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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/07/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Alina Rossato Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1903/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato SABBION ALICE Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato CALLEGARO CHIARA Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi:
- in via preliminare: dichiarando l'inammissibilità delle domande nn. 6 e 7 formulate da parte
1 avversa in quanto prive di connessione qualificata ex artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c. con le domande esperibili nel corso del presente procedimento di separazione giudiziale, in quanto volte alla restituzione di somme di denaro e beni mobili, ed alle seguenti:
CONDIZIONI
1) pronunciare la separazione personale tra i coniugi dichiarando ciascuno libero di vivere separatamente dall'altro, collocando la propria residenza ove meglio ognuno riterrà opportuno;
2) accertato e dichiarato che la fine del matrimonio è stata determinata dalla violazione, da parte del IG , degli obblighi nascenti dal Controparte_1 matrimonio, in particolare, dalle violenze fisiche, psicologiche e verbali perpetrare dallo stesso nei confronti della IGa , pronunciare la Parte_1 separazione giudiziale tra i coniugi con addebito della stessa a carico del IG;
Controparte_1
3) accertato e dichiarato che i coniugi avevano contratto matrimonio in regime di separazione dei beni, che la IGa è percettrice di un reddito che Parte_1 è pari ad 1/3 rispetto a quello percepito dal marito dalla sola attività di meccanico della società VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ITALIA SPA, senza contare i redditi percepiti dall'attività secondaria, ossia da quella agricola, svolta dal IG sin dall'inizio dell'attività matrimoniale, che l'istante ha Controparte_1 dedicato la sua intera esistenza alla famiglia e ai figli, che per fare ciò ha dovuto mettere da parte la propria carriera, arrivando a ridurre fortemente il proprio orario di lavoro in funzione delle esigenze dei figli e della famiglia, che il matrimonio è durato più di 30 anni, che la IGa non è titolare di alcunché, Parte_1 che la IGa non è assegnataria della casa coniugale e che, pertanto, Pt_1 dovrà farsi carico dell'acquisto o del canone di locazione di un diverso immobile nel quale collocare la propria residenza, condannarsi il IG a Controparte_1 versare alla IGa la somma di € 2.000,00 mensili a titolo di Parte_1 mantenimento del coniuge;
4) quanto alla permanenza della IGa nella casa familiare, si chiede che Pt_1 il Giudice Voglia, con l'emanazione della sentenza e in linea con i provvedimenti provvisori già assunti, consentire alla IGa e al figlio Parte_1 [...]
di continuare a permanere nella casa familiare almeno fino a che la CP_2 questione relativa alla suddivisione delle sostanze patrimoniali tra i coniugi non abbia avuto una definizione stragiudiziale o giudiziale che sia, ciò consentendo alla ricorrente di avere maggiori risorse finanziarie su cui fare concreto e irrevocabile affidamento;
tenuto conto inoltre del fatto che la misura cautelare ad oggi non è ancora stata revocata.
2 5) dichiararsi che la vettura marca modello C 180 CLASSIC SPEC CP_3
Tg BB026WR rimarrà di esclusiva proprietà della IGa . Parte_1
- in subordine nel merito: nella malaugurata e non creduta ipotesi di ammissione delle domande nn. 6 e 7, formulate da parte avversa ed aventi ad oggetto la condanna della IGa alla rifusione, in favore del IG Parte_1 CP_1
, della somma di € 104.481,90 e dei gioielli contenuti nella cassaforte sita
[...] presso la casa coniugale: - la IGa chiede il rigetto della domanda n. 7, Pt_1 dichiarandosi sin da ora disponibile a restituire i gioielli descritti dal IG
in comparsa di costituzione e risposta, qualora siano rinvenuti dalla CP_1 stessa nella casa coniugale;
- la IGa chiede il rigetto della domanda n. Pt_1 6, in quanto infondata in fatto e diritto, in via riconvenzionale chiedendo che il Giudice voglia autorizzare la ricorrente a trattenere la somma di € 170.521,80 già presente sul proprio conto corrente e condannare il IG a Controparte_1 versare alla stessa l'ulteriore somma di € 105.536,35 per le motivazioni tutte esposte nel ricorso introduttivo e nel presente atto.
Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:
1) Vero che dal 15.01.1997, allorché veniva al mondo la prima figlia, , la Per_1 IGa veniva lasciata sola dal marito, tanto che l'istante era costretta a Pt_1 chiedere l'aiuto e la presenza della madre Signora Controparte_4
2) Vero che dal 15.01.1997, la IGa provvedeva a vigilare Controparte_4 sulla piccola mentre l'istante dormiva, o mentre si lavava, o mentre andava a Per_1 fare la spesa?
3) Vero che tra il 20.06.1997 e il 16.07.1997, la IGa e furono Pt_1 Per_1 ricoverate in Pronto Soccorso pediatrico a causa di una adenopatia – proteino disperdente di cui si ammalò la piccola che non riusciva a nutrirsi e spesso vomitava?
4) Vero che tra il 20.06.1997 e il 16.07.1997 la IGa dovette Parte_1 avvalersi dell'aiuto della propria madre, IGa per essere Controparte_4 aiutata e assistita durante la malattia della figlia?
5) Vero che tra il 20.06.1997 e il 16.07.1997 durante la malattia della figlia e Per_1 il ricovero della stessa e della madre IGa in ospedale, il IG Parte_1
faceva visita alla moglie e alla figlia solo la sera e solo per una Controparte_1 mezzora?
6) Vero che tra la fine del 1997 e il 1998, i coniugi e in attesa del Pt_1 CP_1 completamento dei lavori di costruzione della nuova abitazione, in Bosco di AN (PD), Via Gioberti n. 22/C, si trasferivano in un appartamento posto al primo piano dell'immobile di proprietà dei genitori della IGa , sito in Pt_1 Bosco di AN (PD), Via Gioberti n. 35 e in cui gli stessi abitavano al piano terra?
3 7) Vero che in data 01.01.1998, la madre della IGa IGa Pt_1 [...]
sentendo urla provenire dal piano superiore dello stabile sito in Bosco CP_4 di AN (PD) Via Gioberti n. 35, in cui abitavano la figlia e il genero, si recava presso il ridetto appartamento?
8) Vero che in data 01.01.1998, la madre della IGa , IGa Parte_1
nella circostanza di cui al capitolo che precede, rinveniva il Controparte_4 genero che inveiva verso la IGa intenta a dar da mangiare alla Parte_1 figlioletta ? Per_1
9) Vero che in data 01.01.1998, la madre della IGa cercava di calmare Pt_1 il IG che la cacciava di casa, lanciava la cena della figlia sul muro e CP_1 aggrediva fisicamente la IGa provocando alla stessa graffi ed ematomi Pt_1 sul collo?
10) Vero che dopo la nascita di , avvenuta in data 17.06.2002, la IGa CP_2
cade in preda di una depressione post partum? Parte_1
11) Vero che dopo la nascita di , avvenuta in data 17.06.2002, la IGa CP_2
scoppiava a piangere anche in presenza del marito? Parte_1
12) Vero che dopo la nascita di , avvenuta in data 17.06.2002 la madre, CP_2 IGa e la zia della IGa , IGa Controparte_4 Parte_1 Pt_2
portarono la stessa da un medico a causa della depressione di cui al punto
[...] che precede? Si indica in qualità di testimone sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 12 la IGa residente in [...] 35;
13) Vero che in data 15.08.20217, la IGa si sente male e la figlia Pt_1 Per_1 e la madre della IGa decidono di accompagnare quest'ultima al pronto Pt_1 soccorso?
14) Vero che in data 06.12.2017 la IGa subisce un'operazione Parte_1 chirurgica, dopo la quale viene riaccompagnata a casa sempre dalla di lei madre IGa Controparte_4
Si indicano in qualità di testimoni sui capitoli di prova dal n. 13 al n. 14 le IGe
, residente in [...] e la Testimone_1 IGa residente in [...]; Controparte_4
15) Vero che tra il 2014 e il 2015, allorché si avvede che nutre scarso CP_2 interesse per la campagna, il IG porta il figlio dei vicini di Controparte_1 casa a passeggio sul trattore?
16) Vero che, nelle occasioni di cui al capitolo che precede, il IG CP_1
diceva al figlio: “Sei inutile, sei un fallito, non hai voglia di fare niente”?
[...]
17) Vero che in data 19.05.2019, , durante una partita di calcio riceve una CP_2 pallonata sul volto e si recava con il padre in pronto soccorso? Controparte_1
4 18) Vero che alle ore 12.23 del giorno 19.05.2019, la IGa viene Pt_1 raggiunta dalla telefonata del marito che le dice di recarsi al pronto soccorso perché il resistente aveva fame e sonno e doveva riposare?
19) Vero che il giorno 19.05.2019, la IGa raggiungeva il figlio Parte_1
presso il pronto soccorso e lì rimaneva fino alle ore 14.47 allorché il figlio CP_2 veniva dimesso, accompagnandolo poi a casa?
20) Vero che in data 19.04.2020, il figlio della coppia, , Controparte_2 danneggiava molti mobili e infissi di casa?
