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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 388/2023 RGA avverso la sentenza n. 71/2023 R.S. del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro emessa e pubblicata il 28.02.2023, a conclusione del procedimento n. 581/2020
RGL., notificata il 26.06.2023; avente ad oggetto: infortunio sul lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 08/05/2025; promossa da:
(cf. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ivan Vincenzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a
Carpi (MO); appellante;
contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del suo
[...] P.IVA_1
Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso CP_2 dagli Avv.ti Giovanni Silingardi e Maria Elena Cocciolo, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. di Bologna (BO);
pag. 1 di 8 appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha subito in data 04.01.2007 un gravissimo infortunio sul Parte_1 lavoro ad interessamento polidistrettuale e multiorganico. Nel predetto infortunio, in particolare, il lavoratore de quo ha subito “un trauma cranico encefalico grave, con fratture multiple ad interessamento spinale, toracico e scheletrico in attuale gravissimo decadimento cognitivo, emiplegia sinistra, gravissimo deficit visivo, incontinenza sfinterale, agitazione psicomotoria” (doc. 1 fasc. di primo grado di parte appellante).
Nel 2008 l' ha accertato e riconosciuto al sig. una conseguente CP_1 Pt_1 invalidità del 100% (doc. 5 fascicolo di primo grado) di parte appellante). Nel 2018
l' , in sede di revisione al termine del decimo anno, ha ridotto l'invalidità dal CP_1
100% all'85% (doc. 18 fascicolo di primo grado dui parte appellante).
Il sig. si è opposto a tale revisione dapprima in sede amministrativa, poi in Pt_1 sede giudiziale, promuovendo la causa n. 581/2020 RGL. Tribunale di Modena,
Sezione Lavoro, definita con la sentenza qui impugnata.
Il sig. , in particolare, ha chiesto al Tribunale di Modena di: “(…) - Parte_1
Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta un grado d'inabilità pari almeno al 100% o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
- Per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 100% o nella percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalla data della domanda all' sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze CP_1 ed onorari di giudizio.” L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda CP_1 attorea e ha ribadito la correttezza del giudizio dei sanitari dell'Istituto. L'Ente pag. 2 di 8 resistente ha evidenziato che inizialmente i postumi invalidanti venivano stimati nella misura del 100% e, in sede di revisione, nella misura dell'85% (da aprile 2018), stante l'evoluzione migliorativa delle condizioni cliniche dell'infortunato, come attestato dalla consulenza neurologica della dott.ssa e dal fatto che Per_1
l'allora ricorrente aveva recuperato alcune capacità funzionali, miglioramenti che consentivano “la frequentazione di un centro occupazionale, l'effettuazione di passaggi posturali autonomi e la deambulazione con appoggio, sia pure con supervisione.” L' convenuto, inoltre, ha rilevato che la tabella allegata al D. Leg. n. CP_1
38/2000 riconosce il danno del 100% solo per le menomazioni che comportano la perdita di qualsiasi funzione biologicamente intesa;
tale percentuale è riservata
“solo a pochi casi limite (leucemia mieloide cronica in fase blastica, cacchesia neoplastica, tetraplegia alta)”. Pacifica la ricostruzione in fatto, la causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e mediante TU medico-legale, oggetto anche d'integrazione, affidata alla Dott.ssa medico chirurgo e medico Persona_2 legale.
Questo in estrema sintesi il ragionamento della TU, cui ha dato adesione il
Giudice di primo grado: (i) c'è stato un miglioramento del quadro clinico rispetto a quello del 2008; (ii) a tale miglioramento deve necessariamente corrispondere una riduzione dell'invalidità rispetto alla percentuale del 100% valutata nel 2008;
(iii) l'invalidità in questione può essere pragmaticamente ridotta all'85%; (iv) del resto, il 100% di invalidità presupporrebbe la morte dell'infortunato o stati di tetraplegia alta o cachessia neoplastica non rinvenibili nella fattispecie.
