai principi espressi dalla Corte di
Cassazione, né erano adeguatamente motivate, anche in relazione ai criteri di calcolo del danno;
b) l'attrice in riassunzione non considerava: la necessità di verificare la quota di danno riferibile alla stessa, dell'esclusione della quota di pregiudizio riferita ai diversi componenti della famiglia e della conciliazione della lite intervenuta con il dott.
, obbligato in via solidale e paritaria con l'Azienda, alla quale non poteva Parte_3 essere richiesto oltre il 50% del risarcimento dell'eventuale danno accertato;
c) in caso di accertamento di un danno risarcibile in favore della , l'ente convenuto doveva Pt_1 essere garantito e tenuto indenne da in virtù della sentenza Controparte_12 definitiva di appello n. 850/2020.
dal canto suo, ha eccepito il difetto legittimazione attiva Controparte_2 della rispetto alla domanda proposta nei confronti della compagnia di Pt_1 assicurazioni.
Quanto al merito, ha rilevato che: a) le lesioni accertate dal consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di primo grado erano del 70%; b) il danno doveva ripartirsi in modo paritetico con il dott. , il quale aveva transatto la controversia con Parte_3
l'odierna parte attrice;
c) la Corte di Cassazione aveva indicato la necessità di un calcolo equitativo e non “tabellare”, ferma restando la necessità che il giudice del rinvio verificasse la quota di danno riferibile alla , escludendo quota di pregiudizio Pt_1 riferibile ai diversi componenti della famiglia.
11 Acquisiti i fascicoli del primo grado di giudizio e dell'appello, la causa, assegnata alla trattazione del consigliere istruttore e rimessa al collegio (trattandosi di giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza di appello, da ritenersi sottratto al rito di cui al decreto legislativo n. 149/2022, c.d. riforma Cartabia), è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di rinvio
Richiamata la trattazione concernente lo svolgimento del processo, deve osservarsi che -
a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza non definitiva di appello (n. 1279/2019), limitatamente al quinto motivo di ricorso per cassazione, concernente la domanda della di risarcimento del danno Pt_1 patrimoniale da impedimento o riduzione della capacità di lavoro domestico - il presente giudizio di rinvio, tenuto conto, anche, della sentenza definitiva della Corte di Appello n.
850/2020 (che non risulta impugnata), ha ad oggetto: a) la legittimazione passiva di in relazione alla domanda medesima;
b) l'esame della Controparte_2 suddetta questione di merito (sui presupposti del risarcimento del danno patrimoniale da impedimento o riduzione della capacità di lavoro domestico); c) i limiti ed riflessi dell'eventuale accoglimento della domanda stessa, tenendo conto delle altre pronunce passate in giudicato;
d) la regolamentazione delle spese processuali di ogni fase e grado del giudizio, in relazione ai rapporti processuali concernenti le parti del presente giudizio di rinvio, dovendosi ritenere che l'annullamento, per quanto parziale, della sentenza non definitiva esplichi efficacia, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche sulla pronuncia sulle spese del giudizio di appello operata con la sentenza definitiva.
Non sono oggetto del giudizio, invece, in quanto le relative pronunce sono passate in giudicato, le seguenti questioni: I) il diritto di , , Parte_1 Parte_2 Per_2
e al risarcimento nei confronti dell'
[...] Persona_3 Controparte_1
, in relazione altre voci di danno non patrimoniale e patrimoniale, liquidate
[...] nella sentenza del Tribunale e nella sentenza non definitiva (n. 1217/2019) della Corte di
12 Appello;
II) la domanda di risarcimento del danno proposta da , Parte_1 [...]
, e contro il , rigettata con Pt_2 Persona_2 Persona_3 Controparte_5 la sentenza non definitiva della Corte di Appello;
III) la pronuncia contenuta nella sentenza non definitiva della Corte di Appello di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, quanto ai rapporti processuali tra gli attori e
[...]
e tra quest'ultimo e la compagnia di assicurazioni (già Parte_3 Controparte_7
; IV) il diritto dell' di essere manlevata da
[...] Controparte_1 [...] in relazione alle condanne nei confronti degli attori medesimi Controparte_2
(riconosciuto con la sentenza definitiva della Corte di Appello); V) la compensazione delle spese di giudizio relative alle parti diverse da quelle del presente giudizio di rinvio
(disposta con la sentenza definitiva della Corte di Appello, rimasta incensurata sul punto).