21) Vero che in data 19.04.2020, il IG , insultava il figlio Controparte_1 dicendogli che era pazzo, che doveva farsi ricoverare, che non doveva mettere più piede in casa sua e ricordandogli che era un fallito e un nullafacente? Si indica in qualità di testimone sui capitoli di prova dal 15 al 21 il IG , Controparte_2 residente in [...];
22) Vero che dal mese di dicembre 2020, la IGa si rifugiava a Parte_1 dormire in cucina, dove aveva nascosto una brandina, che estraeva la sera e che riponeva durante il giorno?
23) Vero che dal 05.11.2021, ossia da quando la figlia parte per tornare in Per_1 caserma (frequentando un corso per ottenere il titolo di Maresciallo dei Carabinieri), la madre riposa nel letto della figlia?
24) Vero che dal 05.11.2021 la IGa di notte si chiude a chiave Parte_1 nella camera da letto della figlia?
25) Vero che nel mese di febbraio 2022 , decideva di aprire un'attività di CP_2 ristorazione?
26) Vero che nel mese di agosto 2022, vuole chiudere l'attività appena CP_2 intrapresa?
27) Vero che durante il pomeriggio del 20.08.2022, il IG Controparte_1 puntava un fucile in faccia alla IGa ? Parte_1
28) Vero che la sera del 20.08.2022 la IGa dopo che il marito aveva Pt_1 lasciato la casa coniugale a bordo di un furgoncino, raccoglieva alcuni effetti personali e si recava dalla IGa ? Controparte_5
29) Vero che nella tarda serata del 20.08.2022 la IGa Parte_1 rinvenendo l'avviso dei Carabinieri (doc. 16), chiamava la IGa CP_5
, recandosi dalla stessa a dormire?
[...]
30) Vero che in data 28.08.2022, il figlio aveva una discussione con il CP_2 padre, il quale ultimo si recava in giardino e, trovando, al suo rientro, l'uscio di casa chiuso, prendeva un trapano e tentava di forzare la finestra della camera da letto della figlia, in cui stava riposando la IGa Pt_1
5 31) Vero che dal 08.06.2022 al 29.05.2023 il IG intraprendeva Controparte_2 un percorso psicoterapeutico, iniziato con la Dott.ssa ma continuato, con il Per_2 Dott. ? Si indicano in qualità di Testimoni sui capitoli di prova Controparte_6 dal n. 22 al n. 31 i IGi e , entrambi residenti in Bosco di Per_1 Controparte_2 AN (PD), Via Gioberti n. 22/C e la IGa residente in [...];
32) Vero che in data 11.10.2023, al ritorno dalla pizzeria, in cui aveva lavorato,
subiva un incidente, cozzando con la macchina modello Mito, Controparte_2 intestata al IG , contro un marciapiede? Controparte_1
33) Vero che, in data 11.10.2023, in occasione dell'incidente del figlio di cui al capitolo che precede, il IG , giunto sul posto, verificava solo il Controparte_1 danno al veicolo?
34) Vero che in data 11.10.2023, riusciva a spostare il veicolo incidentato CP_2 solo grazie all'intervento di alcuni amici? Si indicano in qualità di testimoni sui capitoli di prova dal n. 32 al n. 34 il IG , residente in [...].
35) Vero che in data 16.03.2024, la IGa era fuori dalla propria Pt_1 abitazione sita in Bosco di AN (PD), Via Gioberti n. 22/C intenta a stendere la biancheria?
36) Vero che in data 16.03.2024 la IGa nella circostanza di cui al Pt_1 capitolo che precede, veniva chiamata “troia e puttana” dal IG CP_1
?
[...]
37) Vero che in data 16.03.2024 la IGa nella circostanza di cui al Pt_1 capitolo che precede rientrava in casa e in cucina veniva aggredita dal IG
che cercava di strapparle il telefono dalle mani? Si indica in Controparte_1 qualità di testimone sui capitoli di prova dal n. 35 al n. 37 il IG
[...]
residente in [...]. CP_2
****
Si contesta l'ammissibilità della prova per testimoni formulata da parte avversa, in particolare il capitolo 1) in quanto irrilevante, atteso che si è dimostrato che la IGa era inquadrata fino al 31.12.2023 come collaboratore familiare a Pt_1 compenso 0; 2), 3) 4) irrilevanti;
5) 6), 7), 8) non contestati e comunque irrilevanti per le ragioni già indicate in atto;
9) irrilevante, generico. Per quanto concerne i capitoli formulati da parte avversa a prova contraria se ne contesta l'ammissibilità in quanto il cap 8) è documentale e parte di esso incontestato dato che la IGa ha ammesso che il marito avesse lavorato su piattaforme di metano, ma Pt_1 dislocate nel Mar Adriatico (Rimini – Bologna) e per non più di 10/15 giorni. Qualora si ritenesse comunque di ammettere il suddetto capitolo di prova, si formula a prova contraria il seguente capitolo con numerazione progressiva rispetto a quella già utilizzata nel ricorso:
6 38) Vero che il IG tra il 1997 e il 1998 ha lavorato presso Controparte_1 piattaforme di metano dislocate nel Mar Adriatico e più precisamente nella zona compresa tra Rimini e Bologna, assentandosi da casa periodicamente, ma per un periodo compreso tra i 10 e i 15 giorni? Si indica in qualità di testimone il IG c/o CGT di AN (PD). Il cap. 9) formulato da parte avversa a Testimone_2 prova contraria è contraddittorio perché in contrasto con il capitolo 10) successivo, infatti, se fosse stato assente il 20.08.2022 e si fosse assentato per Controparte_2 tutta l'estate, come afferma controparte, come faceva lo stesso a spingere fuori il padre dalla casa coniugale impedendogli di entrare il 28.08.2022, quindi esattamente 8 giorni dopo? Il cap.10) irrilevante.
****
Ad integrazione dei capitoli di prova già formulati a prova diretta da questo patrocinio, attese le difese di parte convenuta si integra la prova testimoniale richiesta con i seguenti capitoli:
39) Vero che nel mese di febbraio 2022 lei veniva contattato dalla IGa Pt_1
che le chiedeva di cercare un locale da adibire a pizzeria per il figlio
[...]
? Si indica in qualità di testimoni e CP_2 Controparte_2 Tes_3
40) Vero che in data 31.03.2024 il IG alle ore 10.30 del Controparte_1 mattino alla guida della macchina T-ROCK targata FX802DX si recava con la sorella presso la casa della di lui madre per il pranzo di Pasqua?
41) Vero che in data 31.03.2024 il IG , poco prima di partire Controparte_1 per il pranzo di Pasqua di cui al capitolo che precede, ha gettato a terra abiti da lavoro e documenti della pizzeria di proprietà del IG che si Controparte_2 trovavano nella macchina T-ROCK targata FX802DX?
42) Vero che in data 31.03.2024 Lei chiamava il IG Controparte_1 chiedendogli di tornare a casa per riportare la figlio la patente che Controparte_2 si trovava nella macchina T-ROCK targata FX802DX?
43) Vero che in data 31.03.2024 il IG rispondeva riferendo Controparte_1 che ignorava a che ora sarebbe rincasato?
44) Vero che in data 31.03.2024 lei riceveva sul suo telefonino il messaggio che le si rammostra (doc. 62) con il quale il IG la informava che Controparte_1 sarebbe tornato solo alle ore 15.30?
45) Vero che in data 31.03.2024 subito dopo che il padre rincasava con la macchina T-ROCK targata FX802DX suo fratello si metteva alla guida CP_2 dell'autovettura per recarsi immediatamente a lavoro?
46) Vero che in data 31.03.2024 il IG , dopo che il IG Controparte_1
usciva dal vialetto di casa, chiamava i Carabinieri riferendo loro Controparte_2 che il figlio gli aveva usato violenza fisica e verbale e gli aveva sottratto la
7 macchina T-ROCK targata FX802DX? Si cita in qualità di testimone la IGa
residente in [...]. Testimone_1
Si chiede di essere ammessi a prova contraria in caso di ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte avversa con i medesimi testi citati a prova diretta. Si richiede, ove occorrer possa e ove il IG non dichiari Controparte_1 spontaneamente i redditi percepiti dalla propria attività secondaria, ossia quella di coltivatore agricolo, di disporre un'indagine tributaria volta a verificare i redditi percepiti dal medesimo.
Per parte convenuta:
1. pronunciare la separazione personale tra la IGa e il IG Parte_1
dichiarando ciascuno libero di vivere separatamente dall'altro, Controparte_1 collocando la propria residenza ove ognuno riterrà opportuno, così come disposto nella sentenza parziale di separazione del 9/7/2024;
2. dato atto che la casa coniugale sita in AN, Via Gioberti n. 22/C è di proprietà del Sig. , assegnare alla IGa un Controparte_1 Parte_1 termine non superiore a 20 gg per lasciare l'abitazione ed asportare dalla stessa tutti gli effetti personali;
3. respingersi la domanda di addebito della separazione formulata dalla IGa
in quanto infondata in fatto ed in diritto, alla luce di quanto Parte_1 dedotto negli scritti difensivi;
4. addebitarsi la separazione personale alla IGa accertato che Parte_1 la stessa ha posto in essere comportamenti che violano gli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge, negandogli anche qualsiasi contatto affettivo, nonché lesivi della fiducia reciproca avendo sottratto dal conto corrente comune l'ingente somma di euro 170.521,80.
