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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1151/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ZANETTE ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
LEONE FABRIZIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Senegal il 29/07/2010, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, trascritto in Italia;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], CP_2
e , nati a Pordenone (PN) il Controparte_3 CP_4
18/01/2018;
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17/02/2025 e cioè “
1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) disporsi l'affido condiviso dei figli minori, in atti generalizzati, a entrambi genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza e all'espatrio, mentre le questioni relative all'ordinaria amministrazione saranno decise da ciascun genitore in forma disgiunta durante i periodi di permanenza dei minori presso di sé;
3) disporsi che i figli siano collocati prevalentemente presso la madre;
3) disporsi che il padre tenga e veda con sé i figli minori come dai punti 4, 5, 6
e 7 del ricorso introduttivo;
4) disporsi che il padre provveda al mantenimento ordinario dei figli minori in via indiretta, mediante il versamento alla madre, in forma tracciabile entro il giorno 20 di ogni mese, di euro 150,00 mensili (euro 50,00 a figlio) con decorrenza dal mese di febbraio 2025; la somma è soggetta a rivalutazione automatica secondo gli indici Istat se in aumento;
5) disporsi che le spese straordinarie siano sostenuta da ciascun genitore al
50%, e che siano individuate come da Protocollo vigente presso questo
Tribunale;
6) disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla signora in quanto collocataria prevalente, con decorrenza dal mese di Parte_1
febbraio 2025;
7) spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 18/06/2024 ha chiesto la pronuncia Parte_1
2 della separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio in Senegal, in data 29/07/2010, trascritto in Italia;
ha dedotto che dall'unione sono nati tre figli, e CP_2 Controparte_3 [...]
in atti generalizzati e che era ormai irrimediabilmente cessata CP_4
l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei tre figli minori con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la casa materna;
ha chiesto che il padre consegni alla madre il documento d'identità e la tessera sanitaria del figlio
[...]
ha chiesto che il padre veda e tenga con sé i figli, rispettando i loro CP_2
impegni scolastici, extrascolastici, ludico-creativi e sociali e tenendo, altresì,
conto della loro età anagrafica, almeno due pomeriggi a settimana con pernotto infrasettimanale da inserire gradualmente per i due figli più piccoli;
ha chiesto un'alternanza dei fine settimana tra i genitori, sempre tenuto conto dei desiderata e degli impegni dei minori;
ha chiesto un'alternanza in anni tra i genitori, con possibilità di godimento delle settimane “intere”, anche per le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciarsi riguardo all'importo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario di ciascun figlio, chiedendo, altresì,
che l'assegno dovrà essere versato alla madre in via anticipata entro il giorno
05 di ogni mese, in forma tracciabile e con rivalutazione secondo gli indici
Istat; ha chiesto che la madre percepisca al 100% l'assegno unico universale con godimento delle detrazioni fiscali per oneri relativi ai figli al 50% per ciascun genitore, con, infine, condanna alle spese, oltre accessori.
nel costituirsi nel procedimento il 16/01/2025, non si è opposto alla CP_1
domanda di separazione ed ha preso posizione sulla questione relativa alla sussistenza della giurisdizione e competenza del Giudice italiano.
All'udienza del 17/02/2025, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione da parte del Giudice relatore, i difensori delle parti hanno
3 dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte, riportate in epigrafe, e il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Ritenuta la competenza di questo Tribunale in quanto ufficio giudiziario competente per il luogo di residenza dei minori e dove si è radicato il centro degli interessi della loro vita, in base alle norme di diritto interne ed internazionali, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, dunque, rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in Senegal, in data 29/07/2010, trascritto in Italia;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di BUDOIA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011,
atto n. 3, parte 2, serie C);
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
4 Così deciso in Pordenone, in data 25/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1151/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ZANETTE ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
LEONE FABRIZIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Senegal il 29/07/2010, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, trascritto in Italia;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], CP_2
e , nati a Pordenone (PN) il Controparte_3 CP_4
18/01/2018;
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17/02/2025 e cioè “
1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) disporsi l'affido condiviso dei figli minori, in atti generalizzati, a entrambi genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza e all'espatrio, mentre le questioni relative all'ordinaria amministrazione saranno decise da ciascun genitore in forma disgiunta durante i periodi di permanenza dei minori presso di sé;
3) disporsi che i figli siano collocati prevalentemente presso la madre;
3) disporsi che il padre tenga e veda con sé i figli minori come dai punti 4, 5, 6
e 7 del ricorso introduttivo;
4) disporsi che il padre provveda al mantenimento ordinario dei figli minori in via indiretta, mediante il versamento alla madre, in forma tracciabile entro il giorno 20 di ogni mese, di euro 150,00 mensili (euro 50,00 a figlio) con decorrenza dal mese di febbraio 2025; la somma è soggetta a rivalutazione automatica secondo gli indici Istat se in aumento;
5) disporsi che le spese straordinarie siano sostenuta da ciascun genitore al
50%, e che siano individuate come da Protocollo vigente presso questo
Tribunale;
6) disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla signora in quanto collocataria prevalente, con decorrenza dal mese di Parte_1
febbraio 2025;
7) spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 18/06/2024 ha chiesto la pronuncia Parte_1
2 della separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio in Senegal, in data 29/07/2010, trascritto in Italia;
ha dedotto che dall'unione sono nati tre figli, e CP_2 Controparte_3 [...]
in atti generalizzati e che era ormai irrimediabilmente cessata CP_4
l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei tre figli minori con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la casa materna;
ha chiesto che il padre consegni alla madre il documento d'identità e la tessera sanitaria del figlio
[...]
ha chiesto che il padre veda e tenga con sé i figli, rispettando i loro CP_2
impegni scolastici, extrascolastici, ludico-creativi e sociali e tenendo, altresì,
conto della loro età anagrafica, almeno due pomeriggi a settimana con pernotto infrasettimanale da inserire gradualmente per i due figli più piccoli;
ha chiesto un'alternanza dei fine settimana tra i genitori, sempre tenuto conto dei desiderata e degli impegni dei minori;
ha chiesto un'alternanza in anni tra i genitori, con possibilità di godimento delle settimane “intere”, anche per le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciarsi riguardo all'importo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario di ciascun figlio, chiedendo, altresì,
che l'assegno dovrà essere versato alla madre in via anticipata entro il giorno
05 di ogni mese, in forma tracciabile e con rivalutazione secondo gli indici
Istat; ha chiesto che la madre percepisca al 100% l'assegno unico universale con godimento delle detrazioni fiscali per oneri relativi ai figli al 50% per ciascun genitore, con, infine, condanna alle spese, oltre accessori.
nel costituirsi nel procedimento il 16/01/2025, non si è opposto alla CP_1
domanda di separazione ed ha preso posizione sulla questione relativa alla sussistenza della giurisdizione e competenza del Giudice italiano.
All'udienza del 17/02/2025, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione da parte del Giudice relatore, i difensori delle parti hanno
3 dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte, riportate in epigrafe, e il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Ritenuta la competenza di questo Tribunale in quanto ufficio giudiziario competente per il luogo di residenza dei minori e dove si è radicato il centro degli interessi della loro vita, in base alle norme di diritto interne ed internazionali, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, dunque, rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in Senegal, in data 29/07/2010, trascritto in Italia;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di BUDOIA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011,
atto n. 3, parte 2, serie C);
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
4 Così deciso in Pordenone, in data 25/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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