Il Tribunale di Modena, facendo proprie le conclusioni rassegnate dal nominato
TU, ha definito la vertenza con la sentenza n. 71/2023 R.S., emessa e pubblicata il 28.02.2023,così statuendo: “(…) 1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
3) PONE le spese della C.T.U. definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna. (…)”.
Con ricorso del 16/07/2023, il sig. ha spiegato appello nei confronti Parte_1 della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, previa rinnovazione della
TU medico-legale disposta in prime cure, in totale riforma della pronuncia
pag. 3 di 8 gravata, voglia accogliere le domande da lui già formulate nel giudizio a quo, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Lo spiegato atto di gravame si fonda su un unico motivo di impugnazione, incentrato sulla contestazione della TU. L'odierno appellante, nello specifico, ritiene errata la sentenza gravata nella parte in cui ha accolto le conclusioni della
TU. L'odierno appellante, infatti, sostiene che il TU avrebbe dovuto valutare tutte le patologie in modo analitico e specifico, per poi valutare il “danno composto” e, siccome la somma delle percentuali di invalidità delle varie patologie porterebbe ad un grado ampiamente superiore al 100%, avrebbe dovuto riconoscere il grado massimo. Nello spiegato atto di gravame, inoltre, si evidenzia che l'appellante non avrebbe una propria autonomia, “dipendendo totalmente da terze persone”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la CP_1 fondatezza dell'impugnazione ex adverso proposta, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 11/07/2024, questa Corte ha disposto la rinnovazione della TU medico-legale svolta in prime cure sul seguente quesito:
<Dica il c.t.u., esaminati gli atti e la documentazione medica, visitata la parte appellante, esperito ogni altro accertamento del caso, acquisita ogni utile documentazione medica presso strutture pubbliche e private:
1) quali pregiudizi all'integrità psico-fisica abbia subito il sig. in Parte_1 conseguenza dell'infortunio sul lavoro a lui occorso in data 04.01.2007;
2) quali fossero le condizioni psico-fisiche dell'appellante alla data della visita
di revisione del 19.04.2018; CP_1
3) quali fosse, secondo BE , il grado d'invalidità permanente ascrivibile CP_1 alle singole menomazioni sofferte dal sig. in conseguenza del Parte_1 predetto infortunio alla data della visita di revisione del 19.04.2018; CP_1
4) quale sia, secondo BE , all'attualità il grado d'invalidità permanente CP_1 ascrivibile alle singole menomazioni sofferte dal sig. in Parte_1 conseguenza del predetto infortunio;
5) quale fosse, anche alla luce di quanto accertato in risposta ai precedenti quesiti, secondo BE , il grado d'invalidità permanente complessivo, da CP_1
pag. 4 di 8 calcolarsi con il metodo del c.d. “danno composto”, sofferto dal sig. Pt_1
in conseguenza del predetto infortunio alla data della visita di
[...] CP_1 revisione del 19.04.2018;
6) quale sia all'attualità, secondo BE , il grado d'invalidità permanente CP_1 complessivo, da calcolarsi con il metodo del c.d. “danno composto”, sofferto dal sig. in conseguenza del predetto infortunio.>>, nominando quale Parte_1
TU il Dott. noto alla Corte e fissando per il conferimento Persona_3 dell'incarico peritale l'udienza del 17/10/2024. A quest'ultima udienza, è stato conferito l'incarico peritale, assegnando al nominato TU termine sino al 21/03/2025 per il deposito della propria relazione peritale, previo inoltro della relativa bozza ai Consulenti Tecnici di parte ed acquisizione delle loro eventuali osservazioni critiche.
In data 18/12/2024, il nominato TU ha depositato la propria relazione peritale, rassegnando specifiche conclusioni concordate con i Consulenti Tecnici di Parte.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. risulta fondato nei limiti e per i motivi appresso Parte_1 indicati.