5. a modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza del 4.7.2024, si chiede, in via principale, che non venga riconosciuto alla ricorrente alcun assegno di mantenimento e, in via subordinata, qualora Le venisse riconosciuto un mantenimento, che lo stesso sia stabilito in una misura nettamente inferiore a quella di euro 1.300,00 disposta nei provvedimenti provvisori, in quanto tale importo non sarebbe congruo rispetto agli effettivi redditi delle parti. La Signora ha un reddito mensile da lavoro dipendente di oltre 900,00 Pt_1 euro relativo ad un contratto part-time ed ora ben potrebbe chiedere di ritornare a lavorare a tempo pieno, ha dimostrato di avere competenze in materia di contabilità che le hanno consentito e le consentirebbero ancora di integrare il suo stipendio, inoltre, la stessa da tre anni lavora nella pizzeria del figlio tutte le sere, presumibilmente ricavandone un reddito seppur non dichiarato. La ricorrente ha comunque a sua disposizione una cospicua somma di denaro (euro 170.521,80 euro che ha trasferito dal conto comune al suo conto personale), oltre ad altri
8 risparmi, in quanto dal mese di settembre 2022 ha accreditato integralmente i suoi stipendi nel suddetto conto personale e non dovrà affrontare esborsi per affitto quando lascerà la casa coniugale avendo a sua disposizione un appartamento di 95 mq libero di proprietà dei suoi genitori dove andare a vivere.
6. per quanto dedotto e provato negli scritti difensivi, condannarsi la IGa
a restituire al sig. la somma di euro 104.481,90; Parte_1 Controparte_1 nella denegata ipotesi in cui in Giudice ritenga che tale domanda esuli dalla sua competenza, a fronte della circostanza che la IGa ha ammesso di Pt_1 disporre della somma di euro 170.521,80 da lei trasferita dal conto corrente cointestato con il coniuge, frutto di anni di lavoro di entrambi, si chiede quantomeno che venga disposta la sospensione della corresponsione dell'assegno di mantenimento eventualmente riconosciuto alla ricorrente finché non venga accertato in un separato giudizio quanto quest'ultima dovrà restituire al sig.
. CP_1
7. condannarsi, altresì, la IGa a restituire al sig. Parte_1 CP_1
gli oggetti d'oro personali dello stesso e così: fede nuziale, braccialetto,
[...] anello d'oro con diamante, catenina del battesimo.
8. respingersi la domanda svolta in via subordinata e riconvenzionale da parte ricorrente volta a trattenere la somma di euro 170.521,80, nonché a condannare il sig. a versare alla stessa l'ulteriore somma di euro 105.536,35, in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto dedotto e prodotto nel presente giudizio.
9. respingersi la domanda formulata dalla ricorrente nelle note scritte depositate in data 8.1.2025 volta ad ottenere l'autorizzazione a continuare a vivere nell'abitazione coniugale in quanto destituita di qualsivoglia fondamento.
10. Spese di causa interamente rifuse, oltre condanna alle spese, ai sensi dell'art. 92 I comma cpc e art. 88 cpc, alla luce del comportamento processuale della parte ricorrente e della circostanza che la stessa, tra i 77 documenti prodotti, ha omesso di depositare, come richiede l'art. 473 bis n. 12 cpc, l'estratto conto personale relativo all'anno 2024.
* * *
Si insiste perché venga disposta l'istruttoria mediante l'accoglimento dei capitoli di prova formulati nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 473 bis 17 II comma cpc e affinché venga accolta l'istanza volta ad ordinare alla ricorrente di produrre in giudizio l'estratto del conto corrente personale a lei intestato relativo all'anno 2024 per verificare se la somma di euro 170.521,80 sia ancora presente ed integra su tale conto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
9 I sigg. , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], contraevano matrimonio
[...] concordatario in data 16.10.1993 in AN (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 47, parte 2, serie A, anno 1993.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 15.01.1997 ad Abano Terme Testimone_1
(PD), e , il 17.06.2002 ad Abano Terme (PD). Controparte_2
In data 15.04.2024, la sig.ra depositava ricorso chiedendo che Parte_1 venisse dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito;
in particolare, nell'atto di ricorso, ella deduceva plurime condotte di violenza, tanto fisica quanto psicologica, commesse dal marito in anni di convivenza, nei confronti suoi e dei figli, nonché il costante totale disinteresse del marito, non solo sotto il profilo dell'assistenza morale e della collaborazione familiare, ma anche dal punto di vista economico;
chiedeva il mantenimento dell'esclusiva proprietà della vettura marca modello C 180 CLASSIC SPEC Tg BB026WR e CP_3 che il marito le corrispondesse un assegno a titolo di suo mantenimento pari a euro
2.000,00 mensili.
Con ordinanza del 17.04.2024, il Giudice disponeva la immediata segnalazione della coppia ai Servizi Sociali competenti per territorio e/o del Consultorio
Familiare, perché offrissero loro il necessario sostegno anche psicologico per accompagnarli nella fase della separazione, e, ove ritenuto opportuno, alla ricorrente indicazioni in ordine alla possibilità di appoggiarsi ad un centro
Antiviolenza che la aiutasse a reperire una diversa collocazione abitativa.
Nel frattempo, in data 23.05.2024, la Procura della Repubblica, in persona del PM,
Dott.ssa Ferrero, trasmetteva copia degli atti del procedimento penale n.
3506/2024 aperto a carico del sig. e, con decreto del 27.05.2024, il CP_1
Giudice ne ordinava l'inserimento del fascicolo di causa.
In data 31.05.2024 si costituiva, aderendo alla separazione Controparte_1 personale proposta dalla ricorrente, ma rappresentando di non aver mai perpetrato, nei confronti della moglie e dei figli, alcuna violenza e lamentando che, viceversa,
10 la moglie aveva assunto, in costanza di matrimonio, comportamenti che violavano gli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti dello stesso, negandogli anche qualsiasi contatto affettivo, nonché lesivi della fiducia reciproca, avendo ella sottratto dal conto corrente cointestato la somma di euro 170.000,00; egli chiedeva, dunque, l'addebito alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà e la rimozione dall'immobile familiare degli effetti personali della moglie;
formulava, inoltre, domande di natura economica per asserite sottrazioni da parte della moglie di oggetti d'oro personali dello stesso e della somma di euro 170.000; nulla a titolo di mantenimento della moglie.
All'udienza del 04.07.2024 comparivano entrambe le parti, le quali si riportavano ai rispettivi scritti;
il Giudice, quindi, si riservava.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 14.07.2024, il Giudice pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Prende atto della attuale permanenza della sig.ra presso Parte_1
l'abitazione di proprietà del sig. , come conseguenza indiretta dei Controparte_1 provvedimenti penali a carico del marito;
3) Riconosce che l'assegno di mantenimento spettante alla ricorrente viene allo stato corrisposto in natura mediante l'utilizzo da parte sua della casa familiare con spese delle utenze a carico del marito;
in caso di abbandono da parte della moglie della casa familiare con il connesso risparmio di spesa relativa al pagamento delle utenze, il marito le dovrà corrispondere l'assegno di mantenimento di 1.300 euro mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale”.
In pari data, il Giudice pronunciava sentenza sullo status e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo innanzi al relatore, fissando l'udienza del 9.01.2025, in modalità cartolare.
All'esito della predetta udienza, lette le note scritte depositate telematicamente dalle parti, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava per discussione l'udienza del 10.04.2025, in modalità cartolare.
11 All'udienza di cui sopra, i coniugi precisavano le proprie rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe;
quindi, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Va premesso che, è già stata emessa sentenza non definitiva sullo status, come indicato nella parte narrativa;
pertanto, il thema decidendum è circoscritto alle restanti questioni.
Preliminarmente, vanno respinte le rispettive domande istruttorie formulate dalle parti, in quanto i relativi capitoli sono generici, contenenti giudizi e irrilevanti ai fini della presente decisione.
1. Sulle rispettive richieste di addebito:
Con riferimento alle rispettive richieste di addebito, la ricorrente chiede che sia pronunciata la separazione con addebito a carico del marito, deducendo, a fondamento della richiesta, che, sin dall'inizio della vita matrimoniale, il marito le aveva lasciato la gestione completa delle incombenze familiari, senza fornirle alcun supporto, e che, in numerose occasioni, egli aveva assunto condotte violente nei confronti di lei e dei due figli, aggredendoli, picchiandoli e umiliandoli;
ella evidenzia che tale situazione di conflittualità e violenza aveva toccato il suo culmine negli ultimi anni, soprattutto dal momento in cui i figli avevano cominciato ad emanciparsi dal nucleo genitoriale e lei aveva intrapreso un percorso psicologico, che l'aveva condotta verso la consapevolezza del proprio valore e delle proprie capacità, fino a quel momento totalmente frustrate dal marito;
inoltre, la moglie precisa che, in considerazione di ciò, aveva sporto formale denuncia – querela nei confronti del marito per il reato di cui all'art. 572
c.p., a seguito della quale si era aperto il relativo procedimento penale n.