E' opportuno chiarire, preliminarmente, che il presente è giudizio di rinvio c.d. prosecutorio o proprio (ipotesi prevista e disciplinata dal comma 1° dell'art. 383 c.p.c.), tale da attribuire alla Corte di Appello la veste di giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione, che non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. civ., 28 gennaio 2005, n. 1824;
Cass. civ., 23 settembre 2002, n. 13833). In definitiva la decisione pronunciata in sede di rinvio deve dar luogo ad una pronuncia diretta sul merito delle pretese sostanziali ancora in discussione tra le parti.
2. Le valutazioni della Corte
Premesso questo, è preliminare rilevare il difetto di legittimazione passiva di
[...] rispetto alla domanda di risarcimento del danno di cui si tratta. Controparte_2
L'attrice in riassunzione, nella comparsa conclusionale, ha sostenuto che tale legittimazione deriverebbe dal rapporto di manleva tra e Controparte_1
13 compagnia di assicurazioni, ma ciò, di per sé, non giustifica una domanda diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'assicuratore.
Con riguardo al merito, deve osservarsi che è pregiudiziale, alla luce della decisione della Corte di Cassazione, sopra richiamata, per quanto esposto, la questione della prova e della determinazione del quantum del danno patrimoniale subito dalla a Pt_1 seguito delle cure mediche inadeguate da parte del personale sanitario dell'
[...]
di con particolare riferimento alla perdita o alla riduzione Controparte_1 CP_1 della capacità di lavoro domestico, tenuto conto del fatto, ritenuto pacifico dalla Corte di
Cassazione, dello svolgimento di attività di lavoro nell'ambito della propria famiglia e dei principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento con rinvio che conviene, di seguito, richiamare.
In particolare, la Corte di Cassazione, nell'annullare, nella parte che qui interessa, la sentenza non definitiva della Corte di Appello n. 1217/2019, ha affermato i seguenti principi di diritto: a) se viene accertata una “perdita o riduzione della capacità lavorativa
(generica)”, possono applicarsi - avuto riguardo al grado percentuale di invalidità permanente accertato in sede medico legale - le presunzioni intese a provare la esistenza di un “danno patrimoniale”, determinato dall'impedimento o dalla riduzione dell'attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva, anche, a suo favore, che trova fondamento negli artt. 4, 36 e 37 Cost.; b) tale danno può ricevere adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo di lavoro delle CO (collaboratrici familiari) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale;
c) il giudice del rinvio, pertanto, dovrà verificare la quota di danno riferibile alla medesima persona che svolgeva, anche a suo favore, la descritta attività, esclusa la quota di pregiudizio riferibile ai diversi componenti della famiglia.
Tenuto conto dei principi sopra illustrati, deve presumersi, sulla base di regole di logica e di comune esperienza, che fosse dedita, nel periodo precedente il sinistro Parte_1 occorsole, al normale lavoro domestico tipico delle casalinghe e che fosse destinata a proseguirlo anche in futuro, tenuto conto del fatto che: a) era in piena età lavorativa;
b) non risultava svolgere altra specifica attività di lavoro;
c) faceva parte di un nucleo familiare composto anche dal coniuge e da due figlie minori;
cosicché è ragionevole ritenere che si dedicasse quotidianamente alle normali cure della casa e dei familiari e che lo avrebbe fatto anche in futuro, in una misura che, in assenza di altri elementi più
14 precisi emersi dall'istruttoria, può stimarsi, anche in prospettiva futura ed in media rispetto all'arco dell'intera vita lavorativa (ossia fino all'età pensionabile), in circa 2/3 a beneficio dei familiari e circa 1/3 nel proprio diretto interesse (deve ritenersi che tale misura sia più ridotta in presenza di figli minori, per poi gradualmente aumentare con la progressiva autonomia della prole, salvo compensarsi tale aumento, in parte, con la maggiore dedizione alle esigenze domestiche del coniuge).