Al riguardo, si rileva preliminarmente essere notorio che la soluzione per valutare quadri sub – menomativi multipli è proprio quella indicata dal sistema del danno composto, nel senso che l'accertamento, secondo la criteriologia prevista per tale fattispecie di danno, va ricondotto ai criteri applicativi di cui al DM 12 luglio 2000, attuativo del d. l.vo n. 38/2000. Il sistema del danno composto riguarda quelle fattispecie comprensive di più menomazioni che possono scaturire da una stessa lesione o malattia e trova peculiare applicazione proprio per gli esiti di natura osteoarticolare e neurologica, come è nel caso di specie, per i quali la valutazione non può essere la somma delle singole menomazioni tabellate. In questi casi (come quello di specie), proprio in applicazione della criteriologia scientifica che sovrintende al danno composto, si deve procedere ad una stima complessiva del danno, con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.
Tale criterio è stato chiaramente ribadito anche dalla giurisprudenza, che ha affermato quanto appena detto: “nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della
pag. 5 di 8 somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere
a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni” (Cass. civ., sez.
VI, 15 giugno 2017, n. 14920). In tale sentenza (come anche in altre) la Suprema
Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso di danni composti (vale a dire comprensivi di più menomazioni), la valutazione non potrà essere il risultato della sommatoria delle singole menomazioni tabellate, non essendo applicabile una valutazione parcellizzata, senza esaminare le dimensioni del danno nella sua incidenza complessiva.
Ciò posto in punto di diritto, si rileva che il TU nominato da questa Corte, al termine di un lavoro attento ed accurato, ha così concluso il proprio elaborato peritale: “(…) 1) In conseguenza dell'infortunio del 04/01/2017, il sig. Pt_1
riportò un grave trauma cranico con gravissimo decadimento cognitivo,
[...] un'emiplegia sx, un gravissimo deficit visivo (è permessa la sola visione parziale dell'occhio dx), Incontinenza sfinteriale. Agitazione psicomotoria.
2) Alla data della visita di revisione del 19/04/2018 era presente un CP_1 miglioramento neurocognitivo, una stabilità della grave limitazione della capacità deambulatoria, un deficit visivo comprensivo di deficit della visione centrale per cecità corticale che gli impedisce anche di riconoscere gli oggetti. Queste patologie sono state riconosciute in parte dall' che aveva attribuito una CP_1 valutazione pari al 85% di danno biologico.
3) Alla data della visita di revisione del 19/04/2018 era presente un grado CP_1 di invalidità pari al 80% per il deficit neurocognitivo e neuromotorio (voce 139 della Tabella delle Menomazioni) ed un grado di invalidità pari al 20% per il deficit neurovisivo (voce 370 della Tabella delle Menomazioni). Tali menomazioni sono concorrenti.
4) All'attualità, il grado di invalidità permanente ascrivibile alle singole menomazioni è pari al 80% per il deficit neurocognitivo e neuromotorio (139) ed un grado di invalidità pari al 20% per il deficit neurovisivo (370). Tali menomazioni sono concorrenti.
5) Il grado di invalidità permanente complessivo alla data della visita di CP_1 revisione del 19/04/2018, calcolato con il metodo c.d. “danno composto” per patologie concorrenti è pari al 91%.
pag. 6 di 8 6) All'attualità, il grado di invalidità permanente complessivo, calcolato con il metodo c.d. “danno composto” per patologie concorrenti è pari al 91%.
La dott.ssa il dott. dott. hanno partecipato alle operazioni peritali Per_4 Per_5 ed hanno concordato la valutazione medico legale. (…)”.
Queste esaustive e convincenti conclusioni, apparendo immuni da vizi logico- giuridici e risultando suffragate dalla documentazione sanitaria versata in atti, sono condivise e fatte proprie da questa Corte, anche in considerazione del fatto che le stesse sono state anche approvate dai Consulenti Tecnici di Parte. Da un punto di vista medico-legale, dunque, non residua più alcuna divergenza di valutazione fra le parti in causa.