3506/2024 R.G.N.R. e il marito veniva sottoposto alle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla moglie e ai due figli a meno di 500 mt ed applicazione del braccialetto elettronico, poi
12 conclusosi con rito abbreviato con la condanna alla pena detentiva di 2 anni e 8 mesi.
Il convenuto contesta i fatti posti a fondamento della domanda della ricorrente e chiede a sua volta, in via riconvenzionale, l'addebito alla moglie della separazione;
in particolare, egli deduce che la moglie si dedicava esclusivamente ai propri interessi, escludendolo e disinteressandosi delle necessità ed esigenze dell'intera famiglia;
inoltre, egli rappresenta che, in costanza di matrimonio, la moglie aveva posto in essere comportamenti che hanno compromesso e irrimediabilmente violato il rapporto di fiducia e lealtà tra i coniugi, in quanto aveva trasferito di nascosto dal conto corrente cointestato la somma complessiva di euro 170.521,80
e aveva aperto, a sua insaputa, un conto corrente personale, nel quale aveva fatto confluire i suoi stipendi, accantonando le relative somme e continuando, invece, ad utilizzare per tutte le sue esigenze il conto corrente comune.
Sul tema, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (così, Cass. n. 22294/2024; v. Cass. n. 7388/2017; Cass. n.
35249/2023).
Peraltro, l'accertamento di violenze fisiche esonera il giudice del merito “dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili
13 solo con comportamenti omogenei” (Cass. n.7067/2025; n. 31351/2022; Cass, n.
3925/2018; Cass. n. 7388/2017).
Pertanto, alla luce della condanna del marito per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., e delle prove a fondamento della pronuncia di condanna, in accordo al costante orientamento giurisprudenziale suesposto, va accolta la richiesta di addebito nei confronti del marito.
Assolutamente generiche e sfornite di rilievo le doglianze del marito rispetto al disinteresse della moglie, inidonee a fondare un giudizio di addebito della separazione alla moglie;
quanto alle pretese sottrazioni, le affermazioni sulla titolarità dei denari sono generiche (non consentono alcuna ricostruzione integrale dei denari versati in conto dalla sua apertura) e, parimenti, non consentono di formulare un giudizio di addebito della separazione alla moglie.
2. Sull'assegnazione della casa familiare:
In merito all'assegnazione della casa coniugale, il disposto dall'art. 337 sexies c.c. nella parte in cui prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass. 2013 n. 21334, Cass. 2021 n. 18603).
Nel caso di specie, i figli sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
pertanto, la casa coniugale sita in AN, Via Gioberti n. 22/C, non viene assegnata e resterà sottoposta al regime civilistico della titolarità del relativo diritto.
3. Sull'assegno di mantenimento a favore della sig.ra : Parte_1
Con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento a favore della moglie, è necessario accertare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n.
12196/2016), i mezzi economici a disposizione dei coniugi che permettano di
14 conservarlo indipendentemente dalla percezione dell'assegno di mantenimento (v.
Cass. n. 9294/2018) e, in caso negativo, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione;
in particolare, “l'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”(Cass. n. 605/2017, confermata da Cass. n. 975/2021); ulteriore criterio, ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, è l'attitudine al lavoro dei coniugi, quale indice di capacità di guadagno e “qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita”
(Cass. 09/03/2018, n. 5817; v. anche Cass. 04/04/2016, n. 6427; Cass. 13/02/2013,
n. 3502).
Nel caso di specie, la ricorrente chiede che sia posto a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad € 2.000,00 mensili, allegando a fondamento della richiesta la disparità delle condizioni economiche dei coniugi. In particolare, ella evidenzia che ha dovuto mettere da parte la propria carriera e le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alle esigenze della famiglia e che, in occasione della nascita del figlio , ha richiesto la conversione del proprio orario di lavoro in CP_2 regime part-time; attualmente, ella continua a svolgere la sua attività lavorativa part-time presso la società Aspiag Service s.r.l., e, al contempo, assiste il figlio nella gestione della sua pizzeria.
Il convenuto chiede, in via principale, che non venga riconosciuto alla ricorrente alcun assegno di mantenimento e, in via subordinata, che l'assegno a titolo di
15 mantenimento della stessa sia stabilito in una misura nettamente inferiore a quella di euro 1.300,00 disposta nei provvedimenti provvisori;
egli dichiara di aver lavorato dal 1990 al 2002 per la società CGT Compagnia Generali spa dapprima sulle piattaforme petrolifere nel Mar Adriatico e nel Mare del Nord e, in seguito, dal 2002 a inizio 2021, in Italia, con qualifica di tecnico meccanico di macchine movimento terra e infine, dal mese di marzo del 2021, come dipendente della società Volvo Construction Equipement Italia spa con la medesima qualifica;
egli precisa di gestire altresì attività di coltivazione e semina di taluni terreni agricoli donatigli dal padre circostanti alla casa coniugale.
Dalle rispettive dichiarazioni dei redditi allegate dalle parti, emerge che la moglie ha un reddito da lavoro dipendente nel 2020 pari ad euro 11.796, nel 2021 pari ad euro 11.792, nel 2022 pari ad euro 12.001, nel 2023 di euro 12.583,35, mentre il reddito imponibile del marito nel 2020 è pari ad euro 31.457, nel 2021 pari ad euro
39.951, nel 2022 pari ad euro 39.803, nel 2023 è pari ad euro 39.059. La moglie dispone altresì sul suo conto corrente di una somma pari ad euro 170.521,80, frutto di anni di lavoro di entrambi i coniugi, che ella ha trasferito dal conto corrente n.
23740 cointestato con il marito, dichiarando di non volerne fare uso fintanto che sia fatta chiarezza sulla relativa spettanza.
La ricorrente dimostra, dunque, di possedere un'effettiva capacità lavorativa e reddituale, nonché una concreta capacità finanziaria. Tuttavia, vi è da considerare che quando lascerà la casa familiare, di fatto ella non avrà la possibilità di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in buona parte riconnesso proprio all'utilizzo dell'immobile, di non modeste dimensioni e dotato di giardino e piscina.
Pertanto, alla luce dei criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c., accertato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, comparati i mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione e considerate le circostanze ostative per la moglie al mantenimento di un regime economico analogo a quello da ella goduto in costanza di matrimonio,
16 va posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento, con effetto dalla data di uscita della stessa dalla casa familiare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 1.300,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di rilascio della casa familiare.
4. Sulle altre domande delle parti:
Il convenuto chiede la restituzione della somma di euro 104.481,90 e degli oggetti d'oro personali.
La ricorrente chiede, a sua volta, in via riconvenzionale di trattenere la somma di euro 170.521,80, già presente sul proprio conto corrente, e di condannare il marito a versare alla stessa l'ulteriore somma di euro 105.536,35.
Alla luce del disposto dell'art. 473 bis c.p.c., la presente procedura riguarda solo lo status delle persone, i minori e le famiglie, mentre sono esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione. Anche la giurisprudenza di legittimità, consolidata nel tempo, ha stabilito l'inammissibilità di tali domande nel giudizio di separazione, in quanto non direttamente connesse alla materia del contendere (la separazione personale) e soggette a un rito diverso.
Infatti, secondo la Corte Suprema, non è possibile un "simultaneus processus" tra il procedimento di separazione o divorzio e quelli relativi, tra l'altro, alla restituzione di beni mobili, in quanto tali azioni sono soggette al rito ordinario, sono autonome e distinte dalla separazione o dal divorzio (cfr. tra le altre, Cass.
Sez. I 8 settembre 2014, n. 18870; Cass. Sez. VI-I, 24 dicembre 2014, n. 27386;
Cass. Sez. I, 29 gennaio 2010, n. 2155; Cass. Sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828).
Pertanto, le domande restitutorie qui formulate dalle parti sono inammissibili.
Parimenti inammissibile nel presente giudizio è la domanda di rilascio della casa familiare, che andrà eventualmente riproposta nelle sedi competenti.
17 La autovettura Mercedes, modello C 180 Classic Spec Tg BB026WR, seguirà il regime della relativa proprietà ed è inammissibile la domanda formulata nel presente giudizio.
5. Sulle spese di lite:
Le spese del procedimento vengono poste a carico della parte convenuta, secondo il principio della soccombenza.
Sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M.
