Sentenza 18 marzo 2004
Massime • 2
Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, regolato dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 ,dal principio della immediatezza della contestazione deve dedursi che al mancato rispetto del termine contrattualmente fissato entro il quale effettuare la contestazione discenda la decadenza dal potere disciplinare, non rilevando la mancanza di precisazione, nel contratto, delle conseguenze derivanti dall'inosservanza del termine stabilito. (Nella specie, la S.C. ha cassato per insufficienza della motivazione la sentenza di merito che, in una fattispecie alla quale si applicava l'art. 24 del CCNL dei dipendenti degli enti locali, che fissa il termine di 20 giorni per la contestazione disciplinare senza prevedere alcuna conseguenza per il mancato rispetto, aveva ritenuto valida la contestazione effettuata oltre i venti giorni).
Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, il termine per effettuare la contestazione, ove contrattualmente previsto, deve essere computato in relazione al momento in cui l'atto di contestazione perviene al lavoratore, in quanto trattasi di atto unilaterale recettizio, e non in relazione al momento in cui la contestazione viene elevata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2004, n. 5527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5527 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE VI, elettivamente domiciliato in Milano, via F. Sforza 43, presso l'avv. A. Simonati, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 697 del 29/11/2001 RG.n. 845/2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Ferrando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI CE, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi del ricorso e per l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.11.2001 la Corte di Appello di Milano, decidendo sull'impugnazione avverso sentenza del Tribunale della medesima città, proposta da PU CE nei confronti del Comune di Milano, rigettava l'appello confermando la sentenza impugnata che aveva ritenuto la nullità del ricorso introduttivo. In ordine alle domande risarcitone osservava che la durata del processo era stata assai breve, in relazione al dedotto comportamento defatigatorie sleale non erano specificati atti ingiustamente lesivi, nè era precisata una non meglio identificata emarginazione. Osservava ancora che il ricorrente non aveva precisato quando ed in che modo fosse stato violato il diritto alle pari opportunità e con quali conseguenze negative. Infine in ordine alla domanda di annullamento dell'atto di assegnazioni incarichi non era stato precisato l'interesse dell'appellante e si era omesso di convenire gli eventuali controinteressati.
Propone ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi il PU ed illustrato poi con memoria, il Comune non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (sub A) il ricorrente censura per insufficiente motivazione la sentenza impugnata per avere escluso la sussistenza di un interesse ad agire con la sola lettura delle conclusioni e non con l'esame dell'intera sentenza. Con un secondo profilo precisa di avere chiesto sia l'annullamento delle nomine per violazione dell'art. 35 della legge lombarda n. 35 del 1980 che prevede che la nomina dei coordinatori didattici è demandata al collegio dei docenti, mentre nella specie le nomine sono state fatte dalla Preside, sia il risarcimento del danno.
Con il secondo motivo (sub B) il PU censura la parte della sentenza che ha escluso un suo interesse ad agire precisando a) che l'atto illegittimo lede le sue prerogative quale componente del collegio dei docenti, b) che ha interesse all'annullamento della nomina lesiva del suo interesse a concorrervi, c) che tale modo di procedere è offensivo della sua personalità in quanto le scelte sarebbero state fatte in modo personale o ideologico e non in base ai meriti, d) assume che vi sarebbe contraddizione nella sentenza impugnata ove afferma la necessità di integrare il contraddittorio con i controinteressati e nega l'interesse ad agire, e) che alla nomina a coordinatore vi è un suo interesse in termini di valore delle mansioni e di carriera economica;
con il terzo motivo (sub C) censura la sentenza impugnata sui vizi di incompetenza e di violazione delle regole di correttezza e buona con l'illegittimo atto di nomina ed inoltre lamenta l'assenza di motivazione del medesimo atto;
con il quarto motivo (sub D) censura la ritenuta mancanza di prova del danno, quando esso è certo in quanto la scelta dei coordinatori non è avvenuta con una valutatone comparativa, mentre il ricorrente in relazione al suo curriculum aveva una qualche probabilità di conseguire l'utilità. Consegue che il danno è certo in quanto la misura della probabilità incide sull'entità del danno e non sulla sua esistenza, insistendo sul rilievo che dal suo curriculum si evince il grado di probabilità di promozione, che evidenzia una perdita di chance e quindi il danno, il cui risarcimento può avvenire con criteri equitativi;
con il quinto ultimo motivo (sub E) si censura l'affermazione della necessità dell'integrazione del contraddittorio.