In conclusione, l'appello proposto dal sig. va accolto nei limiti delle Parte_1 conclusioni rassegnate dal TU nominato da questa Corte, con statuizioni come da dispositivo.
A fronte della particolare complessità dell'accertamento medico-legale compiuto sulla persona dell'appellante (che ha dato luogo a ben due TU, con esiti divergenti fra loro) e della limitata soccombenza dell' , ritiene la Corte CP_1 sussistano “gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, per compensare fra le parti nella misura del 50% le spese di entrambi i gradi del giudizio, con condanna dell' appellato al pagamento della residua parte, che si liquida come da CP_1 dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi bassa complessità in punto di diritto) e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'appellante). Per le medesime ragioni, le spese delle due TU medico legali svolte in corso di causa, già liquidate come da separati decreti, sono definitivamente poste carico dell'appellante in ragione di 1/4 ed a carico dell' per i restanti 3/4. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello, riformando sul punto la sentenza gravata,
pag. 7 di 8 accerta e dichiara che il sig. alla data della visita di revisione Parte_1 CP_1 del 19/04/2018, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro a lui occorso in data 04.01.2007, presentava un grado d'invalidità permanente complessivo del 91%, presente anche all'attualità;
- per l'effetto condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a corrispondere in favore dell'appellante la rendita da inabilità permanente nella misura del 91% a far tempo dal 19/04/2018, con liquidazione degli arretrati, maggiorati di accessori come per legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- compensa fra le parti in causa le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% e condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere all'appellante la restante parte, che liquida, per il primo grado, in € 2.319,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge e, per questo grado, in € 2.498,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dispone che le spese delle due TU medico legali svolte in corso di causa, già liquidate come da separati decreti, siano definitivamente poste carico dell'appellante in ragione di 1/4 ed a carico dell' per i restanti 3/4. CP_1
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 08.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 388/2023 RGA avverso la sentenza n. 71/2023 R.S. del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro emessa e pubblicata il 28.02.2023, a conclusione del procedimento n. 581/2020
RGL., notificata il 26.06.2023; avente ad oggetto: infortunio sul lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 08/05/2025; promossa da:
(cf. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ivan Vincenzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a
Carpi (MO); appellante;
contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del suo
[...] P.IVA_1
Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso CP_2 dagli Avv.ti Giovanni Silingardi e Maria Elena Cocciolo, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. di Bologna (BO);
pag. 1 di 8 appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha subito in data 04.01.2007 un gravissimo infortunio sul Parte_1 lavoro ad interessamento polidistrettuale e multiorganico. Nel predetto infortunio, in particolare, il lavoratore de quo ha subito “un trauma cranico encefalico grave, con fratture multiple ad interessamento spinale, toracico e scheletrico in attuale gravissimo decadimento cognitivo, emiplegia sinistra, gravissimo deficit visivo, incontinenza sfinterale, agitazione psicomotoria” (doc. 1 fasc. di primo grado di parte appellante).
Nel 2008 l' ha accertato e riconosciuto al sig. una conseguente CP_1 Pt_1 invalidità del 100% (doc. 5 fascicolo di primo grado) di parte appellante). Nel 2018
l' , in sede di revisione al termine del decimo anno, ha ridotto l'invalidità dal CP_1
100% all'85% (doc. 18 fascicolo di primo grado dui parte appellante).
Il sig. si è opposto a tale revisione dapprima in sede amministrativa, poi in Pt_1 sede giudiziale, promuovendo la causa n. 581/2020 RGL. Tribunale di Modena,
Sezione Lavoro, definita con la sentenza qui impugnata.