147/2022 in € 7.616 (pari ad € 1701 per fase di studio ed € 1204 per fase introduttiva, euro1806 fase istruttorie e euro 2905 decisionale), oltre I.V.A.,
c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, già dichiarata la separazione personale tra Parte_1
e così dispone:
[...] Controparte_1
1) accoglie la domanda di addebito della separazione al marito;
2) rigetta la domanda di addebito alla moglie;
3) dispone a carico del marito l'obbligo di versare alla ricorrente, con effetto dalla data di uscita della stessa dalla casa familiare, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima, la somma di euro 1.300,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
ISTAT;
4) dichiara inammissibili le domande restitutorie, di scioglimento comunione, di rilascio della casa familiare, di assegnazione autovetture
5) condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in
€ 7.616 oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il Presidente Cinzia Balletti
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Alina Rossato Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1903/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato SABBION ALICE Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato CALLEGARO CHIARA Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi:
- in via preliminare: dichiarando l'inammissibilità delle domande nn. 6 e 7 formulate da parte
1 avversa in quanto prive di connessione qualificata ex artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c. con le domande esperibili nel corso del presente procedimento di separazione giudiziale, in quanto volte alla restituzione di somme di denaro e beni mobili, ed alle seguenti:
CONDIZIONI
1) pronunciare la separazione personale tra i coniugi dichiarando ciascuno libero di vivere separatamente dall'altro, collocando la propria residenza ove meglio ognuno riterrà opportuno;
2) accertato e dichiarato che la fine del matrimonio è stata determinata dalla violazione, da parte del IG , degli obblighi nascenti dal Controparte_1 matrimonio, in particolare, dalle violenze fisiche, psicologiche e verbali perpetrare dallo stesso nei confronti della IGa , pronunciare la Parte_1 separazione giudiziale tra i coniugi con addebito della stessa a carico del IG;
Controparte_1
3) accertato e dichiarato che i coniugi avevano contratto matrimonio in regime di separazione dei beni, che la IGa è percettrice di un reddito che Parte_1 è pari ad 1/3 rispetto a quello percepito dal marito dalla sola attività di meccanico della società VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ITALIA SPA, senza contare i redditi percepiti dall'attività secondaria, ossia da quella agricola, svolta dal IG sin dall'inizio dell'attività matrimoniale, che l'istante ha Controparte_1 dedicato la sua intera esistenza alla famiglia e ai figli, che per fare ciò ha dovuto mettere da parte la propria carriera, arrivando a ridurre fortemente il proprio orario di lavoro in funzione delle esigenze dei figli e della famiglia, che il matrimonio è durato più di 30 anni, che la IGa non è titolare di alcunché, Parte_1 che la IGa non è assegnataria della casa coniugale e che, pertanto, Pt_1 dovrà farsi carico dell'acquisto o del canone di locazione di un diverso immobile nel quale collocare la propria residenza, condannarsi il IG a Controparte_1 versare alla IGa la somma di € 2.000,00 mensili a titolo di Parte_1 mantenimento del coniuge;
4) quanto alla permanenza della IGa nella casa familiare, si chiede che Pt_1 il Giudice Voglia, con l'emanazione della sentenza e in linea con i provvedimenti provvisori già assunti, consentire alla IGa e al figlio Parte_1 [...]
di continuare a permanere nella casa familiare almeno fino a che la CP_2 questione relativa alla suddivisione delle sostanze patrimoniali tra i coniugi non abbia avuto una definizione stragiudiziale o giudiziale che sia, ciò consentendo alla ricorrente di avere maggiori risorse finanziarie su cui fare concreto e irrevocabile affidamento;
tenuto conto inoltre del fatto che la misura cautelare ad oggi non è ancora stata revocata.
2 5) dichiararsi che la vettura marca modello C 180 CLASSIC SPEC CP_3
Tg BB026WR rimarrà di esclusiva proprietà della IGa . Parte_1
- in subordine nel merito: nella malaugurata e non creduta ipotesi di ammissione delle domande nn. 6 e 7, formulate da parte avversa ed aventi ad oggetto la condanna della IGa alla rifusione, in favore del IG Parte_1 CP_1
, della somma di € 104.481,90 e dei gioielli contenuti nella cassaforte sita
[...] presso la casa coniugale: - la IGa chiede il rigetto della domanda n. 7, Pt_1 dichiarandosi sin da ora disponibile a restituire i gioielli descritti dal IG
in comparsa di costituzione e risposta, qualora siano rinvenuti dalla CP_1 stessa nella casa coniugale;
- la IGa chiede il rigetto della domanda n. Pt_1 6, in quanto infondata in fatto e diritto, in via riconvenzionale chiedendo che il Giudice voglia autorizzare la ricorrente a trattenere la somma di € 170.521,80 già presente sul proprio conto corrente e condannare il IG a Controparte_1 versare alla stessa l'ulteriore somma di € 105.536,35 per le motivazioni tutte esposte nel ricorso introduttivo e nel presente atto.
Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:
1) Vero che dal 15.01.1997, allorché veniva al mondo la prima figlia, , la Per_1 IGa veniva lasciata sola dal marito, tanto che l'istante era costretta a Pt_1 chiedere l'aiuto e la presenza della madre Signora Controparte_4
2) Vero che dal 15.01.1997, la IGa provvedeva a vigilare Controparte_4 sulla piccola mentre l'istante dormiva, o mentre si lavava, o mentre andava a Per_1 fare la spesa?
3) Vero che tra il 20.06.1997 e il 16.07.1997, la IGa e furono Pt_1 Per_1 ricoverate in Pronto Soccorso pediatrico a causa di una adenopatia – proteino disperdente di cui si ammalò la piccola che non riusciva a nutrirsi e spesso vomitava?
4) Vero che tra il 20.06.1997 e il 16.07.1997 la IGa dovette Parte_1 avvalersi dell'aiuto della propria madre, IGa per essere Controparte_4 aiutata e assistita durante la malattia della figlia?
5) Vero che tra il 20.06.1997 e il 16.07.1997 durante la malattia della figlia e Per_1 il ricovero della stessa e della madre IGa in ospedale, il IG Parte_1
faceva visita alla moglie e alla figlia solo la sera e solo per una Controparte_1 mezzora?
6) Vero che tra la fine del 1997 e il 1998, i coniugi e in attesa del Pt_1 CP_1 completamento dei lavori di costruzione della nuova abitazione, in Bosco di AN (PD), Via Gioberti n. 22/C, si trasferivano in un appartamento posto al primo piano dell'immobile di proprietà dei genitori della IGa , sito in Pt_1 Bosco di AN (PD), Via Gioberti n. 35 e in cui gli stessi abitavano al piano terra?
3 7) Vero che in data 01.01.1998, la madre della IGa IGa Pt_1 [...]
sentendo urla provenire dal piano superiore dello stabile sito in Bosco CP_4 di AN (PD) Via Gioberti n. 35, in cui abitavano la figlia e il genero, si recava presso il ridetto appartamento?
8) Vero che in data 01.01.1998, la madre della IGa , IGa Parte_1
nella circostanza di cui al capitolo che precede, rinveniva il Controparte_4 genero che inveiva verso la IGa intenta a dar da mangiare alla Parte_1 figlioletta ? Per_1
9) Vero che in data 01.01.1998, la madre della IGa cercava di calmare Pt_1 il IG che la cacciava di casa, lanciava la cena della figlia sul muro e CP_1 aggrediva fisicamente la IGa provocando alla stessa graffi ed ematomi Pt_1 sul collo?
10) Vero che dopo la nascita di , avvenuta in data 17.06.2002, la IGa CP_2
cade in preda di una depressione post partum? Parte_1
11) Vero che dopo la nascita di , avvenuta in data 17.06.2002, la IGa CP_2
scoppiava a piangere anche in presenza del marito? Parte_1
12) Vero che dopo la nascita di , avvenuta in data 17.06.2002 la madre, CP_2 IGa e la zia della IGa , IGa Controparte_4 Parte_1 Pt_2
portarono la stessa da un medico a causa della depressione di cui al punto
[...] che precede? Si indica in qualità di testimone sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 12 la IGa residente in [...] 35;
13) Vero che in data 15.08.20217, la IGa si sente male e la figlia Pt_1 Per_1 e la madre della IGa decidono di accompagnare quest'ultima al pronto Pt_1 soccorso?
14) Vero che in data 06.12.2017 la IGa subisce un'operazione Parte_1 chirurgica, dopo la quale viene riaccompagnata a casa sempre dalla di lei madre IGa Controparte_4
Si indicano in qualità di testimoni sui capitoli di prova dal n. 13 al n. 14 le IGe
, residente in [...] e la Testimone_1 IGa residente in [...]; Controparte_4
15) Vero che tra il 2014 e il 2015, allorché si avvede che nutre scarso CP_2 interesse per la campagna, il IG porta il figlio dei vicini di Controparte_1 casa a passeggio sul trattore?
16) Vero che, nelle occasioni di cui al capitolo che precede, il IG CP_1
diceva al figlio: “Sei inutile, sei un fallito, non hai voglia di fare niente”?
[...]
17) Vero che in data 19.05.2019, , durante una partita di calcio riceve una CP_2 pallonata sul volto e si recava con il padre in pronto soccorso? Controparte_1
4 18) Vero che alle ore 12.23 del giorno 19.05.2019, la IGa viene Pt_1 raggiunta dalla telefonata del marito che le dice di recarsi al pronto soccorso perché il resistente aveva fame e sonno e doveva riposare?
19) Vero che il giorno 19.05.2019, la IGa raggiungeva il figlio Parte_1
presso il pronto soccorso e lì rimaneva fino alle ore 14.47 allorché il figlio CP_2 veniva dimesso, accompagnandolo poi a casa?
20) Vero che in data 19.04.2020, il figlio della coppia, , Controparte_2 danneggiava molti mobili e infissi di casa?