Sotto altro profilo, richiamati i principi di giurisprudenza sopra esposti, deve osservarsi che la natura e l'entità delle lesioni riscontrate - stimate dal Tribunale, sulla base delle valutazioni del consulente tecnico di ufficio appositamente nominato nel giudizio di primo grado, complessivamente, nel 70% d'invalidità (valutazione che le parti del presente giudizio di rinvio non hanno censurato) - inducono a ritenere una riduzione corrispondente della capacità di lavoro domestico della , dovendosi ritenere che Pt_1 permanga una capacità del 30%, in quanto le sue condizioni psicofisiche appaiono compatibili con uno svolgimento, per quanto più lento e difficoltoso rispetto al normale, di mansioni domestiche semplici e routinarie, quali apparecchiare e sparecchiare la tavola, avviare gli elettrodomestici, spolverare e pulire le superfici raggiungibili da una persona che può muoversi con una sedia mobile, e, almeno in parte, preparare da mangiare. Sotto questo profilo, il giudizio, peraltro alquanto sommario, del consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale, in ordine ad un danno patrimoniale del 100%, non appare condivisibile e appare incoerente con la percentuale di invalidità accertata.
Deve rilevarsi, del resto, che la risulta persona gravemente obesa, sin da epoca Pt_1 precedente l'incidente subito (v. le relazioni di c.t.u. e, anche, le risultanze della prova testimoniale) e che tale problematica e la connessa riduzione della capacità di lavoro non sono imputabili all' . Controparte_1
Premesso questo e tralasciata, per ora, la questione del nesso di causalità tra la condotta ascrivibile all' ed al relativo personale medico ed il danno Controparte_1 di cui si discute, deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza, esso, quale danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato, moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando, quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti
15 di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.
E' stato chiarito, peraltro, che il danno permanente da incapacità di guadagno non può più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. 1403/1922, dal momento che questi, sia a causa dell'aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono più idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'articolo 1223 c.c.
(v., ad es, Cass., sez. III, n. 16913/2019; n. 10499/2017; n. 20615/2015).
Pertanto, appare congruo, come, del resto, evidenziato nella sentenza della Corte di
Cassazione che ha annullato la pronuncia non definitiva di appello, fare riferimento al contratto collettivo nazionale del lavoro delle collaboratrici domestiche (reddito annuo di euro 12.208,56, pari ad euro 939,12 x 13 mensilità), senza necessità di aumenti;
mentre un coefficiente congruo di capitalizzazione è quello desunto dall'apposita elaborazione
(c.d. tabelle) dell'Osservatorio sulla giustizia civile di del 25.5.2023, da CP_7 intendersi richiamate.
Applicando tali criteri, deve rilevarsi che: a) al momento dell'infortunio del 9.1.2001, la aveva 36 anni (compiuti il 6.10.2000); b) fino all'età pensionabile media (65 Pt_1 anni di età: v., anche, l'atto di riassunzione sul punto), mancavano circa 29 anni (65-36);
c) applicando il coefficiente della suddetta tabella (33,21) al reddito lavorativo perduto, calcolato in euro 12.508,56, il valore complessivo dell'attività lavorativa domestica della era pari, al momento del sinistro, a euro 405.446,27; d) da tale valore deve Pt_1 sottrarsi la parte, pari, in media a 2/3, destinata ai familiari, cosicché il valore della parte residua, destinata alla persona stessa della , è pari ad euro 135.148,75. Pt_1
Peraltro, come detto, il Tribunale ha accertato, con pronuncia rimasta incensurata sul punto, che il danno alla persona subito dalla è, complessivamente, pari al 70%, Pt_1 di cui, peraltro, il 35% è addebitabile agli effetti della caduta (che si sarebbero, comunque, verificati, anche in caso di corretta condotta medica), mentre il restante 35% è addebitabile a struttura sanitaria e medico operante. Esso ammonta, pertanto, ad euro
47.302,06 (35% di euro 135.148,75; ad analoghe conclusioni si perverrebbe se, tenuto conto della responsabilità della nella caduta che ha dato origine alla Pt_1 concatenazione degli eventi produttivi del danno - accertata con la sentenza di appello
16 non definitiva, passata in giudicato sul punto - si ritenesse il concorso di colpa della stessa nella produzione del danno complessivo).