Le censure sono infondate.
L'art 35 della legge regionale della Lombardia n. 95 del 1980, che regola il collegio dei docenti ed il consiglio didattico, attribuisce al secondo organo la nomina dei coordinatori didattici, consegue che la censura sub a) del secondo motivo, che lamenta la lesione delle prerogative del ricorrente, che assume di essere componente del consiglio dei docenti e non anche del consiglio didattico, è infondata.
Escluso quindi che vi sia lesione della sfera giuridica del ricorrente per il solo fatto che nomine non siano state deliberate dall'organo competente, occorre preliminarmente accertare se sussistano i due profili di inammissibilità dell'azione ritenuti dalla Corte territoriale: mancata integrazione del contraddittorio, mancanza di concreto interesse ad agire.
Per effetto della violazione della norma sulla competenza a provvedere sulle nomine dei coordinatori il ricorrente precisa nel ricorso di avere proposto due azioni: la prima tendente all'annullamento dell'atto di nomina dei coordinatori e la seconda di risarcimento per perdita di chance.
La prima azione, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, nn. 112128 e 11340 del 1998, 3183 e 6184 del 1990, deve essere svolto nel contraddittorio dei nominati, controinteressati riguardo all'annullamento del loro atto di nomina. Pertanto, rispetto a questa azione infondate le censure sub E sull'affermata inammissibilità di essa per mancata integrazione del contraddittorio. Le stesse sentenze negano la necessità di integrazione per l'azione di risarcimento per perdita di chance. Per questa azione la Corte territoriale ha negato l'allegazione di un interesse concreto a tale pronuncia, n ricorrente afferma che con l'allegazione del suo curriculum avrebbe dimostrato di avere qualche probabilità di nomina a coordinatore didattico. Il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, cfr. tra le tante Cass. nn. 4754 e 11386 del 1999 e n. 2802 del 2000, 14728 del 2001, 12905 e 13953 del 2002, non trascrive il contenuto dell'atto sicché non è consentito al Collegio di verificarne il contenuto. La fondatezza della allegazione può essere comunque esclusa in quanto trattandosi, come afferma il ricorrente di scelta comparativa, per dimostrare la perdita di chance occorreva esibire i curricula dei nominati ed indicare i criteri di scelta. In mancanza di essi non è censurabile l'accertamento di fatto del giudice di merito che il PU non aveva concretamente dimostrato il suo interesse per perdita di chance al giudizio. Si appalesano per pertanto infondati gli altri motivi nella parte in cui contestano la mancanza di interesse ad agire.
Le ulteriori censure che evidenziano ulteriori vizi degli atti di nomina restano assorbite dal rilievo della mancanza di interesse ad agire.
Le censure contenute nel quarto motivo alla sentenza nella parte in cui ha escluso la precisa allegazione dei fatti in cui consisterebbero le allegate "emarginazione e violenza psicologica", non precisano perché la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non allegati detti fatti e l'apodittica riafFermazione della sussistenza di essi non è idonea a dimostrare il vizio del contrario accertamento del giudice di merito. Nel medesimo motivo si censura ancora la ritenuta inammisibilità della domanda risarcitoria per preteso comportamento processuale defatigatorio e mutevole della controparte, essendosi, invece, il processo trascinato innanzi a due giurisdizioni ed a numerosi giudici. La censura è infondata in quanto neppure in questa sede il PU precisa in cosa sia consistito il comportamento defatigatorio di controparte, cui non può addebitare come ingiusto il fatto di essersi difesa, che costituisce l'esercizio di un diritto costituzionalmente protetto, nè la durata dei giudizi, peraltro assai breve innanzi al giudice ordinario.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004