21) Vero che in data 19.04.2020, il IG , insultava il figlio Controparte_1 dicendogli che era pazzo, che doveva farsi ricoverare, che non doveva mettere più piede in casa sua e ricordandogli che era un fallito e un nullafacente? Si indica in qualità di testimone sui capitoli di prova dal 15 al 21 il IG , Controparte_2 residente in [...];
22) Vero che dal mese di dicembre 2020, la IGa si rifugiava a Parte_1 dormire in cucina, dove aveva nascosto una brandina, che estraeva la sera e che riponeva durante il giorno?
23) Vero che dal 05.11.2021, ossia da quando la figlia parte per tornare in Per_1 caserma (frequentando un corso per ottenere il titolo di Maresciallo dei Carabinieri), la madre riposa nel letto della figlia?
24) Vero che dal 05.11.2021 la IGa di notte si chiude a chiave Parte_1 nella camera da letto della figlia?
25) Vero che nel mese di febbraio 2022 , decideva di aprire un'attività di CP_2 ristorazione?
26) Vero che nel mese di agosto 2022, vuole chiudere l'attività appena CP_2 intrapresa?
27) Vero che durante il pomeriggio del 20.08.2022, il IG Controparte_1 puntava un fucile in faccia alla IGa ? Parte_1
28) Vero che la sera del 20.08.2022 la IGa dopo che il marito aveva Pt_1 lasciato la casa coniugale a bordo di un furgoncino, raccoglieva alcuni effetti personali e si recava dalla IGa ? Controparte_5
29) Vero che nella tarda serata del 20.08.2022 la IGa Parte_1 rinvenendo l'avviso dei Carabinieri (doc. 16), chiamava la IGa CP_5
, recandosi dalla stessa a dormire?
[...]
30) Vero che in data 28.08.2022, il figlio aveva una discussione con il CP_2 padre, il quale ultimo si recava in giardino e, trovando, al suo rientro, l'uscio di casa chiuso, prendeva un trapano e tentava di forzare la finestra della camera da letto della figlia, in cui stava riposando la IGa Pt_1
5 31) Vero che dal 08.06.2022 al 29.05.2023 il IG intraprendeva Controparte_2 un percorso psicoterapeutico, iniziato con la Dott.ssa ma continuato, con il Per_2 Dott. ? Si indicano in qualità di Testimoni sui capitoli di prova Controparte_6 dal n. 22 al n. 31 i IGi e , entrambi residenti in Bosco di Per_1 Controparte_2 AN (PD), Via Gioberti n. 22/C e la IGa residente in [...];
32) Vero che in data 11.10.2023, al ritorno dalla pizzeria, in cui aveva lavorato,
subiva un incidente, cozzando con la macchina modello Mito, Controparte_2 intestata al IG , contro un marciapiede? Controparte_1
33) Vero che, in data 11.10.2023, in occasione dell'incidente del figlio di cui al capitolo che precede, il IG , giunto sul posto, verificava solo il Controparte_1 danno al veicolo?
34) Vero che in data 11.10.2023, riusciva a spostare il veicolo incidentato CP_2 solo grazie all'intervento di alcuni amici? Si indicano in qualità di testimoni sui capitoli di prova dal n. 32 al n. 34 il IG , residente in [...].
35) Vero che in data 16.03.2024, la IGa era fuori dalla propria Pt_1 abitazione sita in Bosco di AN (PD), Via Gioberti n. 22/C intenta a stendere la biancheria?
36) Vero che in data 16.03.2024 la IGa nella circostanza di cui al Pt_1 capitolo che precede, veniva chiamata “troia e puttana” dal IG CP_1
?
[...]
37) Vero che in data 16.03.2024 la IGa nella circostanza di cui al Pt_1 capitolo che precede rientrava in casa e in cucina veniva aggredita dal IG
che cercava di strapparle il telefono dalle mani? Si indica in Controparte_1 qualità di testimone sui capitoli di prova dal n. 35 al n. 37 il IG
[...]
residente in [...]. CP_2
****
Si contesta l'ammissibilità della prova per testimoni formulata da parte avversa, in particolare il capitolo 1) in quanto irrilevante, atteso che si è dimostrato che la IGa era inquadrata fino al 31.12.2023 come collaboratore familiare a Pt_1 compenso 0; 2), 3) 4) irrilevanti;
5) 6), 7), 8) non contestati e comunque irrilevanti per le ragioni già indicate in atto;
9) irrilevante, generico. Per quanto concerne i capitoli formulati da parte avversa a prova contraria se ne contesta l'ammissibilità in quanto il cap 8) è documentale e parte di esso incontestato dato che la IGa ha ammesso che il marito avesse lavorato su piattaforme di metano, ma Pt_1 dislocate nel Mar Adriatico (Rimini – Bologna) e per non più di 10/15 giorni. Qualora si ritenesse comunque di ammettere il suddetto capitolo di prova, si formula a prova contraria il seguente capitolo con numerazione progressiva rispetto a quella già utilizzata nel ricorso:
6 38) Vero che il IG tra il 1997 e il 1998 ha lavorato presso Controparte_1 piattaforme di metano dislocate nel Mar Adriatico e più precisamente nella zona compresa tra Rimini e Bologna, assentandosi da casa periodicamente, ma per un periodo compreso tra i 10 e i 15 giorni? Si indica in qualità di testimone il IG c/o CGT di AN (PD). Il cap. 9) formulato da parte avversa a Testimone_2 prova contraria è contraddittorio perché in contrasto con il capitolo 10) successivo, infatti, se fosse stato assente il 20.08.2022 e si fosse assentato per Controparte_2 tutta l'estate, come afferma controparte, come faceva lo stesso a spingere fuori il padre dalla casa coniugale impedendogli di entrare il 28.08.2022, quindi esattamente 8 giorni dopo? Il cap.10) irrilevante.
****
Ad integrazione dei capitoli di prova già formulati a prova diretta da questo patrocinio, attese le difese di parte convenuta si integra la prova testimoniale richiesta con i seguenti capitoli:
39) Vero che nel mese di febbraio 2022 lei veniva contattato dalla IGa Pt_1
che le chiedeva di cercare un locale da adibire a pizzeria per il figlio
[...]
? Si indica in qualità di testimoni e CP_2 Controparte_2 Tes_3
40) Vero che in data 31.03.2024 il IG alle ore 10.30 del Controparte_1 mattino alla guida della macchina T-ROCK targata FX802DX si recava con la sorella presso la casa della di lui madre per il pranzo di Pasqua?
41) Vero che in data 31.03.2024 il IG , poco prima di partire Controparte_1 per il pranzo di Pasqua di cui al capitolo che precede, ha gettato a terra abiti da lavoro e documenti della pizzeria di proprietà del IG che si Controparte_2 trovavano nella macchina T-ROCK targata FX802DX?
42) Vero che in data 31.03.2024 Lei chiamava il IG Controparte_1 chiedendogli di tornare a casa per riportare la figlio la patente che Controparte_2 si trovava nella macchina T-ROCK targata FX802DX?
43) Vero che in data 31.03.2024 il IG rispondeva riferendo Controparte_1 che ignorava a che ora sarebbe rincasato?
44) Vero che in data 31.03.2024 lei riceveva sul suo telefonino il messaggio che le si rammostra (doc. 62) con il quale il IG la informava che Controparte_1 sarebbe tornato solo alle ore 15.30?
45) Vero che in data 31.03.2024 subito dopo che il padre rincasava con la macchina T-ROCK targata FX802DX suo fratello si metteva alla guida CP_2 dell'autovettura per recarsi immediatamente a lavoro?
46) Vero che in data 31.03.2024 il IG , dopo che il IG Controparte_1
usciva dal vialetto di casa, chiamava i Carabinieri riferendo loro Controparte_2 che il figlio gli aveva usato violenza fisica e verbale e gli aveva sottratto la
7 macchina T-ROCK targata FX802DX? Si cita in qualità di testimone la IGa
residente in [...]. Testimone_1
Si chiede di essere ammessi a prova contraria in caso di ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte avversa con i medesimi testi citati a prova diretta. Si richiede, ove occorrer possa e ove il IG non dichiari Controparte_1 spontaneamente i redditi percepiti dalla propria attività secondaria, ossia quella di coltivatore agricolo, di disporre un'indagine tributaria volta a verificare i redditi percepiti dal medesimo.
Per parte convenuta:
1. pronunciare la separazione personale tra la IGa e il IG Parte_1
dichiarando ciascuno libero di vivere separatamente dall'altro, Controparte_1 collocando la propria residenza ove ognuno riterrà opportuno, così come disposto nella sentenza parziale di separazione del 9/7/2024;
2. dato atto che la casa coniugale sita in AN, Via Gioberti n. 22/C è di proprietà del Sig. , assegnare alla IGa un Controparte_1 Parte_1 termine non superiore a 20 gg per lasciare l'abitazione ed asportare dalla stessa tutti gli effetti personali;
3. respingersi la domanda di addebito della separazione formulata dalla IGa
in quanto infondata in fatto ed in diritto, alla luce di quanto Parte_1 dedotto negli scritti difensivi;
4. addebitarsi la separazione personale alla IGa accertato che Parte_1 la stessa ha posto in essere comportamenti che violano gli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge, negandogli anche qualsiasi contatto affettivo, nonché lesivi della fiducia reciproca avendo sottratto dal conto corrente comune l'ingente somma di euro 170.521,80.
