Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
Proc. 24346 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 14/4/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 24346/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risoluzione affitto di ramo di azienda e pagamento canoni , e vertente
TRA
con partita IVA , elett.te dom.ta in alla via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Santa Lucia n. 29 presso l'avv. Alberto Cinquegrana, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
ATTRICE
E
con codice fiscale con sede legale in alla via Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
Duomo n. 348
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI :
parte attrice conclude come da verbale di udienza del 14/4/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 24/11/2023, la
[...]
ha premesso di essere concessionaria di un complesso di beni demaniali Parte_1
marittimi e specchi acquei per lo svolgimento del servizio di interesse generale di
Stazione marittima e di supporto ai passeggeri all'interno del Porto di ed Pt_1
esattamente al Molo Angioino (Terminal Crocieristico) nonché titolare dell'Autorizzazione Amministrativa di media superficie n. M/36 con numero 49 punti vendita autorizzati all'interno, di cui 5 per tipologia alimentare con somministrazione non assistita, e 44 per tipologia commercio non alimentare e che formano altrettante sub autorizzazioni del titolo generale M/36 intestato alla attrice e rilasciato il 17 novembre
2010.
La ricorrente ha precisato che tra i locali di cui sopra rientra quello distinto con il n. 45
censito in catasto Urbano di Sez Urbana Por al foglio n. 3 particella n. 30, sub Pt_1
149, con un'area costituita da circa mq. 48,36, nella quale poteva esercitare il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di vendita di articoli per la casa, articoli elettrici per la casa, valigeria, con facoltà, in virtù delle previsioni dell'art. 3 dell'Atto di Concessione,
“di affidare ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav., previa autorizzazione emessa da questa
Autorità Portuale concedente, ad altri soggetti la gestione di alcune attività oggetto della
concessione”. Per l'appunto con atto pubblico stipulato in data 25/7/2017, N. Rep. 35804
per Notaio Dott. , la aveva concesso in affitto Persona_1 Parte_1
alla il ramo di azienda avente ad oggetto “a) il diritto di godimento pro Controparte_1
tempore della autorizzazione di un parte della autorizzazione amministrativa M/36 ed in
particolare relativa al sub indicato con l'interno n. 4 ; b) il diritto di godimento e
detenzione del Locale n. 45, per complessivi mq. 48,36 circa di cui 34,42 mq. adibiti alla
vendita e 13,94 mq. adibiti a servizio e deposito;
c) il diritto di uso e godimento delle
parti e dei servizi comuni alle varie attività dell'Area Commerciale richiamati nel
Regolamento Interno…di cui l'affittuaria assume tutti gli obblighi in esso contenuti;
d) il 3
diritto di uso e godimento degli impianti dei servizi e delle strutture particolari e generali
dedicati allo svolgimento dell'attività ” (art.
2.2 Atto di Affitto Ramo d'Azienda) .
Contestualmente era stato pattuito, quale canone mensile, con pagamento da eseguirsi entro il primo giorno del mese di riferimento, l'importo complessivo di euro 1.129,69
(millecentoventinove,69 ) oltre IVA con aggiornamento automatico annuale a partire dal secondo anno, senza necessità di apposita richiesta della Terminal mediante Pt_1
applicazione sul canone annuale dell'intera variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo più IVA, oltre oneri relativi ai servizi ed alle parti comuni, con la previsione, all'art. 5, che “ il mancato puntuale pagamento in tutto o in parte e per
qualunque causa, anche di una sola rata del canone, costituisce la affittuaria in mora,
con la conseguente possibilità per la Terminal di avvalersi della facoltà di Pt_1
risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento ex artt. 1455 e 1456 c.c. a
danno e spese della affittuaria.”
La ricorrente ha lamentato che dal gennaio 2023 al momento della domanda, la affittuaria aveva interrotto il pagamento dei canoni per un ammontare, calcolato a novembre 2023,
di euro 20.935,03 ( di cui euro 915 dovuti a titolo di mancato pagamento annuale del parcheggio di un' auto presso il Piazzale Razzi ) .