Tale somma di euro 47.302,06 rappresenta, in particolare, il danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro domestico subito dalla , in relazione al quale, Pt_1 peraltro, l' risponde, in linea di principio, in Controparte_1 solido, con il dott. , il quale, tuttavia, ha transatto la causa nel corso Parte_3 del giudizio di appello, cosicché deve applicarsi il principio, già espresso nella sentenza non definitiva della Corte di Appello (incensurata sul punto, v. pag. 11), secondo cui l'art. 1304, comma 1°, c.c., si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, come nel caso in esame, occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato;
nel caso, verificatosi nella fattispecie, in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (v. Cass., sez. III, n.
13877/2020; sez. I, n. 23418/2016).
Dunque, nel caso in esame, verificandosi quest'ultima ipotesi, il residuo debito gravante sull' , quale altro debitore in solido, si riduce del 50%, ossia Controparte_1 fino ad euro 23.651,03, per come, del resto, eccepito sia dall'ente che da
[...]
ossia in misura corrispondente alla quota del , obbligato Controparte_2 Parte_3 in solido (il Tribunale, del resto, ha ripartito al 50% le responsabilità tra medico e struttura sanitaria).
Diversamente opinando, l'attrice in riassunzione riceverebbe una parziale duplicazione del risarcimento del danno (ossia, tanto la quota, da transazione, addebitabile al
; quanto l'intero, comprensivo della quota suddetta, a carico dell' Parte_3 [...]
). Controparte_1
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in assenza di prova dei presupposti per riconoscere quelli c.d. compensativi.
17 In effetti, è onere del creditore, rimasto non assolto nella fattispecie in esame, provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, dato che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (v., ad esempio, Cass., sez. III, n. 6351/2025).
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
5. La regolamentazione delle spese di lite
Quanto ai rapporti processuali tra la e l' Pt_1 Controparte_1
le spese e competenze dei due gradi del giudizio di merito, del giudizio di
[...] cassazione e del presente giudizio di rinvio, devono essere poste a carico della
[...]
suddetta, sulla base del principio della soccombenza, tenuto conto Controparte_1 dell'esito complessivo della lite.
Esse si liquidano come da dispositivo, applicando, quanto al giudizio di primo grado, i parametri medi dello scaglione di valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00
(tenuto conto del valore del risarcimento del danno riconosciuto con la sentenza del
Tribunale); quanto al giudizio di appello, di cassazione e di rinvio, sempre applicando i parametri medi, ma dello scaglione del valore tra euro 5.201,00 e fino ad euro 26.000,00, pari all'entità del diritto riconosciuto alla in relazione alla questione rimasta Pt_1 controversia in tali fasi e gradi di giudizio nel rapporto processuale con l'
[...]
(ossia il risarcimento del danno patrimoniale), Controparte_1 applicando le tariffe, di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022, salva la riduzione del 50% per le spese del giudizio di primo e secondo grado, dovendosi detrarre la quota a carico dell'obbligato in solido, con cui è intercorsa la transazione (v. sopra le considerazioni sugli effetti di tale transazione). Delle spese deve disporsi la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato.
Quanto, invece, ai rapporti riguardanti la compagnia di assicurazioni
[...]
ferma restando la pronuncia di manleva in favore dell' Controparte_2 [...]
di cui alla sentenza definitiva di appello, passata in giudicato, Controparte_1 appare equo compensarli in relazione a entrambe le altre parti del processo, dato che la
18 compagnia di assicurazioni non ha legittimazione passiva in relazione alla domanda della e che l' ha chiesto espressamente la Pt_1 Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della sola attrice in riassunzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio introdotto da , con atto di citazione in riassunzione Parte_1 del 17.10.2023, nei confronti dell' e di Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice, in aggiunta alle somme già liquidate, l'ulteriore somma di euro 23.651,03, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 929,62 per spese vive documentate ed €
14.596,00 per compenso professionale;
per il giudizio di appello, in euro 2.904,50 per compenso professionale;
per il giudizio di legittimità, in euro 10,25 per spese vive documentate ed euro 3.082,00 per compenso professionale e, per il presente giudizio di rinvio, in euro 545,00 per spese vive documentate ed euro € 5.809,00 per compenso professionale, oltre, in ogni caso, a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed I.v.a., come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Pasquale Fabiano dichiaratosi antistatario;
- dichiara che è tenuta a tenere indenne l' Controparte_2 [...]
in relazione alle condanne di cui ai capi che precedono;
CP_1 Controparte_1
- compensa per intero le spese di lite nei rapporti processuali concernenti
[...]
Controparte_2
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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