5. a modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza del 4.7.2024, si chiede, in via principale, che non venga riconosciuto alla ricorrente alcun assegno di mantenimento e, in via subordinata, qualora Le venisse riconosciuto un mantenimento, che lo stesso sia stabilito in una misura nettamente inferiore a quella di euro 1.300,00 disposta nei provvedimenti provvisori, in quanto tale importo non sarebbe congruo rispetto agli effettivi redditi delle parti. La Signora ha un reddito mensile da lavoro dipendente di oltre 900,00 Pt_1 euro relativo ad un contratto part-time ed ora ben potrebbe chiedere di ritornare a lavorare a tempo pieno, ha dimostrato di avere competenze in materia di contabilità che le hanno consentito e le consentirebbero ancora di integrare il suo stipendio, inoltre, la stessa da tre anni lavora nella pizzeria del figlio tutte le sere, presumibilmente ricavandone un reddito seppur non dichiarato. La ricorrente ha comunque a sua disposizione una cospicua somma di denaro (euro 170.521,80 euro che ha trasferito dal conto comune al suo conto personale), oltre ad altri
8 risparmi, in quanto dal mese di settembre 2022 ha accreditato integralmente i suoi stipendi nel suddetto conto personale e non dovrà affrontare esborsi per affitto quando lascerà la casa coniugale avendo a sua disposizione un appartamento di 95 mq libero di proprietà dei suoi genitori dove andare a vivere.
6. per quanto dedotto e provato negli scritti difensivi, condannarsi la IGa
a restituire al sig. la somma di euro 104.481,90; Parte_1 Controparte_1 nella denegata ipotesi in cui in Giudice ritenga che tale domanda esuli dalla sua competenza, a fronte della circostanza che la IGa ha ammesso di Pt_1 disporre della somma di euro 170.521,80 da lei trasferita dal conto corrente cointestato con il coniuge, frutto di anni di lavoro di entrambi, si chiede quantomeno che venga disposta la sospensione della corresponsione dell'assegno di mantenimento eventualmente riconosciuto alla ricorrente finché non venga accertato in un separato giudizio quanto quest'ultima dovrà restituire al sig.
. CP_1
7. condannarsi, altresì, la IGa a restituire al sig. Parte_1 CP_1
gli oggetti d'oro personali dello stesso e così: fede nuziale, braccialetto,
[...] anello d'oro con diamante, catenina del battesimo.
8. respingersi la domanda svolta in via subordinata e riconvenzionale da parte ricorrente volta a trattenere la somma di euro 170.521,80, nonché a condannare il sig. a versare alla stessa l'ulteriore somma di euro 105.536,35, in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto dedotto e prodotto nel presente giudizio.
9. respingersi la domanda formulata dalla ricorrente nelle note scritte depositate in data 8.1.2025 volta ad ottenere l'autorizzazione a continuare a vivere nell'abitazione coniugale in quanto destituita di qualsivoglia fondamento.
10. Spese di causa interamente rifuse, oltre condanna alle spese, ai sensi dell'art. 92 I comma cpc e art. 88 cpc, alla luce del comportamento processuale della parte ricorrente e della circostanza che la stessa, tra i 77 documenti prodotti, ha omesso di depositare, come richiede l'art. 473 bis n. 12 cpc, l'estratto conto personale relativo all'anno 2024.
* * *
Si insiste perché venga disposta l'istruttoria mediante l'accoglimento dei capitoli di prova formulati nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 473 bis 17 II comma cpc e affinché venga accolta l'istanza volta ad ordinare alla ricorrente di produrre in giudizio l'estratto del conto corrente personale a lei intestato relativo all'anno 2024 per verificare se la somma di euro 170.521,80 sia ancora presente ed integra su tale conto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
9 I sigg. , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], contraevano matrimonio
[...] concordatario in data 16.10.1993 in AN (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 47, parte 2, serie A, anno 1993.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 15.01.1997 ad Abano Terme Testimone_1
(PD), e , il 17.06.2002 ad Abano Terme (PD). Controparte_2
In data 15.04.2024, la sig.ra depositava ricorso chiedendo che Parte_1 venisse dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito;
in particolare, nell'atto di ricorso, ella deduceva plurime condotte di violenza, tanto fisica quanto psicologica, commesse dal marito in anni di convivenza, nei confronti suoi e dei figli, nonché il costante totale disinteresse del marito, non solo sotto il profilo dell'assistenza morale e della collaborazione familiare, ma anche dal punto di vista economico;
chiedeva il mantenimento dell'esclusiva proprietà della vettura marca modello C 180 CLASSIC SPEC Tg BB026WR e CP_3 che il marito le corrispondesse un assegno a titolo di suo mantenimento pari a euro
2.000,00 mensili.
Con ordinanza del 17.04.2024, il Giudice disponeva la immediata segnalazione della coppia ai Servizi Sociali competenti per territorio e/o del Consultorio
Familiare, perché offrissero loro il necessario sostegno anche psicologico per accompagnarli nella fase della separazione, e, ove ritenuto opportuno, alla ricorrente indicazioni in ordine alla possibilità di appoggiarsi ad un centro
Antiviolenza che la aiutasse a reperire una diversa collocazione abitativa.
Nel frattempo, in data 23.05.2024, la Procura della Repubblica, in persona del PM,
Dott.ssa Ferrero, trasmetteva copia degli atti del procedimento penale n.
3506/2024 aperto a carico del sig. e, con decreto del 27.05.2024, il CP_1
Giudice ne ordinava l'inserimento del fascicolo di causa.
In data 31.05.2024 si costituiva, aderendo alla separazione Controparte_1 personale proposta dalla ricorrente, ma rappresentando di non aver mai perpetrato, nei confronti della moglie e dei figli, alcuna violenza e lamentando che, viceversa,
10 la moglie aveva assunto, in costanza di matrimonio, comportamenti che violavano gli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti dello stesso, negandogli anche qualsiasi contatto affettivo, nonché lesivi della fiducia reciproca, avendo ella sottratto dal conto corrente cointestato la somma di euro 170.000,00; egli chiedeva, dunque, l'addebito alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà e la rimozione dall'immobile familiare degli effetti personali della moglie;
formulava, inoltre, domande di natura economica per asserite sottrazioni da parte della moglie di oggetti d'oro personali dello stesso e della somma di euro 170.000; nulla a titolo di mantenimento della moglie.
All'udienza del 04.07.2024 comparivano entrambe le parti, le quali si riportavano ai rispettivi scritti;
il Giudice, quindi, si riservava.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 14.07.2024, il Giudice pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Prende atto della attuale permanenza della sig.ra presso Parte_1
l'abitazione di proprietà del sig. , come conseguenza indiretta dei Controparte_1 provvedimenti penali a carico del marito;
3) Riconosce che l'assegno di mantenimento spettante alla ricorrente viene allo stato corrisposto in natura mediante l'utilizzo da parte sua della casa familiare con spese delle utenze a carico del marito;
in caso di abbandono da parte della moglie della casa familiare con il connesso risparmio di spesa relativa al pagamento delle utenze, il marito le dovrà corrispondere l'assegno di mantenimento di 1.300 euro mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale”.
In pari data, il Giudice pronunciava sentenza sullo status e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo innanzi al relatore, fissando l'udienza del 9.01.2025, in modalità cartolare.
All'esito della predetta udienza, lette le note scritte depositate telematicamente dalle parti, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava per discussione l'udienza del 10.04.2025, in modalità cartolare.
11 All'udienza di cui sopra, i coniugi precisavano le proprie rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe;
quindi, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
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Va premesso che, è già stata emessa sentenza non definitiva sullo status, come indicato nella parte narrativa;
pertanto, il thema decidendum è circoscritto alle restanti questioni.
Preliminarmente, vanno respinte le rispettive domande istruttorie formulate dalle parti, in quanto i relativi capitoli sono generici, contenenti giudizi e irrilevanti ai fini della presente decisione.
1. Sulle rispettive richieste di addebito:
Con riferimento alle rispettive richieste di addebito, la ricorrente chiede che sia pronunciata la separazione con addebito a carico del marito, deducendo, a fondamento della richiesta, che, sin dall'inizio della vita matrimoniale, il marito le aveva lasciato la gestione completa delle incombenze familiari, senza fornirle alcun supporto, e che, in numerose occasioni, egli aveva assunto condotte violente nei confronti di lei e dei due figli, aggredendoli, picchiandoli e umiliandoli;
ella evidenzia che tale situazione di conflittualità e violenza aveva toccato il suo culmine negli ultimi anni, soprattutto dal momento in cui i figli avevano cominciato ad emanciparsi dal nucleo genitoriale e lei aveva intrapreso un percorso psicologico, che l'aveva condotta verso la consapevolezza del proprio valore e delle proprie capacità, fino a quel momento totalmente frustrate dal marito;
inoltre, la moglie precisa che, in considerazione di ciò, aveva sporto formale denuncia – querela nei confronti del marito per il reato di cui all'art. 572
c.p., a seguito della quale si era aperto il relativo procedimento penale n.