Di qui la decisione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 12 del contratto di affitto del ramo di azienda di cui si tratta, laddove prevedeva espressamente che “Il
mancato pagamento, anche parziale, di una sola rata del canone di cui all'art. 5 o degli
oneri di cui all'art. 7, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista, darà diritto a
di dichiarare risolto ipso iure il contratto per fatto e colpa Parte_1
dell' , ai sensi dell'art. 1456 c.c.” , e la richiesta di dichiarazione della CP_2
risoluzione di diritto del contratto medesimo nonché di condanna al pagamento in favore 4
della della somma di euro 20.935,03 e interessi , oltre alle somme Parte_1
successive maturate e maturande.
Instaurato il contraddittorio con la convenuta, questa non si è costituita in giudizio ed è
stata dichiarata contumace nel corso della prima udienza di comparizione e discussione.
Quindi la controversia è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14/4/2025
e decisa con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Con le sue note conclusionali parte attrice ha precisato che, come già rilevato nel verbale di udienza del 13/3/2024, la convenuta, nelle more del presente giudizio, in data 9/2/2023,
in seguito alla notifica del ricorso introduttivo, aveva rilasciato i locali oggetto dell'affitto pur persistendo nella morosità , che alla data del rilascio medesimo ammontava ormai ad euro 26.540,92 ( 20.935 + 3 canoni di euro 1868,63 ciascuno ).
Ciò premesso, la domanda di risoluzione è fondata. Invero l'affittante può dichiarare inequivocabilmente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ( art. 1456
comma 2 c.c. ) , trattandosi di condizione che si realizza facendo già un esplicito riferimento alla suddetta clausola nell'atto introduttivo, come è avvenuto nella fattispecie in esame, e ottenere, in tal modo, l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto per essersi avverata la condizione risolutiva espressa.
Invero quando il locatore abbia dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, viene meno il potere discrezionale del Giudice di accertare se l'inadempimento sia sufficientemente grave e idoneo a giustificare la risoluzione.
Non va invece disposta la restituzione conseguenziale, ex art. 1590 c.c., del ramo di azienda, che è stata già effettuata.
Va invece accolta la domanda di pagamento dei canoni, quali maturati alla data del rilascio e quindi nella misura indicata nelle note conclusive, con l'aggiunta degli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla maturazione del diritto alla corresponsione di ogni mensilità del canone sul relativo importo, che scade il giorno 1 di ciascun mese 5
di riferimento, per il periodo che va da dal gennaio 2023 alla restituzione del ramo di azienda, già avvenuto il 9/2/2023, fino al soddisfo. Invero tale ultima norma ha inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali ( D.Lgs. 9/10/2002, n. 231 ) ad ogni obbligazione pecuniaria ( avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro )
derivante da contratto.
Sulla sussistenza dell'obbligo di pagamento del corrispettivo va considerato l'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 13533/2001
( seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass.
7530/2012; Cass. 3373/2010 ), secondo cui nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore.
Ciò premesso, parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante , mentre parte convenuta non si è costituita in giudizio e quindi non ha dimostrato il pagamento dei canoni .
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 ,
come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello 6
scaglione di valore corrispondente, che coincide con il valore della morosità accertata nell'ambito del presente giudizio.
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n.
15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie la domanda attorea di dichiarazione dello scioglimento del contratto e per l'effetto dichiara la risoluzione di diritto del contratto di affitto di ramo di azienda per inadempimento dell'affittuaria ;
b ) accoglie la domanda attorea di pagamento e per l'effetto condanna la Controparte_1
al versamento in favore della della somma di euro 26.540,92 oltre Parte_1
interessi legali come precisati in motivazione;
7
c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna la al rimborso in favore della Controparte_1
delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 7.853, Parte_1
di cui euro 7.616 per compensi ed euro 237 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi .
Napoli, 14/4/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi