Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2004, n. 5527
CASS
Sentenza 18 marzo 2004

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Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, regolato dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 ,dal principio della immediatezza della contestazione deve dedursi che al mancato rispetto del termine contrattualmente fissato entro il quale effettuare la contestazione discenda la decadenza dal potere disciplinare, non rilevando la mancanza di precisazione, nel contratto, delle conseguenze derivanti dall'inosservanza del termine stabilito. (Nella specie, la S.C. ha cassato per insufficienza della motivazione la sentenza di merito che, in una fattispecie alla quale si applicava l'art. 24 del CCNL dei dipendenti degli enti locali, che fissa il termine di 20 giorni per la contestazione disciplinare senza prevedere alcuna conseguenza per il mancato rispetto, aveva ritenuto valida la contestazione effettuata oltre i venti giorni).

Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, il termine per effettuare la contestazione, ove contrattualmente previsto, deve essere computato in relazione al momento in cui l'atto di contestazione perviene al lavoratore, in quanto trattasi di atto unilaterale recettizio, e non in relazione al momento in cui la contestazione viene elevata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2004, n. 5527
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5527
    Data del deposito : 18 marzo 2004

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