3506/2024 R.G.N.R. e il marito veniva sottoposto alle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla moglie e ai due figli a meno di 500 mt ed applicazione del braccialetto elettronico, poi
12 conclusosi con rito abbreviato con la condanna alla pena detentiva di 2 anni e 8 mesi.
Il convenuto contesta i fatti posti a fondamento della domanda della ricorrente e chiede a sua volta, in via riconvenzionale, l'addebito alla moglie della separazione;
in particolare, egli deduce che la moglie si dedicava esclusivamente ai propri interessi, escludendolo e disinteressandosi delle necessità ed esigenze dell'intera famiglia;
inoltre, egli rappresenta che, in costanza di matrimonio, la moglie aveva posto in essere comportamenti che hanno compromesso e irrimediabilmente violato il rapporto di fiducia e lealtà tra i coniugi, in quanto aveva trasferito di nascosto dal conto corrente cointestato la somma complessiva di euro 170.521,80
e aveva aperto, a sua insaputa, un conto corrente personale, nel quale aveva fatto confluire i suoi stipendi, accantonando le relative somme e continuando, invece, ad utilizzare per tutte le sue esigenze il conto corrente comune.
Sul tema, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (così, Cass. n. 22294/2024; v. Cass. n. 7388/2017; Cass. n.
35249/2023).
Peraltro, l'accertamento di violenze fisiche esonera il giudice del merito “dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili
13 solo con comportamenti omogenei” (Cass. n.7067/2025; n. 31351/2022; Cass, n.
3925/2018; Cass. n. 7388/2017).
Pertanto, alla luce della condanna del marito per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., e delle prove a fondamento della pronuncia di condanna, in accordo al costante orientamento giurisprudenziale suesposto, va accolta la richiesta di addebito nei confronti del marito.
Assolutamente generiche e sfornite di rilievo le doglianze del marito rispetto al disinteresse della moglie, inidonee a fondare un giudizio di addebito della separazione alla moglie;
quanto alle pretese sottrazioni, le affermazioni sulla titolarità dei denari sono generiche (non consentono alcuna ricostruzione integrale dei denari versati in conto dalla sua apertura) e, parimenti, non consentono di formulare un giudizio di addebito della separazione alla moglie.
2. Sull'assegnazione della casa familiare:
In merito all'assegnazione della casa coniugale, il disposto dall'art. 337 sexies c.c. nella parte in cui prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass. 2013 n. 21334, Cass. 2021 n. 18603).
Nel caso di specie, i figli sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
pertanto, la casa coniugale sita in AN, Via Gioberti n. 22/C, non viene assegnata e resterà sottoposta al regime civilistico della titolarità del relativo diritto.
3. Sull'assegno di mantenimento a favore della sig.ra : Parte_1
Con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento a favore della moglie, è necessario accertare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n.
12196/2016), i mezzi economici a disposizione dei coniugi che permettano di
14 conservarlo indipendentemente dalla percezione dell'assegno di mantenimento (v.
Cass. n. 9294/2018) e, in caso negativo, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione;
in particolare, “l'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”(Cass. n. 605/2017, confermata da Cass. n. 975/2021); ulteriore criterio, ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, è l'attitudine al lavoro dei coniugi, quale indice di capacità di guadagno e “qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita”
(Cass. 09/03/2018, n. 5817; v. anche Cass. 04/04/2016, n. 6427; Cass. 13/02/2013,
n. 3502).
Nel caso di specie, la ricorrente chiede che sia posto a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad € 2.000,00 mensili, allegando a fondamento della richiesta la disparità delle condizioni economiche dei coniugi. In particolare, ella evidenzia che ha dovuto mettere da parte la propria carriera e le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alle esigenze della famiglia e che, in occasione della nascita del figlio , ha richiesto la conversione del proprio orario di lavoro in CP_2 regime part-time; attualmente, ella continua a svolgere la sua attività lavorativa part-time presso la società Aspiag Service s.r.l., e, al contempo, assiste il figlio nella gestione della sua pizzeria.
Il convenuto chiede, in via principale, che non venga riconosciuto alla ricorrente alcun assegno di mantenimento e, in via subordinata, che l'assegno a titolo di
15 mantenimento della stessa sia stabilito in una misura nettamente inferiore a quella di euro 1.300,00 disposta nei provvedimenti provvisori;
egli dichiara di aver lavorato dal 1990 al 2002 per la società CGT Compagnia Generali spa dapprima sulle piattaforme petrolifere nel Mar Adriatico e nel Mare del Nord e, in seguito, dal 2002 a inizio 2021, in Italia, con qualifica di tecnico meccanico di macchine movimento terra e infine, dal mese di marzo del 2021, come dipendente della società Volvo Construction Equipement Italia spa con la medesima qualifica;
egli precisa di gestire altresì attività di coltivazione e semina di taluni terreni agricoli donatigli dal padre circostanti alla casa coniugale.
Dalle rispettive dichiarazioni dei redditi allegate dalle parti, emerge che la moglie ha un reddito da lavoro dipendente nel 2020 pari ad euro 11.796, nel 2021 pari ad euro 11.792, nel 2022 pari ad euro 12.001, nel 2023 di euro 12.583,35, mentre il reddito imponibile del marito nel 2020 è pari ad euro 31.457, nel 2021 pari ad euro
39.951, nel 2022 pari ad euro 39.803, nel 2023 è pari ad euro 39.059. La moglie dispone altresì sul suo conto corrente di una somma pari ad euro 170.521,80, frutto di anni di lavoro di entrambi i coniugi, che ella ha trasferito dal conto corrente n.
23740 cointestato con il marito, dichiarando di non volerne fare uso fintanto che sia fatta chiarezza sulla relativa spettanza.
La ricorrente dimostra, dunque, di possedere un'effettiva capacità lavorativa e reddituale, nonché una concreta capacità finanziaria. Tuttavia, vi è da considerare che quando lascerà la casa familiare, di fatto ella non avrà la possibilità di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in buona parte riconnesso proprio all'utilizzo dell'immobile, di non modeste dimensioni e dotato di giardino e piscina.
Pertanto, alla luce dei criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c., accertato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, comparati i mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione e considerate le circostanze ostative per la moglie al mantenimento di un regime economico analogo a quello da ella goduto in costanza di matrimonio,
16 va posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento, con effetto dalla data di uscita della stessa dalla casa familiare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 1.300,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di rilascio della casa familiare.
4. Sulle altre domande delle parti:
Il convenuto chiede la restituzione della somma di euro 104.481,90 e degli oggetti d'oro personali.
La ricorrente chiede, a sua volta, in via riconvenzionale di trattenere la somma di euro 170.521,80, già presente sul proprio conto corrente, e di condannare il marito a versare alla stessa l'ulteriore somma di euro 105.536,35.
Alla luce del disposto dell'art. 473 bis c.p.c., la presente procedura riguarda solo lo status delle persone, i minori e le famiglie, mentre sono esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione. Anche la giurisprudenza di legittimità, consolidata nel tempo, ha stabilito l'inammissibilità di tali domande nel giudizio di separazione, in quanto non direttamente connesse alla materia del contendere (la separazione personale) e soggette a un rito diverso.
Infatti, secondo la Corte Suprema, non è possibile un "simultaneus processus" tra il procedimento di separazione o divorzio e quelli relativi, tra l'altro, alla restituzione di beni mobili, in quanto tali azioni sono soggette al rito ordinario, sono autonome e distinte dalla separazione o dal divorzio (cfr. tra le altre, Cass.
Sez. I 8 settembre 2014, n. 18870; Cass. Sez. VI-I, 24 dicembre 2014, n. 27386;
Cass. Sez. I, 29 gennaio 2010, n. 2155; Cass. Sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828).
Pertanto, le domande restitutorie qui formulate dalle parti sono inammissibili.
Parimenti inammissibile nel presente giudizio è la domanda di rilascio della casa familiare, che andrà eventualmente riproposta nelle sedi competenti.
17 La autovettura Mercedes, modello C 180 Classic Spec Tg BB026WR, seguirà il regime della relativa proprietà ed è inammissibile la domanda formulata nel presente giudizio.
5. Sulle spese di lite:
Le spese del procedimento vengono poste a carico della parte convenuta, secondo il principio della soccombenza.
Sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M.
147/2022 in € 7.616 (pari ad € 1701 per fase di studio ed € 1204 per fase introduttiva, euro1806 fase istruttorie e euro 2905 decisionale), oltre I.V.A.,
c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, già dichiarata la separazione personale tra Parte_1
e così dispone:
[...] Controparte_1
1) accoglie la domanda di addebito della separazione al marito;
2) rigetta la domanda di addebito alla moglie;
3) dispone a carico del marito l'obbligo di versare alla ricorrente, con effetto dalla data di uscita della stessa dalla casa familiare, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima, la somma di euro 1.300,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
ISTAT;
4) dichiara inammissibili le domande restitutorie, di scioglimento comunione, di rilascio della casa familiare, di assegnazione autovetture
5) condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in
€ 7.616 oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il Presidente Cinzia Balletti
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