Il sig. , in particolare, ha chiesto al Tribunale di Modena di: “(…) - Parte_1
Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta un grado d'inabilità pari almeno al 100% o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
- Per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 100% o nella percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalla data della domanda all' sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze CP_1 ed onorari di giudizio.” L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda CP_1 attorea e ha ribadito la correttezza del giudizio dei sanitari dell'Istituto. L'Ente pag. 2 di 8 resistente ha evidenziato che inizialmente i postumi invalidanti venivano stimati nella misura del 100% e, in sede di revisione, nella misura dell'85% (da aprile 2018), stante l'evoluzione migliorativa delle condizioni cliniche dell'infortunato, come attestato dalla consulenza neurologica della dott.ssa e dal fatto che Per_1
l'allora ricorrente aveva recuperato alcune capacità funzionali, miglioramenti che consentivano “la frequentazione di un centro occupazionale, l'effettuazione di passaggi posturali autonomi e la deambulazione con appoggio, sia pure con supervisione.” L' convenuto, inoltre, ha rilevato che la tabella allegata al D. Leg. n. CP_1
38/2000 riconosce il danno del 100% solo per le menomazioni che comportano la perdita di qualsiasi funzione biologicamente intesa;
tale percentuale è riservata
“solo a pochi casi limite (leucemia mieloide cronica in fase blastica, cacchesia neoplastica, tetraplegia alta)”. Pacifica la ricostruzione in fatto, la causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e mediante TU medico-legale, oggetto anche d'integrazione, affidata alla Dott.ssa medico chirurgo e medico Persona_2 legale.
Questo in estrema sintesi il ragionamento della TU, cui ha dato adesione il
Giudice di primo grado: (i) c'è stato un miglioramento del quadro clinico rispetto a quello del 2008; (ii) a tale miglioramento deve necessariamente corrispondere una riduzione dell'invalidità rispetto alla percentuale del 100% valutata nel 2008;
(iii) l'invalidità in questione può essere pragmaticamente ridotta all'85%; (iv) del resto, il 100% di invalidità presupporrebbe la morte dell'infortunato o stati di tetraplegia alta o cachessia neoplastica non rinvenibili nella fattispecie.
Il Tribunale di Modena, facendo proprie le conclusioni rassegnate dal nominato
TU, ha definito la vertenza con la sentenza n. 71/2023 R.S., emessa e pubblicata il 28.02.2023,così statuendo: “(…) 1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
3) PONE le spese della C.T.U. definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna. (…)”.
Con ricorso del 16/07/2023, il sig. ha spiegato appello nei confronti Parte_1 della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, previa rinnovazione della
TU medico-legale disposta in prime cure, in totale riforma della pronuncia
pag. 3 di 8 gravata, voglia accogliere le domande da lui già formulate nel giudizio a quo, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Lo spiegato atto di gravame si fonda su un unico motivo di impugnazione, incentrato sulla contestazione della TU. L'odierno appellante, nello specifico, ritiene errata la sentenza gravata nella parte in cui ha accolto le conclusioni della
TU. L'odierno appellante, infatti, sostiene che il TU avrebbe dovuto valutare tutte le patologie in modo analitico e specifico, per poi valutare il “danno composto” e, siccome la somma delle percentuali di invalidità delle varie patologie porterebbe ad un grado ampiamente superiore al 100%, avrebbe dovuto riconoscere il grado massimo. Nello spiegato atto di gravame, inoltre, si evidenzia che l'appellante non avrebbe una propria autonomia, “dipendendo totalmente da terze persone”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la CP_1 fondatezza dell'impugnazione ex adverso proposta, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 11/07/2024, questa Corte ha disposto la rinnovazione della TU medico-legale svolta in prime cure sul seguente quesito:
<Dica il c.t.u., esaminati gli atti e la documentazione medica, visitata la parte appellante, esperito ogni altro accertamento del caso, acquisita ogni utile documentazione medica presso strutture pubbliche e private:
1) quali pregiudizi all'integrità psico-fisica abbia subito il sig. in Parte_1 conseguenza dell'infortunio sul lavoro a lui occorso in data 04.01.2007;
2) quali fossero le condizioni psico-fisiche dell'appellante alla data della visita
di revisione del 19.04.2018; CP_1
3) quali fosse, secondo BE , il grado d'invalidità permanente ascrivibile CP_1 alle singole menomazioni sofferte dal sig. in conseguenza del Parte_1 predetto infortunio alla data della visita di revisione del 19.04.2018; CP_1
4) quale sia, secondo BE , all'attualità il grado d'invalidità permanente CP_1 ascrivibile alle singole menomazioni sofferte dal sig. in Parte_1 conseguenza del predetto infortunio;
5) quale fosse, anche alla luce di quanto accertato in risposta ai precedenti quesiti, secondo BE , il grado d'invalidità permanente complessivo, da CP_1
pag. 4 di 8 calcolarsi con il metodo del c.d. “danno composto”, sofferto dal sig. Pt_1
in conseguenza del predetto infortunio alla data della visita di
[...] CP_1 revisione del 19.04.2018;
6) quale sia all'attualità, secondo BE , il grado d'invalidità permanente CP_1 complessivo, da calcolarsi con il metodo del c.d. “danno composto”, sofferto dal sig. in conseguenza del predetto infortunio.>>, nominando quale Parte_1
TU il Dott. noto alla Corte e fissando per il conferimento Persona_3 dell'incarico peritale l'udienza del 17/10/2024. A quest'ultima udienza, è stato conferito l'incarico peritale, assegnando al nominato TU termine sino al 21/03/2025 per il deposito della propria relazione peritale, previo inoltro della relativa bozza ai Consulenti Tecnici di parte ed acquisizione delle loro eventuali osservazioni critiche.
In data 18/12/2024, il nominato TU ha depositato la propria relazione peritale, rassegnando specifiche conclusioni concordate con i Consulenti Tecnici di Parte.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. risulta fondato nei limiti e per i motivi appresso Parte_1 indicati.
Al riguardo, si rileva preliminarmente essere notorio che la soluzione per valutare quadri sub – menomativi multipli è proprio quella indicata dal sistema del danno composto, nel senso che l'accertamento, secondo la criteriologia prevista per tale fattispecie di danno, va ricondotto ai criteri applicativi di cui al DM 12 luglio 2000, attuativo del d. l.vo n. 38/2000. Il sistema del danno composto riguarda quelle fattispecie comprensive di più menomazioni che possono scaturire da una stessa lesione o malattia e trova peculiare applicazione proprio per gli esiti di natura osteoarticolare e neurologica, come è nel caso di specie, per i quali la valutazione non può essere la somma delle singole menomazioni tabellate. In questi casi (come quello di specie), proprio in applicazione della criteriologia scientifica che sovrintende al danno composto, si deve procedere ad una stima complessiva del danno, con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.
Tale criterio è stato chiaramente ribadito anche dalla giurisprudenza, che ha affermato quanto appena detto: “nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della
pag. 5 di 8 somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere
a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni” (Cass. civ., sez.
VI, 15 giugno 2017, n. 14920). In tale sentenza (come anche in altre) la Suprema
Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso di danni composti (vale a dire comprensivi di più menomazioni), la valutazione non potrà essere il risultato della sommatoria delle singole menomazioni tabellate, non essendo applicabile una valutazione parcellizzata, senza esaminare le dimensioni del danno nella sua incidenza complessiva.
Ciò posto in punto di diritto, si rileva che il TU nominato da questa Corte, al termine di un lavoro attento ed accurato, ha così concluso il proprio elaborato peritale: “(…) 1) In conseguenza dell'infortunio del 04/01/2017, il sig. Pt_1
riportò un grave trauma cranico con gravissimo decadimento cognitivo,
[...] un'emiplegia sx, un gravissimo deficit visivo (è permessa la sola visione parziale dell'occhio dx), Incontinenza sfinteriale. Agitazione psicomotoria.
2) Alla data della visita di revisione del 19/04/2018 era presente un CP_1 miglioramento neurocognitivo, una stabilità della grave limitazione della capacità deambulatoria, un deficit visivo comprensivo di deficit della visione centrale per cecità corticale che gli impedisce anche di riconoscere gli oggetti. Queste patologie sono state riconosciute in parte dall' che aveva attribuito una CP_1 valutazione pari al 85% di danno biologico.
3) Alla data della visita di revisione del 19/04/2018 era presente un grado CP_1 di invalidità pari al 80% per il deficit neurocognitivo e neuromotorio (voce 139 della Tabella delle Menomazioni) ed un grado di invalidità pari al 20% per il deficit neurovisivo (voce 370 della Tabella delle Menomazioni). Tali menomazioni sono concorrenti.
4) All'attualità, il grado di invalidità permanente ascrivibile alle singole menomazioni è pari al 80% per il deficit neurocognitivo e neuromotorio (139) ed un grado di invalidità pari al 20% per il deficit neurovisivo (370). Tali menomazioni sono concorrenti.
5) Il grado di invalidità permanente complessivo alla data della visita di CP_1 revisione del 19/04/2018, calcolato con il metodo c.d. “danno composto” per patologie concorrenti è pari al 91%.
pag. 6 di 8 6) All'attualità, il grado di invalidità permanente complessivo, calcolato con il metodo c.d. “danno composto” per patologie concorrenti è pari al 91%.
La dott.ssa il dott. dott. hanno partecipato alle operazioni peritali Per_4 Per_5 ed hanno concordato la valutazione medico legale. (…)”.
Queste esaustive e convincenti conclusioni, apparendo immuni da vizi logico- giuridici e risultando suffragate dalla documentazione sanitaria versata in atti, sono condivise e fatte proprie da questa Corte, anche in considerazione del fatto che le stesse sono state anche approvate dai Consulenti Tecnici di Parte. Da un punto di vista medico-legale, dunque, non residua più alcuna divergenza di valutazione fra le parti in causa.
In conclusione, l'appello proposto dal sig. va accolto nei limiti delle Parte_1 conclusioni rassegnate dal TU nominato da questa Corte, con statuizioni come da dispositivo.
A fronte della particolare complessità dell'accertamento medico-legale compiuto sulla persona dell'appellante (che ha dato luogo a ben due TU, con esiti divergenti fra loro) e della limitata soccombenza dell' , ritiene la Corte CP_1 sussistano “gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, per compensare fra le parti nella misura del 50% le spese di entrambi i gradi del giudizio, con condanna dell' appellato al pagamento della residua parte, che si liquida come da CP_1 dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi bassa complessità in punto di diritto) e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'appellante). Per le medesime ragioni, le spese delle due TU medico legali svolte in corso di causa, già liquidate come da separati decreti, sono definitivamente poste carico dell'appellante in ragione di 1/4 ed a carico dell' per i restanti 3/4. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello, riformando sul punto la sentenza gravata,
pag. 7 di 8 accerta e dichiara che il sig. alla data della visita di revisione Parte_1 CP_1 del 19/04/2018, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro a lui occorso in data 04.01.2007, presentava un grado d'invalidità permanente complessivo del 91%, presente anche all'attualità;
- per l'effetto condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a corrispondere in favore dell'appellante la rendita da inabilità permanente nella misura del 91% a far tempo dal 19/04/2018, con liquidazione degli arretrati, maggiorati di accessori come per legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- compensa fra le parti in causa le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% e condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere all'appellante la restante parte, che liquida, per il primo grado, in € 2.319,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge e, per questo grado, in € 2.498,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dispone che le spese delle due TU medico legali svolte in corso di causa, già liquidate come da separati decreti, siano definitivamente poste carico dell'appellante in ragione di 1/4 ed a carico dell' per i restanti 3/4. CP_1
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 08.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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